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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA, 28 aprile 2011, Sentenza n. 332
APPALTI - Contratti pubblici - Revisione prezzi nei contratti di appalto - Art.
44 Legge finanziaria 724/1994 - Contratti per l'esecuzione di lavori pubblici e
contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi - Applicabilità per la
Regione Sicilia - Esclusione. L’istituto della revisione dei prezzi nei
contratti di appalto, prima oggetto di divieto, è stato reintrodotto, a
livello statale, dall’art. 44 della legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724.
Deve però escludersi che questa disciplina legislativa statale abbia spiegato
efficacia automaticamente abrogante nei confronti della previgente difforme
disciplina legislativa regionale (legge regionale per la regione Sicilia, 12
gennaio 1993, n. 10 artt. 56 e 70). Depone in tal senso il comma 3 del citato
articolo il quale prevede che, in riferimento alla materia di cui trattasi, "le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione". La norma richiamata non riguarda
soltanto le ipotesi di competenza esclusiva delle Regioni a statuto speciale, ma
fa invece salvo anche l’esercizio della potestà legislativa concorrente,
ovviamente entro i limiti all’uopo tracciati dallo Statuto e dalle norme di
attuazione. In particolare, dal momento che la materia della revisione prezzi
fruisce, nella Regione siciliana, di una disciplina unitaria, sia con riguardo
agli appalti di lavori che a quelli di servizi, non è pensabile che la
sopravvenuta disciplina statale, riferita indistintamente a tutti i contratti ad
esecuzione continuata o periodica, esplichi effetto discriminante sul regime del
corrispettivo contrattuale a seconda che questo si riferisca all’esecuzione di
lavori pubblici (materia attribuita alla competenza legislativa primaria della
Regione, ex art. 14, lett. g dello Statuto), ovvero alla prestazione di servizi.
(C.G.A. n. 184 del 2002). (conferma sent. T.A.R. Sicilia - sede di Palermo sez. III - n. 7233 del 7 giugno 2010). Pres. Anastasi - Est. Anastasi - Ric.
Consortile Palma Ambiente di Di Falco Salvatore & C. s.n.c. (avv. Rallo) c.
Comune di Palma di Montechiaro (avv. Vinciguerra).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 28 aprile 2011,
n. 332
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1197/2010 proposto da
CONSORTILE PALMA AMBIENTE DI DI FALCO SALVATORE & C. s.n.c., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe
Rallo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Villa Sperlinga n. 5, presso la
signora Maria Pia Burgio ved. Tuzzolino;
c o n t r o
il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Vinciguerra, elettivamente domiciliato
in Palermo, via Salvatore Puglisi n. 11, presso lo studio dello stesso;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di
Palermo (sez. III) - n. 7233 del 7 giugno 2010.
Visto il ricorso, notificato il 18 ottobre 2010 e depositato il 22 ottobre 2010,
con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Palma di Montechiaro;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 il Consigliere Antonino
Anastasi e uditi, altresì, l’avv. G. Rallo per la Ditta ricorrente e l’avv. G.
Vinciguerra per il Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
La società appellante (insieme a sua dante causa) ha svolto il servizio di
raccolta e trattamento R.S.U. per il Comune di Palma di Montechiaro in base ad
apposito contratto di appalto avente efficacia dal marzo 1999 al marzo 2001.
Con determine dirigenziali l’affidamento è stato poi prorogato fino al 31 marzo
2002. Infine ordinanze sindacali contingibili hanno onerato la Ditta di svolgere
il servizio sino al 31 agosto del 2002.
A più riprese la Società ha chiesto la revisione dei prezzi contemplati a fronte
dei servizi complessivamente resi.
Avendo il comune respinto tale pretesa, la Società ha proposto ricorso al T.A.R.
Palermo domandando la corresponsione dell’importo revisionale e dei relativi
accessori.
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il ricorso,
dal momento che le prestazioni contrattuali erano state espletate prima
dell’entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2002 che ha reintrodotto
l’istituto della revisione prezzi in ambito regionale.
Per il periodo seguente alla data di entrata in vigore della legge il Tribunale
ha parimenti respinto la domanda, risultando il servizio espletato su base non
contrattuale.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla Società
soccombente che ne ha chiesto la riforma, deducendo un unico articolato motivo
di impugnazione.
Il comune intimato si è costituito in resistenza.
Nell’udienza del 13 gennaio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
L’appello è infondato e va perciò respinto.
Sotto un primo profilo l’appellante deduce che la norma statale con la quale è
stata in sostanza reintrodotta la revisione prezzi nei contratti di appalto
esibisce i connotati delle norme di grande riforma sociale ed era dunque
applicabile in Sicilia indipendentemente da un espresso recepimento.
Il mezzo non può trovare accoglimento.
Come è noto a livello statale l’istituto della revisione dei prezzi nei
contratti di appalto, prima oggetto di divieto, è stato reintrodotto dall’art.
44 della legge finanziaria n. 724 del 1994, recante modifica dell’art. 6 della
legge n. 537 del 1993 il cui comma 4 così recita: “Tutti i contratti ad
esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione
periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria
condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla
base dei dati di cui al comma 6.”.
Deve però escludersi che questa disciplina legislativa statale abbia spiegato
efficacia automaticamente abrogante nei confronti della previgente difforme
disciplina legislativa regionale (l.r. n. 10 del 1993 artt. 56 e 70).
Depone in tal senso il comma 3 del citato articolo il quale prevede che “Alle
finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze
nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.”.
Come chiarito da questo Consiglio, e contrariamente all’assunto di parte
appellante, la norma richiamata non riguarda soltanto le ipotesi di competenza
esclusiva delle Regioni a statuto speciale, ma fa invece salvo anche l’esercizio
della potestà legislativa concorrente, ovviamente entro i limiti all’uopo
tracciati dallo Statuto e dalle norme di attuazione.
In particolare, dal momento che la materia della revisione prezzi fruisce, nella
Regione siciliana, di una disciplina unitaria, sia con riguardo agli appalti di
lavori che a quelli di servizi, non è pensabile che la sopravvenuta disciplina
statale, riferita indistintamente a tutti i contratti ad esecuzione continuata o
periodica, esplichi effetto discriminante sul regime del corrispettivo
contrattuale a seconda che questo si riferisca all’esecuzione di lavori pubblici
(materia attribuita alla competenza legislativa primaria della Regione, ex art.
14, lett. g dello Statuto), ovvero alla prestazione di servizi. (C.G.A. n. 184
del 2002).
Ne consegue che, come evidenziato dal T.A.R., il diritto dell’appellante alla
revisione dei prezzi non poteva essere riconosciuto, avendo la società svolto le
sue prestazioni contrattuali prima della data di entrata in vigore della legge
regionale n. 2 del 2002, la quale ha espressamente recepito i criteri contenuti
nella normativa statale.
Con il secondo motivo l’appellante sostiene che la revisione prezzi avrebbe
dovuto applicarsi anche ai corrispettivi del servizio affidato con ordinanze
sindacali nel periodo dal 1 aprile 2002 al 31 agosto 2002, trattandosi in
sostanza di una proroga alle medesime condizioni del rapporto contrattuale già
in essere tra la Ditta e il Comune di Palma di Montechiaro.
Il mezzo è infondato, in quanto la norma regionale che ha reintrodotto
l’istituto della revisione si riferisce - al pari delle corrispondenti norme
statali - alle ipotesi di fornitura di beni o servizi ad esecuzione periodica
regolate contrattualmente, mentre nel caso all’esame il servizio di smaltimento
espletato dalla appellante ha costituito il contenuto di una prestazione imposta
extra ordinem a fini ambientali con ordinanze commissariali ai sensi dell’art.
13 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.
Ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito, può essere assorbito in
quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.
Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate avuto riguardo
alle peculiarità della vicenda amministrativa.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 13 gennaio 2011 dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di
consiglio, con l'intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed
estensore, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo,
componenti.
F.to Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore
Depositata in Segreteria
il 28 aprile 2011.
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