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(Si ringrazia l'avv. Ottavio Carparelli per la segnalazione e massima)
TRIBUNALE CIVILE DI BARI, Sez. III -
29 novembre 2010 n. 3567
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Strade
pubbliche - Danni da insidia - Comportamento colpo del soggetto danneggiato -
Esclusione di responsabilità per la P.A. - Artt. 2043 e 2051 c.c.. In tema
di responsabilità della Pubblica Amministrazione, per danni subiti dai
cittadini, e, in particolare, dagli utenti delle strade pubbliche, derivanti da
c.d. insidia e/o trabocchetto stradale, deve ritenersi che l'uso del bene
demaniale in modo poco diligente, costituisce un fatto comunque idoneo ad
escludere il nesso di causalità fonte di responsabilità per la p.a. dell’evento
lesivo di cui il danneggiato sia rimasto vittima e ciò sul rilievo che sia nel
caso in cui trovi applicazione l'art. 2051 c.c, sia nel caso in cui la
fattispecie concreta possa essere ricondotta alla regola generale dl neminem
laedere, ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo osservato dal medesimo
soggetto danneggiato - che sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale
senza la dovuta diligenza, sia nell'ipotesi di un’affidamento soggettivo anomalo
- esclude la responsabilità della p.a. se è idoneo ad interrompere il nesso
eziologico. Giud. Traversa - C.P. c. Comune di Triggiano. TRIBUNALE CIVILE DI
BARI, Sez. III - 29 novembre 2010 n. 3567
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La terza Sezione Civile del Tribunale di Bari, in persona del presidente dott.
Maria Luisa TRAVERSA , in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il
numero d'ordine
3878 dell' anno 2006
TRA
C. P. ,
- ATTRICE –
CONTRO
Comune di Triggiano,
- CONVENUTO;
La causa passava in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti
costituite precisate all' udienza del 9 novembre 2010
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2006 C. P. conveniva in giudizio
avanti al Giudice unico del Tribunale di Bari il Comune di Triggiano per
sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni per totali € 7006,40 , da
lei subiti a seguito di caduta avvenuta il 13.6.2004 mentre percorreva a piedi
via Filzi e causata da una buca sita sul piano stradale, non segnalata né
visibile.
Il Comune osservava che la buca consisteva in un lieve dissesto della sede
stradale sito in prossimità di lavori di scavo per l'allaccio alla rete del gas
metano, per cui mancavano i requisiti della imprevedibilità e invisibilità ,e
concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante prova per testi e ctu medico legale ,all'udienza del
9 novembre 2010 veniva riservata per la decisione da questo Giudice ai sensi
dell'art.281 quinquies I comma cpc sulle conclusioni dei procuratori delle parti
e con rinuncia ai termini ex art. 190 bis epe, in quanto già depositate le
conclusionali avanti al precedente istruttore.
La domanda va respinta.
È noto che in ipotesi di domanda di risarcimento danni derivati da caduta sul
piano stradale per sconnessione dello stesso , si può vertere sia nel campo
della generale responsabilità ex art.2043 c.c. (in cui l'intero onere probatorio
ricade sul danneggiato) sia nell’ipotesi dì responsabilità per danni da cose in
custodia prevista dall'art. 2051 cod. eh/. ,secondo il consolidato orientamento
della Cassazione - cfr. sentenza 9546 del 22/0412010.
Deve poi premettersi che il Comune si è difeso sostenendo che la via Filzi
presentava ampi dissesti perchè interessata da lavori di scavo e dunque non si
trattava di insidia intesa come pericolo invisibile e imprevedibile, né
l'attrice ha contestato tale ricostruzione fattuale limitandosi, solo in
conclusionale, a impostare la sua difesa sull’esistenza di una responsabilità
oggettiva del convenuto quale custode, ai sensi dell' art.2051 c.c ..
In ogni caso, il danneggiato deve comunque fornire la prova del nesso eziologico
tra causa ed evento, ovvero tra esistenza dell'insidia e caduta determinata da
tale insidia. La teste C. S. ha riferito che mentre percorrevano via Filzi
l'amica cadeva al suolo, e “verificavo immediatamente dopo che sulla sede
stradale persorca dalla sig.C. era presente una buca”; ora, se ordinariamente
tali dichiarazioni non provano che la caduta sia stata determinata proprio da
quella buca, osserva il Giudicante che la caduta di una persona di normali
capacità deambulatorie avvenuta in prossimità di un dissesto stradale può
ragionevolmente ricondursi a quest’ultimo anche nell'ipotesi in cui manchi la
prova diretta della specifica dinamica, e ciò in applicazione dell'istituto
della presunzione semplice che consente di ritenere provato sulla scorta di un
fatto noto anche un fatto ignoto secondo la regola dell'id quod plerumque
accidit.
Non vi è dubbio, poi, che in fattispecie del genere possa ricostruirsi il nesso
di causalità tra la anomalia e la caduta facendo applicazione del criterio della
causalità adeguata, proprio del diritto penale, essendo altamente probabile
secondo leggi statistiche che in mancanza della prima non ci sarebbe stato
l’evento.
Tuttavia l’accertata esistenza di un altro fattore, che può da solo avere
determinato la causa della perdita di equilibrio, esclude il nesso di causalità
, fattore che nel caso di specie, a parere del Giudicante può rinvenirsi nello
stesso comportamento poco accorto della C., che aveva un passo affrettato, e
dunque più foriero di cadute, come riferito dalla teste : ci stavamo affrettando
perché dovevamo tornare a Capurso vista l'ora tarda (le 21 circa).
Pertanto in detta diversa ipotesi, in mancanza di sicuri riscontri in ordine
alla specifica dinamica, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso di
causalità atteso che l'evento caduta non può qualificarsi come conseguenza, né
certa né altamente probabile, del dissesto di via Filzi piuttosto che della
stessa condotta della danneggiata.
Per altro, anche ipotizzando che la attrice abbia effettivamente messo il piede
in fallo in una delle sconnessioni del manto stradale - circostanza questa che
si ribadisce, per un verso non è corroborata da alcun riscontro certo e, per
altro verso nel caso di specie non può essere oggetto di alcuna presunzione -
l'uso del bene demaniale in modo poco diligente è fatto comunque idoneo ad
escludere il nesso di causalità . E' appena il caso infatti di considerare che :
a) secondo la teste la buca era posizionata in prossimità del marciapiedi…il
marciapiedi era stretto e non potevamo camminare entrambe sul marciapiedi... b)
non risulta contestata la circostanza addotta dal Comune della presenza di
lavori di scavo nella strada, cosicchè non era oggettivamente imprevedibile la
buca in questione; c) dal referto di Pronto soccorso allegato in atti risulta
che l'episodio è avvenuto alle 20.30 e a quell'ora, in pieno giugno, certamente
non è b,i.io, per cui non vi era oggettiva invisibilità della buca. Ne consegue
che l'attrice avrebbe dovuto porre particolare attenzione alle condizioni del
manto viario già dissestato, o comunque percorrere il marciapiedi, così come è
preciso obbligo dei pedoni ex art.190 del codice della strada, e non la sede
viaria .
In conclusione le due condotte - quella commissiva imputabile alla stessa
danneggiata , accanto alla condotta omissiva imputabile alla Amministrazione,
hanno efficacia simultanea e, cioè, ciascuna di per sé sufficiente a determinare
l'evento, non soltanto in concorso, ma anche in mancanza dell'altra. Pertanto in
detta diversa ipotesi, in mancanza di sicuri riscontri in ordine alla specifica
dinamica, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità atteso che
l'evento caduta non può qualificarsi come conseguenza, né certa né altamente
probabile, del dissesto di via piuttosto che della stessa condotta della
danneggiata.
In definitiva, l'uso del bene demaniale in modo poco diligente è fatto comunque
idoneo ad escludere il nesso di causalità. In tal senso la Corte di Cassazione
ha recentemente precisato che sia nel caso in cui sia applicabile l'art. 2051
c.c, sia nel caso in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola generale
dell'art. 2043 c.c. il comportamento colposo del soggetto danneggiato - che
sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale senza la dovuta diligenza
sia nell'ipotesi di "affidamento soggettivo anomalo" - esclude la responsabilità
della PA se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico (cfr. Cass. n.
15383/2006)
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del presidente dr M.
Luisa Traversa quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta con atto di citazione notificato il 31.3.2006 da C. P. nei
confronti di Comune di Triggiano , cosi' provvede:
1) rigetta la domanda e condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio
che liquida in complessivi € 2225,00 di cui € 1500,00 per diritti e € 725,00 per
onorari, oltre R.F. I.V.A. e C.A.P. come per legge .
Così deciso in Bari , il 19 novembre 2010
Giudice Maria Luisa Traversa
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