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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 12 maggio 2011, Sentenza n. 2865


DIRITTO URBANISTICO - PRG - Modifiche introdotte d’ufficio dall’amministrazione regionale a tutela del paesaggio in coerenza con il P.U.T.T.- Obbligo di ripubblicazione - Esclusione.
Le modifiche allo strumento urbanistico generale, introdotte d’ufficio dall’amministrazione regionale al fine specifico della tutela del paesaggio e dell’ambiente in coerenza con il Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.), non comportano l’obbligo per il Comune interessato a riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso (così Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2008, n.1417). Pres. Giaccardi, Est. De Felice - M.C. (avv. Pappalepore) c. Comune di Cassano delle Murge (avv.ti De Marco e Paccione) - (Conferma T.A.R. PUGLIA, Bari, n. 2600/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12 maggio 2011, n. 2865
 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 02865/2011REG.PROV.COLL.
N. 09368/2004 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 9368 del 2004, proposto da:
Montelli Carmela, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia Studio De Angelis in Roma, via Portuense, 104;


contro


Comune di Cassano delle Murge, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolo' De Marco, Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Regione Puglia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Orsola Albenzio, Domenica e Arcangela Campanale, Sabino Iannuzzi e Altri, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 02600/2004, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Corrado De Simone, su delega dell'avv. Vito Aurelio Pappalepore, Sandro de Marco, su delega dell'avv. Nicolò de Marco, nonché Angelo Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La signora Montelli Carmela ha proposto rituale appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia – Bari n. 2600/2004, che ha respinto l’impugnativa dalla medesima proposta (unitamente a Zullo Ignazio) e tesa all’annullamento, con l’ atto introduttivo del giudizio, dei seguenti atti amministrativi emessi nel quadro di una sequenza procedimentale volta all’adeguamento del piano regolatore generale, e costituiti da:

1) delibera consiliare comunale (n.18 del 24.5.2002) recante approvazione definitiva del PRG, in adeguamento a prescrizioni regionali;

2) delibera consiliare comunale (n.17 del 24.5.2002) di presa d’atto del piano paesistico comunale;

3) delibera consiliare della Regione. Puglia n.7019 del 26.9.1997, recante approvazione del PRG , con prescrizioni in materia di ambiente, del PRG adottato;

4) deliberazione di Giunta regionale n.270 dell’11 marzo 2003 di approvazione definitiva del PRG del Comune di Cassano delle Murge.

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato sotto tutti i profili.

Avverso la sentenza di primo grado, come detto, propone appello la signora Montelli, deducendo in sostanza quattro motivi di appello, che consistono nella riproposizione di motivi già proposti e respinti in prime cure.

Con l’appello deduce che per effetto del contestato procedimento di variante al PRG, i suoli di sua proprietà - destinati prima a zona di completamento dal PRG adottato nel 1990 e poi come tali inseriti nel progetto di lottizzazione adottato con delibera di C.C. 22 del 1990 ed approvato con delibera n.162 del 1990 - a seguito delle osservazioni regionali mosse in sede di approvazione e recepite dalla delibera di approvazione definitiva della variante, siano stati sottoposti al regime della zona E, agricola .

Con i motivi in sostanza si deduce - sia pure sovrapponendo in parte il ricorso originario i cui motivi sono riproposti e in parte le censure alla impugnata sentenza - che:

1) si è illegittimamente ritenuto da parte dell’amministrazione che l’area boscata dovrebbe avere soltanto destinazione agricola (pagina 21 dell’appello) e si è esteso tale concetto anche alle aree annesse alla zona boscata (pagine 22 e 23 dell’appello); nella specie non si tratterebbe di “territori costruiti” (art. 142 T.U. B.C.); si tratterebbe di aree incluse in piani di lottizzazione (con esigenza, deve ritenersi, di motivazione adeguata);

2) le modifiche apportate dalla Regione fanno ritenere che si tratti di una nuova variante e non di un semplice adeguamento alle prescrizioni regionali;

3) il primo giudice avrebbe erroneamente avallato la procedura utilizzata dal Comune per il recepimento dei vincoli del PUTT, vincoli che invece, secondo parte appellante, dovevano essere adottati e approvati con apposita specifica variante (pagine 21 e seguenti dell’appello);

4) illegittimamente la Regione Puglia avrebbe formulato osservazioni e prescrizioni ultronee rispetto alle scelte pianificatorie del PUTT ed ingiustamente il primo giudice ha ritenuto che la Regione potesse invece apportare modifiche introducendo numerosi vincoli derivanti da leggi statali e regionali; con le modifiche di ufficio si sarebbe provveduto all’adeguamento al PUTT soltanto “adottato” e non ancora approvato (pagina 26 dell’appello); sussisterebbe l’obbligo di ripubblicazione mentre si è sostenuto che si tratterebbe di vincoli ambientali, che non necessiterebbero di ripubblicazione (pagina 20 dell’appello).

Si è costituito il Comune di Cassano delle Murge chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Si sono costituiti ad adiuvandum i su menzionati intervenienti, che concludono per l’accoglimento dell’appello, sostenendo che i terreni di loro proprietà si troverebbero in situazione peggiorativa quanto a destinazione.

Alla udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


1.L’appello è infondato in ordine a tutti i motivi, potendosi richiamare i precedenti della sezione relativi proprio ai medesimi atti impugnati in prime cure (ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 1789 depositata in data 21 aprile 2008), potendosi prescindere dalla eccezione di improcedibilità, sollevata dal Comune perché non sarebbe stato impugnato il Piano di Assetto Idrogeologico.

Con il primo motivo si deduce che i suoli in questione non sarebbero qualificabili come area boscata, che non sarebbe quindi soggetta ai vincoli relativi, limitati alla destinazione agricola.

Il motivo è infondato.

Come ha controdedotto il Comune resistente, richiamando le disposizioni del P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico ex art. 8 della legge Regione Puglia 31 maggio 1980 n.56) viene stabilito un regime di tutela anche per le aree “annesse” alla zona boscata – in una fascia di rispetto di 100 metri – con conseguente vincolo di inedificabilità assoluta in conformità alle disposizioni dell’art. 1, lettera d), della legge Regione Puglia 11 maggio 1990, n.30.

Pertanto, nella specie, l’area di proprietà della parte appellante rientrava nella definizione di area boscata e come tale assoggettata a vincoli di inedificabilità.

La parte appellante sostiene che in ogni caso nella specie ricorrevano i presupposti della deroga ai vincoli paesaggistici, ai sensi dell’art. 142 del codice del paesaggio, trattandosi di “territori costruiti”.

Il motivo è sotto tale profilo parimenti infondato.

Nella specie non si tratta in concreto di “territorio costruito”, avendo il legislatore, nella prospettiva di non vanificare una più penetrante tutela paesaggistica ed ambientale, tenuto conto della rilevanza di tali situazioni e stabilito con la norma derogatoria richiamata che la deroga si pone soltanto nel caso che le previsioni dei piani pluriennali di attuazione “siano state concretamente realizzate”.

Non ha pregio neanche il rilievo con il quale si fa riferimento al fatto che nella specie si tratterebbe di aree incluse in piani di lottizzazione, non avendo la parte appellante adeguatamente superato le conclusioni del primo giudice, che ha osservato che il piano di lottizzazione approvato nel dicembre 1990 non è stato mai attuato e l’area è non edificata.

2. Con altro motivo di appello si sostiene che le modifiche apportate dalla Regione e recepite dal Comune fanno ritenere che si tratti di una nuova variante e non di un semplice adeguamento alle prescrizioni regionali; inoltre, in virtù della natura di tali modifiche, sarebbe stata necessaria una nuova pubblicazione.

Il motivo è infondato.

Con riguardo al primo profilo, il Collegio ritiene che vadano avallate le considerazioni svolte dal primo giudice sul fatto che il territorio del Comune di Cassano delle Murge è interessato dalla presenza di vincoli e emergenze culturali e ambientali derivanti sia da leggi statali che regionali, sicché le modifiche in relazione a tali numerosi vincoli ben potevano incidere sulle caratteristiche originarie del piano, adottato alcuni anni addietro.

Ciò si poneva del resto in correlazione con le indicazioni della delibera della Giunta Regionale del 1997, che demandava all’amministrazione comunale una compiuta valutazione del territorio, con la individuazione di tutti i vincoli esistenti, mediante la esecuzione di una attività di tipo ricognitivo dell’esistente nell’ambito della quale non residuava, in sostanza, alcuno spazio per autonome determinazioni da parte comunale, atteso che le soluzioni da adottare per le varie tipologie di vincoli potevano direttamente desumersi dalla logica stessa delle prescrizioni regionali (in tal senso, anche Consiglio di Stato, IV, n.4506 depositata in data 5 marzo 2008).

Con riguardo alla esigenza di ripubblicazione del piano regolatore sulla base delle modifiche apportate, in ragione della esorbitanza delle suddette modifiche, il Collegio non può che richiamare i numerosi precedenti con i quali, anche in relazione ai medesimi atti impugnati in primo grado, si è sostenuto che le modifiche allo strumento urbanistico generale, introdotte d’ufficio dall’amministrazione regionale al fine specifico della tutela del paesaggio e dell’ambiente in coerenza con il Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.), non comportano l’obbligo per il Comune interessato a riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso (così Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2008, n.1417 in relazione a controversia avverso atti del Comune di Cassano delle Murge).

3. Con altri motivi si deduce: che la procedura utilizzata dal Comune avrebbe illegittimamente consentito il recepimento dei vincoli del PUTT, vincoli che invece dovevano essere adottati e approvati con apposita specifica variante; che illegittimamente la Regione Puglia avrebbe formulato osservazioni e prescrizioni ultronee rispetto alle scelte pianificatorie del PUTT e che, ingiustamente, il primo giudice ha ritenuto che la Regione potesse invece apportare modifiche introducendo numerosi vincoli derivanti da leggi statali e regionali; che con le modifiche di ufficio si sarebbe provveduto all’adeguamento al PUTT soltanto adottato e non ancora approvato.

I rilievi sono infondati.

Il primo profilo è infondato, alla luce di quanto sopra esposto riguardo alla mancanza di necessità di adottare nuova variante.

Il Collegio ritiene che sussista la legittimità del procedimento utilizzato, poichè la normativa invocata (art. 5.6 del titolo V del P.U.T.T.) secondo cui la disciplina di tale piano verrebbe introdotta nel PRG con “specifica variante” significa soltanto, come ha rilevato il Comune, che l’adeguamento “può” (non deve) essere effettuato con una variante.

Resta fermo però in ogni caso che debba ritenersi legittimo l’operato dell’amministrazione, in quanto nella specie l’adeguamento è avvenuto nell’ambito del medesimo procedimento di formazione dello strumento urbanistico.

E’ infondato anche il profilo che attiene alla natura delle prescrizioni formulate dalla Regione, qualificate come ultronee: è evidente, sulla base di quanto sopra dedotto in ordine alla mancanza di obbligo di ripubblicazione, che si tratta di modifiche di ufficio obbligatorie, che assumono il carattere di doverosità, in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la tutela del paesaggio e dell’ambiente.

E’ infondato anche il motivo con il quale si deduce che erroneamente si sarebbe fatto riferimento, nell’apportare le modifiche, alle scelte soltanto adottate e non ancora approvate.

Il riferimento alle “scelte operate” da parte dell’art. 16 legge regionale 31 maggio 1980 n.56 consente di ritenere che la lettera della norma non precluda l’adeguamento a piani soltanto adottati.

Come ha già ritenuto questo Consesso in fattispecie analoga (Consiglio di Stato, IV, 30 settembre 2002, n.4984) lo strumento attraverso cui tali scelte, non ancora approvate, possono essere inserite di ufficio da parte della Giunta regionale negli strumenti urbanistici sottoposti al suo esame, è stato correttamente individuato nell’art. 10, comma 2, lettera c) L.17 agosto 1942, n.1150, che espressamente acconsente, in sede di approvazione dei piani regolatori generali, l’introduzione di modifiche d’ufficio indispensabili per assicurare “la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici”.

4. In conclusione l’appello non può trovare accoglimento.

La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue in parte il principio della soccombenza; per il resto sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, con conseguente conferma della impugnata sentenza. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Cassano delle Murge, liquidandole in complessivi euro tremila; compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 


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