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TRIBUNALE DI SAVONA -  20 aprile 2010, n. 343
 

INCENDI BOSCHIVI - CACCIA - Soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/2000 - Prevalenza rispetto alle disposizioni regionali - Fattispecie: Divieto di caccia per tre anni nelle aree percorse dal fuoco - L.r. Liguria n. 35/08.  In tema di incendi boschivi, la normativa statale di cui alla L. n. 353/2000 prevale rispetto a disposizioni regionali di maggiore favore (nella specie, L.r. Liguria n. 35/08, che modificando l'art. 46 della l.r. n. 4/1999, ha ridotto a tre anni - rispetto ai dieci previsti dall'art. 10, c. 1 della l. n. 353/2000 - il periodo di divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree percorse dal fuoco). TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - 20 aprile 2010, n.343

 

 

S. 343 del 20.4.2010
N° 3671/09
Cron. 1246/10
 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
 

 

IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE DOTT.SSA PATRIZIA CREMONESE, HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE


SENTENZA


Nella causa civile promossa da


ELVIRO VALERIO, in persona

ATTORE


Contro


COMUNITA’ MONTANA DEL GIOVO


CONVENUTA


OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione


CONCLUSIONI


Come da verbale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il ricorrente si opponeva a processo verbale n. 25/08 delle Guardie Giurate WWF Italia, per violazione art. 10, c. 1 della L. 353/2000, in quanto eccepiva che nel periodo oggetto era in vigore la Legge Regionale n. 5/2008 e non la legge statale di cui sopra, prevedendo un termine inferiore (tre anni invece che dieci) per le aree boscate percorse da incendio boschivo.
Parte convenuta non si costituiva né compariva in giudizio.
Il Giudice decideva la causa con lettura del dispositivi in udienza.


Motivi della decisione


Visto il verbale di contravvenzione n. 25/08 delle guardie Nucleo WWF di Savona;
Vista l’ordinanza ingiunzione n. 2089/708 con la quale la Comunità Montana del Giovo ingiungeva al ricorrente di pagare la sanzione amministrativa;
Considerato che il termine di tre anni, previsto dalla legge riogionale n. 35/08 e più a favore del ricorrente, risulta in contrasto con la normativa statale n. 353/2000, le cui norme sono prevalenti rispetto alle disposizioni regionali;
Considerato che la materia degli incendi boschivi appartiene alla materia relativa alla tutela dell’ambiente riconducibile alla competenza statale e che la materia nell’ambito di competenza concorrente (vedi art. 117 Cost-.) vede la normativa statale funzionare come limite alla potestà regionale.


P Q M


Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa


RIGETTA


Ricorso. Applica la sanzione in misura del minimo edittale (€ 143,27, € 137,67 + e 5,60).

Compensa le spese.


Savona. 20/4/2010


IL GOT
Dott.ssa Patrizia Cremonese

Depositata nella Cancelleria del Tribunale di Savona ai sensi
dell’art. 133 CPC, Oggi 20/4/2010
 

 


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