AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 28/01/2011, Sentenza n.
684
DIRITTO URBANISTICO - Regione Emilia Romagna - Permesso di costruire in deroga -
Limiti - Art. 15 l.r. Emilia Romagna n. 31/2002. Il legislatore regionale,
con l’art. 15 della l.r. Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31, ha introdotto
limiti espressi alla possibilità del rilascio di un permesso di costruire in
deroga. Emerge in particolare come le deroghe al piano regolatore comunale non
possano essere di tale entità da elidere le esigenze di ordine urbanistico
sottese al piano e, in particolare, non possano legittimare eccezioni alle
destinazioni di zona, sulle quali si fonda la struttura concettuale stessa del
piano regolatore generale nelle scelte fondanti sull’uso del territorio. Appare
quindi corretto affermare che anche i permessi in deroga debbano osservare tali
principi e sono quindi legittimi nella misura in cui si allineano alle
destinazioni d’uso ammesse dal piano regolatore all’interno delle singole zone.
Pres. Giaccardi, Est. Sabatino - Comune di Parma (avv.ti Cugurra e Romano) c. Q.
s.r.l. e altri (avv.ti Dall'Aglio e Selvaggi) e W. s.r.l. e altri (n.c.) -
(conferma T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 792/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 28 gennaio 2011, n. 684
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2011REG.PROV.COLL.
N. 00774/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 774 del 2010, proposto da Cesare Piazza, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Francesco Soncini, Simone Dall’Aglio e Marco Selvaggi, ed
elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Nomentana n. 76;
contro
Comune di Parma, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Cugurra e Alberto Romano, ed
elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale XXI aprile n. 11;
nei confronti di
Associazione Comunità islamica di Parma e provincia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna,
sezione staccata di Parma, sezione prima, n. 691 del 20 ottobre 2009;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 il Cons. Diego
Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Romano e Selvaggi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 774 del 2010, Cesare Piazza propone appello avverso
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione
staccata di Parma, sezione prima, n. 691 del 20 ottobre 2009 con la quale è
stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di Parma per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio opposto dal Comune di Parma alla richiesta di
intervento per la repressione di illecito edilizio datata 09/04/2008 concernente
l’uso difforme da quello consentito dell’immobile di via Pietro Campanili n.6/A
a Parma.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte
ricorrente aveva premesso di essere proprietario limitrofo alla sede della
Comunità islamica di Parma e Provincia e di aver reiteratamente segnalato al
Comune, a partire dal 09/04/08, la concreta adibizione dell’immobile a luogo di
culto e preghiera, in contrasto con la destinazione d’uso prevista dal permesso
di costruire 571/2008 (sede di organizzazione religiosa, che rientra negli usi
UD – attività direzionali – e pertanto non può consentire la pratica collettiva
dei riti religiosi). Il ricorrente riferisce di avere altresì segnalato
irregolarità relative alla sicurezza e agibilità dell’immobile.
Il ricorso in primo grado era quindi teso all’accertamento dell’inadempimento
del Comune all’obbligo di provvedere sulla domanda di intervento
Costituitisi il Comune di Parma e l’Associazione Comunità islamica di Parma e
provincia, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il
T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando come il Comune avesse
concretamente agito, sebbene con provvedimenti non satisfattivi dell’interesse
del ricorrente.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia ora
come la sentenza sia stata erronea, per non aver esattamente considerato la
ragione di doglianza che riguardava l’azionamento dei poteri sanzionatori in
merito al concreto uso dell’immobile di cui si verte.
Nel giudizio di appello, si costituiva il Comune di Parma, chiedendo di
dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 13 aprile 2010, la Sezione, con decisione interlocutoria n.
2847/2010, provvedeva ad adempimenti istruttori, a cui dava seguito il T.A.R. di
Parma con nota del 20 maggio 2010.
All’udienza in camera di consiglio del 30 novembre 2010, il ricorso è stato
discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
2. - La ragione sostanziale che fonda l’appello qui in scrutinio attiene alla
supposta mancata considerazione, da parte del primo giudice, del reale contenuto
dell’istanza proposta al Comune in data 9 aprile 2008.
Afferma la difesa appellante che nel detto atto era stato chiesto all’ente
territoriale di provvedere a verificare l’uso concreto che la controinteressata
associazione faceva dell’immobile in via Campanini.
Al contrario, il Comune aveva risposto, con atto del 7 maggio 2009, ad una
diversa istanza, presentata sempre dall’appellante, e concernente i requisiti di
areazione dell’immobile in esame.
Ritiene la Sezione che per cogliere in concreto le dinamiche sottese alla
questione in scrutinio vada evidenziata la scansione cronologica dei fatti.
In data 11 febbraio 2008, il Comune di Parma rilasciava alla controinteressata
associazione un permesso di costruire in deroga, autorizzando la realizzazione
di un centro culturale comprensivo anche di locali adibiti alla preghiera
settimanale.
Il detto permesso di costruire, in relazione al tipo di attività che consentiva
ed alle modificazioni nell’uso del territorio che ha determinato, è stato più
volte contestato da alcuni cittadini e dall’attuale appellante, sulla scorta
della considerazione che il manufatto autorizzato dovesse essere qualificato
come luogo esclusivamente di culto anziché come centro culturale.
Inoltre, contro il detto titolo abilitativo, l’appellante, unitamente ad altri,
presentava il ricorso al T.A.R. n. 150 del 2008.
Durante il periodo tra il rilascio del permesso e la fase in cui il ricorso al
TAR è rimasto pendente, l’appellante ha presentato diverse istanze, tra cui
appunto quella di cui si verte, proposta in data 9 aprile 2008 ed inerente alla
sollecitazione ad attivare i poteri sanzionatori del Comune con richiesta di
valutazione dell’uso concreto dato all’edificio. In relazione alla mancata
risposta, il ricorrente proponeva ricorso al T.A.R., iscritto al numero 213 del
2009.
Nella successiva data del 7 maggio 2009, il Comune rispondeva poi ad altra
istanza, sempre proposta dall’appellante, attinente ai requisiti di aereazione
della zona.
In data 20 ottobre 2009, il T.A.R. pubblicava la sentenza qui oggetto di
gravame, respingendo il ricorso sul silenzio, iscritto al numero 213 del 2009,
in quanto l’istanza del ricorrente sarebbe stata concretamente valutata
dall’amministrazione.
Lo stesso T.A.R., con successiva sentenza del 26 novembre 2009 emessa sul
ricorso iscritto al n. 150 del 2008, parimenti gravata ed assunta in decisione
in appello da questa Sezione nella stessa udienza del 30 novembre 2010,
dichiarava altresì illegittimo il permesso di costruire, procedendo al suo
annullamento giurisdizionale.
3. - Sulla base di quanto evidenziato, rileva la Sezione che il ricorso in
appello debba ritenersi improcedibile per difetto di interesse.
Infatti, la sentenza del T.A.R. di Parma n. 792 del 26 novembre 2009 ha
sostanzialmente fatto proprie tutte le rimostranze dell’appellante, annullando
il permesso di costruire e, conseguentemente, rendendo irrilevante ed inutile
qualsiasi altro provvedimento del Comune, che non può far altro che rimettersi
al contenuto demolitorio della pronuncia del giudice.
Infatti, dall’accoglimento del presente ricorso, l’appellante non potrebbe
conseguire alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già attribuitagli dal
T.A.R. e consistente nell’eliminazione del permesso di costruire
dall’ordinamento giuridico.
4. - L’appello va quindi dichiarato improcedibile. Sussistono peraltro motivi
per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati
dalla sopravvenienza di un fatto esterno ai contendenti che ha determinato il
venir meno dell’interesse al ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l’appello n. 774 del 2010 per sopravvenuta carenza di
interesse;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la
partecipazione dei signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista
giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright ©
- AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 -
ISSN 1974-9562