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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 16 maggio 2011, Sentenza n.
2957
INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Scelte pianificatorie - Discrezionalità
amministrativa - Limiti - Artt. 97 e 113 Cost. Se è vero che le scelte di
pianificazione, e tra queste, la zonizzazione acustica, rientrano nella
discrezionalità amministrativa della Pubblica Amministrazione, esse sono sempre
assoggettate, come principio generale del “sistema” delle garanzie comunemente
discendenti dagli artt. 97 e 113 Cost., al sindacato giurisdizionale nei limiti
della loro (ritenuta) irrazionalità, contraddittorietà e manifesta incongruenza
(cfr. sul punto, ex plurimis, le decisioni Cons Stato, n. 664 dd. 6 febbraio
2002 n. 4920 dd. 27 luglio 2010,). Pres. Giaccardi, Est. Rocco - M. s.p.a.
(avv.ti Piacentini e Izzo) c. S.A. (avv.ti Saladino e Colagrande) - (Conferma
T.A.R. Piemonte, n. 2538/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2957
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classi di zonizzazione - DPCM 14 novembre 1997 - Comuni
- Pianificazione conforme - Regione Piemonte - L.r. n. 52/2000. La
definizione delle classi di zonizzazione acustica è disciplinata nella Tabella A
allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alla quale sono tenuti a conformarsi i
Comuni nella conseguente pianificazione di loro competenza; in Piemonte, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della L.R. 52 del 2000, la zonizzazione è
attuata secondo le linee guida regionali approvate con deliberazione della
Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802. Pres. Giaccardi, Est. Rocco - M.
s.p.a. (avv.ti Piacentini e Izzo) c. S.A. (avv.ti Saladino e Colagrande) -
(Conferma T.A.R. Piemonte, n. 2538/2007)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2957
INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Parametri di riferimento - Destinazione
d’uso futura - Livelli di rumore sussistenti di fatto - Illegittimità. E’
illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già
tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di
territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel
prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in
relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente
sussistenti di fatto (cfr. in tal senso la decisione Cons. Stato n. 9302 dd. 31
dicembre 2009) Pres. Giaccardi, Est. Rocco - M. s.p.a. (avv.ti Piacentini e
Izzo) c. S.A. (avv.ti Saladino e Colagrande) - (Conferma T.A.R. Piemonte, n.
2538/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2957
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02957/2011REG.PROV.COLL.
N. 06882/2007 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6882 del 2007, proposto da:
Società Monterosa 2000 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Piacentini e dall’Avv.
Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
Lungotevere Marzio, 3;
contro
Sbragia Alessandro, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv.
Maurizio Saladino e dall’Avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, via G. Paisiello. 55;
nei confronti di
Comune di Alagna Valsesia (Vc) in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Amadio e dall’Avv. Raffaele
Izzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, Lungotevere Marzio,
3; Provincia di Vercelli, Regione Piemonte, Arpa Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione II^, n. 2538 dd. 4 giugno
2007, resa tra le parti e concernente piano di zonizzazione acustica in
dipendenza della realizzazione di una nuova pista di sci.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sbragia Alessandro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il Cons. Fulvio Rocco
e uditi per le parti gli avvocati Resta, su delega di Izzo e di Amadio, e
Colagrande;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Consiglio Comunale di Alagna Velsesia (Vercelli), con la deliberazione
n. 43 del 15 novembre 2004, ha approvato la proposta del Sindaco avente per
oggetto: “Adozione piano di zonizzazione acustica”.
Con deliberazione n. 9 del 12 maggio 2006 il Commissario Straordinario del
Comune di Alagna Valsesia ha a sua volta disposto l’approvazione della proposta
avente per oggetto: “Adozione definitiva piano di zonizzazione acustica L.R. 52
del 20 ottobre 2000”.
Tale provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 25 del 22 giugno 2006.
Con ricorso innanzi al T.A.R. per il Piemonte il sig. Alessandro Sbragia,
residente in località Piane del Comune di Alagna Velsesia ha chiesto
l’annullamento del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Alagna Valsesia,
adottato in via definitiva a’ sensi e per gli effetti della L.R. 52 del 2000
mediante la predetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 dd. 12
maggio 2006, limitatamente alla parte in cui l’abitato della Frazione Piane è
inserito in classe di destinazione d’uso III (“aree di tipo misto”) e, sempre in
parte qua, dell’anzidetta deliberazione consiliare di Alagna Valsesia n. 3 in
data 15 novembre 2004, recante a sua volta l’adozione preliminare del Piano
medesimo.
Nel proprio ricorso in primo grado lo Sbragia ha dedotto le censure qui appresso
descritte.
I) Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento al D.P.C.M. 14
novembre 1997; violazione e falsa applicazione di legge anche in relazione agli
artt. 2 e 6 della L.R. 52 del 2000; eccesso di potere per illogicità ed
erroneità manifesta.
Lo Sbragia ha innanzitutto evidenziato che la Frazione Piane, ubicata a monte
del capoluogo comunale, è caratterizzata da un antico insediamento Walser
(popolazione di ceppo germanico così indicata con contrazione del tedesco
Walliser, cioè vallesano, abitante del Cantone elvetico del Vallese ma con
significativi insediamenti presenti dal XII – XIII secolo anche nell’area
circostante al massiccio del Monte Rosa), le cui origini possono collocarsi nel
secolo XVII e che lo strumento urbanistico generale aveva espressamente inserito
l’intera frazione nell’ambito della categoria “area di valore
storico-ambientale”; inoltre - ha rimarcato sempre lo Sbragia - la medesima
Frazione è ricompresa nel vincolo ambientale di cui al decreto del Ministero
dell’Ambiente n. 21710 del 1984 e di cui al D.M. 1 agosto 1985 (specifico,
quest’ultimo, per l’Alta Valsesia), oltre a quello generale di cui al D.L.vo 22
gennaio 2004 n. 42.
Lo Sbragia reputa pertanto che la scelta dell’Amministrazione Comunale di
inserire la Frazione Piane in Classe III, riservata alle “aree di tipo misto” in
luogo della Classe I, concernente invece le “aree particolarmente protette”.
La deliberazione impugnata, secondo il ricorrente in primo grado, non avrebbe
quindi tenuto nel giusto conto le direttive di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale del Piemonte n.85-3802 dd. 6 agosto 2001, la quale a sua volta
dispone nel senso che i Piani di Zonizzazione acustica devono osservare
contestualmente tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente e del
territorio, privilegiando, nel dubbio, le scelte più cautelative in materia di
clima acustico.
Inoltre lo Sbragia ha rimarcato che il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante la
definizione delle classi acustiche, include nella Classe I le aree destinate al
riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali di particolare interesse
urbanistico, i parchi pubblici e le strutture consimili, e che l’anzidetta
deliberazione della Giunta Regionale n.85-3802 dd. 6 agosto 2001 dispone che
nella medesima Classe I sono inserite anche le aree di particolare interesse
storico, artistico e architettonico.
Per contro, nella Classe III – ha rilevato sempre lo Sbragia – devono essere
inserite le aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici,
limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali,
nonché le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente in primo grado ha evidenziato la
incongruità che aveva contraddistinto l’operato del Comune di Alagna Valsesia,
posto che l’abitato di Piane è posto nell’attuale strumentazione urbanistica
primaria in zona avente “valore storico-ambientale”: e di ciò, per l’appunto,
non sarebbe stato tenuto conto, considerando che il reale ed esistente uso del
territorio deve essere posto come elemento centrale della zonizzazione acustica
e che, nella relazione allegata al Piano, vi è una corretta descrizione della
zona che corrisponde alle caratteristiche dell’abitato di cui trattasi
II) Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento al D.P.C.M. 14
novembre 1997 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione di legge in
relazione all’art. 8 della L.R. 52 del 2000; eccesso di potere per sviamento in
riferimento alla violazione delle linee-guida assunte con deliberazione della
Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001, n. 85-3802.
Lo Sbragia ha rimarcato che il Piano di zonizzazione non avrebbe tenuto conto
nella dovuta considerazione il pregio storico-ambientale della Frazione Piane,
interessata da antichi insediamenti abitativi, e ciò pur in presenza della
disciplina contenuta nella L.R. 52 del 2000 che – tra l’altro - impone il
rispetto delle vocazioni intrinseche delle aree interessate dalla
classificazione acustica e che, nel caso di specie, obbligava ad un inserimento
in Classe I.
Inoltre, ad avviso del ricorrente in primo grado, nessuno degli elementi
caratteristici della Classe III sarebbe rinvenibile nella Frazione Piane, la
quale non potrebbe per certo configurarsi quale “area urbana interessata da
traffico veicolare locale o di attraversamento”, né sarebbe interessata da
attività commerciali o dalla presenza di uffici o di attività artigianali.
Ad avviso dello Sbragia l’inserimento in Classe III della Frazione Piane
configgerebbe pure con le finalità di assicurazione di una corretta vivibilità
dei luoghi che deve ragionevolmente contraddistinguere le scelte pianificatorie
dell’Amministrazione Comunale, comunque sempre censurabili in sede
giurisdizionale per manifesta illogicità o contraddittorietà.
III) Eccesso di potere per sviamento sotto ulteriore profilo; contraddittorietà
della motivazione. Difetto di istruttoria.
Lo Sbragia ha rilevato che in Frazione Piane è stata assentita la realizzazione
di una pista da sci, denominata “Pista Bocca delle Pisse”, nelle vicinanze della
sua abitazione e che l’A.R.P.A. del Piemonte ha già riscontrato al riguardo il
superamento dei valori minimi di emissione.
Il Comune di Alagna Valsesia, quindi, secondo la ricostruzione del ricorrente in
primo grado, non solo non avrebbe dato corso ad un progetto di bonifica acustica
sollecitato dalla medesima A.R.P.A., ma ha disposto – per l’appunto – l’anomala
classificazione della Frazione in sede di pianificazione acustica con l’evidente
fine di giustificare il mantenimento della pista da sci nella posizione attuale
non dando con ciò luogo al relativo spostamento, necessario in caso di
inserimento in Classe I con relativa creazione di una zona “cuscinetto”.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n.
241 e successive modifiche; violazione e falsa applicazione di legge anche in
relazione all’art. 7 della L.R. 52 del 2000; carenza ed illogicità della
motivazione.
Il ricorrente in primo grado ha riferito di avere evidenziato
all’Amministrazione Comunale le problematiche acustiche della Frazione Piane sin
dal 2005 e proprio in relazione alla questione della realizzazione della
predetta pista da sci e alla conseguente bonifica sollecitata dall’A.R.P.A,
partecipando anche al relativo procedimento a’ sensi dell’art. 10 della L. 241
del 1990; e, per contro, il Comune di Alagna Valsesia avrebbe sempre ignorato i
suoi contributi partecipativi anche nel procedimento di formazione del Piano di
Zonizzazione acustica.
1.2. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti il Comune di Alagna Valsesia
e la Monterosa 2000 S.p.a., soggetto gestore dell’anzidetto impianto di sci,
concludendo entrambi per la reiezione del ricorso.
1.3. Con sentenza n. 2538 dd. 4 giugno 2007 la Sezione II^ del T.A.R. adito ha
accolto l’impugnativa dello Sbragia con riguardo ai primi due ordini di censure
dianzi esposte e con assorbimento degli altri due motivi di ricorso.
Per l’effetto, il giudice di primo grado ha pertanto annullato il Piano di
Zonizzazione Acustica del Comune di Alagna Valsesia nella parte in cui l’abitato
della Frazione Piane è inserito in classe di destinazione d’uso III (“aree di
tipo misto”).
2.1. Con il ricorso in epigrafe Monterosa 2000 chiede ora la riforma di tale
sentenza, deducendo al riguardo le censure qui appresso descritte.
I) Violazione dell’art. 112 c.p.c.; vizio di ultrapetizione della sentenza
impugnata.
Secondo la ricorrente in secondo grado, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare
l’omessa indicazione, da parte dello Sbragia, della reale destinazione impressa
dalla strumentazione urbanistica primaria alla Frazione Piane, ossia quella di
“area urbanizzata/urbanizzanda a destinazione prevalentemente residenziale e/o
terziaria in cui non è prevista C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione”.
Tale materiale destinazione urbanistica pienamente legittimerebbe pertanto, ad
avviso di Monterosa 2000, l’inclusione della Frazione Piane nella Classe III,
con conseguente reiezione dei primi due ordini di censure proposti dallo Sbragia
in primo grado.
Con il medesimo motivo Monterosa 2000 ripropone pure gli argomenti già dedotti
in primo grado nei riguardi del terzo e quarto ordine di censure ivi dedotte
dallo Sbragia, rilevando – altresì – che nella propria sentenza il T.A.R.
avrebbe censurato l’operato dell’Amministrazione Comunale principalmente sotto
il profilo della carenza di un’ “approfondita istruttoria” e di un’adeguata
motivazione, peraltro asseritamente mai contestati dal medesimo Sbragia con
riferimento all’intero Piano di Zonizzazione.
Comunque, ad avviso di Monterosa 2000, lo Sbragia avrebbe dedotto la censura di
“carenza di motivazione” soltanto nel quarto motivo (assorbito dal primo giudice
di primo grado) in ordine all’asseritamente mancata recezione dei propri
contributi partecipativi (reputati comunque tardivi dalla medesima Monterosa
2000), e avrebbe dedotto la censura di “carenza di motivazione/contraddittorietà
di motivazione” soltanto nel terzo motivo (parimenti assorbito dal giudice di
primo grado) con riguardo alla mancata adozione da parte del Comune di un
progetto di bonifica acustica.
In relazione a tali circostanze, ad avviso di Monterosa 2000 la sentenza
impugnata sarebbe dunque viziata per ultrapetizione, a’ sensi dell’art. 112
c.p.c.
II) Erroneità della sentenza resa in primo grado per indeterminatezza
dell’oggetto e contraddittorietà intrinseca.
L’appellante insiste ancora sulla circostanza che lo strumento urbanistico
generale vigente nel territorio di Alagna Valsesia include la Frazione Piane in
“area urbanizzata/urbanizzanda a destinazione prevalentemente residenziale e/o
terziaria in cui non è prevista C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione”, con
conseguente legittimità della disposta assegnazione alla Classe III in sede di
zonizzazione acustica e mancanza di qualsivoglia giustificazione per l’invocata
assegnazione della relativa area alla Classe I.; e, del resto, Monterosa 2000
evidenzia che nella stessa sentenza impugnata si ammetterebbe che venga
privilegiata nella zonizzazione acustica anche la destinazione potenziale
dell’area, peraltro solo se tale scelta è supportata da adeguata motivazione.
Da ciò discenderebbe, quindi, ad avviso dell’appellante, la contraddittorietà
della sentenza resa dal giudice di primo grado, posto che dapprima ivi si
afferma che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto tenere in considerazione
soltanto la destinazione attuale della Frazione Piane., lasciando in tal modo
intendere che l’Amministrazione medesima, ove avesse svolto adeguata
istruttoria, avrebbe quindi incluso “a contrariis” la Frazione Piane in Classe
I; e poi si afferma che l’Amministrazione Comunale potrebbe anche adeguare la
classificazione alla destinazione potenziale, sia pure con adeguata motivazione
sul punto.
L’appellante reputa, comunque, che l’Amministrazione Comunale avrebbe proceduto
alla zonizzazione acustica considerando espressamente la “vocazione intrinseca e
l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio”, come per l’appunto imposto
dall’art. 6, lett. d), della L.R. 52 del 2000.
In tal senso – rimarca sempre Monterosa 2000 – nel generale, predetto contesto
di “area urbanizzata/urbanizzanda a destinazione prevalentemente residenziale
e/o terziaria in cui non è prevista C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione”
l’area di “rilevante valore storico-ambientale” sarebbe in realtà limitata al
solo nucleo di edifici la cui tipologia costruttiva è attribuita ad insediamenti
Walser, nel mentre un’ “area verde di cornice” inedificabile è stata collocata
dal medesimo strumento urbanistico primario a tutela della Frazione verso nord
e, a mezzogiorno, l’abitato sarebbe – per l’appunto – lambito dal “Bacino
sciabile” in cui è ammessa la realizzazione di impianti sciistici.
Inoltre, sempre ad avviso di Monterosa 2000, l’abitato di Piane risulterebbe
inserito in un più vasto territorio a carattere agricolo-rurale dove sono
correntemente impiegate macchine operatrici per la coltura dei fondi e per il
taglio della legna, e dove è – altresì – praticato l’allevamento del bestiame:
attività, queste, che comportano l’inclusione delle relative aree in Classe III
sia a’ sensi di quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, sia
a’ sensi delle linee-guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale
del Piemonte n.85-3802 dd. 6 agosto 2001.
Né andrebbe sottaciuto che la disposta inclusione dell’area di cui trattasi
risulterebbe giustificata, secondo Monterosa 2000, anche in coerenza della
classificazione del territorio circostante, in quanto, se tutto il territorio
del Parco Naturale dell’Alta Valsesia che circonda l’abitato di Alagna Valsesia
è stato invero incluso in Classe I, nondimeno il territorio agricolo compreso
tra lo stesso Parco Naturale e le aree urbanizzate è stato incluso in Classe II
unitamente al Bacino sciabile dell’Olen-Bors, nel mentre la Classe III è stata
limitata ai soli percorsi definiti dalle piste di sci, nonché alle aree del
capoluogo comunale e delle frazioni prossime allo stesso, servite da strade
carrozzabili e caratterizzate da destinazione d’uso residenziale e/o terziaria,
come – per l’appunto – sarebbe il caso di Piane (cfr. Estratto Tavola 2c del
Piano regolatore vigente e art. 7 delle relative N.T.A.: doc. 4 prodotto da
Monterosa 2000 nel fascicolo di primo grado), e dove quindi “la quiete”
inderogabilmente contemplata per le aree incluse nella Classe I non
rappresenterebbe un’esigenza assoluta.
Né, comunque – e contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata –
l’Amministrazione era tenuta, secondo la prospettazione di Monterosa 2000, a
dare specifica contezza della classificazione da essa disposta, ossia della
singola scelta effettuata, la quale non può che trovare – viceversa – idonea
giustificazione nei criteri generali di impostazione del provvedimento
pianificatorio (cfrr. sul punto, ad es., la decisione n. 861 dd. 19 febbraio
2007 resa da questa stessa Sezione).
III) Erroneità in diritto con riguardo ai principi sulla sindacabilità della
discrezionalità tecnica da parte del giudice amministrativo.
L’appellante reputa che il giudice di primo grado abbia di fatto esercitato un
sindacato su scelte tecniche dell’Amministrazione Comunali, in quanto tali
sottratte – per contro – alla giurisdizione del giudice amministrativo.
IV) Ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c.; vizio di ultrapetizione della
sentenza impugnata.
Ad avviso dell’appellante tale vizio sussisterebbe laddove nella sentenza resa
in primo grado sarebbe stato contestato l’assunto del Comune secondo il quale
sussisterebbe, di fatto, un’assimilazione tra la pista di sci e una strada con
traffico veicolare, in quanto argomento del tutto estraneo al giudizio e non
introdotto con apposita censura dallo Sbragia nell’atto introduttivo del
giudizio innanzi al T.A.R.
In subordine, la medesima appellante invoca a proprio beneficio un precedente
del Tribunale ordinario di Trento del 5 ottobre 1999 secondo il quale il c.d.
“gatto delle nevi”, circolante sulle piste da sci, sarebbe di per sé
annoverabile tra i veicoli assoggettati al rispetto del Codice della Strada.
V) Da ultimo, a fini meramente tuzioristici, Monterosa 2000 deduce quale motivo
di appello i propri argomenti difensivi svolti in ordine al quarto ordine di
censure dedotte dallo Sbragia innanzi al giudice di primo grado e da
quest’ultimo assorbito.
2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Alagna Valsesia nelle forme
dell’appello incidentale, a’ sensi dell’allora vigente art. 37 del T.U.
approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, reiterando puntualmente le censure
già dedotte da Monterosa 2000 e concludendo anch’esso per la riforma della
sentenza resa in primo grado.
2.3. Si è pure costituito in giudizio lo Sbragia, replicando puntualmente alle
censure avversarie e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Lo Sbragia ha – altresì – depositato agli atti di causa, a conforto delle
proprie tesi, una bozza della Relazione del Consulente tecnico d’ufficio
depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Vercelli – Sezione distaccata
di Varallo Sesia nel procedimento civile R.G. 21 del 2007 da lui promosso
avverso Monterosa 2000 e STV Servizi Turistici Vallesani S.r.l. per immissioni
rumorose.
2.4. Monterosa 2000 e il Comune di Alagna Valsesia hanno contestato la rilevanza
di tale produzione.
2.5. La difesa di Monterosa 2000 ha pure dedotto l’improcedibilità del ricorso
proposto in primo grado dallo Sbragia per sopravvenuta carenza di interesse, in
quanto per effetto dell’art. 9, comma 5, la pista di sci in questione è stata
esplicitamente assimilata a infrastruttura stradale, ferroviaria e di trasporto,
rispetto alla quale l’abitazione dello Sbragia si trova a 10 metri di distanza,
ossia in una fascia di sedime in cui, per il combinato disposto della medesima
disciplina di fonte regionale e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 non si
applicherebbero i valori limite differenziali di immissione altrimenti imposti
in via ordinaria da quest’ultimo provvedimento.
3. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
4.1 Tutto ciò premesso, va innanzitutto respinta l’eccezione di sopravvenuta
carenza di interesse alla decisione del ricorso dedotta dalla difesa di
Monterosa 2000, posto che a’ sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 2 del 2009,
recante “norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi
a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili,
dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”, lo ius superveniens
trova applicazione nella sola ipotesi di “aree sciistiche nuove o soggette a
modifiche significative”, ossia a realizzazioni susseguenti all’entrata in
vigore della legge regionale medesima.
Pertanto, la disciplina stessa assodatamente non si applica al caso di specie.
4.2. Il ricorso di Monterosa 2000 e le omologhe deduzioni incidentali del Comune
di Alagna Valsesia vanno respinte, per quanto qui di seguito specificato e
prescindendo, a’ sensi dell’art. /104, comma 2, cod. proc. amm., dall’ulteriore
produzione documentale effettuata nel presente grado di giudizio dallo Sbragia.
A) Va premesso che –come correttamente evidenziato nella stessa sentenza
impugnata – nel caso di specie lo Sbragia ha contestato le scelte discrezionali
dell’Amministrazione comunale in ordine all’attività di pianificazione
(acustica): e, se è ben vero che le scelte di pianificazione rientrano nella
discrezionalità amministrativa della Pubblica Amministrazione, esse sono sempre
assoggettate, come principio generale del “sistema” delle garanzie comunemente
discendenti dagli artt. 97 e 113 Cost., al sindacato giurisdizionale nei limiti
della loro (ritenuta) irrazionalità, contraddittorietà e manifesta incongruenza
(cfr. sul punto, ex plurimis, le decisioni n. 664 dd. 6 febbraio 2002 n. 4920
dd. 27 luglio 2010, rese da questa stessa Sezione).
B) Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che a’ sensi
dell’art. 6, comma 1, della L.R. 52 del 2000, la classificazione acustica è
effettuata, nella necessaria applicazione dei principi contenuti nella
legge-quadro statale 26 ottobre 1995 n. 447, “in modo da: a) ricomprendere
l’intero territorio comunale; b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il
profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva
frammentazione; c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a
carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;
d) considerare la vocazione intrinseca e l’evoluzione storica dello sviluppo del
territorio;
e) attenersi alle linee guida regionali … (adottate dalla Giunta Regionale); f)
assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere e), f), g) ed h) della L. 447 del 1995.”
La disposizione di cui alla testè riferita lett. d) sopra richiamata, che impone
di considerare la vocazione intrinseca e l’evoluzione storica dello sviluppo del
territorio, è stata correttamente individuata dal giudice di primo grado come
rilevante per la definizione della presente causa, evidenziando che la
disposizione medesima è invero principalmente deputata alla considerazione
dell’intero territorio comunale, globalmente inteso, e che – peraltro – il
relativo principio non può non essere confermato nella sua necessaria
effettività allorquando nella pianificazione è identificata ogni singola area ai
fini del suo inserimento in una classe acustica.
Come correttamente affermato dal T.A.R., non può altrimenti essere riconosciuto
un senso logico alla disposizione di legge in esame, “se per l’intero territorio
comunale essa impone un metodo e per ogni singola area pone deroghe” (così,
puntualmente, a pag. 10 della sentenza impugnata).
Come è ben noto, la definizione delle classi di zonizzazione acustica è
disciplinata nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alla quale
sono tenuti a conformarsi i Comuni nella conseguente pianificazione di loro
competenza e che in Piemonte, a’ sensi del predetto art. 6, comma 1, lett. e)
della L.R. 52 del 2000, è attuata secondo le linee guida regionali approvate con
deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802.
Per quanto qui segnatamente interessa, va evidenziato che a’ sensi del D.P.C.M.
14 novembre 1997 nella Classe I vanno incluse le “aree particolarmente protette:
rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento
di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate
al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici ecc.”.
Viceversa, nella Classe III devono essere incluse le “aree di tipo misto:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di
attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali, aree rurali interessata da attività che
impiegano macchine operatrici”.
A sua volta, la deliberazione della Giunta Regionale. n. 85-3802 del 6 agosto
2001 impone, almeno tendenzialmente, una prima fase deputata all’individuazione
di una connessione diretta con le destinazioni d’uso della strumentazione
urbanistica comunale; una seconda fase per determinare con sopralluoghi il reale
utilizzo delle porzioni di territorio non immediatamente riconducibili alle
classi del predetto D.P.C.M. 14 novembre 1997 cit.; una terza fase per
armonizzare il più possibile la classificazione.
Al punto 3 la predetta deliberazione della Giunta Regionale dispone comunque che
le aree da inserire in Classe I sono quelle in cui la quiete sonora rappresenta
un elemento di base e che solo esemplificativamente coincidono con quelle di cui
all’elencazione del D.P.C.M. anzidetto, tra le quali possono essere inserite
anche aree di particolare interesse architettonico; inoltre, non è necessario
che corrispondano a tali requisiti i soli centri storici, nel mentre possono
rientrare nella medesima Classe I anche zone collocate al di fuori di questo.
Viceversa, lo stesso provvedimento della Giunta Regionale afferma che le aree da
inserire in Classe III sono quelle zone residenziali con presenza di attività
commerciali, servizi e altro collegato, aree rurali dotate di macchine agricole,
nonché le aree destinate ad attività sportiva non fonte di rumore.
Le appellanti reputano che, nello statuire sui primi due motivi del ricorso
proposto in primo grado, il T.A.R. sia incorso nel vizio di ultrapetizione, il
quale – come è ben noto – sussiste qualora se sia stato esaminato e accolto il
ricorso per un motivo non prospettato dalle parti, oppure abbia pronunciato
oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero
su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio. (cfr.
sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2008, n. 6169).
E’ evidente, tuttavia, che tale vizio non sussiste nel caso di specie, se non
altro poiché il ricorrente in primo grado ha tra l’altro censurato con i primi
due motivi di ricorso accolti in via assorbente dal T.A.R. l’ eccesso di potere
per illogicità, erroneità manifesta e sviamento della scelta
dell’Amministrazione Comunale di classificare l’abitato della Frazione Piane in
Classe di destinazione d’uso III (“aree di tipo misto”) anziché in classe di
destinazione I (“aree particolarmente protette”): e ciò anche con riferimento
alla violazione delle linee-guida assunte con deliberazione della Giunta
Regionale del Piemonte n. 85-3802 del 2001.
Secondo la tesi delle appellanti, l’avvenuta inclusione dell’intera Frazione
Piane nella Classe III^ sarebbe giustificata dall’assunto, contenuto nella
strumentazione urbanistica vigente, che qualifica la Frazione stessa quale “area
urbanizzata e/o urbanizzanda a destinazione prevalentemente residenziale e/o
terziaria in cui non è prevista C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione”.
Tale previsione, tuttavia, non scalfisce la ben più pregnante e – soprattutto –
prioritaria riconduzione dell’intera Frazione Piane, e non già del suo solo
contesto edificato o edificando – come viceversa vorrebbero gli appellanti – ad
“area di valore storico-ambientale”, in quanto definizione coerente ai vincoli
di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente n. 21710 del 1984 e di cui al D.M.
1 agosto 1985 per l’Alta Valsesia, ivi segnatamente vigenti oltre a quello
generale di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42. n. 42/2004.
In tale contesto, la circostanza per cui il T.A.R. ha affermato che, nel caso di
specie, sarebbe stata “necessaria una approfondita istruttoria sulle ragioni che
inducevano a preferire l’inserimento in Classe III invece che in Classe I,
tenuto conto che le stesse linee regionale impongono di preferire, nel dubbio,
la miglior qualificazione nel senso del privilegiare la classificazione tendente
al miglior confort acustico” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) non è – a
differenza di quanto sostenuto dalle parti appellanti - contraddittoria rispetto
al contestuale assunto del medesimo giudice secondo il quale la destinazione
della medesima Frazione Piane ad “area urbanizzata e/o urbanizzanda a
destinazione prevalentemente residenziale e/o terziaria in cui non è prevista
C.I.R.T. aggiuntiva per nuova edificazione” è meramente “potenziale e non
attuata”.
Infatti, proprio perché non era e non è documentata in loco una consistente
intensificazione dell’edificazione o dell’impianto di insediamenti commerciali,
di esercizi pubblici o di attività turistico-ricettive (intensificazione che,del
resto, neppure le appellanti medesime hanno provato agli atti di causa), risulta
evidente che solo l’allegazione documentata di tale intensificazione
nell’istruttoria del Piano di Zonizzazione acustica - giova ribadire, del tutto
mancante - poteva configurarsi quale idoneo supporto al fine dell’inclusione del
territorio della Frazione Piane in classe III: ed ecco dunque perché le esigenze
di miglior assetto acustico ed omogeneizzazione del territorio complessivamente
enunciate dalle direttive regionali predette non possono che conformarsi alla
reale situazione in atto al momento dell’adozione della pianificazione, anche in
considerazione del criterio generale parimenti fissato dalla Giunta Regionale (e
indiscutibilmente risolutivo) che impone di preferire, nel dubbio, la
classificazione tendente al miglior confort acustico.
Del resto, questo stesso giudice ha già avuto modo di evidenziare che è
illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già
tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di
territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel
prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in
relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente
sussistenti di fatto (cfr. in tal senso la decisione di questa Sezione n. 9302
dd. 31 dicembre 2009).
Né può essere accolta la tesi delle ricorrenti, già svolta in primo grado e qui
convertita in specifico motivo di ricorso in appello, secondo la quale la
Frazione Piane sarebbe comunque compresa in un più vasto territorio a carattere
agricolo-rurale dove vengono impiegate macchine operatrici per il taglio della
legna e si pratica l’allevamento di bestiame.
Giova infatti in contrario evidenziare che secondo le linee guida regionale e il
D.P.C.M. 14 novembre 1997 si fa riferimento ad insediamenti zootecnici
rilevanti, ovvero ad impianti di trasformazione del prodotto agricolo, essendo
significativa in tal senso la circostanza che le direttive regionali impongono
la collocazione delle relative attività in Classi superiori (IV,V,VI);
né può essere idoneamente invocata in contrario la circostanza per cui le “aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici” vanno
ricondotte nella Classe III, posto che – come convincentemente evidenziato dal
giudice di primo grado - il richiamo al carattere rurale, alla pratica
dell’allevamento del bestiame e all’impiego di macchine per il taglio della
legna appare generico e non specificato nella sua identificazione, ben potendo
tali attività rivestire nella specie carattere sporadico e puntuale a differenza
delle aree rurali interessate da attività continue e che richiedono l’impiego di
macchine operatrici ben più complesse e sofisticate di quelle per il taglio
della legna e che, pertanto, ben più congruamente vengono - per l’appunto -
inserite nella Classe III.
Né – da ultimo - può essere condiviso l’assunto delle parti ricorrenti secondo
il quale sussisterebbe un vizio di ultrapetizione anche laddove nella sentenza
resa in primo grado sarebbe stato contestato l’assunto del Comune secondo il
quale sussisterebbe, di fatto, un’assimilazione tra la pista di sci e una strada
con traffico veicolare.
Secondo le medesime parti ricorrenti le affermazioni del giudice di primo grado
costituirebbero nel loro insieme un argomento del tutto estraneo al giudizio e,
di per sé, non introdotto con apposita censura dallo Sbragia nell’atto
introduttivo del giudizio innanzi al T.A.R.
Questo Collegio, per parte propria, evidenzia che il giudice di primo grado ha –
per contro – dapprima correttamente evidenziato (si badi, indotto a ciò dagli
scritti defensionali rassegnati in primo grado dalle attuali appellanti che,
esse sì, avevano di fatto debordato dall’oggettivo limite delle censure dedotte
dallo Sbragia) che non è possibile assegnare valenza risolutiva “alla
disposizione di cui alle direttive regionali ed alla normativa vigente, pure
contenuta nella relazione allegata al provvedimento impugnato, secondo cui tutte
le aree con piste da sci sono state inserite in Classe III perché ciò è imposto
dal D.P.C.M. cit., che obbliga ad inserire in tale classe gli impianti sportivi
non fonti di rumore, atteso che il Comune ben conosceva, dai numerosi esposti
del ricorrente e dai rilievi dell’A.R.P.A.collegati, che i cannoni “sparaneve”
superavano i limiti di tolleranza notturna, per cui avrebbe dovuto il Comune
specificare per quale ragione la pista da sci “Bocca delle Pisse” fosse
considerabile alla stregua di un impianto sportivo non fonte di rumore”; e,
altrettanto correttamente, e sempre all’evidenza indotto dagli argomenti
difensivi delle stesse controparti, e non già dallo Sbragia, che “non è
possibile convenire con il Comune … laddove afferma che non esistendo ad oggi
una normativa specifica che regolamenti l’inquinamento acustico prodotto dalle
piste da sci, quella appena realizzata, di cui si duole da tempo il ricorrente –
sulla legittimità della cui costruzione, però, non è questa la sede di
approfondimento – è stata considerata alla stregua di una strada comportante
traffico veicolare e di attraversamento, perché tale conclusione non appare
corroborata da dati oggettivi né appare congruente sostenere che l’uso dei
residenti del tracciato da sci, d’estate, come strada di spostamento, possa
essere considerato idoneo a qualificare la stessa alla pari di una strada a
traffico veicolare costante e continuo, come non può non essere considerato il
traffico idoneo a qualificare un’area inseribile in Classe III. Per tacere, poi,
dell’osservazione che il far coincidere una pista da sci con una strada la pone,
comunque, come fonte di rumore, con ciò smentendo la motivazione sopra
riportata, secondo cui la pista da sci era da considerarsi impianto sportivo non
fonte di rumore” (cfr. sentenza impugnata, pag. 17 e ss.) .
E’ evidente, quindi, che le parti appellanti non possono dedurre la sussistenza
di un vizio di ultrapetizione in ordine alle parti della sentenza impugnata che
recano la disamina di argomenti defensionali da esse stesse proposti in primo
grado e che sono stati comunque ivi puntualmente smentiti nella loro fondatezza.
5. In dipendenza di tutto quanto sopra, la sentenza resa in primo grado va
pertanto confermata nella sua statuizione, con conseguente difetto di interesse
delle ricorrenti alla riproposizione nel presente grado di giudizio degli
argomenti defensionali già da esse dedotti in primo grado e segnatamente
riferiti ai motivi di ricorso già dichiarati assorbiti dal T.A.R.
6. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente
compensati tra le parti, nel mentre va dichiarato irripetibile il contributo
unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive
modifiche.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe proposto, nonché
sull’impugnazione incidentale del Comune di Alagna Valsesia, li respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con
l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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