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T.A.R. VENETO, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 6340


APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Soggetto legittimamente escluso dalla gara - Fasi ulteriori della procedura concorsuale - Deduzione di vizi - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
Sulla scorta dei principi espressi nell’A.P. n. 1/2010, il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale in quanto, tenuto conto che l'accoglimento del ricorso con riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata comporterebbe non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara: l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla selezione stessa e che aspira ad eseguire l'appalto, previa partecipazione ad una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione(cfr. T.A.R . Veneto, I, n. 2313/2010 e n. 6015/2010). Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - C.s.p.a. (avv.ti Franco e Moro) c. Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa (avv.ti Bezzi e Piai) - TAR VENETO, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 6340

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 06340/2010 REG.SEN.
N. 02637/2008 REG.RIC.
N. 02700/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto


(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2008, proposto da:
C.I.V.I.S. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Franco, Claudio Moro, con domicilio eletto presso Marco Franco in Venezia, S. Marco, 3856;


contro


Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa - (Vr), rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bezzi, Andrea Piai, con domicilio eletto presso Andrea Piai in Venezia, Santa Croce, 2122;

nei confronti di

La Ronda Servizi di Vigilanza Spa, Fidelitas Spa Vigilanza e Trasporto Valori, rappresentati e difesi dagli avv. Ludovico Marco Benvenuti, Bruna Lazzerini, con domicilio eletto presso Ludovico Marco Benvenuti in Venezia, Santa Croce, 205;


sul ricorso numero di registro generale 2700 del 2008, proposto da:
North East Service Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Malvestio, Diego Signor, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Santa Croce, 312/A;


contro


Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa - (Vr), rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bezzi, Andrea Piai, con domicilio eletto presso Andrea Piai in Venezia, Santa Croce, 2122;

nei confronti di

La Ronda Servizi di Vigilanza Spa e Fidelitas Spa Vigilanza, rappresentato e difeso dagli avv. Ludovico Marco Benvenuti, Bruna Lazzerini, con domicilio eletto presso Ludovico Marco Benvenuti in Venezia, Santa Croce, 205; Fidelitas S.p.A., B.T.V. S.p.A., Rangers Security S.r.l., Ksm Security S.p.A.;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2637 del 2008 e successivi motivi aggiunti:

del bando di gara per pre-selezione inviato alla pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 21.10.2008 per la selezione di contraenti al fine di assegnare il servizio di vigilanza e sicurezza aeroportuale con procedura ristretta; degli atti connessi e conclusivi della procedura, in modo particolare del provvedimento di esclusione della ricorrente;

quanto al ricorso n. 2700 del 2008 e successivi motivi aggiunti:

del bando di gara per pre-selezione inviato alla pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 21.10.2008 per la selezione di contraenti al fine di assegnare il servizio di vigilanza e sicurezza aeroportuale con procedura ristretta; degli atti connessi e conclusivi della procedura, in modo particolare del provvedimento di esclusione della ricorrente;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa - (Vr) e di La Ronda Servizi di Vigilanza Spa e di Fidelitas Spa Vigilanza e Trasporto Valori e di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa - (Vr) e di La Ronda Servizi di Vigilanza Spa e Fidelitas Spa Vigilanza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale La Ronda Servizi di Vigilanza Spa ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Ludovico Marco Benvenuti, Bruna Lazzerini, con domicilio eletto presso Bruna Lazzerini in Mestre - Venezia, via Torino, 186;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. ha bandito una procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di controllo sicurezza in ambito aeroportuale di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 85/1999, in particolare per l’affidamento del servizio triennale di controllo sicurezza dei passeggeri e del bagaglio al seguito dei passeggeri in partenza ed in transito.

Il valore dell’affidamento risultava indicato in complessivi Euro 10.000.000,00, oltre IVA ed Euro 90.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il bando di gara, spedito alla GUCE in data 28.10.2008, individuava al punto III.2 le condizioni di partecipazione alla fase di prequalifica, così specificate:

- con riferimento alla “capacità economico-finanziaria”, il possesso (dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) di un fatturato pari ad almeno € 10.500.000,00 quale somma dei risultati degli ultimi tre esercizi di bilancio chiusi alla data di pubblicazione del bando;

- con riferimento alla “capacità tecnica – referenze a pena di mancato invito”, oltre alla produzione del certificato di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità, l’elenco dei servizi di controllo sicurezza in ambito aeroportuale ex D.M. 85/99 effettuati negli ultimi tre anni solari (2005-2006-2007) di importo ciascuno non inferiore ad € 500.000,00/anno, indicante il cliente, la durata complessiva del contratto, l’oggetto preciso del servizio effettuato.

Il bando proseguiva richiedendo per la prestazione del servizio il possesso di licenza per attività ex artt. 134 e 134 bis del R.D. 773/1931 e stabilendo che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati dal Capitolato d’oneri e dalla lettera di invito a presentare offerte, successivamente all’espletamento della fase di prequalifica.

Presentavano istanza di partecipazione l’ATI North East Services S.p.A e Civis S.p.A., l’ATI La Ronda S.p.A. e Fidelitas S.p.A. e l’ATI BTV S.p.A. e Rangers Security Srl.

In occasione della seduta del 20.11.2008, durante la quale, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di prequalificazione, sono state esaminate le domande pervenute, il costituendo raggruppamento fra Civis S.p.A e North East Services S.p.A. (da ora Civis-N.E.S.) veniva escluso in quanto ritenuto privo dei requisiti richiesti dal bando, in modo particolare, come successivamente comunicato formalmente, con riguardo all’elenco dei servizi di controllo sicurezza in ambito aeroportuale ex D.M. 85/99 effettuati negli ultimi tre anni solari (2005-2006-2007) di importo ciascuno non inferiore ad € 500.000,00/anno, indicante il cliente, la durata complessiva del contratto, l’oggetto preciso del servizio effettuato.

Il raggruppamento controinteressato (da ora La Ronda-Fidelitas) superava, invece, insieme all’altro raggruppamento in gara, la fase di prequalifica e quindi veniva invitato a presentare la propria offerta, in virtù della quale risultava aggiudicatario del servizio, come da lettera del 23.12.2008.

Avverso gli atti di gara ed in modo particolare avverso il bando e relative note di chiarimenti, nonché avverso il provvedimento di esclusione, sono insorte con distinti ricorsi Civis S.p.A. (ricorso n. 2632/2008) e North East Services S.p.A. (ricorso n. 2700/2008).

Entrambe le difese delle ricorrenti hanno inizialmente censurato, in via principale, le disposizioni contenute nel bando relativamente ai requisiti di partecipazione, in ragione delle quali è stata disposta l’esclusione del raggruppamento dalla partecipazione alla successiva fase di gara.

In modo particolare, la ricorrente Civis ha inizialmente esposto con l’atto introduttivo una serie di censure ad ampio spettro con riferimento a diversi profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, non essendo ancora venuta a conoscenza delle reali motivazioni della disposta esclusione.

Una volta conosciuta la ragione dell’esclusione, dovuta al mancato possesso di un esperienza pregressa specifica nella medesima tipologia del servizio oggetto della gara (servizi di sicurezza in ambito aeroportuale), la difesa istante ha concentrato le proprie argomentazioni difensive sull’illegittima previsione contenuta nel bando e sulla mancata corretta valutazione dei servizi resi da Civis in ambiti analoghi, sebbene non identici in quanto servizi non svolti in ambito aeroportuale, dotati comunque di identica rilevanza al fine di provare il possesso di adeguata capacità per l’espletamento dei servizi oggetto della gara.

Con successivi motivi aggiunti, la difesa istante ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni iniziali, salvo esporre nuove doglianze relativamente alla mancata esclusione dalla gara dei due raggruppamenti che, superata la fase di prequalificazione, sono stati ammessi alla fase successiva.

In termini sostanzialmente analoghi, con il secondo ricorso indicato in epigrafe, è insorta la Capogruppo North East Services S.p.A., le cui doglianze, rivolte in principalità avverso il bando ed il provvedimento di esclusione, sono state successivamente integrate con motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti della procedura, contestando a sua volta l’illegittimità della mancata esclusione sia del raggruppamento poi risultato aggiudicatario del servizio che del raggruppamento collocatosi al secondo posto della graduatoria finale.

Si sono costituiti in entrambi i giudizi l’Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. ed il controinteressato raggruppamento La Ronda-Fidelitas, aggiudicatario del servizio, le cui difese hanno sostenuto la legittimità delle specifiche previsioni del bando, in considerazione della peculiarità e delicatezza del servizio da affidare (tale da giustificare, ai fini della prequalificazione, la richiesta del possesso di una specifica esperienza pregressa nel settore per servizi identici a quelli oggetto di gara) e della conseguente esclusione delle ricorrenti dalla gara per mancanza del suddetto requisito, salvo poi concludere per l’inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti avverso gli ulteriori atti di gara (in quanto proposti da soggetti esclusi dalla partecipazione sin dalla fase di prequalificazione e quindi privi di interesse e di legittimazione alla proposizione degli stessi), dei quali è stata comunque contestata la fondatezza.

La controinteressata ha altresì proposto a sua volta (con riguardo al ricorso n. 2700/08) ricorso incidentale, evidenziando – con specifico riguardo alla società North East Services - ulteriori elementi impeditivi alla partecipazione alla gara, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento di esclusione del raggruppamento Civis-N.E.S.

Entrambe le richieste di sospensione dei provvedimenti impugnati sono state respinte.

All’udienza dell’11 novembre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.


DIRITTO
 

Preliminarmente si dispone la riunione, ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. n. 104/2010, dei due ricorsi in oggetto, essendo evidente la loro connessione soggettiva ed oggettiva, che ne richiede la trattazione congiunta.

In entrambi i gravami sottoposti al giudizio del Collegio le difese istanti hanno inizialmente dedotto una serie di doglianze finalizzate a contestare gli atti di gara, in particolare il bando, nonchè il provvedimento con il quale, nell’ambito della fase di accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione al fine di conseguire l’invito a partecipare alla seconda fase di gara, così come richiesto dalla lex specialis, il raggruppamento costituito dalle odierne ricorrenti (Civis-N.E.S.) è stato escluso per mancanza delle referenze (richieste a pena di mancato invito) riguardanti la capacità tecnica.

Per entrambe le ricorrenti, infatti, la commissione ha rilevato il mancato possesso dell’esperienza richiesta nello svolgimento di servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale, quale è il servizio oggetto della gara.

Le principali doglianze dedotte da entrambe le ricorrenti si rivolgono quindi proprio al bando di gara ed all’applicazione testuale che dello stesso ha fatto la commissione, lamentando la non corretta valutazione delle referenze esibite dalle componenti dell’ATI, referenze che, sebbene avessero per oggetto servizi resi non in ambito aeroportuale, risultavano comunque caratterizzate da profili di equivalente rilevanza (tenuto conto del tipo di servizio offerto e del fruitore dello stesso), come tali suscettibili di essere valutati come analoghi ed idonei a comprovare il possesso dei richiesti requisiti di capacità tecnica.

Premesso che, con specifico riguardo al ricorso proposto da Civis, parte delle censure ivi dedotte debbono considerarsi inammissibili alla luce delle ragioni della disposta esclusione, in quanto proposte quando ancora non risultavano note le motivazioni del provvedimento impugnato e quindi inerenti a profili di illegittimità che comunque non hanno avuto rilevanza ai fini della contestata esclusione, il Collegio ritiene – come peraltro già anticipato in sede cautelare – che le censure proposte avverso il bando di gara non siano fondate.

Appare infatti indubbia la peculiarità e la delicatezza del servizio oggetto della gara bandita dall’Aeroporto Valerio Catullo e la sussistenza dei presupposti per giustificare, nel caso di specie, la necessità di comprovare, al fine di superare la fase di prequalifica, un’esperienza specifica nell’ambito dei servizi di sicurezza passeggeri e bagagli in ambito aeroportuale.

A sostegno di tale conclusione si pone la considerazione generale per cui la determinazione dei requisiti di capacità tecnica, con riferimento alla tipologia del servizio da affidare, è rimessa alla valutazione della stazione appaltante, la quale indicherà, nell’esercizio della propria discrezionalità, quali dovranno essere le referenze più idonee al fine di individuare il soggetto che meglio garantirà l’esecuzione del servizio.

Fermo restando, quindi, il rispetto dei principi di ampia partecipazione e par condicio nelle pubbliche gare, è tuttavia rimessa all’amministrazione procedente la ponderazione degli specifici requisiti di capacità tecnica da richiedere ai soggetti partecipanti in rapporto alla tipologia del servizio da affidare.

Proprio con riguardo ai servizi, l’amministrazione aggiudicatrice gode infatti del potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione alla gara anche molto rigorosi e superiori a quelli normalmente richiesti, ogni qual volta ciò sia giustificato dalla peculiarità del servizio da affidare (cfr. C.d.S., V, n. 1599/2006).

Nell’individuare eventuali limiti alla partecipazione, determinati dalla necessità di richiedere l’avvenuto svolgimento di puntuali e specifici servizi (come avvenuto nel caso di specie, ove non ci si è limitati a richiedere l’esperienza pregressa nel settore della sicurezza, ma si è ritenuto di circoscrivere detta esperienza nell’ambito dei servizi aeroportuali), l’operato dell’amministrazione, che ha inteso così procedere, dovrà essere valutato - senza sconfinare nel merito dell’azione amministrativa - sotto il profilo della razionalità e logicità della limitazione imposta in ragione della natura del servizio da affidare.

Orbene, valutato il caso di specie, non sono rinvenibili profili di illogicità o irrazionalità con riferimento alle prescrizioni del bando di gara nella parte in cui hanno richiesto il possesso di una esperienza pregressa nello svolgimento di servizi identici (in quanto svolti esclusivamente in ambito aeroportuale) a quello oggetto della selezione.

Invero, la scelta effettuata dall’amministrazione intimata, lungi da sconfinare nell’arbitrio, non risulta illogica o irrazionale a fronte della tipologia del servizio che, pur rientrando nei servizi di sicurezza, presenta la peculiarità di dover essere svolto in sede aeroportuale, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli.

Se quindi si tiene conto di tale peculiare contesto e della delicatezza del servizio da assicurare (viste le attuali condizioni di emergenza negli scali aeroportuali che impongono sistemi di controllo sempre più accentuati per garantire la sicurezza dei passeggeri ed un efficiente controllo dei bagagli in transito), la decisione dell’amministrazione procedente di circoscrivere entro limiti più rigorosi le condizioni di prequalificazione risulta logica e non palesemente irrazionale o discriminatoria.

In buona sostanza, nella comparazione fra l’interesse ad assicurare la scelta dell’affidatario del servizio nell’ambito di una cerchia ristretta di offerenti che hanno dimostrato una specifica esperienza nello svolgimento di servizi identici e l’interesse alla massima partecipazione alle pubbliche gare, risulta giustificato l’obiettivo prefissato dall’amministrazione di perseguire la cura dell’interesse pubblico concreto che, avuto riguardo alle prestazioni oggetto della gara, è identificato nello svolgimento del servizio da parte di soggetti particolarmente qualificati.

A tale considerazione e proprio con riferimento alla denunciata compressione del principio di ampia partecipazione alle pubbliche gara, va aggiunto e ribadito quanto già osservato in sede cautelare, laddove è stato sottolineato come detta scelta non si ponga comunque in contrasto con i principi di libera circolazione e massima partecipazione ovvero risulti impeditiva dell’inserimento di nuovi operatori nel mercato, in quanto sussistono strumenti contemplati dall’ordinamento che consentono il superamento di eventuali difficoltà di inserimento, quali sono l’istituto dell’associazione temporanea di imprese o quello dell’avvalimento.

Il ricorso a tali strumenti, al fine di sopperire ad eventuali carenze in ordine ai requisiti di partecipazione (come è stato fatto nel caso di una delle tre ATI in gara che ha fatto ricorso proprio all’istituto dell’avvalimento), è peraltro stato riconosciuto come possibile rimedio dalle stesse ricorrenti, quando, al fine di giustificare la persistenza di un interesse alla definizione del giudizio con l’annullamento dell’intera gara, è stato espressamente ammesso che, in caso di rinnovazione della procedura, sarebbe stato possibile superare i limiti della qualificazione proprio ricorrendo ad uno di tali istituti.

Da ultimo, merita di essere sottolineato come l’avvenuto conseguimento da parte delle società in gara dell’autorizzazione ex art. 134 e 134 bis del R.D.773/1931 da parte dell’ENAC, anche con riferimento all’Aeroporto di Verona, non può sostituire il requisito di qualificazione richiesto, in quanto trattasi di autorizzazione comunque richiesta per l’esercizio di tale servizio, per lo svolgimento del quale, con riferimento alla gara de qua nella fase di prequalificazione, era ulteriormente richiesto di attestare l’avvenuto svolgimento di servizi identici.

Ciò detto con riguardo alla legittimità delle prescrizioni del bando e del conseguente provvedimento di esclusione dell’ATI Civis-N.E.S., deve essere valutata l’ammissibilità e/o la fondatezza dei motivi aggiunti dedotti da entrambe le ricorrenti con riguardo all’ammissione alla seconda fase della procedura delle altre due ATI partecipanti.

Al riguardo le difese istanti hanno dedotto un duplice ordine di censure dirette a denunciare anche per le altre due concorrenti il difetto dei requisiti di partecipazione (per quanto riguarda l’ATI La Ronda-Fidelitas la mancata dichiarazione ex art. 38 lettera c) con riferimento agli amministratori cessati nel triennio e la mancata osservanza del disposto di cui all’art. 95, 2° comma del D.P.R. 554/99, in quanto la mandataria non avrebbe posseduto i requisiti di capacità tecnica in misura maggioritaria rispetto alla mandante; per quanto riguarda l’ATI BTV-Rangers, il mero deposito in copia fotostatica della certificazione Uni En Iso 9001 nonché il mancato possesso dei requisiti di qualificazione, non essendo a tal fine utile la dichiarata cessione del ramo di azienda da parte di altra società, ed infine l’inidoneità del contratto di avvalimento prodotto).

A tali doglianze si sono poi aggiunti gli ulteriori motivi aggiunti, dedotti soltanto dalla ricorrente North East Services, con riguardo all’incompatibilità di uno dei commissari che hanno partecipato alla fase di prequalificazione, incompatibilità attestata dalla sua successiva astensione alla partecipazione all’ulteriore fase di gara.

A tale riguardo il Collegio ritiene che le doglianze si profilino come inammissibili proprio sulla scorta della ritenuta legittimità dell’esclusione dalla gara de qua delle due ricorrenti, le quali per l’effetto perdono ogni posizione qualificata per censurare gli atti di gara.

Invero, una volta accertato che legittimamente l’ATI Civis-N.E.S. è stata esclusa dalla gara per mancanza dei requisiti di qualificazione, alla medesima non residua alcuna legittimazione a censurare l’ulteriore svolgimento della procedura rispetto alla quale si pone come soggetto estraneo.

Come già osservato in fattispecie analoghe (cfr. T.A.R . Veneto, I, n. 2313/2010 e n. 6015/2010) , sulla scorta dei principi espressi nell’A.P. n. 1/2010, il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale in quanto, tenuto conto che l'accoglimento del ricorso in esame con riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata comporterebbe non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara: l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla selezione stessa e che aspira ad eseguire l'appalto, previa partecipazione ad una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione

In ogni caso, ammesso e non concesso che si possa disattendere l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti sollevata dalla difese resistenti (il che - si ribadisce – per le ragioni sopra evidenziate non è possibile), le censure dedotte non risultano dotate di pregio e quindi non sono comunque in grado di inficiare la legittimità degli atti di gara e dell’aggiudicazione della stessa disposta a favore dell’ATI controinteressato.

Invero, quanto alle doglianze relative al raggruppamento poi risultato aggiudicatario, la dichiarazione resa ex art. 38, lettera c) D.lgs. n. 163/06, anche con riguardo agli amministratori cessati, risulta formalmente conforme a quanto richiesto dal bando di gara e comunque espressamente riferita ai contenuti del richiamato art. 38, compreso quanto statuito alla lettera c), per cui non poteva essere causa di esclusione.

Quanto poi alla violazione del richiamato art. 95, secondo comma del D.P.R. 554/99, premesso che trattasi di norma che comunque non è applicabile agli appalti di servizi, non sono ravvisabili le illegittimità denunciate, in quanto nella specie le proporzioni fra mandante e mandataria, così come stabilite dal bando, sono state rispettate al fine di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione, diversa essendo poi in sede di esecuzione del servizio la suddivisione interna del lavoro da parte di ciascuna componente dell’ATI.

Infine, risulta priva di rilevanza la mancata astensione di uno dei componenti la commissione durante la fase di prequalificazione, in quanto in tale sede non sono state esaminate le offerte delle concorrenti, bensì è stata unicamente accertata la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, senza alcuna attività valutativa di merito.

L’infondatezza delle censure dedotte avverso l’ammissione dell’ATI primo classificato e quindi aggiudicatario della gara rendono ancora una volta inammissibili le ulteriori doglianze svolte avverso l’ammissione alla gara dell’ATI seconda classificata.

Per tutte le considerazioni sin qui svolte, che quindi esonerano il Collegio dall’esame del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, entrambi i ricorsi vanno in parte respinti ed in parte dichiarati inammissibili.

Le spese di causa possono essere integralmente compensate per entrambi i giudizi.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF
Riccardo Savoia, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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