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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304
VIA - Regione Veneto - L.r. n. 10/99 - Comune interessato - Mancato
coinvolgimento nel procedimento di VIA - Illegittimità. Nel corso del
procedimento di VIA, al “comune interessato” (secondo la definizione di cui
all’art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) deve essere garantita la
possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della medesima legge
regionale. Il mancato coinvolgimento dell’ente locale il cui territorio sia
potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo
(nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta,
pertanto, l’illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comune di Villafranca di Verona (avv.ti
Avanzi, Dalfini e Zambelli) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Munari e Zanon).
TAR VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00304/2010 REG.SEN.
N. 01685/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2009, proposto da:
Comune di Villafranca di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola
Avanzi, Giuliano Dalfini e Franco Zambelli con domicilio eletto presso lo studio
dell’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv. Cecilia Ligabue, Tito Munari e Ezio Zanon, domiciliata per legge in
Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti di
Comune di Verona, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
Comune di Zevio, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
Comune di Povegliano Veronese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Paolo Covri, con domicilio eletto presso Marco Borella in
Venezia-Mestre, via Einaudi, 62
A.R.P.A.V. Padova, non costituita in giudizio;
Rope S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv. Pier Vettor Grimani, G. Paolo Sardos Alberini e Nicoletta
Scaglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce,
466/G;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Dalfini e Franco Zambelli, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti,
22;
per l'annullamento
della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1115 del 28/4/2009,
pubblicata sul B.U.R. il 19/5/2009; nonché del parere n. 217 del 10.12.2008
della Commissione regionale V.I.A..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, di Rope
S.r.l.,e del Comune di Povegliano Veronese ;
Visto l’atto l’intervento ad adiuvandum della Provincia di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/01/2010 il dott. Marco Morgantini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento impugnato:
è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’avvio dei
lavori di realizzazione della discarica controllata per rifiuti non pericolosi
destinata allo stoccaggio di rifiuti non putrescibili da realizzarsi in località
Caluri di Villafranca di Verona, presentato dalla ditta Rope SrL;
è stato approvato l’intervento in oggetto, secondo quanto prvisto dall’art. 23
della legge regionale n° 10 del 1999;
è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per l’avvio dei lavori
dell’impianto di cui sopra.
DIRITTO
1. La Regione del Veneto e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità
del primo motivo di ricorso con cui si censura la mancata partecipazione al
procedimento da parte del Comune di Povegliano Veronese.
Essi ritengono che dell’eventuale pretermissione al procedimento poteva dolersi
soltanto il Comune di Povegliano Veronese, in quanto unico e solo titolare
dell’interesse a non vedersi pregiudicato dall’asserita mancata valutazione
degli effetti ambientali del progetto nel proprio territorio.
L’eccezione è infondata.
Infatti il progetto riguarda un impianto individuato nel territorio del Comune
di Villafranca di Verona. La legittimazione ad agire si determina non con
riferimento ai motivi di ricorso, ma con riferimento all’oggetto del
provvedimento impugnato e dunque la legittimazione ad agire sussiste perché è
riferito alla localizzazione di un impianto nel territorio del Comune di
Villafranca di Verona, ricorrente.
Il Comune di Villafranca di Verona ha altresì interesse ad agire, perché vuole
opporsi alla localizzazione sul proprio territorio di un impianto che potrebbe
comportare effetti pregiudizievoli per l’ambiente.
Una volta radicati la legittimazione e l’interesse ad agire, il ricorrente non
incontra limiti in ordine alle censure che possono essere proposte. Le censure
possono vertere anche sulla violazione di norme che hanno lo scopo di tutelare
nel procedimento soggetti terzi rispetto al ricorrente, perché comunque tali
censure sono funzionali al soddisfacimento dello specifico e proprio interesse
del Comune di Villafranca di Verona di ottenere l’annullamento del provvedimento
impugnato.
2. Infondata è altresì l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità degli atti
di intervento del Comune di Povegliano Veronese e della Provincia di Verona.
Si tratta infatti di atti di intervento non autonomi, ma dipendenti, che si
limitano a sostenere le ragioni già esposte dal Comune di Villafranca di Verona.
Agli stessi non è applicabile il termine decadenziale di 60 giorni di cui
all’art. 21 della legge n° 1034 del 1971. Deve invece ritenersi, a mente
dell'art. 40 r.d. n. 642 del 1907, che l'intervento, avendo luogo nello stato in
cui si trova la contestazione, possa avvenire senza alcun onere di osservare
termini di decadenza, tranne quello implicito del passaggio in decisione della
causa e salva la possibilità di concedere un termine a difesa di chi intenda
controbattere alla domanda di intervento (così Consiglio di Stato , sez. IV, 23
gennaio 2002 , n. 391).
3. Nel merito il ricorso è fondato.
La stessa Regione Veneto riconosce che il Comune di Povegliano Veronese non è
stato coinvolto nel procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento
impugnato.
Al contrario il Comune di Povegliano Veronese avrebbe dovuto partecipare al
procedimento, con particolare riferimento alla possibilità di esprimere il
parere previsto dall’art. 17 della legge regionale n° 10 del 1999, possibilità
che invece è mancata.
Il Comune di Povegliano Veronese rientra infatti nella definizione di Comune
interessato ai sensi della lettera m) dell’art. 2 della legge regionale n° 10
del 1999 ovverosia di Comune interessato dall’impatto ambientale della
discarica.
Infatti il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con
il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n°
1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla
propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2
kilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della
falda e da un raggio di 5 kilometri verso valle del sito.
Nella tabella (riportata nella stessa pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n°
1115 del 28 Aprile 2009) che evidenzia i Comuni ricompresi in tale delimitazione
è espressamente indicato il Comune di Povegliano Veronese.
Il Comune di Povegliano Veronese non è stato dunque messo nelle condizioni di
partecipare al procedimento, in contrasto con le disposizioni di cui alla legge
regionale n° 10 del 1999.
Da tale vizio del procedimento deriva l’illegittimità del provvedimento
impugnato e l’accoglimento del ricorso.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
La complessità del procedimento induce comunque a compensare tra le parti le
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto annulla la delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 1115 del 28
Aprile 2009;
Compensa le spese e gli onorari di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21/01/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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