AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/01/2011, Sentenza n.
220
RIFIUTI - Discarica - Ampliamento - Autorizzazione - Artt. 15, 16 e 17 della
L.r. Toscana n. 1/2005 - Applicabilità - Esclusione - Norma speciale nazionale
sopravvenuta - Art. 208, c. 6 d.lgs. n. 152/2006. A fronte di un progetto di
ampliamento di una discarica esistente, non trova applicazione l’iter
procedurale di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale Toscana n.
1/2005 (il quale richiede la preventiva modifica degli strumenti urbanistici
vigenti), dovendosi invece applicare la previsione di variante agli strumenti
urbanistici di cui all’’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, norma
speciale nazionale sopravvenuta alla citata legge regionale. Pres.
Piscitello, Est. Cirillo - Associazione F. e altri (avv.ti Serafini e Stella
Richter) c. Provincia di Pistoia e altro (avv. Cecchi), Azienda Usl 3 di Pistoia
e altri (avv. Scaramucci) - (Conferma T.A.R. TOSCANA , n. 195/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 17 gennaio 2011, n. 220
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00220/2011REG.SEN.
N. 04318/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4318 del 2010, proposto da:
Associazione Forum Ambientalista, Associazione Legambiente, rappresentati e
difesi dagli avv. Rosanna Serafini, Paolo Stella Richter, con domicilio eletto
presso Serafini Rosanna St.Leg. Stella Richter Paolo E in Roma, viale Mazzini,
11;
contro
Provincia di Pistoia, Comune di Serravalle Pistoiese, rappresentati e difesi
dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Claudia Molino in Roma,
via Panama 58; Azienda Usl 3 di Pistoia, Regione Toscana, Arpat - Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Soprintendenza Beni
Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia; Ministero Per i Beni e Le
Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Maria Elena Scaramucci,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Pistoiambiente Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Mario P. Chiti, Luigi
Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico
Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00195/2010, resa tra
le parti, concernente della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n.
00195/2010, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
PER AMPLIAMENTO DISCARICA.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Pistoia e di Comune
di Serravalle Pistoiese e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di
Pistoiambiente Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Gianpiero
Paolo Cirillo e uditi per le parti gli avvocati Serafini, Cecchi, l' avv. dello
Stato Melillo e Andrea Reggio D' Aci, su delega dell' avv. Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le associazioni ambientaliste indicate in epigrafe hanno impugnato
l'ordinanza n. 1350 del 10 luglio 2007, con la quale l'amministrazione
provinciale di Pistoia ha rilasciato alla società Pistoiambiente
l'autorizzazione integrata ambientale per l'ampliamento della discarica gestita
nel Comune di Serravalle Pistoiese, località Fosso del Cassero. Hanno altresì
impugnato l'ordinanza n. 7 del 4 gennaio 2007, con cui la medesima
amministrazione ha stabilito di non sottoporre il progetto di ampliamento della
discarica a procedura di v.i.a., unitamente ai verbali della conferenza di
servizi e il parere favorevole dell'Ufficio regionale per la tutela dell'acqua e
del territorio di Pistoia e Prato del 2 luglio 2007, nonchè la deliberazione del
consiglio comunale di Serravalle Pistoiese n. 10 del 1 marzo 2007.
Essi hanno lamentato che -nonostante la portata della discarica sia stata
aumentata sino a raggiungere il volume di m.c. 1. 550.000 di rifiuti,
provenienti anche da altri ambiti territoriali, sino a raggiungere un
quantitativo complessivo di rifiuti pari a m. c. 3.000.000 e con un incremento
della superficie interessata sino a 160.000 m.q.- è stata esclusa la necessità
del procedimento di v.i.a., relativamente al progetto di ampliamento presentato
dall'impresa resistente sulla base del pre-supposto che nella specie non vi era
incidenza sull'ambiente in virtù delle prescrizioni imposte al progetto. Hanno
altresì lamentato che l'impresa gestore ha ottenuto l'autorizzazione integrata
ambientale nonostante il progetto ricadesse in area a sensibilità paesaggistica
e idrogeologica elevata e risultasse in contrasto con lo strumento urbanistico
vigente.
2. Il Tar ha rigettato il ricorso.
3. Le medesime associazioni hanno proposto appello, deducendo: 1) che, essendo
emerso il sicuro impatto ambientale del progetto di ampliamento, era
indispensabile raccogliere ulteriori informazioni per accertare l'esatta portata
dell'impatto ambientale del progetto, avviando la procedura di v.i.a., ai sensi
dell'articolo 22 della legge regionale n. 79/1998; 2) che vi è stata violazione
degli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale Toscana n. 1/2005, in quanto la
realizzazione dell'ampliamento doveva essere preceduta dalla modifica degli
strumenti urbanistici vigenti da attuarsi attraverso il modulo procedimentale
previsto dalle norme indicate, non potendo ritenersi sufficiente l'effetto di
variante degli strumenti urbanistici previsto dall'articolo 208, comma 6, del
Codice dell'ambiente; 3) che ha errato il Tribunale nel non ritenere necessario,
nonostante la perizia di parte rimessa in causa, l'ulteriore accertamento
peritale per verificare l'indice di pericolosità, non potendosi ritenere
sufficienti le indagini svolte dall'ufficio tecnico regionale, laddove esso
viene fissato a 3 e non a 4.
4. L'appello non è fondato.
4.1. In ordine al primo motivo, la Sezione condivide quanto ritenuto dal giudice
di primo grado, in quanto l'autorità competente ha escluso il progetto dalla
procedura di v.i.a., imponendo specifiche prescrizioni finalizzate alla
mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, peraltro indicate nello
stesso progetto, avvalendosi della possibilità offertale dall'articolo 11, comma
8, della legge regionale n. 79/1998. Tale valutazione impinge nella
discrezionalità tecnica. Pertanto la scelta può essere sindacata solo quando
ricorra illogicità evidente, contraddittorietà o manifesta irrazionalità.
Nel caso di specie, non solo non ricorrono dette ipotesi, ma la scelta è
suffragata dalle risultanze della conferenza di servizi del 9 novembre 2006. La
serietà della scelta è confermata anche dal fatto che l'amministrazione si è
riservata di verificare l'osservanza delle prescrizioni attraverso una
successiva e necessaria fase di monitoraggio.
In aggiunta a quanto ritenuto dal Tar, la Sezione osserva che nel caso di specie
non poteva che applicarsi l'ipotesi di cui al n. 2, e non il n. 3, della legge
regionale n.79/1988, in quanto gli impatti critici erano conosciuti e indicati
dalla stessa impresa appellata, mentre la seconda ipotesi ricorre quando gli
impatti critici non siano conosciuti e quindi sia necessario avviare la
procedura di v.i.a. dove si raccolgono ulteriori informazioni.
Pertanto l'amministrazione era stata messa nella condizione di valutare o meno
la congruità delle prescrizioni offerte al fine di mitigare l'impatto
ambientale. Tale valutazione è immune dai vizi rilevabili in sede di
legittimità.
7.2. E’ infondato anche il secondo motivo d'appello, in quanto nella
fattispecie, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, trova
applicazione il disposto di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n.
152/2006, trattandosi di norma speciale nazionale, sopravvenuta alla precedente
legge regionale. Tale norma consente di derogare agli strumenti urbanistici
vigenti.
7.3. E’ infondato anche il terzo motivo d'appello, in quanto, conformemente a
quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'amministrazione, nel fare
riferimento al parere dell'ufficio regionale del 2 luglio 2007, nel quale è
affermato che l'ampliamento si inserisce in zona a massima pericolosità
geomorfologica tre e non quattro, ha fondato la propria decisione su un parere
tecnico emanato da un organo altamente specializzato, rispetto al quale la
perizia di parte non è idonea a dimostrare lo stato di estrema pericolosità di
dissesto idrogeologico ipotizzato dalle associazioni appellante.
8. In conclusione l'appello va rigettato la sentenza va interamente confermata
anche nelle motivazioni svolte.
9. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado del
giudizio, che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta
l 'appello e, per l'effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio, che si
liquidano in complessivi euro quattromila ( 4.000.00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere, Estensore
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista
giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright ©
- AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 -
ISSN 1974-9562