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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 3 febbraio 2011, Sentenza n.
782
APPALTI - Condanne riportate dai concorrenti - Valutazione - Non compete al
soggetto partecipante ma alla stazione appaltante - Obbligo di indicare tutte le
condanne riportate. Le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne
riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale
spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo, il quale è
pertanto tenuto a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a
monte alcun "filtro" e omettendo la dichiarazione di alcune di esse sulla base
di una selezione compiuta secondo criteri personali (Consiglio di Stato, sez. IV,
10 febbraio 2009, n. 740), e ciò indipendentemente dall’inserimento dell’obbligo
in una specifica clausola del bando e/o del disciplinare di gara. Pres.
Coraggio, Est. Vigotti - C.(avv.ti Ancora e Clarizia) c. Provincia di Lecce
(avv.ti Capoccia e Testi) e altro (n.c.) - (Conferma Tar Puglia, Lecce, n.
1581/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2011, n. 782
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00782/2011REG.PROV.COLL.
N. 06436/2010 REG.RIC.
N. 06437/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6436 del 2010, proposto da:
Cotup - Consorzio degli operatori turistici in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Angelo
Clarizia, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa
Clotilde, 2;
contro
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
Provincia di Lecce in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa
dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, elettivamente
domiciliata presso l’avvocato Rodolfo Franco in Roma, via F.Paulucci De Calboli
9;
sul ricorso numero di registro generale 6437 del 2010, proposto da:
Cotup - Consorzio degli operatori turistici in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Angelo
Clarizia, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa
Clotilde, 2;
contro
Provincia di Lecce in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa
dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, elettivamente
domiciliata presso l’avvocato Rodolfo Franco in Roma, via F.Paulucci De Calboli
9;
Five Srl, Axa Srl, Ce.R.In. Srl, Consorzio S.I.G.I. Soc. Cons A R.L., Publieffe
Italia di Ferrante Felice & C. Sas;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6436 del 2010:
della sentenza del Tar Puglia - Sez. Staccata di Lecce Sezione II n. 01581/2010,
resa tra le parti, concernente inserimento nel casellario informatico degli
operatori economici;
quanto al ricorso n. 6437 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata di Lecce Sezione II n.
01145/2010, resa tra le parti, concernente revoca dell’aggiudicazione
provvisoria relativamente all’appalto per i servizi di gestione della
cartellonistica pubblicitaria lungo le strade provinciali.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi della Provincia di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il consigliere
Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Ancora e Alessandro
Gigli per delega dell'avvocato Capoccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il consorzio Cotup chiede la riforma delle sentenze con le quali il Tar della
Puglia ha respinto i ricorsi proposti avverso il provvedimento di revoca della
aggiudicazione provvisoria dell’appalto indetto dalla Provincia di Lecce per
l’affidamento del servizio di catellonistica stradale e avverso il conseguente
inserimento nel casellario informatico, disposto dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Gli appelli possono essere riuniti, data l’evidente connessione soggettiva e
oggettiva che li lega.
Il provvedimento di revoca della aggiudicazione provvisoria è motivato dalla non
veridicità della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: in sede di verifica, era infatti emersa la
dichiarazione non veritiera resa ai sensi del dPR n. 445 del 2000, in relazione
ad una sentenza per abusiva occupazione di suolo demaniale a carico
dell’amministratore legale rappresentante del consorzio e ad una sentenza di
applicazione della pena su richiesta peruso di atto falso e ricettazione
continuata a carico del direttore generale. A seguito della segnalazione della
Provincia appaltante, l’Autorità ha disposto l’inserimento nel casellario
informatico della annotazione della revoca dell’aggiudicazione.
Il Tar, nel respingere i ricorsi, ha osservato che nessuno spazio valutativo è
possibile riconoscere in capo alla stazione appaltante in merito all’esclusione
dei concorrenti che abbiano reso dichiarazioni non complete e veritiere, e
quindi non abbiano esattamente indicato tutti i precedenti penali ascritti ai
soggetti di cui all’art. 38 d.lgs. citato, senza possibilità di operare alcuna
distinzione in ordine alla gravità degli stessi.
Il Collegio condivide tale orientamento: le valutazioni in ordine alla gravità
delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità
professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo,
il quale è pertanto tenuto a indicare tutte le condanne riportate, non potendo
operare a monte alcun "filtro" e omettendo la dichiarazione di alcune di esse
sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali (Consiglio di
Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 740), e ciò indipendentemente
dall’inserimento dell’obbligo in una specifica clausola del bando e/o del
disciplinare di gara. L’omissione, o la non veridicità, della dichiarazione in
ordine al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, e specificamente “di
non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall’art. 38 d.lgs. n. 163”,
come prescritto dal disciplinare nella fattispecie in esame, rileva, infatti,
non solo in quanto non consente alla stazione appaltante una completa
valutazione dell’affidabilità del concorrente, ma anche, e soprattutto, in
quanto interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai
rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto aggiudicatario del contratto
posto in gara.
Legittimamente, quindi, la Provincia di Lecce, riscontrata la non veridicità
della dichiarazione resa ai sensi del dPR n. 445 del 2000, ha revocato
l’aggiudicazione provvisoria disposta a favore del consorzio ricorrente (con
conseguente carenza di interesse, in capo al consorzio stesso, a coltivare i
capi d’appello riguardanti, rispettivamente, l’ulteriore motivo di revoca per
irregolarità contributiva e l’atto dirigenziale n. 326 del 22 dicembre 2009,
recante revoca della determinazione a contrattare).
Quanto poi al capo dell’appello relativo all’impugnazione per illegittimità
derivata dell’annotazione della revoca nel casellario informatico da parte
dell’Autorità di vigilanza, l’infondatezza delle censure rivolte contro il
provvedimento presupposto, sopra esaminate, ne comporta la reiezione. Infondato
è anche il motivo con il quale si contesta la configurazione dell’annotazione
come atto meramente consequenziale alla comunicazione della esclusione da parte
della stazione appaltante. La segnalazione all’Autorità di vigilanza è, invero,
atto dovuto per la stazione appaltante, alla quale resta affidato l’onere della
verifica della veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere
generale, secondo le regole generali in materia in materia di autocertificazione
(capi II e III e art. 77 bis del dPR n. 445/2000): l’eventuale falsità delle
stesse comporta, oltre all’esclusione dalla gara per l'operatore inadempiente,
la segnalazione alla Autorità per l'iscrizione nel casellario informatico,
secondo le modalità previste nella determinazione n. 1 approvata dal Consiglio
della Autorità il 10 gennaio 2008 e nella successiva determinazione n. 5 del 21
maggio 2009.
In conclusione, gli appelli sono infondati e devono essere respinti.
Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste, come di regola, a carico
della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge,
confermando, per l’effetto, le sentenze impugnate.
Condanna il Consorzio appellante a rifondere alla Provincia di Lecce le spese
del doppio grado del giudizio, nella misura complessiva di 5.000 (cinquemila)
euro, oltre IVA e CPP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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