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TAR VENETO, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 35

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione - Art. 149 d.lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, anche gli interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo non richiedono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Pres. f.f. Franco, Est. Morgantini - E.J.P.B. (avv. Curato) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Iannotta, Morino, Ongaro e Venezian). TAR VENETO, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 35

 

 

 

 

N. 00035/2010 REG.SEN.
N. 00700/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 700 del 2008, proposto da:
Edmund John Phillip Browne, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Curato, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Venezia - (Ve), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso Maddalena Morino in Venezia, Avvocatura Civica - Municipio di Venezia;
nei confronti di
Calebich Creazza Giovanna, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Bianchini, Gianluca Tessier, con domicilio eletto presso Gianluca Tessier in Venezia, San Marco, 3906/A;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento comunale in data 28 gennaio 2008 n° 40750, avente ad oggetto la rimozione di opere abusive;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia - (Ve);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Calebich Creazza Giovanna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/11/2009 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con il provvedimento impugnato il Dirigente del Comune di Veneziaha ordinato la rimozione delle seguenti opere:
interventi sulla canna fumaria esterna consistenti in intonacatura con posa di retina plasticata e malta fibrorinforzata, istallazione di chiave di ritenuta in acciaio, inserimento all’interno della canna fumaria di tubazione in acciaio.
La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alla circostanza che le opere eseguite sono ritenute non rientranti nella manutenzione ordinaria e ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale senza che sia stata ottenuta la preventiva autorizzazione paesaggistica.
La controinteressata interviene nel presente giudizio per sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Infatti l’art. 149 del D. Lgs. n° 42 del 2004 stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica non è prescritta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.
L’Amministrazione ha errato nel considerare che, non trattandosi di manutenzione ordinaria, dovesse essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica, perché anche gli interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo non richiedono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Comune di Venezia non ha valutato se trattasi di opere di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non richiedono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Quanto sopra riportato evidenzia parimenti l’inaccoglibilità delle tesi espresse dalla controinteressata, a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato
La difficolta di valutazione della tipologia delle opere consente la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, pronunciandosi definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.


Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Franco, Presidente FF
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
Brunella Bruno, Referendario


L'ESTENSORE                 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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