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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 9 febbraio 2011, Sentenza n.
876
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - Settori
liberalizzati - Poteri di regolazione - Permanenza - D.lgs. n. 164/2000, artt.
1, 23 e 28 - L. n. 481/1995. L'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas è
titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché
siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell'utenza. Infatti,
la liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad
una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze
dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla
formazione corretta dei prezzi in una reale competizione (Sez. VI, 5 giugno
2006, n. 3352). Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, infatti,
nell’incipit dell’art. 1 ha previsto una clausola di riserva secondo cui “le
attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento,
distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque
utilizzato, sono libere”, ma “nei limiti delle disposizioni del presente
decreto” e sia l’art. 23, comma primo, che l’art. 28 del medesimo testo
normativo fanno salve le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Pres. Maruotti, Est. Taormina - Autorità per l'energia
elettrica e il gas (Avv. Stato) c. E. s.p.a. (avv.ti Clarich, Salonico e
Falcione) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 febbraio 2011, n. 876
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00876/2011REG.PROV.COLL.
N. 10415/2005 REG.RIC.
N. 10416/2005 REG.RIC.
N. 10417/2005 REG.RIC.
N. 00083/2006 REG.RIC.
N. 00095/2006 REG.RIC.
N. 00982/2006 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10415 del 2005, proposto dalla Autorità
per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
La s.p.a. Edison., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato
e difeso dagli avvocati. Marcello Clarich, Tommaso Salonico e Matteo Falcione,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Clarich in Roma,
piazza di Montecitorio, 115;
sul ricorso numero di registro generale 10416 del 2005, proposto dalla Autorità
per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge,;
contro
La s.p.a. Dalmine Energie, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria e Luisa Torchia, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, via
Sannio 65;
sul ricorso numero di registro generale 10417 del 2005, proposto dalla Autorità
per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge,
contro
La s.p.a. Eni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giuseppe Caia, Mario Sanino e Marco Sica, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2006, proposto dalla s.p.a.
Energia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso
dagli avvocati Nadia Restivo e Giuseppe Torrani, con domicilio eletto presso il
signor Ernesto Mocci in Roma, via Germanico, 123;
contro
L’Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato
per legge;
il Garante per la protezione dei dati personali, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2006, proposto dalla Autorità per
l’energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
La s.p.a. Energia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato
e difeso dagli avvocati Ernesto Mocci, Orsola Torrani e Piergiuseppe Torrani,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ernesto Mocci in Roma, via
Germanico, 146;
nei confronti di
Il Garante per la protezione dei dati personali, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2006, proposto dalla Autorità
per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
La s.r.l. Energas, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituitosi nel secondo grado del giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10415 del 2005:
della sentenza del T.a.r. della Lombardia – Sede di Milano- n. 03275/2005, resa
tra le parti, concernente MODALITA' AGGIORNAMENTO COSTO MATERIA PRIMA TARIFFE
FORNITURA GAS NATURALE
quanto al ricorso n. 10416 del 2005:
della sentenza del T.a.r. della Lombardia – Sede di Milano- n. 03274/2005, resa
tra le parti, concernente MODALITA' AGGIORNAMENTO COSTO MATERIA PRIMA TARIFFE
FORNITURA GAS NATURALE
quanto al ricorso n. 10417 del 2005:
della sentenza del T.a.r. della Lombardia – Sede di Milano- n. 03273/2005, resa
tra le parti, concernente MODALITA' AGGIORNAMENTO COSTO MATERIA PRIMA TARIFFE
FORNITURA GAS NATURALE
quanto al ricorso n. 83 del 2006:
della sentenza del T.a.r. della Lombardia – Sede di Milano- n. 03276/2005, resa
tra le parti, concernente OBBLIGO DI TRASMETTERE INFORMAZIONI SUI PREZZI MEDI
MENSILI
quanto al ricorso n. 95 del 2006:
della sentenza del T.a.r. della Lombardia – Sede di Milano- n. 03276/2005, resa
tra le parti, concernente OBBLIGO DI TRASMETTERE INFORMAZIONI SUI PREZZI MEDI
MENSILI GAS NATURALE
quanto al ricorso n. 982 del 2006:
della sentenza del T.a.r. della Lombardia – Sede di Milano- n. 04830/2005, resa
tra le parti, concernente RICHIESTA INFORMAZIONI A IMPORTATORI DI GAS NATURALE
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati ed i ricorsi incidentali
proposti dalla s.p.a. Eni e dalla s.p.a. Dalmine Energie;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas e della s.p.a. Energia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Consigliere Fabio
Taormina e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Tortora, l'avvocato Clarich,
l'avvocato Crisafulli, per delega dell'avvocato Capria, l'avvocato Salvatore,
per delega dell'avvocato Sanino, l'avvocato Mocci in proprio e per delega
dell'avvocato Torrani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con le (identiche nel tessuto motivazionale) sentenze gravate, il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, - Sede di Milano - ha preso in esame
i singoli ricorsi proposti dalle imprese odierne appellate avverso la
deliberazione n. 188 del 2004, con la quale l’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas aveva ad esse richiesto informazioni e documenti, come da allegato “A”
alla deliberazione suddetta.
Le medesime imprese avevano impugnato la delibera, prospettando numerose censure
(violazione degli artt. 3, 23, 97 della Costituzione; dell’art. 2, comma 20,
lett. a) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, e dell’art. 3, comma IV, ed 8, comma II,
della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere sotto vari profili, per la
brevità del termine assegnato dall’Autorità per fornire le informazioni,
l’eccessiva ampiezza delle informazioni richieste, la disparità di trattamento
in relazione ad analoghe iniziative intraprese in passato).
Il primo giudice ha innanzitutto dichiarato i gravami inammissibili con riguardo
alle impugnative proposte contro le note di trasmissione della deliberazione del
29 ottobre 2004 (trattandosi di comunicazioni, prive del requisito della
lesività) ed avverso la delibera n. 178 del 2004 (non contenente prescrizioni
lesive per alcuna impresa - ed in ogni caso, nei cui confronti non erano state
avanzate specifiche doglianze).
Esclusa la ravvisabilità del dedotto vizio di carenza di motivazione della
delibera 188 del 2004 (in quanto la sua intitolazione, il considerando e altri
elementi rendevano palese quale fosse l’obiettivo che l’Autorità si era prefissa
di raggiungere), il Tribunale amministrativo regionale ha esaminato le censure
proposte avverso la deliberazione n. 188 del 2004 ed ha in parte accolto le
impugnazioni.
La delibera è infatti in parte stata annullata, con esclusivo riferimento alle
richieste di informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), del suo allegato
“A”, relative ai fornitori esteri ed alle connotazioni dei contratti in corso,
oltre che ai prezzi base di acquisto fob (free on board).
Secondo il Tribunale amministrativo regionale, infatti, pur dovendosi
riconoscere che i dati sopraindicati non assurgevano al rango di dati
“sensibili” ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
doveva al contempo rilevarsi che i medesimi attenevano prevalentemente alla
sfera commerciale delle imprese originarie ricorrenti.
Ne doveva conseguire che tali dati non potevano reputarsi necessari
all’esercizio, da parte dell’Autorità, del potere regolatorio attribuitole
dall’art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481: la richiesta di ostensione dei
medesimi, pertanto, non appariva rispettosa delle prescrizioni di cui agli artt.
11 e 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Quanto invece alle ulteriori informazioni richieste nella deliberazione
impugnata, esse avevano per oggetto dati non strettamente inerenti alle imprese
ed apparivano altresì funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’AEEG: i ricorsi , sul punto, sono stati respinti.
Le sentenze suindicate sono state appellate dalla originaria resistente
Autorità, che ne ha contestato la fondatezza proponendo identici articolati
motivi di impugnazione ed evidenziando che la delibera si era resa necessaria,
dovendo essa procedere alla revisione delle modalità di aggiornamento della
componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas
naturale (in connessione con la delibera n. 178 del 2004).
Dovevano conseguentemente verificarsi le condizioni di approvvigionamento del
gas naturale sui mercati internazionali: era stata quindi emessa la delibera n.
188/2004 e la richiesta di informazioni ivi contenuta
Ad avviso della Autorità, anche le informazioni di cui alle lett. a) e b) della
citata delibera erano finalizzate all’espletamento dei compiti connessi al
potere di regolazione (non “tariffario”) che pure il primo giudice - nella
premessa maggiore delle appellate sentenze - aveva reputato sussistente ex art.
2, commi 12, lett. g), e 20, lett. a), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Gli artt. 11, lett. a) e b), e 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
(espressivi del c.d. “principio di continenza e proporzionalità), pertanto non
potevano essere invocati a tutela della “sfera più prettamente commerciale”
delle imprese: il primo giudice, secondo le deduzioni della Autorità, non
avrebbe tenuto conto del fatto che ci si trovava a cospetto di un mercato con
una pluralità di operatori e che tali dati erano necessari per portare a
compimento il procedimento avviato con la deliberazione n. 178 del 2004.
La conoscenza dei dati era dunque continente all’oggetto della richiesta e
compatibile con le invocate esigenza di privacy (esigenza, quest’ultima,
comunque non invocabile con riferimento all’attività commerciale).
La distinzione introdotta dal primo giudice con l’avverbio “più prettamente” non
metterebbe al riparo le sentenze appellate dalla censura di contraddittorietà:
l’esigenza di acquisire informazioni dettagliate sulle condizioni dei singoli
contratti era conseguente alla necessità di effettuare l’analisi di un mercato
con una pluralità di operatori (ne discendeva la necessità di conoscere la
“durata” dei contratti, funzionale alla scelta del momento in cui effettuare
l’intervento regolatorio, ed il nominativo dei fornitori, funzionale alla
comprensione ed analisi dei flussi di gas importati).
I dati relativi al prezzo erano funzionali a trarre indicazioni sul costo medio
della materia prima.
Le appellate sentenze non avrebbero tenuto conto di tali considerazioni, sicché
i ricorsi di primo grado andrebbero respinti.
Nell’ambito dell’appello principale n. 10416 del 2005 (proposto il 30 dicembre
2005 e notificatole il 12 dicembre 2005), la s.p.a. Dalmine Energie (cui è
succeduta la s.p.a. Eon Energy Trading) ha proposto il 21 dicembre 2005 un
appello incidentale (contenente valutazioni speculari ed opposte a quelle
prospettate dall’Autorità), chiedendo l’annullamento anche delle restanti parti
della delibera n. 188 del 2004 e censurando la sentenza n. 3274 del 2005 laddove
essa non si era pronunciata con riferimento al punto 2 dell’Allegato A.
Ad avviso della appellante incidentale, il dato più delicato delle informazioni
richieste (il prezzo base Fob) non sarebbe sufficientemente “protetto” dalla
sentenza del TAR.
Dalle indicazioni di cui alle lett. c-f) della delibera, e da quelle di cui al
punto 2 dell’Allegato A relativo ai prezzi medi Fob del periodo ottobre
2002/settembre 2004, in base ad una equazione matematica si potrebbe risalire
all’accertamento di tale dato (il prezzo base Fob) che, invece, doveva ritenersi
insuscettibile di ostensione.
A seguito della sentenza impugnata, l’appellante incidentale ha comunicato le
informazioni relative ai prezzi medi, con modalità tali da non rivelare i
prezzi-base, e l’Autorità ha avviato nei suoi confronti un procedimento
sanzionatorio (di cui la società lamenta la contrarietà al principio di buona
fede).
Essa ha poi riproposto i motivi di censura del ricorso di primo grado, accolti
soltanto parzialmente ovvero (quarto motivo) respinti, con cui è stata impugnata
nella sua interezza la delibera n. 188 del 2004, in quanto carente di
motivazione e illogica allorchè richiedeva condotte inesigibili, ed errata nei
presupposti in quanto irrispettosa dei principi di proporzionalità e minore
aggravio, anche perché in passato l’Autorità (delibera n. 52/1999) era ricorsa a
fonti di informazione alternative) .
Anche la s.p.a. ENI ha proposto il 16 dicembre 2005 un controricorso contenente
anche un appello incidentale, avverso la sentenza n.3273 del 2005, appellata in
via principale dall’Autorità con il ricorso n. 10417 del 2005.
Essa ha infatti chiesto respingersi il ricorso in appello della Autorità, in
quanto infondato e, in via incidentale, ha riproposto le censure volte
all’integrale annullamento della delibera n. 188 del 2004, in quanto l’appellata
sentenza si era riferita – sia in dispositivo che in motivazione – unicamente al
punto 1 dell’allegato A.
Ad avviso dell’appellante incidentale, le medesime ragioni poste a base
dell’annullamento parziale dovrebbero riguardare anche il punto 2 dell’allegato
A (laddove si richiedevano informazioni sui prezzi medi mensili di acquisto su
base fob) e dovrebbe esservi una “estensione” in via interpretativa del disposto
della decisione anche alla parte non contemplata dell’allegato A.
Del pari, sarebbe illogico e contraddittorio che le informazioni richieste alle
lett. c) e d) dell’allegato A fossero state tenute indenni dal giudizio
demolitorio del Tribunale amministrativo regionale, in quanto anche i dati
medesimi attenevano “prevalentemente alla sfera commerciale delle imprese”.
La sentenza, infine, non avrebbe esaminato il dedotto profilo di censura fondato
sull’omesso rispetto da parte dell’Autorità delle disposizioni (art. 23, comma
3, e 7, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196) che disciplinano l’attività
di raccolta dei dati: erroneamente si sarebbe ritenuto che esso concernesse una
futura condotta dell’Autorità.
Al contrario, nella censurata delibera non era stata indicata né la” modalità di
trattamento” né era stato richiesto il consenso della controparte contrattuale
(fornitore estero) ex art. 23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Quanto al ricorso n. 83/2006, la s.p.a., Energia (cui è succeduta la s.p.a.
Sorgenia) ha proposto l’appello principale avverso la sentenza n. 3276 del 2005
(gravata anche dall’Autorità con il ricorso n.95/2006 di cui si è prima
riferito), muovendo dalla premessa che il proprio ricorso di primo grado
presentava una differente impostazione rispetto a quelli proposti dalle altre
imprese, e che tale differenziazione non sarebbe stata valutata dal TAR.
La decisione impugnata sarebbe anche incorsa nel vizio di extrapetizione (in
quanto non era stato da essa devoluto il tema della valutabilità della delibera
alla stregua del c.d “codice della privacy” di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196) e nel vizio di contraddittorietà tra i due capi del
dispositivo e tra essi e la motivazione.
Inoltre, la s.p.a. Energia aveva censurato in primo grado anche la violazione
del principio di proporzionalità tra l’esercizio del potere (doveva tenersi
conto che Energia era un importatore che operava in un mercato oligopolistico) e
le informazioni richieste.
Queste ultime avrebbero finito per disvelare ai (pochi) concorrenti le strategie
d’impresa dell’azienda, esponendo quest’ultima ad una concorrenza predatoria.
A seguito della sentenza impugnata, l’appellante ha comunicato le informazioni
relative ai prezzi medi, con modalità tali da non rivelare i prezzi-base, e
l’Autorità ha avviato nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio.
L’appellante incidentale ha riproposto tutte le doglianze contenute nel ricorso
di primo grado e disattese dal TAR, postulanti l’indebita ingerenza
dell’Autorità in un profilo di attività (quella commerciale) protetto, ed il
difetto di proporzionalità tra e informazioni (individuali) richieste e il
provvedimento regolatorio (a carattere generale) alla cui adozione le
informazioni predette erano finalizzate.
L’Autorità non si sarebbe conformata all’art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196: la s.p.a. Energia – ove le avesse comunicato i dati
richiesti - avrebbe a propria volta perpetrato l’illecito di cui all’art. 161
del predetto decreto (peraltro essa neppure conosceva se i propri fornitori
esteri, non vincolati al contenuto della delibera n. 188 del 2004, avrebbero
prestato il consenso alla ostensione di dati ad essi afferenti).
In vista della pubblica udienza di trattazione, le parti hanno puntualizzato e
ribadito le proprie argomentazioni, depositando scritti difensivi.
Con una memoria unica relativa agli appelli n. 10417/2005, 10416/2005 e 83/2006,
l’Autorità ha chiesto in primo luogo che venga dichiarata l’improcedibilità
degli appelli incidentali proposti dalla s.p.a. Eni e dalla s.p.a. Dalmine (cui
è succeduta la s.p.a. EON Energy Trading) e dell’appello principale proposto
dalla s.p.a. Energia SPA (cui è succeduta la s.p.a. Sorgenia), poiché la
sopravvenuta delibera n. 89 del 2010 ha richiesto alle imprese informazioni
assai più approfondite di quelle oggetto della impugnata delibera n. 188 del
2004: l’intervenuta acquiescenza alla delibera del 2010 priverebbe di interesse
a coltivare le originarie impugnazioni delle imprese avverso la meno “invasiva”
delibera del 2004.
Nel merito, l’Autorità ha ribadito che gli appelli incidentali sarebbero
infondati, non potendosi escludere il potere di intervento dell’Autorità in un
segmento di mercato liberalizzato.
Dalle informazione richieste, infatti, l’Autorità non sarebbe potuta risalire ai
prezzi medi fob ed al prezzo base di acquisto fob, potendo, al più elaborare
delle semplici stime. Inoltre, sarebbe infondata la censura relativa alla
asserita violazione del principio di proporzionalità e quella relativa alla
carenza di motivazione della delibera n. 188 del 2004.
La s.p.a. Eni ha depositato una memoria di replica, facendo presente che permane
il proprio interesse alla decisione dell’appello incidentale.
Essa è stata infatti sanzionata (con la deliberazione della Autorità n. 226 del
2006) per avere soltanto parzialmente ottemperato alla delibera, nella parte
ancora efficace a seguito della impugnata sentenza del Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia.
Sotto altro profilo, la società ha osservato che non si pu ravvisare la
sopravvenuta improcedibilità della propria impugnazione a cagione della pretesa
acquiescenza della impresa alla delibera superveniens n. 89/2010, poiché anche
questa è stata tempestivamente impugnata.
Nel merito, essa ha ribadito l’infondatezza dell’appello principale proposto
dall’Autorità e la fondatezza del proprio gravame.
La s.p.a. Sorgenia (succeduta alla s.p.a. Energia) ha depositato due articolate
memorie, puntualizzando le censure di cui al proprio ricorso in appello,
chiedendo che venga dichiarata la infondatezza di quello proposto dall’Autorità
e ribadendo il proprio interesse alla decisione della causa.
La s.p.a. Edison ha depositato una articolata memoria, chiedendo che venga
dichiarata la infondatezza del gravame proposto dall’Autorità e facendo presente
che successivamente alla delibera per cui è causa era stata emessa la delibera
n. 248 del 2004, il che dimostra che le informazioni di cui ai punti A e B
dell’Allegato alla delibera n. 188 del 2004 impugnata non erano né necessarie né
indispensabili.
La EON Energy Trading (succeduta alla s.p.a. Dalmine Energie) ha depositato una
articolata memoria, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza del gravame
proposto dall’Autorità ribadendo e puntualizzando le censure di cui al proprio
ricorso in appello incidentale.
DIRITTO
1. La connessione oggettiva e soggettiva impone la riunione e la trattazione
congiunta dei relativi appelli (per Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2003,
n. 3415, possono essere riuniti e definiti con un'unica decisione anche gli
appelli rivolti avverso sentenze diverse, ove comportanti la soluzione di
identiche questioni sollevate nei riguardi dei medesimi provvedimenti impugnati
in primo grado).
Il principio è ora espressamente codificato dall’art. 96 del codice del processo
amministrativo e pertanto le cause devono essere riunite,
2. Tutti gli appelli principali e quelli incidentali sono infondati e devono
essere respinti, nei termini di cui alla motivazione che segue, con conseguente
conferma delle appellate sentenze.
2.1 Preliminarmente rispetto all’esame del merito, deve essere esaminata
l’eccezione di sopravvenuta improcedibilità delle impugnazioni incidentali,
proposte dalla s.p.a. Eni e dalla s.p.a. Dalmine (cui è succeduta la s.p.a. Eon
Energy Trading) e dell’appello principale proposto dalla s.p.a. Energia (cui è
succeduta la s.p.a. Sorgenia) formulata dalla Autorità per le energia elettrica
e per il gas.
L’eccezione (diretta a sollecitare un giudizio di sopravvenuta integrale
improcedibilità dei ricorsi di primo grado proposti dalle imprese) non è fondata
per più ordini di considerazioni.
E’ rimasto incontestato, in primo luogo, che la sopravvenuta delibera della
Autorità n. 89 del 2010 è stata a sua volta impugnata innanzi al TAR.
Secondariamente, risulta dagli atti di causa che è stato avviato un procedimento
sanzionatorio a carico delle imprese a cagione della omessa integrale
ottemperanza alla delibera impugnata in primo grado, per la parte rimasta
efficace a seguito delle sentenze di annullamento parziale, emesse dal TAR per
la Lombardia e appellate in questa sede.
Permane quindi l’interesse in capo alle imprese alla decisione dei gravami da
essi proposti diretti ad ottenere la integrale caducazione della delibera
impugnata in primo grado n. 188 del 2004..
3. Ciò premesso, stante la intima connessione delle contrapposte censure
prospettate, il Collegio procede all’esame delle medesime seguendo un ordine
improntato al concetto di pregiudizialità logica: pertanto, verranno esaminate
prioritariamente quelle volte a più radicalmente contestare l’azione
amministrativa intrapresa dall’Autorità e contenute negli appelli incidentali
(impropri) proposti dalle imprese.
Per comodità espositiva, appare utile riportare di seguito il contenuto
dell’allegato alla impugnata delibera sul quale si sono incentrate le doglianze
–parzialmente accolte in primo grado – mosse dalle imprese produttrici.
“Informazioni e documenti da trasmettere all’Autorità per l’energia elettrica e
il gas
1. Per ciascun contratto di approvvigionamento le seguenti informazioni (da
fornire in
formato word):
a) fornitore, data di attivazione, durata del contratto (annuale o pluriennale)
e punto
di consegna della fornitura;
b) prezzo base di acquisto fob con indicazione della data di riferimento;
c) formula/e di aggiornamento del prezzo di acquisto fob, con indicazione delle
quote di tale prezzo che sono soggette alle diverse tipologie di aggiornamento;
d) formula utilizzata per indicizzare il prezzo di acquisto in funzione
dell’andamento delle quotazioni delle materie prime energetiche e del loro peso,
con indicazione della frequenza di ricalcolo e del periodo di riferimento
adottato;
e) eventuali ulteriori variabili economiche che concorrono alla determinazione
del
prezzo di acquisto;
f) termini e modalità di revisione dei contratti di approvvigionamento.
2. Per ciascun contratto di approvvigionamento i quantitativi acquistati e i
prezzi medi
mensili di acquisto su base fob relativamente al periodo ottobre 2002 -
settembre
2004, come da tabella 1. I dati devono essere forniti in formato excel.
3. Per ciascun punto di entrata della rete nazionale di gasdotti i volumi
importati, la
percentuale di gas sul volume importato per consumi tecnici e perdite di rete e
il
costo medio annuo di trasporto internazionale, al netto dei costi per consumi e
perdite, per il trasferimento del gas dal punto o dai punti di consegna della
fornitura
al punto di entrata della rete nazionale di gasdotti riferiti al periodo ottobre
2002 -
settembre 2004, come da tabella 2. I dati devono essere forniti in formato excel.
I dati relativi al gas acquistato e importato devono essere forniti con
riferimento a
quantitativi misurati alle condizioni standard (15°C, 1,01325 bar) ed espressi
in
gigajoule utilizzando il potere calorifico superiore.
I prezzi e i costi sono espressi con riferimento alla valuta di fatturazione e
all’energia
misurata in condizioni standard (15°C, 1,01325 bar) espressa in gigajoule.”
Le gravate sentenze del TAR della Lombardia hanno investito i punti a) e b)
dell’elenco suindicato in quanto ritenuti afferenti ”prevalentemente” alla sfera
commerciale delle imprese che effettuano la vendita di gas naturale e non
necessari all’esercizio, da parte dell’Autorità, del potere regolatorio
attribuitole dall’art. 2 della legge n. 481 del 1995.
3.1.Il Collegio concorda con la ricostruzione del TAR in ordine alla
infondatezza delle censure delle società circa la riconducibilità del potere
esercitato dall’Autorità alla funzione regolatoria assegnatale ex art. 2 della
legge n. 481 del 4 novembre1995.
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, infatti, nell’incipit dell’art. 1
ha previsto una clausola di riserva secondo cui “le attività di importazione,
esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas
naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere”, ma “nei
limiti delle disposizioni del presente decreto”.
E poiché sia’art. 23, comma primo, che l’art. 28 del medesimo testo normativo
fanno salvi i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia,
va respinta la tesi secondo cui sarebbe ravvisabile una ’carenza di potere in
astratto’ dell’Autorità in subiecta materia.
Come ha rilevato la Sezione nelle sentenze n. 5681 e 5684 del 2001, l'Autorità
ha infatti il potere di determinare i criteri per la negoziazione dei prezzi di
cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza.
I richiami al permanere del potere dell’Autorità, contenuti nel citato decreto
legislativo, risulterebbero del tutto incomprensibili laddove si dovesse
ritenere fondata la tesi secondo cui, a seguito dell’avvenuta liberalizzazione
del mercato del gas naturale, essa avrebbe perduto la potestà regolatoria.
Ancora di recente, questa Sezione ha precisato che l'Autorità è titolare di
poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché siano
salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell'utenza. Infatti, la
liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad una
situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze
dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla
formazione corretta dei prezzi in una reale competizione (Sez. VI, 5 giugno
2006, n. 3352).
Il Collegio condivide e fa proprie tali considetazioni: devono pertanto essere
disattese le censure delle imprese postulanti l’assenza in capo all’Autorità del
potere regolatorio in materia.
3.2.Quanto al quomodo di tale attività di regolazione, richiamato l’art. 2,
comma 20, lett. a), della legge 14 novembre 1995, n. 481, va esaminata la
censura dedotta dalla Autorità, secondo cui essa potrebbe ordinare l’ostensione
di informazioni commerciali, senza il limite della tutela della riservatezza di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Anche tale censura alle sentenze rese dal Tribunale amministrativo regionale non
risulta fondata.
La Sezione ha già osservato, in relazione alla conoscibilità delle offerte
presentate dalle imprese, che in via di principio si deve tenere conto del
diritto alla riservatezza degli operatori commerciali (Sez. VI, 9 gennaio 2004,
n. 14).
La tesi dell’Autorità collide con l’incipit del comma 1 dell’art. 1 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196 ( per il quale “chiunque” può essere titolare
del diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, con ciò non
distinguendo tra persona fisica e giuridica, neppure con riguardo al settore di
esercizio della propria attività), e non può essere condivisa la sua pretesa di
escludere da qualsiasi protezione i dati relativi all’esercizio dell’attività
imprenditoriale, smentita testualmente dall’art. 13 del D.P.R 30 aprile 1998, n.
217, che, al comma 2 limita l’accesso a “informazioni riservate di carattere
personale, commerciale, industriale e finanziario” .
La pronuncia del primo giudice appare al Collegio equilibrata, laddove ha
ritenuto che la ostensione dei dati relativi ai punti a) e b) della delibera
impugnata non soltanto non fosse indispensabile all’Autorità per l’esercizio del
potere regolatorio (in coerenza con il principio di proporzionalità e minimo
sacrificio), ma, soprattutto, rientrasse nella sfera dell’attività commerciale e
d’impresa.
D’altro canto, tutte le società che hanno impugnato in primo grado la delibera
hanno motivatamente illustrato le conseguenze relative alla possibile
esposizione alla altrui politica commerciale “predatoria”, in ipotesi di
ostensione dei medesimi dati, con specifici argomenti contro i quali non sono
stati forniti dall’Autorità elementi contrari.
Gli appelli principali dell’Autorità, sul punto, devono essere disattesi.
3.3. Vanno ugualmente esaminati gli appelli incidentali delle società, in quanto
sorretti da un interesse autonomo, nonché il riunito appello principale proposto
dalla s.p.a.Energia.
Il rigetto delle censure della Autorità, invece, comporta la improcedibilità
della doglianza dedotta dalla s.p.a. Edison, relativa alla sopravvenuta
emanazione della delibera n. 248 del 2004 (che dimostrerebbe, secondo la sua
tesi, che le informazioni di cui ai punti A e B dell’Allegato alla delibera n.
188 del 2004 non erano né necessarie né indispensabili, e che pertanto era stato
violato il principio di proporzionalità).
Tale doglianza, se riferita unicamente al capo demolitorio della decisione, è
improcedibile per la reiezione dell’appello dell’Autorità sul punto, ma neppure
laddove si intendesse riferita all’intero ventaglio delle informazioni richieste
alle lettere c-f del punto 1 dell’Allegato essa sarebbe positivamente
scrutinabile, atteso che la circostanza che sia stato comunque portato a
compimento il procedimento di aggiornamento avviato con la delibera n. 178 del
2004, ovvero che l’Autorità già disponesse di un quadro conoscitivo sufficiente,
non dimostra ex post che le informazioni richieste non fossero necessarie ed
utili .
4. Quanto all’appello proposto dalla s.p.a. Energia, quest’ultimo contiene
(reiterando così il petitum di primo grado) profili di doglianza diversi
rispetto a quelli sollevati dalle altre imprese (ma connessi, in alcuni
passaggi, alle doglianze proposte dalla s.p.a. Eni), che possono essere
esaminati immediatamente.
4.1. In primo luogo il Collegio non reputa fondata la censura rivolta contro la
sentenza di primo grado, secondo cui sarebbe stato violato l’art. 112 del codice
di procedura civile.
Premesso che per valutare una tale censura si deve tenere conto della
motivazione della sentenza del TAR nel suo complesso (senza privilegiare gli
aspetti formali e dovendo verificarsi se sia stato esaminato il punto
controverso: Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2009), ritiene il Collegio che nella
specie il TAR – nel respingere le corrispondenti censure di primo grado – ha
ricostruito e ritenuto parzialmente ragionevole l'impianto sostanziale del
provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha richiesto informazioni alle
imprese; ha ridotto la portata dell’ordine riguardante i dati esigibili dalle
medesime ed ha sostanzialmente ritenuto che i precetti di dettaglio contenuti
nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, non influissero sulla legittimità
dell’ordine di fornire le informazioni richieste.
Appare evidente pertanto che, sia pure non fornendo analitica confutazione delle
censure dedotte nei corrispondenti motivi del ricorso di primo grado, il TAR si
è pronunciato su di essi, respingendoli, avendo riscontrato la legittimità degli
atti impugnati in primo grado sotto profili assorbenti rispetto alla portata
logicamente accessoria delle censure medesime.
Ritiene la Sezione di potere condividere il modus procedendi delle sentenze
gravate e che nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna lesione del
principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Si deve pertanto passare alla disamina delle censure contenute nel ricorso in
appello proposto dalla s.p.a. Energia, respinte dal TAR e riproposte in questa
sede.
Esse non sono condivise dal Collegio.
4.2.Quanto alla dedotta perplessità relativa al “coinvolgimento” nella richiesta
di una documentazione di dati riferibili ai fornitori esteri (come tali non
tenuti al rispetto ed all’ottemperanza alla delibera n. 188 del 2004 ed il cui
consenso non era stato acquisito), ritiene il Collegio di dovere affermare il
principio per cui una parte non può rifiutarsi né di garantire l’accesso agli
atti, né di fornire la richiesta documentazione ad una Autorità regolatoria
invocando lo “schermo” rappresentato dai propri rapporti negoziali con terzi,
che costituiscono “res inter alios”, insuscettibili a precludere detta
ostensione.
La soluzione contraria – in contrasto con il testo e la ratio delle disposizioni
del settore - consentirebbe ad ogni destinatario della richiesta di sottrarvisi
semplicemente facendo riferimento alla provenienza dei dati da soggetti terzi,
non vincolati dalla disciplina nazionale.
4.3. Sotto altro profilo, il principio di proporzionalità è stato ben tenuto
presente dal TAR in sede di accoglimento parziale delle censure in primo grado,
poiché esso ha annullato in parte qua la delibera, richiamando l’avverbio
“prevalentemente” (su cui si sono diffusamente soffermate le parti nelle loro
memorie difensive e che evidenzia una specifica valutazione sui dati richiesti,
sul contemperamento degli interessi in conflitto e sul ‘sacrificio’ imposto alle
imprese.
4.4. Ad avviso del Collegio, la sopra rilevata violazione dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, non ha precluso l’esercizio del
potere della Autorità di chiedere le informazioni finalizzate all’esercizio del
potere regolatorio.
L’impostazione complessiva del ricorso in appello della società – del tutto
speculare rispetto alle deduzioni dell’Autorità – postula infatti una
inaccoglibile nozione di “attività commerciale e d’impresa”, del tutto sottratta
a qualsivoglia potere regolatorio (negando il presupposto essenziale perché
quest’ultimo possa dispegarsi, e riposante nella conoscenza, in capo
all’organismo regolatorio del mercato oggetto di regolazione).
4.5. Sotto altro profilo, non risulta fondato il motivo di censura basato sulla
critica della valutazione posta a base della delibera della Autorità, secondo
cui in un mercato oligopolistico (quale è quello oggetto di disamina) le
informazioni “personali” possono essere richieste in vista dell’adozione di un
atto “generale”, così come il motivo di censura secondo cui sarebbe decisivo il
fatto che, in passato, l’Autorità avrebbe operato diversamente richiedendo
informazioni meno “invasive”.
Infatti, tali elementi evidenziano che l’Autorità ha esercitato diversamente dal
passato i propri poteri discrezionali, ad avviso del Collegio pur sempre
rispettando il principio per cui i dati relativi alla condotta commerciale di
singole imprese possono essere da essa acquisiti per valutare se emettere un
provvedimento regolatorio ad effeffi generali.
5. Del pari vanno respinte le doglianze attingenti l’intero impianto della
delibera n. 188 del 2004, ed in particolare quelle tendenti a ricomprendere -
nella sfera “prevalentemente” commerciale individuata dal TAR con riferimento
alle informazioni di cui alle lett. a) e b) del punto 1 dell’Allegato alla
delibera - anche quelle di cui alle lett. c-f (si veda in particolare l’appello
incidentale della s.p.a.Eni).
Tali informazioni, infatti, da un canto concernono formule di calcolo,
dall’altro fanno riferimento a dati generali tenuti presenti dalle imprese,
allorché esse concludono i contratti di approvvigionamento che non pare possano
in alcun modo condurre al disvelamento di strategie di impresa o di dati
riservati delle medesime (né tampoco di tale evenienza è risultata l’effettiva
sussistenza).
6. In ultimo deve essere esaminata la questione (sottoposta all’attenzione del
Collegio da tutte le imprese, in forma di impugnazione ovvero quale richiesta di
attività interpretativa del decisum di primo grado) volta a ricomprendere anche
il punto 2 nella statuizione demolitoria attingente il punto 1, lettere a) e b),
dell’allegato “A” della indicata delibera.
Il ragionamento sotteso alla statuizione parzialmente demolitoria e seguito dal
TAR (che sebbene fosse stata impugnata l’intera delibera, non si è espressamente
soffermato sui punti 2 e 3 dell’Allegato A) ad avviso delle società dovrebbe
altresì valere anche per il punto 2 (con cui sono state chieste informazioni sui
prezzi medi mensili di acquisto su base fob), in quanto, l’ostensione di tali
dati avrebbe consentito, in base ad una equazione matematica, di individuare il
prezzo base Fob che, invece, ad avviso dello stesso TAR, doveva ritenersi
insuscettibile di ostensione.
L’autorità ha contestato tale ricostruzione ed ha fatto presente che in base ai
predetti dati sarebbe stato unicamente possibile elaborare stime del tutto
approssimative sui prezzi-base (poiché i contratti di approvvigionamento
contengono clausole di salvaguardia volte a stemperare la oscillazione dei
prezzi dei prodotti petroliferi cui è indicizzato il valore del gas).
Ritiene il Collegio che quest’ultima circostanza (desumibile anche dagli atti
depositati nel giudizio) comporta l’infondatezza delle censure delle societò,
anche perché non sono risultati elementi univoci da cui possa emergere un
rapporto di stretta connessione causale tra l’ostensione delle informazioni sui
prezzi medi mensili di acquisto su base Fob (combinata con l’ordine di fornire
le informazioni di cui alle restanti lettere del punto 1 dell’Allegato A, non
annullato dal TAR) e la certa ed esatta deducibilità del prezzo base Fob.
Anche l’analitica ricostruzione di cui alle pagg. 15 e 16 di cui alla memoria
depositata dalla s.p.a. Eon Energy Trading non consente di giungere ad una
soluzione opposta, perché le clausole di salvaguardia menzionate dall’Autorità
impediscono di ritenere effettivamente la ‘dimostrazione matematica’ prospettata
dall’impresa.
La reiezione delle censure della società rende irrilevante l’ulteriore tesi
difensiva della Autorità, basata sulla tradizionale affidabilità dei suoi uffici
e sulla inaccessibilità all’esterno dei dati acquisiti.
7. Per le ragioni che precedono, previa loro riunione, vanno respinti tutti gli
appelli principali e incidentali, con integrale conferma delle appellate
sentenze.
In considerazione della parziale novità delle questioni e della reciproca
soccombenza, le spese del secondo grado del giudizio possono essere
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sui riuniti ricorsi in appello in epigrafe nn. 10415 del 2005,
10416 del 2005, 10417 del 2005, 95 del 2006, 982 del 2006, 83 del 2006 respinge
gli appelli principali e gli appelli incidentali e per l’effetto conferma le
appellate sentenze.
Compensa le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
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