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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. III - 11 marzo 2011, Sentenza n.
1581
APPALTI - Certificati di conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 -
Dimostrazione del possesso - Certificato iniziale - Stazione appaltante - Onere
di verifica dell’effettiva vigenza. I certificati di conformità alla
normativa UNI EN ISO 9001:2000 vengono emessi in un’unica copia non ripetibile
all’atto della certificazione del sistema di qualità aziendale; non riportano la
data di scadenza poiché la loro validità è subordinata agli esiti della
verifiche periodiche di mantenimento e di riesame del sistema; le aziende in
possesso di certificato di conformità valido sono presenti nella banca dati sul
sito www.dnv e sul sito SINCERT (www.sincert.it); se il certificato è ritirato
non compare sui siti citati. Pertanto ai fini della dimostrazione di possesso
del requisito di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 l’unico documento è il
certificato iniziale (Sez. V n. 756 del 10.2.2009). E’ dunque onere della
stazione appaltante verificare, eventualmente anche tramite l’accesso ai siti
ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e
dei documenti presentati in sede di gara effettuando la necessaria attività
istruttoria integrativa, richiedendo, se del caso, ex art. 46 del d.lgs. n.
163/2006, gli opportuni chiarimenti e la certificazione idonea a dimostrare,
inequivocabilmente, la sussistenza del prescritto requisito soggettivo, già al
momento della presentazione della domanda e, comunque, alla scadenza del termine
previsto per la formulazione delle offerte. Pres. Lodi, Est. Capuzzi - V. s.r.l.
(avv.ti Calanni, Scuderi e Denti) c. S.B. s.r.l. (avv.ti Morcavallo e Pacillo) e
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (avv. Lubrano) - (conferma T.A.R.
CALABRIA, Catanzaro ,n. 1136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. III - 11 marzo 2011, n. 1581
APPALTI - Art. 46 d.lgs. n. 163/2006 - Invito a fornire chiarimenti - Mera
facoltà della stazione appaltante - Esclusione - Codifica di un ordinario modo
di procedere - Concreta verifica dei requisiti di partecipazione. L’art. 16
del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157, ora sostituito dall’art. 46 del codice dei
contratti, nel disporre che le amministrazioni invitano, se necessario, le ditte
partecipanti a gare per l’aggiudicazione di contratti a fornire chiarimenti ed
ad integrare la carente documentazione presentata, non ha inteso assegnare alle
stesse una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare
un ordinario modo di procedere volto a fare valere, entro certi limiti e nel
rispetto della par condicio dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando
l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione
e della capacità tecnica ed economica, senza che, in assenza di regole tassative
e di preclusioni imposte, l’esercizio di tale facoltà possa configurare una
violazione della par condicio dei concorrenti rispetto ai quali al contrario,
assume rilievo l’effettività del possesso del requisito (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI 18 maggio 2001 n.2781). Pres. Lodi, Est. Capuzzi - V. s.r.l. (avv.ti Calanni,
Scuderi e Denti) c. S.B. s.r.l. (avv.ti Morcavallo e Pacillo) e Azienda
Sanitaria Provinciale di Cosenza (avv. Lubrano) - (conferma T.A.R. CALABRIA,
Catanzaro ,n. 1136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. III - 11 marzo 2011, n. 1581
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01581/2011REG.PROV.COLL.
N. 06979/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6979 del 2010, proposto da:
Societa' Villa Lisa S.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria ati, ati -
Mare Sol, rappresentati e difesi dagli avv. Rosario Calanni, Andrea Scuderi ed
Ettore Denti, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Roma, via Stoppani,
n. 1;
contro
San Bartolo Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv. Oreste Morcavallo ed Antonio Pacillo, con domicilio eletto
presso Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lubrano, con domicilio
eletto presso Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, n. 79;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO SEZIONE II n. 01136/2010, resa
tra le parti, concernente APPALTO PER CONCESSIONE NOVENNALE DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO RSA NEL COMUNE DI MARCHESATO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di San Bartolo Srl e di Azienda
Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2011 il Cons. Roberto
Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Calanni e Pacillo, in proprio e su
delega dell'avv. Morcavallo e Manzi, su delega dell'avv. Lubrano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso presentato dinanzi al Tar Calabria, sede di Catanzaro, la società
San Bartolo esponeva che con deliberazione n. 1948 del 4 giugno 2009, così come
rettificata con la delibera n. 2518 del successivo 18 giugno, l’azienda
sanitaria provinciale di Cosenza aveva indetto una procedura aperta per la
concessione novennale della gestione del servizio di residenza sanitaria
assistita nel Comune di Marano Marchesato.
Il criterio di aggiudicazione adottato era quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, con attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti per
l’elemento prezzo e di 70 punti per l’elemento tecnico qualitativo. L’art. 5.2.
del capitolato tecnico prevedeva che i concorrenti avrebbero potuto conseguire
un punteggio massimo pari a 20 punti per il sistema di qualità adottato e la
certificazione di qualità eventualmente posseduta.
Nonostante l’amministrazione avesse assegnato alla ricorrente San Bartolo il
massimo punteggio in relazione all’elemento prezzo e all’elemento tecnico, non
veniva attribuito alla società alcun punteggio per la certificazione di qualità
considerando scaduta quella depositata; la stazione appaltante conseguentemente
aggiudicava l’appalto alla ati Villa Lisa, Mare del Sol di Messina.
Nel ricorso presentato la società San Bartolo deduceva la illegittimità degli
atti impugnati per eccesso di potere dipendente da errore di fatto, per
violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché per violazione dei
principi generali che regolamentano le gare pubbliche.
In particolare, sosteneva che la certificazione di qualità, al momento della sua
presentazione, era valida scadendo in data 7 settembre 2010. Aggiungeva che
nella certificazione prodotta erano contenuti i numeri di telefono e l’indirizzo
e-mail per informazioni circa la persistente validità della certificazione.
L’amministrazione avrebbe avuto, pertanto, l’onere, ai sensi dell’art. 46 del
d.lgs. n. 163 del 2006, di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle certificazioni presentate.
Si costituiva in giudizio l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, esponendo
che il certificato di qualità, essendo stato rilasciato il 7 settembre 2004, con
validità triennale, sarebbe scaduto il 6 settembre 2007. L’amministrazione, per
non alterare il principio della par condicio, non avrebbe potuto chiedere alla
San Bartolo di integrare la documentazione secondo quanto previsto dal citato
art. 46 del codice contratti. Si è costituiva in giudizio la contro interessata
aggiudicataria, la quale, in via preliminare, assumeva la inammissibilità del
ricorso perché la ricorrente avrebbe impugnato la delibera del direttore
generale dell’ente ritenendola, erroneamente, aggiudicazione definitiva mentre
la aggiudicazione definitiva sarebbe stata quella disposta dalla commissione.
Nel merito assumeva la infondatezza del ricorso.
Con ricorso incidentale la aggiudicataria assumeva la illegittimità, sotto altri
profili, degli atti impugnati, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto essere
esclusa per avere, da un lato, presentato una certificazione scaduta,
dall’altro, per non avere provato il possesso della solidità finanziaria nei
modi previsti dal disciplinare e cioè mediante asseverazione di professionista
esterno ed indipendente. Non potrebbe ritenersi idoneo ad integrare tale
requisito l’asseverazione da parte del collegio sindacale.
Il Tar dopo avere respinto la eccezione di inammissibilità del ricorso
principale lo accoglieva nel merito disponendo l’annullamento dei provvedimenti
impugnati mentre rigettava la impugnazione incidentale della aggiudicataria.
Nell’atto di appello la società Villa Lisa reitera le censure di inammissibilità
esposte in primo grado in ordine alla inammissibilità ed infondatezza del
ricorso principale presentato dalla San Bartolo chiedendo la riforma della
sentenza.
Si è costituita anche in appello la azienda sanitaria provinciale di Cosenza
prestando adesione alle tesi difensive della appellante società Villa Lisa e
formulando ulteriori specificazioni a sostegno delle tesi proposte in appello.
Si è costituita la società San Bartolo chiedendo la conferma della sentenza del
primo giudice.
Sono state depositate numerose memorie difensive.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza dell’11
febbraio 2011.
DIRITTO
1. Con il primo mezzo di gravame la società Villa Elisa ha sostenuto
l’inammissibilità del ricorso presentato in primo grado dalla società San
Bartolo, ricorrente principale nel giudizio di primo grado, per non avere
gravato questa ultima, l’aggiudicazione definitiva che, in base a quanto
previsto dagli artt. 7 e 8 del disciplinare di gara, a suo dire andava
individuata nell’atto della commissione di gara.
Il Tar ha ritenuto la eccezione non fondata essendo il provvedimento adottato
dalla commissione aggiudicatrice qualificabile come aggiudicazione provvisoria,
mentre ha ritenuto che l’emanazione dell’atto definitivo compete, come affermato
dal terzo comma dello stesso art. 7, all’organo di gestione della stazione
appaltante.
1.1. Il motivo di appello non merita accoglimento e le conclusioni del Tar
devono essere confermate.
La ricorrente ha correttamente impugnato la sola deliberazione n. 5316 del 2
dicembre 2009 di aggiudicazione definitiva della gara, atteso che il carattere
endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria disposto dalla commissione di
gara rende la sua impugnazione oggetto di una facoltà, ma non di un onere (ex
plurimis, Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2089).
Occorre al riguardo richiamare il tradizionale orientamento del giudice
amministrativo secondo il quale l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto
endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili ed interinali, sicché è inidonea
a produrre la definitiva lesione della impresa non risultata aggiudicataria che
si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva. Questa ultima non costituisce
atto meramente confermativo della prima pertanto solo nei suoi confronti va
verificata la tempestività del ricorso (Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2009 , n.
4527).
Per conseguenza, l'onere per l'impresa di impugnare tempestivamente gli atti
della procedura di evidenza pubblica, ad eccezione dell'esclusione dalla stessa
e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara,
sorge solo a seguito dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva (Cons. Stato, sez. V, 06 aprile 2009 , n. 2143).
Nel caso in esame peraltro sia il verbale di gara del 23.11.2009 n. 70, sia la
deliberazione del DG n. 5316 del 2.12.2009 qualificano la aggiudicazione della
commissione come provvisoria con funzione preparatoria e servente rispetto
all’atto definitivo adottato dalla amministrazione appaltante.
Né ad una diversa conclusione può pervenirsi soltanto perché il predetto art. 7
del disciplinare ha previsto che oggetto di comunicazione, ai sensi dell’art. 79
del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sia l’aggiudicazione provvisoria. Tale
previsione non modifica da sola la natura degli atti della procedura di gara.
2. Per quanto riguarda il punteggio ricollegabile alla certificazione per la
qualità prodotta dalla San Bartolo deve sottolinearsi che la commissione aveva
assegnato alla medesima società il massimo punteggio in relazione all’elemento
prezzo ed all’elemento tecnico, ma che non aveva riconosciuto alcun punteggio
per la certificazione di qualità, considerando scaduta quella depositata. Più in
particolare il seggio di gara, all’esito delle operazioni del 23 novembre 2009,
aveva ritenuto scaduto il certificato di qualità della ricorrente in primo grado
San Bartolo portante la data 7 settembre 2004.
Il Tar, dopo avere premesso che l’art. 15, comma 5 stabilisce che «la durata
dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del
mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità
strutturale» ha ritenuto che, applicando queste norme al caso in esame, ne
discendeva la fondatezza del motivo di ricorso della San Bartolo con cui si
lamentava che la stazione appaltante aveva erroneamente ritenuto che la
certificazione di qualità prodotta dalla ricorrente fosse scaduta.
Rilevava il Tar che la predetta certificazione recava la data di emissione del
24 settembre 2004 per cui, attesa la durata quinquennale, alla data di
pubblicazione del bando (giugno 2009) e di presentazione della domanda di
partecipazione della ricorrente, la certificazione era ancora valida pur non
essendo valida al momento in cui la commissione di gara la valutava e cioè alla
data del novembre 2009, data alla quale il certificato era scaduto essendo ormai
decorso il termine massimo di cinque anni dal primo rilascio in data 24
settembre 2004.
Secondo il Tar non valeva obbiettare che, in mancanza di espresse indicazioni,
il periodo di validità da prendere in esame sarebbe stato quello triennale
coincidente con la verifica, dovendosi osservare come lo stesso certificato
recava anche la seguente dicitura “per informazioni sulla validità del
certificato visitare il sito www.rina.org.”.
Era, pertanto, onere della stazione appaltante svolgere tale semplice verifica
per stabilire se effettivamente la società non si fosse sottoposta o non avesse
superato le verifiche e i controlli previsti .
3. Le conclusioni cui perviene il primo giudice devono essere confermate.
Questo Consiglio di Stato con la decisione Sez. V n. 756 del 10.2.2009, che si
richiama per quanto interessa anche nella presente vicenda contenziosa, ha
osservato che “i certificati di conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2000
vengono emessi in un’unica copia non ripetibile all’atto della certificazione
del sistema di qualità aziendale; non riportano la data di scadenza poiché la
loro validità è subordinata agli esiti della verifiche periodiche di
mantenimento e di riesame del sistema: le aziende in possesso di certificato di
conformità valido sono presenti nella banca dati sul sito www.dnv e sul sito
SINCERT (www.sincert.it): se il certificato è ritirato non compare sui siti
citati. Pertanto ai fini della dimostrazione di possesso del requisito di
certificazione UNI EN ISO 9001:2000 l’unico documento è il certificato
iniziale”.
Sulla base di tale condivisibile precedente giurisprudenziale era dunque onere
della stazione appaltante verificare, eventualmente anche tramite l’accesso ai
siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli
attestati e dei documenti presentati in sede di gara effettuando la necessaria
attività istruttoria integrativa, richiedendo, se del caso, gli opportuni
chiarimenti e la certificazione idonea a dimostrare, inequivocabilmente, la
sussistenza del prescritto requisito soggettivo, già al momento della
presentazione della domanda e, comunque, alla scadenza del termine previsto per
la formulazione delle offerte.
Nel caso di specie come rilevato dal Tar tali semplici verifiche non sono state
compiute dalla stazione appaltante. Attraverso tale controllo l’amministrazione
avrebbe potuto accertare, senza equivoci, il possesso dei prescritti requisiti
di qualificazione per la procedura selettiva in contestazione.
Come anche rilevato dalla appellata San Bartolo l’art.46 del d.lgs. 163 del 2006
prevede espressamente che l’amministrazione invita “se necessario i concorrenti
a completare ed a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati”.
Questo Consiglio di Stato ha rilevato che l’art. 16 del d.lgs. 17 marzo 1995 n.
157, ora sostituito dall’art. 46 del codice dei contratti, nel disporre che le
amministrazioni invitano, se necessario, le ditte partecipanti a gare per
l’aggiudicazione di contratti a fornire chiarimenti ed ad integrare la carente
documentazione presentata, non ha inteso assegnare alle stesse una mera facoltà
o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare un ordinario modo di
procedere volto a fare valere, entro certi limiti e nel rispetto della par
condicio dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l’azione
amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della
capacità tecnica ed economica, senza che, in assenza di regole tassative e di
preclusioni imposte, l’esercizio di tale facoltà possa configurare una
violazione della par condicio dei concorrenti rispetto ai quali al contrario,
assume rilievo l’effettività del possesso del requisito (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI 18 maggio 2001 n.2781).
In punto di fatto aggiunge la Sezione che la società che ha rilasciato la
certificazione alla San Bartolo ha, con apposito documento del 25 novembre 2009,
dichiarato che “a fronte della prima emissione del 7 settembre 2004, il
certificato è stato regolarmente riconfermato con l’effettuazione delle visite
di sorveglianza annuali e la visita di rinnovo effettuata in data 31 agosto
2007, evincibile, tale aspetto, dal mantenimento dello stesso numero di
certificato”.
Pertanto risultava pacifico che la società San Bartolo era in possesso, al
momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, del
certificato di qualità, che aveva presentato un documento astrattamente idoneo a
certificare tale possesso, che una semplice attività di chiarimento avrebbe
consentito alla amministrazione di acquisire la definitiva certezza della
validità della certificazione senza con questo determinarsi alcuna violazione
della par condicio, che il certificato era stato successivamente riconfermato.
In conclusione il secondo mezzo di gravame non merita accoglimento.
4. Con il terzo mezzo la società Villa Lisa lamenta la mancata esclusione della
società San Bartolo non avendo la medesima provato il possesso della sua
solidità finanziaria nei modi imposti dal disciplinare ovvero mediante
asseverazione di professionista indipendente ed estraneo alla organizzazione
aziendale.
Il Tar ha respinto la censura ritenendo: “… dato non contestato che la predetta
asseverazione è stata resa dal collegio sindacale, che, costituendo organo
sociale di controllo, risponde alle garanzie richieste dalla stazione
appaltante”.
Le conclusioni del Tar devono essere confermate atteso che la legge di gara non
prevedeva la asseverazione di un soggetto esterno alla organizzazione aziendale;
in ogni caso ai sensi dell’articolo 2407 c.c. poiché i sindaci del collegio
sindacale “..devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario,
sono responsabili della verità delle loro attestazioni..” l’attestazione dagli
stessi effettuata risponde alle finalità garantistiche perseguite dalla stazione
appaltante.
5. Sostiene ancora la appellante che il Tar avrebbe errato ritenendo che
l’accoglimento del ricorso principale, con conseguente annullamento della
delibera di aggiudicazione, determinasse per ciò solo la caducazione automatica
del contratto stipulato tra la appellante e la azienda sanitaria di Cosenza ai
sensi dell’articolo 245 bis e s.s. del decreto legislativo come introdotti dal
decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53.
5.1. Anche tale motivo di appello è infondato.
Va premesso in fatto che dalla documentazione di gara risulta che il contratto
non ha avuto esecuzione di talché non sussiste alcun interesse della stazione
appaltante alla sua conservazione e del pari non sussiste il radicamento
dell’interesse della società appellante mentre emerge l’effettiva, concreta
possibilità dell’appellata San Bartolo di conseguire la aggiudicazione alla luce
dei vizi riscontrati atteso che la graduatoria la vedeva in posizione poziore
per l’aspetto tecnico e per l’elemento prezzo, una volta valutata anche la
certificazione di qualità prodotta.
Sull’efficacia del contratto deve ricordarsi che il giudice amministrativo,
ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104,
in sede di giurisdizione esclusiva, può conoscere pure della domanda di
privazione degli effetti del contratto già stipulato in tutte le controversie in
cui la procedura di affidamento sia intervenuta dopo il dicembre 2007, data
dell'entrata in vigore della direttiva CE n, 66/2007 (Cons. Stato, sez. IV, 27
novembre 2010 , n. 8253; Cass. Civ. Sez. Unite ordinanza 10.2.2010 n. 2906).
Ciò in quanto in materia di appalti pubblici il contratto non ha una autonomia
propria ed è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il
provvedimento cui è inscindibilmente collegato, restando caducato a seguito
dell'annullamento degli atti che ne hanno determinato la sottoscrizione (Cons.
Stato, Adunanza Plenaria, 30 luglio 2008 n. 9).
6. In conclusione l’appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in parti uguali a
carico della società Villa Lisa e della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
ed a favore della appellata San Bartolo, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la società Villa Lisa e la Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
alle spese ed onorari del grado che liquida a favore della società San Bartolo
nella misura complessiva di euro 6.000,00 (seimila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Lanfranco Balucani, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
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