AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 27 aprile 2011, Sentenza n.
2527
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Costruzioni abusive - Stato di degrado dell’area -
Motivo di giustificazione dell’abuso - Esclusione. Lo stato di degrado e
disordine ambientale non può costituire motivo di giustificazione della
costruzione abusiva, atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure
l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire
l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, (C.d.S.,
sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761; 27 aprile 2010, n. 2377). Pres. Piscitello, Est.
Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di Orbetello (n.c.) - (Conferma
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Verifica della
correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta - Sopralluogo -
Necessità - Esclusione. In tema di rilascio di nulla - osta paesaggistico,
l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso
dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente
provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo
sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta
tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI, 27 aprile 2010, n.
2377). Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di
Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Amministrazione preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico - Prescrizioni dirette ad assicurare la compatibilità delle opere
con il vincolo - Dovere - Esclusione. L’amministrazione preposta alla tutela
del vincolo e/o l’amministrazione comunale non è tenuta ad indicare gli
eventuali accorgimenti ed interventi volti a rendere compatibile le opere
abusivamente realizzate con l’ambiente circostante al fine di consentire la
sanabilità delle stesse. Un simile dovere di soccorso, invero, non solo non
trova alcun fondamento positivo specifico, ma neppure può trovare radicamento
nei principi costituzionali (art. 97 Cost.) cui deve improntarsi l’azione
amministrativa, ciò in quanto in ogni caso l’amministrazione deve esercitare il
potere conferitole dalla legge per il perseguimento dell’interesse pubblico, nel
caso di specie quello della tutela della bellezza del paesaggio dell’area
interessata, certamente prevalente rispetto a quello privato alla conservazione
delle opere realizzate abusivamente senza i necessari permessi richiesti dalla
legge. Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di
Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Abuso edilizio - Ordine di
demolizione - Atto vincolato - Affidamento del privato - Possibile sussistenza -
Esclusione. Come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, il
provvedimento di demolizione è atto vincolato che non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di
quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una
motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento
tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo
non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10
dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n.
5229). Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di
Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02527/2011REG.PROV.COLL.
N. 00932/1999 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto numero di registro generale 932 del 1999,
proposto da:
TETI GIOVANNI E AGNELLI ADA, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Falvo
D'Urso, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Falvo D'Urso in Roma, viale
delle Milizie, n. 106;
contro
COMUNE DI ORBETELLO, in persona del sindaco in carica, non costituito in
giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sez. I, n. 249 del 24 novembre
1997, resa tra le parti, concernente DINIEGO SANATORIA EDILIZIA;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Carlo Saltelli e
udito per gli appellanti gli avvocati Falvo D'Urso;
Ritenuto in fatto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento prot. 4419 del 23 febbraio 1993 il Sindaco del Comune di
Orbetello disponeva di non accogliere la domanda di sanatoria edilizia
presentata il 29 marzo 1986 dal signor Giovanni Teti relativamente alle opere
edilizie abusivamente realizzate in località Saline Breschi di Orbetello,
consistenti in abitazione, fossa biologica a tenuta, pozzo, camminamenti,
fornello, doccia all’aperto con deposito, recinzione e cancello: ciò sulla
scorta del parere negativo reso dalla competente Commissione per la tutela dei
Beni Ambientali (decisione n. 282 del 14 marzo 1990), fatto proprio dalla Giunta
Municipale con la delibera n. 918 del 21 ottobre 1992.
2. Con rituale e tempestivo ricorso giurisdizionale il signor Giovanni Teti
chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana l’annullamento di
tutti i sopracitati atti, lamentandone l’illegittimità alla stregua di tre
motivi di censura, rubricati rispettivamente “Violazione di legge - Eccesso di
potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Illogicità
manifesta”, “Difetto di motivazione – Disparità di trattamento e sproporzione
tra il fatto e la sanzione” e “Violazione di legge ed eccesso di potere per
ingiusto procedimento”.
In sintesi, il ricorrente, oltre a dedurre l’erroneità della procedura per la
mancata preventiva comunicazione del parere negativo della Commissione per la
tutela dei beni ambientali e della consequenziale delibera della giunta
municipale, notificati soltanto unitamente al diniego di sanatoria delle opere
realizzate, lamentava la genericità e l’illogicità della valutazione negativa
delle opere da sanare, anche in relazione ai materiali utilizzati, priva di
qualsiasi adeguato supporto istruttorio (quali ispezioni e sopralluoghi), tanto
più che, per un verso, si trattava di un immobile di modesta entità inidonea ad
esporre a rischio o a pericolo la zona, mentre, per altro verso, non risultava
in alcun modo considerato che le predette opere ricadevano in zona interessata
da un’ampia e notoria urbanizzazione e antropizzazione; ciò senza contare ancora
che in ogni caso si sarebbe potuto loro imporre correttivi e rimedi per rendere
sanabili le opere stesse; laddove l’amministrazione comunale si era
inopinatamente limitata a recepire il parere negativo senza compiere alcuna
ulteriore e doverosa attività istruttoria e senza tener conto della notevole
risalenza nel tempo delle opere realizzate (oltre sedici anni), così che era
macroscopica la sproporzione tra il fatto e la sanzione.
Il ricorso veniva iscritto al NRG. 1536 dell’anno 1993.
3. Con altro ricorso giurisdizionale notificato il 10 giugno 1996 i signori
Giovanni Teti, Alda Agnelli e Olga Rovelli impugnavano anche la successiva
ordinanza n. 136 del 25 marzo/5 aprile 1996, recante l’ordine di demolizione
delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, notificata
unitamente al diniego di sanatoria ed ai ricordati atti ad esso presupposti.
L’impugnativa, oltre a riprodurre i motivi di censura già sollevati col primo
ricorso, deduceva l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in quanto
notificata ai signori Alda Agnelli e Olga Rovelli, senza la previa notificazione
degli atti presupposti, ed inopinatamente emessa ancor prima della decisione
dell’adito tribunale sulla legittimità del diniego di sanatoria.
Il ricorso veniva iscritto al NRG. 2504 dell’anno 1996.
4. L’adito tribunale, sez. III, con la sentenza n. 249 del 24 novembre 1997,
riuniti i ricorsi, respingeva il primo, ritenendo infondati i motivi di censura
sollevati e, quanto al secondo, in parte lo respingeva ed in parte lo dichiarava
inammissibile, nella parte in cui erano stati riproposti i motivi già spiegati
con il primo ricorso.
5. Con atto di appello notificato il 7 gennaio 1999 i signori Giovanni Teti e
Alda Agnelli hanno chiesto la riforma della predetta statuizione, formulando un
solo articolato motivo di gravame, rubricato “Violazione degli artt. 7 e 15 L.
1437/1939 – Contraddittorietà della motivazione della sentenza – Illogicità
manifesta”, con cui sono stati sostanzialmente riproposti i motivi di censura
sollevati in primo grado, a suo avviso superficialmente apprezzati ed
ingiustamente respinti con motivazione lacunosa e contraddittoria.
Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
7.1. Occorre premettere che il parere negativo (decisione n. 282 del 14 marzo
1990) reso dalla Commissione per la tutela dei beni ambientali sulla domanda di
condono edilizio, è motivato sulla circostanza che “…i manufatti e le opere
riguardano un punto di elevatissimo interesse ambientale e paesistico, nei
confronti del quale costituiscono una presenza di degrado estetico per la natura
e la forma dei manufatti, e costituiscono altresì una presenza preoccupante per
i rischi derivanti all’ambiente da un incontrollato aumento del carico
antropico”.
La puntuale indicazione degli elementi ostativi all’accoglimento della richiesta
sanatoria esclude innanzitutto la sussistenza del dedotto vizio di difetto di
motivazione, risultando in concreto assicurata la conoscenza delle ragioni di
fatto e di diritto che hanno determinato le scelte dell’amministrazione e
garantita quindi la loro sindacabilità attraverso la ricostruzione dell’iter
logico – giuridico ad esse sotteso.
Né può condividesi la pur suggestiva tesi, secondo cui l’onere motivazionale
incombente sull’amministrazione sarebbe stato rispettato solo formalmente, e non
già sostanzialmente, a causa della concreta inidoneità e genericità delle
ragioni esposte (anche al fine di consentire l’adeguato sindacato
giurisdizionale sulle contestata scelte amministrative): una simile
ricostruzione è frutto di un evidente equivoco sulla natura giuridica della
valutazione di compatibilità ambientale delle opere abusive e sui limiti del
relativo sindacato giurisdizionale.
Invero il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità
ambientale è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale,
tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come
tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta
illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico
travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823), che non si
rinvengono nel caso di specie e che peraltro non sono state neppure dedotte e
provate dagli appellanti.
Le contestazioni di genericità del parere della Commissione per la tutela dei
beni ambientali, fatto proprio dall’amministrazione comunale di Orbetello, in
ordine alla forma ed ai materiali delle opere realizzate (degrado estetico),
nonché sullo stato di degrado della zona, sull’insanabile contrasto con la
bellezza dell’ambiente e sull’incontrollato aumento del carico antropico
pertanto, lungi dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di formazione del
giudizio dell’amministrazione, si atteggiano a mere opinioni dissenzienti, volte
a sovrapporre e/o sostituire alle valutazioni dell’amministrazione competente le
proprie soggettive considerazioni, cosa che le rende gratuite ed apodittiche,
prive di qualsiasi elemento obiettivo di riscontro.
7.2. Quanto al dedotto vizio di istruttoria per la denunciata circostanza che il
parere negativo espresso dall’amministrazione preposta al vincolo ed il
successivo diniego dell’amministrazione comunale, che non sarebbero stati
supportati da un’ispezione dello stato dei luoghi ovvero da un apposito
sopralluogo, volto ad appurare l’effettiva consistenza delle opere realizzate e
il loro inserimento nell’ambiente specifico della zona interessata, peraltro già
antropizzata ed urbanizzata e già segnata dall’insediamento di una struttura
ricettivo – turistica, esso è privo di qualsiasi fondamento.
Deve essere infatti rilevato, per un verso, che lo stato di degrado e disordine
ambientale (riferito nell’impugnato parere della competente Commissione per la
tutela dei beni ambientali e peraltro neppure contestato, anzi sostanzialmente
confermato, dagli appellanti) non può costituire motivo di giustificazione della
costruzione abusiva (atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure
l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire
l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, C.d.S.,
sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761; 27 aprile 2010, n. 2377), mentre per altro
verso, è sufficiente ricordare che, in tema di rilascio di nulla - osta
paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso
dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente
provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo
sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta
tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI, 27 aprile 2010, n.
2377).
7.3. Neppure può trovare favorevole considerazione, ad avviso della Sezione, la
tesi secondo cui l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e/o
l’amministrazione comunale avrebbero dovuto indicare gli eventuali accorgimenti
ed interventi volti a rendere compatibile le opere abusivamente realizzate con
l’ambiente circostante al fine di consentire la sanabilità delle stesse.
Un simile dovere di soccorso, invero, non solo non trova alcun fondamento
positivo specifico, ma neppure può trovare radicamento nei principi
costituzionali (art. 97 Cost.) cui deve improntarsi l’azione amministrativa, ciò
in quanto in ogni caso l’amministrazione deve esercitare il potere conferitole
dalla legge per il perseguimento dell’interesse pubblico, nel caso di specie
quello della tutela della bellezza del paesaggio dell’area interessata,
certamente prevalente rispetto a quello privato alla conservazione delle opere,
pacificamente realizzate abusivamente senza i necessari permessi richiesti dalla
legge.
7.4. Quanto alla legittimità del provvedimento di demolizione, la Sezione
osserva che esso, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è
atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi
privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure
ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una
situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S.,
sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n.
3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).
Ciò esclude qualsiasi rilevanza del vizio di eccesso di potere per asserita
sproporzione tra l’abuso commesso e la sanzione, anche in ragione del tempo
trascorso tra il primo ed il diniego di sanatoria.
7.5. E’ infine appena il caso di osservare come la denunciata circostanza che il
parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e della
conseguente delibera della giunta municipale siano stati notificati unitamente
al diniego di sanatoria non solo costituisce causa di illegittimità degli stessi
(e dell’ordine di demolizione), incidendo soltanto sull’esercizio della tutela
giurisdizionale, sulla cui effettività non può assolutamente dubitarsi, avendo
l’interessato tempestivamente adito l’autorità giudiziaria a tutela della
propria posizione giuridica.
Né alcun vizio di legittimità si riscontra nel provvedimento comunale di diniego
della sanatoria, fondato sul parere della competente Commissione per la tutela
dei beni ambientali, essendo consentita la motivazione per relationem purchè gli
atti cui essa si riferisce siano resi effettivamente disponibili, circostanza
non contestata nel caso di specie (tanto più che gli stessi sono stati anche
impugnati).
Nessuna vizio o contraddizione è dato in definitiva riscontrare nella pronuncia
impugnata, atteso che del resto, in sede di valutazione della domanda di
sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate, la necessità del parere
dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è giustificata proprio dal
fatto che il vincolo non implica l’inedificabilità assoluta, situazione in
presenza della quale alcun parere sarebbe logicamente, ancor prima che
giuridicamente, ipotizzabile.
Per completezza è appena il caso di rilevare che sono inammissibili come motivi
di gravame gli eventuali ulteriori motivi di censura sollevati in primo grado,
meramente richiamati in sede di appello, senza alcuna puntuale contestazione in
ordine al loro rigetto da parte dei primi giudici.
8. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante
la mancata costituzione dell’appellata amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sull’appello proposto dai signori Giovanni Teti e Alda Agnelli
avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez.
III, n. 249 del 24 novembre 1997, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista
giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright ©
- AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 -
ISSN 1974-9562