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T.A.R. VENETO, Sez. II - 24 marzo 2010, n. 939


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Tipologie di “cose”suscettibili di tutela - Elenco - Rinvio alle disposizioni del medesimo testo normativo - Regime giuridico di tutela - Riferimento alla norma di volta in volta richiamata - Automatica ascrivibilità dei beni contemplati nell’art. 11 nel novero dei beni culturali - Esclusione - Indagine di natura tecnico-discrezionale. L’art. 11 del d. lgs. n. 42 del 2004 individua i beni che, in determinate ipotesi, possono rivestire il carattere di bene culturale. Le svariate tipologie di “cose” - come denominate a seguito della novella del 2008, che ha sostituito l’originaria dizione di “beni” adoperata dal legislatore del 2004 - vengono semplicemente elencate dalla disposizione in esame, la quale reca, a sua volta, il rinvio a singole previsioni del codice, ove sono delineate, per ciascuna tipologia, direttamente o tramite ulteriore rinvio normativo, le condizioni ed i presupposti per il loro assoggettamento a tutela nonché le specifiche modalità d’uso e di fruizione. Come chiarito nella relazione illustrativa del 2008, le modifiche apportate alla disposizione hanno principalmente lo scopo di rimarcare il significato del rinvio operato dall’art. 11 ad altre disposizioni del medesimo testo legislativo e di evidenziare che, in primo luogo, il regime giuridico di tutela risulta essere, per ciascuna tipologia, unicamente quello descritto dalla norma di volta in volta richiamata e, in secondo luogo, che non vi è alcuna automatica ascrivibilità delle cose contemplate nel novero dei beni culturali, poiché tale status può conseguire solo in esito ad una indagine di natura tecnico-discrezionale intesa ad accertare la presenza del grado di interesse storico ed artistico e delle altre condizioni richieste dall’art. 10 del medesimo testo legislativo per la loro sottoposizione a tutela mediante formale dichiarazione. Pres. De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 24 marzo 2010, n. 939

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Studi d’artista - Rinvio all’art. 51 del d.lgs. n. 42/2004 - Sottoposizione a tutela - Elementi rilevanti - Sentenza Corte Cost. n. 185/2003. Tra le cose contemplate nell’art. 11 del d. lgs. n.42 del 2004 figurano anche gli studi d’artista la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 51. Dall’esame di tale disposizione emerge che ciò che rileva ai fini della sottoposizione a tutela non è, in sé considerato, il complesso di cose (opere, cimeli, documenti e simili) ricomprese nello studio di un artista bensì la circostanza che tali beni, valutati nel loro insieme ed in relazione al contesto nel quale sono inseriti, siano espressione di quei valori che determinano l’insorgere dell’interesse pubblico sotteso all’apposizione del vincolo. (cfr. Corte Cost. n. 185/2003, secondo cui l’obiettivo perseguito attraverso la specifica disciplina tesa a tutelare gli studi d’artista in attuazione dell’art. 9 della Costituzione è quello di “rendere immodificabile l’ambiente ed i luoghi nei quali operò l’artista”, al fine di conservare intatta la testimonianza dei valori culturali in esso insiti). Pres. De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 24 marzo 2010, n. 939

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Studi d’artista - Luoghi diversi da quelli in cui l’artista ha svolto la propria attività creatrice - Possibile qualificazione di “studio d’artista” ai sensi degli artt. 11 e 51 d.lgs. n. 42/2004 - Condizioni. E’ possibile riconoscere le caratteristiche dello studio d’artista, ex d. lgs. 42/04, anche a luoghi diversi da quelli in cui un artista ha effettivamente svolto la sua attività creatrice, purché in essi siano raccolta una coerente universalità di cose, già effettivamente appartenute all’artista e, per una parte almeno preponderante, già da questi raccolte nei luoghi in cui lo stesso aveva effettivamente operato creativa. In altri termini, perché si possa parlare di studio d’artista, deve essere comunque ricreato - fosse pure con qualche limitata approssimazione, spesso inevitabile per le vicissitudini successive alla scomparsa di un autore - tale ambiente, così da conservare un reale collegamento con la vita e con l’opera dell’artista, in peculiare coerenza con la disciplina in esame. A contrario, non potrà essere assimilata ad uno studio d’artista una mera raccolta di cimeli a questi riferibili, ove manchi l’elemento costituito dalla sua volontà unificatrice. Pres. De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 24 marzo 2010, n. 939
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00939/2010 REG.SEN.
N. 01244/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2009, proposto dalla Cirio Immobiliare Spa, in persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;


contro


l’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, Palazzo Reale, Piazza S. Marco, 63;

nei confronti di

- Società “Prof. Romeo Dall’Era Laboratorio Marmi Artistici di Alberto e Giovanni Comelato s.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Vorano e Antonio Dalla Santa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Marco, 4909;
- Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maria Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso la Civica Avvocatura nella sede Municipale in Venezia, S. Marco, 4091;

per l'annullamento

del D.M. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali datato 31 marzo 2009 con il quale "lo studio dell'artista Romeo Dall'Era” asseritamente “sito in Palazzo Giovannelli a Santa Fosca nel Comune di Venezia" è stato dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 51 D. Lgs. 42/04;

della “relazione tecnica” allegata al predetto decreto ministeriale, datata 29 maggio 2008;

della nota prot. n. 3805 del 12 giugno 2008 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato l'avvio del procedimento impositivo del vincolo;

della nota prot. n. 1222 del 19 febbraio 2009 della Soprintendenza;

della nota prot. n. 3795 del 12 giugno 2008 con la quale la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare ha proposto alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali la predetta dichiarazione di interesse culturale;

di ogni atto inerente ovvero conseguente, procedimentale ovvero finale, anche non noto.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società “Prof. Romeo Dall’Era Laboratorio Marmi Artistici di Alberto e Giovanni Comelato s.n.c.”,
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO


Con nota prot. n. 3805/08 del 12 giugno 2008 la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare ha comunicato alla Cirio Immobiliare s.p.a. l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 51 del d. lgs. n. 42 del 2004, in relazione ad una porzione del Palazzo Giovannelli, in proprietà della suddetta società, sito in Venezia, Santa Fosca.

Tale dichiarazione è stata giustificata con “la necessità di salvaguardare lo studio dell’artista Romeo Dall’Era (Venezia, 1884-1958)” in quanto, “ubicato in alcune stanze al pianterreno (…) e nel vasto cortile prospiciente, conserva i cimeli ed i modelli, nonché alcuni strumenti di lavoro e molte opere finite dello scultore decorate…”.

Con nota prot. n. 3795/08 adottata in pari data, la stessa Soprintendenza ha inoltrato alla competente Direzione regionale la proposta di adozione del provvedimento di vincolo.

La Cirio Immobiliare S.p.a. ha dapprima trasmesso all’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, in data 24 novembre 2008, una memoria partecipativa ai sensi dell’art. 10 della l. n. 241 del 1990 e, successivamente all’adozione del decreto del 31 marzo 2009 – con il quale il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha dichiarato lo studio dell’artista Romeo Dall’Era, sito in Palazzo Giovannelli a Santa Fosca, di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 1, comma1, lett b) e 51 del d. lgs. n.42 del 2004 – ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.

L’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali si è costituita in giudizio per resistere al gravame, come pure il Comune di Venezia ed la società “Prof. Romeo Dall’Era Laboratorio Marmi Artistici di Alberto e Giovanni Comelato s.n.c.”, in qualità di controinteressata.

All’udienza del 18 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


1.Il Collegio ritiene di dover procedere direttamente all’esame dell’unico articolato motivo di ricorso con il quale la difesa della ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11, comma 1, lett. b) e 51 del d. lgs. n. 42 del 2004, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento e violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e dei principi di imparzialità e buon andamento.

Nello specifico, parte ricorrente evidenzia che il Prof. Romeo Dall’Era non ha mai svolto la sua attività in Palazzo Giovannelli a Santa Fosca e, pur nella consapevolezza di tale dirimente circostanza, illegittimamente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha proceduto – attraverso un’interpretazione estensiva della locuzione “studio d’artista”, tesa a favorirvi l’ inclusione anche dei luoghi “dove un’attività già ubicata altrove ha avuto prosecuzione” (cfr. decreto ministeriale del 31 marzo 2009, all. 1 delle produzioni documentali di parte ricorrente) – all’adozione del provvedimento di vincolo.

Oltre a richiamare la rilevanza costituzionale del diritto di proprietà e la preclusione, in forza del principio di legalità e della riserva di legge di cui all’art. 42 della Carta fondamentale, del ricorso a criteri di interpretazione estensiva, viene anche evidenziato come, dal complesso delle disposizioni riferite allo studio d’artista contenute nel d. lgs. n. 42 del 2004, ciò che assurge ad oggetto di tutela è esclusivamente il luogo nel quale l’artista ha effettivamente operato, in quanto solo in tal caso può venire in evidenza l’interesse culturale alla base del provvedimento limitativo del diritto di proprietà.

Nel caso in esame, l’assenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di vincolo è resa, secondo parte ricorrente, vieppiù evidente dalla circostanza, non contestata, che Romeo Dall’Era non ha mai operato nei luoghi interessati dall’apposizione del vincolo nel quale sono rinvenibili singoli, sparuti oggetti, del tutto avulsi dal contesto originario del quale rappresentano testimonianza. In proposito viene rimarcato che il laboratorio sito nel Palazzo Giovannelli è attivo dal 1984, mentre lo studio del Prof. Romeo Dall’Era, peraltro deceduto ventisei anni prima (1958) era sito in Fondamenta Minotto e non ha mai cambiato sede sino alla chiusura, avvenuta nel 1970.

Parte ricorrente evidenzia, ancora, che mancano gli elementi per poter considerare il laboratorio attualmente operante quale prosecuzione dell’attività dell’artista e ciò non solo per i dati sopra richiamati, di per sé sufficienti ad escludere ogni continuità come pure la sussistenza di un interesse storico, ma anche in quanto il laboratorio sito in Palazzo Giovannelli è stato avviato dalla famiglia Comelato (cioè dal padre Giancarlo e, successivamente dai figli Alberto e Giovanni) ai quali non sono mai state riconosciute doti artistiche. Anche l’interesse artistico deve, dunque, secondo parte ricorrente essere escluso non essendo, peraltro, mai state realizzate nel laboratorio dei Comelato delle opere artistiche.

Tali aspetti avrebbero dovuto costituire, secondo parte ricorrente, oggetto di approfondita ed adeguata istruttoria e di conseguente articolata motivazione, sicché il decreto ministeriale si palesa viziato e dunque illegittimo.

Oltre a ciò viene anche sottolineato che la presenza nel laboratorio dei Comelato di oggetti, calchi ed opere, documenti, utensili asseritamente appartenuti a Romeo Dall’Era non può essere considerata presupposto sufficiente per l’imposizione del vincolo e, comunque, nel laboratorio non è rinvenibile alcuna opera del Prof. Romeo Dall’Era ma solo pochi calchi in gesso di alcune opere attribuite allo scultore, due album contenenti le fotografie di molte opere dello scultore ed alcuni attrezzi aventi interesse per la storia dell’industria (all. 2 delle produzioni documentali di parte ricorrente).

Ove l’Amministrazione avesse ritenuto di assicurare una tutela per i singoli beni rinvenibili nel laboratorio avrebbe potuto utilizzare altri strumenti e, nello specifico, apporre il vincolo esclusivamente su tali beni senza ricorrere, in mancanza dei presupposti, all’applicazione degli artt. 11 e 56 del d. lgs. n. 42 del 2004.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno, sinteticamente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L’art. 11 del d. lgs. n. 42 del 2004 individua i beni che, in determinate ipotesi, possono rivestire il carattere di bene culturale.

Le svariate tipologie di “cose” – come denominate a seguito della novella del 2008, che ha sostituito l’originaria dizione di “beni” adoperata dal legislatore del 2004 – vengono semplicemente elencate dalla disposizione in esame, la quale reca, a sua volta, il rinvio a singole previsioni del codice, ove sono delineate, per ciascuna tipologia, direttamente o tramite ulteriore rinvio normativo, le condizioni ed i presupposti per il loro assoggettamento a tutela nonché le specifiche modalità d’uso e di fruizione.

Come chiarito nella relazione illustrativa del 2008, le modifiche apportate alla disposizione hanno principalmente lo scopo di rimarcare il significato del rinvio operato dall’art. 11 ad altre disposizioni del medesimo testo legislativo e di evidenziare che, in primo luogo, il regime giuridico di tutela risulta essere, per ciascuna tipologia, unicamente quello descritto dalla norma di volta in volta richiamata e, in secondo luogo, che non vi è alcuna automatica ascrivibilità delle cose contemplate nel novero dei beni culturali, poiché tale status può conseguire solo in esito ad una indagine di natura tecnico-discrezionale intesa ad accertare la presenza del grado di interesse storico ed artistico e delle altre condizioni richieste dall’art. 10 del medesimo testo legislativo per la loro sottoposizione a tutela mediante formale dichiarazione.

Tra le cose contemplate nell’art. 11 del d. lgs. n.42 del 2004 figurano anche gli studi d’artista la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 51 il quale, al suo primo comma, dispone che: “ E’ vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell’art. 13”.

Già da un primo esame della disposizione in esame emerge che ciò che rileva ai fini della sottoposizione a tutela non è, in sé considerato, il complesso di cose (opere, cimeli, documenti e simili) ricomprese nello studio di un artista bensì la circostanza che tali beni, valutati nel loro insieme ed in relazione al contesto nel quale sono inseriti, siano espressione di quei valori che determinano l’insorgere dell’interesse pubblico sotteso all’apposizione del vincolo.

Come puntualmente rilevato dalla difesa della ricorrente la stessa Consulta ha avuto modo di rimarcare che l’obiettivo perseguito attraverso la specifica disciplina tesa a tutelare gli studi d’artista in attuazione dell’art. 9 della Costituzione è quello di “rendere immodificabile l’ambiente ed i luoghi nei quali operò l’artista”, al fine di conservare intatta la testimonianza dei valori culturali in esso insiti (C. Cost., 4 giugno 2003, n.185).

Ciò premesso, nella fattispecie in esame emergono una serie di elementi che inducono ad escludere una qualificazione del laboratorio avviato e gestito dai Comelato in termini di studio d’artista, ex art. 51 del d. lgs. 42 del 2004.

Non è contestato, infatti, che il Prof. Romeo Dall’Era non ha mai svolto alcuna attività all’interno di quel laboratorio.

Il suddetto scultore, infatti, ha operato nel suo studio sito in Fondamenta Minotto sino alla sua morte, avvenuta nel 1958, mentre, successivamente, in quegli stessi locali ha continuato ad operare, sino agli anni ’70, il figlio dell’artista, Bruno Dall’Era, deceduto nel 2000.

Degna di nota è anche la circostanza che il laboratorio posto al pianoterra del Palazzo Giovannelli è stato dato in locazione nel 1984 dalla società A.C.I.S.A. s.r.l., al tempo proprietaria dell’immobile, alla ditta Comelato Giancarlo Laboratorio Marmi e che solo il 3 luglio del 1996 – come emerge dall’analisi della visura storica camerale eseguita dalla difesa della ricorrente non contestata dalle altre parti costituite – è stata costituita la ditta “Prof. Romeo Dall’Era Laboratorio Marmi Artistici di Alberto e Giovanni Comelato s.n.c.”.

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha ritenuto irrilevanti le suddette circostanze come pure le altre osservazioni dedotte dalla società ricorrente nella memoria partecipativa trasmessa ai sensi dell’art. 10 della l. n. 241 del 1990, sostenendo l’ammissibilità di una “interpretazione estensiva dello studio d’artista, come definito dal combinato disposto degli artt. 13 e 51 del d. lgs- n. 42 del 2004, nel quale può essere ben ricompreso il luogo dove un’attività già ubicata altrove ha avuto prosecuzione”.

A prescindere dalla circostanza che la tutela costituzionale del diritto di proprietà impone il rispetto del principio di tipicità e di legalità, nella fattispecie oggetto di giudizio l’interpretazione prospettata dall’Amministrazione finisce con il travalicare i canoni dell’interpretazione estensiva, avallando un’interpretazione analogica che si pone in stridente contrasto con i canoni costituzionali e con le caratteristiche proprie delle norme di vincolo.

Con ciò il Collegio non intende escludere la possibilità di riconoscere le caratteristiche dello studio d’artista, ex d. lgs. 42/04, anche a luoghi diversi da quelli in cui un artista ha effettivamente svolto la sua attività creatrice, purché in essi siano raccolta una coerente universalità di cose, già effettivamente appartenute all’artista e, per una parte almeno preponderante, già da questi raccolte nei luoghi in cui lo stesso aveva effettivamente operato creativa

In altri termini, perché si possa parlare di studio d’artista, deve essere comunque ricreato – fosse pure con qualche limitata approssimazione, spesso inevitabile per le vicissitudini successive alla scomparsa di un autore – tale ambiente, così da conservare un reale collegamento con la vita e con l’opera dell’artista, in peculiare coerenza con la disciplina in esame.

Ciò, posto, è’ di tutta evidenza che, a contrario, non potrà essere assimilata ad uno studio d’artista una mera raccolta di cimeli a questi riferibili, ove manchi l’elemento costituito dalla sua volontà unificatrice.

Nella fattispecie in esame mancano gli elementi per poter ritenere che il laboratorio sito nel Palazzo Giovannelli costituisca uno studio d’artista.

Ciò non solo per i dirimenti dati storico artistici sopra riferiti che valgono ad escludere ogni continuità temporale e materiale tra l’attività svolta nello studio del Prof. Romeo Dall’Era sito in Fondamenta Minotto ai Tolentini e quella svolta nel laboratorio dei Comelato ma anche per ulteriori circostanze che emergono dalla stessa relazione predisposta dalla Soprintendenza (all. 2 delle produzioni documentali di parte ricorrente).

La suddetta relazione, infatti, oltre ad attestare la morte del Prof. Dall’Era nel 1958 e la prosecuzione dell’attività da parte del figlio dello stesso, Bruno, sino al 1980 – quindi prima dell’avvio dell’attività del laboratorio da parte dei Comelato nel 1984 – evidenzia la presenza nel Palazzo Giovannelli solo di alcuni modelli in gesso e di alcuni attrezzi operativi, aventi valore per la storia dell’industria.

Nel laboratorio, quindi, non sono presenti opere finite dell’artista il cui studio non è stato affatto trasferito nel Palazzo Giovannelli, nel quale sono rinvenibili solo dei cimeli inidonei, di per sé, a costituire presupposto per la sottoposizione a vincolo di un non configurabile studio d’artista.

Il legame tra Giancarlo Comelato ed i Dall’Era (l’artista Romeo, nei due anni precedenti alla sua morte, e, soprattutto, il figlio Bruno che nel 1973 aveva stipulato un contratto per la locazione dei locali siti in Palazzo Giovannelli) non consente di per sé solo di poter ritenere sussistente quella continuità di valori che il provvedimento ministeriale asserisce ma non giustifica, mancando la specificazione, nei provvedimenti gravati, di quegli elementi concreti, idonei a definire in che modo nel laboratorio dei Comelato aleggi la “presenza viva dello scultore” e di quelle particolari circostanze (diverse dalla presenza di qualche calco in gesso, di attrezzi aventi valore per la storia dell’industria e di “due grossi album fotografici rilegati in pelle” che documentano l’operosità dell’artista) in grado di sostenere l’adozione del provvedimento di vincolo.

E ciò anche a prescindere dalla circostanza che, in base alla documentazione versata in atti, non emergono elementi sufficienti a sostenere che i Comelato si pongano quali prosecutori dell’attività artistica dello scultore Dall’Era, come confermato dalla circostanza che nella stessa relazione suddetta si attesta che nel laboratorio vengono primariamente realizzati “oggetti già fatti” come pure dalla circostanza che la sussistenza di doti artistiche, quali quelle indubbiamente riconosciute al Prof. Romeo Dall’Era, è altro rispetto allo svolgimento dell’attività di artigiani marmisti, sia pure di eccellente livello, condotta dai Comelato.

Da quanto sopra esposto, dunque, emerge l’assenza di quel “collegamento con il contesto” del contenuto dello studio, richiesto dall’art. 51 della l. n. 42 del 2004 e legittimante l’imposizione dello specifico vincolo.

Il ricorso deve quindi essere accolto.

2. Le spese e le competenze di causa possono essere nondimento compensate tra le parti, attesa la particolarità della materia e, la peculiarità della fattispecie decisa.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese e competenze di causa compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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