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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 7 giugno 2011, Sentenza n.
3419
CACCIA - Fauna selvatica - Piani di abbattimento - Rispetto delle regole
sostanziali e procedurali - Controllo numerico della volpe - Mancata
acquisizione del parere dell’INFS circa l’utilizzo di metodi ecologici -
Illegittimità. Ai sensi dell'art. 1, l. n. 157 del 1992, la fauna selvatica
costituisce patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell'interesse
della comunità nazionale e sopranazionale, onde i piani di abbattimento debbono
essere disposti nel rigoroso rispetto delle regole procedurali e sostanziali
previste (Consiglio Stato , sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2399). Sicchè, deve
ritenersi illegittimo il provvedimento relativo all’attività di controllo
numerico della popolazione di volpe, che non sia preceduto dal prescritto (Legge
quadro nazionale e L.r. Veneto n. 50/1993) parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, in ordine alla necessità dell’utilizzo di metodi ecologici.
Pres. f.f. Garofoli, Est. Taormina - L.A.V. Onlus (avv.ti Amadori e Stefutti) c.
Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella) - (Riforma T.A.R. del VENETO,
n. 3511/2006) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 giugno 2011, n. 3419
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03419/2011REG.PROV.COLL.
N. 00271/2007 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2007, proposto da:
Lega Anti-Vivisezione Lav Onlus Ente Morale, in persona del legale
rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ramadori,
Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Roma,
viale Aurelio Saffi, 20;
contro
Provincia di Rovigo, in persona del legale rappresentante in carica
rappresentato e difeso dagli avv. Carla Bernecoli, Licia Paparella, con
domicilio eletto presso Nicola Massafra in Roma, via Val di Non, 18/A;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del VENETO -Sede di VENEZIA- SEZIONE II n. 03511/2006,
resa tra le parti, concernente ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE
DELLA VOLPE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rovigo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2011 il Consigliere Fabio
Taormina e uditi per le parti l’ avvocato Lunari per delega degli avvocati
Barnecoli e Paparella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante aveva impugnato, chiedendone
l’annullamento, i protocolli n. 8121/06 e n. 8122/06 emessi in data 24.2.2006 ed
il protocollo n. 9746 emesso in data 8.3.2006 dalla Provincia di Rovigo
sull’attività di controllo numerico della popolazione di volpe.
La LAV – Lega Antivivisezione era insorta prospettando i vizi di violazione di
legge ed eccesso di potere sotto varii profili sintomatici.
Il Tribunale amministrativo regionale adito, con sentenza assunta in forma
semplificata all’adunanza camerale fissata per la delibazione dell’istanza di
sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati ha analiticamente
esaminato i motivi di censura proposti e li ha respinti.
Quanto alla prima doglianza, ha affermato che la procedura seguita dalla
Provincia risultava corretta, poichè la predisposizione del piano di
abbattimento era stata preceduta dal parere favorevole dell’INFS ( il quale a
sua volta aveva valutato le risultanze delle indagini effettuate dall’ente
provinciale in merito all’entità degli animali ed ai risultati conseguiti nella
precedente stagione).
In particolare, risultava dagli atti di causa che l’intervento per il controllo
numerico delle popolazioni di volpe era stato predisposto sulla base di appositi
conteggi delle tane occupate e della rilevata densità della popolazione di volpi
rispetto alla superficie ed alla capacità portante del territorio interessato.
Anche la seconda censura meritava la reiezione:la previsione normativa
regionale, contenuta nella L.r. n. 50/93, integrata dalla L.r. n. 23/99, di cui
si era avvalsa la Provincia mediante il ricorso anche ad operatori in possesso
di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, non contrastava con la legge
quadro (L. n. 157/92) e quindi non presentava profili di incostituzionalità per
violazione dell’art. 117 della Costituzione.
In applicazione della norma regionale, non si era inteso estendere in termini
indiscriminati ai cacciatori la possibilità di intervenire nell’ambito del piano
di abbattimento: trattavasi di soggetti, muniti della prescritta licenza per
l’attività venatoria, espressamente selezionati dalla Provincia e appositamente
seguiti dal personale (le guardie venatorie dell’ente).
Risultava pertanto inconferente il richiamo alla pronuncia della Corte
Costituzionale, n. 392/2005.
Infine, secondo il primo giudice, il fine perseguito dalla Provincia,
(nell’esercizio dei poteri ad essa delegati dalla Regione) era quello di una
corretta gestione del patrimonio faunistico, non confondibile con la tutela
degli interessi venatori dei cacciatori.
La sentenza è stata appellata dall’ originaria ricorrente di primo grado che ne
ha contestato la fondatezza proponendo articolati motivi di impugnazione ed
evidenziando che la legge n. 157 del 1992 muoveva dalla constatata appartenenza
della fauna al patrimonio indisponibile dello Stato e dell’obbligo di protezione
della medesima.
La Corte Costituzionale, con le decisioni n. 1002/1988 e n.169/1999 aveva
affermato l’affievolimento del tradizionale “diritto alla caccia”.
L’art. 19 della citata legge n. 157 del 1992 era imperniato sulla preminenza del
“metodo ecologico” nel controllo delle specie di fauna selvatica; tale
preminenza era stata del tutto obliata nei provvedimenti impugnati.
La circostanza che fosse intervenuto parere favorevole dell’INFS sulla
sostenibilità del prelievo, non poteva indurre ad obliare la circostanza che non
era stato acquisito alcun parere sulla non effettività di metodi non cruenti.
Attraverso la soppressione delle volpi si mirava a raggiungere lo scopo di
consentire l’espansione di aviofauna di interesse venatorio.
L’appellata amministrazione provinciale ha depositato una articolata memoria
chiedendo che venisse dichiarata la carenza di legittimazione processuale della
appellante ed in ogni caso la inammissibilità del ricorso di primo grado per
omessa notifica ad almeno un controinteressato (nel novero dei quali doveva
certamente rientrare, quantomeno, la Regione Veneto, a cagione della circostanza
che era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23
della legge n. n. 7/1999).
Il mezzo di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile anche per omessa
impugnazione del parere INFS.
In ogni caso era intervenuta una nuova regolamentazione, il che privava di
interesse l’appellante alla prosecuzione del giudizio.
Nel merito l’appello era infondato e meritava la reiezione in quanto l’adozione
dei piani di abbattimento si era resa necessaria a cagione della non efficacia
dei metodi ecologici (questi ultimi sempre adottati e perseguiti).
Alla camera di consiglio del 6 Febbraio 2007 fissata per l’esame dell’istanza
cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione
con ordinanza cautelare n. 727/07 ha accolto l’appello cautelare sulla scorta
delle considerazioni per cui “i provvedimenti relativi al controllo della volpe
impugnati in primo grado risultavano difformi dal paradigma normativo di cui al
combinato disposto dell’art. 19 della legge quadro n. 157/1992 e dell’art.17,
comma 2, L.R. n. 50/1993, nella misura in cui:
a) non risultava intervenuta la necessaria verifica, da parte dell’INFS, in
ordine alla inadeguatezza di quei metodi ecologici considerati dalla legge
prioritari rispetto ai sussidiari sistemi di abbattimento;
b) mancava un’adeguata motivazione in ordine alla necessità della misura
selettiva ai fini della tutela degli interessi di cui alle norme in parola, tale
non potendo essere il mero interesse alla caccia di specie animali antagoniste
della volpe.”.
Alla odierna pubblica udienza del 12 aprile 2011 la causa è stata posta in
decisione.
DIRITTO
1.L’appello è fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione
che segue con conseguente riforma della appellata sentenza, accoglimento del
ricorso di primo grado ed annullamento degli atti impugnati.
2. Devono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dall’appellata
amministrazione. 2.1.L’interesse che l’appellante associazione si propone di
perseguire ha certamente natura riconducibile alla tutela ambientale considerata
in senso esteso, armonicamente con l’insegnamento della Corte costituzionale
secondo cui che la disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del
ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di
cui all'art. 117, comma II, lettera s), Cost., trattandosi di regole di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di disciplina d'uso della risorsa
ambientale-faunistica (Corte costituzionale, 06 febbraio 2009 , n. 30).
2.2.Avuto riguardo al suo concreto contenuto l’impugnazione non doveva essere
notificata ad altri soggetti diversi dall’amministrazione che aveva emesso i
provvedimenti impugnati e men che meno ai singoli proprietari dei fondi.
Sotto altro profilo l’appellata non ha provato la sopravvenuta carenza di
interesse dell’appellante alla odierna decisione, dal che discende, in ossequio
alla pacifica giurisprudenza, la impossibilità di dichiarare la improcedibilità
dell’appello.
2.3. Per altro verso va rammentato che ai sensi dell’art. 17 della legge
regionale del Veneto n. 50 del 9 dicembre 19993 (“Le Province, per la migliore
gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico -
artistico, e delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche per la tutela
della fauna di cui alla lettera m, comma 2, articolo 9, sono delegate ad
esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica
inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene
praticato selettivamente di norma mediante l' utilizzo di metodi ecologici, su
parere dell' INFS Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente
della Provincia.
Qualora l' Istituto verifichi l' inefficacia dei predetti metodi, la Provincia
può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in
deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al
comma 2 dell' articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di
licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente
autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza
della stessa.”) il parere dell’INFS era destinato a confluire nel complesso atto
programmatorio-autorizzativo impugnato e, non avendo autonomia e neppure
carattere assolutamente vincolante non poteva al medesimo attribuirsi la
caratteristica predecisoria che ne avrebbe imposto l’immediata ed autonoma
impugnazione.
3.Nel merito, le doglianze sono fondate.
L’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 così dispone: “ Le regioni
possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate
specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate
ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela
del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali
ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle
zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi
l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di
abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie
dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle
guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio
venatorio.
Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al
comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per
l'esercizio venatorio.”.
Questa Sezione ha in passato espresso il convincimento, che si ritiene doversi
ribadire, secondo il quale “ai sensi dell'art. 1, l. n. 157 del 1992, la fauna
selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare
nell'interesse della comunità nazionale e sopranazionale, onde i piani di
abbattimento debbono essere disposti nel rigoroso rispetto delle regole
procedurali e sostanziali previste (nella specie, è stato dichiarata illegittima
la delibera provinciale volta al contenimento del numero delle volpi, per aver
disatteso senza motivazione parte del parere dell'Irfis e non aver sottoposto
gli abbattimenti al controllo delle guardie forestali dipendenti dalla
Provincia).” (Consiglio Stato , sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2399).
Nel caso di specie ricorre una evenienza che, ancorchè non perfettamente
sovrapponibile, appare del tutto simile a quella presa in esame dal Consiglio di
Stato nella citata pronuncia.
Sebbene infatti sia la legge-quadro nazionale che la legge regionale prima
indicate facessero riferimento alla necessità dell’utilizzo di metodi ecologici,
prescrivendo che anche su tale aspetto dovesse intervenire il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica gli impugnati provvedimenti hanno
del tutto disatteso la prescrizione citata, e non si rinviene nei medesimi
motivazione alcuna in ordine a tale profilo, né tampoco su tale aspetto è
intervenuto il prescritto parere.
4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso in appello e, per l’effetto,
l’annullamento dell’impugnata decisione, l’accoglimento del ricorso di primo
grado e l’annullamento degli atti impugnati.
5. La particolarità della situazione di fatto e la natura della controversia
consentono di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese
processuali sostenute.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente
pronunciando sull'appello, numero di registro generale 271 del 2007 come in
epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata decisione,
accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli, Presidente FF
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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