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1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 6340
APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Soggetto legittimamente escluso
dalla gara - Fasi ulteriori della procedura concorsuale - Deduzione di vizi -
Legittimazione - Esclusione - Ragioni. Sulla scorta dei principi espressi
nell’A.P. n. 1/2010, il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo
di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei
vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale in quanto, tenuto
conto che l'accoglimento del ricorso con riferimento al provvedimento di
aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata comporterebbe
non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la
ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può
essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara:
l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può
vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può
riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla
selezione stessa e che aspira ad eseguire l'appalto, previa partecipazione ad
una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione(cfr. T.A.R . Veneto, I, n.
2313/2010 e n. 6015/2010). Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - C.s.p.a. (avv.ti
Franco e Moro) c. Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa (avv.ti
Bezzi e Piai) -
TAR VENETO, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 6340
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06340/2010 REG.SEN.
N. 02637/2008 REG.RIC.
N. 02700/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2008, proposto da:
C.I.V.I.S. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Franco, Claudio Moro,
con domicilio eletto presso Marco Franco in Venezia, S. Marco, 3856;
contro
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa - (Vr), rappresentato e
difeso dagli avv. Domenico Bezzi, Andrea Piai, con domicilio eletto presso
Andrea Piai in Venezia, Santa Croce, 2122;
nei confronti di
La Ronda Servizi di Vigilanza Spa, Fidelitas Spa Vigilanza e Trasporto Valori,
rappresentati e difesi dagli avv. Ludovico Marco Benvenuti, Bruna Lazzerini, con
domicilio eletto presso Ludovico Marco Benvenuti in Venezia, Santa Croce, 205;
sul ricorso numero di registro generale 2700 del 2008, proposto da:
North East Service Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Malvestio,
Diego Signor, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Santa
Croce, 312/A;
contro
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa - (Vr), rappresentato e
difeso dagli avv. Domenico Bezzi, Andrea Piai, con domicilio eletto presso
Andrea Piai in Venezia, Santa Croce, 2122;
nei confronti di
La Ronda Servizi di Vigilanza Spa e Fidelitas Spa Vigilanza, rappresentato e
difeso dagli avv. Ludovico Marco Benvenuti, Bruna Lazzerini, con domicilio
eletto presso Ludovico Marco Benvenuti in Venezia, Santa Croce, 205; Fidelitas
S.p.A., B.T.V. S.p.A., Rangers Security S.r.l., Ksm Security S.p.A.;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2637 del 2008 e successivi motivi aggiunti:
del bando di gara per pre-selezione inviato alla pubblicazione sulla G.U.C.E. in
data 21.10.2008 per la selezione di contraenti al fine di assegnare il servizio
di vigilanza e sicurezza aeroportuale con procedura ristretta; degli atti
connessi e conclusivi della procedura, in modo particolare del provvedimento di
esclusione della ricorrente;
quanto al ricorso n. 2700 del 2008 e successivi motivi aggiunti:
del bando di gara per pre-selezione inviato alla pubblicazione sulla G.U.C.E. in
data 21.10.2008 per la selezione di contraenti al fine di assegnare il servizio
di vigilanza e sicurezza aeroportuale con procedura ristretta; degli atti
connessi e conclusivi della procedura, in modo particolare del provvedimento di
esclusione della ricorrente;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Valerio Catullo di
Verona Villafranca Spa - (Vr) e di La Ronda Servizi di Vigilanza Spa e di
Fidelitas Spa Vigilanza e Trasporto Valori e di Aeroporto Valerio Catullo di
Verona Villafranca Spa - (Vr) e di La Ronda Servizi di Vigilanza Spa e Fidelitas
Spa Vigilanza;
Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale La
Ronda Servizi di Vigilanza Spa ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv.
Ludovico Marco Benvenuti, Bruna Lazzerini, con domicilio eletto presso Bruna
Lazzerini in Mestre - Venezia, via Torino, 186;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 la dott.ssa
Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. ha bandito una
procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di controllo sicurezza in
ambito aeroportuale di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 85/1999, in particolare
per l’affidamento del servizio triennale di controllo sicurezza dei passeggeri e
del bagaglio al seguito dei passeggeri in partenza ed in transito.
Il valore dell’affidamento risultava indicato in complessivi Euro 10.000.000,00,
oltre IVA ed Euro 90.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
Il bando di gara, spedito alla GUCE in data 28.10.2008, individuava al punto III.2
le condizioni di partecipazione alla fase di prequalifica, così specificate:
- con riferimento alla “capacità economico-finanziaria”, il possesso (dichiarato
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) di un fatturato pari ad almeno € 10.500.000,00
quale somma dei risultati degli ultimi tre esercizi di bilancio chiusi alla data
di pubblicazione del bando;
- con riferimento alla “capacità tecnica – referenze a pena di mancato invito”,
oltre alla produzione del certificato di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di
validità, l’elenco dei servizi di controllo sicurezza in ambito aeroportuale ex
D.M. 85/99 effettuati negli ultimi tre anni solari (2005-2006-2007) di importo
ciascuno non inferiore ad € 500.000,00/anno, indicante il cliente, la durata
complessiva del contratto, l’oggetto preciso del servizio effettuato.
Il bando proseguiva richiedendo per la prestazione del servizio il possesso di
licenza per attività ex artt. 134 e 134 bis del R.D. 773/1931 e stabilendo che
l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati dal Capitolato
d’oneri e dalla lettera di invito a presentare offerte, successivamente
all’espletamento della fase di prequalifica.
Presentavano istanza di partecipazione l’ATI North East Services S.p.A e Civis
S.p.A., l’ATI La Ronda S.p.A. e Fidelitas S.p.A. e l’ATI BTV S.p.A. e Rangers
Security Srl.
In occasione della seduta del 20.11.2008, durante la quale, ai fini
dell’accertamento del possesso dei requisiti di prequalificazione, sono state
esaminate le domande pervenute, il costituendo raggruppamento fra Civis S.p.A e
North East Services S.p.A. (da ora Civis-N.E.S.) veniva escluso in quanto
ritenuto privo dei requisiti richiesti dal bando, in modo particolare, come
successivamente comunicato formalmente, con riguardo all’elenco dei servizi di
controllo sicurezza in ambito aeroportuale ex D.M. 85/99 effettuati negli ultimi
tre anni solari (2005-2006-2007) di importo ciascuno non inferiore ad €
500.000,00/anno, indicante il cliente, la durata complessiva del contratto,
l’oggetto preciso del servizio effettuato.
Il raggruppamento controinteressato (da ora La Ronda-Fidelitas) superava,
invece, insieme all’altro raggruppamento in gara, la fase di prequalifica e
quindi veniva invitato a presentare la propria offerta, in virtù della quale
risultava aggiudicatario del servizio, come da lettera del 23.12.2008.
Avverso gli atti di gara ed in modo particolare avverso il bando e relative note
di chiarimenti, nonché avverso il provvedimento di esclusione, sono insorte con
distinti ricorsi Civis S.p.A. (ricorso n. 2632/2008) e North East Services
S.p.A. (ricorso n. 2700/2008).
Entrambe le difese delle ricorrenti hanno inizialmente censurato, in via
principale, le disposizioni contenute nel bando relativamente ai requisiti di
partecipazione, in ragione delle quali è stata disposta l’esclusione del
raggruppamento dalla partecipazione alla successiva fase di gara.
In modo particolare, la ricorrente Civis ha inizialmente esposto con l’atto
introduttivo una serie di censure ad ampio spettro con riferimento a diversi
profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, non essendo ancora venuta
a conoscenza delle reali motivazioni della disposta esclusione.
Una volta conosciuta la ragione dell’esclusione, dovuta al mancato possesso di
un esperienza pregressa specifica nella medesima tipologia del servizio oggetto
della gara (servizi di sicurezza in ambito aeroportuale), la difesa istante ha
concentrato le proprie argomentazioni difensive sull’illegittima previsione
contenuta nel bando e sulla mancata corretta valutazione dei servizi resi da
Civis in ambiti analoghi, sebbene non identici in quanto servizi non svolti in
ambito aeroportuale, dotati comunque di identica rilevanza al fine di provare il
possesso di adeguata capacità per l’espletamento dei servizi oggetto della gara.
Con successivi motivi aggiunti, la difesa istante ha ulteriormente sviluppato le
proprie argomentazioni iniziali, salvo esporre nuove doglianze relativamente
alla mancata esclusione dalla gara dei due raggruppamenti che, superata la fase
di prequalificazione, sono stati ammessi alla fase successiva.
In termini sostanzialmente analoghi, con il secondo ricorso indicato in
epigrafe, è insorta la Capogruppo North East Services S.p.A., le cui doglianze,
rivolte in principalità avverso il bando ed il provvedimento di esclusione, sono
state successivamente integrate con motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti
della procedura, contestando a sua volta l’illegittimità della mancata
esclusione sia del raggruppamento poi risultato aggiudicatario del servizio che
del raggruppamento collocatosi al secondo posto della graduatoria finale.
Si sono costituiti in entrambi i giudizi l’Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. ed
il controinteressato raggruppamento La Ronda-Fidelitas, aggiudicatario del
servizio, le cui difese hanno sostenuto la legittimità delle specifiche
previsioni del bando, in considerazione della peculiarità e delicatezza del
servizio da affidare (tale da giustificare, ai fini della prequalificazione, la
richiesta del possesso di una specifica esperienza pregressa nel settore per
servizi identici a quelli oggetto di gara) e della conseguente esclusione delle
ricorrenti dalla gara per mancanza del suddetto requisito, salvo poi concludere
per l’inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti avverso gli ulteriori atti di
gara (in quanto proposti da soggetti esclusi dalla partecipazione sin dalla fase
di prequalificazione e quindi privi di interesse e di legittimazione alla
proposizione degli stessi), dei quali è stata comunque contestata la fondatezza.
La controinteressata ha altresì proposto a sua volta (con riguardo al ricorso n.
2700/08) ricorso incidentale, evidenziando – con specifico riguardo alla società
North East Services - ulteriori elementi impeditivi alla partecipazione alla
gara, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento di esclusione
del raggruppamento Civis-N.E.S.
Entrambe le richieste di sospensione dei provvedimenti impugnati sono state
respinte.
All’udienza dell’11 novembre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la
decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si dispone la
riunione, ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. n. 104/2010, dei due ricorsi in
oggetto, essendo evidente la loro connessione soggettiva ed oggettiva, che ne
richiede la trattazione congiunta.
In entrambi i gravami sottoposti al giudizio del Collegio le difese istanti
hanno inizialmente dedotto una serie di doglianze finalizzate a contestare gli
atti di gara, in particolare il bando, nonchè il provvedimento con il quale,
nell’ambito della fase di accertamento del possesso dei requisiti di
qualificazione al fine di conseguire l’invito a partecipare alla seconda fase di
gara, così come richiesto dalla lex specialis, il raggruppamento costituito
dalle odierne ricorrenti (Civis-N.E.S.) è stato escluso per mancanza delle
referenze (richieste a pena di mancato invito) riguardanti la capacità tecnica.
Per entrambe le ricorrenti, infatti, la commissione ha rilevato il mancato
possesso dell’esperienza richiesta nello svolgimento di servizi di controllo di
sicurezza in ambito aeroportuale, quale è il servizio oggetto della gara.
Le principali doglianze dedotte da entrambe le ricorrenti si rivolgono quindi
proprio al bando di gara ed all’applicazione testuale che dello stesso ha fatto
la commissione, lamentando la non corretta valutazione delle referenze esibite
dalle componenti dell’ATI, referenze che, sebbene avessero per oggetto servizi
resi non in ambito aeroportuale, risultavano comunque caratterizzate da profili
di equivalente rilevanza (tenuto conto del tipo di servizio offerto e del
fruitore dello stesso), come tali suscettibili di essere valutati come analoghi
ed idonei a comprovare il possesso dei richiesti requisiti di capacità tecnica.
Premesso che, con specifico riguardo al ricorso proposto da Civis, parte delle
censure ivi dedotte debbono considerarsi inammissibili alla luce delle ragioni
della disposta esclusione, in quanto proposte quando ancora non risultavano note
le motivazioni del provvedimento impugnato e quindi inerenti a profili di
illegittimità che comunque non hanno avuto rilevanza ai fini della contestata
esclusione, il Collegio ritiene – come peraltro già anticipato in sede cautelare
– che le censure proposte avverso il bando di gara non siano fondate.
Appare infatti indubbia la peculiarità e la delicatezza del servizio oggetto
della gara bandita dall’Aeroporto Valerio Catullo e la sussistenza dei
presupposti per giustificare, nel caso di specie, la necessità di comprovare, al
fine di superare la fase di prequalifica, un’esperienza specifica nell’ambito
dei servizi di sicurezza passeggeri e bagagli in ambito aeroportuale.
A sostegno di tale conclusione si pone la considerazione generale per cui la
determinazione dei requisiti di capacità tecnica, con riferimento alla tipologia
del servizio da affidare, è rimessa alla valutazione della stazione appaltante,
la quale indicherà, nell’esercizio della propria discrezionalità, quali dovranno
essere le referenze più idonee al fine di individuare il soggetto che meglio
garantirà l’esecuzione del servizio.
Fermo restando, quindi, il rispetto dei principi di ampia partecipazione e par
condicio nelle pubbliche gare, è tuttavia rimessa all’amministrazione procedente
la ponderazione degli specifici requisiti di capacità tecnica da richiedere ai
soggetti partecipanti in rapporto alla tipologia del servizio da affidare.
Proprio con riguardo ai servizi, l’amministrazione aggiudicatrice gode infatti
del potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione alla gara anche
molto rigorosi e superiori a quelli normalmente richiesti, ogni qual volta ciò
sia giustificato dalla peculiarità del servizio da affidare (cfr. C.d.S., V, n.
1599/2006).
Nell’individuare eventuali limiti alla partecipazione, determinati dalla
necessità di richiedere l’avvenuto svolgimento di puntuali e specifici servizi
(come avvenuto nel caso di specie, ove non ci si è limitati a richiedere
l’esperienza pregressa nel settore della sicurezza, ma si è ritenuto di
circoscrivere detta esperienza nell’ambito dei servizi aeroportuali), l’operato
dell’amministrazione, che ha inteso così procedere, dovrà essere valutato -
senza sconfinare nel merito dell’azione amministrativa - sotto il profilo della
razionalità e logicità della limitazione imposta in ragione della natura del
servizio da affidare.
Orbene, valutato il caso di specie, non sono rinvenibili profili di illogicità o
irrazionalità con riferimento alle prescrizioni del bando di gara nella parte in
cui hanno richiesto il possesso di una esperienza pregressa nello svolgimento di
servizi identici (in quanto svolti esclusivamente in ambito aeroportuale) a
quello oggetto della selezione.
Invero, la scelta effettuata dall’amministrazione intimata, lungi da sconfinare
nell’arbitrio, non risulta illogica o irrazionale a fronte della tipologia del
servizio che, pur rientrando nei servizi di sicurezza, presenta la peculiarità
di dover essere svolto in sede aeroportuale, al fine di garantire la sicurezza
dei passeggeri e dei loro bagagli.
Se quindi si tiene conto di tale peculiare contesto e della delicatezza del
servizio da assicurare (viste le attuali condizioni di emergenza negli scali
aeroportuali che impongono sistemi di controllo sempre più accentuati per
garantire la sicurezza dei passeggeri ed un efficiente controllo dei bagagli in
transito), la decisione dell’amministrazione procedente di circoscrivere entro
limiti più rigorosi le condizioni di prequalificazione risulta logica e non
palesemente irrazionale o discriminatoria.
In buona sostanza, nella comparazione fra l’interesse ad assicurare la scelta
dell’affidatario del servizio nell’ambito di una cerchia ristretta di offerenti
che hanno dimostrato una specifica esperienza nello svolgimento di servizi
identici e l’interesse alla massima partecipazione alle pubbliche gare, risulta
giustificato l’obiettivo prefissato dall’amministrazione di perseguire la cura
dell’interesse pubblico concreto che, avuto riguardo alle prestazioni oggetto
della gara, è identificato nello svolgimento del servizio da parte di soggetti
particolarmente qualificati.
A tale considerazione e proprio con riferimento alla denunciata compressione del
principio di ampia partecipazione alle pubbliche gara, va aggiunto e ribadito
quanto già osservato in sede cautelare, laddove è stato sottolineato come detta
scelta non si ponga comunque in contrasto con i principi di libera circolazione
e massima partecipazione ovvero risulti impeditiva dell’inserimento di nuovi
operatori nel mercato, in quanto sussistono strumenti contemplati
dall’ordinamento che consentono il superamento di eventuali difficoltà di
inserimento, quali sono l’istituto dell’associazione temporanea di imprese o
quello dell’avvalimento.
Il ricorso a tali strumenti, al fine di sopperire ad eventuali carenze in ordine
ai requisiti di partecipazione (come è stato fatto nel caso di una delle tre ATI
in gara che ha fatto ricorso proprio all’istituto dell’avvalimento), è peraltro
stato riconosciuto come possibile rimedio dalle stesse ricorrenti, quando, al
fine di giustificare la persistenza di un interesse alla definizione del
giudizio con l’annullamento dell’intera gara, è stato espressamente ammesso che,
in caso di rinnovazione della procedura, sarebbe stato possibile superare i
limiti della qualificazione proprio ricorrendo ad uno di tali istituti.
Da ultimo, merita di essere sottolineato come l’avvenuto conseguimento da parte
delle società in gara dell’autorizzazione ex art. 134 e 134 bis del R.D.773/1931
da parte dell’ENAC, anche con riferimento all’Aeroporto di Verona, non può
sostituire il requisito di qualificazione richiesto, in quanto trattasi di
autorizzazione comunque richiesta per l’esercizio di tale servizio, per lo
svolgimento del quale, con riferimento alla gara de qua nella fase di
prequalificazione, era ulteriormente richiesto di attestare l’avvenuto
svolgimento di servizi identici.
Ciò detto con riguardo alla legittimità delle prescrizioni del bando e del
conseguente provvedimento di esclusione dell’ATI Civis-N.E.S., deve essere
valutata l’ammissibilità e/o la fondatezza dei motivi aggiunti dedotti da
entrambe le ricorrenti con riguardo all’ammissione alla seconda fase della
procedura delle altre due ATI partecipanti.
Al riguardo le difese istanti hanno dedotto un duplice ordine di censure dirette
a denunciare anche per le altre due concorrenti il difetto dei requisiti di
partecipazione (per quanto riguarda l’ATI La Ronda-Fidelitas la mancata
dichiarazione ex art. 38 lettera c) con riferimento agli amministratori cessati
nel triennio e la mancata osservanza del disposto di cui all’art. 95, 2° comma
del D.P.R. 554/99, in quanto la mandataria non avrebbe posseduto i requisiti di
capacità tecnica in misura maggioritaria rispetto alla mandante; per quanto
riguarda l’ATI BTV-Rangers, il mero deposito in copia fotostatica della
certificazione Uni En Iso 9001 nonché il mancato possesso dei requisiti di
qualificazione, non essendo a tal fine utile la dichiarata cessione del ramo di
azienda da parte di altra società, ed infine l’inidoneità del contratto di
avvalimento prodotto).
A tali doglianze si sono poi aggiunti gli ulteriori motivi aggiunti, dedotti
soltanto dalla ricorrente North East Services, con riguardo all’incompatibilità
di uno dei commissari che hanno partecipato alla fase di prequalificazione,
incompatibilità attestata dalla sua successiva astensione alla partecipazione
all’ulteriore fase di gara.
A tale riguardo il Collegio ritiene che le doglianze si profilino come
inammissibili proprio sulla scorta della ritenuta legittimità dell’esclusione
dalla gara de qua delle due ricorrenti, le quali per l’effetto perdono ogni
posizione qualificata per censurare gli atti di gara.
Invero, una volta accertato che legittimamente l’ATI Civis-N.E.S. è stata
esclusa dalla gara per mancanza dei requisiti di qualificazione, alla medesima
non residua alcuna legittimazione a censurare l’ulteriore svolgimento della
procedura rispetto alla quale si pone come soggetto estraneo.
Come già osservato in fattispecie analoghe (cfr. T.A.R . Veneto, I, n. 2313/2010
e n. 6015/2010) , sulla scorta dei principi espressi nell’A.P. n. 1/2010, il
soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di legittimazione e/o
carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle
ulteriori fasi della procedura concorsuale in quanto, tenuto conto che
l'accoglimento del ricorso in esame con riferimento al provvedimento di
aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata comporterebbe
non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la
ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può
essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara:
l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può
vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può
riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla
selezione stessa e che aspira ad eseguire l'appalto, previa partecipazione ad
una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione
In ogni caso, ammesso e non concesso che si possa disattendere l’eccezione di
inammissibilità dei motivi aggiunti sollevata dalla difese resistenti (il che -
si ribadisce – per le ragioni sopra evidenziate non è possibile), le censure
dedotte non risultano dotate di pregio e quindi non sono comunque in grado di
inficiare la legittimità degli atti di gara e dell’aggiudicazione della stessa
disposta a favore dell’ATI controinteressato.
Invero, quanto alle doglianze relative al raggruppamento poi risultato
aggiudicatario, la dichiarazione resa ex art. 38, lettera c) D.lgs. n. 163/06,
anche con riguardo agli amministratori cessati, risulta formalmente conforme a
quanto richiesto dal bando di gara e comunque espressamente riferita ai
contenuti del richiamato art. 38, compreso quanto statuito alla lettera c), per
cui non poteva essere causa di esclusione.
Quanto poi alla violazione del richiamato art. 95, secondo comma del D.P.R.
554/99, premesso che trattasi di norma che comunque non è applicabile agli
appalti di servizi, non sono ravvisabili le illegittimità denunciate, in quanto
nella specie le proporzioni fra mandante e mandataria, così come stabilite dal
bando, sono state rispettate al fine di comprovare il possesso dei requisiti di
qualificazione, diversa essendo poi in sede di esecuzione del servizio la
suddivisione interna del lavoro da parte di ciascuna componente dell’ATI.
Infine, risulta priva di rilevanza la mancata astensione di uno dei componenti
la commissione durante la fase di prequalificazione, in quanto in tale sede non
sono state esaminate le offerte delle concorrenti, bensì è stata unicamente
accertata la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando,
senza alcuna attività valutativa di merito.
L’infondatezza delle censure dedotte avverso l’ammissione dell’ATI primo
classificato e quindi aggiudicatario della gara rendono ancora una volta
inammissibili le ulteriori doglianze svolte avverso l’ammissione alla gara
dell’ATI seconda classificata.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, che quindi esonerano il Collegio
dall’esame del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, entrambi i
ricorsi vanno in parte respinti ed in parte dichiarati inammissibili.
Le spese di causa possono essere integralmente compensate per entrambi i
giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara
inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF
Riccardo Savoia, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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