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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 16 maggio 2011, Sentenza n. 2957


INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Scelte pianificatorie - Discrezionalità amministrativa - Limiti - Artt. 97 e 113 Cost.
Se è vero che le scelte di pianificazione, e tra queste, la zonizzazione acustica, rientrano nella discrezionalità amministrativa della Pubblica Amministrazione, esse sono sempre assoggettate, come principio generale del “sistema” delle garanzie comunemente discendenti dagli artt. 97 e 113 Cost., al sindacato giurisdizionale nei limiti della loro (ritenuta) irrazionalità, contraddittorietà e manifesta incongruenza (cfr. sul punto, ex plurimis, le decisioni Cons Stato, n. 664 dd. 6 febbraio 2002 n. 4920 dd. 27 luglio 2010,). Pres. Giaccardi, Est. Rocco - M. s.p.a. (avv.ti Piacentini e Izzo) c. S.A. (avv.ti Saladino e Colagrande) - (Conferma T.A.R. Piemonte, n. 2538/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2957

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classi di zonizzazione - DPCM 14 novembre 1997 - Comuni - Pianificazione conforme - Regione Piemonte - L.r. n. 52/2000.
La definizione delle classi di zonizzazione acustica è disciplinata nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alla quale sono tenuti a conformarsi i Comuni nella conseguente pianificazione di loro competenza; in Piemonte, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della L.R. 52 del 2000, la zonizzazione è attuata secondo le linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802. Pres. Giaccardi, Est. Rocco - M. s.p.a. (avv.ti Piacentini e Izzo) c. S.A. (avv.ti Saladino e Colagrande) - (Conferma T.A.R. Piemonte, n. 2538/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2957

INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Parametri di riferimento - Destinazione d’uso futura - Livelli di rumore sussistenti di fatto - Illegittimità.
E’ illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente sussistenti di fatto (cfr. in tal senso la decisione Cons. Stato n. 9302 dd. 31 dicembre 2009) Pres. Giaccardi, Est. Rocco - M. s.p.a. (avv.ti Piacentini e Izzo) c. S.A. (avv.ti Saladino e Colagrande) - (Conferma T.A.R. Piemonte, n. 2538/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2957
 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 02957/2011REG.PROV.COLL.
N. 06882/2007 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 6882 del 2007, proposto da:
Società Monterosa 2000 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Piacentini e dall’Avv. Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;


contro


Sbragia Alessandro, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Saladino e dall’Avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Paisiello. 55;

nei confronti di

Comune di Alagna Valsesia (Vc) in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Amadio e dall’Avv. Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, Lungotevere Marzio, 3; Provincia di Vercelli, Regione Piemonte, Arpa Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione II^, n. 2538 dd. 4 giugno 2007, resa tra le parti e concernente piano di zonizzazione acustica in dipendenza della realizzazione di una nuova pista di sci.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sbragia Alessandro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per le parti gli avvocati Resta, su delega di Izzo e di Amadio, e Colagrande;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.1. Il Consiglio Comunale di Alagna Velsesia (Vercelli), con la deliberazione n. 43 del 15 novembre 2004, ha approvato la proposta del Sindaco avente per oggetto: “Adozione piano di zonizzazione acustica”.

Con deliberazione n. 9 del 12 maggio 2006 il Commissario Straordinario del Comune di Alagna Valsesia ha a sua volta disposto l’approvazione della proposta avente per oggetto: “Adozione definitiva piano di zonizzazione acustica L.R. 52 del 20 ottobre 2000”.

Tale provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 2006.

Con ricorso innanzi al T.A.R. per il Piemonte il sig. Alessandro Sbragia, residente in località Piane del Comune di Alagna Velsesia ha chiesto l’annullamento del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Alagna Valsesia, adottato in via definitiva a’ sensi e per gli effetti della L.R. 52 del 2000 mediante la predetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 dd. 12 maggio 2006, limitatamente alla parte in cui l’abitato della Frazione Piane è inserito in classe di destinazione d’uso III (“aree di tipo misto”) e, sempre in parte qua, dell’anzidetta deliberazione consiliare di Alagna Valsesia n. 3 in data 15 novembre 2004, recante a sua volta l’adozione preliminare del Piano medesimo.

Nel proprio ricorso in primo grado lo Sbragia ha dedotto le censure qui appresso descritte.

I) Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997; violazione e falsa applicazione di legge anche in relazione agli artt. 2 e 6 della L.R. 52 del 2000; eccesso di potere per illogicità ed erroneità manifesta.

Lo Sbragia ha innanzitutto evidenziato che la Frazione Piane, ubicata a monte del capoluogo comunale, è caratterizzata da un antico insediamento Walser (popolazione di ceppo germanico così indicata con contrazione del tedesco Walliser, cioè vallesano, abitante del Cantone elvetico del Vallese ma con significativi insediamenti presenti dal XII – XIII secolo anche nell’area circostante al massiccio del Monte Rosa), le cui origini possono collocarsi nel secolo XVII e che lo strumento urbanistico generale aveva espressamente inserito l’intera frazione nell’ambito della categoria “area di valore storico-ambientale”; inoltre - ha rimarcato sempre lo Sbragia - la medesima Frazione è ricompresa nel vincolo ambientale di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente n. 21710 del 1984 e di cui al D.M. 1 agosto 1985 (specifico, quest’ultimo, per l’Alta Valsesia), oltre a quello generale di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42.

Lo Sbragia reputa pertanto che la scelta dell’Amministrazione Comunale di inserire la Frazione Piane in Classe III, riservata alle “aree di tipo misto” in luogo della Classe I, concernente invece le “aree particolarmente protette”.

La deliberazione impugnata, secondo il ricorrente in primo grado, non avrebbe quindi tenuto nel giusto conto le direttive di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.85-3802 dd. 6 agosto 2001, la quale a sua volta dispone nel senso che i Piani di Zonizzazione acustica devono osservare contestualmente tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente e del territorio, privilegiando, nel dubbio, le scelte più cautelative in materia di clima acustico.

Inoltre lo Sbragia ha rimarcato che il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante la definizione delle classi acustiche, include nella Classe I le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici e le strutture consimili, e che l’anzidetta deliberazione della Giunta Regionale n.85-3802 dd. 6 agosto 2001 dispone che nella medesima Classe I sono inserite anche le aree di particolare interesse storico, artistico e architettonico.

Per contro, nella Classe III – ha rilevato sempre lo Sbragia – devono essere inserite le aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, nonché le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Sulla base di tali premesse, il ricorrente in primo grado ha evidenziato la incongruità che aveva contraddistinto l’operato del Comune di Alagna Valsesia, posto che l’abitato di Piane è posto nell’attuale strumentazione urbanistica primaria in zona avente “valore storico-ambientale”: e di ciò, per l’appunto, non sarebbe stato tenuto conto, considerando che il reale ed esistente uso del territorio deve essere posto come elemento centrale della zonizzazione acustica e che, nella relazione allegata al Piano, vi è una corretta descrizione della zona che corrisponde alle caratteristiche dell’abitato di cui trattasi

II) Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 8 della L.R. 52 del 2000; eccesso di potere per sviamento in riferimento alla violazione delle linee-guida assunte con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001, n. 85-3802.

Lo Sbragia ha rimarcato che il Piano di zonizzazione non avrebbe tenuto conto nella dovuta considerazione il pregio storico-ambientale della Frazione Piane, interessata da antichi insediamenti abitativi, e ciò pur in presenza della disciplina contenuta nella L.R. 52 del 2000 che – tra l’altro - impone il rispetto delle vocazioni intrinseche delle aree interessate dalla classificazione acustica e che, nel caso di specie, obbligava ad un inserimento in Classe I.

Inoltre, ad avviso del ricorrente in primo grado, nessuno degli elementi caratteristici della Classe III sarebbe rinvenibile nella Frazione Piane, la quale non potrebbe per certo configurarsi quale “area urbana interessata da traffico veicolare locale o di attraversamento”, né sarebbe interessata da attività commerciali o dalla presenza di uffici o di attività artigianali.

Ad avviso dello Sbragia l’inserimento in Classe III della Frazione Piane configgerebbe pure con le finalità di assicurazione di una corretta vivibilità dei luoghi che deve ragionevolmente contraddistinguere le scelte pianificatorie dell’Amministrazione Comunale, comunque sempre censurabili in sede giurisdizionale per manifesta illogicità o contraddittorietà.

III) Eccesso di potere per sviamento sotto ulteriore profilo; contraddittorietà della motivazione. Difetto di istruttoria.

Lo Sbragia ha rilevato che in Frazione Piane è stata assentita la realizzazione di una pista da sci, denominata “Pista Bocca delle Pisse”, nelle vicinanze della sua abitazione e che l’A.R.P.A. del Piemonte ha già riscontrato al riguardo il superamento dei valori minimi di emissione.

Il Comune di Alagna Valsesia, quindi, secondo la ricostruzione del ricorrente in primo grado, non solo non avrebbe dato corso ad un progetto di bonifica acustica sollecitato dalla medesima A.R.P.A., ma ha disposto – per l’appunto – l’anomala classificazione della Frazione in sede di pianificazione acustica con l’evidente fine di giustificare il mantenimento della pista da sci nella posizione attuale non dando con ciò luogo al relativo spostamento, necessario in caso di inserimento in Classe I con relativa creazione di una zona “cuscinetto”.

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche; violazione e falsa applicazione di legge anche in relazione all’art. 7 della L.R. 52 del 2000; carenza ed illogicità della motivazione.

Il ricorrente in primo grado ha riferito di avere evidenziato all’Amministrazione Comunale le problematiche acustiche della Frazione Piane sin dal 2005 e proprio in relazione alla questione della realizzazione della predetta pista da sci e alla conseguente bonifica sollecitata dall’A.R.P.A, partecipando anche al relativo procedimento a’ sensi dell’art. 10 della L. 241 del 1990; e, per contro, il Comune di Alagna Valsesia avrebbe sempre ignorato i suoi contributi partecipativi anche nel procedimento di formazione del Piano di Zonizzazione acustica.

1.2. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti il Comune di Alagna Valsesia e la Monterosa 2000 S.p.a., soggetto gestore dell’anzidetto impianto di sci, concludendo entrambi per la reiezione del ricorso.

1.3. Con sentenza n. 2538 dd. 4 giugno 2007 la Sezione II^ del T.A.R. adito ha accolto l’impugnativa dello Sbragia con riguardo ai primi due ordini di censure dianzi esposte e con assorbimento degli altri due motivi di ricorso.

Per l’effetto, il giudice di primo grado ha pertanto annullato il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Alagna Valsesia nella parte in cui l’abitato della Frazione Piane è inserito in classe di destinazione d’uso III (“aree di tipo misto”).

2.1. Con il ricorso in epigrafe Monterosa 2000 chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo le censure qui appresso descritte.

I) Violazione dell’art. 112 c.p.c.; vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.

Secondo la ricorrente in secondo grado, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare l’omessa indicazione, da parte dello Sbragia, della reale destinazione impressa dalla strumentazione urbanistica primaria alla Frazione Piane, ossia quella di “area urbanizzata/urbanizzanda a destinazione prevalentemente residenziale e/o terziaria in cui non è prevista C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione”.

Tale materiale destinazione urbanistica pienamente legittimerebbe pertanto, ad avviso di Monterosa 2000, l’inclusione della Frazione Piane nella Classe III, con conseguente reiezione dei primi due ordini di censure proposti dallo Sbragia in primo grado.

Con il medesimo motivo Monterosa 2000 ripropone pure gli argomenti già dedotti in primo grado nei riguardi del terzo e quarto ordine di censure ivi dedotte dallo Sbragia, rilevando – altresì – che nella propria sentenza il T.A.R. avrebbe censurato l’operato dell’Amministrazione Comunale principalmente sotto il profilo della carenza di un’ “approfondita istruttoria” e di un’adeguata motivazione, peraltro asseritamente mai contestati dal medesimo Sbragia con riferimento all’intero Piano di Zonizzazione.

Comunque, ad avviso di Monterosa 2000, lo Sbragia avrebbe dedotto la censura di “carenza di motivazione” soltanto nel quarto motivo (assorbito dal primo giudice di primo grado) in ordine all’asseritamente mancata recezione dei propri contributi partecipativi (reputati comunque tardivi dalla medesima Monterosa 2000), e avrebbe dedotto la censura di “carenza di motivazione/contraddittorietà di motivazione” soltanto nel terzo motivo (parimenti assorbito dal giudice di primo grado) con riguardo alla mancata adozione da parte del Comune di un progetto di bonifica acustica.

In relazione a tali circostanze, ad avviso di Monterosa 2000 la sentenza impugnata sarebbe dunque viziata per ultrapetizione, a’ sensi dell’art. 112 c.p.c.

II) Erroneità della sentenza resa in primo grado per indeterminatezza dell’oggetto e contraddittorietà intrinseca.

L’appellante insiste ancora sulla circostanza che lo strumento urbanistico generale vigente nel territorio di Alagna Valsesia include la Frazione Piane in “area urbanizzata/urbanizzanda a destinazione prevalentemente residenziale e/o terziaria in cui non è prevista C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione”, con conseguente legittimità della disposta assegnazione alla Classe III in sede di zonizzazione acustica e mancanza di qualsivoglia giustificazione per l’invocata assegnazione della relativa area alla Classe I.; e, del resto, Monterosa 2000 evidenzia che nella stessa sentenza impugnata si ammetterebbe che venga privilegiata nella zonizzazione acustica anche la destinazione potenziale dell’area, peraltro solo se tale scelta è supportata da adeguata motivazione.

Da ciò discenderebbe, quindi, ad avviso dell’appellante, la contraddittorietà della sentenza resa dal giudice di primo grado, posto che dapprima ivi si afferma che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto tenere in considerazione soltanto la destinazione attuale della Frazione Piane., lasciando in tal modo intendere che l’Amministrazione medesima, ove avesse svolto adeguata istruttoria, avrebbe quindi incluso “a contrariis” la Frazione Piane in Classe I; e poi si afferma che l’Amministrazione Comunale potrebbe anche adeguare la classificazione alla destinazione potenziale, sia pure con adeguata motivazione sul punto.

L’appellante reputa, comunque, che l’Amministrazione Comunale avrebbe proceduto alla zonizzazione acustica considerando espressamente la “vocazione intrinseca e l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio”, come per l’appunto imposto dall’art. 6, lett. d), della L.R. 52 del 2000.

In tal senso – rimarca sempre Monterosa 2000 – nel generale, predetto contesto di “area urbanizzata/urbanizzanda a destinazione prevalentemente residenziale e/o terziaria in cui non è prevista C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione” l’area di “rilevante valore storico-ambientale” sarebbe in realtà limitata al solo nucleo di edifici la cui tipologia costruttiva è attribuita ad insediamenti Walser, nel mentre un’ “area verde di cornice” inedificabile è stata collocata dal medesimo strumento urbanistico primario a tutela della Frazione verso nord e, a mezzogiorno, l’abitato sarebbe – per l’appunto – lambito dal “Bacino sciabile” in cui è ammessa la realizzazione di impianti sciistici.

Inoltre, sempre ad avviso di Monterosa 2000, l’abitato di Piane risulterebbe inserito in un più vasto territorio a carattere agricolo-rurale dove sono correntemente impiegate macchine operatrici per la coltura dei fondi e per il taglio della legna, e dove è – altresì – praticato l’allevamento del bestiame: attività, queste, che comportano l’inclusione delle relative aree in Classe III sia a’ sensi di quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, sia a’ sensi delle linee-guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.85-3802 dd. 6 agosto 2001.

Né andrebbe sottaciuto che la disposta inclusione dell’area di cui trattasi risulterebbe giustificata, secondo Monterosa 2000, anche in coerenza della classificazione del territorio circostante, in quanto, se tutto il territorio del Parco Naturale dell’Alta Valsesia che circonda l’abitato di Alagna Valsesia è stato invero incluso in Classe I, nondimeno il territorio agricolo compreso tra lo stesso Parco Naturale e le aree urbanizzate è stato incluso in Classe II unitamente al Bacino sciabile dell’Olen-Bors, nel mentre la Classe III è stata limitata ai soli percorsi definiti dalle piste di sci, nonché alle aree del capoluogo comunale e delle frazioni prossime allo stesso, servite da strade carrozzabili e caratterizzate da destinazione d’uso residenziale e/o terziaria, come – per l’appunto – sarebbe il caso di Piane (cfr. Estratto Tavola 2c del Piano regolatore vigente e art. 7 delle relative N.T.A.: doc. 4 prodotto da Monterosa 2000 nel fascicolo di primo grado), e dove quindi “la quiete” inderogabilmente contemplata per le aree incluse nella Classe I non rappresenterebbe un’esigenza assoluta.

Né, comunque – e contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata – l’Amministrazione era tenuta, secondo la prospettazione di Monterosa 2000, a dare specifica contezza della classificazione da essa disposta, ossia della singola scelta effettuata, la quale non può che trovare – viceversa – idonea giustificazione nei criteri generali di impostazione del provvedimento pianificatorio (cfrr. sul punto, ad es., la decisione n. 861 dd. 19 febbraio 2007 resa da questa stessa Sezione).

III) Erroneità in diritto con riguardo ai principi sulla sindacabilità della discrezionalità tecnica da parte del giudice amministrativo.

L’appellante reputa che il giudice di primo grado abbia di fatto esercitato un sindacato su scelte tecniche dell’Amministrazione Comunali, in quanto tali sottratte – per contro – alla giurisdizione del giudice amministrativo.

IV) Ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c.; vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.

Ad avviso dell’appellante tale vizio sussisterebbe laddove nella sentenza resa in primo grado sarebbe stato contestato l’assunto del Comune secondo il quale sussisterebbe, di fatto, un’assimilazione tra la pista di sci e una strada con traffico veicolare, in quanto argomento del tutto estraneo al giudizio e non introdotto con apposita censura dallo Sbragia nell’atto introduttivo del giudizio innanzi al T.A.R.

In subordine, la medesima appellante invoca a proprio beneficio un precedente del Tribunale ordinario di Trento del 5 ottobre 1999 secondo il quale il c.d. “gatto delle nevi”, circolante sulle piste da sci, sarebbe di per sé annoverabile tra i veicoli assoggettati al rispetto del Codice della Strada.

V) Da ultimo, a fini meramente tuzioristici, Monterosa 2000 deduce quale motivo di appello i propri argomenti difensivi svolti in ordine al quarto ordine di censure dedotte dallo Sbragia innanzi al giudice di primo grado e da quest’ultimo assorbito.

2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Alagna Valsesia nelle forme dell’appello incidentale, a’ sensi dell’allora vigente art. 37 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, reiterando puntualmente le censure già dedotte da Monterosa 2000 e concludendo anch’esso per la riforma della sentenza resa in primo grado.

2.3. Si è pure costituito in giudizio lo Sbragia, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

Lo Sbragia ha – altresì – depositato agli atti di causa, a conforto delle proprie tesi, una bozza della Relazione del Consulente tecnico d’ufficio depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Vercelli – Sezione distaccata di Varallo Sesia nel procedimento civile R.G. 21 del 2007 da lui promosso avverso Monterosa 2000 e STV Servizi Turistici Vallesani S.r.l. per immissioni rumorose.

2.4. Monterosa 2000 e il Comune di Alagna Valsesia hanno contestato la rilevanza di tale produzione.

2.5. La difesa di Monterosa 2000 ha pure dedotto l’improcedibilità del ricorso proposto in primo grado dallo Sbragia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto per effetto dell’art. 9, comma 5, la pista di sci in questione è stata esplicitamente assimilata a infrastruttura stradale, ferroviaria e di trasporto, rispetto alla quale l’abitazione dello Sbragia si trova a 10 metri di distanza, ossia in una fascia di sedime in cui, per il combinato disposto della medesima disciplina di fonte regionale e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 non si applicherebbero i valori limite differenziali di immissione altrimenti imposti in via ordinaria da quest’ultimo provvedimento.

3. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1 Tutto ciò premesso, va innanzitutto respinta l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso dedotta dalla difesa di Monterosa 2000, posto che a’ sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 2 del 2009, recante “norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”, lo ius superveniens trova applicazione nella sola ipotesi di “aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative”, ossia a realizzazioni susseguenti all’entrata in vigore della legge regionale medesima.

Pertanto, la disciplina stessa assodatamente non si applica al caso di specie.

4.2. Il ricorso di Monterosa 2000 e le omologhe deduzioni incidentali del Comune di Alagna Valsesia vanno respinte, per quanto qui di seguito specificato e prescindendo, a’ sensi dell’art. /104, comma 2, cod. proc. amm., dall’ulteriore produzione documentale effettuata nel presente grado di giudizio dallo Sbragia.

A) Va premesso che –come correttamente evidenziato nella stessa sentenza impugnata – nel caso di specie lo Sbragia ha contestato le scelte discrezionali dell’Amministrazione comunale in ordine all’attività di pianificazione (acustica): e, se è ben vero che le scelte di pianificazione rientrano nella discrezionalità amministrativa della Pubblica Amministrazione, esse sono sempre assoggettate, come principio generale del “sistema” delle garanzie comunemente discendenti dagli artt. 97 e 113 Cost., al sindacato giurisdizionale nei limiti della loro (ritenuta) irrazionalità, contraddittorietà e manifesta incongruenza (cfr. sul punto, ex plurimis, le decisioni n. 664 dd. 6 febbraio 2002 n. 4920 dd. 27 luglio 2010, rese da questa stessa Sezione).

B) Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che a’ sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 52 del 2000, la classificazione acustica è effettuata, nella necessaria applicazione dei principi contenuti nella legge-quadro statale 26 ottobre 1995 n. 447, “in modo da: a) ricomprendere l’intero territorio comunale; b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione; c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;

d) considerare la vocazione intrinseca e l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio;

e) attenersi alle linee guida regionali … (adottate dalla Giunta Regionale); f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della L. 447 del 1995.”

La disposizione di cui alla testè riferita lett. d) sopra richiamata, che impone di considerare la vocazione intrinseca e l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio, è stata correttamente individuata dal giudice di primo grado come rilevante per la definizione della presente causa, evidenziando che la disposizione medesima è invero principalmente deputata alla considerazione dell’intero territorio comunale, globalmente inteso, e che – peraltro – il relativo principio non può non essere confermato nella sua necessaria effettività allorquando nella pianificazione è identificata ogni singola area ai fini del suo inserimento in una classe acustica.

Come correttamente affermato dal T.A.R., non può altrimenti essere riconosciuto un senso logico alla disposizione di legge in esame, “se per l’intero territorio comunale essa impone un metodo e per ogni singola area pone deroghe” (così, puntualmente, a pag. 10 della sentenza impugnata).

Come è ben noto, la definizione delle classi di zonizzazione acustica è disciplinata nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alla quale sono tenuti a conformarsi i Comuni nella conseguente pianificazione di loro competenza e che in Piemonte, a’ sensi del predetto art. 6, comma 1, lett. e) della L.R. 52 del 2000, è attuata secondo le linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802.

Per quanto qui segnatamente interessa, va evidenziato che a’ sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997 nella Classe I vanno incluse le “aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.”.

Viceversa, nella Classe III devono essere incluse le “aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessata da attività che impiegano macchine operatrici”.

A sua volta, la deliberazione della Giunta Regionale. n. 85-3802 del 6 agosto 2001 impone, almeno tendenzialmente, una prima fase deputata all’individuazione di una connessione diretta con le destinazioni d’uso della strumentazione urbanistica comunale; una seconda fase per determinare con sopralluoghi il reale utilizzo delle porzioni di territorio non immediatamente riconducibili alle classi del predetto D.P.C.M. 14 novembre 1997 cit.; una terza fase per armonizzare il più possibile la classificazione.

Al punto 3 la predetta deliberazione della Giunta Regionale dispone comunque che le aree da inserire in Classe I sono quelle in cui la quiete sonora rappresenta un elemento di base e che solo esemplificativamente coincidono con quelle di cui all’elencazione del D.P.C.M. anzidetto, tra le quali possono essere inserite anche aree di particolare interesse architettonico; inoltre, non è necessario che corrispondano a tali requisiti i soli centri storici, nel mentre possono rientrare nella medesima Classe I anche zone collocate al di fuori di questo.

Viceversa, lo stesso provvedimento della Giunta Regionale afferma che le aree da inserire in Classe III sono quelle zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi e altro collegato, aree rurali dotate di macchine agricole, nonché le aree destinate ad attività sportiva non fonte di rumore.

Le appellanti reputano che, nello statuire sui primi due motivi del ricorso proposto in primo grado, il T.A.R. sia incorso nel vizio di ultrapetizione, il quale – come è ben noto – sussiste qualora se sia stato esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti, oppure abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio. (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2008, n. 6169).

E’ evidente, tuttavia, che tale vizio non sussiste nel caso di specie, se non altro poiché il ricorrente in primo grado ha tra l’altro censurato con i primi due motivi di ricorso accolti in via assorbente dal T.A.R. l’ eccesso di potere per illogicità, erroneità manifesta e sviamento della scelta dell’Amministrazione Comunale di classificare l’abitato della Frazione Piane in Classe di destinazione d’uso III (“aree di tipo misto”) anziché in classe di destinazione I (“aree particolarmente protette”): e ciò anche con riferimento alla violazione delle linee-guida assunte con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 85-3802 del 2001.

Secondo la tesi delle appellanti, l’avvenuta inclusione dell’intera Frazione Piane nella Classe III^ sarebbe giustificata dall’assunto, contenuto nella strumentazione urbanistica vigente, che qualifica la Frazione stessa quale “area urbanizzata e/o urbanizzanda a destinazione prevalentemente residenziale e/o terziaria in cui non è prevista C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione”.

Tale previsione, tuttavia, non scalfisce la ben più pregnante e – soprattutto – prioritaria riconduzione dell’intera Frazione Piane, e non già del suo solo contesto edificato o edificando – come viceversa vorrebbero gli appellanti – ad “area di valore storico-ambientale”, in quanto definizione coerente ai vincoli di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente n. 21710 del 1984 e di cui al D.M. 1 agosto 1985 per l’Alta Valsesia, ivi segnatamente vigenti oltre a quello generale di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42. n. 42/2004.

In tale contesto, la circostanza per cui il T.A.R. ha affermato che, nel caso di specie, sarebbe stata “necessaria una approfondita istruttoria sulle ragioni che inducevano a preferire l’inserimento in Classe III invece che in Classe I, tenuto conto che le stesse linee regionale impongono di preferire, nel dubbio, la miglior qualificazione nel senso del privilegiare la classificazione tendente al miglior confort acustico” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) non è – a differenza di quanto sostenuto dalle parti appellanti - contraddittoria rispetto al contestuale assunto del medesimo giudice secondo il quale la destinazione della medesima Frazione Piane ad “area urbanizzata e/o urbanizzanda a destinazione prevalentemente residenziale e/o terziaria in cui non è prevista C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione” è meramente “potenziale e non attuata”.

Infatti, proprio perché non era e non è documentata in loco una consistente intensificazione dell’edificazione o dell’impianto di insediamenti commerciali, di esercizi pubblici o di attività turistico-ricettive (intensificazione che,del resto, neppure le appellanti medesime hanno provato agli atti di causa), risulta evidente che solo l’allegazione documentata di tale intensificazione nell’istruttoria del Piano di Zonizzazione acustica - giova ribadire, del tutto mancante - poteva configurarsi quale idoneo supporto al fine dell’inclusione del territorio della Frazione Piane in classe III: ed ecco dunque perché le esigenze di miglior assetto acustico ed omogeneizzazione del territorio complessivamente enunciate dalle direttive regionali predette non possono che conformarsi alla reale situazione in atto al momento dell’adozione della pianificazione, anche in considerazione del criterio generale parimenti fissato dalla Giunta Regionale (e indiscutibilmente risolutivo) che impone di preferire, nel dubbio, la classificazione tendente al miglior confort acustico.

Del resto, questo stesso giudice ha già avuto modo di evidenziare che è illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente sussistenti di fatto (cfr. in tal senso la decisione di questa Sezione n. 9302 dd. 31 dicembre 2009).

Né può essere accolta la tesi delle ricorrenti, già svolta in primo grado e qui convertita in specifico motivo di ricorso in appello, secondo la quale la Frazione Piane sarebbe comunque compresa in un più vasto territorio a carattere agricolo-rurale dove vengono impiegate macchine operatrici per il taglio della legna e si pratica l’allevamento di bestiame.

Giova infatti in contrario evidenziare che secondo le linee guida regionale e il D.P.C.M. 14 novembre 1997 si fa riferimento ad insediamenti zootecnici rilevanti, ovvero ad impianti di trasformazione del prodotto agricolo, essendo significativa in tal senso la circostanza che le direttive regionali impongono la collocazione delle relative attività in Classi superiori (IV,V,VI);

né può essere idoneamente invocata in contrario la circostanza per cui le “aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici” vanno ricondotte nella Classe III, posto che – come convincentemente evidenziato dal giudice di primo grado - il richiamo al carattere rurale, alla pratica dell’allevamento del bestiame e all’impiego di macchine per il taglio della legna appare generico e non specificato nella sua identificazione, ben potendo tali attività rivestire nella specie carattere sporadico e puntuale a differenza delle aree rurali interessate da attività continue e che richiedono l’impiego di macchine operatrici ben più complesse e sofisticate di quelle per il taglio della legna e che, pertanto, ben più congruamente vengono - per l’appunto - inserite nella Classe III.

Né – da ultimo - può essere condiviso l’assunto delle parti ricorrenti secondo il quale sussisterebbe un vizio di ultrapetizione anche laddove nella sentenza resa in primo grado sarebbe stato contestato l’assunto del Comune secondo il quale sussisterebbe, di fatto, un’assimilazione tra la pista di sci e una strada con traffico veicolare.

Secondo le medesime parti ricorrenti le affermazioni del giudice di primo grado costituirebbero nel loro insieme un argomento del tutto estraneo al giudizio e, di per sé, non introdotto con apposita censura dallo Sbragia nell’atto introduttivo del giudizio innanzi al T.A.R.

Questo Collegio, per parte propria, evidenzia che il giudice di primo grado ha – per contro – dapprima correttamente evidenziato (si badi, indotto a ciò dagli scritti defensionali rassegnati in primo grado dalle attuali appellanti che, esse sì, avevano di fatto debordato dall’oggettivo limite delle censure dedotte dallo Sbragia) che non è possibile assegnare valenza risolutiva “alla disposizione di cui alle direttive regionali ed alla normativa vigente, pure contenuta nella relazione allegata al provvedimento impugnato, secondo cui tutte le aree con piste da sci sono state inserite in Classe III perché ciò è imposto dal D.P.C.M. cit., che obbliga ad inserire in tale classe gli impianti sportivi non fonti di rumore, atteso che il Comune ben conosceva, dai numerosi esposti del ricorrente e dai rilievi dell’A.R.P.A.collegati, che i cannoni “sparaneve” superavano i limiti di tolleranza notturna, per cui avrebbe dovuto il Comune specificare per quale ragione la pista da sci “Bocca delle Pisse” fosse considerabile alla stregua di un impianto sportivo non fonte di rumore”; e, altrettanto correttamente, e sempre all’evidenza indotto dagli argomenti difensivi delle stesse controparti, e non già dallo Sbragia, che “non è possibile convenire con il Comune … laddove afferma che non esistendo ad oggi una normativa specifica che regolamenti l’inquinamento acustico prodotto dalle piste da sci, quella appena realizzata, di cui si duole da tempo il ricorrente – sulla legittimità della cui costruzione, però, non è questa la sede di approfondimento – è stata considerata alla stregua di una strada comportante traffico veicolare e di attraversamento, perché tale conclusione non appare corroborata da dati oggettivi né appare congruente sostenere che l’uso dei residenti del tracciato da sci, d’estate, come strada di spostamento, possa essere considerato idoneo a qualificare la stessa alla pari di una strada a traffico veicolare costante e continuo, come non può non essere considerato il traffico idoneo a qualificare un’area inseribile in Classe III. Per tacere, poi, dell’osservazione che il far coincidere una pista da sci con una strada la pone, comunque, come fonte di rumore, con ciò smentendo la motivazione sopra riportata, secondo cui la pista da sci era da considerarsi impianto sportivo non fonte di rumore” (cfr. sentenza impugnata, pag. 17 e ss.) .

E’ evidente, quindi, che le parti appellanti non possono dedurre la sussistenza di un vizio di ultrapetizione in ordine alle parti della sentenza impugnata che recano la disamina di argomenti defensionali da esse stesse proposti in primo grado e che sono stati comunque ivi puntualmente smentiti nella loro fondatezza.

5. In dipendenza di tutto quanto sopra, la sentenza resa in primo grado va pertanto confermata nella sua statuizione, con conseguente difetto di interesse delle ricorrenti alla riproposizione nel presente grado di giudizio degli argomenti defensionali già da esse dedotti in primo grado e segnatamente riferiti ai motivi di ricorso già dichiarati assorbiti dal T.A.R.

6. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti, nel mentre va dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe proposto, nonché sull’impugnazione incidentale del Comune di Alagna Valsesia, li respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 


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