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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 11 febbraio 2011, Sentenza n.
910
DIRITTO DELL’ENERGIA - Rete nazionale - Capacità di dispacciamento -
Aggiornamento - Piani di sviluppo delle centrali di produzione dell’energia.
Le capacità di dispacciamento della rete nazionale non possono essere
considerate come un dato statico, essendo necessario viceversa tener conto che
l’aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo con l’attuazione
dei piani di sviluppo, peraltro inevitabilmente calibrati sugli impianti già
autorizzati; l’attività di pianificazione va invero ancorata a dati certi
anziché non ancora definiti, quali quelli desunti dalle iniziative in fase di
valutazione nell’ambito del procedimento di cui alla legge n. 55/2002. In altri
termini, l’aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo con lo
sviluppo delle centrali di produzione dell’energia. Pres. Maruotti, Est.
Garofali - C.E. s.r.l. (avv. Vuolo) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv.
Stato), regione Calabria (avv. Falduto), R. s.p.a. (avv.ti Bonsegna, Cuppone e
Scoca), E. s.p.a. (avv. Carbone) e altri (n.c.) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici - L. n. 55/2002 - Autorizzazione - Procedimento unico - Intesa con la
regione interessata - Sent. Corte Cost. n. 6/2004. Il procedimento
disciplinato dalla legge n. 55 del 2002 è unico e culmina in un provvedimento di
autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive emanato d’intesa con la
regione interessata: si tratta di un’intesa che, come rilevato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, va considerata come
“un’intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce
ostacolo insormontabile alla conclusione del procedimento”. Pres. Maruotti, Est.
Garofali - C.E. s.r.l. (avv. Vuolo) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv.
Stato), regione Calabria (avv. Falduto), R. s.p.a. (avv.ti Bonsegna, Cuppone e
Scoca), E. s.p.a. (avv. Carbone) e altri (n.c.) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione alla costruzione delle centrali - D.L. n.
7/2002 - Variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ai sensi dell’art. 1
del d.l. 7/2002, l’autorizzazione alla costruzione delle centrali, rilasciata
all’esito di procedimento cui partecipano anche gli enti locali in sede di
conferenza di servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici
vigenti, sicché la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti
non può costituire un fattore vincolante. Pres. Maruotti, Est. Garofali - C.E.
s.r.l. (avv. Vuolo) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato), regione
Calabria (avv. Falduto), R. s.p.a. (avv.ti Bonsegna, Cuppone e Scoca), E. s.p.a.
(avv. Carbone) e altri (n.c.) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00910/2011REG.PROV.COLL.
N. 03036/2006 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3036 del 2006, proposto dalla s.r.l.
Calabria Energia, il persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avvocato Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;
contro
Il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero delle Comunicazioni, in
persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12; il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il
Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero della Salute, Ministero
della Difesa, Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane Utf di Catanzaro,
Conferenza Serv.Unif.c/o Min.Attivita' Produttive;
Gestore Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., Amministrazione Provinciale di
Crotone, Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, Comune di Scandale,
Comune di Gioia Tauro, Comune di Rizziconi, Comune di Rosarno, Comune di San
Ferdinando, Comune di Crotone, Consorzio Area Sviluppo Industriale di Reggio
Calabria, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non
costituitosi in giudizio;
la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Falduto, con domicilio eletto presso il
signor Fabrizio Criscuolo in Roma, via Barberini, 67;
la s.p.a. Rizziconi Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Bonsegna, Antonio Cosimo Cuppone
e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Cuppone, De Vitis E
Associati in Roma, piazza D'Ara Coeli 1;
la Ergosud (Già) Eurosviluppo Elettrica S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Giovanni
Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni
n.288;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Veio Ingegneria S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino e
Mario Olivieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea
Guarino in Roma, piazza Borghese N. 3;
per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n.
00200/2006, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE E
ALL'ESERCIZIO CENTRALE TERMOELETTRICA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rizziconi Energia S.p.A. e di
Ergosud (Già) Eurosviluppo Elettrica S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Roberto
Garofoli e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Bruni, e gli avvocati Vuolo,
Cuppone, Scoca, Carbone, Lattanzi per delega dell'avvocato Falduto, e Mattarella
per delega dell'avvocato Guarino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza gravata, il TAR per la Calabria, Catanzaro, ha respinto i
distinti ricorsi proposti dalla Calabria Energia S.r.l. avverso:
• gli atti dei due procedimenti conclusisi con decreto n. 55/05/2004 del 21
aprile 2004 del Ministero delle Attività Produttive, di autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato e
relative opere ubicate nel Comune di Rizziconi e con decreto del 18 maggio 2004
del Ministero delle Attività Produttive di autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato e relative opere
ubicate nel Comune di Scandale;
• gli atti del procedimento conclusosi con il decreto n. 55/01/05 del 20 maggio
2005 del Ministero delle Attività Produttive, con cui, a seguito di conferenza
dei servizi in data 22 marzo 2005, è stato concluso negativamente il
procedimento attivato con l’istanza della società appellante volta ad ottenere
il rilascio di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della centrale
termoelettrica a ciclo combinato della potenza di 400 MW ubicato nel Comune di
S. Ferdinando.
Nel dettaglio, la Calabria Energia S.r.l. ha predisposto un progetto per la
realizzazione e la gestione, in collaborazione con la Electrabel Italia S.p.a.,
di una centrale termoelettrica a ciclo combinato avente capacità di produzione
pari a 400 MW, da localizzare nei territori dei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e
San Ferdinando.
Con un primo ricorso proposto innanzi al giudice territoriale (n. 377 del 2005),
la società ha impugnato gli atti dei procedimenti conclusisi con i decreti con
cui, sulla base delle distinte iniziative procedimentali della Società Rizziconi
Energia e della società Eurosviluppo Elettrica, è stata autorizzata, in favore
della prima, la costruzione e l’esercizio della centrale termoelettrica a ciclo
combinato e relative opere ubicata nel Comune di Rizziconi, e, in favore della
seconda, la costruzione e l’esercizio della centrale termoelettrica a ciclo
combinato e relative opere ubicate nel Comune di Scandale.
Con un secondo ricorso (n. 837 del 2005), sono stati, invece, impugnati gli atti
del procedimento conclusosi con il decreto recante statuizione negativa in
ordine al progetto di Calabria Energia, il verbale della conferenza di servizi
del 22 marzo 2005, la deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 98
del 9 febbraio 2005, con cui si è statuito, tra l’altro, di non fornire alcuna
intesa ulteriore in sede di conferenza di servizi per la realizzazione di
centrali termoelettriche sul territorio regionale, le note n. 376 del 28
febbraio 2005 e n. 432 del 4 marzo 2005 della Regione Calabria, Settore Energia,
la deliberazione n. 1240 del 27 dicembre 2002 della Giunta Regionale della
Calabria, di approvazione de PEAR, la deliberazione n. 93 del 3 marzo 2003 della
Giunta Regionale della Calabria, con cui sulla base di uno studio comparativo, è
stata fornita intesa in relazione alla proposta di centrale termoelettrica di
Rizziconi Energia e di Eurosviluppo Elettrica S.p.a. ed, infine, la
deliberazione n. 315 del 14 febbraio 2005 del Consiglio Regionale della
Calabria, di approvazione del PEAR.
Il TAR, riuniti i ricorsi e disattese talune eccezioni di carattere processuale
dedotte dalle amministrazioni resistenti e dalla società contro interessate in
primo grado con riguardo ad entrambi i ricorsi, li ha dichiarati inammissibili
laddove sono diretti all’annullamento degli atti relativi all’autorizzazione
della centrale di Scandale ad iniziativa della Eurosviluppo Elettrica; ha invece
respinto le domande volte all’annullamento degli altri atti ed al risarcimento
del danno.
Propone gravame la società ricorrente, ritenendo l’erroneità della sentenza
impugnata di cui chiede l’annullamento.
Propone appello incidentale la Regione Calabria, riproponendo le eccezioni di
carattere processuale dedotte in primo grado e disattese dal primo giudice.
All’udienza del 14 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello principale va respinto.
2. Va disatteso il primo motivo di gravame con cui si deduce l’erroneità della
sentenza impugnata laddove ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
proposto avverso gli atti del procedimento conclusosi con l’autorizzazione,
rilasciata in favore della Eurosviluppo Elettrica, alla costruzione ed
all’esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato e relative opere
ubicate nel Comune di Scandale.
Come correttamente osservato dal primo giudice, le iniziative promosse dalla
Calabria Energia e dalla Eurosviluppo non risultano tra loro avvinte da alcun
nesso.
Giova considerare che l’interesse a ricorrere non può essere apprezzato in
astratto ma in concreto, tenendo conto dell’effettivo vantaggio realizzabile in
conseguenza dell’eventuale accoglimento.
Ebbene, nel condurre il descritto apprezzamento non è consentito non considerare
che, nel caso di specie, la società ricorrente ha presentato istanza di
autorizzazione alla realizzazione di una centrale termoelettrica in località San
Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, ove era prevista la realizzazione di
un’unica centrale.
E’ quanto ha indotto l’Amministrazione competente a svolgere una procedura
comparativa ponendo a raffronto i differenti progetti presentati.
Consegue, come correttamente sostenuto dal TAR, che se certo sussiste un
concreto interesse in capo alla odierna ricorrente all’annullamento
dell’autorizzazione rilasciata all’esito della procedura comparativa nella quale
la stessa ricorrente non è risultata vincitrice, non può sostenersi altrettanto
con riguardo all’autorizzazione che, rilasciata in favore della Eurosviluppo, ha
ad oggetto una centrale da realizzare in un’area distante oltre 200 Km. da San
Ferdinando, area relativamente alla quale la società Calabria Energia non ha mai
manifestato alcun interesse di tipo imprenditoriale.
Né, d’altra parte, tale interesse, mancante se si ha riguardo al ricorso in
primo grado proposto avverso gli atti del procedimento conclusosi con il
rilascio dell’autorizzazione in favore della Eurosviluppo Elettrica, può essere
ritenuto sussistente sul rilievo per cui l’Amministrazione, successivamente alla
proposizione del ricorso dichiarato inammissibile in primo grado, ha reputato
sufficiente (con delibera di G.R. n. 98 del 2005) il numero delle cinque
centrali già autorizzate, disponendosi che la Regione non avrebbe espresso
ulteriori intese all’apertura e realizzazione di ulteriori centrali.
Ribadito che l’atto citato è successivo al momento della proposizione del
ricorso di primo grado della cui ammissibilità si controverte, non può il
Collegio non ribadire quanto già osservato in merito alla necessità di
apprezzare in concreto la sussistenza dell’interesse alla definizione del
ricorso.
Tale apprezzamento è destinato a concludersi nel caso di specie negativamente,
ove si consideri che nessun interesse la società ricorrente ha mai manifestato
alla realizzazione di centrale nell’area cui si riferisce l’impianto oggetto
della contestata autorizzazione rilasciata in favore della Eurosviluppo
Elettrica.
Va anche condivisa l’osservazione del TAR, secondo cui l’interesse alla
definizione del ricorso proposto in primo grado avverso l’autorizzazione
rilasciata in favore della Eurosviluppo non può essere ritenuto sussistente,
anche se si afferma l’incompatibilità di tipo tecnico tra gli impianti oggetto
dell’istanza presentata dalla stessa Eurosviluppo e dalla odierna appellante.
Le stesse autorità amministrative chiamate ad esprimersi in materia hanno invero
riconosciuto che la centrale di Scandale potrebbe convivere in linea di
principio con una centrale situata nell’area di Gioia Tauro, peraltro di potenza
più elevata rispetto a quella progettata dalla s.p.a. Calabria Energia.
3. Vanno altresì respinti il secondo, il terzo e l’undicesimo motivo di gravame
con cui si deduce l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha disatteso le
censure relative all’assunta illegittimità delle autorizzazione rilasciate, in
quanto facoltizzanti la realizzazione di impianti destinati a produrre energia
superiore all’effettiva capacità di assorbimento e dispacciamento della rete
nazionale, nella dimensione attuale ed in quella risultante dal piano triennale
degli interventi fissato dal Gestore di Rete di Trasmissione Nazionale.
Ad avviso della società ricorrente appellante principale, più nel dettaglio,
solo la centrale di San Ferdinando, con i suoi 400 MW, sarebbe stata compatibile
con la rete di trasmissione attuale e futura.
Il Collegio ritiene al riguardo di condividere appieno quanto in modo oltre modo
ragionevole sostenuto dal primo giudice, laddove ha osservato che le capacità di
dispacciamento della rete nazionale non possono essere considerate come un dato
statico, essendo necessario viceversa tener conto che l’aggiornamento della rete
non può che procedere di pari passo con l’attuazione dei piani di sviluppo,
peraltro inevitabilmente calibrati sugli impianti già autorizzati; l’attività di
pianificazione va invero ancorata a dati certi anziché non ancora definiti,
quali quelli desunti dalle iniziative in fase di valutazione nell’ambito del
procedimento di cui alla legge n. 55/2002.
In altri termini, l’aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo
con lo sviluppo delle centrali di produzione dell’energia.
E’ quanto del resto trova conferma, diversamente da quanto sostenuto dalla
società appellante, nelle risultanze del procedimento conclusosi con il rilascio
della contestata autorizzazione in favore della Rizziconi Energia.
Giova, al riguardo, considerare che il Gestore della Rete partecipa al
procedimento, potendo quindi segnalare l’eventuale inadeguatezza della rete,
anche nella sua prevedibile e realizzabile evoluzione, ad assorbire le capacità
di produzione correlate agli impianti in valutazione.
Ebbene, nel caso di specie, il rappresentante del Gestore, in seno alla
conferenza di servizi del 9 marzo 2004, nel replicare alle osservazioni del
rappresentante della Regione Calabria riguardo ad un possibile sovraccarico
delle reti, ha per l’appunto segnalato che la programmazione di nuovi interventi
è legata al rilascio di nuove autorizzazioni; ha anche rimarcato che proprio
l’esigenza di tener conto di un quadro di riferimento attendibile, quale quello
risultante dall’avvenuto rilascio di autorizzazioni, spiega una pianificazione
con cadenza annuale dello sviluppo della rete.
Se si tiene conto delle esposte considerazioni, si spiega agevolmente il
riferimento, nella delibera n. 93 del 2004, volto a subordinare l’inizio dei
lavori delle centrali al parere del Gestore sulla capacità della rete:
Come correttamente sostenuto dal primo giudice, invero, quel riferimento è volto
ad ottenere rassicurazioni in ordine a prospettabili rischi di congestione della
rete; rassicurazioni, peraltro, fornite dal rappresentante del Gestore.
Un argomento in senso contrario non può trarsi da quanto la società ricorrente
sostiene a proposito della dedotta rinuncia cui Edison avrebbe atteso, siglando
nel 2005 l’Accordo quadro con la Regione, con riguardo all’autorizzazione a
costruire la centrale di Pianopoli.
Come correttamente osservato dal primo giudice, nell’accordo del 2005 non è dato
scorgere una rinuncia alla realizzazione dell’impianto dovuta all’impossibilità
di dispacciamento dell’energia.
Viceversa, nell’accordo non è esclusa la costruzione della centrale di Pianopoli,
ma solo la si subordina all’adeguamento della rete elettrica di trasporto
dell’area sud Italia, oltre che a valutazioni inerenti le condizioni del
mercato.
Alla stregua delle stesse ragioni va disatteso il sedicesimo motivo di gravame.
5. Vanno respinte anche le censure dedotte con il quarto e quinto motivo
dell’appello principale, rispettivamente relative alla mancata contestualità di
esame da parte del Ministero dei progetti presentati e all’assunta inosservanza
del prescritto ordine della priorità temporale nell’esame delle pratiche.
5.1. Quanto al primo ordine di censure, giova considerare che il procedimento
disciplinato dalla legge n. 55 del 2002 è unico e culmina in un provvedimento di
autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive emanato d’intesa con la
regione interessata: si tratta di un’intesa che, come rilevato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, va considerata come
“un’intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce
ostacolo insormontabile alla conclusione del procedimento”.
Ebbene, nel valutare la censura che qui si esamina, è necessario ancora
considerare che tale passaggio procedimentale centrale, costituito dall’intesa
regionale, è stato preso in considerazione dall’Accordo tra Governo, regioni,
province, comuni e comunità montane del 5 settembre 2002.
L’Accordo dispone, in specie, che, allorché un territorio specifico sia
interessato da più progetti, le regioni possono promuovere una valutazione
comparativa degli stessi sulla base dei criteri fissati dall’Accordo stesso.
Quanto alla Regione Calabria, già prima dell’Accordo citato, la deliberazione
della Giunta Regionale n. 766 del 6 agosto 2002, ha disposto che “le proposte di
insediamento devono essere valutate alla luce di un bilancio costi benefici che
porti, attraverso un’analisi multacriteria, alla formulazione di una graduatoria
di merito delle diverse proposte di insediamento dei nuovi impianti di
produzione”.
Come ha correttamente rilevato la sentenza gravata, il momento della
comparazione, in seno al procedimento amministrativo in questione, non è
destinato a dispiegarsi a livello statale almeno quando, come nel caso di
specie, la concorsualità si svolge nel segmento procedimentale finalizzato alla
formalizzazione dell’intesa regionale; che è quanto peraltro attestato dalla
elaborazione, ad opera del Settore energia della Giunta regionale, in attuazione
del citato Accordo, di uno studio comparativo sulle proposte di realizzazione di
centrali termoelettriche a cogenerazione nella Piana di Gioia Tauro, all’esito
del quale la centrale di Rizziconi è stata ritenuta quale unica centrale
realizzabile in quel territorio.
Né in senso contrario depone, come sostenuto dalla società ricorrente, il
pronunciamento della Commissione VIA: lo stesso, lungi dall’attestare l’esigenza
di una valutazione comparativa anche nella fase di competenza statale, dà atto
del fatto che a livello statale ha costituito oggetto di esame il solo profilo
dei possibili effetti sull’ambiente di più centrali, il solo rientrante nella
competenza del Ministero dell’Ambiente.
Tale profilo tuttavia, come correttamente rimarcato dal TAR, non ha alcuna
connessione con la valutazione comparativa.
5.2. Passando alla censura con cui si deduce che sarebbe stato violato il
prescritto ordine della priorità temporale nell’esame delle pratiche, va
considerato che quel criterio risulta nel caso di specie rispettato
dall’Amministrazione, poiché risulta che la domanda di autorizzazione presentata
dalla società odierna appellante è stata la prima ad approdare in Conferenza di
servizi, svoltasi in data 10 ottobre 2002, ben prima, quindi, che la s.p.a.
Rizziconi Energia presentasse la sua istanza di autorizzazione.
Non vi è dubbio, invero, che il criterio in questione, se impone una priorità
nell’esame, non prescrive anche una priorità nella definizione dell’istanza per
prima presentata, il cui slittamento può dipendere anche da esigenze di
carattere istruttorio, quando l’istanza, come nella specie, non risulti
adeguatamente supportata dagli allegati tecnici, con la conseguente opportunità
o necessità di disporre un approfondimento istruttorio.
6. Va altresì respinto il sesto motivo di gravame, con cui si deduce l’erroneità
della sentenza impugnata laddove ha disatteso le censure relative, da un lato,
all’assunto mancato coinvolgimento della società ricorrente nel segmento
procedimentale costituito dall’elaborazione dello studio comparativo sulle
proposte di realizzazione di centrali termoelettriche a cogenerazione nella
Piana di Gioia Tauro, dall’altro, alla contraddittorietà tra lo studio stesso e
il parere reso dal nucleo di VIA regionale.
Quanto all’assunta compromissione della garanzie procedimentali, ritiene il
Collegio di condividere appieno quanto osservato dal TAR allorché ha sostenuto
che non sussiste un obbligo dell’amministrazione di informare l’interessato di
ogni singolo passaggio del procedimento, né tanto meno di stimolare un
contraddittorio prima di attendere ad una prescritta valutazione comparativa o
in relazione agli esiti della stessa.
A ciò si aggiunga che la necessità del passaggio procedimentale in questione era
ben conoscibile dai soggetti interessati, trattandosi di una fase imposta, come
sopra osservato, dalla applicazione congiunta dell’Accordo del 5 settembre 2002
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 6 agosto 2002.
Parimenti, per quel che attiene alla dedotta contraddittorietà tra lo studio
stesso e il parere reso dal nucleo di VIA regionale, va rimarcato che trattasi
di atti a contenuto e con finalità in alcun modo sovrapponibili, il primo non
essendo diretto alla sola valutazione dei profili ambientali -anzi rientranti
nella competenza del’Autorità statale- ma alla complessiva valutazione
comparativa delle iniziative proposte per la Piana di Gioia Tauro, in vista
della formalizzazione della prescritta intesa di cui alla citata legge n. 55 del
2002.
Risulta conseguentemente infondato anche il quattordicesimo motivo di gravame,
con cui si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto la censura con cui
in primo grado è stata dedotta l’assunta violazione del principio di leale
collaborazione per avere la Regione Calabria mutato orientamento nel passaggio
dal parere espresso dal Nucleo VIA all’avviso espresso nello studio comparativo
e, a valle di quest’ultimo, con la D.G.R. n. 93 del 2004.-
7. Va pure disatteso il settimo motivo di gravame, con cui si ripropone
l’assunto secondo cui, nel caso dell’iniziativa della Calabria Energia, sarebbe
stata eseguita una ‘procedura più puntigliosa’.
Si tratta, più nel dettaglio, dell’assunto per cui il Ministero dell’Ambiente,
nel caso delle centrali di Rizziconi e di Scandale, ha proceduto alla riunione
plenaria della Commissione VIA senza attendere il parere della Regione Calabria.
Invero, premesso che, anche in seno al procedimento riguardante il progetto
della Calabria Energia, il parere della Commissione è stato reso nella riunione
del 18 dicembre 2003, mentre il parere regionale è del 22 dicembre 2003, il
Collegio condivide quanto ha osservato il TAR, laddove ha osservato che non v’è
prescrizione normativa intesa ad imporre un ordine di tipo temporale, ad
assumere rilievo essendo solo la circostanza che di tutti i prescritti avvisi
espressi in seno al procedimento le Amministrazioni deputate ad esprimere gli
atti conclusivi del procedimento stesso tengano debitamente conto.
8. Va respinto anche l’ottavo motivo di gravame con cui, nel contestare la
scelta espressa per l’impianto di Rizziconi, si lamenta la violazione dei
criteri fissati nell’Accordo del 5 settembre 2002, in specie di quello relativo
alla compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti: ad avviso
dell’appellante, il criterio non sarebbe stato osservato, attesa la
localizzazione della centrale di Rizziconi in area agricola.
Ebbene, non vi è dubbio che quello della compatibilità con gli strumenti di
pianificazione, lungi dal costituire requisito vincolativamente condizionante la
scelta, è solo uno dei parametri valutativi da applicare nella prescritta
comparazione, da svolgere peraltro assicurando l’applicazione di una gamma ben
più articolata di criteri.
Il TAR ha correttamente richiamato tale principio, avendo rilevato che,
“allorché vengono posti dei criteri di carattere generale, ciascuno di essi non
diviene elemento che condiziona in modo assoluto le scelte da assumersi, proprio
perché si tratta di criteri generali, da tenere presenti nel complesso e nelle
reciproche combinazioni, e non di presupposti necessari”.
Si consideri, peraltro, che, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 7/2002,
l’autorizzazione alla costruzione delle centrali, rilasciata all’esito di
procedimento cui partecipano anche gli enti locali in sede di conferenza di
servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici vigenti, sicché certo
la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti non può
costituire un fattore vincolante.
D’altra parte, nel caso di specie, in seno al procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione, il Comune di Rizziconi ha formalmente espresso parere
positivo, confermando l’impegno a porre in essere quanto eventualmente
necessario per disporre la variazione della destinazione dell’area.
9. Va respinto anche il nono motivo di appello, con cui si censura la sentenza
gravata laddove non ha condiviso la lamentata arbitrarietà dei criteri osservati
nel condurre lo studio comparativo, oltre che la contraddittorietà dei parametri
indicati nella citata delibera regionale n. 766 del 2002 rispetto a quelli
indicati nel pure citato Accordo del 5 settembre 2002.
Ad avviso del Collegio, la delibera regionale n. 766 del 2002, laddove come
sopra rimarcato impone “un’analisi multacriteria” delle plurime proposte
progettuali presentate in relazione ad una stessa area, non è affatto incoerente
con quanto disposto dall’Accordo del 5 settembre 2002.
D’altra parte, anche in appello la società ricorrente non indica gli assunti
elementi di contrasto, il che induce il Collegio a confermare la declaratoria di
inammissibilità pronunciata dal primo giudice con riferimento alle censure al
riguardo dedotte.
10. Va parimenti confermata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal
primo giudice con riferimento alle censure dedotte in primo grado con riguardo
allo studio comparativo effettuato dal dirigente del settore energia.
Invero, da un lato si tratta di censure con cui la società ricorrente, anziché
rimarcare profili di assunta illogicità o irrazionalità delle scelte
amministrative compiute, indica solo taluni aspetti che a suo avviso
comproverebbero i vantaggi dell’iniziativa di Calabria Energia (è il caso dei
rilievi riguardanti l’approvvigionamento idrico, la destinazione dei reflui o
l’impatto delle centrali sulla qualità dell’aria); dall’altro, di censure con
cui la ricorrente mira a sovrapporre la propria valutazione a quella svolta
dall’Amministrazione nell’elaborare lo studio comparativo, senza tuttavia
indicare elementi tali da far indurre effettivamente sussistente un qualsiasi
vizio di irragionevolezza e travisamento.
11. Neppure fondato è il dodicesimo motivo di appello, con cui si deduce
l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, nel definire il ricorso
proposto avverso gli atti del procedimento conclusosi con il decreto n. 55/01/05
del 20 maggio 2005 del Ministero delle Attività Produttive, non ha rilevato
alcuna contraddittorietà tra la volontà, manifestata dalla Regione Calabria
nella conferenza di servizio del 20 luglio 2004, di sospendere il procedimento
avviato su istanza della Calabria Energia in considerazione dei ricorsi pendenti
avverso le autorizzazioni rilasciate alle altre società proponenti, e la
deliberazione di Giunta n. 98 del 9 febbraio 2005 con cui la stessa Regione ha
concluso nel senso che non avrebbe espresso l’intesa in ordine alla
realizzazione della centrale di S. Ferdinando.
Invero, non pare al Collegio affatto irragionevole la conclusione cui è
pervenuta l’Amministrazione nel correlare il riferimento alla pendenza dei
giudizi all’esito della fase cautelare: si tratta di conclusione viceversa del
tutto coerente con un’esigenza di efficacia e celerità dell’azione
amministrativa.
12. Va respinto anche il tredicesimo motivo di appello, con cui si ripropone la
censura, correttamente disattesa dal primo giudice, relativa alla dedotta
violazione ad opera dell’Amministrazione statale degli articoli 14 ter e 14
quater della legge n. 241/90.
Ad avviso della ricorrente, invero, il Ministero delle Attività Produttive,
laddove ha ravvisato nella mancata formalizzazione dell’intesa con la Regione
Calabria un ostacolo insormontabile al rilascio dell’autorizzazione in favore
della stessa società appellante, avrebbe violato la disciplina che della
conferenza di servizi detta la legge n. 241 del 1990, come novellata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 11: il riferimento è, in specie, alle norme per le quali
l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo
conto delle “posizioni prevalenti” espresse in quella sede.
Sotto tale aspetto, va ribadito quanto già in precedenza osservato: le
disposizioni della legge n. 241 del 1990 sulla conferenza di servizi non
incidono sull’ambito di applicazione della legge n. 55/2002, per la quale
l’intesa della Regione debba essere considerata come “un’intesa forte, nel senso
che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insormontabile alla
conclusione del procedimento” (Corte Cost., 13 gennaio 2004, n. 6).
13. Va parimenti respinto il quindicesimo motivo di appello, ritenendo il
Collegio che nessun elemento di contraddizione sia consentito scorgere nel testo
della contestata deliberazione della Giunta Regionale n. 98/2005, né tra la
stessa e atti amministrativi precedentemente adottati, e richiamati nella stessa
deliberazione della Giunta Regionale n. 98/2005, in specie nelle premesse.
Come ha correttamente osservato il TAR, la Regione, con la citata deliberazione
n. 98 del 2005, ha inteso dare carattere di definitività al quadro delle
determinazioni adottate in materia di produzione della energia elettrica: ha
quindi richiamato gli atti che hanno condotto all’assetto attuale, consistenti,
non solo nella deliberazione n. 766/02 e nell’Accordo dello stesso anno, ma
anche nella deliberazione n. 93 del 2004, con cui è stata data l’intesa in
relazione alle iniziative di Rizziconi e Scandale, e nella deliberazione con cui
è stato approvato il PEAR, pertanto puntualmente richiamate nella premessa della
deliberazione.
14. Infine, va respinto l’ultimo motivo di appello con cui si contesta la
sentenza impugnata nella parte in cui conclude per l’inammissibilità delle
censure di contraddittorietà proposte contro il diniego di intesa rispetto alla
funzione-filiera svolta da Calabria Energia.
Il Collegio condivide quanto statuito dal TAR, laddove ha ritenuto l’afferenza
delle censure dedotte non già alla legittimità, ma al merito di valutazioni
discrezionali e tecnico - discrezionali riservate alle amministrazioni titolari
di poteri nel corso del procedimento.
15. Alla stregua delle esposte ragioni, va dunque respinto il gravame, con
conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale proposto
dalla Regione Calabria.
Consegue la condanna della società appellante al pagamento delle spese
processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi 30.000
euro, di cui 10.000 in favore della Regione Calabria, 10.000 in favore della
società Rizziconi Energia e 10.000 in favore della società Ergosud.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso principale n. 3036 del 2006, lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Regione Calabria.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del secondo
grado, liquidate in complessivi 30.000 euro, di cui 10.000 in favore della
Regione Calabria, 10.000 in favore della società Rizziconi Energia e 10.000 in
favore della società Ergosud.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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