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T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304



VIA - Regione Veneto - L.r. n. 10/99 - Comune interessato - Mancato coinvolgimento nel procedimento di VIA - Illegittimità. Nel corso del procedimento di VIA, al “comune interessato” (secondo la definizione di cui all’art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) deve essere garantita la possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della medesima legge regionale. Il mancato coinvolgimento dell’ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo (nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta, pertanto, l’illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comune di Villafranca di Verona (avv.ti Avanzi, Dalfini e Zambelli) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Munari e Zanon). TAR VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00304/2010 REG.SEN.
N. 01685/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2009, proposto da:
Comune di Villafranca di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Avanzi, Giuliano Dalfini e Franco Zambelli con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cecilia Ligabue, Tito Munari e Ezio Zanon, domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Comune di Verona, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Zevio, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Povegliano Veronese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Covri, con domicilio eletto presso Marco Borella in Venezia-Mestre, via Einaudi, 62
A.R.P.A.V. Padova, non costituita in giudizio;
Rope S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Vettor Grimani, G. Paolo Sardos Alberini e Nicoletta Scaglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce, 466/G;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Dalfini e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

per l'annullamento

della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1115 del 28/4/2009, pubblicata sul B.U.R. il 19/5/2009; nonché del parere n. 217 del 10.12.2008 della Commissione regionale V.I.A..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, di Rope S.r.l.,e del Comune di Povegliano Veronese ;

Visto l’atto l’intervento ad adiuvandum della Provincia di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/01/2010 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con il provvedimento impugnato:

è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’avvio dei lavori di realizzazione della discarica controllata per rifiuti non pericolosi destinata allo stoccaggio di rifiuti non putrescibili da realizzarsi in località Caluri di Villafranca di Verona, presentato dalla ditta Rope SrL;

è stato approvato l’intervento in oggetto, secondo quanto prvisto dall’art. 23 della legge regionale n° 10 del 1999;

è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per l’avvio dei lavori dell’impianto di cui sopra.


DIRITTO


1. La Regione del Veneto e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con cui si censura la mancata partecipazione al procedimento da parte del Comune di Povegliano Veronese.

Essi ritengono che dell’eventuale pretermissione al procedimento poteva dolersi soltanto il Comune di Povegliano Veronese, in quanto unico e solo titolare dell’interesse a non vedersi pregiudicato dall’asserita mancata valutazione degli effetti ambientali del progetto nel proprio territorio.

L’eccezione è infondata.

Infatti il progetto riguarda un impianto individuato nel territorio del Comune di Villafranca di Verona. La legittimazione ad agire si determina non con riferimento ai motivi di ricorso, ma con riferimento all’oggetto del provvedimento impugnato e dunque la legittimazione ad agire sussiste perché è riferito alla localizzazione di un impianto nel territorio del Comune di Villafranca di Verona, ricorrente.

Il Comune di Villafranca di Verona ha altresì interesse ad agire, perché vuole opporsi alla localizzazione sul proprio territorio di un impianto che potrebbe comportare effetti pregiudizievoli per l’ambiente.

Una volta radicati la legittimazione e l’interesse ad agire, il ricorrente non incontra limiti in ordine alle censure che possono essere proposte. Le censure possono vertere anche sulla violazione di norme che hanno lo scopo di tutelare nel procedimento soggetti terzi rispetto al ricorrente, perché comunque tali censure sono funzionali al soddisfacimento dello specifico e proprio interesse del Comune di Villafranca di Verona di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.

2. Infondata è altresì l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità degli atti di intervento del Comune di Povegliano Veronese e della Provincia di Verona.

Si tratta infatti di atti di intervento non autonomi, ma dipendenti, che si limitano a sostenere le ragioni già esposte dal Comune di Villafranca di Verona. Agli stessi non è applicabile il termine decadenziale di 60 giorni di cui all’art. 21 della legge n° 1034 del 1971. Deve invece ritenersi, a mente dell'art. 40 r.d. n. 642 del 1907, che l'intervento, avendo luogo nello stato in cui si trova la contestazione, possa avvenire senza alcun onere di osservare termini di decadenza, tranne quello implicito del passaggio in decisione della causa e salva la possibilità di concedere un termine a difesa di chi intenda controbattere alla domanda di intervento (così Consiglio di Stato , sez. IV, 23 gennaio 2002 , n. 391).

3. Nel merito il ricorso è fondato.

La stessa Regione Veneto riconosce che il Comune di Povegliano Veronese non è stato coinvolto nel procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato.

Al contrario il Comune di Povegliano Veronese avrebbe dovuto partecipare al procedimento, con particolare riferimento alla possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della legge regionale n° 10 del 1999, possibilità che invece è mancata.

Il Comune di Povegliano Veronese rientra infatti nella definizione di Comune interessato ai sensi della lettera m) dell’art. 2 della legge regionale n° 10 del 1999 ovverosia di Comune interessato dall’impatto ambientale della discarica.

Infatti il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 kilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 kilometri verso valle del sito.

Nella tabella (riportata nella stessa pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) che evidenzia i Comuni ricompresi in tale delimitazione è espressamente indicato il Comune di Povegliano Veronese.

Il Comune di Povegliano Veronese non è stato dunque messo nelle condizioni di partecipare al procedimento, in contrasto con le disposizioni di cui alla legge regionale n° 10 del 1999.

Da tale vizio del procedimento deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

La complessità del procedimento induce comunque a compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla la delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 1115 del 28 Aprile 2009;

Compensa le spese e gli onorari di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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