AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 4 marzo 2011, Sentenza n.
1382
CAVE E MINIERE - Piano per le attività estrattive - Regione Lombardia -
Approvazione del piano - Parere dell’ente gestore dell’area protetta - Necessità
- Aree aggiunte ad integrazione dell’originario perimetro tracciato dalla
proposta provinciale. Sulla scorta del quadro normativo della regione
Lombardia in materia di formazione e adozione della proposta di piano per le
attività estrattive (l.r. Lombardia n. 14/1998, artt. 7 e 8) non è revocabile in
dubbio che, ai fini della definizione della procedura di approvazione del piano,
sia necessario acquisire il parere dell’ente gestore dell’area protetta;
nonostante il riferimento testuale della norma regionale alla necessità di tale
parere con riguardo alla proposta provinciale, l’intervento dell’organo
consultivo deve essere sollecitato anche per le nuove aree che, in sede di
approvazione regionale, siano aggiunte ad integrazione dell’originario perimetro
tracciato dalla proposta provinciale. Una diversa opzione ermeneutica
condurrebbe all’illogico risultato di consentire la pretermissione del parere
dell’ente di protezione per il solo fatto, totalmente neutro ed estraneo alle
esigenze di tutela perseguita dalla disciplina in parola, che l’inclusione
dell’area sensibile sia stata stabilita in seno alla proposta inoltrata dalla
Provincia o in un segmento procedimentale successivo (conf. Cons. Stato, sez. VI,
6 giugno 2008, n. 2743). Pres. Piscitello, Est.Caringella -Regione Lombardia
(avv.ti Forloni e Pujatti) c. Consorzio Per il Parco Adda Sud (avv.ti Linzola e
Ramadori) - (Conferma T.a.r. Lombardia - Milano, Sez. IV, n.4122/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 4 marzo 2011, n. 1382
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01382/2011REG.PROV.COLL.
N. 04209/2010 REG.RIC.
N. 01121/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4209 del 2010, proposto da:
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Forloni e Piera Pujatti, con
domicilio eletto presso Marcello Mole' in Roma, via Nicolo' Porpora, 16;
contro
Consorzio Per il Parco Adda Sud, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Linzola e Giuseppe Ramadori,
con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari,
13;
nei confronti di
Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Ercole Romano e Diego Vaiano, con domicilio
eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3; Comune di Corte
Palasio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Azienda Agricola Gendarini Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Ada Lucia
De Cesaris, Maria Stefania Masini, con domicilio eletto presso Maria Stefania
Masini in Roma, via della Vite, 7;
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2010, proposto da:
Azienda Agricola Gendarini Giuseppe, Adele Gendarini, Mariateresa Gendarini,
Giuseppe Gendarini, Eugenia Gendarini, Carlo Gendarini, Clara Gendarini,
rappresentati e difesi dagli avv. Lucia De Cesaris, Maria Stefania Masini, con
domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, 7;
contro
Consorzio Per il Parco Adda Sud, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Linzola, Giuseppe Ramadori,
con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari,
13;
nei confronti di
Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Ercole Romano, Diego Vaiano, con domicilio
eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio N. 3; Regione Lombardia,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Forloni e Piera Pujatti, con
domicilio eletto presso Marcello Molè in Roma, via Nicolò Porpora, n. 16; Comune
di Corte Palasio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1121 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione IV n. 04122/2009, resa tra
le parti, concernente APPROVAZIONE PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI LODI
quanto al ricorso n. 4209 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione Iv n. 04122/2009, resa tra
le parti, concernente APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI CAVE DELLA PROVINCIA DI LODI
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Per il Parco Adda Sud e
di Provincia di Lodi e di Consorzio Per il Parco Adda Sud e di Provincia di Lodi
e di Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Francesco
Caringella e uditi per le parti gli avvocati Molè, su delega dell' avv. Forloni,
Sciacca, su delega dell' avv. Masini, Buccellato, su delega dell' avv. Ramadori,
e Resta, su delega dell' avv. Vaiano Sciacca, su delega dell' avv. Masini,
Buccellato, su delega dell' avv. Ramadori, Resta, su delega dell' avv. Vaiano, e
Molè, su delega dell' avv. Forloni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza appellata i Giudici di primo grado hanno accolto il ricorso
proposto dal Consorzio per il Parco Adda Sud avverso la deliberazione del
Consiglio regionale della Lombardia del 15 dicembre 2004, n. 1131, di
approvazione del piano cave della Provincia di Lodi, pubblicata sul B.U.R.L. del
15 febbraio 2005. Il Tribunale ha posto a fondamento della statuizione di
accoglimento il rilievo del mancato acquisizione del parere del Consorzio di
Gestione del Parco Adda Sud prescritto dalla legislazione regionale con riguardo
all’inserimento, stabilito dall’amministrazione regionale in chiave di
integrazione dell’originaria proposta provinciale, dell’ambito estrattivo
ATEg12, ricadente nel Comune di Corte Palasio, comprendente l’area pertinenza
dell’ Azienda Agricola Gendarini.
Va rammentato che la medesima delibera era stata impugnata dalla Provincia di
Lodi con separato ricorso definito con sentenza di annullamento n. 422/2007 poi
riformata dalla Sez. VI del Consiglio di Stato con decisione n. 6519 del 23
dicembre 2008, su tre appelli riuniti proposti rispettivamente dalla Regione
Lombardia, dalla Gallotta s.p.a. e dall’Azienda Agricola Gendarini Mario.
Con gli epigrafati ricorsi la Regione Lombardia e l’Azienda Gendarini ed altri
propongono appello contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum di
prime cure.
Resiste il Consorzio il Parco Adda Sud.
E’ altresì intervenuta, ad opponendum, la Provincia di Lodi.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore
illustrazione delle rispettive tesi difensive.
2. L’identità della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi in
epigrafe specificati.
2.1. Non merita condivisione, in primo luogo, il motivo di appello con il quale
la Regione Lombardia, nella sostanza, deduce che il Tribunale si sarebbe
pronunciato accogliendo motivi già respinti dal Consiglio di Stato con la
decisione n. 6519/2008. Dall’esame di detta ultima decisione si evince infatti,
con chiarezza, che il Consiglio si è soffermato sul profilo della completezza
dell’istruttoria e dell’adeguatezza della motivazione posta a sostegno del
provvedimento gravato con riferimento precipuo al dato quantitativo del
fabbisogno di inerti, senza soffermarsi sul profilo, toccato invece dalla
sentenza in questa sede appellata, della mancata acquisizione del parere
obbligatorio dell’ente parco sulle modifiche apportate al piano in sede di
approvazione definitiva. Deve quindi ritenersi corretto l’iter motivazionale
articolato dalla sentenza gravata, teso a sottolineare l’insussistenza di
vincoli discendenti dal suddetto giudicato in ordine alla censura resa a
stigmatizzare la mancata del parere dell’ente parco.
2.2. Sono infondate anche le censure con cui le parti appellanti contestano
l’effettiva violazione dell’obbligo di acquisizione dell’apporto consultivo di
che trattasi.
Va rammentato che il primo Giudice ha ritenuto integrata la dedotta violazione
della disciplina dettata dall’art. 7, comma 4 della legge regionale 8 agosto
1998, n. 14, che stabilisce l’obbligo di acquisire parere degli enti di tutela
delle aree protette nella procedura finalizzata all’approvazione del piano cave,
norma da leggere in correlazione con art. 2, comma 7, dell’allegato c) alla
D.G.R. 8 agosto 2003, n. 1406, che prevede la necessità del medesimo parere
nella procedure di valutazione di incidenza ambientale.
La procedura di formazione e adozione della proposta di piano per le attività
estrattive è disciplinata nel dettaglio dall’art. 7 della Legge Regionale
Lombardia 8 agosto 1998, n. 14, il quale testualmente dispone: “1. I piani
provinciali sono adottati dalle Province entro 2 anni dalla emanazione dei
criteri di cui all' art. 5; in caso di mancata proposta di un piano provinciale
entro detto termine, la Giunta regionale si sostituisce alla Provincia adottando
gli atti necessari. 2. Ai fini di cui al comma 1, allo scadere del termine
predetto, la Provincia è comunque tenuta a trasmettere l' eventuale
documentazione già predisposta alla Giunta regionale. 3. La proposta di piano è
depositata per un periodo di 60 giorni nella segreteria della Provincia; dell'
avvenuto deposito viene data comunicazione anche a mezzo stampa. In tale periodo
i soggetti interessati a qualsiasi titolo possono presentare osservazioni. 4. La
Provincia, entro 30 giorni dall' avvenuto deposito, provvede a richiedere il
parere dei Comuni interessati, dei Consorzi di bonifica per il territorio di
competenza e dei soggetti competenti in materia di beni ambientali. Quando la
proposta di piano prevede la possibilità di attività di cava in ambiti
territoriali compresi nelle aree protette di cui all' art. 1 della l.r. 86/83 e
successive modificazioni ed integrazioni, la Provincia deve inoltre acquisire,
sulla proposta depositata, il parere dell'ente gestore in ordine alla
compatibilità della proposta con il regime di tutela dell' area protetta. 5. I
pareri di cui al comma 4 devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta;
decorso tale termine la Provincia può procedere indipendentemente dall'
acquisizione dei pareri. 6. Entro i successivi 60 giorni la proposta, motivata
in ordine alle osservazioni ed ai pareri ricevuti, è adottata in via definitiva
ed è trasmessa alla Giunta regionale con la relativa documentazione entro i
successivi 30 giorni”.
Il successivo art. 8, che disciplina l’approvazione dei piani, ai commi 1 e 2
prevede che “1. Entro 120 giorni dalla ricezione della proposta di piano
provinciale, la Giunta regionale la esamina apportando, ove necessario, anche
sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro i successivi
30 giorni, trasmette la proposta di piano al Consiglio regionale, che la approva
entro i successivi 60 giorni”.
Sulla scorta di tale quadro normativo non è revocabile in dubbio che, ai fini
della definizione della procedura di approvazione del piano, fosse necessario
acquisire il parere dell’ente gestore dell’area protetta, nel caso di specie
individuabile nel Consorzio per il Parco Adda Sud.
E’ parimenti condivisibile l’affermazione del Primo Giudice secondo cui,
nonostante il riferimento testuale della norma regionale alla necessità di tale
parere con riguardo alla proposta provinciale, l’intervento dell’organo
consultivo debba essere sollecitato anche per le nuove aree che, in sede di
approvazione regionale, siano aggiunte ad integrazione dell’originario perimetro
tracciato dalla proposta provinciale. Una diversa opzione ermeneutica
condurrebbe all’illogico risultato di consentire la pretermissione del parere
dell’ente di protezione per il solo fatto, totalmente neutro ed estraneo alle
esigenze di tutela perseguita dalla disciplina in parola, che l’inclusione
dell’area sensibile sia stata stabilita in seno alla proposta inoltrata dalla
Provincia o in un segmento procedimentale successivo (conf. Cons. Stato, sez. VI,
6 giugno 2008, n. 2743)..
Si deve quindi convenire con il Primo Giudice che, sulla proposta di inserimento
dell’ATEg12, in cui ricade l’Azienda Agricola Gendarini, nel Piano delle
attività estrattive della Provincia di Lodi, la Regione avrebbe dovuto, se non
rimettere gli atti alla Provincia, una volta disposto l’inserimento nel Piano
dell’ATEg12, quanto meno chiedere espressamente il parere del Consorzio
ricorrente pur con la precisazione di poter, comunque, deliberare ove lo stesso
non fosse stato reso nel prescritto termine di 60 giorni.
Si deve infine escludere, a confutazione degli argomenti svolti da entrambe le
parti appellanti, che detto parere sia stato effettivamente reso anche con
riguardo al ricordato ATEg12 in cui insiste l’Azienda Agricola Gendarini,.
Si deve infatti osservare che se è vero che la richiesta e lo studio d’incidenza
dell’Azienda Agricola Gendarini Mario sono pervenuti alla Regione il 7 aprile
2004 e il parere sul Piano provinciale è stato chiesto al Parco il 4 maggio
successivo, non vi è alcun elemento probatorio dal quale sia dato evincere che
al Consorzio sia stato sollecitato il parere anche con riferimento alla suddetta
area e che il Consorzio abbia di conseguenza reso il parere.
Sul piano strettamente letterale, la nota n. 10586 del 4 maggio 2004, di
richiesta del parere, ai sensi della D.G.R. 8 agosto 2003, art. 2, comma 7 si
riferisce al “ piano cave adottato dalla Provincia di Lodi”, che pacificamente
non comprendeva l’area di proprietà Gendarini, e tanto proprio a causa dell’
opposizione all’uopo manifestata dalla Provincia nel corso della procedura. Va
soggiunto che il parere del successivo 21 maggio si riferisce, con esito
sfavorevole, anche allo studio di incidenza ambientale relativo agli ambiti
estrattivi R1 e ATE G3, che interessano rispettivamente i PSIC Lanca di
Soltarico e Adda Morta di Castiglione, ma non menziona l’ATE G12. Risulta quindi
confermato che il Consorzio è stato investito dello studio di incidenza
ambientale redatto dalla Provincia di Lodi con riferimento al contenuto della
proposta originaria con l’estensione ad altre aree sopravvenute tra le quali non
è compreso l’ambito oggetto del giudizio.
L’assunto letterale è suffragato dall’argomento logico-sistematico che con il
suddetto parere, pervenuto il 21 maggio 2004, il Consorzio si è espresso in
senso sfavorevole all’inserimento nel piano di un’altra area dalle
caratteristiche topografiche e geomorfologiche simili a quelle dell’area
Gendarini (ambito estrattivo R1 che interessa il pSIC Lanca di Soltarico). Anche
a volere accedere, in linea di ipotesi, all’assunto sostenuto dalle parti
appellanti circa l’eterogeneità dell’ambito R1 rispetto all’ambito di che
trattasi, si deve in ogni caso ritenere poco plausibile che il Consorzio possa
essersi espresso in modo implicitamente favorevole all’inclusione di un’area
sulla quale erano sorte divergenze e tra la Provincia e la Regione, senza
soffermarsi sulle problematiche emerse nel corso del procedimento e,
soprattutto, senza sciogliere, expressis verbis, la questione della
compatibilità dell’opzione abbracciata con la disciplina del piano territoriale
di coordinamento.
Proprio con riguardo a tale ultimo aspetto, va condivisa l’osservazione svolta
dal Tribunale in ordine all’incidenza sostanziale della riscontrata lacuna
procedimentale, che ha impedito al Consorzio di pronunciarsi sulla questione
della compatibilità dell’inserimento del piano cave dell’ATEg12 con l’ art. 26,
comma 4, delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale
dell’Adda Sud, approvato con L.R. 20 agosto 1994, n. 22, laddove stabilisce che
nella Zona golenale agricolo forestale, in cui ricade l’Azienda Agricola
Gendarini, “è vietato …aprire o coltivare cave o attivare discariche…”.
3. Le considerazioni svolte confermano la sussistenza dell’omissione
procedimentale colta dal primo Giudice e impongono la reiezione dell’appello.
Le spese seguono la soccombenza nei sensi in dispositivo specificati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li
riunisce e li respinge.
l 'appello e, per l'effetto, condanna le parti appellanti, in solido, al
pagamento, in favore del Consorzio appellato, delle spese del presente grado di
giudizio, che liquida nella misura di euro 5.000//00 (cinquemila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista
giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright ©
- AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 -
ISSN 1974-9562