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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. I Penale - 29 dicembre 2010 n. 17359
 

RIFIUTI - Traffico illecito di rifiuti - Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 - Competenza per territorio - Individuazione. La competenza per il reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 non si determina nel luogo ove si organizza l’articolato sistema per evadere la disciplina e sfuggire ai controlli (illecita declassificazione dei rifiuti e predisposizione di falsi certificati), ma in quello in cui avviene l’arrivo dei vari camion di rifiuti e il loro interramento, poiché solo l’accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti sigla il perfezionamento del reato. Ed invero il delitto intende sanzionare comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività (cfr Cass penale 3, n. 46705 del 3/11/20009 e 824 del 26/4/2010). Pres. Persico, Est. Alfano - Imp. Br. Gi. Ba. e altri  - TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. I Penale - 29 dicembre 2010, n. 17359

RIFIUTI - Traffico illecito di rifiuti - Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 - Pluralità di condotte in continuità temporale - Reato abituale - Determinazione della competenza. Il delitto previsto dall’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 implica un pluralità di condotte in continuità temporale, relativa ad una o più delle diverse fasi nelle quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti e più operazioni illegali degli stessi. Queste operazioni, se considerate singolarmente, possono essere inquadrate sotto altre e meno gravi fattispecie, ma valutate in modo globale integrano gli estremi del reato di cui al menzionato art. 260; in altre parole, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde un’unica violazione di legge. Pertanto il reato deve considerarsi abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessario la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; ne consegue che la competenza deve essere determinata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (cfr. Cass. Penale sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009). Pres. Persico, Est. Alfano - Imp. Br. Gi. Ba. e altri  - TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. I Penale - 29 dicembre 2010, n. 17359
 

 


N. 17359/10 Reg. Sent.
Data del deposito
29 DIC 2010


TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE PENALE


SENTENZA
(Artt. 544 e segg. c.p.p.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Innanzi al Tribunale di Napoli – Sez. prima – composto da:
Dott.ssa Rosaria Persico Presidente
Dott. Giuseppe Cioffi Giudice
Dott.ssa Anna Laura Alfano Giudice estensore
alla pubblica udienza del 2/12/2010 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


SENTENZA


nei confronti di


(Omissis)


IMPUTATI


(omissis)

 

Svolgimento del processo


Con decreto che dispone il giudizio emesso al Gip presso il Tribunale di Napoli in data 5/10/2010 gli imputati indicati in epigrafe venivano rinviati a dinanzi a questo tribunale per rispondere der reati loro in rubrica ascritti.
Dopo i rinvii disposti alle udienze del 20/1/2010, 9/4 e 11/5/2010, dovuti a impedimento de difensori ed alla precaria composizione del collegio, destinato a mutare nella sua composizione, il procedimento perveniva all’udienza del 30/9/2010 dinanzi a questo collegio, stabilmente costituito.
Costituite le parti, dichiarata la contumacia degli imputati, ritualmente citati, le difese degli imputati, come indicato analiticamente a verbale, sollevavano eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Napoli e depositavano memorie. Il procedimento veniva rinviato all’udienza del 18/11/2010.
Alla su indicata udienza si costituivano e parti civili Legambiente Campania, Coldiretti campania, AMPANA e LIDA, comune di Bedizzole e Breker spa e, sulle relative costituzioni nonché sulle eccezioni sollevate dalla difesa, il collegio concedeva termine per depositare ulteriori memorie e riservava la decisione rinviando il procedimento all’udienza del 2/12/2010.
All’odierna udienza il procuratore speciale del comune di Bedizzole dichiarava di revocare la costituzione di parte civile e il collegio sciogliendo la riserva ammetteva la costituzione delle parti civili AMPANA e L.I.D.A. e rigettava le richieste di costituzione di parte civile della Lega Ambiente Campania, Coldiretti Campania e Breker spa.
Sulle eccezioni sollevate dalla difesa in ordine alla incompetenza per territorio di questo collegio, analiticamente illustrate nelle memorie depositate in atti e sulle controdeduzioni mosse dall’Ufficio di Procura, che chiedeva rigettarsi le relative eccezioni, sentite le costituite parti civile ammesse, il collegio decideva come da dispositivo letto in udienza, riservando il deposito dei motivi in giorni trenta.


Motivi della decisione


Le argomentazioni delle difese degli imputati, che eccepiscono l’incompetenza per territorio, illustrate nelle memorie in atti, possono essere così sintetizzate:
a) sussistenza della connessione solo per alcuni gruppi di reato evidenziando il principio “secondo cui la connessione presuppone una identità soggettiva oltre che soggettiva
b) in presenza della connessione il reato più grave è quello di cui all’art. 260 dvlo 152/06, reato abituale, per il quale la competenza deve essere individuata nel luogo di destinazione finale dei rifiuti (Brescia o Udine), non potendosi ritenere la competenza determinata nel luogo ove sorge l’epicentro organizzativo.
L’Ufficio del PM, nelle note depositate, condivise dalle costituite parti civili ammesse, si oppone alla eccezione, evidenziando la sussistenza della connessione tra i reati, di cui il più grave è quello di cui all’art 260 d.legvo 152/2006, il quale ha natura di reato permanente e si consuma nel luogo ove è sorta l’organizzazione, ove sono stati prodotti i rifiuti e ideato il programma criminoso che avvolge tutti i reati in contestazione.
Ritiene il collegio che la questione va risolta innanzitutto verificando se nel caso in esame sussiste il nesso di connessione tra i reati ipotizzati al fine di individuare il giudice territorialmente competente.
Dalla lettura degli atti e del sequestro emerge, secondo la prospettazione della pubblica accusa, che la Comet, riferibile a Giordano Angelo, Giordano Francesco e Giordano Pasquale, ha gestito rifiuti pericolosi attribuendo agli stessi un codice di identificazione falso, che simulava la classificazione di rifiuti non pericolosi in modo da aggirare i divieti normativi imposti dal decreto legislativo 22/97 e dal decreto legislativo 152/2006.
L’organizzazione sia avvaleva dell’apporto della società di trasporto Italia Trasporti e di quello delle società che gestiscono gli impianti ove vengono sistematicamente inviati e smaltiti i rifiuti abusivi declassificati, Ferriera Valsabbia, in provincia di Brescia e Paeco, in provincia di Brescia, previo passaggio intermedio con relativo trattamento presso l’impianto Siderurgica in provincia di Udine, ove venivano accumulati.
I rifiuti provenienti dalla Comet sono stati classificati come rifiuti non pericolosi aventi codice Cer 160106 (ovvero veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), mentre in realtà secondo la prospettazione accusatoria, contenevano oli minerali di lubrificazione ovvero rifiuti pericolosi contenenti codice CER 160104 (rifiuti costituiti da veicoli fuori uso non bonificati).
Orbene non vi è dubbio che sussiste connessione tra i reati come contestati, essendo stata la falsificazione dei formulari (capi sub b e d) commessa al fine di eseguire o occultare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti (capi a,e).
Sono connessi ai sensi dell’art. 12 lettera b cpp, perché commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso di eseguire o occultare il delitto di attività organizzata per il traffico di rifiuti (art. 260 dlegvo sub a e c):
- I reati sub capi e) f), contestati a Giordano Angelo, Giordano Francesco , Giordano Gaspare e Giordano Mariano, in qualità il primo di rappresentante legale e anche cogestore insieme agli altri della Comet, per aver compiuto attività di stoccaggio e gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi, formando un falso certificato di analisi concernente il campione prelevato il 2/1/2004 nelle acque di racclta del piazzale dell’impianto Commet;
- I reati sub capi m), n), o), p) relativi alle false autocertificazioni al fine di far risultare falsamente la sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalle norme tecniche e dalle prescrizioni adottate dal DM 5/2/1998 e i reati di truffa, tutti contestati ai soggetti associati nel reato di cui all’art 260 dlgvo 152/2006.
Connessi sono altresì i reati contestati agli imputati sub g), h), i), l), q), r), s), con le precisazioni di seguito indicate riguardo agli imputati che non rispondono del reato associativo.
A riguardo in punto di diritto si osserva che la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione solo se l’episodio in continuazione riguardo lo stesso imputato o, se sono più d’uno, gli stessi imputati, giacchè l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie sulla competenza (cfr per tutte Cassazione sez. VI 24 aprile 2009, n. 20060).
Va altresì evidenziato che le ipotesi di connessione di cui all’art. 12 lettera b) cp si riferiscono, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione o omissione, ai diversi reati che, cn più azioni o omissioni, l’agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso e in attuazione di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità ad un’unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata propria della continuazione, costituisce collegamento tra i fatti criminosi, che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma quale risultante di elemento volitivo ed intellettivo dell’agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Allorchè, invece, quest’ultimo agisca per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi, attuativi dell’unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di uan connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti (cfr. Cass. Sez. VI n914 del 6/10/199).
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che, dalla lettura delle contestazioni risulta che i Giordano si sono procurati, nella prospettazione della pubblica accusa, con la compiacenza di pubblici funzionari, un ingiusto vantaggio, conseguendo autorizzazioni ideologicamente false (reati sub capi h,i) per l’esercizio dell’attività presso l’impianto Comet di Frattaminore, nonostante l’insediamento fosse costituito da immobili non condonati e da ulteriori volumi abusivi.
E’ indubbio che i sui indicati reati siano connessi a quelli finalizzati al compimento dell’attività organizzata del traffico illecito di rifiuti, poiché proprio attraverso l’esercizio della Comet, nonostante gli edifici ove insisteva l’azienda non fossero condonati, è stato possibile attuare la produzione e il traffico illecito dei rifiuti stessi.
Tuttavia non si evince dagli atti che anche gli imputati Franzese Maurizio, Massaro Vincenzo e Cimmino Mario, in qualità di tecnici del comune di Frattaminore ( i quali rispondono da soli in concorso del reato di falso sub h, e in concorso con giordano Angelo, Giordano Francesco, giordano Gaspare, Giordano Mariano dei reati di falso e abuso in atti dell’ufficio sub capi i e l) abbiano partecipato al medesimo disegno criminoso del traffico organizzato dei rifiuti di cui al reato sub art 260 d.legvo, non contestato ai predetti. d invero difetta nella specie non solo la connessione soggettiva, ma anche la consapevolezza di concorrere ad un programma criminoso comune relativo all’attività organizzata illecita del traffico di rifiuti.
Viceversa può dirsi che non è estraneo alla partecipazione al medesimo disegno criminoso il consulente privato della Comet (riferibile ai Giordano), Guida Virginio, redattore della relazione tecnica, imputato del falso sub capo g) ex art. 481 cp, finalizzato a far risultare come condonato l’opificio della Comet medesima, non risultando tale fatto corrispondente al vero.
Allo stesso modo devono ritenersi connessi con il reato di traffico organizzato illecito di rifiuti i reati sb r) e s), contestato a Brunori Giovan Battista e Brunori Ruggiero, nella qualità di legali rappresentanti gestori della società Ferriera Valsabbia srl, presso il cui impianto avveniva lo smaltimento finale illecito dei rifiuti, in concorso con il pubblico funzionario Licotti Carlo, Dirigente dell’Ente Regione Lombardia, avendo quest’ultimo agito non ignorando il programma delinquenziale, poiché, come si evince chiaramente dalla lettura delle imputazioni, i predetti, nelle rispettive qualità formavano atti di contenuto falso, in cui si dava atto della sostituzione del frantumatore di carcasse di autoveicoli bonificati, allestito presso l’impianto della società Valsabbia, sita in Odolo (BS) con un impianto di vagliatura e selezione rottami, fatto non corrispondente al vero, secondo la prospettazione accusatoria, in quanto in quella data il suddetto frantumatore non era presente presso il sito poiché era stato già dismesso in data 1/21/2007 ed alienato nel mese di luglio e gennaio 2007 (in tal modo procurando il pubblico ufficiale agli imputati Brunori un ingiusto profitto consistente nella possibilità di esercitare l’impresa aggirando i dettami della normativa di settore, di qui la contestazione di cui al reato sub art. 323 cp).
E’ indubbio che tale condotta, pur successiva e commessa, come evidenzia il PM nelle note, per ottenere il dissequestro dell’azienda, è pur sempre collegato al programma criminoso rappresentato ex ante collegato alla attività organizzata e al traffico illecito dei rifiuti, smaltiti illecitamente presso l’impianto della Valsabbia.
Ne consegue, una volta accertata la sussistenza della connessione tra tutti i reati in contestazione, eccetto che per le posizioni di Franzese Maurizio, Massaro Vincenzo e Cimmino Mario (in ordine ai queli deve ritenersi la competenza di questo tribunale) che la competenza territoriale va determinata applicando la disposizione normativa i cui all’art. 16, comma 1, cpp, verificando il reato più grave che, nella specie in esame, va individuato in quello di traffico illecito di rifiuti, art. 260 dvlo 152/2006 (capi a e c), per la pena edittale comminata.
Orbene sul punto si osserva che recenti sentenze della Corte di Cassazione (cfr Cass penale 3, n. 46705 del 3/11/20009 e 824 del 26/4/2010), hanno qualificato il reato come abituale, stabilendo che la competenza per il suddetto reato non si determina nel luogo ove si organizza l’articolato sistema per evadere la disciplina e sfuggire ai controlli (illecita declassificazione dei rifiuti e predisposizione di falsi certificati), ma in quello in cui avviene l’arrivo dei vari camion di rifiuti e il loro interramento, poiché solo l’accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti sigla il perfezionamento del reato.
Ed invero il delitto intende sanzionare comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività.
Per il perfezionamento del reato necessita la predisposizione di una vera sia pure rudimentale organizzazione professionale (con allestimento di mezzi e impiego di capitale), con cui gestire in modo continuato ed illegale ingenti quantitativi di rifiuti.
Consegue che il delitto implica un pluralità di condotte in continuità temporale, relativa ad una o più delle diverse fasi nelle quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti e più operazioni illegali degli stessi. Queste operazioni, se considerate singolarmente, possono essere inquadrate sotto altre e meno gravi fattispecie, ma valutate in modo globale integrano gli estremi del reato prevsto dall’art. 260 dvo 162/2006; in altre parole, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde un’unica violazione di legge.
Pertanto il reato deve considerarsi abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessario la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; ne consegue che la competenza deve essere determinata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (cfr. Cass. Penale sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009).
Dalla lettura del decreto di sequestro emesso dal gip emerge, infatti, che nel corso dei controlli su strada operati dalla Polizia Stradale di Verona Sud e Udine sono stati più volte fermati veicoli provenienti dalla Comet e diretti alla Ferriera Valsabbia e alla Siderurgica (ove venivano depositato per essere poi finalmente smaltiti presso l’impianto Faeco in Brescia), che trasportavano rifiuti pericolosi e consistenti in veicoli fuori uso non bonificati, accompagnati da FIR falsi e destinati ad impianti inidonei allo smaltimento, secondo la prospettazione della pubblica accusa, perché operanti a regime semplificato.
Non vi è dubbio che alcuni dei fatti di illegale gestione dei rifiuti sia emersa in Frattamaggiore, ma solo con l’arrivo dei camion e dei vari rifiuti e l’interramento in Valsabbia e Faeco, in provincia di Brescia, previo passaggio intermedio con relativo trattamento presso l’impianto siderurgica in provincia di Udine, si è avuto l’accumulo di ingenti quantitativi, che perfeziona il reato.
Pertanto, ai sensi degli artt. 21 e 23 cpp, deve essere dichiarata la incompetenza per territorio di questo Tribunale, con le precisazioni sopra indicate, per essere competente il Tribunale di Brescia.
Da Ultimo, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cpp riserva il termine per il deposito della motivazione in giorni trenta, attesa la complessità della motivazione.


PQM


Letti gli artt. 21 – 23 c.p.p. dichiara l’incompetenza per territorio per territorio del tribunale di napoli in ordine ai reati sub capi a), b), c), d), e), f), g), i) e l) (esclusa la posizione di Franzese Maurizio), m), n), o), p), r), s) per essere competente il Tribunale di Brescia.
Ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il tribunale di Brescia.
Dichiara la propria competenza in ordine ai reati di cui al capo h e, quindi, limitatamente alla posizione di Franzese Maurizio, in ordine ai capi i) ed l), disponendo lo stralcio delle posizioni degli imputati Franzese Maurizio, Massaro Vincenzo e Commino Mario.


Letto l’art. 544, riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.


Napoli, 2/12/2010


Il presidente
dott. Rosaria Persico


Il giudice estensore
dott. Anna Laura Alfano
 


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