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TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. I Penale -
29 dicembre 2010 n. 17359
RIFIUTI - Traffico illecito di
rifiuti - Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 - Competenza per territorio -
Individuazione. La competenza per il reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n.
152/2006 non si determina nel luogo ove si organizza l’articolato sistema per
evadere la disciplina e sfuggire ai controlli (illecita declassificazione dei
rifiuti e predisposizione di falsi certificati), ma in quello in cui avviene
l’arrivo dei vari camion di rifiuti e il loro interramento, poiché solo
l’accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti sigla il perfezionamento del
reato. Ed invero il delitto intende sanzionare comportamenti non occasionali di
soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita
gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività (cfr
Cass penale 3, n. 46705 del 3/11/20009 e 824 del 26/4/2010). Pres. Persico, Est.
Alfano - Imp. Br. Gi. Ba. e altri - TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. I Penale
- 29 dicembre 2010, n. 17359
RIFIUTI - Traffico illecito di rifiuti - Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 -
Pluralità di condotte in continuità temporale - Reato abituale - Determinazione
della competenza. Il delitto previsto dall’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006
implica un pluralità di condotte in continuità temporale, relativa ad una o più
delle diverse fasi nelle quali si concretizza ordinariamente la gestione dei
rifiuti e più operazioni illegali degli stessi. Queste operazioni, se
considerate singolarmente, possono essere inquadrate sotto altre e meno gravi
fattispecie, ma valutate in modo globale integrano gli estremi del reato di cui
al menzionato art. 260; in altre parole, alla pluralità delle azioni, che è
elemento costitutivo del fatto, corrisponde un’unica violazione di legge.
Pertanto il reato deve considerarsi abituale dal momento che per il suo
perfezionamento è necessario la realizzazione di più comportamenti della stessa
specie; ne consegue che la competenza deve essere determinata nel luogo in cui
le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il
comportamento punibile (cfr. Cass. Penale sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009). Pres.
Persico, Est. Alfano - Imp. Br. Gi. Ba. e altri - TRIBUNALE DI NAPOLI,
Sez. I Penale - 29 dicembre 2010, n. 17359
N. 17359/10 Reg. Sent.
Data del deposito
29 DIC 2010
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE PENALE
SENTENZA
(Artt. 544 e segg. c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Innanzi al Tribunale di Napoli – Sez. prima – composto da:
Dott.ssa Rosaria Persico Presidente
Dott. Giuseppe Cioffi Giudice
Dott.ssa Anna Laura Alfano Giudice estensore
alla pubblica udienza del 2/12/2010 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di
(Omissis)
IMPUTATI
(omissis)
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso al Gip presso il Tribunale di Napoli
in data 5/10/2010 gli imputati indicati in epigrafe venivano rinviati a dinanzi
a questo tribunale per rispondere der reati loro in rubrica ascritti.
Dopo i rinvii disposti alle udienze del 20/1/2010, 9/4 e 11/5/2010, dovuti a
impedimento de difensori ed alla precaria composizione del collegio, destinato a
mutare nella sua composizione, il procedimento perveniva all’udienza del
30/9/2010 dinanzi a questo collegio, stabilmente costituito.
Costituite le parti, dichiarata la contumacia degli imputati, ritualmente
citati, le difese degli imputati, come indicato analiticamente a verbale,
sollevavano eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Napoli e
depositavano memorie. Il procedimento veniva rinviato all’udienza del
18/11/2010.
Alla su indicata udienza si costituivano e parti civili Legambiente Campania,
Coldiretti campania, AMPANA e LIDA, comune di Bedizzole e Breker spa e, sulle
relative costituzioni nonché sulle eccezioni sollevate dalla difesa, il collegio
concedeva termine per depositare ulteriori memorie e riservava la decisione
rinviando il procedimento all’udienza del 2/12/2010.
All’odierna udienza il procuratore speciale del comune di Bedizzole dichiarava
di revocare la costituzione di parte civile e il collegio sciogliendo la riserva
ammetteva la costituzione delle parti civili AMPANA e L.I.D.A. e rigettava le
richieste di costituzione di parte civile della Lega Ambiente Campania,
Coldiretti Campania e Breker spa.
Sulle eccezioni sollevate dalla difesa in ordine alla incompetenza per
territorio di questo collegio, analiticamente illustrate nelle memorie
depositate in atti e sulle controdeduzioni mosse dall’Ufficio di Procura, che
chiedeva rigettarsi le relative eccezioni, sentite le costituite parti civile
ammesse, il collegio decideva come da dispositivo letto in udienza, riservando
il deposito dei motivi in giorni trenta.
Motivi della decisione
Le argomentazioni delle difese degli imputati, che eccepiscono l’incompetenza
per territorio, illustrate nelle memorie in atti, possono essere così
sintetizzate:
a) sussistenza della connessione solo per alcuni gruppi di reato evidenziando il
principio “secondo cui la connessione presuppone una identità soggettiva oltre
che soggettiva
b) in presenza della connessione il reato più grave è quello di cui all’art. 260
dvlo 152/06, reato abituale, per il quale la competenza deve essere individuata
nel luogo di destinazione finale dei rifiuti (Brescia o Udine), non potendosi
ritenere la competenza determinata nel luogo ove sorge l’epicentro
organizzativo.
L’Ufficio del PM, nelle note depositate, condivise dalle costituite parti civili
ammesse, si oppone alla eccezione, evidenziando la sussistenza della connessione
tra i reati, di cui il più grave è quello di cui all’art 260 d.legvo 152/2006,
il quale ha natura di reato permanente e si consuma nel luogo ove è sorta
l’organizzazione, ove sono stati prodotti i rifiuti e ideato il programma
criminoso che avvolge tutti i reati in contestazione.
Ritiene il collegio che la questione va risolta innanzitutto verificando se nel
caso in esame sussiste il nesso di connessione tra i reati ipotizzati al fine di
individuare il giudice territorialmente competente.
Dalla lettura degli atti e del sequestro emerge, secondo la prospettazione della
pubblica accusa, che la Comet, riferibile a Giordano Angelo, Giordano Francesco
e Giordano Pasquale, ha gestito rifiuti pericolosi attribuendo agli stessi un
codice di identificazione falso, che simulava la classificazione di rifiuti non
pericolosi in modo da aggirare i divieti normativi imposti dal decreto
legislativo 22/97 e dal decreto legislativo 152/2006.
L’organizzazione sia avvaleva dell’apporto della società di trasporto Italia
Trasporti e di quello delle società che gestiscono gli impianti ove vengono
sistematicamente inviati e smaltiti i rifiuti abusivi declassificati, Ferriera
Valsabbia, in provincia di Brescia e Paeco, in provincia di Brescia, previo
passaggio intermedio con relativo trattamento presso l’impianto Siderurgica in
provincia di Udine, ove venivano accumulati.
I rifiuti provenienti dalla Comet sono stati classificati come rifiuti non
pericolosi aventi codice Cer 160106 (ovvero veicoli fuori uso, non contenenti
liquidi né altre componenti pericolose), mentre in realtà secondo la
prospettazione accusatoria, contenevano oli minerali di lubrificazione ovvero
rifiuti pericolosi contenenti codice CER 160104 (rifiuti costituiti da veicoli
fuori uso non bonificati).
Orbene non vi è dubbio che sussiste connessione tra i reati come contestati,
essendo stata la falsificazione dei formulari (capi sub b e d) commessa al fine
di eseguire o occultare il delitto di attività organizzata per il traffico
illecito dei rifiuti (capi a,e).
Sono connessi ai sensi dell’art. 12 lettera b cpp, perché commessi in esecuzione
del medesimo disegno criminoso di eseguire o occultare il delitto di attività
organizzata per il traffico di rifiuti (art. 260 dlegvo sub a e c):
- I reati sub capi e) f), contestati a Giordano Angelo, Giordano Francesco ,
Giordano Gaspare e Giordano Mariano, in qualità il primo di rappresentante
legale e anche cogestore insieme agli altri della Comet, per aver compiuto
attività di stoccaggio e gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi,
formando un falso certificato di analisi concernente il campione prelevato il
2/1/2004 nelle acque di racclta del piazzale dell’impianto Commet;
- I reati sub capi m), n), o), p) relativi alle false autocertificazioni al fine
di far risultare falsamente la sussistenza dei presupposti e requisiti previsti
dalle norme tecniche e dalle prescrizioni adottate dal DM 5/2/1998 e i reati di
truffa, tutti contestati ai soggetti associati nel reato di cui all’art 260
dlgvo 152/2006.
Connessi sono altresì i reati contestati agli imputati sub g), h), i), l), q),
r), s), con le precisazioni di seguito indicate riguardo agli imputati che non
rispondono del reato associativo.
A riguardo in punto di diritto si osserva che la continuazione è idonea a
determinare lo spostamento della competenza per connessione solo se l’episodio
in continuazione riguardo lo stesso imputato o, se sono più d’uno, gli stessi
imputati, giacchè l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti
in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere
sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie sulla competenza (cfr
per tutte Cassazione sez. VI 24 aprile 2009, n. 20060).
Va altresì evidenziato che le ipotesi di connessione di cui all’art. 12 lettera
b) cp si riferiscono, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione o
omissione, ai diversi reati che, cn più azioni o omissioni, l’agente commette in
esecuzione del medesimo disegno criminoso e in attuazione di una preventiva
rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne
consegue che la riconducibilità ad un’unità ideologicamente identificabile e
penalmente organizzata propria della continuazione, costituisce collegamento tra
i fatti criminosi, che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai
vari reati, ma quale risultante di elemento volitivo ed intellettivo dell’agente
e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Allorchè, invece,
quest’ultimo agisca per la commissione di un reato in concorso con altre
persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o
successivi, attuativi dell’unico piano criminoso, non determina la estensione
agli altri di uan connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile
un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei
confronti dei concorrenti suddetti (cfr. Cass. Sez. VI n914 del 6/10/199).
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che, dalla lettura delle
contestazioni risulta che i Giordano si sono procurati, nella prospettazione
della pubblica accusa, con la compiacenza di pubblici funzionari, un ingiusto
vantaggio, conseguendo autorizzazioni ideologicamente false (reati sub capi h,i)
per l’esercizio dell’attività presso l’impianto Comet di Frattaminore,
nonostante l’insediamento fosse costituito da immobili non condonati e da
ulteriori volumi abusivi.
E’ indubbio che i sui indicati reati siano connessi a quelli finalizzati al
compimento dell’attività organizzata del traffico illecito di rifiuti, poiché
proprio attraverso l’esercizio della Comet, nonostante gli edifici ove insisteva
l’azienda non fossero condonati, è stato possibile attuare la produzione e il
traffico illecito dei rifiuti stessi.
Tuttavia non si evince dagli atti che anche gli imputati Franzese Maurizio,
Massaro Vincenzo e Cimmino Mario, in qualità di tecnici del comune di
Frattaminore ( i quali rispondono da soli in concorso del reato di falso sub h,
e in concorso con giordano Angelo, Giordano Francesco, giordano Gaspare,
Giordano Mariano dei reati di falso e abuso in atti dell’ufficio sub capi i e l)
abbiano partecipato al medesimo disegno criminoso del traffico organizzato dei
rifiuti di cui al reato sub art 260 d.legvo, non contestato ai predetti. d
invero difetta nella specie non solo la connessione soggettiva, ma anche la
consapevolezza di concorrere ad un programma criminoso comune relativo
all’attività organizzata illecita del traffico di rifiuti.
Viceversa può dirsi che non è estraneo alla partecipazione al medesimo disegno
criminoso il consulente privato della Comet (riferibile ai Giordano), Guida
Virginio, redattore della relazione tecnica, imputato del falso sub capo g) ex
art. 481 cp, finalizzato a far risultare come condonato l’opificio della Comet
medesima, non risultando tale fatto corrispondente al vero.
Allo stesso modo devono ritenersi connessi con il reato di traffico organizzato
illecito di rifiuti i reati sb r) e s), contestato a Brunori Giovan Battista e
Brunori Ruggiero, nella qualità di legali rappresentanti gestori della società
Ferriera Valsabbia srl, presso il cui impianto avveniva lo smaltimento finale
illecito dei rifiuti, in concorso con il pubblico funzionario Licotti Carlo,
Dirigente dell’Ente Regione Lombardia, avendo quest’ultimo agito non ignorando
il programma delinquenziale, poiché, come si evince chiaramente dalla lettura
delle imputazioni, i predetti, nelle rispettive qualità formavano atti di
contenuto falso, in cui si dava atto della sostituzione del frantumatore di
carcasse di autoveicoli bonificati, allestito presso l’impianto della società
Valsabbia, sita in Odolo (BS) con un impianto di vagliatura e selezione rottami,
fatto non corrispondente al vero, secondo la prospettazione accusatoria, in
quanto in quella data il suddetto frantumatore non era presente presso il sito
poiché era stato già dismesso in data 1/21/2007 ed alienato nel mese di luglio e
gennaio 2007 (in tal modo procurando il pubblico ufficiale agli imputati Brunori
un ingiusto profitto consistente nella possibilità di esercitare l’impresa
aggirando i dettami della normativa di settore, di qui la contestazione di cui
al reato sub art. 323 cp).
E’ indubbio che tale condotta, pur successiva e commessa, come evidenzia il PM
nelle note, per ottenere il dissequestro dell’azienda, è pur sempre collegato al
programma criminoso rappresentato ex ante collegato alla attività organizzata e
al traffico illecito dei rifiuti, smaltiti illecitamente presso l’impianto della
Valsabbia.
Ne consegue, una volta accertata la sussistenza della connessione tra tutti i
reati in contestazione, eccetto che per le posizioni di Franzese Maurizio,
Massaro Vincenzo e Cimmino Mario (in ordine ai queli deve ritenersi la
competenza di questo tribunale) che la competenza territoriale va determinata
applicando la disposizione normativa i cui all’art. 16, comma 1, cpp,
verificando il reato più grave che, nella specie in esame, va individuato in
quello di traffico illecito di rifiuti, art. 260 dvlo 152/2006 (capi a e c), per
la pena edittale comminata.
Orbene sul punto si osserva che recenti sentenze della Corte di Cassazione (cfr
Cass penale 3, n. 46705 del 3/11/20009 e 824 del 26/4/2010), hanno qualificato
il reato come abituale, stabilendo che la competenza per il suddetto reato non
si determina nel luogo ove si organizza l’articolato sistema per evadere la
disciplina e sfuggire ai controlli (illecita declassificazione dei rifiuti e
predisposizione di falsi certificati), ma in quello in cui avviene l’arrivo dei
vari camion di rifiuti e il loro interramento, poiché solo l’accumulo di ingenti
quantitativi di rifiuti sigla il perfezionamento del reato.
Ed invero il delitto intende sanzionare comportamenti non occasionali di
soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita
gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività.
Per il perfezionamento del reato necessita la predisposizione di una vera sia
pure rudimentale organizzazione professionale (con allestimento di mezzi e
impiego di capitale), con cui gestire in modo continuato ed illegale ingenti
quantitativi di rifiuti.
Consegue che il delitto implica un pluralità di condotte in continuità
temporale, relativa ad una o più delle diverse fasi nelle quali si concretizza
ordinariamente la gestione dei rifiuti e più operazioni illegali degli stessi.
Queste operazioni, se considerate singolarmente, possono essere inquadrate sotto
altre e meno gravi fattispecie, ma valutate in modo globale integrano gli
estremi del reato prevsto dall’art. 260 dvo 162/2006; in altre parole, alla
pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde
un’unica violazione di legge.
Pertanto il reato deve considerarsi abituale dal momento che per il suo
perfezionamento è necessario la realizzazione di più comportamenti della stessa
specie; ne consegue che la competenza deve essere determinata nel luogo in cui
le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il
comportamento punibile (cfr. Cass. Penale sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009).
Dalla lettura del decreto di sequestro emesso dal gip emerge, infatti, che nel
corso dei controlli su strada operati dalla Polizia Stradale di Verona Sud e
Udine sono stati più volte fermati veicoli provenienti dalla Comet e diretti
alla Ferriera Valsabbia e alla Siderurgica (ove venivano depositato per essere
poi finalmente smaltiti presso l’impianto Faeco in Brescia), che trasportavano
rifiuti pericolosi e consistenti in veicoli fuori uso non bonificati,
accompagnati da FIR falsi e destinati ad impianti inidonei allo smaltimento,
secondo la prospettazione della pubblica accusa, perché operanti a regime
semplificato.
Non vi è dubbio che alcuni dei fatti di illegale gestione dei rifiuti sia emersa
in Frattamaggiore, ma solo con l’arrivo dei camion e dei vari rifiuti e
l’interramento in Valsabbia e Faeco, in provincia di Brescia, previo passaggio
intermedio con relativo trattamento presso l’impianto siderurgica in provincia
di Udine, si è avuto l’accumulo di ingenti quantitativi, che perfeziona il
reato.
Pertanto, ai sensi degli artt. 21 e 23 cpp, deve essere dichiarata la
incompetenza per territorio di questo Tribunale, con le precisazioni sopra
indicate, per essere competente il Tribunale di Brescia.
Da Ultimo, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cpp riserva il termine per il
deposito della motivazione in giorni trenta, attesa la complessità della
motivazione.
PQM
Letti gli artt. 21 – 23 c.p.p. dichiara l’incompetenza per territorio per
territorio del tribunale di napoli in ordine ai reati sub capi a), b), c), d),
e), f), g), i) e l) (esclusa la posizione di Franzese Maurizio), m), n), o), p),
r), s) per essere competente il Tribunale di Brescia.
Ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il tribunale di
Brescia.
Dichiara la propria competenza in ordine ai reati di cui al capo h e, quindi,
limitatamente alla posizione di Franzese Maurizio, in ordine ai capi i) ed l),
disponendo lo stralcio delle posizioni degli imputati Franzese Maurizio, Massaro
Vincenzo e Commino Mario.
Letto l’art. 544, riserva il termine di giorni trenta per il deposito della
motivazione.
Napoli, 2/12/2010
Il presidente
dott. Rosaria Persico
Il giudice estensore
dott. Anna Laura Alfano
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