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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12/01/2011, Sentenza n.
133
VIA E VAS - VAS - Autorità competente - Amministrazione diversa o separata
dall’autorità procedente - Necessità - Esclusione - Art. 5 d.lgs. n. 152/2006 -
Modifiche ex d.lgs. n. 128/2010 - Distinzione tra parere motivato a conclusione
della fase di VAS e provvedimento di VIA. L’autorità competente alla V.A.S.
non deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione
diversa da quella avente qualità di “autorità procedente”; se dalle definizioni
di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 risulta infatti chiaro che entrambe le
autorità de quibus sono sempre “amministrazioni” pubbliche, in nessuna
definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita
che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e
che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in diverso organo
o articolazione della stessa amministrazione procedente). tale conclusione
appare confortata dalle modifiche apportate al d.lgs. nr. 152 del 2006 dal
recentissimo decreto legislativo 29 giugno 2010, nr. 128, laddove già a livello
definitorio si distingue tra il “parere motivato” che conclude la fase di V.A.S.
(art. 5, comma 1, lettera m-ter) e il “provvedimento” di V.I.A. (art. 5, comma
1, lettera p): a conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in
presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma.
Pres. Trotta, Est. Greco - Regione Lombardia (avv.ti Mameli, Pujatti e
Santagostino) c. G.V. (avv.ti Grella e Torchia) - (Riforma T.A.R. della
Lombardia n. 1526/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12 gennaio 2011, n. 133
VIA E VAS - VAS - Art. 11 d.lgs. n. 152/2006 - VAS - Natura - Passaggio
endoprocedimentale della procedura di pianificazione. L’art. 11, d.lgs. nr.
152 del 2006 costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o subprocedimento
autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio
endoprocedimentale di esso, concretantesi nell’espressione di un “parere” che
riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.
Pres. Trotta, Est. Greco - Regione Lombardia (avv.ti Mameli, Pujatti e
Santagostino) c. G.V. (avv.ti Grella e Torchia) - (Riforma T.A.R. della
Lombardia n. 1526/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12 gennaio 2011, n. 133
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00133/2011REG.PROV.COLL.
N. 05916/2010 REG.RIC.
N. 05922/2010 REG.RIC.
N. 06105/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 5916 del 2010, proposto dalla REGIONE LOMBARDIA, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Mameli,
Piera Pujatti e Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso l’avv.
Emanuela Quici in Roma, via della Farnesina, 272,
contro
il signor Giuseppe VERGANI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Grella e
Luisa Torchia, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Sannio, 65,
nei confronti di
- COMUNE DI CERMENATE, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
- PROVINCIA DI COMO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- signori Angelo GAIANI, Pietro BELLOTTI e Lorena SINIGAGLIA, non costituiti;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI LOMBARDIA, in persona del Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Fossati, Giovanni
Mariotti e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma,
viale Giulio Cesare 14a/4;
- COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Raffaele Izzo, Antonello Mandarano e Maria Rita Surano, con
domicilio eletto presso il primo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
2) nr. 5922 del 2010, proposto dal COMUNE DI CERMENATE, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Anania, con domicilio
eletto presso l’avv. Maria Cristina D’Alessandro in Roma, via Flaminia, 366,
contro
il signor Giuseppe VERGANI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Grella e
Luisa Torchia, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Sannio, 65,
nei confronti di
- REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- PROVINCIA DI COMO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- signori Pinuccia RUMI, Angelo GAIANI, Pietro BELLOTTI e Lorena SINIGAGLIA, non
costituiti;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI LOMBARDIA, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Fossati, Giovanni Mariotti
e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale
Giulio Cesare, 14a/4,
3) nr. 6105 del 2010, proposto dal signor Giuseppe VERGANI, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Umberto Grella e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso
quest’ultima in Roma, via Sannio, 65,
contro
- il COMUNE DI CERMENATE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Riccardo Anania, con domicilio eletto presso l’avv. Maria
Cristina D’Alessandro in Roma, via Flaminia, 366;
- la PROVINCIA DI COMO e la REGIONE LOMBARDIA, in persona dei rispettivi
Presidenti pro tempore, non costituite;
per la riforma, previa sospensione,
quanto ai ricorsi nn. 5916 e 5922 del 2010:
della sentenza nr. 1526/2010, emessa dal T.A.R. della Lombardia, Sezione
Seconda, nel ricorso nr. 2305/09, depositata in data 17 maggio 2010 e non
notificata;
quanto al ricorso n. 6105 del 2010:
della sentenza del T.A.R della Lombardia, Sezione Seconda, nr. 1554 del 18
maggio 2010, non notificata;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor Giuseppe Vergani (nei
giudizi nn. 5916 e 5922 del 2010), del Comune di Cermenate (nel giudizio nr.
6105 del 2010), nonché l’appello incidentale proposto dal medesimo signor
Vergani (nel giudizio nr. 5922 del 2010) e gli atti di intervento ad adiuvandum
del Comune di Milano (nel giudizio nr. 5916 del 2010) e dell’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani – Lombardia (nei giudizi nn. 5916 e 5922 del
2010);
Viste le memorie prodotte dalla Regione Lombardia (in date 5, 12 e 16 novembre
2010), dal signor Giuseppe Vergani (in date 4 e 12 novembre 2010) e dal Comune
di Cermenate (in data 23 luglio 2010) a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2010, il Consigliere
Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Emanuela Quici, su delega dell’avv. Pujatti, per la Regione
Lombardia, gli avv.ti Grella e Torchia per il signor Giuseppe Vergani, l’avv.
Donatella Resta, su delega dell’avv. Izzo, per il Comune di Milano, gli avv.ti
Mariotti e Pafundi per l’A.N.C.I. Lombardia e l’avv. Anania per il Comune di
Cermenate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I – La Regione Lombardia ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione
dell’esecuzione, la sentenza (nr. 1526 del 2010) con la quale il T.A.R. della
Lombardia, accogliendo il ricorso proposto dal signor Giuseppe Vergani, ha
annullato gli atti relativi all’approvazione del nuovo Piano di Governo del
Territorio del Comune di Cermenate e quelli relativi alla preliminare
valutazione ambientale strategica (V.A.S.).
A sostegno dell’appello, l’Amministrazione regionale ha dedotto:
1) erroneità della reiezione della preliminare eccezione di inammissibilità del
ricorso per carenza di interesse;
2) violazione della direttiva 2001/42/CE; violazione di legge (decreto
legislativo 12 aprile 2006, nr. 152, legge regionale della Lombardia 11 marzo
2005, nr. 12); errore di fatto e di diritto; perplessità e carenza di
motivazione (con riferimento all’avere il T.A.R. ritenuto illegittima la nomina
dell’autorità competente per la V.A.S., nella specie individuata nel team
composto dai Responsabili del Settore Urbanistica e del Settore Lavori Pubblici
del Comune).
Si è costituito l’appellato, signor Giuseppe Vergani, il quale con una pluralità
di memorie ha in limine eccepito l’improcedibilità e inammissibilità
dell’appello e nel merito ne ha diffusamente sostenuto l’infondatezza,
concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Sono altresì intervenuti ad adiuvandum il Comune di Milano e l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani – Lombardia, entrambi dichiarandosi interessati al
rigetto delle tesi sostenute dal T.A.R. della Lombardia in ordine
all’individuazione dell’autorità competente per la V.A.S. e chiedendo pertanto
l’accoglimento dell’appello.
II – Un secondo appello avverso la medesima sentenza del T.A.R. della Lombardia
è stato proposto dal Comune di Cermenate, sulla base dei seguenti motivi, in
parte sovrapponibili a quelli dell’impugnazione della Regione:
1) carenza di interesse al ricorso di primo grado del signor Vergani;
2) violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE, degli artt. 5 e
segg. del d.lgs. nr. 152 del 2006, dell’art. 4 della l.r. nr. 12 del 2005;
erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; difetto e/o
contraddittorietà della motivazione (con riferimento all’avere il T.A.R.
ritenuto illegittima la nomina dell’autorità competente per la V.A.S., nella
specie individuata nel team composto dai Responsabili del Settore Urbanistica e
del Settore Lavori Pubblici del Comune);
3) inammissibilità del secondo motivo del ricorso di primo grado per
acquiescenza (stante la mancata impugnazione della deliberazione del Consiglio
Regionale nr. VIII/351 del 13 marzo 2007 recante: “Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione dell’art. 4 della L.R.
12/2005”);
4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, della l.r. nr. 12 del
2005 sotto ulteriore profilo (in via subordinata, per l’ipotesi di reiezione dei
precedenti motivi d’appello).
Inoltre, l’Amministrazione comunale ha replicato anticipatamente agli ulteriori
motivi d’impugnazione di primo grado, rimasti assorbiti nella sentenza di
accoglimento, per l’ipotesi di loro riproposizione nel presente grado.
In effetti, l’appellato signor Vergani, costituitosi anche nel giudizio di cui
all’appello del Comune, oltre a chiedere la reiezione dell’impugnazione con
argomenti identici a quelli svolti a proposito dell’appello della Regione, ha in
questo caso proposto appello incidentale, censurando le statuizioni di primo
grado che lo hanno visto soccombente e riproponendo le censure assorbite.
In particolare, egli ha dedotto:
1) erroneità delle reiezione della censura relativa alla posizione di conflitto
di interessi di alcuni Consiglieri Comunali all’atto dell’approvazione del
P.G.T.;
2) erroneità della reiezione della domanda risarcitoria che accompagnava la
domanda di annullamento degli atti impugnati;
3) incompetenza tecnica dell’autorità competente e dell’autorità procedente
V.A.S.; incompletezza tecnica della documentazione V.A.S.; carenza del parere
motivato; incompletezza dello studio ambientale; carenze sostanziali della
V.A.S.; illegittimità derivata del P.G.T. in relazione all’illegittimità della
V.A.S.; lacune dello studio geologico, irregolarità procedurale; violazione del
parere A.S.L.; violazione delle regole in tema di perequazione; violazione dei
parametri del P.T.C.P. (consumo di suolo, espansione massima); erroneità dei
dati di fatto e urbanistici del P.G.T.; difetto di motivazione ed illogicità
delle scelte urbanistiche (motivi assorbiti).
Anche in questo giudizio si è costituita l’A.N.C.I. Lombardia, svolgendo
argomenti in tutto analoghi a quelli sostenuti in relazione all’appello della
Regione Lombardia.
III – Il signor Giuseppe Vergani ha altresì impugnato, chiedendone la riforma
previa sospensiva, una ulteriore sentenza del medesimo T.A.R. della Lombardia (nr.
1554 del 2010), con la quale è stato respinto un altro ricorso da lui proposto
avverso gli atti con i quali il Comune di Cermenate aveva proceduto
all’approvazione dello studio geologico del territorio comunale ed alla
riperimetrazione della fasce di rispetto dei pozzi di captazione.
A sostegno dell’appello, dopo aver argomentato a sostegno del proprio
persistente interesse alla decisione, egli ha dedotto:
1) erroneità dell’omesso esame delle doglianze svolte dall’istante in altro
ricorso proposto nella sede straordinaria dinanzi al Capo dello Stato;
2) erroneità della reiezione della censura relativa all’avere il Comune
applicato una norma della legge regionale della Lombardia nr. 23 del 1997, ormai
abrogata al momento delle determinazioni impugnate;
3) erroneità della reiezione delle censure con le quali erano stati lamentati
vizi istruttori, disparità di trattamento e contraddittorietà nonché violazione
di legge in ordine al contenuto delle determinazioni gravate.
Il Comune di Cermenate, nel costituirsi, ha preliminarmente reiterato le
eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado non esaminate dal
giudice di prime cure, e nel merito ha argomentato a sostegno dell’infondatezza
dell’appello, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
IV – Alla camera di consiglio del 28 luglio 2010, fissata per l’esame delle
domande incidentali di sospensiva, gli stessi sono stati differiti sull’accordo
delle parti, per essere abbinati alla trattazione del merito degli appelli.
All’udienza del 7 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.,
il Collegio ha invitato le parti a esprimersi sulla questione, rilevabile
d’ufficio, della possibile improcedibilità del ricorso di primo grado di cui
all’appello nr. 6105 del 2010.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via del tutto preliminare, va disposta la riunione dei tre appelli in
epigrafe, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.
Infatti, oltre all’identità soggettiva delle parti, sussiste una connessione
oggettiva tra i giudizi: non solo fra gli appelli nn. 5916 e 5922 del 2010, con
i quali è impugnata una stessa sentenza del T.A.R. della Lombardia, ma anche con
riferimento all’ulteriore appello nr. 6105 del 2010, ancorché rivolto avverso
una sentenza diversa, per il quale i profili di connessione oggettiva con gli
altri due giudizi verranno illustrati subito appresso.
2. È proprio all’appello nr. 6105 del 2010 che conviene dare priorità logica
nell’esame delle questioni poste alla Sezione, nonostante detto appello abbia a
oggetto una sentenza (nr. 1554 del 2010) cronologicamente successiva a quella (nr.
1526 del 2010) impugnata con gli altri due appelli.
Tale sentenza, invero, ha definito il primo ricorso proposto dal signor Giuseppe
Vergani dinanzi al T.A.R. della Lombardia, con oggetto la deliberazione (nr. 19
del 2009) con cui il Consiglio Comunale di Cermenate ha approvato una variante
al previgente P.R.G. relativa allo studio geologico del territorio, alla
riperimetrazione delle fasce di rispetto dei pozzi di captazione dell’acqua
potabile ed all’aggiornamento della carta di dissesto del piano stralcio per
l’assetto idrogeologico (P.A.I.).
Il signor Vergani ha censurato il predetto atto nella qualità di proprietario di
suoli siti nel territorio comunale, già classificati come residenziali dal
P.R.G. e asseritamente assoggettati a regime più restrittivo per effetto della
delibera suindicata.
3. Con riferimento a tale appello, il Comune di Cermenate già in primo grado ha
eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse,
richiamando il rapporto tra la delibera in questione e quelle – contestuali o di
poco successive – con cui il medesimo Comune ha definitivamente approvato il
Piano di Governo del Territorio destinato a sostituirsi al previgente P.R.G.
(atti, questi ultimi, censurati dal medesimo istante col diverso ricorso deciso
dal T.A.R. meneghino con la sentenza nr. 1526 del 2010); non avendo il primo
giudice esaminato detta eccezione, considerata assorbita dall’evidente
infondatezza dell’impugnazione, l’Amministrazione la ha riproposta nel presente
grado con la propria memoria di costituzione.
Peraltro, la Sezione reputa che la questione vada più correttamente inquadrata
in termini di possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, piuttosto che
di sua inammissibilità, non potendo escludersi che un interesse dell’istante a
censurare la delibera di riperimetrazione delle fasce di rispetto dei pozzi
sussistesse al momento della sua adozione, ma dovendo comunque porsi il problema
del persistere di detto interesse una volta che il nuovo P.G.T. comunale ha
preso il posto del precedente P.R.G.: per questo, trattandosi di questione
rilevabile d’ufficio, si è ritenuto di sottoporla alle parti in sede di
discussione orale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
3.1. Sul punto, l’Amministrazione comunale si è richiamata agli argomenti già
spesi nella propria memoria di costituzione, secondo cui la delibera impugnata
in prime cure è ormai superata e assorbita dal nuovo P.G.T., essendo stata
peraltro adottata dal Consiglio Comunale – sia pure in epoca temporalmente
coincidente con l’approvazione del nuovo strumento urbanistico generale – solo
“prudenzialmente”, in quanto resa necessaria dal dovere di concludere un
procedimento avviato in epoca molto anteriore, sul quale aveva inciso una
precedente sentenza del T.A.R. della Lombardia di annullamento di pregresse
determinazioni comunali per motivi procedurali (in sostanza, si sarebbe ritenuto
opportuno concludere in ogni caso un iter procedimentale rimasto “monco” per
effetto della richiamata pronuncia).
Al contrario la difesa di parte appellante, oltre a richiamare quanto già
rappresentato nei propri scritti in ordine all’autonomia dei due procedimenti,
ha sostenuto che la prima delibera consiliare impugnata non avrebbe natura di
variante urbanistica, e pertanto avrebbe un proprio contenuto precettivo
direttamente incidente sulla proprietà dell’istante e destinato a sopravvivere
anche al sopravvenire del nuovo P.G.T.
3.2. Tali ultime deduzioni appaiono poco convincenti, e la Sezione
effettivamente ritiene che non sussista oggi alcun interesse dell’appellante
all’annullamento della delibera gravata in primo grado.
Ed invero, i rilievi dell’appellante, oltre che in contrasto con il chiaro
tenore letterale della ricordata delibera nr. 19 del 2009 (dalla quale si evince
con tutta evidenza che le determinazioni ivi adottate si ponevano in variante al
P.R.G., come oltre tutto affermato già nella rubrica della precedente delibera
nr. 46 del 2008, della quale essa era destinata a prendere il posto per effetto
del decisum di annullamento del precedente atto), risultano contraddittori
rispetto al contenuto delle stesse censure articolate in via principale nel
ricorso introduttivo, che sono tutte basate sul richiamo della normativa
regionale in materia di varianti urbanistiche, lamentandosi in particolare
l’indebita applicazione delle disposizioni previgenti in materia di “varianti
semplificate” (e, quindi, dando per presupposto che nella specie effettivamente
di variante urbanistica si trattasse).
Ciò premesso, non è contestato né contestabile che il nuovo P.G.T., di cui il
Comune si è dotato con le ulteriori determinazioni impugnate dallo stesso signor
Vergani con successivo ricorso giurisdizionale, abbia sostituito in toto il
previgente P.R.G. (ivi comprese le varianti allo stesso apportate); ne consegue
che alcuna utilità all’odierno appellante potrebbe derivare dall’eventuale
annullamento della più volte citata delibera nr. 19 del 2009.
Inoltre, il fatto che nel successivo ricorso proposto avverso la delibera di
approvazione del P.G.T. – pur caratterizzato da ricchezza espositiva e
abbondanza di censure – non siano state riprodotte, neanche sotto il profilo
dell’illegittimità derivata, le doglianze articolate nel precedente gravame
avverso la delibera nr. 19 del 2009 (rinvenendosi soltanto, fra i motivi
assorbiti e riproposti con la memoria di costituzione dell’appellato, quello
rubricato sub D2.8, che è relativo unicamente al rapporto di successione
cronologica tra gli atti de quibus) rende superfluo approfondire l’ulteriore
questione se il contenuto di tale atto, per la parte asseritamente lesiva della
proprietà del ricorrente (criteri e modalità di perimetrazione della fascia di
rispetto del pozzo di via 1 Maggio), sia stato o meno trasfuso senza variazioni
nel nuovo strumento urbanistico.
3.3. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, e tenuto conto che i sopravvenuti
atti di approvazione del P.G.T. già esistevano all’epoca in cui il T.A.R.
lombardo ha definito in primo grado il giudizio de quo, s’impone una
declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado cui ha riguardo
l’appello nr. 6105 del 2010, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4. Venendo ora all’esame degli appelli nn. 5916 e 5922 del 2010, proposti
rispettivamente dalla Regione Lombardia e dal Comune di Cermenate avverso la
sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia ha annullato la delibera di
approvazione del P.G.T. e parte degli atti a questa presupposti, occorre innanzi
tutto esaminare le eccezioni preliminari al riguardo sollevate dall’appellato,
signor Giuseppe Vergani.
4.1. In primo luogo, l’appellato eccepisce l’inammissibilità dell’appello per
acquiescenza, avendo l’Amministrazione provveduto, in epoca successiva
all’impugnata sentenza, a dotarsi di nuove disposizioni relative
all’individuazione dell’autorità competente alla valutazione ambientale
strategica (V.A.S.), prendendo dunque atto dell’illegittimità delle precedenti
determinazioni in materia.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo, va richiamato il granitico insegnamento giurisprudenziale secondo
cui la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, immediatamente
esecutiva, non determina acquiescenza e pertanto non si configura come
comportamento idoneo ad escludere né l’ammissibilità dell’impugnazione, né la
persistenza dell’interesse dell’originario ricorrente alla declaratoria di
illegittimità degli atti oggetto del giudizio, che potranno dirsi
definitivamente superati dai nuovi atti adottati dall’Amministrazione in
esecuzione della sentenza di primo grado solo allorché le statuizioni di questa
siano confermate dal giudice di appello (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV,
9 luglio 2010, nr. 4453; Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 2010, nr. 1148; id.,
12 giugno 2009, nr. 3750).
Si è affermato anche che la complessità dell’azione amministrativa ben può
imporre, talvolta, all’amministrazione, di adottare statuizioni di
amministrazione attiva che si conformino ad una decisione demolitoria pur
soggetta ad impugnazione, senza al contempo recedere dal convincimento della
esattezza delle determinazioni originariamente poste in essere ed annullate in
sede giurisdizionale, con conseguente permanere dell’interesse alla
impugnazione; pertanto, in carenza di espressa dichiarazione di sopravvenuta
carenza alla coltivazione del gravame non può essere dichiarata la
improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 maggio 2010, nr.
3284).
Nel caso di specie, è evidente – come sottolineato dalle Amministrazioni
appellanti in replica all’eccezione – che l’adozione di nuove regole per
l’individuazione dell’autorità competente alla V.A.S., diverse da quelle
annullate con la sentenza impugnata, è dipesa dalla necessità di evitare che
l’incertezza sulle modalità d’individuazione di detta autorità comportasse,
nelle more della definizione del presente giudizio, il blocco di ogni attività
di pianificazione; pertanto, da essa non può in alcun modo evincersi
l’accettazione incondizionata delle statuizioni oggetto di gravame.
4.2. Va respinta anche l’ulteriore eccezione, con la quale l’appellato rileva
l’incompletezza del contraddittorio per omessa notifica dell’appello della
Regione Lombardia a una persona (signora Pinuccia Rumi) a suo tempo evocata in
primo grado quale controinteressata, e pertanto chiede ordinarsi l’iintegrazione
del contraddittorio e fissarsi nuova udienza per il prosieguo.
Al riguardo, in disparte ogni approfondimento della questione se la persona
suindicata effettivamente rivestisse in primo grado la qualità di
controinteressato, va semplicemente osservato che, se anche così fosse, si
applicherebbe il pacifico principio per cui ai controinteressati in primo grado
non va necessariamente notificato l’appello contro una sentenza di accoglimento,
essendo costoro soccombenti al pari dell’Amministrazione e quindi autonomamente
interessati all’appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2010, nr. 6327;
id., 23 novembre 2000, nr. 6227).
5. Passando all’esame del merito, la regola sull’ordine logico di esame delle
questioni di cui all’art. 276, comma 2, cod. proc. civ. (oggi espressamente
richiamata dall’art. 76, comma 4, cod. proc. amm.), impone di esaminare
prioritariamente il primo motivo di entrambi gli appelli, con i quali si lamenta
l’erroneità della reiezione della preliminare eccezione di parziale carenza di
interesse in capo all’originario ricorrente, con riguardo alle censure (poi
condivise dal T.A.R.) relative all’individuazione dell’autorità competente al
rilascio del parere V.A.S.
5.1. Si assume, in estrema sintesi, che il ricorrente in primo grado non avrebbe
in alcun modo chiarito quale interesse specifico e qualificato assistesse le
doglianze de quibus, il cui accoglimento ha determinato un generico effetto
caducante del P.G.T. nel suo complesso.
Il primo giudice – al contrario - ha ritenuto sussistente in capo all’istante un
interesse di natura “strumentale”, avente a oggetto le determinazioni future, ed
eventualmente più favorevoli ai suoli in sua proprietà, che l’Amministrazione
dovrà assumere in sede di rielaborazione dello strumento urbanistico.
5.2. Il motivo è fondato, nei limiti subito appresso precisati.
5.3. In materia, è d’uopo richiamare la più recente giurisprudenza della Sezione
sui limiti alla configurabilità dell’interesse c.d. strumentale all’impugnazione
di uno strumento urbanistico, nel senso che tale impugnazione deve pur sempre
ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni
adottate dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del
ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore
pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia
dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 13 luglio 2010, nr. 4546).
In altri termini, l’utilità comunque rappresentata dal possibile vantaggio che
astrattamente il ricorrente potrebbe ottenere per effetto della riedizione
dell’attività amministrativa non è ex se indicativa della titolarità di una
posizione di interesse giuridicamente qualificata e differenziata, idonea a
legittimare la tutela giurisdizionale.
Analoghe considerazioni possono farsi per l’ulteriore utilità, su cui pure
insiste la parte appellata, costituita dalla “reviviscenza” del previgente e più
favorevole P.R.G. che si avrebbe per effetto dell’annullamento giurisdizionale
del P.G.T.: utilità la quale, oltre a essere anch’essa non indicativa
dell’esistenza di un interesse giuridicamente tutelabile, quand’anche
effettivamente sussistente sarebbe comunque provvisoria, essendo jus receptum
che l’effetto immediato dell’annullamento di uno strumento urbanistico consiste
nel dovere dell’Amministrazione di riesercitare la propria potestà di
pianificazione del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2004, nr.
3563; Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2001, nr. 2415).
5.4. Nel caso che qui occupa, se è vero che in primo grado sono state formulate
anche censure specificamente relative alla destinazione impressa al suolo del
ricorrente, queste non sono state però esaminate dal T.A.R., il quale ha
ritenuto assorbente la fondatezza delle doglianze più generali afferenti
all’iter di formazione dello strumento urbanistico; tale assorbimento, a ben
vedere, configura una sorta di inversione logica rispetto alla evocata regola
sull’ordine di esame delle questioni, atteso che il primo giudice avrebbe dovuto
esaminare prioritariamente le predette censure più specifiche, siccome
ipoteticamente idonee ad assicurare al ricorrente l’utilità richiesta
(annullamento delle determinazioni relative al suolo di sua proprietà) senza con
ciò determinare l’integrale travolgimento del P.G.T.
Orbene, con riferimento alle predette doglianze specifiche (individuate, nella
memoria di costituzione dell’appellato, ai punti D2.9, D2.10, D2.12 e D2.13), al
di là di quanto più appresso si rileverà in ordine alla loro infondatezza,
dall’esame delle stesse emerge con evidenza che sulle stesse non hanno alcuna
incidenza i vizi e le irregolarità lamentati con distinte censure in ordine alla
fase di V.A.S.: trattasi infatti di doglianze inerenti alla pretesa violazione
del parere reso dalla competente A.S.L. (sub D2.9), all’asserita violazione
delle regole in tema di perequazione urbanistica fissate negli artt. 8 e 11
della l.r. nr. 12 del 2005 (sub D2.10), all’erroneità dei presupposti di fatto
relativi allo stato dei luoghi preesistente (sub D2.12) ed alla illogicità in sé
delle specifiche scelte inerenti alla destinazione impressa ai suoli
dell’originario ricorrente (sub D2.13).
Più in generale, è vero – come sostenuto dalle parti appellanti – che fin dal
primo grado del giudizio il ricorrente non ha chiarito se e in quale misura le
doglianze relative alla fase di V.A.S. incidessero sul “regime” riservato ai
suoli di sua proprietà, in tal senso non risultando in alcun modo chiarita
l’affermazione secondo cui “è solo grazie alla lacunosa istruttoria che ha
caratterizzato questo procedimento (...) che è stato possibile assumere
decisioni così negative verso la sua sfera giuridica” (pag. 69 della memoria di
costituzione): affermazione che, pertanto, resta generica e indimostrata.
In altri termini, potrà anche condividersi in via di principio il rilievo per
cui “laddove la VAS si concluda con un giudizio positivo (o positivo
condizionato) il soggetto che subisca determinazioni lesive della sua sfera
giuridica discendenti dall’accettazione (piena o condizionata) delle proposte
pianificatorie sottoposte a VAS, ben potrà censurare anche queste determinazioni
preliminari condizionanti, poiché è per effetto di questo giudizio di
sostenibilità complessiva di queste scelte che le stesse possono tramutarsi in
atti pianificatori negativi” (pagg. 68-69); tuttavia, proprio per evitare di
pervenire a una legitimatio generalis del tipo di quella sopra indicata, occorre
che le “determinazioni lesive” fondanti l’interesse a ricorrere siano
effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo,
alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S., e pertanto l’istante
avrebbe dovuto precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano
svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà,
ciò che non ha fatto.
6. La ravvisata inammissibilità, per le ragioni anzi dette, delle censure
relative alla V.A.S. già condivise dal giudice di prime cure, non esclude
peraltro l’opportunità di rilevare, ad abundantiam, che le stesse sono anche
infondate nel merito.
6.1. Per meglio comprendere tale affermazione, giova premettere una sintetica
ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
La valutazione ambientale strategica (V.A.S.) è stata introdotta dalla direttiva
comunitaria 2001/42/CE, la quale ha imposto agli Stati membri di prevedere, nel
proprio ordinamento interno, un più approfondito apprezzamento delle esigenze di
tutela dell’ambiente nella fase di pianificazione del territorio, attraverso
l’introduzione di una specifica fase di verifica da svolgere all’interno delle
procedure di pianificazione in presenza di particolari presupposti
(sinteticamente riassumibili nella possibilità di impatti ambientali
significativi e negativi per effetto delle scelte in tale sede operate).
In Italia, solo con molto ritardo rispetto al termine di recepimento della
citata direttiva il legislatore ha introdotto una normativa nazionale in materia
di V.A.S., oggi contenuta nel decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 152, più
volte oggetto di modifiche; tuttavia, già prima del varo di tale disciplina
molte Regioni, nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di
governo del territorio, si erano dotate di proprie regole attuative delle
prescrizioni comunitarie.
In Lombardia, in particolare, si è provveduto con la citata legge regionale nr.
12 del 2005, il cui art. 4 così recita: “1. Al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la
Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed
approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti
attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti
dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei
piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi.
La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in
particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la
valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità
ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e
monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale
regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di
coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché
le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di
approvazione.
3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle
scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili
sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua
le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti
potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche
agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.
4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al
comma 1, l’ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di
piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la
sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso”.
In attuazione del comma 1 della norma testé citata, sono state emanate dapprima
la delibera del Consiglio Regionale nr. VIII/351 del 13 marzo 2007 (“Indirizzi
generali per la valutazione di piani e programmi”) e quindi la delibera di
Giunta Regionale nr. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, con cui è stata
disciplinata nel dettaglio la procedura di V.A.S.
Per quanto qui interessa, l’art. 3.2 dell’allegato 1 a tale ultima delibera
prevede: “L’autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla
lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall’autorità
procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi
allegato 3). Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che
hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale”.
Detta disposizione è stata ritenuta illegittima dal T.A.R. milanese nel presente
giudizio, al pari degli atti coevamente impugnati, apparendo contrastante col
quadro normativo comunitario e nazionale l’individuazione dell’autorità
competente in una articolazione organizzativa interna alla stessa autorità
procedente alla pianificazione (nella specie, il Comune di Cermenate).
In effetti, con la delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 2008 – anch’essa
impugnata in primo grado -, nel comunicare l’avvio del procedimento di V.A.S.
relativo al P.G.T. di Cermenate, è stata contestualmente individuata l’autorità
competente nel team composto da due funzionari della medesima Amministrazione
comunale.
6.2. Tutto ciò premesso, la Sezione osserva che il presupposto su cui si basano
le conclusioni raggiunte dal primo giudice, secondo cui l’autorità competente
alla V.A.S. deve essere necessariamente individuata in una pubblica
amministrazione diversa da quella avente qualità di “autorità procedente”, non
trova supporto nella vigente normativa comunitaria e nazionale.
Al riguardo, giova richiamare le definizioni oggi contenute nel citato d.lgs. nr.
152 del 2006, il cui art. 5, per quanto qui interessa, definisce:
- la “autorità competente” come “la pubblica amministrazione cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del
parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti”
(lettera p);
- la “autorità procedente” come “la pubblica amministrazione che elabora il
piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel
caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o
approva il piano, programma”.
Orbene, se dalle riferite definizioni risulta chiaro che entrambe le autorità de
quibus sono sempre “amministrazioni” pubbliche, in nessuna definizione del Testo
Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba
necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che,
pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in diverso organo o
articolazione della stessa amministrazione procedente).
Né appaiono decisivi, in tal senso, i richiami testuali dai quali la parte
originaria ricorrente ritiene di ricavare la conferma indiretta di tale
necessaria separatezza (e, in particolare, la previsione ex art. 9, d.lgs. nr.
152 del 2006 della possibilità di “accordi” che l’autorità competente può
concludere anche con l’autorità procedente, oltre che con altri soggetti
interessati alla procedura); ciò perché, da un lato, è possibile cogliere
altrettanto validi indizi testuali a sostegno di una diversa ricostruzione –
come, ad esempio, nell’art. 11 del medesimo decreto, laddove si evidenziano la
funzione “collaborativa” all’attività di pianificazione svolta dall’autorità
competente alla V.A.S. e il carattere interno di tale ultima fase rispetto alla
procedura di formazione del piano o del programma – e per altro verso nessuno di
questi indici è assolutamente incompatibile con una possibile individuazione
dell’autorità competente in diverso organo all’interno del medesimo ente
pianificatore.
6.3. Più in generale, la Sezione non condivide l’approccio ermeneutico di fondo
della parte odierna appellata, che desume la necessaria “separatezza” tra le due
autorità dal fatto che la V.A.S. costituirebbe un momento di controllo
sull’attività di pianificazione svolta dall’autorità competente, con il
corollario dell’impossibilità di una identità o immedesimazione tra controllore
e controllato.
Siffatta ricostruzione, invero, è smentita dall’intero impianto normativo in
subiecta materia, il quale invece evidenzia – come già accennato – che le due
autorità, seppur poste in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare
interessi diversi, operano “in collaborazione” tra di loro in vista del
risultato finale della formazione di un piano o programma attento ai valori
della sostenibilità e compatibilità ambientale: ciò si ricava, testualmente, dal
già citato art. 11, d.lgs. nr. 152 del 2006, che secondo l’opinione preferibile
costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o subprocedimento autonomo
rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio
endoprocedimentale di esso, concretantesi nell’espressione di un “parere” che
riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.
Ciò del resto è conforme alla stessa ratio ispiratrice della retrostante
disciplina comunitaria, per la quale sono indifferenti gli specifici meccanismi
escogitati dagli Stati membri, rilevando unicamente che essi siano idonei ad
assicurare il risultato voluto di garantire l’integrazione delle considerazioni
ambientali nella fase di elaborazione, predisposizione e adozione di un piano o
programma destinato a incidere sul territorio; il che, a ben vedere, disvela
l’inconsistenza delle questioni di legittimità costituzionale ovvero comunitaria
sollevate dall’appellato, sia pure in via subordinata, avverso le evocate norme
nazionali e regionali laddove interpretate nel senso qui proposto.
Né a diverse conclusioni può indurre la recente sentenza della Corte
Costituzionale nr. 221 del 17 giugno 2010, richiamata da parte appellata, nella
parte in cui si afferma l’autonomia della procedura di V.A.S. con quello che,
invero, è un semplice obiter dictum all’interno di una decisione elaborata in
relazione al diverso istituto della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.),
per il quale si è già da tempo pervenuti – contrariamente a quanto affermato per
la V.A.S. – a sostenere l’autonomia del relativo iter procedimentale, e anche
l’autonoma impugnabilità del provvedimento conclusivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV,
3 marzo 2009, n. 1213).
Le conclusioni così raggiunte appaiono confortate dalle modifiche apportate al
d.lgs. nr. 152 del 2006 dal recentissimo decreto legislativo 29 giugno 2010, nr.
128 (ancorché non applicabile ratione temporis alla vicenda per cui è causa),
laddove già a livello definitorio si distingue tra il “parere motivato” che
conclude la fase di V.A.S. (art. 5, comma 1, lettera m-ter) e il “provvedimento”
di V.I.A. (art. 5, comma 1, lettera p): a conferma che solo nel secondo caso, e
non nel primo, si è in presenza di una sequenza procedimentale logicamente e
ontologicamente autonoma.
6.4. Se dunque, alla stregua delle considerazioni che precedono, per nulla
illegittima, e anzi quasi fisiologica, è l’evenienza che l’autorità competente
alla V.A.S. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità
procedente, per completezza espositiva può aggiungersi che, forse, sotto diverso
profilo le determinazioni amministrative oggetto del presente contenzioso
prestano il fianco a critiche di inconciliabilità con la normativa vigente di
rango primario.
Ed invero, va verificata la compatibilità della normativa regionale di
riferimento con la sopravvenuta legislazione statale, sulla scorta dei noti
orientamenti della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra
competenze legislative statali e regionali in subiecta materia; è noto, infatti,
che l’appartenenza alla competenza esclusiva dello Stato della materia relativa
alla “tutela dell’ambiente”, a mente dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost.
non impedisce che con tale competenza possano interferire anche prerogative
regionali in diverse materie, quale quella del “governo del territorio” ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo (cfr. ex plurimis Corte Cost., 30 novembre
2007, nr. 407, e 1 dicembre 2006, nr. 398), ciò che a ben vedere è pressoché
inevitabile in un settore quale è quello della V.A.S., che chiama in causa la
potestà di pianificazione del territorio.
Tanto premesso, con riferimento all’individuazione delle autorità competenti in
materia di valutazioni ambientali, e con richiamo all’assetto normativo sul
riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni vigente all’epoca dell’adozione dei
provvedimenti per cui è causa, vengono in rilievo:
- il comma 6 dell’art. 6 del d.lgs. nr. 152 del 2006, secondo cui l’autorità
competente per la V.A.S. e la V.I.A. va individuata “secondo le disposizioni
delle leggi regionali o delle province autonome”;
- il successivo comma 7 del medesimo articolo, che del pari demanda a leggi e
regolamenti regionali la determinazione delle “competenze” degli altri enti
locali, ivi compresi i Comuni.
Dal complesso di tali disposizioni, ad avviso della Sezione, se da un lato
emerge l’intento del legislatore nazionale di lasciare alle Regioni una certa
libertà di manovra quanto alla delegabilità delle competenze agli enti locali e
alle modalità della loro regolamentazione, tuttavia appare evidente la volontà
di assicurare che la fissazione delle “competenze” sia compiuta a priori, con
atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui
viene attribuita la veste di “autorità competente”.
Ne discende che non risulta in linea con le richiamate disposizioni nazionali la
scelta di individuare l’autorità competente alla V.A.S. ex post, in relazione al
singolo e specifico procedimento di pianificazione, come avvenuto nel caso di
specie (laddove – come già rilevato – la predetta autorità è stata individuata
contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento stesso).
Il tema, per vero, è incidentalmente evocato negli scritti difensivi della parte
odierna appellata, ancorché attraverso la formula non del tutto perspicua della
“abrogazione” implicita delle disposizioni regionali in subiecta materia che si
sarebbe realizzata con l’entrata in vigore del d.lgs. nr. 152 del 2006;
tuttavia, la già più volte rilevata carenza di ogni interesse a sollevare
censure sul punto esonera da ogni approfondimento in proposito.
7. L’accoglimento degli appelli delle Amministrazioni regionale e comunale, per
le ragioni fin qui esposte che risultano assorbenti di ogni altra doglianza
negli stessi formulata, impone tuttavia l’esame dell’appello incidentale
proposto dall’appellato signor Vergani, ivi compresi i motivi di impugnazione
rimasti assorbiti nella sentenza di primo grado.
Le doglianze articolate con tale atto si appalesano però tutte infondate o
inammissibili.
7.1. Più specificamente, vanno anzi tutto dichiarate inammissibili le ulteriori
censure relative alla fase di V.A.S. (rubricate ai punti sub D2.1, D2.2, D2.4,
D2.5, D2.6 e D2.7 dell’appello incidentale), stante la carenza di interesse sul
punto per le ragioni ampiamente illustrate sopra al punto 5.
7.2. Analoghe considerazioni, alla stregua dei richiamati orientamenti della
Sezione in ordine ai limiti della configurabilità di un interesse “strumentale”
all’impugnazione di uno strumento urbanistico, vanno svolte per le censure
(rubricate ai punti D2.3, D2.8 e D2.11) con le quali sono denunciati ulteriori
vizi inerenti all’iter procedimentale di formazione del P.G.T., senza precisare
se e in qual modo questi abbiano inciso in maniera diretta e determinante sulle
specifiche scelte pianificatorie relative ai suoli in proprietà dell’istante.
Ciò vale, invero, anche per l’ulteriore doglianza già respinta dal primo giudice
in ordine alla posizione di conflitto di interessi nella quale si sarebbero
trovati taluni Consiglieri Comunali, i quali avrebbero dovuto astenersi dal
partecipare al voto sul P.G.T. in quanto proprietari di suoli direttamente
interessati dalle scelte urbanistiche de quibus.
Al riguardo, va condiviso il giudizio di inammissibilità della censura espresso
dal giudice di prime cure, che si pone in linea con il più recente e preferibile
indirizzo giurisprudenziale, secondo cui siffatte situazioni di conflitto di
interesse non determinano l’integrale caducazione del Piano, ma viziano
unicamente le parti concernenti i suoli interessati dall’obbligo di astensione
violato, col corollario che il vizio può essere fatto valere soltanto da chi
dimostri di essere titolare di uno specifico e qualificato interesse ancorato a
situazioni di “collegamento” con detti suoli (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12
giugno 2009, nr. 3744).
7.3. Vanno invece respinti, siccome infondati, i motivi (rubricati sub D2.9,
D2.10, D2.12 e D2.13) con i quali è lamentata l’illegittimità delle specifiche
scelte relative alle proprietà dell’istante, delle quali si deduce
l’illegittimità:
a) per violazione del parere della A.S.L. territorialmente competente;
b) per violazione delle norme regionali (artt. 8 e 11, l.r. nr. 12 del 2005) in
materia di perequazione urbanistica;
c) per erroneità dei presupposti di fatto assunti in tema di stato dei luoghi,
superfici e volumetrie preesistenti etc.;
d) per illogicità delle concrete scelte adottate e disparità di trattamento.
Con riguardo al primo profilo l’Amministrazione comunale, oltre a rilevare il
carattere non necessariamente vincolante del richiamato parere della A.S.L. (il
quale, pertanto, ben poteva essere motivatamente disatteso), ha rilevato senza
essere smentita che non risponde al vero il presupposto di fatto sul quale
l’originario ricorrente fonda il proprio interesse alla censura, e cioè l’essere
egli proprietario di un’area confinante con suoli a destinazione produttiva:
infatti tale destinazione, già prevista dal previgente P.R.G., non è stata
confermata dal nuovo P.G.T., che ai suoli limitrofi alla proprietà dell’istante
ha impresso destinazione in parte residenziale e in parte minore terziaria.
Quanto al secondo aspetto, giova richiamare il pregresso orientamento della
Sezione in materia di previsioni dello strumento urbanistico generale circa la
possibile futura perequazione urbanistica, secondo cui non è illegittima, ma –
al contrario – conforme e coerente con i dichiarati obiettivi perequativi la
previsione in dettaglio degli aspetti e delle modalità della futura cessione di
superfici o volumetrie edificabili, ferma restando la facoltatività del ricorso
a detto strumento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 4546 del 2010, cit.).
Per quanto attiene al terzo profilo, la Sezione reputa sufficiente richiamare le
condivisibili argomentazioni dell’Amministrazione comunale odierna appellante,
la quale già in primo grado ha esaustivamente documentato – anche con l’ausilio
di una relazione tecnica – l’insussistenza degli ipotizzati errori di
misurazione e valutazione, e che le censure al riguardo articolate muovono da
una lettura parziale e fuorviante dell’istruttoria tecnica che ha preceduto
l’adozione del P.G.T.
Infine, e più in generale, con riferimento all’ultimo dei motivi innanzi
richiamati, va richiamato il consolidato indirizzo secondo cui le scelte
effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici
costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità,
salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, sicché
anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita
motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine
tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo
sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto
di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni
non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui
posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni; in sostanza le
uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli
strumenti urbanistici generali, sono date dal superamento degli standards minimi
di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche
complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla
destinazione di zona di determinate aree; dalla lesione dell’affidamento
qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di
diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative
nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio
rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona
agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati
in modo non abusivo (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, nr.
7492; id., 4 maggio 2010, nr. 2545; id., 28 settembre 2009, nr. 5834; id., 21
giugno 2007, nr. 3400).
A ciò si aggiunge che le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti
urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti
strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il
loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che
esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le
considerazioni generali poste a base della formazione del piano (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, nr. 3358).
Nel caso che occupa l’originario ricorrente, che pure ha partecipato all’iter
formativo del P.G.T. con la rituale proposizione di osservazioni, non ha
documentato l’esistenza dei suddetti macroscopici profili di erroneità o
illogicità delle scelte urbanistiche operate dall’Amministrazione, né risulta
versare in una delle situazioni nelle quali è identificabile un’aspettativa
giuridicamente qualificata a una specifica destinazione urbanistica.
8. L’infondatezza o l’inammissibilità di tutte le censure articolate in primo
grado dall’odierno appellato comportano, a fortiori, la reiezione anche della
consequenziale domanda di risarcimento, già disattesa dal primo giudice e
reiterata con l’appello incidentale.
9. In conclusione, alla stregua di quanto fin qui rilevato, s’impongono – oltre
alla già rilevata improcedibilità del ricorso originario relativo all’appello
nr. 6105 del 2010 – l’accoglimento degli appelli nn. 5916 e 5922 del 2010, la
reiezione dell’appello incidentale proposto dal signor Vergani e la conseguente
riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso originario nei
sensi meglio precisati in dispositivo.
10. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni affrontate,
sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di
entrambi i gradi dei giudizi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riuniti gli
appelli in epigrafe, definitivamente pronunciando su di essi:
- accoglie gli appelli nn. 5916 e 5922 del 2010, respinge l’appello incidentale
e, per l’effetto, in riforma della sentenza con essi impugnata, in parte
respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
- in relazione all’appello nr. 6105 del 2010, dichiara improcedibile il ricorso
di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi dei giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con
l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
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