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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 8 luglio 2011, Sentenza n.
4105
SICUREZZA SUL LAVORO - Controversia instaurata dai dipendenti e del
rappresentante per la sicurezza dei lavoratori - Inibizione di modalità di
lavoro implicanti pericolo per l’integrità fisica - Adempimento datoriale
dell’obbligo di sicurezza - Giurisdizione - A.G.O. - Fattispecie. Compete al
giudice ordinario la controversia instaurata dai dipendenti e dal rappresentante
per la sicurezza dei lavoratori (nella specie, di Trenitalia) ai sensi del
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per l’inibizione di modalità di lavoro
implicanti una situazione di pericolo per l’integrità fisica dei lavoratori
(conduzione dei treni con agente unico in mancanza dei requisiti di sicurezza e
con l’impiego del dispositivo di vigilanza automatica privo di adeguata
valutazione del rischio), trattandosi di materia riguardante l’adempimento
datoriale dell’obbligo di sicurezza della prestazione di lavoro. (Cass., SS.UU.,
4 marzo 2009, n. 5163) Pres. Severini, Est. Malaschini - T. s.p.a. (avv.ti
Acquarone, Lorenzo Acquarone, Giovan Candido Di Gioia) c. Azienda U.S.L. n. 4 di
Prato e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, SEZIONE II, n.
162/2006) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8 luglio 2011, n. 4105
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04105/2011REG.PROV.COLL.
N. 07333/2006 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7333 del 2006, proposto da:
Trenitalia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Acquarone, Lorenzo
Acquarone, Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Candido
Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;
contro
Azienda U.S.L. n. 4 di Prato, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Gestione Infrastrutture
di Ferroviarie Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) s.p.a non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 162/2006, resa tra
le parti, concernente VERBALE DI PRESCRIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Antonio
Malaschini e udito per le parti l’avvocato Di Gioia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. 2127/2005
la Trenitalia s.p.a.impugnava il provvedimento del Dipartimento della
prevenzione dell'AUSL n. 4 di Prato del 23 novembre 2005, recante "Verbale di
prescrizione in materia di sicurezza del lavoro". Oggetto del verbale era
l'ordine di "rimuovere il dispositivo VACMA" nonché tutti i dispositivi analoghi
"installati sui locomotori in transito nel territorio di competenza" della
menzionata Azienda sanitaria.
Il dispositivo, affermava la ricorrente, consiste in un'apparecchiatura
installata nella cabina di guida dei locomotori e che richiede, da parte del
guidatore, la pressione di un pedale ed il suo rilascio momentaneo e periodico
in prefissati intervalli temporali, al fine di garantire lo stato di vigilanza
del conduttore.
1.1 Il Tribunale amministrativo per la Toscana, con sentenza 20 gennaio 2006, n.
162, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Riteneva infatti il TAR che, anche a prescindere dal nomen iuris attribuito
all'atto dall'organo ispettivo che lo aveva redatto, l’atto impugnato conteneva
gli elementi tipici dell’all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, idonei a caratterizzarlo come "atto di prescrizione". Ne
conseguiva che i reati contravvenzionali contestati sono quelli indicati nel
paragrafo 2 dell'atto impugnato, vale a dire la violazione dell'art. 35, comma
1, d.lgs 19 settembre 1994, n. 626, nonché la violazione dell'art. 4, comma 5,
lettera b) del medesimo decreto legislativo, sommariamente descritti quanto ai
presupposti di fatto che concretizzano la rilevanza penale delle contestate
attività poste in essere dalla ricorrente. Ciò comportava che l’atto impugnato
avrebbe accertato la violazione di una contravvenzione caratterizzata dalla
circostanza che il contenuto del precetto, alla stregua di una norma penale in
bianco, può essere rimesso alla definizione con il contributo di fonti anche di
livello secondario o di natura formalmente amministrativa.
Di conseguenza, dato che il provvedimento impugnato era qualificabile come atto
di "prescrizione" ai sensi della normativa surrichiamata, non era annoverabile
tra i provvedimenti amministrativi, dovendoglisi attribuire, invece, natura di
atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il giudice amministrativo difetta
di giurisdizione.
2. Contro tale sentenza che negava la la giurisdizione del giudice
amministrativo e dichiarava inammissibile il ricorso, ricorreva in appello
Trenitalia s.p.a..
La causa veniva assunta in decisione alla pubblica udienza del 31 maggio 2011.
2.1 Nell'atto di appello, dopo una descrizione tecnica del dispositivo VACMA in
questione, Trenitalia s.p.a. ha ricostruito il quadro normativo comunitario e
nazionale che aveva portato all'istituzione del Gestore dell'infrastruttura ed
alla devoluzione al medesimo della normativa tecnica inerente l'obbligatoria
adozione del dispositivo in esame.
Veniva negato che il provvedimento adottato dall’USL n. 4 di Prato ricadesse
nell'ambito della materia "sicurezza del lavoro", rinvenendosi invece in esso
"unicamente profili tecnici inerenti all'efficacia del VACMA in relazione alla
sicurezza della circolazione ferroviaria".
Era quindi erronea l'autoqualificazione dell'atto impugnato quale "verbale di
prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro", dal che discendeva l’erroneità
della qualificazione come elemento rilevante per affermare la carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo. Invece l'Amministrazione ha esercitato
un "potere di disposizione", discrezionale e ricadente nella giurisdizione
amministrativa. Non si tratta di un atto da qualificarsi realmente come "diffida
con prescrizione, che rappresenta un potere fondato su norme a struttura rigida,
analitiche e tassative nel prevedere le misure di prevenzione e gli adempimenti
posti a carico del datore di lavoro.
3. Il ricorso in appello va respinto, perché bene ha deciso il primo giudice
ritenendo che sul tema sussiste la giurisdizione ordinaria. Invero è stato
chiarito dal giudice della giurisdizione (Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, n. 5163)
che compete al giudice ordinario la controversia instaurata da dipendenti di
Trenitalia, e dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per l’inibizione di modalità di lavoro
implicanti una situazione di pericolo per l’integrità fisica dei lavoratori
(conduzione dei treni con agente unico in mancanza dei requisiti di sicurezza e
con l’impiego del dispositivo di vigilanza automatica privo di adeguata
valutazione del rischio), trattandosi di materia riguardante l’adempimento
datoriale dell’obbligo di sicurezza della prestazione di lavoro e risultando
irrilevante, ai fini della giurisdizione, l’eventuale interferenza della
pronuncia del giudice sulle disposizioni impartite (nella specie, mediante
direttiva generale) dalla rete ferroviaria italiana, gestore delle
infrastrutture ferroviarie..
È stato ivi chiarito che l'azione non ha ad oggetto provvedimenti amministrativi
di organizzazione del servizio, ma la rimozione di una situazione di pericolo,
insorta nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico; la controversia,
dunque, non implica l’impugnazione di atti amministrativi, per quanto di
modificazione dell'organizzazione del lavoro, ma la situazione di rischio
oggettivo delle condizioni lavorative dei dipendenti conseguente alla modifica
delle modalità di svolgimento della prestazione. Dunque la posizione soggettiva
dedotta in giudizio è un diritto soggettivo.
Alla stregua di tale principio, il ricorso va rigettato e va dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario (cfr. anche Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, n.
5163).
4. Corretta è dunque la valutazione in punto di giurisdizione del giudice di
primo grado nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Trenitalia s.p.a..
L'atto impugnato in realtà corrisponde al nomen iuris attribuitogli dall'organo
ispettivo di vigilanza, quale provvedimento iniziale della procedura
dell'articolo 20 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (recante disposizioni sulle
modalità di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro).La conferma dell'appellata sentenza comporta dunque la conferma
della dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario.
Le spese possono essere compensate in ragione della complessità della causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge, confermando la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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