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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 25 luglio 2011, Sentenza n.
4448
DIRITTO DELL’ENERGIA - Progetti di efficienza energetica - Finalità - Aer. 9
d.lgs. n. 79/1999 - AEEG - Valutazione e certificazione della riduzione dei
consumi energetici - TTE. I progetti di efficienza energetica hanno
l’obiettivo di incrementare l’efficienza negli usi finali dell’energia. Tale
obiettivo è reso obbligatorio per le imprese titolari della distribuzione di
energia elettrica e gas ( art. 9 d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79) nella misura
stabilita dai decreti ministeriali attuativi ( d.m. 24.4.2001; d.m. 20.7.2004;
d.m. 21.12.2007). In base alle disposizioni ministeriali i progetti di
efficienza energetica possono essere realizzati o direttamente dai soggetti
obbligati (distributori), al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dalla
normativa regolamentare, o da società terze operanti nel settore dei servizi
energetici ed accreditate previamente presso l’AEEG. Di detti progetti viene
valutata e certificata dalla Autorità la riduzione dei consumi di energia
effettivamente conseguita e, per ogni progetto certificato, viene attribuito un
determinato numero di titoli di efficienza energetica (TTE) o c.d. certificati
bianchi emessi dal Gestore del mercato elettrico al soggetto che ha realizzato
il progetto medesimo. Questi tioli sono poi offerti in vendita ai soggetti
obbligati ( distributori) i quali, con l’acquisto degli stessi, assolvono
all’obbligo di legge specificato con appositi decreti ministeriali in
quantitativi minimi annuali. Pres. Coraggio, Est. Castriota Scanderbeg - E.
s.r.l. (avv. Molè) c. Autorita' per l'energia elettrica e il gas (Avv. Stato) -
(Riforma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III n. 7644/2010)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 25 luglio 2011, n. 4448
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04448/2011REG.PROV.COLL.
N. 02298/2011 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2011, proposto da:
Enel Si Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Marcello Mole', con domicilio eletto presso il medesimo
difensore in Roma, via Nicolo' Porpora, 16;
contro
Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in persona del presidente e legale
rappresentante pro tempore,, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 7644/2010, resa tra
le parti, concernente DINIEGO VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI ENERGETICI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' per l'energia elettrica
e il gas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il consigliere di Stato
Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Mole' e l’avvocato
dello Stato Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia 21 dicembre 2010 n. 7644 che ha respinto il ricorso proposto dalla
società Enel Si Srl avverso i provvedimenti dell’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas ( d’ora in innanzi anche AEEG) del 16 agosto 2009 e del 16
ottobre 2009 recanti entrambi la reiezione delle richieste di verifica e
certificazione dei risparmi energetici conseguiti con i progetti di consegna di
lampade a basso consumo presentati dalla odierna appellante rispettivamente in
data 9 febbraio 2009 ed in data 15 gennaio 2008 nonché il provvedimento AEEG del
14 luglio 2010 n. 11 con il quale sono stati confermati i predetti provvedimenti
di rigetto. L’appellante insiste, censurando sotto tal profilo la sentenza di
rigetto adottata in primo grado, nel rilevare la illegittimità dei provvedimenti
reiettivi impugnati, sull’assunto della inesigibilità di una sua diversa
condotta in ordine agli oneri di predisposizione e conservazione della
documentazione utile a dimostrare la effettiva finalizzazione, in favore della
utenza domestica, dei progetti di risparmio energetico cui si riferiscono i
provvedimenti negativi gravati in prime cure.
2. Si è costituita in giudizio l’Autorità intimata per resistere all’appello e
per chiederne la reiezione.
3. All’udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L’appello è fondato e va accolto nei sensi e limiti di cui appresso.
5.E’ da premettere che i progetti di efficienza energetica hanno l’obiettivo di
incrementare l’efficienza negli usi finali dell’energia. Tale obiettivo è reso
obbligatorio per le imprese titolari della distribuzione di energia elettrica e
gas ( art. 9 d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79) nella misura stabilita dai decreti
ministeriali attuativi ( d.m. 24.4.2001; d.m. 20.7.2004; d.m. 21.12.2007). In
base alle disposizioni ministeriali i progetti di efficienza energetica possono
essere realizzati o direttamente dai soggetti obbligati (distributori), al fine
di raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa regolamentare, o da società
terze, come l’odierna appellante, operanti nel settore dei servizi energetici ed
accreditate previamente presso l’AEEG. Di detti progetti viene valutata e
certificata dalla Autorità la riduzione dei consumi di energia effettivamente
conseguita e, per ogni progetto certificato, viene attribuito un determinato
numero di titoli di efficienza energetica (TTE) o c.d. certificati bianchi
emessi dal Gestore del mercato elettrico al soggetto che ha realizzato il
progetto medesimo. Questi tioli sono poi offerti in vendita ai soggetti
obbligati ( distributori) i quali, con l’acquisto degli stessi, assolvono
all’obbligo di legge specificato con appositi decreti ministeriali in
quantitativi minimi annuali.
6.L’odierna controversia riguarda l’idoneità della documentazione prodotta in
sede procedimentale dalla appellante al fine di dimostrare che i progetti di
risparmio energetico dalla stessa attuati hanno interessato unicamente il
settore domestico cui gli stessi erano diretti, e cioè in definitiva che i
soggetti che hanno ritirato le lampade a basso consumo appartenevano soltanto
alla categoria degli utenti domestici. Ed invero, negli atti di diniego di
rilascio della prescritta certificazione energetica impugnati in primo grado, l’AEEG
ha ritenuto che la società privata non avesse offerto prove documentali
inoppugnabili al riguardo ed ha per tal ragione respinto le indicate richieste
di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti mediante i
suddetti progetti.
7.Il Tar, nella impugnata sentenza, ha sostanzialmente validato tali dinieghi
sull’assunto che il principio di effettività dei risparmi energetici conseguiti
da ciascun soggetto obbligato, al fine di ottenere il rilascio dei certificati
bianchi ( o titoli di efficienza energetica, TTE), imponesse una puntuale
verifica ( ammissibile in base all’art.14 delle Linee guida approvate dall’AEEG
con deliberazione n. 103/2003 nel testo all’epoca vigente) in ordine alla
effettiva destinazione agli utenti domestici delle lampade fluorescenti a basso
consumo distribuite a mezzo di consegna diretta alla clientela; sempre secondo i
giudici di primo grado, la scheda tecnica n. 1 contenuta nell’allegato A della
delibera AEEG 234/2004 individuava chiaramente tra gli elementi essenziali per
il riconoscimento del progetto il rispetto del settore di intervento domestico,
ovvero la distribuzione di unità fisiche unicamente a clienti domestici, laddove
per un verso le dichiarazioni rese dai collaboratori della odierna società
appellante per la distribuzione non contenevano indicazioni inequivoche circa la
destinazione finale delle lampade alla clientela domestica ( con esclusione,
quindi, di professionisti e imprenditori) e, per altro verso, la sola messa a
disposizione dell’anagrafica dei destinatari delle unità fisiche, con i relativi
numeri telefonici, costituiva elemento istruttorio anch’esso insufficiente in
tale prospettiva.
8. La società appellante ha censurato tale decisione, evidenziando in
particolare che: a) la documentazione esibita nel corso del procedimento era
senz’altro sufficiente a dimostrare la destinazione finale delle lampade a basso
consumo all’utenza domestica; b) la produzione dell’anagrafica dei soggetti che
hanno in concreto ritirato le lampade, anche se sfornita dell’indirizzo (
indicazione non richiesta secondo la normativa applicabile ratione temporis alla
fattispecie de qua), consentiva ad AEEG di verificare, anche a campione, se le
lampade fossero state effettivamente distribuite all’utenza domestica, tanto più
che nessuna disposizione regolamentare richiedeva il possesso di documentazione
diversa da quella prodotta da Enel. Si. srl ai fini della dimostrazione relativa
alla effettiva destinazione d’uso delle lampade; c) nella maggior parte dei casi
( circa l’88% delle consegne) i clienti avevano sottoscritto una scheda unica
integrata, in quanto i progetti di distribuzione delle lampade a basso consumo
erano stati realizzati in concomitanza ad altro progetto, relativo al risparmio
idrico, che prevedeva la consegna di altro Kit destinato espressamente ai
clienti del settore residenziale.
9.L’appello è meritevole di favorevole scrutinio.
10.Non è in discussione, anzitutto, il potere dell’Autorità di verificare, anche
a campione, la effettiva consistenza dei risparmi energetici conseguiti anche
nei progetti -quali quelli oggetto di causa - in cui è previsto il metodo di
valutazione standardizzato ( ove cioè il tasso di ritorno del risparmio
conseguito viene fissato nella misura forfettaria del 50% dei buoni inviati alla
clientela); in tale attività di verifica è ricompreso ovviamente il potere di
sindacare la effettiva destinazione dei buoni ( e quindi delle lampade ritirate
dalla utenza, in numero di quattro per ciascun buono consegnato), al fine di
acclarare se fosse effettivamente l’utenza domestica ( cui i progetti erano
rivolti in via esclusiva) la destinataria finale dei nuovi dispositivi
illuminanti. Sul punto paiono condivisibili pertanto le affermazioni che si
leggono nella impugnata sentenza, peraltro pienamente aderenti a quanto statuito
da questo Consiglio di Stato nella sentenza n.1635 del 22 marzo 2010, circa la
piena compatibilità di verifiche puntuali sui risparmi effettivamente conseguiti
in esito all’attuazione di progetti che adottano il metodo standardizzato di
determinazione del risparmio energetico conseguito ( tale metodo è stato poi
abbandonato con delibera AEEG del 2 febbraio 2007 n. 18).
11.Il procedimento di verifica e certificazione dei progetti è stato
disciplinato dall’Autorità con deliberazione n. 103 del 18 settembre 2003 che ha
stabilito le linee-guida ( contenute nell’allegato A alla suddetta delibera) per
la preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti e per la
definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di
efficienza energetica. Ora, il dato incontrovertibile da cui muovere e che fa
propendere decisamente per l’accoglimento dell’appello è che la documentazione
fornita dalla odierna appellante, anche in evasione delle reiterate istanze
istruttorie dell’Autorità, per un verso non poteva ritenersi incompleta o
deficitaria in base alle disposizioni vigenti all’epoca di attuazione dei
progetti e, dall’altro, conteneva significativi elementi da cui desumere che
tali progetti erano stati effettivamente finalizzati al miglioramento
dell’efficienza energetica delle utenze domestiche. Sotto il primo profilo mette
conto evidenziare che la disciplina tecnica applicabile alla richiesta di
certificazione prodotta da Enel.si. srl ( scheda tecnica n. 1 prevista dalla
delibera AEEG n.234/02, poi modificata dalla delibera n. 18/07) faceva
unicamente riferimento al settore domestico, senza alcuna indicazione ulteriore
in ordine alle modalità da adottare da parte di ciascuna impresa per garantire
la distribuzione delle lampade ai clienti del settore domestico ovvero alla
specifica documentazione da conservare. Come correttamente dedotto dalla società
appellante, la predetta scheda tecnica non conteneva ( neanche nella versione
modificata dalla citata delibera n. 18/07) alcuna indicazione circa le modalità
di documentazione della destinazione delle lampade alla utenza domestica ovvero
circa la necessità di conservare tra la documentazione relativa al progetto
realizzato l’anagrafica dei soggetti partecipanti, in vista di un eventuale
controllo a campione. D’altra parte, dal combinato disposto degli artt. 1 lett.
v) ( in relazione alla veridicità e completezza dei dati dichiarati ai sensi
degli artt. 13 e 14 ), 13 e 14 delle richiamate linee-guida non può trarsi alcun
elemento testuale da cui desumere la sussistenza di un onere di conservativo
della documentazione attestante la consegna dei materiali alla utenza domestica:
lo stesso art. 14 delle linee-guida, a proposito della documentazione da
conservare ai fini dell’eventuale controllo a campione da parte dell’AEEG (
terzo comma), richiama il nome e l’indirizzo dei soggetti partecipanti al
progetto, ma soltanto ove ciò sia espressamente previsto nelle schede tecniche
relative ai singoli interventi; il che dimostra che l’impresa responsabile del
progetto, facendo propria la modulistica approvata dall’Autorità, assolve ad
ogni onere documentale correlato al progetto salvi gli oneri conservativi
relativi a detta documentazione tecnica Ora, soltanto con la delibera AEEG n.
4/08 ( inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto) è stata
introdotta, per i progetti di risparmio energetico del tipo di quello qui in
esame, la scheda tecnica n. 1 bis la quale, per la prima volta, ha previsto la
completa raccolta di tutti i dati anagrafici ( comprensivi dell’indirizzo) dei
clienti destinatari dei dispositivi illuminanti.
12. Peraltro, nonostante tali inconfutabili dati rivenienti dalla normativa di
riferimento, e quindi in carenza di più puntuali indicazioni conformative
riguardo alla documentazione da predisporre e conservare ai fini anzidetti, la
società appellante, nell’ambito del procedimento di verifica e certificazione
per cui è giudizio, risulta aver prodotto: a) la sottoscrizione di accordi
promozionali che impegnavano i propri collaboratori impegnati nella
distribuzione delle lampade a basso consumo al rilascio di una dichiarazione in
ordine alla conformità delle consegne effettuate a quanto previsto dalla
normativa di settore al fine di ottenere il rilascio dei titoli di efficienza
energetica; b) le predette dichiarazioni di attestazione di ricevuta dei Kit di
lampade LFC ai fini della loro consegna alla clientela domestica e l’avvenuta
effettiva consegna di tali dispositivi a detta clientela; c) ulteriore
dichiarazione dei soggetti collaboranti attestante, a conferma di quanto già
dichiarato, la distribuzione dei buoni ai titolari di utenze domestiche; d) un
elenco nominativo dei clienti domestici che hanno ritirato le lampade
fluorescenti a basso consumo, contenente anche il numero telefonico dei distinti
utenti.
13.Ritiene il Collegio che a fronte di tali emergenze istruttorie procedimentali
non correttamente l’AEEG ha denegato alla odierna società appellante la
rivendicata certificazione relativa ai risparmi energetici realizzati con i
progetti per cui è giudizio. In presenza di un quadro normativo che, come
ricordato, non conteneva prescrizioni particolarmente vincolanti in ordine alla
documentazione da predisporre e conservare a comprova della destinazione
effettiva dei progetti agli utenti domestici, salva l’adozione ( qui non
contestata) della modulistica predisposta dall’AEEG da parte del soggetto
responsabile del progetto, il diniego di certificato avrebbe potuto far leva,
anche a dispetto dell’osservanza formale delle regole procedimentali, su
elementi indiziari precisi e concordanti circa la mancata destinazione degli
apparati illuminanti al consumo domestico. Senonchè, nel caso di specie non
soltanto tali elementi non sono stati in positivo individuati dall’Autorità, ma
è dato piuttosto riscontrare l’ipotesi contraria, e cioè del riconoscimento
dalla finalizzazione dei progetti al risparmio energetico delle famiglie ( di
cui pure dà atto il giudice di primo grado). Tali conclusioni non sono tuttavia
da condividere atteso che l’Autorità avrebbe potuto, sulla base dei dati
istruttori in suo possesso ( ed in particolare dell’elenco nominativo dei
destinatari delle lampade a basso consumo con relativo numero telefonico ),
attivare ogni proficuo controllo per verificare, anche a campione, la effettiva
finalizzazione dei progetti agli utenti cui erano destinati. D’altra parte non è
senza rilievo il dato istruttorio secondo cui, nella gran parte dei casi, i Kit
relativi alle lampade siano stati consegnati unitamente a quelli relativi al
risparmio idrico e che, in relazione a questi ultimi, era indiscutibile ( alla
luce delle emergenze della scheda integrata) la destinazione dei dispositivi
agli utenti residenziali; dal che doveva desumersi che anche le lampade
fluorescenti,consegnate simultaneamente alla medesima clientela, avevano avuto
come destinatari finali ( quantomeno nella stragrande maggioranza dei casi) gli
utenti del mercato domestico, cui i progetti di risparmio energetico erano
rivolti. Di tanto l’Autorità avrebbe dovuto tener conto, quantomeno per attivare
più idonee iniziative istruttorie tese a verificare la effettiva destinazione
degli apparati illuminanti nei casi in cui questi non erano stati consegnati
unitamente ai Kit relativi al risparmio idrico.
14.In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza,
va annullato il provvedimento in primo grado gravato.
15. Le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti, anche in
considerazione dei profili formali di accoglimento dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente
pronunciando sull'appello ( r.g. n. 2298/2011), come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il
ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
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