AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - MTBE - Assimilabilità ad un idrocarburo - Parere dell’ISS del
6.2.2001 - Successivo parere del 12.9.2006 - Etere - Valori limite - Soglia
olfattiva - Concentrazione di riferimento nelle acque sotterranee. Il metil
- ter - butil - etere (MTBE ) è un composto organico di sintesi derivante dal
metanolo e dal 2 - metil - 2 - propanolo, che viene impiegato come additivo per
la benzina per aumentarne il numero di ottani, in sostituzione del piombo
tetraetile e del benzene. L’assimilabilità ad un idrocarburo di tale sostanza,
fondata su un parere dell'ISS datato 6.2.2001, è stata successivamente smentita
dallo stesso ISS con altro parere del 12.9.2006, in cui è stato affermato che
“l'originaria assimilazione del MTBE agli idrocarburi totali non va tenuta
ferma, in quanto l’MTBE non è definibile come idrocarburo, ma è appartenente
alla famiglia degli eteri”; e ciò ancorché l’Istituto ritenga che i valori
limite dell’MTBE debbano essere comunque determinati, seppure non sulla base di
un’affinità di tipo tossicologico, ma del valore della soglia olfattiva. La
concentrazione di riferimento per l’MTBE nelle acque sotterranee, pur non
essendo prevista dalla normativa introdotta dal D.lgs. 152/2006, non dovrebbe
comunque superare, secondo il parere dello stesso ISS, il valore di
concentrazione della soglia olfattiva, che è compreso in un range tra 20 e 40
microgrammi/litro. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida,
Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia
autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale
Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione
Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia
Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE,
Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Attività normative ed
amministrative - Adozione di provvedimenti idonei a prevenire rischi alla
salute, alla sicurezza e all’ambiente - Accertamento dell’esistenza del danno.
Il principio di precauzione, di cui all’art. 174, c. 2 del Trattato CE è un
criterio orientativo generale e di larga massima (T.A.R Lazio, Roma, sez. I,
31.5.2004, n. 5118), che deve caratterizzare non soltanto le attività normative,
ma prima ancora quelle amministrative (cfr. art. 1 L. n. 241/1990). Ne consegue
che, su tale scorta, si costituisce l’obbligo da parte delle autorità competenti
di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi anche se
unicamente potenziali per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo
in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali
valori sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile
il pregiudizio temuto ovvero già occorso: infatti, essendo le istituzioni
comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d’azione - della
tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, la regola della
precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle
menzionate disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, sentenza 26
novembre 2002 n. T-132; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).
L’esistenza del paventato danno deve essere accertata con serietà ed
attendibilità ogni volta che, seppure a fronte di una persistente incertezza
scientifica, sia ragionevolmente possibile dubitare dell'innocuità di una
sostanza. (cfr.: Tribunale I grado CE, 11 settembre 2002, causa T-13/99, Pfizer
Animal Health). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida,
Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia
autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale
Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione
Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia
Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE,
Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Autorità competente - Esercizio del
proprio potere discrezionale - Livello di protezione - Responsabilità
istituzionale. La scelta di ricorrere al principio di precauzione si correla
strettamente al livello di protezione scelto dall’autorità competente
nell’esercizio del suo potere discrezionale. La statuizione che sia in concreto
adottata implica un’elevata responsabilità sul piano istituzionale, dovendosi
stabilire, previo un serio approfondimento del danno occorso, quale sia sul
piano nazionale il grado di rischio di volta in volta tollerabile, il che
necessariamente rientra nell'ambito di un potere discrezionale rimesso alle
autorità competenti, che ne assumono conseguentemente la responsabilità di
fronte alla collettività interessata (cfr., sul punto: T.A.R. Lombardia,
Brescia, 11.4.2005, n. 304; id., sez. I, 9.10.2009, n. 1736). Pres. Mariuzzo,
Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di
Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti
Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento,
Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e
Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv.
Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n.
93
INQUINAMENTO - Principi di prevenzione e precauzione - Imposizione di limiti
all’esercizio della libertà di iniziativa economica - Giustificazione.
L’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica,
sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse
dell’ambiente e della salute umana, può essere giustificata sulla base di
indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o
sovranazionali a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini,
rivestono gli organi tecnico - scientifici (cfr.: Corte cost., sentenze
26.6.2002, n. 282 e 17.3.2006, n. 116). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T.
s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv.
Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer),
Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica,
U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo
per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA
TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Aspetti caratterizzanti. Il
principio di precauzione si caratterizza per tre aspetti fondamentali: a) il suo
carattere di principio generale; b) l’impossibilità, in sede di bilanciamento
fra protezione della salute e libertà economica, di consentire alle imprese di
essere esonerate dall’adottare a loro spese le indispensabili misure di cautela;
c) la validità del principio di precauzione come criterio interpretativo del
sistema giuridico unitariamente considerato. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T.
s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv.
Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer),
Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica,
U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo
per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA
TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Mancata inclusione dell’MTBE nella
tabella allegata al D.lgs. n. 152/2006 - Potabilità dell’acqua - Parametro
“odore” - Riferimento al livello della soglia olfattiva di cui al parere dell’ISS
del 12.9./2006 - Coerenza. In applicazione del principio di precauzione di
derivazione comunitaria, la mancata inclusione dell’MTBE nella tabella allegata
al D. lgs. N. 152 del 2006 non rappresenta ex se un elemento che precluda di
affermarne la pericolosità. Invero, la potabilità dell’acqua esige che essa sia
immune da sostanze odorigene: la tabella C allegata al D.lgs. 2.2.2001, n. 31
fissa il parametro “odore” (ed anche quello del “sapore”) come “Accettabile per
i consumatori e senza variazioni anomale”; su tale fondamento, quindi, il
livello della soglia olfattiva considerato come limite dal parere dell’ISS del
12.9.2006 è coerente, seppure privo di una puntuale previsione legislativa, col
precetto che esclude che l’acqua possa essere considerata potabile in presenza
di sostanze odorigene, che ne precludano il consumo. Pres. Mariuzzo, Est.
Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine
Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli,
Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento
Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi),
Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e
altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Contemperamento con il principio di
proporzionalità - Necessità ed idoneità rispetto al fine perseguito - Onere
economico posto a carico del responsabile dell’inquinamento - Principio del
“polluter pay”. Il principio di precauzione, pur preminente nel quadro della
tutela della salute sugli interessi economici, deve trovare il proprio
equilibrio nel contemperamento con quello di proporzionalità (cfr. Corte
giustizia CE 5.2.2004, n. 24; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 23.1.2003, n. 260).
Sotto questo profilo il mezzo prescelto dall’Amministrazione per prevenire il
potenziale rischio di un pregiudizio e dare comunque corso alla necessaria
bonifica deve conseguentemente superare la soglia della necessità e
dell’idoneità rispetto al fine perseguito. Ne consegue che, sul versante della
concreta applicazione, l’onere anche economico posto a carico di quanti abbiano
inquinato sulla base del principio “polluter pays” trova il proprio necessario
temperamento nel ridetto principio generale di diritto comunitario, che fa
vincolante divieto di superare quella che, con linguaggio tratto dalla dottrina
tedesca, si denomina “Unzumutbarkeit” e, cioè, il pur labile confine oltre il
quale il necessario recupero divenga inesigibile. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato
- T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana
(avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e
Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene
Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato
del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93
N. 00093/2010 REG.SEN.
N. 00066/2009 REG.RIC.
N. 00148/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Total Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Breida,
Monica Carlin e Federico Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo di essi in Trento, Via S. Maria Maddalena, 12
contro
il Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lorenzi, con domicilio eletto presso il
suo studio in Trento, Via Paradisi, 15/5; l’Agenzia Provinciale Protezione
Ambiente, Settore Tecnico U.O., Tutela del Suolo;
l’I.S.S. - Istituto Superiore di Sanità, Progetto Speciale Recupero Ambientale e
Urbanistico Aree Industriali Trento, non costituito in giudizio;
la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli,
Viviana Biasetti e Giuliana Fozzer, con domicilio eletto presso l’Avvocatura
della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15;
l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica,
U.O. Prevenzione Ambientale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni e
Cristiano Aloisi, con domicilio eletto presso il Servizio Affari Legali dell’A.P.S.S.
in Trento, Via Degasperi, 79;
il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in
Trento, Largo Porta Nuova, 9
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2009, proposto da:
Total Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Breida,
Monica Carlin e Federico Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo di essi in Trento, Via S. Maria Maddalena, 12
contro
il Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
l’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente, Settore Tecnico U.O., Tutela del
Suolo, non costituita in giudizio;
l’I.S.S. - Istituto Superiore di Sanità, Progetto Speciale Recupero Ambientale e
Urbanistico Aree Industriali Trento, non costituito in giudizio;
la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta provinciale, non costituita in giudizio;
l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica,
U.O. Prevenzione Ambientale, non costituita in giudizio;
il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, non costituito
in giudizio
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 66 del 2009:
- della nota prot. 2009 - 4660 emessa dal Comune di Pergine Valsugana in data
12.2.2009;
- della nota prot. 1067/2009-U221 emessa dalla Provincia autonoma di Trento in
data 2.2.2009, allegata alla nota del Comune di Pergine Valsugana;
entrambe aventi ad oggetto la contaminazione da idrocarburi e la bonifica nel
terreno del punto vendita P.V. TOTAL n. 2998, p.ed 214 C.C. Canale. Parere sulla
revisione dell'analisi di rischio;
- della determinazione dirigenziale n. 84 emessa del Comune di Pergine Valsugana
in data 22.6.2009;
- della nota prot. n. 6319/2009 - U221 emessa dalla Provincia autonoma di Trento
in data 29.5.2009;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese
le risultanze istruttorie (inclusa la nota prot. 0045848 emessa dall'Istituto
Superiore della Sanità in data 12.9.2006, e la nota prot. 0039497 emessa
dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Igiene Pubblica e Prevenzione
Ambientale in data 21.8.2008);
- nonché per l'integrale risarcimento dei danni;
quanto al ricorso n. 148 del 2009:
- della determinazione dirigenziale n. 84 emessa dal Comune di Pergine Valsugana
in data 22.6.2009 e della nota prot. n. 6319/2009 - U221 emessa dalla Provincia
autonoma di Trento in data 29.5.2009;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese
le risultanze istruttorie (inclusa la nota 0045848 emessa dall'Istituto
Superiore di Sanità in data 12.9.2006, e la nota prot. 0039497 emessa
dall'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari - Igiene Pubblica e Prevenzione
Ambientale in data 21.8.2008); nonché per l'integrale risarcimento dei danni.
Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pergine Valsugana,
della Provincia autonoma di Trento, dell’Azienda Provinciale Servizi Sanitari di
Trento - Dipartimento Igiene Pubblica U.O. Prevenzione Ambientale e del
Commissariato del Governo per la provincia di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il cons. Lorenzo
Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso n. 66/2009 la ricorrente espone che, durante la rimozione di due
serbatoi dal punto vendita di carburanti in Comune di Pergine Valsugana, sulla
S.S. 47 alla progressiva km. 117+870, è avvenuta una contaminazione del suolo.
Essa eseguiva, allora, le indagini per l’analisi del rischio ed avviava la messa
in sicurezza. Quindi trasmetteva le relative conclusioni agli enti competenti,
tra cui il Comune di Pergine.
Quest’ultimo, con atto dirigenziale 12.2.2009, richiedeva alla ricorrente di
integrare la “Relazione dell’analisi di rischio sito -specifica” con le
prescrizioni impartite dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
con l’atto 2.2.2009 che, in particolare, per quanto riguarda l’MTBE (metil - ter
- butil - etere), prescriveva di attenersi al parere espresso dall’Istituto
superiore della sanità (di seguito: ISS); quest’ultimo aveva a sua volta
indicato come valore limite di concentrazione accettabile nelle acque
sotterranee, a titolo cautelativo, il “valore della soglia olfattiva che è
compresa in un range tra 20 e 40 microgrammi/litro”.
Avverso tale prescrizione relativa al MTBE vengono dedotti i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 240, 242 e ss. e 249 del
D.lgs. 3.4.2006, n. 152 nonché dei relativi allegati, nel rilievo che il
parametro MTBE non è previsto nella tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V, parte
quarta, del suddetto D.lgs., che individua le concentrazioni - soglia di
contaminazione nelle acque sotterranee; né tale lacuna normativa potrebbe essere
colmata da un’attività di integrazione analogica operata dall’ISS, come
affermato da numerosi precedenti giurisprudenziali;
2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990, n.
241 ed eccesso di potere sotto vari profili,
fra cui difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità,
nel rilievo che il riferimento al parere dell’ISS sarebbe generico e che le
tecnologie disponibili comporterebbero un eccessivo ed ingiustificato sacrificio
economico senza alcuna garanzia di raggiungere il risultato prescritto
dall’Amministrazione.
Con motivi aggiunti, successivamente notificati, è stato impugnato il
provvedimento del dirigente comunale 22.6.2009, n. 84 con cui sono stati
approvati gli elaborati presentati dalla ricorrente per la bonifica del sito,
con la conferma della prescrizione relativa al valore limite di concentrazione
accettabile per l’MTBE nel range tra 20 e 40 microgrammi/litro.
I motivi aggiunti rappresentano la mera estensione delle censure sopra riportate
al nuovo provvedimento.
Con ricorso n. 148/2009 è stato autonomamente impugnato il provvedimento del
dirigente comunale 22.6.2009 n. 84, con la proposizione delle medesime censure.
Le amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno controdedotto
puntualmente, in particolare sostenendo di essere tenute ad attenersi al parere
dell’ISS, e concludendo per la reiezione dei ricorsi.
Il Commissariato del Governo ha invece eccepito il proprio difetto di
legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.
DIRITTO
I due ricorsi in epigrafe vanno previamente riuniti, essendo connessi sia
soggettivamente che oggettivamente, per cui ben possono essere definiti con
un’unica sentenza.
In via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione, opposta dal
Commissario del Governo, va accolta, non essendo riferibile a tale Autorità
alcuno dei provvedimenti impugnati.
Invero, il Commissario del Governo per la provincia di Trento è organo
periferico dell'Amministrazione statale con funzioni di rappresentanza
governativa a livello provinciale, mentre l’ISS è ente autonomo tecnico -
scientifico del Servizio sanitario nazionale e dunque non si correla
gerarchicamente al Governo.
Venendo alle considerazioni del Collegio sul merito dei prodotti ricorsi, va
premesso che il metil - ter - butil - etere (MTBE ) è un composto organico di
sintesi derivante dal metanolo e dal 2 - metil - 2 - propanolo, che viene
impiegato come additivo per la benzina per aumentarne il numero di ottani, in
sostituzione del piombo tetraetile e del benzene.
L’assimilabilità ad un idrocarburo di tale sostanza, fondata su un parere dell'ISS
datato 6.2.2001, è stata successivamente smentita dallo stesso ISS con altro
parere del 12.9.2006, in cui è stato affermato che “l'originaria assimilazione
del MTBE agli idrocarburi totali non va tenuta ferma, in quanto l’MTBE non è
definibile come idrocarburo, ma è appartenente alla famiglia degli eteri”; e ciò
ancorché l’Istituto ritenga che i valori limite dell’MTBE debbano essere
comunque determinati, seppure non sulla base di un’affinità di tipo
tossicologico, ma del valore della soglia olfattiva; il che sarebbe stato tratto
da uno studio dell’Agenzia di protezione ambientale statunitense (USEPA).
Nel parere 12.9.2006 dell’ISS è stata confermata l’esigenza di definire un
valore di riferimento per il parametro MTBE nelle acque profonde come
“concentrazione di soglia di contaminazione”, sulla base della nuova normativa
di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
La concentrazione di riferimento per l’MTBE nelle acque sotterranee, pur non
essendo prevista dalla normativa introdotta dal D.lgs. 152/2006, non dovrebbe
comunque superare, secondo il parere dello stesso ISS, fatto proprio nei
provvedimenti impugnati, il valore di concentrazione della soglia olfattiva, che
è compreso in un range tra 20 e 40 microgrammi/litro.
A tale conclusione la difesa della ricorrente oppone che l’MTBE non è una
sostanza inclusa nelle tabelle allegate al citato D.lgs., per cui tale lacuna
non potrebbe essere colmata con un’operazione di integrazione svolta
dall’amministrazione anziché dal legislatore.
Tuttavia tale rilievo non tiene conto, a parere del Collegio, dell’esistenza
nell’ordinamento del principio di precauzione, che è di genesi comunitaria al
pari di quello di proporzionalità e che ben torna invocabile ogni volta che, pur
a fronte di una carente base normativa e dunque di un possibile ritardo da parte
del legislatore nel prendere atto del costante progresso della scienza, sia
ragionevolmente ipotizzabile l’esistenza di un rischio non tollerabile.
La questione, infatti, qui dibattuta fra le parti in causa concerne le esistenti
contaminazioni delle acque sotterranee per l’infiltrazione di tale sostanza e
quali conseguenze siano da trarne, il che equivale ad individuare quale sia in
concreto il margine di tollerabilità di una tale forma di inquinamento, tenuto
conto in particolare che si tratta di acque destinate anche al consumo umano.
Invero, l’art. 174 del Trattato CE ha indicato al comma 1 la protezione della
salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale
e il principio di precauzione è stato introdotto al suo comma 2, il quale
dispone che “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato
livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie
regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga”.
L'obbligo giuridico di assicurare un “elevato livello di tutela ambientale” con
l'adozione delle migliori tecnologie disponibili è su tale fondamento normativo
finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a
decorrere dal momento in cui si profili un danno da riparare ai fine sia della
sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del
richiamato principio di precauzione.
La rilevanza di quest’ultimo principio generale, che è come tale direttamente
cogente per tutte le pubbliche amministrazioni, ha trovato ampio riconoscimento,
ancorché sia menzionato nel Trattato soltanto in relazione alla politica
ambientale, da parte degli organi comunitari soprattutto nel settore della
salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel
quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano
incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle
persone. In tal caso, infatti, le istituzioni comunitarie possono adottare
misure di tutela senza dover attendere che siano approfonditamente dimostrate la
realtà e la gravità di tali rischi (cfr., sul punto, ad es.: Tribunale I grado
CE, sez. II, 19.11.2009, n. 334; Corte giustizia CE, sez. III, 12.1.2006, n.
504). Detto principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale
e di larga massima (T.A.R Lazio, Roma, sez. I, 31.5.2004, n. 5118), che deve
caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle
amministrative, come prevede espressamente l’art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241,
ove si stabilisce che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta … dai principi dell’ordinamento comunitario” .
Ne consegue che, su tale scorta, si costituisce l’obbligo da parte delle
autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire
rischi anche se unicamente potenziali per la salute, per la sicurezza e per
l’ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla
protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli cui sia
fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già occorso: infatti,
essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro
ambiti d’azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, la
regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che
discende dalle menzionate disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE,
sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n.
6657).
Il fatto che siano in questione rischi per la salute umana non significa che non
debba essere con serietà ed attendibilità accertata l’esistenza del paventato
danno, ogni volta che, seppure a fronte di una persistente incertezza
scientifica, sia ragionevolmente possibile dubitare dell'innocuità di una
sostanza; il che in linea di principio preclude di trascurare gli effetti
pregiudizievoli indotti, pur nell’incontroverso difetto di prove scientifiche
decisive sulla gravità delle conseguenze nocive (cfr.: Tribunale I grado CE, 11
settembre 2002, causa T-13/99, Pfizer Animal Health).
Sulla base di quanto sopra esposto deve, poi, affermarsi che la scelta di
ricorrere al principio di precauzione si correla strettamente al livello di
protezione scelto dall’autorità competente nell’esercizio del suo potere
discrezionale. La statuizione che sia in concreto adottata implica un’elevata
responsabilità sul piano istituzionale, dovendosi stabilire, previo un serio
approfondimento del danno occorso, quale sia sul piano nazionale il grado di
rischio di volta in volta tollerabile, il che necessariamente rientra
nell'ambito di un potere discrezionale rimesso alle autorità competenti, che ne
assumono conseguentemente la responsabilità di fronte alla collettività
interessata (cfr., sul punto: T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304; id.,
sez. I, 9.10.2009, n. 1736).
Va, infine, soggiunto che l’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di
iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione
nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, può essere giustificata sulla
base di indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle
evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma
nazionali o sovranazionali a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a
questi fini, rivestono gli organi tecnico - scientifici (cfr.: Corte cost.,
sentenze 26.6.2002, n. 282 e 17.3.2006, n. 116).
In definitiva, il principio in discorso si caratterizza per tre aspetti
fondamentali: a) il suo carattere di principio generale; b) l’impossibilità, in
sede di bilanciamento fra protezione della salute e libertà economica, di
consentire alle imprese di essere esonerate dall’adottare a loro spese le
indispensabili misure di cautela; c) la validità del principio di precauzione
come criterio interpretativo del sistema giuridico unitariamente considerato.
Applicando tale principio al caso in esame, è avviso del Tribunale che la
mancata inclusione dell’MTBE nella tabella allegata al D. lgs. N. 152 del 20006
non rappresenti ex se un elemento che precluda di affermarne la pericolosità.
Com’è stato rettamente osservato dai difensori delle amministrazioni resistenti
in giudizio, i provvedimenti nella specie adottati dal Comune di Pergine
Valsugana hanno rispettato con meditato scrupolo i principi suesposti, avendo
individuato la soglia al di sotto della quale può essere accettabile la
concentrazione dell’MTBE nelle acque sotterranee destinate anche all’uso
potabile con puntuale riferimento al parere espresso dall’ISS, a sua volta
fondato su un attendibile studio dell’USEPA, il che sul piano istruttorio e
della conclusione del procedimento appare congruo e sufficiente.
Invero, la potabilità dell’acqua esige che essa sia immune da sostanze odorigene:
la tabella C allegata al D.lgs. 2.2.2001, n. 31 fissa il parametro “odore” (ed
anche quello del “sapore”) come “Accettabile per i consumatori e senza
variazioni anomale”; su tale fondamento, quindi, il livello della soglia
olfattiva considerato come limite dal citato parere dell’ISS è coerente, seppure
privo di una puntuale previsione legislativa, col precetto che esclude che
l’acqua possa essere considerata potabile in presenza di sostanze odorigene, che
ne precludano il consumo.
Circa poi la contestata violazione del principio di proporzionalità, illustrato
sul rilievo che le tecnologie disponibili comporterebbero un eccessivo ed
ingiustificato sacrificio economico, senza alcuna garanzia di raggiungere il
risultato prefigurato dall’Amministrazione, è ben vero che il principio di
precauzione, pur preminente nel quadro della tutela della salute sugli interessi
economici, debba trovare il proprio equilibrio nel contemperamento con quello di
proporzionalità (cfr. Corte giustizia CE 5.2.2004, n. 24; T.A.R. Puglia, Lecce,
sez. I, 23.1.2003, n. 260). Sotto questo profilo il mezzo prescelto
dall’Amministrazione per prevenire il potenziale rischio di un pregiudizio e
dare comunque corso alla necessaria bonifica deve conseguentemente superare la
soglia della necessità e dell’idoneità rispetto al fine perseguito rispetto al
quale s’individua poli al termine di detto riscontro triadico la misura più mite
capace di cogliere il risultato. Ne consegue che, sul versante della concreta
applicazione, l’onere anche economico posto a carico di quanti abbiano inquinato
sulla base del principio “polluter pays” trova il proprio necessario
temperamento nel ridetto principio generale di diritto comunitario, che fa
vincolante divieto di superare quella che, con linguaggio tratto dalla dottrina
tedesca, si denomina “Unzumutbarkeit” e, cioè, il pur labile confine oltre il
quale il necessario recupero divenga inesigibile, quale ingiusta sanzione per il
comportamento osservato.
Soccorre al riguardo quanto dedotto argomentatamente dal difensore dell’A.P.S.S.,
che documentato (cfr. doc. n. 4) che numerose società stanno attuando simili
bonifiche, col metodo cosiddetto “pump and treat”, senza che il relativo impegno
finanziario possa considerarsi eccessivo, consistendo nel costo per i filtri a
carboni attivi, per la pompa e per l’energia elettrica occorrente.
Per le ragioni che precedono, i provvedimenti impugnati resistono alle censure
dedotte dalla ricorrente ed i ricorsi vanno conseguentemente respinti, ivi
compresa la domanda di risarcimento del danno ivi prospettata.
Concorrono peraltro giusti motivi, in relazione alla novità della questione
introdotta, per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe e previa
loro riunione ed estromissione dal giudizio del Commissario del Governo, li
respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it