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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 25 luglio 2011, Sentenza n.
4454
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Computo dei termini - Sabato -
Equiparazione ai giorni festivi - Limiti - Art. 52, c. 5 c.p.a. Il sabato è
equiparato ai giorni festivi (in virtù della novella di cui all'art. 2, co. 11,
d.l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) solo al fine del compimento
degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde
consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i
termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì; a
tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo. Il c.p.a.
esplicita l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al processo
amministrativo (art. 52, co. 5, c.p.a).Questa regola, però, vale solo per i
termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a
ritroso; infatti l'art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di
cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e
dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al co. 4; ne consegue che
se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così
come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al
venerdì. (Cons. St. Sez. V, 31.5.2011 n. 3252). Pres. f.f. Branca, Est. Quadri -
Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e
Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti
di energia da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di
servizi - Proprietari dei terreni interessati da servitù di elettrodotto -
Titolarità di diritti partecipativi - Esclusione. In tema di autorizzazione
alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili, l’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 prevede un procedimento
ispirato a principi di semplificazione e accelerazione, che sostituisce tutti i
pareri e le autorizzazioni necessari, tramite il modulo della conferenza di
servizi (Cons. St. Sez. VI, 22.2.2010 n. 1020). La lettera e la ratio dell’art.
14 ter della legge n. 241/1990 sul funzionamento della conferenza di servizi,
richiamata dall’art. 12, prevede la partecipazione delle sole autorità
amministrative interessate direttamente al provvedimento da emanare, che sono
destinatarie immediate e beneficiarie delle garanzie partecipative previste per
i lavori della conferenza (Cons. St. Sez. V, 13.9.2010, n. 6562; 4.3.2008, n.
824).E’ pertanto da escludersi che le società proprietarie dei terreni
interessati da servitù di elettrodotto, in quanto non destinatarie dell’atto
finale, siano titolari di diritti partecipativi al procedimento di rilascio di
autorizzazione unica prevista dal citato art. 12 Pres. f.f. Branca, Est.
Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti
Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
DIRITTO DEL’ENERGIA - Impianti di energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione
- Conferenza di servizi - Partecipazione dei proprietari di terreni interessati
da servitù di elettrodotto - Termini applicabili. Anche ove si ritenesse che
la determinazione dell’amministrazione di invitare alla conferenza di servizi i
soggetti proprietari dei terreni interessati da servitù di elettrodotto
comportasse l’ accettazione di un loro coinvolgimento anche nel procedimento di
autorizzazione, non si potrebbe comunque loro applicare altro termine se non
quello di cinque giorni di cui le stesse amministrazioni partecipanti
beneficiano, stabilito dall’art. 14 ter della L n. 241/1990. Non può, invero,
ritenersi applicabile l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 sul preavviso di
rigetto (che prevede un termine di dieci giorni), nei confronti di soggetti
diversi dal richiedente l’autorizzazione. Pres. f.f. Branca, Est. Quadri -
Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e
Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010)
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Comunicazione di avvio del
procedimento - Destinatari - Proprietari di suoli confinanti con l’area di
intervento - Esclusione. La p.a. è tenuta a notificare la comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo ai soli soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che
per legge debbono intervenirvi (Cons. Stato Sez. IV Sent., 03-03-2009, n. 1213),
tra cui non sono ricompresi, in base al chiaro disposto dell’art. 12 d. lgs. n.
387/2003, i proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento. Pres. f.f.
Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro
(avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n.
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Conferenza di servizi ex art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003
- Convocazione - Termine di trenta giorni - Termine di 180 gg. per la
conclusione del procedimento - Natura acceleratoria. Il termine di trenta
giorni entro il quale la conferenza di servizi deve essere convocata ai sensi
dell’art. 12, c. 3 del d.lgs. n. 387/2003 ha natura acceleratoria, non potendosi
considerare il mancato rispetto di tale termine, per di più giustificato dalla
complessità dell’istruttoria, come vizio del provvedimento finale. Parimenti, il
superamento del termine finale di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4 (nel
testo all’epoca vigente), per la conclusione del procedimento di autorizzazione
non priva l’amministrazione del potere di adottare il provvedimento finale,
dovendo essere riconosciuta anche a questo termine natura acceleratoria e non
perentoria ( Cons. St. 11.5.2010, n. 2825). Pres. f.f. Branca, Est. Quadri -
Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e
Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti a fonti rinnovabili - Ubicazione in zona
agricola - Possibilità - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003. L’art. 12 d. lgs. n.
387/2003 consente l’ubicazione di impianti a fonti rinnovabili anche in zone
classificate agricole. Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv.
Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R.
LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010)
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VIA - Provvedimento di esclusione - Efficacia - Pubblicazione sul B.U.R. -
Necessità - Esclusione - Art. 32 d.lgs. n. 152/2006. L’efficacia del
provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell’art.
32 d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo all’epoca vigente), non dipende dalla sua
pubblicazione, che non risulta prescritta come obbligatoria per legge. E’
pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul B.U.R. ai fini della
decorrenza del termine per l’impugnazione, che deve farsi pertanto decorrere per
il soggetto che si ritenga leso dalla piena conoscenza dei suoi elementi
essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il
suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla
conoscenza integrale del provvedimento emergano profili di illegittimità
specifici ed ulteriori relativi al suo contenuto (Cons. St. Sez. IV, 13.6.2011,
n. 3583, Sez. V, 23.5.2011, n. 2842). Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia
di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) -
(Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04454/2011REG.PROV.COLL.
N. 10144/2010 REG.RIC.
N. 10147/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10144 del 2010, proposto da:
Provincia di Pavia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il medesimo in
Roma, via di Ripetta, 142;
contro
Fondazione Vera Coghi, e Società Agricola Sviluppo Srl, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Loriana
Zanuttigh e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano
Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55;
nei confronti di
Regione Lombardia, Comune di Olevano di Lomellina, Maire Tecnimont Spa, Comune
di Castello D'Agogna, Biomasse Olevano Srl;
sul ricorso numero di registro generale 10147 del 2010, proposto da:
Maire Tecnimont Spa e Biomasse Olevano a r.l., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Roberto Santucci,
Emiliano Strinati, Domenico Ielo e Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso
Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13;
contro
Fondazione Vera Coghi e Societa' Agricola Sviluppo a r.l., in persona dei
rispettivi rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Franco Gaetano
Scoca e Loriana Zanuttigh, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in
Roma, via Giovanni Paisiello 55;
nei confronti di
Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Castello D'Agogna;
Comune di Olevano di Lomellina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli avv. Alfredo Codacci Pisanelli e Graziano Lissandrin, con domicilio
eletto presso Alfredo Codacci Pisanelli in Roma, via Claudio Monteverdi, 20;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Forenergy S.r.l., Gruppo biomassa Europa s.r.l., Consorzio Forestale Unione
Agricoltori di Pavia, Società Agricola Dendron s.s., Società agricola Terra
s.s., Società agricola Boffelli Mariangela e Società agricola Il glicine
s.s.rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Lombardi, Mauro Pisapia e Daniele
Vagnozzi, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico,
103;
Terna Rete Elettrica Nazionale società per azioni, rappresentata e difesa dagli
avv. Giancarlo Bruno, Stefano Mastrolillie Filomena Passeggio, con domicilio
eletto presso Stefano Mastrolilli in Roma, via F. Denza, 15;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10144 del 2010:
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 07136/2010, resa tra
le parti, concernente AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
quanto al ricorso n. 10147 del 2010:
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 07136/2010, resa tra
le parti, concernente AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Vera Coghi e di Società
Agricola Sviluppo Srl nonché del Comune di Olevano di Lomellina;
Visti gli appelli incidentali;
Visti gli atti di intervento ad adiuvendum di Terna Rete Elettrica Nazionale
società per azioni e di Forenergy S.r.l., Gruppo biomassa Europa s.r.l.,
Consorzio Forestale Unione Agricoltori di Pavia, Società Agricola Dendron s.s.,
Società agricola Terra s.s., Società agricola Boffelli Mariangela e Società
agricola Il glicine s.s.;
Viste le ordinanze in data 24.1.2011;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il Cons. Francesca
Quadri e uditi per le parti gli avvocati Ferrari , Zanuttigh ,Santucci, Cancrini,
Pisapia, Bruno e Codacci Pisanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Fondazione Vera Coghi e la Società Agricola Sviluppo s.r.l. hanno impugnato
dinanzi al T.a.r. Lombardia il decreto n.10682/01-10-2008, recante
l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di impianto per la
produzione di energia elettrica a biomassa legnosa da realizzarsi nel Comune di
Olevano da parte di Maire Tecnimont s.p.a., lamentando eccesso di potere sotto
il profilo della carenza di istruttoria e dell’insufficiente valutazione dei
presupposti nonché violazione della normativa in materia di valutazione di
impatto ambientale.
Con ricorso per motivi aggiunti, le stesse ricorrenti hanno impugnato il decreto
n. 2678/17.03.2008 di esclusione dell’impianto dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 152/2006 per perplessità
della procedura di verifica, contraddittorietà, mancata comunicazione di avvio
del procedimento e violazione delle regole di partecipazione.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato
l’autorizzazione n. 01/09 n. 35275/07 del 15 gennaio 2009 con la quale sono
stati autorizzati la costruzione e l’esercizio dell’impianto , incluse le opere
connesse ed infrastrutturali indispensabili alla costruzione dell’impianto, da
ubicarsi sui terreni accatastati al N.C.T. foglio 7, partt. 14, 17, 18, 21 e 22
del Comune di Olevano Lomellina nonchè la costruzione e l’esercizio della
sottostazione e linea elettrica delle opere funzionali all’immissione nella Rete
Elettrica Nazionale dell’energia prodotta ed è stato infine apposto il vincolo
preordinato all’espropriazione, per violazione dell’art. 12 d. lgs. n. 387 del
2003 e delle regole sulla partecipazione al procedimento. Le ricorrenti, pur
essendo soggetti interessati in quanto destinatari della procedura di
espropriazione, non sarebbero state avvisate del procedimento, essendosi
provveduto alla loro convocazione solo in occasione della terza seduta della
conferenza di servizi, a pochissimi giorni dalla data in cui era stata fissata,
con frustrazione del diritto di effettiva partecipazione. Inoltre, le ricorrenti
non sarebbero state messe in grado di esaminare la documentazione depositata
dalla Maire Tecnimont per essere stata questa integrata successivamente alla
conferenza di servizi.
Con un successivo ricorso, la Società Agricola Sviluppo s.r.l. ha impugnato il
decreto di esproprio per opere di pubblica utilità (opere infrastrutturali e
sottoservizi accessori) n. 567 del 23.11.2009, per illegittimità derivata ,
insufficiente motivazione, carenza di istruttoria.
Il T.a.r. , riuniti i ricorsi, ha respinto quello diretto all’annullamento
dell’autorizzazione integrata ambientale ed ha dichiarato irricevibile per
tardività quello diretto contro il decreto di esclusione dell’impianto dalla
proceduta di VIA.
Ha, invece, accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti , annullando
l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto , della
sottostazione, della linea elettrica e delle opere funzionali all’immissione
dell’energia prodotta nella rete e, di conseguenza, l’apposizione del vincolo
espropriativo, giudicando applicabile alla fattispecie il termine di dieci
giorni stabilito dall’art. 10 –bis della legge n. 241 del 1990 rispetto al quale
l’invito spedito sei giorni prima della data di convocazione della conferenza di
servizi era da considerarsi tardivo e lesivo delle garanzie partecipative .
Parimenti, ha accolto il ricorso avverso il decreto di esproprio ,
considerandolo automaticamente caducato a seguito dell’annullamento
dell’autorizzazione contenente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere
da realizzare e impositiva del vincolo preordinato all’esproprio.
Hanno proposto impugnazione parziale della sentenza, con separati appelli, sia
la Provincia di Pavia che la Maire Tecnimont, unitamente alla società Biomasse
Olevano s.r.l. nel frattempo subentrata come beneficiaria dell’autorizzazione
unica e della procedura espropriativa.
Le appellanti sostengono che erroneamente il T.a.r. avrebbe considerato
eccessivamente breve il termine di convocazione dei soggetti - individuati solo
in prossimità della terza seduta della conferenza di servizio in ragione
dell’inoltro in data 21.11.2008 dell’istanza per l’apposizione del vincolo di
espropriazione su aree di loro proprietà – prevedendo l’art. 14 ter della legge
n. 241 del 1990 il termine minimo di cinque giorni intercorrente tra la data di
convocazione e quella di fissazione della conferenza di servizi. Sarebbe,
peraltro, inapplicabile la disciplina del preavviso di provvedimento negativo di
cui all’art 10 bis, stante la diversità di ratio rispetto alla convocazione in
conferenza di servizi. Inoltre, il provvedimento finale sarebbe stato adottato
solo in data 15.1.2009, consentendo al privato di svolgere tutte le proprie
osservazioni in chiave partecipativa nei 42 giorni successivi alla conferenza di
servizi, margine di tempo congruo e consistente.
Peraltro , secondo la Maire tecnimont, la Fondazione Vera Coghi e la Società
Agricola erano pienamente a conoscenza del procedimento espropriativi, avendo
organizzato in data 14.11.2008 un convegno sull’argomento. Nè le stesse avevano
indicato elementi conoscitivi che avrebbero potuto condurre ad un esito diverso,
nel caso in cui pure fosse stato concesso un termine più lungo tra la
convocazione e la conferenza di servizi.
Quanto all’annullamento del decreto di esproprio, la Provincia sostiene che
sarebbe stata inammissibile la prospettazione, accolta dal T.a.r. , di
illegittimità derivata da un provvedimento fatto oggetto di un diverso giudizio.
Quanto alle censure rivolte contro quest’ultimo provvedimento, relative alla
inadeguatezza della soluzione progettuale delle infrastrutture , supportata da
una perizia tecnica, la Provincia contesta la richiesta di un inammissibile
sindacato di merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione
procedente, peraltro compiute già in occasione della dichiarazione di pubblica
utilità, risalente all’approvazione del progetto, e non contestate in occasione
dell’impugnazione di quel provvedimento. Anche le doglianze rivolte contro i
provvedimenti di subentro della società Biomasse di Olevano, subentrata nel
procedimento ablatorio avviato da Maire Tecnimont, ed i verbali di immissione in
possesso e di accertamento dello stato di consistenza sarebbero inammissibili
per carenza di interesse e per mancanza di specifiche censure.
In entrambi gli appelli si sono costituite con controricorso le ricorrenti in
primo grado che i) resistono ai motivi di gravame; ii) ripropongono i motivi di
ricorso rimasti assorbiti di violazione dell’art. 12, commi 3 d. lgs. 387/2003
per essere stata convocata con ritardo la conferenza di servizi , dell’art. 12,
comma 4 per non essere stato preso in considerazione il parere negativo del
Comune di Castello d’Agogna e per essere stato superato il termine di 180 giorni
stabilito per il procedimento di autorizzazione unica, dell’art. 12, comma 7 per
essere stata omessa la valutazione della tradizione agroalimentare dell’area;
iii) propongono appello incidentale relativamente alla reiezione dei ricorsi
avverso l’autorizzazione integrata ambientale, per mancata valutazione da parte
del T.a.r. dei vizi attinenti alle macroscopiche contraddizioni, carenze e
lacune progettuali poste in luce dalle perizie prodotte, ed avverso il decreto
regionale di esclusione dalla VIA, erroneamente giudicato irricevibile data la
mancata conoscenza per omessa pubblicazione del provvedimento sul BURL o sul
sito informatico dell’amministrazione regionale e la sua illegittimità per
violazione delle regole di partecipazione, violazione dell’art. 32 d. lgs.
15272006 e difetto di motivazione e di istruttoria.
Sono intervenuti in giudizio a sostegno delle appellanti le società indicate in
epigrafe titolari di contratti di fornitura alla centrale di prodotto legnoso,
il Comune di Olevano Lomellina e la società Terna – Rete elettrica Nazionale
s.p.a..
Le parti hanno depositato ampie memorie nel corso del giudizio.
All’udienza del 10 maggio, i ricorsi sono stati discussi ed il Collegio se ne è
riservata la decisione.
DIRITTO
1.Va, preliminarmente, disposta la riunione degli appelli proposti avverso la
medesima sentenza.
2.Va, poi, dichiarato ammissibile l’intervento spiegato in appello a sostegno
delle appellanti da Terna s.p.a. , in quanto proprietaria della rete elettrica
nazionale e concessionaria dell’attività di trasmissione dell’energia elettrica
, interessata alla realizzazione delle opere elettriche per la connessione alla
rete dei soggetti che producono energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili,
e dalle società agricole, in quanto titolari di rapporti di fornitura di
materiale legnoso alla centrale a biomasse.
In base al consolidato principio per cui nel giudizio amministrativo deve
considerarsi ammissibile l’intervento in appello – ferma restando l’accettazione
dello stato e del grado in cui il giudizio si trova - di soggetti non aventi la
posizione di parti formali in primo grado qualora essi possano subire anche
indirettamente un pregiudizio o possano tutelare una situazione di vantaggio
attraverso la definizione della controversia ( Cons. St. Sez. V, 8.9.2010, n.
6520; 9.3.2009, n.1365), va riconosciuta la legittimazione ad intervenire a quei
soggetti che, in quanto titolari di rapporti contrattuali dipendenti
dall’esercizio dell’impianto, possono subire indirettamente un pregiudizio
dall’annullamento delle autorizzazioni oggetto di impugnazione.
Quanto alla identificazione del titolo legittimante l’intervento, occorre
richiamare l’orientamento (di recente, cfr. con ampi richiami anche alla
disciplina introdotta dal c.p.a. sostanzialmente confermativa della previgente,
Cons. St. Sez. IV, 30.11.2010 n. 8363) secondo cui l'indagine deve essere
condotta in astratto, tenuto conto della causa petendi quale si desume dal
complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio,
indipendentemente dalla esistenza e validità dei rapporti che legherebbero l'interventore
ai ricorrenti, in base alla affermazione della titolarità di un interesse
dipendente e riflesso rispetto a quello azionato o comunque di un interesse di
fatto, che si traduce in una più vantaggiosa aspettativa tale da legittimare la
partecipazione al giudizio.
Il Collegio ritiene, pertanto, sufficiente sia l’allegazione di Terna in
riferimento all’interesse discendente dalla connessione alla rete di
trasmissione nazionale dell’impianto, sia quella delle società agricole, che
hanno, peraltro, depositato documentazione relativa agli accordi per la
fornitura di materiale legnoso idonea, benché mancante di alcune parti in
riferimento alle condizioni economiche, a dimostrare, al momento dell’intervento
in giudizio ed indipendentemente dai denunciati intrecci societari, irrilevanti
ai fini considerati, una posizione di vantaggio conseguente alla realizzazione
ed all’esercizio della centrale.
Il loro intervento ad adiuvandum deve, pertanto, essere dichiarato ammissibile.
3. Anche l’eccezione di tardività della memoria di Tecnimont in quanto
depositata sabato 23 aprile è da respingere.
A riguardo, va confermato il recente orientamento della Sezione (Cons. St. Sez.
V, 31.5.2011 n. 3252),secondo cui il sabato è equiparato ai giorni festivi (in
virtù della novella di cui all'art. 2, co. 11, d.l. n. 263 del 2005, in vigore
dal 1° marzo 2006) “solo al fine del compimento degli atti processuali svolti
fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di
procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito
che scadono di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato
è considerato giorno lavorativo……..Il c.p.a. esplicita l'applicabilità della
disciplina sul sabato anche al processo amministrativo (art. 52, co. 5, c.p.a.,
in tal senso si era già espressa la preferibile giurisprudenza, cfr. Cons. St.,
sez. IV, 18 febbraio 2008, n. 446).Questa regola, però, vale solo per i termini
che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a
ritroso; infatti l'art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di
cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e
dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al co. 4; ne consegue che
se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così
come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al
venerdì.”
4. Venendo ai motivi di appello proposti dalle appellanti in merito
all’annullamento dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio
dell’impianto, occorre stabilire se l’amministrazione provinciale, nell’invitare
le società proprietarie di terreni interessati da servitù di elettrodotto e da
vincolo preordinato all’esproprio a partecipare solo alla terza seduta della
conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del
2003, con uno spazio temporale di sei giorni tra la convocazione e la
celebrazione, abbia violato le garanzie partecipative del procedimento
amministrativo.
4.1 Ritiene il Collegio che occorra considerare , data la rilevanza che il dato
assume per le prerogative partecipative delle appellate, partitamente il
provvedimento impugnato in relazione all’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile
alimentato a biomassa legnosa ed all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio per le porzioni di particelle interessate dalle opere connesse e
infrastrutturali di cui alla richiesta presentata dalla Maire Tecnimont in data
21.11.2008, successivamente alle prime due sedute della conferenza di servizi.
Per quanto riguarda l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli
impianti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l’art. 12 del d.
lgs. n. 387/2003 prevede un procedimento ispirato a principi di semplificazione
e accelerazione, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni necessari,
tramite il modulo della conferenza di servizi (Cons. St. Sez. VI, 22.2.2010 n.
1020).
La lettera e la ratio dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 sul funzionamento
della conferenza di servizi, richiamata dall’art. 12, prevede la partecipazione
delle sole autorità amministrative interessate direttamente al provvedimento da
emanare, che sono destinatarie immediate e beneficiarie delle garanzie
partecipative previste per i lavori della conferenza (Cons. St. Sez. V,
13.9.2010, n. 6562; 4.3.2008, n. 824).
E’ pertanto da escludersi che le società proprietarie dei terreni circostanti,
in quanto non destinatarie dell’atto finale, fossero titolari di diritti
partecipativi al procedimento di rilascio di autorizzazione unica prevista dal
citato art. 12 ,con la conseguenza che nessun obbligo sussisteva per
l’amministrazione di convocazione alla conferenza di servizi anteriormente
all’istanza della Marie Tecnimont (pervenuta tra la seconda e la terza seduta
della conferenza di servizi) di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio su alcune particelle interessate da opere infrastrutturali.
Ma anche in merito alla partecipazione a tale seduta, è da escludersi , alla
luce dei principi richiamati in ordine alla disciplina della conferenza di
servizi, che essa potesse riguardare aspetti estranei all’apposizione del
vincolo e relativi all’attività valutativa della soluzione progettuale
preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica.
Inappropriato è, quindi, il richiamo operato dal T.a.r. alla brevità del termine
concesso ed al diniego di rinvio della seduta richiesto allo scopo di consentire
una compiuta valutazione della questione da parte delle ricorrenti, per tale
intendendo una valutazione della Fondazione e della S.A.S. sull’autorizzazione
alla realizzazione dell’impianto e non solo sulla procedura espropriativa.
Peraltro, ove anche si ritenesse che la determinazione dell’amministrazione di
invitare alla conferenza di servizi la Fondazione e la S.A.S. comportasse l’
accettazione di un loro coinvolgimento anche nel procedimento di autorizzazione,
non si potrebbe comunque applicare altro termine se non quello di cui le stesse
amministrazioni partecipanti beneficiano, stabilito dall’art. 14 ter , che è di
cinque giorni e risulta nella specie pienamente rispettato, essendo stata
depositata agli atti del giudizio copia del fax che reca il positivo rapporto di
trasmissione alle ore 17.30 del 27 novembre .
Non può, invero, ritenersi applicabile alla fattispecie, diversamente da quanto
affermato dal T.a.r., l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 sul preavviso di
rigetto (che prevede un termine di dieci giorni), che è stato introdotto dalla
legge n. 15 del 2005 al fine di consentire il contraddittorio tra privato ed
amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo , allo scopo di
far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'amministrazione ostative
all'accoglimento della sua istanza (Cons. Stato Sez. VI, 17-01-2011, n. 256) e
va, comunque, interpretato alla luce del successivo art. 21 octies comma 2, che
impone al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di
non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso
sulla legittimità sostanziale del medesimo (Cons. Stato Sez. V, 07-09-2009, n.
5235).
Nel caso in esame non è, infatti, neanche configurabile un’ istanza delle
appellate sulla quale l’amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi, per essere
il procedimento in corso diretto esclusivamente all’emanazione
dell’autorizzazione unica ex art. 12, che evidentemente sfugge all’applicazione
dell’art. 10 bis nei riguardi di soggetti diversi dal richiedente
l’autorizzazione stessa.
Né le garanzie partecipative possono ritenersi violate sotto il profilo
dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione, ex art. 7
della legge n. 241/1990. In base a piani principi, la p.a. è tenuta a notificare
la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soli soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi (Cons. Stato Sez. IV
Sent., 03-03-2009, n. 1213), tra cui non sono ricompresi, in base al chiaro
disposto dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, i proprietari di suoli confinanti con
l’area di intervento.
4.2 Chiarito, quindi, che nessuna garanzia partecipativa è stata violata nei
confronti delle appellate quanto al procedimento di autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio dell’impianto, occorre verificare se sussistono
ragioni per escludere parimenti , come sostenuto dalle appellanti, la violazione
del diritto di partecipazione della Fondazione e della S.A.S riguardo
all’apposizione del vincolo espropriativo su talune particelle di loro proprietà
interessate dalle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla
costruzione ed all’esercizio dell’impianto, e se, quindi, risulti rispettato
l’obbligo di comunicazione e di applicazione delle garanzie procedimentali per
il provvedimento di approvazione del progetto che valga come dichiarazione di
pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza e di apposizione del vincolo
espropriativo.
A riguardo, occorre rilevare che, a seguito della richiesta avanzata dalla Maire
Tecnimont, l’amministrazione ha provveduto, mediante convocazione del 26
novembre 2008 alla seduta della conferenza di servizi, ad avvisare le appellate
così come gli altri soggetti (Tenimento Castello S.S. e Rete Ferroviaria
Italiana) interessati dallo stesso vincolo, che non hanno opposto motivi
ostativi. Nella nota di convocazione si dà avviso circa l’istanza di apposizione
di vincolo preordinato all’esproprio con dichiarazione di pubblica utilità delle
particelle interessate dalle opere.
Il Collegio giudica tale comunicazione individuale satisfattiva delle esigenze
di partecipazione del privato inciso dal procedimento espropriativo e tempestiva
rispetto alla data di adozione del provvedimento finale (15.1.2009) da parte
dell’amministrazione, sia ai sensi dell’art.7 della legge n. 241/1990, sia ai
sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327. Invero, le interessate hanno
avuto la possibilità di disporre di un lasso di tempo sufficiente (48 giorni)
per manifestare le proprie osservazioni relativamente alla procedura di
espropriazione. Nè può considerarsi rilevante, ai fini considerati, la
circostanza che l’evasione all’istanza di accesso in data 10.12.2008 sia
posteriore all’adozione del provvedimento, dal momento che gli atti richiesti
non si riferiscono né al procedimento di autorizzazione unica né, tantomeno,
all’apposizione del vincolo, bensì al diverso procedimento di rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale.
5.Una volta accolto il primo motivo di appello, occorre esaminare gli ulteriori
motivi avanzati in primo grado dalle appellate contro il medesimo provvedimento,
giudicati assorbiti e riproposti con controricorso.
5.1 Infondato è il motivo afferente la violazione dell’art. 12, comma 3 del d.
lgs. n. 387/2003, attesa la natura acceleratoria del termine di trenta giorni
entro il quale la conferenza di servizi deve essere convocata, non potendosi
considerare il mancato rispetto di tale termine, per di più giustificato dalla
complessità dell’istruttoria, come vizio del provvedimento finale.
5.2 Parimenti da respingere è la censura fondata sul superamento del termine
finale di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4 nel testo all’epoca vigente,
per la conclusione del procedimento di autorizzazione. Anche a questo termine
deve essere riconosciuta natura acceleratoria e non perentoria ( Cons. St.
11.5.2010, n. 2825) , con la conseguenza che il suo superamento non priva
l’amministrazione del potere di adottare il provvedimento finale.
5.3 Ugualmente infondata è la doglianza secondo cui , a seguito del parere
sfavorevole reso dal Comune di castello d’Agogna, la provincia avrebbe dovuto
rimettere la decisione alla giunta regionale, in base a quanto previsto dal
comma 4 nel testo all’epoca vigente.
Va osservato, a riguardo, che il parere sfavorevole – di cui è peraltro dato
atto nel provvedimento - è stato manifestato tardivamente, a rettifica del
precedente assenso del medesimo comune , in occasione della terza seduta della
conferenza di servizi convocata in vista dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio. Correttamente, pertanto, l’amministrazione non ne ha
tenuto conto , astenendosi dal rimettere il procedimento alla giunta regionale.
5.4 Quanto alla mancata considerazione della tradizione risicola dell’area, va
osservato che l’art. 12 d. lgs. n. 387/2003 consente l’ubicazione di impianti a
fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole. In disparte
l’ammissibilità della censura, che investe una valutazione discrezionale
dell’amministrazione sottoposta al sindacato giurisdizionale solo per profili
che attengano alla evidente illogicità, non rilevabile nella fattispecie, si
rileva che gli aspetti connessi alla natura agricola dell’area sono stati
valutati dal Settore agricoltura della provincia di Pavia, che ha espresso
parere favorevole alla realizzazione dell’impianto. Anche tale doglianza deve
pertanto essere respinta.
6.L’accoglimento dell’appello avverso la parte della sentenza che ha annullato
l’autorizzazione unica e l’apposizione del vincolo preordinato
all’espropriazione comporta la necessaria riforma anche della parte in cui è
stato accolto il ricorso contro il decreto di esproprio, considerato caducato
per effetto dell’annullamento dell’autorizzazione dichiarativa della pubblica
utilità ed impositiva del vincolo.
Occorre, tuttavia, esaminare le censure a suo tempo avanzate per vizi propri di
quel provvedimento, non vagliate in primo grado, in quanto riproposte con
controricorso.
Esse attengono alla carenza di istruttoria e di motivazione in ordine alla
soluzione progettuale che avrebbe inutilmente penalizzato le aree di proprietà
S.A.S., per quanto riguarda l’aspetto viabilistico e la servitù di elettrodotto.
A riguardo, le appellate richiamano il contenuto della perizia del dott. agr.
Corradini in cui sono esposte delle criticità del progetto.
I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Essi sono inammissibili per la parte in cui investono valutazioni di merito
riservate all’amministrazione. In proposito basta rilevare che, secondo piani
principi (Cons. St. Sez. IV, 15.5.2008, n.2247), l'individuazione dell' area ove
ubicare un’ opera di pubblica utilità (nella specie, allargamento della via e
realizzazione dei tralicci) “costituisce una scelta tecnico discrezionale
dell'amministrazione che resta naturalmente sottratta al sindacato di
legittimità, salvo evidenti profili di illogicità o abnormità”, profili che nel
caso all'esame le osservazioni contenute nella perizia , pur diffuse, non
riescono ad evidenziare.
Inoltre, essi sono infondati quanto alla supposta insufficiente ponderazione
degli interessi coinvolti, in quanto il sacrificio delle specifiche ragioni
proprietarie esposte nelle osservazioni trova adeguato riscontro - secondo
quanto emerge dalle premesse del provvedimento- nella coerenza delle opere con
il progetto approvato oggetto di autorizzazione unica e nella loro
indispensabilità rispetto all’impianto da realizzare.
Cadute le censure avverso il decreto di esproprio, non possono essere accolti
neanche i motivi di ricorso avverso le consequenziali determinazioni
dirigenziali ritenute affette da illegittimità derivata, compreso il verbale di
immissione in possesso e la redazione contestuale dello stato di consistenza.
7.Una volta accolti gli appelli principali, occorre esaminare l’appello
incidentale della Fondazione Vera Coghi e della S.A.S. rivolto contro i capi
della sentenza reiettiva dei ricorsi di primo grado diretti all’annullamento
dell’autorizzazione integrata ambientale ed all’esclusione del procedimento
dalla VIA.
7.1 Con un primo motivo, le appellanti incidentali deducono che a fronte di
puntuali censure inerenti contraddizioni, carenze e lacune progettuali, il Tar
avrebbe omesso ogni approfondimento istruttorio, seppure richiesto attraverso
una domanda di consulenza tecnica diretta a valutare la fattibilità
dell’intervento progettato e chiedono “un sindacato forte e penetrante sulle
questioni poste, valutando eventualmente l’opportunità di disporre gli opportuni
approfondimenti istruttori se del caso disponendo consulenza tecnica”.
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la motivazione del T.a.r. laddove ha giudicato le censure
mosse come dirette a sollecitare un sindacato di merito inammissibile. A
riguardo, si osserva che la consulenza tecnica può essere disposta non per
sostituire la valutazione dell'amministrazione, ma per ricostruire nel modo più
compiuto i fatti accaduti e per verificare, a seconda dei casi, se la contestata
valutazione sia manifestamente irragionevole o adeguatamente motivata. Solo nel
caso in cui le valutazioni dell’amministrazione si dimostrino affette da
manifesta irragionevolezza o non adeguata motivazione il riscontro può condurre
all’annullamento dell’atto (Cons. Stato Sez. IV , 21-05-2008, n. 2404 ;Sez. VI ,
22-11-2006, n. 6835).
Nella specie, correttamente il T.a.r. non ha riscontrato nel provvedimento
impugnato i profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento che ne
avrebbero permesso il sindacato ed ha pertanto escluso l’esigenza di disporre
una consulenza tecnica.
Da tali conclusioni non intende discostarsi il Collegio , che pertanto respinge
il motivo di ricorso e la richiesta di disporre consulenza tecnica.
7.2 La sentenza è da confermarsi anche riguardo alla pronuncia di irricevibilità
per tardività del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16 marzo 2009
per l’annullamento del provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale.
Va, in primo luogo, osservato che, in disparte la precisazione di cui al punto 3
del decreto, in cui la regione dispone l’inserimento del provvedimento
nell’apposito registro e nell’elenco da pubblicarsi periodicamente sul B.U.R.L.,
da intendersi come forma di pubblicità facoltativa, l’efficacia dell’atto, ai
sensi dell’art. 32 d. lgs. n. 152 del 2006 nel testo all’epoca vigente, non
dipende dalla sua pubblicazione, che non risulta prescritta come obbligatoria
per legge. E’ pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul B.U.R.L. ai fini
della decorrenza del termine per l’impugnazione, che deve farsi pertanto
decorrere per il soggetto che si ritenga leso dalla piena conoscenza dei suoi
elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto
dispositivo ed il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi
aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano profili di
illegittimità specifici ed ulteriori relativi al suo contenuto (Cons. St. Sez.
IV, 13.6.2011, n. 3583, Sez. V, 23.5.2011, n. 2842).
Nella specie, il provvedimento, risalente al marzo 2008, risulta indicato nei
suoi elementi essenziali nel decreto n. 10682 dell’ 1.10.2008 di autorizzazione
integrata ambientale e nei suoi allegati (in cui sono illustrate anche le
ragioni dell’esclusione), e ad esso contiene, peraltro, riferimenti il ricorso
introduttivo, tuttavia rivolto all’annullamento della sola autorizzazione
integrata ambientale. Rispetto a tale dimostrata piena conoscenza,
l’impugnazione dell’atto solo attraverso il ricorso per motivi aggiunti
notificato il 15 marzo 2009 è, pertanto, tardiva.
Né un diverso termine di decorrenza può essere invocato in relazione alla
richiesta di accesso rispetto alla cui evasione da parte della Regione Lombardia
l’impugnazione si profilerebbe tempestiva.
Invero, il principio per cui la conoscenza del provvedimento amministrativo si
realizza quando l’interessato ha contezza dell’esistenza dell’atto e della sua
lesività non può soffrire deroghe per effetto di atti di iniziativa di parte,
quale la richiesta di accesso, tali da dilatare il termine di impugnazione.
L’integrazione della conoscenza dell’atto nella sua completezza può, infatti,
offrire la possibilità di avanzare nuove censure tramite motivi aggiunti, ma non
determina il venir meno dell’onere di impugnazione tempestiva dalla piena
conoscenza del provvedimento e della sua lesività (Cons. St. Sez. IV, 5.3.2010,
n. 1298).
Anche tale motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinto con conseguente
esonero dalla necessità di esame delle censure di merito relative al
provvedimento impugnato.
8. Conclusivamente,respinta ogni istanza istruttoria, gli appelli principali
riuniti vanno accolti, mentre gli appelli incidentali vanno respinti. In
parziale riforma della sentenza di primo grado, devono essere respinti il
secondo ricorso per motivi aggiunti volto all’annullamento dell’autorizzazione
prot. 35275/07 del 15 gennaio 2009 ed il ricorso RG n. 278/2010 avverso il
decreto di esproprio n. 567 del 23.11.2009 nonché avverso la determinazione
dirigenziale n. 67231 del 13.11.2009, la determinazione n. 1712 del 17 novembre
2009, il verbale di immissione in possesso e la redazione contestuale dello
stato di consistenza n. 72192 del 7 dicembre 2009 .
La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese del
doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così
provvede:
- riunisce gli appelli NR 10144/2010 e NR 10147/2010 ;
- accoglie gli appelli principali;
- respinge gli appelli incidentali;
- per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il
resto conferma, respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti per
l’annullamento dell’autorizzazione prot. 35275/07 del 15 gennaio 2009 ed il
ricorso per l’annullamento del decreto di esproprio n. 567 del 23.11.2009, della
determinazione dirigenziale n. 67231 del 13.11.2009, della determinazione n.
1712 del 17 novembre 2009, del verbale di immissione in possesso e della
redazione contestuale dello stato di consistenza n. 72192 del 7 dicembre 2009 .
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
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