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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA - 2 maggio 2011, n. 351
ESPROPRIAZIONE - Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione senza
titolo - Danni conseguenti - Risarcibilità. L’utilizzazione senza titolo di
un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali
vanno entrambi risarciti, avuto riguardo, altresì, ai principi espressi dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), relativi alla
necessaria integrità del ristoro del pregiudizio derivante da attività illecita
dell’amministrazione. Il primo attiene alla perdita (definitiva) della
proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui
all’articolo 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (norma dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza C. Cost. 293/010) o quando il
privato “rinuncia” alla proprietà. Il secondo danno riguarda la mancata
utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il
periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della
proprietà (CGA per la regione Siciliana, 18 febbraio 2009, n. 49). (riforma
T.A.R. Sicilia - Sez. staccata di Catania, sez. II, 23 giugno 2010, n. 2485).
Pres. Virgilio - Est. Mastrandrea - Ric. La Rosa A. e altri (avv.ti Tamburello e
Raimondi) c. Comune di Catania (avv. Gullotta). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 2 maggio 2011, n. 351
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1288/2010, proposto dalle signore
LA ROSA ALESSANDRA, ANGELA e ANTONIA,
rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Tamburello e Salvatore Raimondi, ed
elettivamente domiciliate presso il secondo in Palermo, via G. Abela n. 10;
c o n t r o
il COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Francesco Gullotta ed elettivamente domiciliato presso la segreteria
del C.G.A. in Palermo, via F. Cordova n. 76;
e nei confronti di
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE e ASSESSORATO REGIONALE ALLA
PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, in persona dei rispettivi
Assessori pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, presso i cui uffici in via De Gasperi, n. 81 sono per legge
domiciliati;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione
staccata di Catania (sezione seconda) - 23 giugno 2010, n. 2485.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011, il Consigliere Gerardo
Mastrandrea;
Udito l’avv. dello Stato Caserta per gli assessorati appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, sono stati accolti, previa
riunione, i ricorsi proposti dalle signore La Rosa avverso l’occupazione e la
successiva espropriazione di un immobile di loro proprietà (opificio
industriale, con annessa casa per il custode e terreno libero circostante),
finalizzate alla realizzazione di una scuola media, annullando tutti i
provvedimenti ablatori impugnati ed accoglien-do, altresì, la domanda
risarcitoria avanzata dalle ricorrenti medesime, con conseguente condanna del
Comune di Catania a risarcire il danno per la perdita del bene, nella misura del
suo valore di mercato alla data della proposizione della domanda risarcitoria
(comportante abdicazio-ne al diritto di proprietà), oltre a rivalutazione
monetaria ed interessi legali.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragio-ne delle
questioni trattate e dell’esito della controversia.
2. Le ricorrenti hanno interposto l’appello in trattazione avverso la predetta
pronunzia, limitatamente alle parti in cui il TAR:
a) ha omesso di pronunziarsi espressamente sulla domanda di risarcimento dei
danni connessi allo spossessamento dell’immobile durante il periodo di
occupazione illegittima, periodo che va dal 4 ottobre 1993 (data di immissione
in possesso del bene da parte del Comune, come da verbale versato in atti) al 16
febbraio 2010 (data di proposizione della domanda risarcitoria con effetti
abdicativi sul diritto di proprie-tà);
b) ha demandato al Comune di Catania, ex art. 35 d.lg. 80/98, la determinazione
del risarcimento dovuto, anziché disporre consulenza tecnica d’ufficio;
c) ha compensato le spese di giudizio, anziché porle a carico del Comune
soccombente.
3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello,
replicando puntualmente alle contestazioni di controparte.
Si sono costituiti in giudizio anche gli Assessorati regionali al territorio ed
alla pubblica istruzione.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 il ricorso in appello è stato
introitato per la decisione.
4. L’appello parziale in trattazione va accolto nei sensi appresso indicati.
Come accennato, l’Amministrazione comunale è stata condannata dal TAR di Catania
a risarcire il danno subito dalle ricorrenti in ragione dell’illegittimità della
procedura espropriativa.
In particolare, è stato ritenuto conseguentemente spettante alle ricorrenti
medesime una somma di denaro pari al valore che l’immo-bile di loro proprietà -
oggetto dell’illegittima procedura - aveva (o avrebbe avuto) al momento della
proposizione della domanda giudiziale, da intendersi, nel caso di specie,
proposta in data 16 febbraio 2010 (data quest’ultima in cui le ricorrenti hanno
chiesto espressamen-te il risarcimento del danno e non la restituzione del
bene). Orbene, facendo applicazione dell’art. 35 d.lgs. 80/98, il comune di
Catania è stato chiamato a proporre alle istanti, tenendo conto di tutti gli
atti di causa, dei documenti e degli atti esibiti dalle parti e detraendo
dall’importo determinato quanto eventualmente già corrisposto, il pagamento di
una somma:
1) pari al valore venale dell’immobile - secondo i criteri ordinari di estimo e,
tra l’altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima
tipologia, con le medesime caratteristiche urbani-stiche, ricadenti nella stessa
zona e svolgendo l’indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche
attingendo informazioni pres-so le agenzie immobiliari più accreditate della
zona - all’epoca di notificazione del ricorso;
2) trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata, deve essere
riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi
dalla data di proposizione della domanda innan-zi al primo Giudice fino alla
data di deposito della relativa decisione; sulle somme progressivamente e via
via rivalutate sono, altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo
il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così
liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della medesima
decisione fino all’effettivo soddisfo.
5. Con l’appello in trattazione, le ricorrenti lamentano, anzitutto, la mancata
pronunzia del TAR sulla richiesta di risarcimento dei danni connessi alla
mancata utilizzazione dell’immobile oggetto di causa per tutto il periodo di
spossessamento, non connessi dunque alla sola per-dita della proprietà
dell’immobile.
6. La pretesa è fondata.
Come ampiamente, e di recente, chiarito da questo Consiglio di Giustizia (CGA 18
febbraio 2009, n. 49), l’utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà
privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi
risarciti, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), relativi alla necessaria integrità
del ristori del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione
Il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel
momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del testo
unico (norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza C. Cost.
293/010) o quando, come nella specie, il privato “rinuncia” alla proprietà.
Il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo
corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della
occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.
Tale seconda voce di danno, espressamente richiesta in primo grado, deve essere
risarcita in modo pieno e completo, ma, ovviamente, senza determinare
duplicazioni o sovrapposizioni con il ristoro già insito nel risarcimento
calcolato sulla perdita del bene, opportunamente rivalutato.
Occorre utilizzare, dunque, in mancanza di prova concreta da parte dei soggetti
interessati di avere subito perdite maggiori, il consueto criterio degli
interessi legali sul valore di mercato dell’immobile, per il periodo di
effettivo spossessamento, salvi gli accessori secondo legge fino al soddisfo,
senza che si debbano applicare i criteri legali (dodicesimo del valore di
mercato del bene su base annua) relativi alla ben diversa ipotesi
dell’occupazione legittima.
7. Non si può dare positivo seguito, invece, alle ulteriori richieste formulate
dalle appellanti, non risultando necessario disporre una consulenza tecnica
d’ufficio in luogo dell’utilizzazione della procedura semplificata ex art. 35
d.lg. 80/98 per la determinazione del risarcimento dovuto, né sussistendo i
presupposti per sovvertire, nei limiti della loro sindacabilità, le giuste
ragioni che hanno portato i primi Giudici a disporre la compensazione delle
spese di giudizio tra le parti, responso che in questa sede, peraltro, viene
confermato con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello parziale
interposto va in parte accolto, nei sensi predetti.
Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di
merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irri-levanti ai fini
della decisione.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di
entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie in parte, nei sensi di
cui in motivazione, il ricorso in appello in epigrafe.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, dal
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sici-liana, in sede
giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente,
Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro
Corbino, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Gerardo Mastrandrea, Estensore
Depositata in Segreteria
il 2 maggio 2011.
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