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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. II - 1 dicembre 2010, n. 6321
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Convenzione di
lottizzazione - Trasferimento dei suoli previsti dalla convenzione - Ricorso
allo strumento di cui all’art. 2932 c.c. - Ammissibilità. Lo strumento di
cui all'art. 2932 c.c. è utilizzabile non solo nel caso di inadempimento di
obblighi di stipulazione discendenti da un contratto preliminare, ma anche di
obblighi aventi titolo nella legge. Ne consegue che è ammissibile una sentenza
costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., a carico del Comune, che disponga il
trasferimento al medesimo dei suoli previsti in convenzione di lottizzazione,
trattandosi di obbligo che trova titolo nella previsione di legge (nella specie
dall'art. 28, comma 5, della legge n. 1150/1942 che subordina l'autorizzazione
comunale per la lottizzazione di un'area alla stipula di una convenzione, da
trascriversi a cura del proprietario, che preveda, tra l'altro, la cessione
gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - R. s.p.a.
(avv.ti Coronin e Zambelli) c. Comune di Bovolone (avv.ti Carcereri De Prati e
Polese) -
TAR VENETO, Sez. II - 1 dicembre 2010, n. 6321
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06321/2010 REG.SEN.
N. 02592/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2009, proposto da Rettondini
Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Andrea Coronin e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso
quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Bovolone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Claudio Carcereri De Prati e Silvia Polese, con domicilio eletto
presso quest’ultima in Venezia, San Marco, 397;
nei confronti di
Società' Reale Mutua di Assicurazione Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
per l' accertamento
- dell’inadempimento del Comune di Bovolone a quanto previsto dalla convenzione
urbanistica di lottizzazione, conclusa tra la Rettondini s.p.a. e il Comune di
Bovolone in data 23.10.1995 rep. 53329 Notaio L. Casalini, per non essersi
prestato a ricevere il trasferimento in proprietà delle opere di urbanizzazione
realizzate nella lottizzazione, con conseguente emissione della pronuncia ex
art. 2932 c.c. per il trasferimento coattivo in capo al Comune di Bovolone delle
opere di urbanizzazione realizzate nella lottizzazione con trascrizione dell’emananda
sentenza presso il competente Ufficio del Territorio e con esonero del Dirigente
preposto da qualsiasi responsabilità al riguardo ovvero con la nomina di
commissario ad acta che provveda a quanto di necessità per pervenire a detto
trasferimento;
- dell’intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. dell’obbligazione della ditta
Rettondini s.p.a. alla corresponsione degli oneri ex artt. 3 e 4 della
convenzione urbanistica di lottizzazione in data 23.10.1995 rep. 23329 Notaio
Casalini;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 11716 dell’8.7.2009 del Responsabile del Settore
Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Bovolone con il quale si ordina
alla società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. di pagare, quale fideiussore della
ditta Rettondini s.p.a. relativamente alle obbligazioni pecuniarie di cui al
punto c), la somma di 59.811,12;
- di ogni atto antecedente e presupposto e, in particolare, delle note prot.
4677 del 18.3.2009 e prot. n. 8862 del 21.5.2009, a firma del Responsabile
Servizi Tecnici del Comune di Bovolone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bovolone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il referendario Marina
Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La ricorrente è la ditta lottizzante di un’area a destinazione “C2
Residenziale” sita in località S. Pierino in Comune di Bovolone.
B. A seguito dell’approvazione con delibera consiliare n. 16 del 3.3.1995 del
piano attuativo denominato “Coccinella”, la ditta lottizzante e il Comune
resistente disciplinavano i loro rapporti con la convenzione di lottizzazione
del 23.10.1995 rep. n. 53329 Notaio Lamberto Casalini.
C. In forza dell’art. 2 della predetta convenzione la ditta lottizzante si
impegnava a cedere e trasferire al Comune di Bovolone le aree di urbanizzazione
primaria, mentre in base ai successivi artt. 3 e 4 le parti monetizzavano le
aree a parco e gioco e le aree di urbanizzazione secondaria.
In particolare il citato art. 3 prevedeva l’impegno della ditta lottizzante di
corrispondere al Comune di Bovolone la somma di lire 19.200.000, pari alla metà
non versata dell’importo complessivo stabilito per le aree a parco e a gioco,
“entro tre anni dalla stipula della presente convenzione e comunque non oltre la
fine dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria”. In forza del successivo
art. 4 la ditta lottizzante si impegnava a corrispondere la somma di lire
96.610.472, pari alla metà della somma dovuta a titolo di monetizzazione delle
aree di urbanizzazione secondaria, “entro tre anni dalla stipula della presente
convenzione e comunque non oltre la fine dei lavori delle opere di
urbanizzazione primaria”.
D. A garanzia delle obbligazioni assunte la ditta lottizzante costituiva una
polizza fideiussoria rilasciata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni per la
somma complessiva di lire 263.819.680.
E. Il Comune di Bovolone, nonostante i lavori per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria fossero terminati nel 1998, non adempiva agli
obblighi derivanti dalla convenzione e solo nel 2009, a fronte della espressa
richiesta della società ricorrente di restituzione dell’originale della polizza
fideiussoria per provvedere alla sua estinzione, l’Amministrazione richiedeva la
prova dell’avvenuto integrale pagamento degli importi previsti dai citati artt.
3 e 4.
F. Nonostante la ditta lottizzante avesse eccepito l’intervenuta prescrizione
degli obblighi discendenti dai richiamati articoli e avesse evidenziato la
funzione di garanzia della polizza fideiussoria solo con riguardo agli obblighi
assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e non anche
a quelli relativi all’adempimento dei pagamenti previsti dalla convenzione, il
Comune di Bovolone ingiungeva alla Rettondini s.p.a. il pagamento di euro
59.811,12, a titolo di saldo ex artt. 3 e 4 della convenzione.
H. La ditta lottizzante, dopo aver affermato la giurisdizione esclusiva del
giudice adito in forza dell’art. 11 della legge n. 241/1990, chiede che venga
accertato l’inadempimento del Comune resistente agli obblighi assunti con l’art.
2 della rammentata convenzione e, in particolare, ad acconsentire al
trasferimento in proprietà delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione
primaria e che venga emessa una sentenza ex art. 2932 c.c. la quale tenga luogo
dell’atto di cessione non stipulato per colpa esclusiva dell’Amministrazione
comunale.
I. Con riguardo, invece, agli obblighi di pagamento previsti dagli artt. 3 e 4,
la Rettondini s.p.a. ne eccepisce la intervenuta prescrizione. E, infatti, il
termine di tre anni dalla stipula della convenzione è scaduto il 23.10.1998,
mentre i lavori relativi alle opere di urbanizzazione sono terminati il
6.5.1998. Ne discende che, avendo l’Amministrazione comunale chiesto il
pagamento dei relativi importi solo il 18.3.2009, a tale data era ormai decorso
il termine di prescrizione decennale. La ditta lottizzante evidenzia, altresì,
che la polizza fideiussoria era stata accesa a garanzia della realizzazione
delle sole opere di urbanizzazione primaria e non di tutti gli obblighi assunti
con la convenzione con la conseguenza che, anche se non si ritenesse maturato il
termine di prescrizione, la polizza non potrebbe comunque essere escussa.
L. Il Comune di Bovolone, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la
reiezione del ricorso in quanto infondato. L’Amministrazione ha, da un lato,
evidenziato che il verbale del 6.5.1998 non accerta la fine dei lavori mancando
ancora tutta una serie di opere nello stesso specificamente individuate
(completamento verde attrezzato, predisposizione segnaletica verticale e
orizzontale, realizzazione della pavimentazione di tratti di marciapiede), e
dall’altro, che il 7.12.1998 è stato stilato un verbale di collaudo solo
parziale in quanto relativo alla sede stradale e ai marciapiedi.
L’Amministrazione ha, inoltre, dedotto la rinuncia alla prescrizione da parte
della ditta ricorrente giacché l’eccezione di prescrizione delle obbligazioni
previste dagli artt. 3 e 4 della convenzione è incompatibile con la richiesta
sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell’atto di cessione delle aree di
urbanizzazione primaria, previsto dall’art. 2.
M. Alla pubblica udienza del 7.10.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Occorre, innanzitutto, premettere che la controversia sottoposta alla
cognizione del Collegio appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
1.1. Essa riguarda, infatti, l'esecuzione di obbligazioni derivanti da una
convenzione di lottizzazione, stipulata ex art. 28, commi 5 e segg., della legge
n. 1150/1942, la quale integra uno strumento di pianificazione di tipo attuativo
del piano regolatore, e rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento ex
art. 11 della legge n. 241/1990. Quest'ultimo, in particolare, al comma 5
devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie
relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel
pubblico interesse, dall’amministrazione con i soggetti privati (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 29.2.2008, n. 781; Cass. S.U., 25.5. 2007, n. 10186).
1.2. Inoltre, non v'è dubbio che la controversia coinvolga atti e provvedimenti
in materia urbanistica, e rientri dunque nella giurisdizione esclusiva di questo
giudice anche ex art. 34 del d. lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7
della legge n. 205/2000, e pur dopo le pronunce di parziale incostituzionalità,
di cui alle sentenze 6.7.2004, n. 204 e 28.7.2004, n. 281, della Corte
costituzionale.(cfr. TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731).
1.3. Tali principi valgono anche per quanto riguarda il nuovo art. 133 del cod.
proc. amm., relativo alle materie di giurisdizione esclusiva, che ha sostituito
le rammentate disposizioni.
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di
seguito esposti.
3. Con la convenzione di lottizzazione oggetto del presente processo le parti
convenivano all’art. 2 l’impegno della ditta lottizzante “a cedere e trasferire
al Comune di Bovolone le aree destinate a strade, marciapiedi, spazi di manovra,
parcheggi pubblici, verde pubblico insistenti sulla sua proprietà”, all’art. 3
la monetizzazione delle aree a parco e gioco quantificandone il relativo importo
e stabilendone le modalità di versamento, stante l’impossibilità di raggiungere
la dotazione minima di 1000 mq., e all’art. 4 la monetizzazione delle aree per
opere di urbanizzazione secondaria, individuate al di fuori dell’area di
lottizzazione, quantificandone l’importo.
3.1. All’art. 17 la ditta lottizzante costituiva, “quale garanzia finanziaria
per l’adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, polizza
fideiussoria, rilasciata dalla Società Reale Mutua Assicurazione - Agenzia di
Legnago – in data 16.10.1995 n. 1130 per la somma di lire 263.819.680, pari al
100% del costo delle opere di cui all’art. 6”. L’art. 6, a sua volta, concerne
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (strade, marciapiedi, spazi di
manovra, spazi di sosta e parcheggio, segnaletica stradale, accesso diretto alla
Provinciale Verona – Legnago, fognature e scarichi, rete approvvigionamento
idrico, rete distribuzione energia elettrica, rete telefonica, rete di
distribuzione del gas metano, impianto di pubblica illuminazione) e l’allaccio
ai servizi pubblici.
3.2. Lo svincolo della predetta polizza da parte del Comune veniva subordinato
alla stipula della convenzione definitiva per il trasferimento delle opere (art.
15) e alla consegna sia delle aree che delle opere (art. 16).
3.3. L’8.5.1998 veniva redatto il verbale di fine lavori nel quale le parti
davano atto che la realizzazione “delle opere di urbanizzazione primaria, verde
pubblico e allacciamento ai servizi pubblici, di cui al Piano di lottizzazione
denominato “Coccinelle” in località San Pierino, descritte nell’art. 6 della
citata convenzione,” risulta ultimata “ad eccezione dei seguenti interventi: 1)
completamento del verde attrezzato con piantumazione delle essenze arboree,
semina del prato e sistemazione dell’arredo previsto; 2) posa di due pali e
relativi corpi illuminanti della pubblica illuminazione; 3) predisposizione
della segnaletica verticale e orizzontale a norma di legge; 4) manto d’usura in
conglomerato bituminoso (…); 5) realizzazione della pavimentazione nei due
tratti di marciapiede di raccordo con P.E.E.P.”.
3.4. Le parti precisavano altresì che le dette opere avrebbero essere dovute
ultimate prima del collaudo in conformità a quanto prescritto dalla convenzione.
3.5. Successivamente il 9.12.1998 veniva rilasciato certificato di collaudo
“limitatamente alla sede stradale e ai marciapiedi”, salva la realizzazione
della segnaletica orizzontale e verticale e le prove tecniche relative
all’impianto di illuminazione.
4. Tanto premesso occorre esaminare la prima domanda della società ricorrente
avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento della Amministrazione
resistente agli obblighi assunti ex art. 2 della convenzione e la richiesta di
conseguente emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo
dell’atto di cessione e di trasferimento delle aree relative alle opere di
urbanizzazione primaria, non stipulato per esclusiva responsabilità del Comune
di Bovolone.
4.1. Il Collegio rileva l’ammissibilità della azione esperita dalla società
ricorrente che discende dal fatto che lo strumento di cui all'art. 2932 c.c. è
utilizzabile non solo nel caso di inadempimento di obblighi di stipulazione
discendenti da un contratto preliminare, ma anche di obblighi aventi titolo
nella legge ( nella specie dall'art. 28, comma 5, della legge n. 1150/1942 che
subordina l'autorizzazione comunale per la lottizzazione di un'area alla stipula
di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda, tra
l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie
per le opere di urbanizzazione primaria).
Ne consegue che è ammissibile una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932
c.c., a carico del Comune, che disponga il trasferimento al medesimo dei suoli
previsti in convenzione, trattandosi di obbligo che trova titolo nella
previsione di legge.
4.2. Tale sentenza può riguardare anche i contratti "che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il
trasferimento di un altro diritto", purché la parte che ha proposto la domanda
esegua la sua prestazione o ne faccia offerta nei modi di legge.
4.3. Tanto premesso il Collegio ritiene che nel caso sottoposto al suo esame non
sussistono i presupposti per l’emanazione, richiesta dalla parte, di una
sentenza ex art. 2932 c.c..
4.4. Invero, la principale difesa formulata sul punto dall’Amministrazione
comunale è che la Rettondini s.p.a. non avrebbe eseguito le proprie prestazioni,
per cui mancherebbe un'imprescindibile condizione perché essa possa ottenere la
pronuncia costitutiva richiesta.
4.5. Tale eccezione è fondata.
Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 2 e 15 della convenzione, la
ditta lottizzante si era impegnata a cedere e trasferire le aree “destinate a
strade, marciapiedi, spazi di manovra, parcheggi e verde pubblico, insistenti
sulla sua proprietà” “entro quattro mesi dalla comunicazione di avvenuta
esecutività della delibera di approvazione degli atti di collaudo”.
4.6. Senonchè la ditta ricorrente non ha eseguito la propria prestazione
giacché, per quanto esposto in narrativa, manca un atto di collaudo definitivo
delle opere, essendovi stato solo un collaudo parziale delle stesse. Ne discende
che la Rettondini s.p.a. non ha acquisito la legittima pretesa a che il Comune
accetti, in forza di sentenza, il trasferimento della proprietà delle aree
interessate all'intervento.
4.7. Alla luce delle ragioni esposte deve, pertanto, essere rigettata sia la
domanda di accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione resistente che
la domanda di emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c..
5. Con la seconda domanda la ditta ricorrente chiede l’accertamento
dell’intervenuta prescrizione degli obblighi pecuniari di cui agli artt. 3 e 4
della convenzione, con conseguente annullamento del provvedimento che ne
ingiunge il pagamento in quanto tale ultimo atto sarebbe illegittimo sotto un
duplice profilo: a) per prescrizione delle pretese con lo stesso azionate ex
art. 2946 c.c.; b) per eccesso di potere per sviamento e per difetto dei
presupposti, per violazione dell’art. 17 della convenzione.
5.1. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, entrambi i termini
alternativamente previsti negli artt. 3 e 4 della convenzione per l’esigibilità
del saldo degli importi stabiliti a titolo di monetizzazione delle opere di
urbanizzazione secondaria e delle aree a verde pubblico sono scaduti e tra tali
date e quella in cui l’Amministrazione ha per la prima volta chiesto
l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie è decorso oltre un decennio. E,
invero, i tre anni dalla stipula della convenzione sono scaduti il 23.10.1998,
mentre i lavori sono stati ultimati il 6.5.1998, come si evince dal relativo
certificato. Ne discende, dunque, ad avviso della società ricorrente, che il
18.3.2009, data nella quale l’Amministrazione comunale ha chiesto per la prima
volta, con la nota n. 4677, il saldo degli importi previsti dagli artt. 3 e 4,
era ormai già decorso il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..
5.2. Il Collegio non ritiene di poter condividere la tesi di parte ricorrente.
E, infatti, quanto alla decorrenza del termine prescrizionale decennale, in
attuazione del disposto di cui all'art. 2935 c.c., a norma del quale "la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere", il relativo dies a quo deve individuarsi, a parere del Collegio,
secondo i principi generali in ordine all'esigibilità dell'adempimento, nel
giorno in cui il credito sia certo, liquido ed esigibile, risultando definiti e
certi tutti gli elementi dell'obbligazione.
Orbene, anche qualora la convenzione non precisasse il termine entro il quale le
parti avrebbero dovuto assolvere gli obblighi previsti in convenzione, deve
considerarsi che tali obblighi avrebbero potuto essere fatti valere, a termini
dell'art. 2935 c.c., solo a decorrere dalla scadenza del termine decennale di
validità della convenzione, che segna il termine finale di eseguibilità delle
opere in essa previste.
È stato invero condivisibilmente osservato che, posto che il privato ha dieci
anni di tempo per l'esecuzione delle opere previste in convenzione, solo dalla
scadenza della convenzione medesima è possibile verificare se le opere siano
state o meno eseguite ed il Comune ha titolo a richiedere la cessione delle aree
e l’adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla convenzione (cfr. TAR
Lombardia, Brescia, n. 1126/2001; TAR Lombardia, Brescia, n. 65/2003; TAR
Campania, Napoli, sez. II, n. 2773/2007).
L'obbligazione del privato diventa, dunque, esigibile proprio al termine della
scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere pure l'ordinario
termine di prescrizione.
5.3. Seguendo lo stesso percorso argomentativo, decorsi dieci anni (ordinario
termine prescrizionale ex art. 2946 c.c.) da tale termine iniziale (quello di
scadenza della convenzione), il diritto dovrebbe dichiararsi prescritto e,
dunque, nel caso di specie dal 2005.
Alla luce dei predetti principi, quindi, alla data del 18.3.2009, nella quale il
Comune ha richiesto l’adempimento degli obblighi di pagamento previsti negli
artt. 3 e 4 della convenzione, il termine di prescrizione non era ancora
decorso, con conseguente reiezione della domanda di accertamento proposta dalla
società ricorrente.
6. Appare, invece, meritevole di accoglimento la censura con la quale la società
ricorrente chiede l’annullamento della determinazione prot. n. 11716
dell’8.7.2009.
Il Comune di Bovolone con il provvedimento gravato chiedeva,infatti, alla
compagnia assicuratrice il pagamento delle somme ancora dovutegli in forza degli
artt. 3 e 4 della convenzione ritenendo la polizza de qua rilasciata a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in convenzione, ivi comprese
quelle di cui agli artt. 3 e 4, e non solo di quelle inerenti la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria.
6.1. Il Collegio rileva che dalla lettura in combinato disposto degli artt. 17 e
6 della convenzione si evince che la polizza fideiussoria della quale il Comune
ha chiesto l’escussione è stata costituita “a garanzia degli obblighi assunti
con la presente convenzione per la somma di lire 263.819.680”, “pari al 100% del
costo delle opere di cui all’art. 6”, e cioè delle opere di urbanizzazione
primaria. Ne discende, dunque, che in base ai criteri di interpretazione
letterale e sistematico la detta polizza risulta effettivamente costituita a
garanzia dell’adempimento delle sole obbligazioni inerenti la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e non anche, come erroneamente ritenuto
dal Comune resistente, del pagamento degli importi pecuniari dovuti a titolo di
monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e delle aree a verde
(artt. 3 e 4 della convenzione).
6.2. L’Amministrazione comunale, quindi, non poteva chiedere l’escussione della
detta garanzia se non per gli inadempimenti della ditta ricorrente relativi alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. E dunque sotto il detto
profilo il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto illegittimo.
7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto limitatamente
all’annullamento della determinazione n. 11716 dell’8.7.2009, mentre va
rigettato per il resto.
8. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della parziale
soccombenza della ditta ricorrente, per compensare integralmente tra le parti le
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e
per l’effetto annulla il provvedimento n. 11716 dell’8.7.2009, lo rigetta per il
resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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