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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. II - 7 dicembre 2010, n. 6376
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Piani regolatori
generali e varianti - Impugnazione - Termine di decadenza - Decorrenza -
Individuazione. L'atto d’approvazione dei piani regolatori generali, o loro
varianti di contenuto generale o riguardanti ampie zone e comparti territoriali,
deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di
pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli
interessati. (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5225, ma si veda
anche Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4040; 23 novembre 2002, n. 6436; 30 luglio
2002, n. 4075, e Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646); solo quando la variante è
particolare - il che si verifica quando le previsioni urbanistiche costituiscano
atti di pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a
incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo
reiterato (così C.d.S., IV, 23 dicembre 1998, n. 1904) - il termine di
impugnazione deve farsi decorrere dalla notifica individuale (C.d.S., IV, 14
giugno 2001, n. 3149).
Pres. De Zotti, Est. Gabricci – B. s.p.a. (avv.ti Codognato e Pasetto) c.
Provincia di erona (avv.ti Curato e Zumerle), Comune di Villafranca di Verona
(avv.ti Sala e Zambelli) e Regione Veneto (avv.ti Munari e Zanon) -
TAR VENETO, Sez. II - 7 dicembre 2010, n. 6376
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06376/2010 REG.SEN.
N. 01202/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio, introdotto con il ricorso 1202/08, proposto da Bastian Beton
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv. ti Codognato e Pasetto, con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Venezia Mestre, Calle del Sale 33;
contro
la Provincia di Verona, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv. ti Curato e Zumerle, con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Venezia, S. Croce 468/B;
il Comune di Villafranca di Verona, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. ti Sala e Zambelli, con domicilio eletto
presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;
la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv. ti Munari e Zanon, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale
in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
a) della deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona 14
ottobre 2003 n. 65 relativa all’approvazione della variante parziale al P.R.G.
comunale di Villafranca per l'adeguamento del piano regolatore generale al
titolo IV — ecosistema — delle N.T.A. del P.A.Q.E. (Piano di area quadrante
Europa);
b) della deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona 13 giugno
2006, n. 50;
c) della deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona 14 aprile
2003, n. 27;
d) del parere favorevole 26 agosto 2003 della Regione Veneto;
e) del parere 12 marzo 2008, reso dalla commissione tecnica provinciale per
l’attività di cava (C.T.P.A.C.), sulla domanda di ampliamento della cava di
sabbia e ghiaia denominata “Quaderni”, sita in Villafranca di Verona.
2 per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, del Comune
di Villafranca di Verona e della Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il cons. avv. A.
Gabbricci e uditi l’avv. Pace, in sostituzione dell’avv. Pasetto, per la parte
ricorrente, l’avv. Curato per la Provincia di Verona, l’avv. Gortenuti, in
sostituzione dell’avv. Sala, per il Comune di Villafranca e l’avv. Munari per la
Regione Veneto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Il giorno 8 giugno 2006 Bastian Beton S.p.A. chiese alla Regione Veneto
l'autorizzazione all’ampliamento della cava di ghiaia e sabbia "Quaderni” in
Villafranca di Verona, frazione di Quaderni, già autorizzata con d.g.r. 29
ottobre 2002, n. 3086.
Il seguente 12 marzo 2008 la Commissione tecnica provinciale per l'attività di
cava esprimeva parere negativo sulla domanda, ritenendola inammissibile perché
in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 27 delle norme
tecniche d’attuazione del P.R.G. comunale, il quale recepisce il P.A.Q.E. (Piano
Ambientale Quadrante Europa).
2. L’interessata ha allora proposto il ricorso in esame, avverso tale parere e
le disposizioni di piano in esso richiamate e comunque presupposte: si sono
costituiti in giudizio la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca e la
Regione Veneto, concludendo, oltre che per l’infondatezza del ricorso, anche per
l’irricevibilità per tardività, quanto agli atti urbanistici, ed
all’inammissibilità quanto al parere, poiché privo di contenuto provvedimentale.
3. La fattispecie è pressoché analoga ad altra su cui già si è pronunciato
questa Sezione (T.A.R. Veneto, 4268/2005), accogliendo le medesime eccezioni
preliminari; anche le parti resistenti sono le stesse, e così gli atti di
pianificazione; il parere in questo caso è stato reso dalla Provincia, anziché
dalla Regione, ma svolge la stessa funzione di quello emesso nell’altro
procedimento.
4.1. Il giudice d’appello ha confermato la ricordata decisione del T.A.R. Veneto
con la sentenza C.d.S., VI, 15 dicembre 2009, n. 7963.
Nella relativa motivazione si è così rammentato che, secondo la consolidata
giurisprudenza amministrativa, l'atto d’approvazione dei piani regolatori
generali, o loro varianti di contenuto generale o riguardanti ampie zone e
comparti territoriali, “deve essere impugnato nel termine di decadenza
decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione
individuale agli interessati. (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n.
5225, ma si veda anche Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4040; 23 novembre 2002, n.
6436; 30 luglio 2002, n. 4075, e Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646)” ed ancora
C.d.S., IV, 27 luglio 2007, n. 4198; solo quando la variante è particolare - il
che si verifica quando le previsioni urbanistiche costituiscano atti di
pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere
in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato (così
C.d.S., IV, 23 dicembre 1998, n. 1904) - il termine di impugnazione deve farsi
decorrere dalla notifica individuale (C.d.S., IV, 14 giugno 2001, n. 3149).
4.2. Nel caso di specie, peraltro, la variante impugnata è da qualificarsi come
generale, considerato che essa “non si limitava a dettare un assetto incidente
su un singolo bene, ovvero, al limite, su una pluralità contenuta ed individuata
di beni, ma dettava un assetto territoriale valido per una molteplicità
indistinta di soggetti (id est: tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vantavano
diritti sull’area normata)” (così ancora C.d.S., 7963/09 cit.).
4.3. Ciò posto, non è dubbio che il ricorso è tardivo per quanto concerne tutti
gli atti impugnati, emessi e pubblicati tra il 2003 ed il 2006.
5. Per quanto poi riguarda il parere provinciale 12 marzo 2008, il ricorso è
inammissibile, costituendo lo stesso un mero atto endoprocedimentale, cui non è
ancora seguita la decisione conclusiva sulla domanda di ampliamento: l’eventuale
ricorso avverso la stessa consentirà di formulare censure derivate da atti del
procedimento, come il parere de quo (atti i quali sono altro, evidentemente,
dalle previsioni di piano immediatamente lesive).
6. Le spese, compensate per metà, attesa la relativa novità della questione,
seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte
inammissibile ed in parte irricevibile.
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di metà, e condanna la
ricorrente alla rifusione del residuo, liquidandole, per ciascuno dei tre Enti
resistenti in € 200,00 quanto alle spese anticipate, nonché in € 2.800,00, per
diritti, onorari e spese generali, oltre ad i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 5 novembre 2010 con
l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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