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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 16 marzo 2011, Sentenza n.
1617
APPALTI - Plichi - Misure di conservazione - Esposizione al rischio di
manomissione - Invalidità delle operazioni di gara - Prova della manomissione -
Necessità - Esclusione. Le misure di cautela relative alla conservazione dei
plichi sono volte a salvaguardare la possibilità, e non l'effettività, della
manomissione. Pertanto è sufficiente che vi sia la prova in atti che la
documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio di manomissione per
ritenere invalide le operazioni di gara, non potendosi porre a carico
dell'interessato l'onere di provare che vi sia stato in concreto l'evento che le
misure cautelari intendono prevenire (Cons. St.,V, n. 3203 del 21/5/2010; V, n.
7804 del 12/12/2009; V, n. 1219 del 23/3/ 2008). Pres. Trovato, Est. Cirillo -
S. s.r.l. e altri (avv.ti Calcagnile, Catella e Piscopo) c. Azienda Ospedaliera
"Bianchi - Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria (avv. Romano) - (Riforma
T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria , n. 1191/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V- 16 marzo 2011, n. 1617
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01617/2011REG.SEN.
N. 03609/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3609 del 2010, proposto da:
Smi Srl in proprio e nella qualità di Mandataria Ati, con Ecologia Oggi, e
Euroservice, rappresentati e difesi dagli avv. Fiorenzo Calcagnile, Leonardo
Bruno Catella e Danilo Piscopo, con domicilio eletto presso Stefano Ottolenghi
in Roma, via Giovanni De Calvi,61;
contro
Azienda Ospedaliera "Bianchi - Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso
Bruno Tassone in Roma, via Toscana, 1;
nei confronti di
PFE s.p.a. ( gia' La Puligenica srl), in proprio e nella qualità di mandataria
della Ati – con la Gs 2000 srl , la – Sipam srl, - Medieco srl ; rappresentata e
difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Francesca Idone e Maria Ida Leonardo, con
domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n.
01191/2009, resa tra le parti, concernente APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA,
DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI, COMPRENSIVO DI PRELIEVO, RACCOLTA
EVACUAZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera "Bianchi -
Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria e di Ati Pfe (gia' Ati La Puligenica);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Gianpiero
Paolo Cirillo e uditi per le parti gli avvocati De Monte, per delega dell'Avv.
Romano, e Clarizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ha
bandito una gara per l'affidamento di taluni “servizi” da espletarsi presso la
struttura ospedaliera.
2. Alla gara hanno preso parte diversi imprese, tra cui la Ati S.M.I. Srl, che
ha impugnato l'aggiudicazione definitiva operata nei confronti della Ati La
Puligienica S.r.l., deducendo l'illegittimità del procedimento di gara, laddove,
nella seduta del giorno 15 luglio 2008, la commissione giudicatrice si è riunita
per procedere all'apertura dei documenti tecnici delle singole ditte concorrenti
e, nonostante abbia aperto la busta per procedere alla valutazione del progetto
tecnico dell’Ati “La Puligienica”, non solo non ha provveduto alla valutazione
medesima, ma ha terminato le operazioni di quel giorno, senza indicare nel
verbale le operazioni della chiusura e della custodia dei plichi contenenti le
offerte tecniche, già aperti per tutte e tre le concorrenti; e in particolare
per le due non ancora valutate. Ha dedotto altresì che nella seduta del 17
luglio, fissata per la prosecuzione della valutazione delle offerte, non si
rinviene nel relativo verbale alcun cenno ad eventuali operazioni di riapertura
dei plichi, ad evidente conferma che gli stessi non sono stati mai richiusi. Ha
dedotto ancora la ricorrente che nel verbale del 29 luglio 2008 si attesta che
“si procede ad inserire in un unico plico che viene chiuso e sigillato a cura
della commissione le offerte economiche fatte pervenire dalle parti”, ad
evidente conferma del fatto che precedentemente non erano state mai richiuse.
3. Il Tar per la Calabria ha rigettato il ricorso, in base al presupposto che le
censurate non contestualità delle operazioni valutative e l'omessa adozione di
specifiche misure di cautela per quanto riguarda la custodia dei plichi durante
il tempo impiegato per il completamento della valutazione sarebbero irrilevanti,
in quanto non sarebbe stata denunciata alcuna specifica e concreta irregolarità
derivata dalla detta omissione.
4. Ha proposto ora appello la società S.M.I. Srl, deducendol'erroneità della
sentenza laddove non ha ritenuto fondati i motivi posti a base del ricorso
originario, che vengono riproposti.
5. Si è costituita la società contro interessata, che resiste all’appello.
6. La causa stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 novembre 2010.
DIRITTO
1. L'appello è fondato.
2. Dall’esame dei verbali di gara risulta che nella seduta del giorno 15 luglio
2008 la commissione ha proceduto all'apertura dei documenti tecnici delle
singole ditte concorrenti e poi ha proceduto alla valutazione dei progetti da
esse presentati, cominciando dalla valutazione del progetto tecnico presentato
dalla impresa appellata; valutazione, peraltro, non conclusa in quella seduta,
visto che dal verbale relativo alla seduta del 17 luglio 2008, risulta che la
commissione ha proseguito la valutazione del progetto relativo all'impresa
appellata.
Dai successivi verbali, relativi alle sedute del 22, 25 e 29 luglio 2008,
risulta che la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche
delle altre imprese in gara.
In nessuno dei detti verbali sono state indicate le operazioni relative alla
chiusura e alla custodia dei plichi, che risultano essere stati aperti sin dalla
seduta del giorno 15 luglio 2008. Invece dal verbale relativo alla seduta del 25
agosto 2008, dove sono state valutate le offerte economiche, risulta che esse,
dopo essere state estrapolate dal plico principale, sono state inserite
nuovamente in un unico plico, chiuso e sigillato a cura della commissione, dove
viene apposta anche la firma di ogni singola impresa presente.
3. Premesso che, anche a proposito della seduta del 25 agosto 2008, nulla viene
detto a verbale circa il soggetto responsabile della custodia dei plichi o un
consegnatario degli stessi, risulta provato che nessuna cautela idonea a
garantire l'integrità e la perfetta conservazione delle buste contenenti le
offerte tecniche sia stata documentata.
Pertanto la commissione giudicatrice non ha adempiuto al preciso obbligo di
predisporre particolari cautele a tutela della integrità e della conservazione
dei plichi, di cui deve fare esplicita menzione nel verbale di gara.
Peraltro, nel caso di specie, non si rinviene nemmeno la dichiarazione postuma
del presidente o del segretario della commissione sulla conservazione, in
cassaforte, della documentazione.
Il collegio osserva che l'integrità dei plichi contenenti le offerte delle
imprese partecipanti costituisce un elemento sintomatico della segretezza delle
stesse e della “par condicio” di tutti i concorrenti,elementi che, a loro volta,
servono ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità
cui deve conformarsi l'azione amministrativa.
La sezione, uniformandosi ai propri più recenti orientamenti ( Cons. St.,V, n.
3203 del 21/5/2010; V, n. 7804 del 12/12/2009; V, n. 1219 del 23/3/ 2008), non
condivide l'indirizzo giurisprudenziale, seguito dal giudice di primo grado, che
assegna alla mancanza delle indicate cautele un ruolo puramente indiziario, non
idoneo ad inficiare la procedura di gara, in assenza di una specifica e concreta
irregolarità derivata dalla detta omissione.
Infatti, le misure di cautela relative alla conservazione dei plichi sono volte
a salvaguardare la possibilità, e non l'effettività, della manomissione.
Pertanto è sufficiente che vi sia la prova in atti che la documentazione di gara
sia rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le
operazioni di gara, non potendosi porre a carico dell'interessato l'onere di
provare che vi sia stato in concreto l'evento che le misure cautelari intendono
prevenire.
4. In conclusione l'appello va accolto. La sentenza va riformata e il ricorso
originario va accolto.
5. La difficoltà delle questioni trattate costituisce motivo per compensare
interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso originario.
Spese compensate nei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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