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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12/01/2011, Sentenza n.
98
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di comunicazione elettronica - Parere
dell’ARPA Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Necessità al fine del perfezionamento del
titolo abilitativo - Esclusione. L’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003 postula
che il parere dell’A.R.P.A. sia richiesto esclusivamente ai fini della concreta
attivazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche e non anche ai fini del
perfezionamento del titolo abilitativo, perché non sussiste un onere per il
richiedente di allegare siffatto parere in sede di presentazione dell’istanza di
titolo edilizio (della denuncia di inizio di attività), né un obbligo di far
pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta
giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile
2010, n. 2436). Pres. Severini, Est. Contessa - Comune di Villaricca (avv.
Abbamonte) c. H. spa (avv. Clarich) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n.
120/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 -
Rapporto con le disposizioni in materia urbanistico-edilizia.
L'autorizzazione (ovvero la formazione tacita del titolo abilitativo) di cui
all'art. 87 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), non costituisce atto che presuppone o è presupposto rispetto a
quello richiesto dal t.u. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in
sé e sintetizza anche la valutazione urbanistico-edilizia che presiede al titolo
edilizio. Infatti, laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a
sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto
vanificati i principi ispiratori del Codice delle comunicazioni elettroniche, in
particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie
e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione
dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione
uniforme dei medesimi (in tal senso: Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2008, n. 5044).
Pres. Severini, Est. Contessa - Comune di Villaricca (avv. Abbamonte) c. H. spa
(avv. Clarich) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98
AMBIENTE - Principio di precauzione - Presupposti preventivi - Presupposti
applicativi. Il principio di precauzione (assurto al rango di principio del
diritto comunitario primario, mercé l’inclusione nell’ambito dell’art. 191 del
Trattato) postula in via preventiva: a): l'identificazione dei potenziali
rischi; b), una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo
sulla base di tutti i dati esistenti, nonché c) la mancanza di una certezza
scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi
identificati, e in via applicativa: l’adozione di puntuali misure (peraltro di
carattere solo provvisorio, in attesa di pervenire a un più adeguato grado di
conoscenza scientifica) le quali risultino proporzionali rispetto al livello di
protezione ricercato ed individuate a seguito dell'esame dei vantaggi e degli
oneri conseguenti, anche in termini di una analisi economica costi/benefici.
Pres. Severini, Est. Contessa - Comune di Villaricca (avv. Abbamonte) c. H. spa
(avv. Clarich) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di stazioni radio base -
Certificato di abitabilità - Necessità - Esclusione. La disciplina nazionale
in tema di rilascio dei titoli abilitativi per l’installazione delle S.R.B. per
telefonia mobile non richiede il certificato di abitabilità. Un’eventuale
esigenza in tal senso risulterebbe ultronea, trattandosi di installazioni
assimilate per legge ad opere di urbanizzazione primaria ed in ordine alla cui
realizzabilità non sembra ostare la carenza di un requisito (quello
dell’abitabilità) finalizzato a ben diversi scopi. Pres. Severini, Est. Contessa
- Comune di Villaricca (avv. Abbamonte) c. H. spa (avv. Clarich) - (Conferma TAR
Campania, Napoli, n. 120/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00098/2011REG.SEN.
N. 03180/2005 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3180 del 2005, proposto:
dal Comune di Villaricca, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio
eletto presso Abbamonte, Studio Zimatore in Roma, via Terenzio, n. 7;
contro
H3G Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'Avv. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso Marcello Clarich
in Roma, piazza di Montecitorio, n. 115;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 120/2005, resa tra le
parti, concernente DINIEGO ISTALLAZIONE STAZIONE RADIOBASE PER LA TELEFONIA
CELLULARE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Cons. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Clarich;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società H3G presentò al Comune di Villaricca (Na) il 16 settembre 2004 una
denuncia di inizio di attività i sensi del comma 3 dell’art. 87 d.lgs. 1° agosto
2003, n. 259, finalizzata all’installazione di una stazione radio base per
telefonia mobile di potenza inferiore a 20 Watt da posizionare sullo stabile del
Viale della Repubblica n. 11.
Con il atto in data 17 settembre 2004 (fatto oggetto di impugnativa in prime
cure), il Comune appellante dichiarò ‘non accolta’ l’istanza in questione, in
quanto:
“- le opere da realizzare non possono essere eseguite con d.i.a. ma con permesso
di costruire (T.U. – d.P.R. n. 380 del 06.06.2001);
- l’Amministrazione comunale intende (visto la delibera di C.C. n. 137 del
08.11.2002) far installare il tipo di antenna di che trattasi in siti diversi da
quello indicato (…);
- l’immobile interessato non è fornito di Abitabilità ed è stato oggetto di
Condono Edilizio, per cui ogni ‘intervento’ da eseguire sullo stesso deve essere
compreso in un Piano di Recupero di cui alla Legge 47/1985;
- Manca il titolo di proprietà”.
L’atto fu impugnato dalla società H3G al Tribunale amministrativo regionale per
la Campania. Questo, con la sentenza oggetto del presente appello, accolse
ricorso ed annullò il provvedimento in questione con sentenza in forma
semplificata.
Nell’occasione il primo giudice ha considerato
- che l’art. 87 d.lgs. 259 del 2003 non richiede il permesso di costruire per
installare le stazione radio base per telefonia mobile di potenza inferiore a 20
Watt, limitandosi a presentare la sola denuncia di inizio di attività;
- che era indebita la pretesa del Comune di assoggettare l’installazione alla
procedura del permesso di costruire, alla luce del prevalente orientamento
giurisprudenziale per cui queste installazioni non sono assimilabili alle
ordinarie costruzioni;
- che, per il principio di specialità, le disposizioni del d.lgs. 259 del 2003
prevangono su quelle del d.P.R. n. 380 del 2001;
- che, infine, la sola dichiarata volontà del Comune di localizzare in altra
zona del territorio comunale gli impianti in parola non risultava di per sé
ostativa alla installazione domandata.
La sentenza è stata appellata dal Comune di Villaricca, che ne lamenta sotto
diversi profili l’erroneità per i seguenti motivi:
1) Error in iudicando – Violazione ed errata applicazione degli artt. 9, l. 205
del 2000; 77, co. 1, d.lgs. n. 259 del 2003; 1, l. 36 del 2001; l.r. Campania n.
14 del 2001 – Violazione dell’art. 7, n. 4, l. 150 del 1942 e ss.mm.ii.;
2) Illegittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 d.lgs. 259 del 2003 in
relazione agli artt. 3, 76, 97 e 117 della Costituzione;
3) Illegittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 d.lgs. 259 del 2003 per
violazione degli artt. 10 e 32 della Costituzione e della normativa comunitaria
indicata in parte motiva;
4) Error in iudicando – Omessa pronuncia in merito ad un punto della
controversia – Violazione dell’art. 24, comma 2, lettera c) del d.P.R. 380 del
2001 – Presupposto erroneo e errata percezione dei fatti di causa.
La società H3G, costituitasi, conclude in via preliminare per l’inammissibilità
dell’appello e, nel merito, per la sua infondatezza.
All’udienza pubblica del 12 ottobre 2010 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello del Comune di
Villaricca (Na) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Campania con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata H3G,
società attiva nel settore della telefonia mobile e, per l’effetto, è stato
annullato il provvedimento con cui quel Comune aveva dichiarato ‘non accolta’ la
denuncia di inizio di attività finalizzata all’installazione di una stazione
radio base per telefonia mobile di potenza inferiore a 20 Watt ai sensi
dell’art. 87 d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
2. Con il primo motivo il Comune appellante lamenta che la sentenza sia stata
resa a contraddittorio non integro per non essere state chiamate in giudizio la
Provincia di Napoli, competente all’autorizzazione dell’installazione delle
antenne come quella all’origine dei fatti di causa (art. 14, l.r. 24 novembre
2001, n. 14) e la Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.),
deputata all’effettuazione dei controlli di cui all’art. 14 l. 22 febbraio 2001,
n. 36 e conseguentemente legittimata sia alla partecipazione procedimentale, sia
ad intervenire nel processo.
2.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo, anche a condividere la tesi di una sorta di automatico
parallelismo fra il coinvolgimento procedimentale e la qualità di parte
necessaria del processo, nel caso dell’A.R.P.A. difetta in radice la
qualificabilità stessa come organo coinvolto in senso proprio nell’ambito del
procedimento di rilascio del titolo abilitativo comunale di cui ai commi 1 e 3
dell’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003: giova richiamare il consolidato – e qui
condiviso – orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 87 d.lgs. n. 259
del 2003 postula che il parere dell’A.R.P.A. sia richiesto esclusivamente ai
fini della concreta attivazione dell’impianto e non anche ai fini del
perfezionamento del titolo abilitativo, perché non sussiste un onere per il
richiedente di allegare siffatto parere in sede di presentazione dell’istanza di
titolo edilizio (della denuncia di inizio di attività), né un obbligo di far
pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta
giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile
2010, n. 2436).
Per quanto concerne, poi, l’affermato obbligo di garantire il coinvolgimento nel
contraddittorio processuale della Provincia (perché attributaria dell’adozione
dell’autorizzazione dell’installazione delle antenne del tipo di quella
all’origine dei fatti di causa), si osserva che la tesi prende le mosse da una
erronea lettura del quadro normativo.
In particolare, la disposizione richiamata dal Comune appellante (art. 3, comma
1, l.r. Campania 24 novembre 2001, n. 14) individua la competenza del Presidente
della Provincia all’autorizzazione all’installazione o alla modifica degli
impianti per telecomunicazioni, ma solo nel caso in cui tali impianti presentino
una potenza superiore a 100 Watt: e questa condizione non sussiste nel caso di
specie, dove viene in rilievo un impianto di potenza inferiore a 20 Watt.
3. Con il secondo motivo, il Comune di Villaricca osserva che la sentenza è
erronea per aver ritenuto che la previsione di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259
del 2003 sia da intendere nel senso di richiedere unicamente la denuncia di
inizio di attività edilizia (e non anche il permesso di costruire) per
l’installazione delle antenne come quella richiesta dalla H3G e nel senso che
alle disposizioni di cui al richiamato art. 87 sia da riconoscere prevalenza
rispetto a quelle del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia),
le quali risultano aliunde idonee a governare la fattispecie.
Al riguardo l’appellante soggiunge che, laddove le previsioni di cui all’art. 87
fossero effettivamente da intendere nel senso richiamato, la necessaria
conseguenza sarebbe nel senso di palesare la loro illegittimità per violazione
di una serie di precetti costituzionali (in particolare: artt. 3, 76 e 97
Cost.). In primo luogo, l’art. 87, cit. risulterebbe costituzionalmente
illegittimo per violazione del principio fondamentale della legislazione statale
rinveniente dal d.P.R. n. 380 del 2001, che individua nella figura del permesso
di costruire il titolo ‘paradigmatico’ per assentire interventi di portata non
minore, comunque destinati ad incidere sugli assetti urbanistici ed edilizi del
territorio (viene citata al riguardo la previsione di cui agli articoli 1 e 10
del d.P.R. n. 380, a tenore del quale “l’installazione di torri e tralicci per
impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione” viene espressamente annoverata fra gli interventi di ‘nuova
costruzione’, in linea di massima sottratti al regime della d.i.a.).
In secondo luogo, l’appellante osserva che nessuna delle disposizioni della
legge di delega 1 agosto 2002, n. 166 legittimava il Governo ad apportare una sì
rilevante deroga all’ordinaria disciplina edilizia, e senza procedere
all’abrogazione espressa delle disposizioni dal cui contenuto ci si discostava.
Oltretutto, nella tesi del Comune, il richiamato intervento del legislatore
delegato risulterebbe lesivo dei generali canoni di ragionevolezza ed
adeguatezza rispetto alle finalità indicate in sede di conferimento della
delega, esulando da quanto strettamente necessario per garantire lo snellimento
procedurale e certezza e trasparenza degli adempimenti nella materia.
Ed ancora, il richiamato art. 87 risulterebbe costituzionalmente illegittimo per
violazione del c.d. ‘principio di precauzione’ in materia ambientale, trasfuso
nel testo del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (art. 191).
Per l’appellante Comune, risulterebbe compatibile con l’attuazione del principio
di precauzione l’imporre un meccanismo autorizzatorio a fronte di attività, come
quelle finalizzate all’installazione delle stazioni radio base, che l’esperienza
ha indicato come possibili fonti di danno.
Del pari, l’assoggettamento delle richiamate attività ad un regime
autorizzatorio sarebbe compatibile con la finalità della tutela della salute
umana, parimenti rientrante fra le finalità ultime dell’ordito comunitario (art.
168 del Trattato). Ciò in quanto i limiti massimi di esposizione di cui alla l.
23 febbraio 2001, n. 36 non costituirebbero il frutto di studi sperimentali, ma
di mere previsioni (non esistendo certezza circa il fatto che l’esposizione
cronica di tessuti biologici a campi elettromagnetici nei limiti previsti dalla
legge in questione non sia idonea a danneggiare l’organismo).
3.1. Il motivo nel suo complesso non può essere condiviso.
3.1.1. In primo luogo, il Collegio osserva che alla luce di un ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che l'autorizzazione (ovvero la
formazione tacita del titolo abilitativo) di cui all'art. 87 del d.lgs. 1 agosto
2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non costituisce atto che
presuppone o è presupposto rispetto a quello richiesto dal t.u. delle
disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza anche la
valutazione urbanistico-edilizia che presiede al titolo edilizio.
Si è osservato al riguardo che, laddove il nuovo procedimento fosse destinato
non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di
fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle comunicazioni
elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di
installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti,
nonché della regolazione uniforme dei medesimi (in tal senso: Cons. Stato, VI,
19 ottobre 2008, n. 5044).
Nel caso di specie, non si ravvisa ragione alcuna per discostarsi da tale
consolidato indirizzo.
A questo punto si deve affrontare la questione se l’assetto complessivo
delineato risulti conforme ai dettami costituzionali e segnatamente ai principî
degli articoli 3, 76 e 97 Cost..
In primo luogo, il Collegio osserva che il richiamato assetto non risulta lesivo
di un principio generale regolatore, quale sarebbe quello che annetterebbe
carattere paradigmatico alla figura del permesso di costruire al fine di
assentire opere incidenti in modo non irrilevante sull’assetto urbanistico ed
edilizio. Pertanto la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art.
87 risulta manifestamente infondata, atteso che la scelta del legislatore di
assoggettare al diverso regime abilitativo della denuncia di inizio di attività
gli impianti di potenza inferiore, lascia comunque spazio al necessario
controllo dello sviluppo edilizio del territorio, risulta comunque compatibile
con la discrezionalità del legislatore e non appare travalicare i limiti ‘in
negativo’ rinvenienti dall’applicazione del generale principio di
ragionevolezza.
La giurisprudenza costituzionale ha affermato l’illegittimità di disposizioni di
una legge regionale che sottoponevano l'installazione di torri e tralicci per
impianti di radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di
costruire) ulteriore ed aggravato rispetto a quello già previsto dall'art. 87
d.lgs. 259 del 2003 (Corte cost., sent. 28 marzo 2006, n. 129, secondo cui è
incostituzionale l’art. 27, comma 1, lett. e), n. 4, l.r. Lombardia 11 marzo
2005 n. 12, nella parte in cui sottopone l’installazione di torri e tralicci per
impianti di radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di
costruire) ulteriore rispetto a quello già previsto dall’art. 87 d.lgs. n. 259
del 2003).
3.1.2. Per le ragioni richiamate appare manifestamente infondata anche la
questione di legittimità costituzionale relativa all’asserita violazione
dell’art. 76 Cost., per avere il legislatore delegato travalicato i limiti
dell’art. 41 della legge di delega n. 166 del 2002.
3.1.3. Del pari, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003 in relazione all’applicazione
del principio di precauzione in tema di tutela della salute umana e
dell’ambiente (principio che assurgerebbe a parametro di costituzionalità mercé
l’inclusione dello stesso nell’ambito dell’art. 191 del Trattato ed in
considerazione della previsione di cui al primo comma dell’art. 117 Cost.).
Si osserva in primo luogo che – come osservato dalla difesa della società
appellata – la disposizione della cui legittimità costituzionale si discute (il
più volte richiamato art. 87 d.lgs. n. 259.) tratta unicamente della disciplina
abilitativa per il rilascio dei titoli necessari all’installazione materiale
delle stazioni radio base per telefonia mobile, mentre resta fuori dal campo
disciplinato la regolamentazione degli aspetti relativi all’emissione dei campi
elettromagnetici che derivano dal funzionamento dei medesimi impianti, anche in
relazione all’obiettivo primario della tutela della salute.
Ma anche a prescindere da tale rilievo dirimente (e anche a valutare la
questione riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 87, cit. quale parte di un
più organico complesso, la cui conformità a Costituzione deve essere valutata in
senso complessivo), si osserva che la disciplina dettata dal legislatore
nazionale (ed in primis dalla l. 22 febbraio 2001, n. 36, in combinato disposto
con le disposizioni che nella specie vengono prioritariamente in rilievo) non
appare in contrasto con il richiamato principio.
E’ noto al riguardo che il principio in questione (assurto al rango di principio
del diritto comunitario primario, mercé l’inclusione nell’ambito dell’art. 191
del Trattato) postula:
- in via preventiva: a): l'identificazione dei potenziali rischi; b), una
valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di
tutti i dati esistenti, nonché c) la mancanza di una certezza scientifica che
permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati, e
- in via applicativa: l’adozione di puntuali misure (peraltro di carattere solo
provvisorio, in attesa di pervenire a un più adeguato grado di conoscenza
scientifica) le quali risultino proporzionali rispetto al livello di protezione
ricercato ed individuate a seguito dell'esame dei vantaggi e degli oneri
conseguenti, anche in termini di una analisi economica costi/benefici.
Impostati così i termini della questione, si osserva che la complessiva
disciplina dettata dall’art. 4, comma 1, lett. a) l. n. 36 del 2001. sulla
determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di esposizione e degli
obiettivi di qualità appare complessivamente compatibile con il richiamato
principio, se solo si consideri:
- che la determinazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di
cui all’art. 3 l. 23 febbraio 2001, n. 36 è ispirata alla finalità di prevenire
effetti dannosi per la salute come conseguenza dell’esposizione ai campi
elettromagnetici generati dagli impianti;
- che la determinazione degli obiettivi di qualità è stata parimenti ispirata
alla finalità di minimizzare i rischi di esposizione ai campi elettromagnetici;
- che i parametri applicativi dapprima adottati con d.m. 10 settembre 1998, n.
381 e in seguito confermati con d.P.C.M. 8 luglio 2003, risultano individuati
secondo criteri prudenziali sulla cui attendibilità non vengono qui avanzate
censure;
- che la circostanza secondo cui i limiti massimi di esposizione di cui alla l.
23 febbraio 2001, n. 36 non costituirebbero il frutto di studi sperimentali - ma
di mere previsioni -, non concreta un vizio di legittimità delle previsioni (ad
es., sotto la specie di violazione del generale principio di precauzione), e
conferma invece la corretta applicazione del principio al caso di specie, atteso
che è l’assenza di conoscenze scientifiche certe a legittimare il ricorso a
misure di carattere prudenziale (sempre che, ovviamente, non si dimostri che la
loro determinazione risulti a propria volta lesiva del richiamato principio).
La censura articolata dal Comune appellante non appare fondata, atteso che,
lungi dal confutare la complessiva attendibilità e ragionevolezza delle misure
precauzionali nella specie approntate al livello nazionale, si limita a ribadire
quello che è lo stesso presupposto legittimante l’individuazione di tale
tipologia di misure (l’assenza di dati scientifici certi in ordine al carattere
nocivo o meno di una determinata pratica).
3.1.4. Per ragioni analoghe va dichiarata la manifesta infondatezza della
dedotta questione di legittimità costituzionale in relazione all’applicazione
del principio di precauzione in tema di tutela dell’ambiente, atteso che – anche
qui – le argomentazioni del Comune appellante sembrano più volte a rimarcare
l’assenza di dati scientifici certi in ordine alla dannosità per l’ambiente
delle installazioni di cui trattasi (i.e.: a confermare la necessità di
introdurre misure precauzionali), che non a dimostrare la complessiva
inattendibilità o irragionevolezza delle misure a tal fine approntate.
4. Con un ulteriore argomento il Comune di Villaricca osserva che il
provvedimento negativo impugnato in prime cure era corretto per la parte in cui
rilevava che ostava alla richiesta installazione la circostanza che si trattava
di edificio non fornito di abitabilità ed oggetto di condono edilizio.
Il Comune osserva che neppure l’intervenuta sanatoria dell’immobile vale ad
attestare alcunché in relazione all’idoneità dello stabile ad ospitare
l’impianto , sia sotto il profilo della statica, sia sotto il profilo dei
requisiti antincendio.
Il Comune osserva, da ultimo, che la società H3G non ha avanzato doglianze
avverso la parte del provvedimento con cui si afferma che, trattandosi di
immobile oggetto di condono, nessun intervento fosse possibile, se non
nell’ambito di un piano di recupero ex lege 28 febbraio 1985, n. 47..
Sotto tale aspetto, quindi, non potrebbe che ravvisarsi un comportamento
acquiescente in capo alla soc. H3G.
4.1. Queste doglianze non possono trovare accoglimento.
Quanto alla carenza del certificato di abitabilità, si osserva che la disciplina
nazionale in tema di rilascio dei titoli abilitativi per l’installazione delle
S.R.B. per telefonia mobile non richiede tale elemento.
Un’eventuale esigenza in tal senso risulterebbe ultronea, trattandosi di
installazioni assimilate per legge ad opere di urbanizzazione primaria ed in
ordine alla cui realizzabilità non sembra ostare la carenza di un requisito
(quello dell’abitabilità) finalizzato a ben diversi scopi.
Per quanto concerne il secondo dei richiamati profili, si osserva che (come
affermato dalla appellata) la previsione di cui all’art. 29 della l. 28 febbraio
1985, n. 47 in tema di ‘piani di recupero’ si limita a prescrivere che gli
edifici abusivi oggetto di sanatoria siano inseriti nell’ambito di atti di
pianificazione urbanistica diretti al loro più adeguato inserimento nell’ambito
del tessuto urbano.
La previsione, in ragione del suo dettato e dello scopo contestuale a quella
legge, non può essere intesa nel senso di prescrivere che qualunque altro
intervento da realizzare sui medesimi immobili (anche avente ad oggetto – come
nel caso di specie – installazioni assimilate ad opere di urbanizzazione) debba
essere a propria volta inserito nell’ambito di un piano di recupero.
3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi onde disporre l’integrale
compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
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ISSN 1974-9562