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TRIBUNALE DI SIENA, Sezione distaccata di Poggibonsi -  ordinanza 18 febbraio 2010
 

DANNO AMBIENTALE - Art. 311 d.lgs. n. 152/2006 - Legittimazione della Provincia a costituirsi parte civile per i fatti precedenti e successivi all’entrata in vigore della norma - Sussistenza - Interpretazione della norma - Enti locali sul cui territorio si è consumato il vulnus ambientale - Risarcimento del danno ambientale. L’entrata in vigore dell’art. 311 del T.U. Ambiente non ha escluso la legittimazione della Provincia a costituirsi parte civile né per i fatti precedenti né per i fatti successivi all’entrata in vigore dello stesso. La norma (cfr. Cass. n. 16575/07) deve infatti essere interpretata alla stregua dei consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali che attribuiscono anche agli enti territoriali sul cui territorio di è consumato il vulnus ambientale un pieno diritto al risarcimento oltre che ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ. anche per il danno ambientale a fianco dello Stato - che peraltro, se al medesimo solo si dovesse ritenere attribuito, potrebbe rimanere inerte e vanificare così qualsiasi risarcimento del danno ambientale (Cass. Penale 775/2010). Giud. Mattioli - TRIBUNALE DI SIENA, Sezione distaccata di Poggibonsi - ordinanza 18 febbraio 2010
 

 

N. 2247/07 N.R.

N. 138/09 R.G.


TRIBUNALE DI SIENA

SEZIONE DISTACCATA DI POGGIBONSI

 

VERBALE DI UDIENZA

Art. 567/ 480 e segg. C.P.P.


L'anno 2010 il mese Febbraio il giorno 18 alle ore ........................ in Poggibonsi davanti al Giudice Dr. Mattioli Sezione Penale con l'assisetnza del Canc. M. Daniele che, espressamente autorizzato, si avvale dell'ausiliario tecnico Sig. ....................

 

(...)

 

Il Giudice,

ritenuto che l'entrata in vigore dell'art. 311 T.U. non abbia escluso la legittimazione della Provincia a costituirsi parte civile nè per i fatti precedenti nè per i fatti successivi alla entrata in vigore dello stesso;

evidenziato che l'art. 311 come rimarcato dalla Suprema Corte con la sentenza 16575/07 deve essere interpretato alla stregua dei consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali che attribuiscono anche agli enti territoriali sul sui territorio si è consumato il vulnus ambientale un pieno diritto al risarcimento oltre che ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ. anche per il danno ambientale a fianco dello Stato (che peraltro potrebbe rimanere inerte, e vanificare così qualsiasi risarcimento del danno ambientale (se al medesimo solo si dovesse ritenere attribuito) e vedi da ultimo Cass. Penale 775/10;

evidenziato inoltre che la Provincia quale ente preposto alla difesa del suolo e alla tutela ambientale nell'intero territorio deve ritenersi legittimata a costituirsi anche per  il capo 2) e che contrariamente a quanto sostenuto dalle difese degli imputati, l'atto di costituzione di parte civile non è limitato ai fatti avvenuti fino al 22 aprile 06 bensì a tutti i fatti contestati agli imputati, essendo il citato termine indicato nell'atto di costituzione solo un'alternativa ad un'eventuale diversa indicazione dell'art. 311 sopra indicato.

Considerato infine che in ogni caso l'ammissione di parte civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto al risarcimento che potrà essere valutato solo all'esito dell'istruttoria

 

PQM

 

Rigetta l'eccezione delle difese degli imputati ed ammette la costituzione di parte civile dell'Amministrazione Provinciale di Siena per tutti i capi contestati nei confronti di tutti gli imputati e dispone procedersi oltre.

 

(...)

 



 


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