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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 4 marzo 2011, Sentenza n. 1384


RIFIUTI - Abbandono - Responsabilità - Addebitalità della condotta a dolo o colpa del soggetto attivo - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 - Fattispecie.
La responsabilità per l’illecito di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, posta a fondamento dell’ Ordinanza sindacale di sgombero e rimozione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 22/97., presuppone l’addebitabilità della condotta a dolo o colpa a del soggetto attivo del fatto tipizzato dalla norma (Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 2010, n. 4614) (nella specie, il deposito dei rifiuti è stato la conseguenza di una lecita attività imprenditoriale di recupero di rifiuti regolarmente autorizzata, come tale non idonea ad integrare gli estremi della condotta illecita addebitabile agli amministratori. Pres. Piscitello, Est.Caringella - M.F.(avv. Resta) c. Comune di Torino (avv.ti Colarizi e Lacognata) - (Conferma T.A.R. PIEMONTE, Sez. II, n. 3256/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 4 marzo 2011, n. 1384
 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 01384/2011REG.PROV.COLL.
N. 02915/2006 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2006, proposto da:
Majocco Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Donella Resta, con domicilio eletto presso Donella Resta in Roma, via Lungotevere Marzio,3;


contro


Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Colarizi e Maria Lacognata, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12; Provincia di Torino;

nei confronti di

Fallimento Ispes S.r.l. - Curatore Fallim. Vincenti Giovanni;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 03256/2005, resa tra le parti, concernente ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L’ABBANDONO DI RIFIUTI-RISARCIMENTO DEL DANNO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Resta e Colarizi;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del merito con decisione succintamente motivata;

Rilevato che la presente vicenda contenziosa ha ad oggetto la legittimità del provvedimento della Città di Torino, Divisione Ambiente e Verde – Attività ciclo integrato dei rifiuti, datato 6 agosto 2004, prot. n. 3437/IV.5.3, notificato il 10 agosto 2004, con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento avviato in data 6 febbraio 2003, prot. n. 4649, finalizzato all’adozione di ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

Rilevato, sempre in punto di fatto, che a sostegno della determinazione di archiviazione l’amministrazione ha posto la considerazione secondo cui, in base alla corretta esegesi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, “non è possibile, per la Civica Amministrazione Comunale, procedere all’adozione di alcun provvedimento formale di sgombero nei confronti della proprietà né del Curatore fallimentare”;

Rilevato che l’odierno appellante, proprietario dell’area in esame, impugna la sentenza appellata, che ha disposto il rigetto del ricorso di prime cure, nella parte in cui, in violazione del disposto del comma 4 dell’art. 14 cit., la stessa ha ritenuto legittima l’archiviazione anche con riguardo alla posizione dell’amministratore dei soggetti che nel tempo hanno assunto la qualifica di amministratore della ISPES s.r.l.M

Rilevato che la società che, prima dell’intervento di sentenza dichiarativa di fallimento, ha gestito l’impianto sito nell’area in parola in forza di contratto di locazione asseritamente scaduto il 31.3.1998;

Ritenuto che la sentenza di prime cure merita conferma alla stregua delle seguenti considerazioni:

a)in forza di consolidata giurisprudenza, la responsabilità per l’illecito di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, posta a fondamento dell’ Ordinanza sindacale di sgombero e rimozione di cui all’art. 14 cit., presuppone l’addebitabilità della condotta a dolo o colpa a del soggetto attivo del fatto tipizzato dalla norma (Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 2010, n. 4614);

b) nella specie il deposito dei rifiuti nell’area di proprietà del ricorrente, posto in essere nel corso del tempo dalla società Ispes s.r.l., è stato la conseguenza di una lecita attività imprenditoriale di recupero di rifiuti regolarmente autorizzata, come tale non idonea ad integrare gli estremi della condotta illecita addebitabile agli amministratori;

c)non vale a qualificare in termini di illiceità la dedotta scadenza, a far tempo dal 1998, del contratto di locazione in forza del quale la società aveva acquisito la disponibilità dell’area, stante l’estraneità della vicenda privatistica relativa al titolo privatistico di legittimazione rispetto alla liceità dell’attività di impresa, da verificare, quest’ultima, in relazione alla sussistenza ed alla persistenza dell’autorizzazione pubblicistica provinciale resa ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 22/1997;

d)il titolo abilitativo è stato posseduto dalla società fino all’intervento, in data 5/3/2002, del provvedimento provinciale che ha disposto la revoca dell’iscrizione della ditta nel registro delle imprese a seguito dell’intervenuto fallimento;

e)deve del pari escludersi l’addebitabilità della condotta in un arco temporale successivo visto che la sentenza dichiarativa di fallimento ed il successivo provvedimento di revoca hanno impedito agli amministratori della società la prosecuzione dell’attività di gestione dei rifiuti;

 

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 


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