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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 4 aprile 2011, Sentenza n.
2084
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Domiciliazione legale presso la segreteria
del Tar - Procuratore appartenente alla stessa circoscrizione del giudice adito
- Applicabilità. La regola della domiciliazione legale presso la Segreteria
del T.A.R. si applica ad ogni procuratore, anche quando questi appartenga alla
stessa circoscrizione del giudice adito - e non solo quando appartenga ad un
altro foro ai sensi dell’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 -, qualora non
fosse stato eletto il domicilio nel Comune di sede del T.A.R.; tale domicilio
assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine
breve per l’impugnazione a norma del combinato disposto degli artt. 285, 170 e
326 c.p.c. (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. VI, 30 dicembre 2005, n.
7610; C.d.S., Sez. VI, 6 giugno 2003, n. 3177). Pres. Coraggio, Est. Lageder -
f. s.p.a. (avv. ti Tardella, Brunetti e Scanzano) c. Commissario delegato per
l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria (Avv. Stato) -
(Dichiara irricevibile il ricorso avverso T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, n.
600/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 aprile 2011, n. 2084
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02084/2011REG.PROV.COLL.
N. 02277/2006 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2006, proposto da:
Farid Industrie S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Tardella,
Filippo Brunetti, Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso Carlo Tardella
in Roma, via Sabotino n. 22;
contro
Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione
Calabria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n 12;
nei confronti di
F.lli Mazzocchia S.r.l., n. c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00600/2005, resa
tra le parti, concernente GARA PER FORNITURA AUTOMEZZI - RIS. DANNO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissario Delegato per
l’emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Bernhard
Lageder e uditi per le parti l’avvocato Tardella e l’avvocato dello Stato
Pisana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia inerisce alla gara europea, a procedura aperta,
indetta dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della
Regione Calabria con ordinanza n. 1983 del 6 agosto 2002 e allegato bando, per
la fornitura di 148 automezzi completi di attrezzature e autotelai per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, a
prezzo base d’asta di euro 14.640.000,00 e secondo il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 358/1992 (applicabile
ratione temporis), con la suddivisione della fornitura in cinque lotti, oggetto
di distinte offerte, e con la previsione che l’impresa aggiudicataria di un
lotto sarebbe stata esclusa dal prosieguo della gara.
2. Col ricorso in primo grado, l’odierna appellante Farid Industrie s.p.a.,
seconda classificata del lotto 5 aggiudicato alla concorrente Calabrese s.p.a.,
la quale in seguito era stata dichiarata fallita con conseguente risoluzione del
contratto disposta ai sensi dell’art. 24 del capitolato speciale d’appalto,
impugnava l’ordinanza commissariale n. 3052 del 14 luglio 2004 (nonché tutti gli
atti presupposti, connessi e consequenziali), con la quale, con richiamo
all’art. 4 del capitolato speciale, era stato disposto “di acquisire i mezzi e
le attrezzature oggetto del lotto aggiudicato alla ditta Calabrese SpA dalla
Ditta F.lli Mazzocchia s.r.l., aggiudicataria del lotto n. 1, perché rientranti
nella quota del 50% di maggiori quantità che possono essere richieste rispetto a
quelle indicate in fase di gara” (v. così, testualmente, il gravato
provvedimento). Deduceva, in particolare, la violazione dell’art. 7 del
capitolato speciale, il quale, in caso di “revoca e/o mancata stipula del
contratto con l’aggiudicatario”, prevedeva l’aggiudicazione del lotto secondo
l’ordine di graduatoria, e dunque alla seconda classificata, mentre – secondo
l’assunto della ricorrente – l’art. 4 del capitolato disciplinava la diversa
ipotesi della facoltà di dell’Amministrazione di ampliare la quantità da fornire
per uno specifico lotto, erroneamente applicato alla fattispecie in esame.
3. Il T.A.R.-Calabria, con la sentenza in epigrafe (emessa in forma
semplificata), respingeva il ricorso, ritenendo che la stazione appaltante
avesse fatto corretta applicazione dell’art. 4, in quanto “la fornitura del
lotto n. 5 risultava per valore posto a base di gara esattamente del 50% del
valore posto a base del lotto n. 1 vinto dalla F.lli Mazzocchia e … quest’ultima
aveva offerto un ribasso pari al 29,37% molto più favorevole per
l’amministrazione del ribasso offerto dalla ricorrente pari al 17,68%” (v. così,
testualmente, l’impugnata sentenza). Dichiarava le spese di causa interamente
compensate fra le parti.
4. Avverso tale sentenza, notificata su istanza dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Catanzaro il 21 aprile 2005 ai procuratori costituiti della
ricorrente nel domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Calabria, sede
di Catanzaro, interponeva appello la soccombente Farid Industrie s.p.a. con
ricorso in appello notificato il 14 marzo 2006, censurando l’erronea
interpretazione ed applicazione della lex specialis di gara e chiedendo, in
riforma della gravata sentenza, l’annullamento del provvedimento impugnato in
primo grado e, a fronte, dell’impossibilità della reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento dei danni per equivalente.
5. Si costituiva l’Amministrazione appellata, resistendo.
6. All’udienza pubblica del 15 febbraio 2011 la causa veniva trattenuta in
decisione.
6. L’appello va dichiarato irricevibile, per tardività della notificazione.
6.1. Dagli atti processuali emerge che, in prime cure, la società ricorrente,
costituendosi in giudizio, ha eletto domicilio presso lo studio del proprio
procuratore Avv. Andrea Corvino sito nel Comune di Cosenza, e che nell’epigrafe
dell’appellata sentenza appellata risulta indicato, quale domicilio della
ricorrente, “l’Ufficio di Segreteria del T.A.R., in assenza di elezione di
domicilio in Catanzaro”.
Come esposto sopra sub 4., la sentenza, su istanza dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato Catanzaro, il 21 aprile 2005 è stata notificata ai procuratori
costituiti della ricorrente nel domicilio ex lege presso la Segreteria del
T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, mentre il ricorso in appello risulta
notificato alle parti appellate il 14 marzo 2006.
6.2. In linea di diritto, si osserva che in base al richiamo contenuto nell’art.
19 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. mod. (applicabile ratione temporis alla
fase introduttiva del presente giudizio d’appello), al processo amministrativo
di primo grado si applica(va) il secondo comma dell’art. 35 t.u. 26 giugno 1924,
n. 1054, secondo cui “il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso,
domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del
ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato”. Dal combinato disposto
delle due norme si ricava, che la parte processuale è tenuta a eleggere il
proprio domicilio nel luogo, ove ha sede l’ufficio giudiziario adito, e che, in
mancanza di tale elezione, il domicilio è determinato ex lege presso la
Segreteria del T.A.R.
Tale normativa è stata interpretata dalla costante giurisprudenza di questo
Consiglio, da cui non v’è motivo di discostarsi, nel senso che la regola della
domiciliazione legale presso la Segreteria del T.A.R. si applica ad ogni
procuratore, anche quando questi appartenga alla stessa circoscrizione del
giudice adito – e non solo quando appartenga ad un altro foro ai sensi dell’art.
82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 –, qualora non fosse stato eletto il domicilio
nel Comune di sede del T.A.R., e che tale domicilio assume rilievo ai fini della
notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione a
norma del combinato disposto degli artt. 285, 170 e 326 c.p.c. (v. in tal senso,
per tutte, C.d.S., Sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7610; C.d.S., Sez. VI, 6 giugno
2003, n. 3177),
6.3. Ne consegue che il presente appello, notificato il 14 marzo 2006, dopo che
la sentenza di primo grado era stata validamente notificata il 21 aprile 2005 al
procuratore costituito in primo grado presso la Segreteria del T.A.R., è tardivo
e va dichiarato irricevibile.
7. Resta impedito l’ingresso delle questioni di merito.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del
grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli
accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
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