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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02/02/2011, Sentenza n.
744
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Poteri ripristinatori e repressivi -
Mancato esercizio - Titolare dell’interesse legittimo all’esercizio di detti
poteri - Silenzio rifiuto - Obbligo di provvedere espressamente. Il
proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide
dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi
relativi ad abusi edilizi da parte dell’Organo preposto è titolare di un
interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non
vengono adottate le misure richieste , un provvedimento che ne spieghi le
ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza -diffida
integra gli estremi del silenzio -rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale
quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente ( cfr
Cons Stato Sez. V n.7132 del 7/11/2003 Sez.IV 4/6/2004 già citata; idem
31/5/2007 n.2857; 7/7/2008 n.3384.) Pres. f.f. De Felice,. Est. Migliozzi - F.B.
(avv. De Caterini) c. Comune di Battipaglia (n.c.) - (Riforma T.A.R. CAMPANIA,
Salerno, n. 1584/2010)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 febbraio 2011, n.744
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00744/2011REG.PROV.COLL.
N. 04760/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4760 del 2010, proposto da:
Ferdinando Belmonte, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De Caterini, con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, viale Liegi, 35 /B;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
nei confronti di
Mario Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con
domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;
Condominio Pastena, rappresentato e difeso dall'avv. Lodovico Visone, con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via del Gesù, 62;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n.
01584/2010, resa tra le parti, concernente SILENZIO SU ISTANZA DI ANNULLAMENTO
DI TITOLI EDIFICATORI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mario Fortunato e di Condominio
Pastena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Andrea
Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati De Caterini e Visone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Belmonte Ferdinando, proprietario di un terreno, sito in Comune di
Battipaglia, confinante al lato nord con il condominio Pastena inoltrava al
suindicato Comune atto di diffida volto a far annullare, in sede di autotutela,
i titoli edilizi rilasciati alla Società BPM Costruzioni , dante causa del
condominio, costituiti dalla concessione n.6597/89, dalla concessione in
sanatoria n.5085/92 e da quella in variante n.11064/92, con la consequenziale
adozione dei provvedimenti sanzionatori-ripristinatori e tanto in ragione della
dedotta illegittimità di tale atti autorizzativi rilasciati, sempre secondo
quanto dedotto dal ricorrente , in violazione della normativa sulle distanze.
Il predetto, decorso inutilmente il termine per provvedere da parte del Comune ,
ha proposto innanzi al TAR per la Campania –Sezione di Salerno, ricorso ex
art.21 bis della legge n.1034 per far dichiarare , previa declaratoria della
illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza l’obbligo del Comune a
concludere il procedimento attivato, con la richiesta di nomina di Commissario
ad acta in ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
L’adito TAR, con sentenza n.1584 del 4 marzo 2010 ha dichiarato inammissibile il
ricorso , non sussistendo ad avviso di detto giudice i presupposti per la
necessaria configurabilità in capo all’Amministrazione comunale di un obbligo di
provvedere in ordine alla predetta istanza –diffida.
L’interessato ha impugnato tale sentenza , ritenendola errata ed ingiusta nelle
sue osservazioni e prese conclusioni.
A sostegno del proposto gravame , l’appellante con tre mezzi d’impugnazione ha
dedotto la sussistenza, in capo all’Amministrazione comunale intimata,
dell’obbligo di provvedere sull’istanza-diffida volta ad ottenere l’adozione di
provvedimenti di autotutela in ordine ai titoli edificatori rilasciati in
precedenza dal Comune e tanto in ragione di argomentazioni che possono così
riassumersi:
a) il silenzio-inadempimento si è nella specie perfezionato, in ragione anche
della disciplina dettata in tema di annullamento di concessioni edilizie
contenuta nel regolamento comunale per il procedimento amministrativo;
b) l’illegittimità delle concessioni edilizie per violazione della normativa
sulle distanze è stata accertata con sentenza della Corte d’Appello di Salerno
n.694/2006 e tale circostanza impone all’Amministrazione di adeguarsi alle
statuizioni rese in detta sentenza e ciò tutelare pienamente le posizioni
dell’appellante confinante;
c) l’omissione dell’Autorità comunale di non conformarsi alle statuizioni
dell’autorità giurisdizionale costituisce una ingerenza sul diritto di proprietà
e comunque una violazione di un diritto individuale della persona, in contrasto
con la normativa di cui all’art.1 del Protocollo aggiunto alla CEDU.
Si è costituito in giudizio il Condominio Pastena che ha, in via preliminare,
eccepito la sua estraneità al giudizio de quo in quanto i nuovi proprietari sono
soggetti terzi acquirenti in buona fede ed ha contestato la fondatezza in sé
della pretesa fatta valere dal Belmonte, atteso che il medesimo, in relazione al
contenuto della sua richiesta e al tipo di giudizio instaurato, non vanta una
posizione di interesse protetto dall’ordinamento tale da far insorgere in capo
al Comune di Battipaglia un obbligo a provvedere
All’udienza dell11 gennaio2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato nei sensi che di seguito si va ad
illustrare.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non ammissibile il rimedio giurisdizionale
di cui all’art.21 bis della legge n.1034/971 esperito dall’attuale appellante
sul rilievo che la sua richiesta di attivazione da parte del Comune di
Battipaglia del potere di autotutela in ordine ai titoli edificatori sopra
indicati costituisce unicamente una istanza sollecitatoria , come tale inidonea
a far sorgere un obbligo dell’Amministrazione ad esercitare una potestà, quella
dell’autotutela, dal tipico contenuto discrezionale.
Ad avviso del Collegio un tale assunto interpretativo, in relazione agli
elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la vicenda , non appare
giuridicamente fondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l’istanza dell’interessato
mirante ad ottenere il riesame da parte della P:A. di un atto autoritativo non
impugnato tempestivamente non comporta la configurazione di un obbligo di
riesame in quanto tale obbligo inficerebbe le ragioni di certezza delle
situazioni giuridiche e di efficienza gestionale dell’agire amministrativo ( sfr
Cons Stato Sez.VI 7/8/2002 n.4135; idem n. 3485 del 9/3/2004; Sez. V 20/1/2004).
E’ stato altresì però acquisito in giurisprudenza , con riferimento alla materia
oggetto della presente controversia, che il proprietario di un’area o di un
fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio
dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte
dell’Organo preposto è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti
poteri e può pretendere se non vengono adottate le misure richieste , un
provvedimento che ne spieghi le ragioni, con la conseguenza che il silenzio
serbato sulla istanza –diffida integra gli estremi del silenzio –rifiuto
sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo
di provvedere espressamente ( cfr Cons Stato Sez. V n.7132 del 7/11/2003 Sez.IV
4/6/2004 già citata; idem 31/5/2007 n.2857; 7/7/2008 n.3384.
Ora , nella fattispecie all’esame il principio testè illustrato appare
pienamente applicabile se è vero che, in relazione alla vicenda per cui è causa
( la circostanza risulta pacificamente ammessa in giudizio ) è intervenuta la
sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 694 del 27/6/2006, passata in
giudicato, che ha accertato a carico della Società BPM Costruzioni di cui sono
aventi causa i titolari dei diritti reali costituenti il condominio Palazzo
Pastena , l’avvenuta violazione delle norme sulle distanze legali.
Invero, un tale evento è condizione sufficiente a conferire al confinante che ha
subito la lesione dei propri diritti una posizione qualificata e protetta, tale
da legittimarlo a chiedere all’Amministrazione di riesaminare la situazione
relativa alla conformità o meno delle opere edilizie realizzate, ai fini
dell’eventuale adozione dei provvedimenti ripristinatori nonchè alla verifica
preventiva dei titoli edilizi in questione e, in particolare, ad ottenere una
pronuncia espressa sulla richiesta formulata.
In altri termini, qui non si tratta di una richiesta di tipo sollecitatoria e
nemmeno si verte nell’ipotesi di un soggetto interessato che a suo tempo ha
omesso di insorgere avverso gli atti autorizzativi rilasciati ai
controinteressati e che adesso vuole , con l’escamotage della richiesta di
esercizio dell’autotutela , rimettersi in gioco .
Nel caso di specie , invero, gli elementi di fatto e di diritto intervenuti e
fatti valere dall’interessato da un lato fanno insorgere in capo
all’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti della norma
prescrittiva di cui all’art.2 della legge n.241/90, l’obbligo a pronunciarsi
sulla istanza de qua e quindi a concludere il procedimento e dall’altro lato,
correlativamente conferiscono all’istante la legittimazione a far accertare
l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Battipaglia sull’istanza
stessa.
D’altra parte che quello del sig. Belmonte non sia un interesse semplice , ma
assume le connotazioni e la consistenza di un interesse qualificato ad ottenere
una pronuncia espressa , lo si può agevolmente dedurre dal fatto che
l’appellante ben potrebbe peraltro agire a tutela delle sue posizioni con lo
strumento processuale alternativo dell’esecuzione del giudicato, attesa la non
oppugnabilità della sentenza della Corte d’Appello n.694/2006.
A tale proposito non può valere ad inficiare la validità dell’azione
giurisdizionale all’esame l’obiezione sollevata dalla difesa del condominio
Palazzo Pastena secondo cui in realtà il Belmonte mirerebbe attraverso
l’impugnativa del silenzio ad ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice
ordinario che ha definito un giudizio civile cui gli attuali proprietari
dell’immobile de quo sono estranei: invero, a parte la considerazione che nella
specie si tratta non di terzi estranei ma piuttosto di successori a titolo
particolare, ai quali si estende l’effetto del giudicato inter partes
intervenuto, il rimedio di cui all’art.21 bis della legge n.1034 è uno strumento
processuale tipizzato e, in particolare, esclusivamente, finalizzato al
circoscritto ambito di far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento
dell’Amministrazione, con il conseguente obbligo ad assumere una determinazione,
il che è cosa ben diversa dagli effetti sostanziali connessi all’ottemperanza
del decisum suindicato.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni le censure d’appello qui dedotte e
riconducibili alla intervenuta violazione dell’art.2 della legge n.241/90, si
rivelano fondate e perciò stesso, in accoglimento del proposto gravame , va
dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Battipaglia sulla
diffida a provvedere con l’obbligo dell’Amministrazione ad assumere un pronuncia
espressa nel termine di 30 ( trenta ) giorni dalla notificazione e/o
comunicazione in via amministrativa.
Le spese c competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
Accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il
ricorso di primo grado e così dispone:
dichiara la illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Battipaglia sulla
diffida notificata in data 13/14 agosto 2009;
dichiara altresì l’obbligo dell’anzidetto Comune di concludere, con una espressa
determinazione, da adottarsi nel termine di cui in motivazione, il procedimento
azionato dall’appellante con l’istanza prot. n.49839 del 15 luglio 2009.
Condanna il Comune di Battipaglia e il Condominio Pastena al pagamento delle
spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano in
complessivi euro 3.000,00 ( nella misura di 1.500,000 euro a testa ) oltre IVA e
CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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