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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 26 gennaio 2011, Ordinanza n. 586


RIFIUTI - Art. 135 codice del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Competenza funzionale del TAR Lazio Roma - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Nozione di “gestione del ciclo di rifiuti” - Art. 183, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006 - Comportamenti della P.A. - Riconducibilità all’esercizio di un pubblico potere.
In forza dell’art. 135 , comma 1, lett.e), del cod. proc. amm. sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge, due distinte tipologie di vertenza, non necessariamente coincidenti, la prima riferita agli atti commissariali adottati in situazioni emergenziali ex art. 5 legge n.225 del 1992, la seconda alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ; l’art.133 , comma 1, lett. p), in parte qua riguarda la gestione in sé considerata, in accezione ricollegabile a quella dell’art.183, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in forza del quale nel concetto di gestione dei rifiuti vanno ricondotti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; nella materia de qua, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrano dunque le vertenze che riguardano atti normativi, programmatori e organizzatori, atti provvedimentali, moduli consensuali, comportamenti attinenti in senso stretto alla gestione e, in quanto tali, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati. E ciò in armonia con quanto già previsto dall’art. 4 (ora abrogato) del d.l. 23 maggio 2008, n. 90 convertito con legge 14 luglio 2008, n.123 e con la precisazione, quanto ai comportamenti, della necessaria riconducibilità, anche mediata, degli stessi all’esercizio di un pubblico potere (in linea con gli orientamenti della Corte costituzionale n.35/2010). Pres. Trovato, Est. Amicuzzi - Reg. di competenza richiesto dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, con ord. n. 1580/2010 nel giudizio tra D. s.p.a. (avv.ti Clarizia, Contieri e Macrì) c. Azienda Generale Servizi Municipali di Verona s.p.a. (avv.ti Biondaro e Clarich) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 gennaio 2011, ordinanza n. 586

RIFIUTI - Affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura ad evidenza pubblica - Giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture - Art. 133, c. 1, lett. e) cod. proc. amm. - Competenza funzionale del Tar Lazio, Roma - Esclusione - Art. 13 cod. proc. amm.
L’affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomamente disciplinata in modo unitario dalla lettera e) dell’art. 133, comma 1., del cod. proc. amm., che ha ribadito la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. L’art. 14 del cod. proc. amm. (che richiama il successivo art. 135) non riserva queste ultime controversie alla competenza funzionale di alcun Tribunale amministrativo regionale, sicché con riguardo ad esse, ai sensi dell’art. 13 del cod. proc. amm., deve ritenersi che sia inderogabilmente competente il T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’Amministrazione procedente o comunque sono limitati gli effetti diretti degli atti in vertenza . La soluzione esposta è coerente con l’esigenza di accedere ad una interpretazione letterale e restrittiva delle norme eccezionali in deroga all’ordinaria competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali periferici. Pres. Trovato, Est. Amicuzzi - Reg. di competenza richiesto dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, con ord. n. 1580/2010 nel giudizio tra D. s.p.a. (avv.ti Clarizia, Contieri e Macrì) c. Azienda Generale Servizi Municipali di Verona s.p.a. (avv.ti Biondaro e Clarich) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 gennaio 2011, ordinanza n. 586
 


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REPUBBLICA ITALIANA

 


N. 00586/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09514/2010 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul regolamento di competenza numero di registro generale 9514 del 2010, richiesto ex art. 15, comma 5 , del cod.proc.amm., dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, con ordinanza n. 01580 del 2010, nel giudizio n. di R.G. 8755 del 2010 proposto da:

De Vizia Transfer s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Alfredo Contieri e Gennaro Macrì, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Principessa Clotilde N.2;


contro


Azienda Generale Servizi Municipali di Verona s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro e Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, piazza di Montecitorio, 115;

nei confronti di

Urbaser S.A. in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Edilbasso s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Grippo, Antonio Lirosi e Filippo Bucchi, con domicilio eletto presso Studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
Rea Dalmine s.p.a. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Noy Ambiente s.p.a. e Gea s.r.l., in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Franchina, Goffredo Gobbi e Yvonne Messi, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Maria Cristina 8;

Per l’annullamento:

a) del provvedimento di nomina a promotore della gara di progettazione, costruzione e gestione della nuova sezione di incenerimento del complesso impiantistico di Cà del Bue (Verona) mediante procedura di finanza di progetto indetta con bando inviato alla U.E. in data 29.1.2009;

b) di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso e/o consequenziale; in particolare degli atti e dei verbali della Commissione di gara e del provvedimento di approvazione degli atti medesimi;

c) del bando e del disciplinare di gara;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in attuazione dell'illegittimo provvedimento di aggiudicazione, o, in subordine, per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.


Visto il regolamento di competenza proposto di ufficio dal T.A.R. Lazio, Sezione I;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di De Vizia Transfer s.p.a., della Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A., di Urbaser S.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Edilbasso s.p.a., e di Rea Dalmine s.p.a. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Noy Ambiente s.p.a. e Gea s.r.l.;

Viste la memoria difensiva di De Vizia Transfer s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 15 e 16 del cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Clarich, Lirosi, Gobbi e Biondaro;


FATTO e DIRITTO


1.- La De Vizia Transfer s.p.a. ha impugnato presso il TAR del Lazio, sede di Roma, gli atti relativi all’individuazione del soggetto promotore della gara di progettazione, costruzione e gestione della sezione di incenerimento del complesso impiantistico di Cà del Bue, in provincia di Verona, mediante procedura di finanza di progetto, unitamente al bando e al disciplinare di gara.La prima Sezione di detto T.A.R., con ordinanza n. 1580 del 2010, premesso che la società ricorrente non poteva che aver ritenuto sussistente la competenza funzionale del TAR del Lazio in virtù del combinato disposto degli artt. 135, comma 1, lett. e) e 133, comma 1, lett. p) del codice del processo amministrativo (non ricorrendo, nel caso di specie, l’ulteriore e distinta ipotesi di competenza funzionale di cui all’art. 135, comma 1, lett. f), in materia di controversie concernenti “le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW”), ha ritenuto, dopo aver puntualmente ricostruito il quadro normativo relativo alla fattispecie, che una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio in materia de qua ed, insieme, rispettosa dei criteri di delega, indurrebbe a ritenere che “le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti”, siano esclusivamente quelle riconducibili nell’ambito di una emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. n. 225 del 1992.

Il T.A.R. ha quindi ritenuto insussistente la propria competenza funzionale sul petitum fatto valere in giudizio, sul quale sarebbe configurabile invece la competenza territoriale del TAR del Veneto e, stante la novità e rilevanza delle questioni, ha disposto, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del cod.proc.amm., l’immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la definizione del regolamento di competenza, sollevato d’ufficio.

Si sono costituiti in giudizio De Vizia Transfer s.p.a. (che con successiva memoria ha chiesto che la Sezione dichiari la competenza territoriale del T.A.R. Lazio sulla controversia di cui trattasi), nonché la Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A., Urbaser S.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Edilbasso s.p.a., e Rea Dalmine s.p.a. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Noy Ambiente s.p.a. e Gea s.r.l. (che hanno chiesto che la Sezione dichiari la competenza territoriale del T.A.R. Veneto a conoscere della controversia stessa).

Nella camera di consiglio dell’11.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione alla presenza degli avvocati delle parti.

2.-Osserva la Sezione che:

- in forza dell’art. 135 , comma 1, lett.e), del cod. proc. amm. sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p), cioè “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti………”.

- per dato letterale emergono due distinte tipologie di vertenza, non necessariamente coincidenti, la prima riferita agli atti commissariali adottati in situazioni emergenziali ex art. 5 legge n.225 del 1992, la seconda alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ;

- nel caso di specie (estraneo a situazioni emergenziali) si tratta di stabilire se venga in rilievo la seconda tipologia;

- l’art.133 , comma 1, lett. p), in parte qua riguarda però non già l’affidamento della gestione, ma la gestione in sé considerata, in accezione ricollegabile sostanzialmente a quella dell’art.183, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. , in forza del quale nel concetto di gestione dei rifiuti vanno ricondotti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

- nella materia de qua, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrano dunque le vertenze che riguardano atti normativi (spesso di carattere tecnico), programmatori e organizzatori, atti provvedimentali, moduli consensuali, comportamenti attinenti in senso stretto alla gestione e, in quanto tali, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”. E ciò in armonia con quanto già previsto dall’art. 4 (ora abrogato) del d.l. 23 maggio 2008, n. 90 convertito con legge 14 luglio 2008, n.123 e con la precisazione, quanto ai comportamenti, della necessaria riconducibilità, anche mediata, degli stessi all’esercizio di un pubblico potere (in linea con gli orientamenti della Corte costituzionale n.35/2010);

- d’altra parte, l’affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomamente disciplinata in modo unitario dalla lettera e) dell’art. 133, comma 1., del cod. proc. amm., che ha ribadito la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

- l’art. 14 del cod. proc. amm. (che richiama il successivo art. 135) non riserva queste ultime controversie alla competenza funzionale di alcun Tribunale amministrativo regionale, sicché con riguardo ad esse, ai sensi dell’art. 13 del cod. proc. amm., deve ritenersi che sia inderogabilmente competente il T.A.R.(nella specie del Veneto) nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’Amministrazione procedente o comunque sono limitati gli effetti diretti degli atti in vertenza .

La soluzione esposta è coerente con l’esigenza di accedere ad una interpretazione letterale e restrittiva delle norme eccezionali in deroga all’ordinaria competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali periferici.

3.- In conclusione, assorbita ogni ulteriore questione (nella specie non rilevante) e sia pure con diversa motivazione (rispetto alla ordinanza del TAR Lazio n.1580 del 2010) va dichiarato competente riguardo al giudizio in epigrafe indicato il T.A.R. del Veneto, avanti al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di cui all’art. 15, comma 4., del cod. proc. amm..

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della legge n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese della presente fase di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara competente riguardo al giudizio in epigrafe indicato il T.A.R. del Veneto, presso il quale esso va riassunto nei termini di cui all’art. 15, comma 4, del cod. proc. amm..

Spese della presente fase di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 


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