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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 11 giugno 2010, n. 158
RIFIUTI - Impianti di trattamento - Atti approvativi - Comune -
Legittimazione all’impugnazione - Sussistenza - Rappresentatività degli
interessi radicati nel territorio - Interesse pubblico differenziato e
qualificato. I Comuni sono in linea generale riconosciuti quali titolari di
una situazione rappresentativa degli interessi radicati nel proprio territorio,
in specie nel nuovo contesto costituzionale in cui all'equiparazione tra diversi
livelli di governo, come fissata dall'art. 114 Cost., si accompagna l'emersione
del principio di sussidiarietà quale parametro di affidamento delle funzioni
amministrative. Nella sua qualità di ente esponenziale, portatore in via
continuativa di interessi radicati nel proprio territorio che fanno capo ad una
circoscritta e determinata popolazione residente, il Comune è dunque portatore
di un interesse pubblico differenziato e qualificato tale da giustificare
l'impugnativa di atti incidenti su tali interessi, come in tema di impugnativa
di atti approvativi di rilevanti impianti che possano avere significative
ricadute sull’ambiente e sulla qualità della vita. Pres. Mariuzzo, Est.
Stevanato - Comune di Mezzocorona e altro (avv. Dragogna) c. Comune di Trento
(avv.ti Colpi e Leone) e Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Fozzer
e Leone) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 11 giugno 2010, n. 158
RIFIUTI - INQUINAMENTO - Impianti di combustione, con recupero energetico, di
RSU - Progettazione, realizzazione e gestione - Prescrizione di utilizzo delle
BAT - Riferimento a tecnologie già collaudate - Contraddittorietà - Esclusione -
Ragioni. Non è contraddittoria, in seno agli atti di indizione di una gara
per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di combustione,
con recupero energetico , di rifiuti urbani, la prescrizione dell’impiego di BAT
già collaudate in almeno tre impianti esistenti in Europa. La scelta rappresenta
infatti un giusto contemperamento tra l’esigenza di impiegare le tecnologie più
avanzate e quella di avere la garanzia che esse siano affidabili nel tempo e non
lo siano soltanto teoricamente, ma siano state già proficuamente in uso in
impianti esistenti. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - Comune di Mezzocorona e
altro (avv. Dragogna) c. Comune di Trento (avv.ti Colpi e Leone) e Provincia
autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Fozzer e Leone) - T.R.G.A. TRENTINO
ALTO ADIGE, Trento - 11 giugno 2010, n. 158
N. 00158/2010 REG.SEN.
N. 00047/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2010, proposto da:
Comune di Mezzocorona e Comune di Lavis, in persona dei rispettivi Sindaci pro
tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Dragogna, con domicilio eletto
presso il suo studio in Trento, Via G. Manci, 18
contro
il Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Angela Colpi e Velia Maria Leone, con domicilio eletto presso
l’Avvocatura comunale in Trento, Via Calepina, 12;
la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli,
Giuliana Fozzer e Velia Maria Leone, con domicilio eletto presso l’Avvocatura
della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15
per l'annullamento
1) della determinazione del Comune di Trento n. 4/44 a firma del Dirigente del
relativo progetto di data 22.12.2009, prot. n. 2009/154005, concernente
“Indizione di gara: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. - Concessione di
lavori per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto di
combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti
urbani e speciali assimilabili, in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento
- Finanza di progetto";
2) del relativo bando di gara - concessione di lavori pubblici del Comune di
Trento di data 23.12.2009 del Dirigente del Servizio viabilità pubblicato in
G.U. n. 1 del 4.1.2010, 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici, e relativi atti
e allegati, in corso di pubblicazione fino al 19.7.2010;
3) della delibera di approvazione della Giunta comunale di Trento n. 365 di data
30.11.2009, che ha approvato l'allegato "Studio di fattibilità giugno 2009" e
che ha stabilito "che si proceda alla scelta del contraente per l'impianto di
combustione in Loc. Ischia Podetti mediante finanza di progetto secondo la
procedura descritta dall'art. 153, commi da 1 a 14, del D.Lgs. 163/2006”,
individuando quale criterio di aggiudicazione quello della offerta
economicamente più vantaggiosa; che ha, inoltre, approvato gli schemi di bando
di gara e disciplinare e fissato gli indirizzi per la definizione della
procedura di gara, con dichiarazione di accoglimento delle osservazioni
formulate dal Consiglio delle Autonomie locali;
4) degli atti presupposti e richiamati, in particolare delle deliberazioni del
Consiglio comunale di Trento di data 28.10.2009, n. 141 e n. 142; 19.12.2008, n.
132 come successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunale di
Trento di data 30.11.2009; di quella del 29.12.2008, n. 489, di approvazione del
Piano esecutivo di gestione per l'anno 2009, prot. n. 0142066, nonché dei
richiamati verbali della riunione del 9 ottobre 2009 presso il Dipartimento
Urbanistica e Ambiente della Provincia autonoma di Trento per la presentazione
dello Studio di fattibilità, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento
presupposto e connesso, ivi compreso, se necessario, il parere del Consiglio
delle Autonomie locali prot. n. 733 del 26.11.2009;
- per l'accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 244
del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, della
violazione dei diritti di partecipazione, prevenzione e di precauzione dei
Comuni ricorrenti, a tutela della salute delle popolazioni rappresentate e
dell'ambiente insediativo e rurale dei rispettivi territori amministrati
- e con la condanna alla immediata interdizione di atti lesivi ed, in
particolare, mediante disapplicazione dei provvedimenti assunti ed impugnati,
per la stipulazione della preventiva convenzione con i Comuni ricorrenti e altri
legittimati, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del T.U. provinciale di tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41, per la
realizzazione e la gestione dell'impianto, la determinazione dell'ente capofila,
l'assetto proprietario nonché le modalità di determinazione della quota di
tariffa, al fine di garantire il recepimento negli atti di progettazione delle
esigenze e dei diritti di tutela dall'inquinamento e di salvaguardia della
salute, con la prefissione di termine a carico delle Amministrazioni competenti
per la stipulazione degli atti preventivi di convenzionamento ovvero con nomina
di Commissario ad acta per gli adempimenti di legge in via sostitutiva.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della
Provincia autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il cons. Lorenzo
Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Comuni di Mezzocorona e di Lavis impugnano col ricorso in epigrafe gli atti
del procedimento avviato dal Comune di Trento per la realizzazione dell'impianto
di combustione con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali
assimilabili, in località Ischia Podetti.
In particolare, gli atti impugnati sono quelli di indizione della gara per la
progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto, mediante finanza di
progetto, secondo la procedura introdotta dall'art. 153, commi da 1 a 14, del
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, con la prefissione, quale criterio di aggiudicazione,
di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed il relativo bando,
nonché gli atti presupposti, tra cui l’approvazione dello studio di fattibilità.
Viene altresì proposta azione di accertamento, in sede di giurisdizione
esclusiva ai sensi dell'art. 244 del Codice dei contratti pubblici di cui al
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, della violazione dei diritti di partecipazione,
prevenzione e di precauzione dei Comuni ricorrenti, a tutela della salute delle
popolazioni rappresentate e dell'ambiente insediativo e rurale dei rispettivi
territori amministrati.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 72, commi 2 e 7bis, del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41Leg.;
eccesso di potere sotto vari profili; violazione della L.p. 29.8.1988, n. 28,
nel rilievo che la competenza a realizzare e gestire, previa convenzione,
l’unico impianto provinciale sarebbe di competenza di tutti i Comuni ricadenti
nello stesso ambito provinciale o comprensoriale. La norma transitoria che
eccezionalmente affida al solo Comune di Trento la costruzione e la gestione
dell’impianto implicherebbe che la diversa fase della progettazione spetta a
tutti i Comuni, previa convenzione obbligatoria; con la finanza di progetto i
Comuni dell’ambito interessato sarebbero stati invece estromessi; non sarebbe
stato revocato l’incarico alla Sit s.p.a., ora Trentino servizi, precedentemente
individuata come società provinciale partecipata, che avrebbe dovuto realizzare
l’impianto; lo studio di fattibilità presupposto alla finanza di progetto
costituirebbe un atto collegiale, ma non sarebbe stato redatto da un gruppo di
lavoro, bensì da singoli professionisti incaricati separatamente l’uno
dall’altro;
2) violazione dell’art. 153 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per omessa applicazione
della normativa provinciale sulla finanza di progetto, approvata con L.p.
24.7.2008, n. 10, che non risulterebbe nemmeno menzionata e senza alcun giudizio
comparativo fra interessi pubblici e privati che sorregga la detta scelta,
peraltro non inserita nella programmazione delle opere pubbliche;
3) violazione degli artt. 178, 179, 181 e 182 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in
quanto vengono prescritte le “BAT” (acronimo di “best available techniques”,
ovvero le migliori tecniche attualmente disponibili), senza l’individuazione di
una precisa tecnologia di trattamento dei rifiuti, ma poi contraddittoriamente
viene richiesto che quella proposta sia stata collaudata in almeno altri tre
impianti esistenti in Europa, escludendosi quindi le tecnologie più avanzate. La
separazione tra fase di progettazione e affidamento avrebbe consentito di
saggiare le tecniche più innovative diverse dall’inquinante incenerimento.
Sarebbero stati violati i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità
e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Con motivi aggiunti successivamente notificati in relazione ai documenti
prodotti dall’Amministrazione comunale resistente, i Comuni ricorrenti hanno,
per un verso, eccepito l’irrilevanza, agli effetti del petitum che forma oggetto
del ricorso, degli atti pregressi (Piano provinciale per lo smaltimento dei
rifiuti e relativa localizzazione) e per altro verso hanno dedotto la nullità
del parere del Servizio legislativo del Consiglio provinciale, acquisito al
procedimento, in quanto privo di data e di sottoscrizione.
Il Comune di Trento, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del
ricorso in quanto diretto contro il Piano provinciale per lo smaltimento dei
rifiuti, ormai divenuto inoppugnabile, che ha previsto (precisamente col suo
terzo aggiornamento del 2006) la controversa localizzazione dell’impianto.
Ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non
essendo dimostrate le negative ripercussioni dell’impianto sui territori dei
Comuni ricorrenti.
Nel merito ha controdedotto articolatamente, concludendo per la reiezione del
ricorso.
La Provincia autonoma di Trento, costituitasi anch’essa in giudizio, ha svolto
identiche difese a quelle spiegate da parte del Comune di Trento.
All’odierna pubblica udienza il difensore dei ricorrenti ha chiesto un
differimento dell’udienza affinché sia acquisito il provvedimento recentemente
emanato dal Comune di Trento, che avrebbe disposto un rinvio del termine per la
presentazione delle offerte.
Sull’opposizione delle Amministrazioni resistenti, il Collegio si è riservato di
decidere.
Ciò premesso, va anzitutto delibata l’istanza di differimento dell’udienza, che
va peraltro respinta.
Infatti, il provvedimento che la giustificherebbe non ha nessuna rilevanza sul
thema decidendum ,in quanto si tratta di un atto (pubblicato sulla G.U. n. 52
del 7.5.2010 – 5a serie speciale), recante il semplice differimento del termine
per la presentazione delle offerte ai fini della scelta del promotore, nel
controverso procedimento di finanza di progetto.
Non vi è quindi alcuna ragione di posticipare la definizione della causa,
indebitamente procrastinando i tempi del giudizio, ispirato nella presente
materia al principio di massima celerità, ex art. 23bis della legge 6.12.1971,
n. 1034 ed ex art. 245 del D.Lgs. n. 163 del 2006, come modificato dal D.Lgs.
20.3.2010, n. 53, per l’acquisizione di un atto privo di ogni vigore
provvedimentale diverso dalla proroga del termine per la presentazione delle
offerte al 31.12.2010; come tale esso appare palesemente incapace d’influire
sulla decisione della causa e che sarebbe in ogni caso destinato ad essere
travolto in caso d’accoglimento del ricorso.
Vanno egualmente disattese le istanze istruttorie di parte ricorrente, essendo
sufficienti i documenti già acquisiti ai fini della sollecita definizione della
causa.
Passando quindi all’esame del ricorso, vanno anzitutto respinte le eccezioni
preliminari opposte dalle Amministrazioni resistenti.
Circa l’eccepita irricevibilità del ricorso, in quanto diretto contro il Piano
provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, ormai divenuto inoppugnabile, il
Collegio osserva che il ricorso è in realtà diretto, dichiaratamente, soltanto
contro gli atti comunali con cui si è stabilito di procedere alla progettazione,
realizzazione e gestione dell’impianto mediante finanza di progetto.
Si tratta di atti autonomamente ed effettivamente lesivi, relativamente a
profili non attinenti alla localizzazione della nuova struttura di trattamento e
smaltimento dei rifiuti, per l’impugnazione dei quali non è presupposta
l’impugnativa del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.
Circa l’asserito difetto di interesse (rectius, di legittimazione) dei Comuni
ricorrenti, va premesso che i Comuni sono in linea generale riconosciuti quali
titolari di una situazione rappresentativa degli interessi radicati nel proprio
territorio, in specie nel nuovo contesto costituzionale in cui all'equiparazione
tra diversi livelli di governo, come fissata dall'art. 114 Cost., si accompagna
l'emersione del principio di sussidiarietà quale parametro di affidamento delle
funzioni amministrative. Nella sua qualità di ente esponenziale, portatore in
via continuativa di interessi radicati nel proprio territorio che fanno capo ad
una circoscritta e determinata popolazione residente, il Comune è dunque
portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato tale da
giustificare l'impugnativa di atti incidenti su tali interessi, come in tema di
impugnativa di atti approvativi di rilevanti impianti che possano avere
significative ricadute sull’ambiente e sulla qualità della vita.
Nella specie, inoltre, i Comuni hanno la qualificazione che deriva loro dal
fatto di partecipare al Consiglio delle autonomie locali che ha espresso parere
in merito.
Nel caso all’esame la legittimazione è, inoltre, riconducibile alla "vicinitas"
(criterio elaborato dalla giurisprudenza dapprima in relazione alle concessioni
edilizie e poi esteso alle ipotesi di localizzazione di opere pubbliche), che
postula la possibilità di ripercussioni sul territorio prossimo a queste ultime.
Nella specie, non è dubitabile, invero, che sia il Comune di Lavis, confinante
con quello di Trento, sia quello di Mezzocorona, non lontano ed interessato da
un vento dominante (“Ora del Garda”), abbiano un interesse qualificato alle
modalità di costruzione e di gestione di un impianto, quale quello oggetto dei
provvedimenti impugnati nel presente giudizio, che potrebbe immettere in
atmosfera fumi potenzialmente nocivi, i quali potrebbero raggiungere anche quei
territori. Essi, quindi, devono ritenersi legittimati a ricorrere alla tutela
giurisdizionale contro gli atti che assumono come lesivi di tale interesse (cfr,
ad es.: Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2006, n. 695).
Nel merito, peraltro, il ricorso deve essere respinto.
E’ anzitutto infondato il primo motivo, con cui è stato dedotto:
a) che la norma transitoria che eccezionalmente affida al solo Comune di Trento
la costruzione e la gestione dell’impianto implicherebbe che la diversa fase
della progettazione spetti a tutti i Comuni, previa convenzione obbligatoria;
b) che dunque i Comuni dell’ambito interessato sarebbero stati estromessi dalla
detta, essenziale fase partecipativa attraverso l’indizione di una pubblica
gara, da aggiudicarsi secondo il modello della finanza di progetto;
c) che non sarebbe stato revocato l’incarico alla Sit S.p.A., ora Trentino
servizi, precedentemente individuata come società provinciale partecipata, che
avrebbe dovuto realizzare l’impianto;
d) che lo studio di fattibilità presupposto alla finanza di progetto
costituirebbe un atto collegiale, ma non sarebbe stato redatto da un gruppo di
lavoro, bensì da singoli professionisti incaricati.
Sul primo punto, va condivisa l’iniziale lettura della norma nel significato che
affidi la competenza in via transitoria al solo Comune di Trento, fino alla
stipula della convenzione.
E’ ben vero, tuttavia, che il comma 7bis del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41/leg.
testualmente nomina le “attività di costruzione e di gestione del’impianto di
trattamento e di smaltimento con recupero energetico” e a tale stregua è
altrettanto palese che, al di là del mero lessico della norma, che enuncia la
sola ’“attività di costruzione” il Legislatore provinciale abbia implicitamente,
ma sicuramente ricompreso ogni altro compito ad essa riconducibile e funzionale:
il che, secondo il noto brocardo “minus dixit quam voluit“ è l’unica
interpretazione coerente con la parte finale del periodo, ove espressamente si
comprende, fra le modalità di costruzione e gestione che il Comune di Trento può
adottare, anche “il sistema della finanza di progetto”.
Quest’ultimo presuppone, infatti, che sia posto a base di gara uno studio di
fattibilità, sulla scorta del quale le imprese offerenti nel procedimento di
scelta del promotore predispongono il progetto preliminare.
Se dunque la stessa norma consente espressamente al Comune di Trento di
utilizzare questo sistema del quale fa parte il progetto, resta
incontrovertibile che la competenza per le “attività di costruzione e gestione”
non possa che essere onnicomprensiva e includere, quindi, anche la
progettazione.
La norma peraltro non è finalizzata alla denunciata estromissione dei Comuni, ma
autorizza l’avvalimento di un avanzato e celere sistema di partenariato pubblico
- privato, in linea col principio di sussidiarietà orizzontale e con quello
dello sfruttamento ottimale delle (non illimitate) risorse di finanza pubblica.
Irrilevante ed infondato, poi, si palesa il rilievo che non sarebbe stato
revocato l’incarico alla Sit s.p.a., ora Trentino servizi, precedentemente
individuata come società provinciale partecipata, che avrebbe dovuto realizzare
l’impianto, poiché il citato comma 7bis, introdotto con L.p. 29.12.2006, n. 11,
ha superato tale precedente assetto organizzativo, come è comprovato dal fatto
che, con determinazione dirigenziale 13.12.2007 n. 98, è stata disposta la
definitiva liquidazione delle spese sostenute dalla SIT per le attività delegate
e ormai cessate.
Anche l’ulteriore rilievo, svolto col primo motivo, che lo studio di fattibilità
presupposto alla finanza di progetto costituirebbe un atto collegiale che non è
stato redatto da un gruppo di lavoro, bensì da singoli professionisti
separatamente incaricati, è infondato.
Invero, la norma del procedimento relativo alla finanza di progetto si limita a
prevedere che le amministrazioni pongano a base di gara uno studio di
fattibilità, per cui le modalità con le quali questo documento venga predisposto
ed approvato dall’Amministrazione possono essere le più varie.
Nella specie il Comune di Trento ha stabilito di avvalersi della consulenza di
esperti esterni alla propria organizzazione, messi a disposizione dalla
Provincia autonoma di Trento, nominati con deliberazione della Giunta
provinciale 11.9.2008, n. 2307, dalla quale emerge che non è stato costituito
alcun organo amministrativo collegiale.
Le censure svolte col primo motivo di ricorso vanno dunque disattese.
Col secondo motivo è stata contestata l’omessa applicazione della normativa
provinciale sulla finanza di progetto, approvata con L.p. 24.7.2008, n. 10, che
non risulterebbe menzionata negli atti impugnati.
Anche questa prospettazione non può essere condivisa.
In realtà, l’art. 111 della L.p. 24.7.2008, n. 10 (che ha introdotto le
modificazioni alla L.p. 10.9.1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”), prevede al comma 1,
che “Le norme per l'attuazione di questo capo sono stabilite con uno o più
regolamenti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
questa legge. Fino alla data di entrata in vigore di detti regolamenti continua
ad applicarsi la legge provinciale n. 26 del 1993 nel testo previgente a questa
legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, di questa
legge.”
Peraltro, lo stesso art. 111, comma 1bis, recita:”In deroga a quanto previsto
dal comma 1, la disciplina del capo VII-bis (cioè, le disposizioni in materia di
finanza di progetto) della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione
dell'articolo 50 sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati,
introdotta da questa legge, può essere applicata dalle amministrazioni
aggiudicatrici a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma,
anche per gli interventi per i quali gli strumenti di programmazione di tali
amministrazioni già prevedono, a tale data, il ricorso alla finanza di progetto.
In tal caso le disposizioni attuative eventualmente necessarie sono stabilite
con gli atti di gara”.
In altri termini, la legge consente l’applicazione immediata, prima
dell’emanazione dei regolamenti, della disciplina in materia di finanza di
progetto, prevedendo che le disposizioni attuative siano fissate con gli atti di
gara, anziché dal regolamento. Il che integra, peraltro, una facoltà e non un
obbligo.
Nella specie, l’Amministrazione ha preferito, tuzioristicamente, applicare la
normativa statale (cioè l’art. 153 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163) giustificando
tale scelta col paventato rischio che, pendendo all’epoca un giudizio davanti
alla Corte costituzionale che avrebbe potuto condurre alla declaratoria di
illegittimità costituzionale della normativa provinciale applicata, la procedura
avviata sarebbe stata travolta dall’illegittimità derivata.
Anche la dedotta carenza di un giudizio comparativo tra interessi pubblici e
privati, che avrebbe dovuto sorreggere la scelta della finanza di progetto, non
coglie egualmente nel segno, in quanto tale valutazione è stata compiuta a
priori dal Legislatore provinciale che, come visto sopra, ha espressamente
previsto la facoltà di adottare tale sistema, quale scelta ampiamente
discrezionale attratta alla sede legislativa, nella quale è stata fatta
un’evidente applicazione del principio di sussidiarietà nel coinvolgimento di
operatori privati, per la convenienza di affidare a terzi i rischi legati alla
progettazione, costruzione e gestione, per le esigenze di contenimento della
spesa pubblica, di unitarietà dell’iniziativa e di accelerazione della fase di
costruzione (principiando il concessionario a essere remunerato solo a
conclusione della stessa), nella situazione di prossima saturazione delle
discariche (vd. pag. 6 e 7 del provvedimento dirigenziale n. 4/44 del
22.12.2009, di indizione della gara).
Infine, dalla deliberazione di Giunta comunale 30.11.2009, n. 365 emerge che
l’opera è inserita nel programma generale delle opere pubbliche e che ne è
prevista la realizzazione mediante finanza di progetto.
Col terzo motivo di ricorso si sostiene che, pur prevedendosi l’impiego delle
“BAT” (acronimo di “best available techniques”, ovvero le migliori tecniche
attualmente disponibili) anziché di una specifica tecnologia di trattamento dei
rifiuti, verrebbe contraddittoriamente prescritto che quella proposta sia stata
collaudata in almeno tre impianti esistenti in Europa.
Ciò escluderebbe, nell’assunto dei ricorrenti, la possibilità che siano proposte
le tecnologie più avanzate, ma non ancora collaudate.
Secondo il Collegio, però, la scelta accortamente operata dall’Amministrazione
rappresenta un giusto contemperamento tra l’esigenza di impiegare le tecnologie
più avanzate e quella di avere la garanzia che esse siano affidabili nel tempo e
non lo siano soltanto teoricamente, ma siano state già proficuamente in uso in
impianti esistenti: si tratta di una scelta assolutamente ragionevole, che
resiste alla censura di contraddittorietà esposta da parte ricorrente.
Si sostiene, poi, dai ricorrenti che la separazione tra la fase di progettazione
e quella di affidamento dei lavori avrebbe consentito di saggiare le tecniche
più innovative diverse dal trattamento termico: la carenza di una siffatta fase
procedimentale violerebbe i principi di precauzione, prevenzione,
proporzionalità e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Si è già visto, però, che questa scelta è stata effettuata dal Legislatore
provinciale, e non senza validi motivi, data la situazione di imminente
saturazione delle discariche.
Inoltre, il progetto preliminare sarà sottoposto a procedura di valutazione di
impatto ambientale, cosicché la censura si palesa quanto meno prematura, mentre
lo studio di fattibilità prevede la minimizzazione delle emissioni, introducendo
criteri assai restrittivi al riguardo (vd. l’allegato 2 dello studio di
fattibilità).
La censura, poi, appare reiterativa di quanto in altra forma lamentato,
risolvendosi ancora nella critica per il mancato coinvolgimento degli altri enti
locali.
Ma questa omissione rappresenta una scelta obiettivamente non irragionevole del
Legislatore provinciale poiché, di fronte al conclamato, prossimo esaurimento
delle discariche, il che non è stato contestato in giudizio, non era più
possibile attendere ulteriormente con tempi incerti sia nell’an che nel quando
la stipulazione della convenzione tra gli enti locali interessati. E’ stato del
resto provato in giudizio che essi erano stati tempestivamente interessati alla
procedura, ma che soltanto il Consiglio delle Autonomie si sia positivamente
espresso al riguardo, assente essendo rimasta ogni pulsione da parte dei Comuni
ad una sollecita stipula della pur prevista convenzione.
Anche le censure svolte col terzo motivo vanno dunque disattese.
Con i motivi aggiunti è stata dedotta la nullità del parere del Servizio
legislativo del Consiglio provinciale, acquisito al procedimento, in quanto
privo di data e di sottoscrizione e l’irrilevanza ai fini del decidere del terzo
aggiornamento del piano rifiuti.
Quanto a tale ultimo rilievo alla riconosciuta definitività del suddetto piano,
di cui dà atto con onestà intellettuale la difesa dei ricorrenti, conseguono,
peraltro, tutte le univoche significative conseguenze quanto alla scelta del
sito, ma anche del tipo di struttura da realizzare ai fini del trattamento e
dell’eliminazione dei rifiuti non previamente raccolti in quanto differenziati:
dal che discende che non può dunque essere imputato al bando quanto sia stato
statuito in altra, risalente sede e che doveva trovare conseguente attuazione da
parte del Comune di Trento.
Relativamente al contestto parere deve riconoscersi che si tratta di una scheda
proveniente dal Servizio legislativo del Consiglio provinciale, che è
effettivamente priva di data e di sottoscrizione dell’autore, il quale fornisce
un mero supporto interpretativo all’art. 72 sopra citato del D.P.G.P. 26.1.1987,
n. 1-41Leg..
Esso, tuttavia, non assume alcuna valenza procedimentale ed è perciò irrilevante
nella formazione dei provvedimenti impugnati.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza, devono porsi a
carico dei Comuni ricorrenti ed a favore del Comune di Trento, in base alla nota
presentata da quest’ultimo, che espone importi tariffari congrui, in quanto il
valore della causa è indeterminabile nonché di particolare importanza, ragion
per cui esse vanno liquidate in € 17.692,50 per onorari ed € 1.145,00 per
diritti, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al 12,5% sull’importo degli onorari e dei
diritti, a titolo di spese generali.
Le spese del giudizio nei confronti della Provincia autonoma di Trento possono
essere compensate, in quanto essa ha rivestito un ruolo marginale nella
controversia.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
respinge.
Spese del giudizio a favore del Comune di Trento, liquidate come da motivazione,
e compensate nei confronti della Provincia autonoma di Trento.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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