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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 2 maggio 2011, n. 351


ESPROPRIAZIONE - Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione senza titolo - Danni conseguenti - Risarcibilità.
L’utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, avuto riguardo, altresì, ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), relativi alla necessaria integrità del ristoro del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione. Il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza C. Cost. 293/010) o quando il privato “rinuncia” alla proprietà. Il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà (CGA per la regione Siciliana, 18 febbraio 2009, n. 49). (riforma T.A.R. Sicilia - Sez. staccata di Catania, sez. II, 23 giugno 2010, n. 2485). Pres. Virgilio - Est. Mastrandrea - Ric. La Rosa A. e altri (avv.ti Tamburello e Raimondi) c. Comune di Catania (avv. Gullotta). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 2 maggio 2011, n. 351


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A

 


sul ricorso in appello n. 1288/2010, proposto dalle signore
LA ROSA ALESSANDRA, ANGELA e ANTONIA,
rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Tamburello e Salvatore Raimondi, ed elettivamente domiciliate presso il secondo in Palermo, via G. Abela n. 10;

 


c o n t r o

 


il COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Gullotta ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del C.G.A. in Palermo, via F. Cordova n. 76;
e nei confronti di
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE e ASSESSORATO REGIONALE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via De Gasperi, n. 81 sono per legge domiciliati;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sezione seconda) - 23 giugno 2010, n. 2485.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011, il Consigliere Gerardo Mastrandrea;
Udito l’avv. dello Stato Caserta per gli assessorati appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O E D I R I T T O


1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, sono stati accolti, previa riunione, i ricorsi proposti dalle signore La Rosa avverso l’occupazione e la successiva espropriazione di un immobile di loro proprietà (opificio industriale, con annessa casa per il custode e terreno libero circostante), finalizzate alla realizzazione di una scuola media, annullando tutti i provvedimenti ablatori impugnati ed accoglien-do, altresì, la domanda risarcitoria avanzata dalle ricorrenti medesime, con conseguente condanna del Comune di Catania a risarcire il danno per la perdita del bene, nella misura del suo valore di mercato alla data della proposizione della domanda risarcitoria (comportante abdicazio-ne al diritto di proprietà), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.


Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragio-ne delle questioni trattate e dell’esito della controversia.


2. Le ricorrenti hanno interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, limitatamente alle parti in cui il TAR:


a) ha omesso di pronunziarsi espressamente sulla domanda di risarcimento dei danni connessi allo spossessamento dell’immobile durante il periodo di occupazione illegittima, periodo che va dal 4 ottobre 1993 (data di immissione in possesso del bene da parte del Comune, come da verbale versato in atti) al 16 febbraio 2010 (data di proposizione della domanda risarcitoria con effetti abdicativi sul diritto di proprie-tà);
b) ha demandato al Comune di Catania, ex art. 35 d.lg. 80/98, la determinazione del risarcimento dovuto, anziché disporre consulenza tecnica d’ufficio;
c) ha compensato le spese di giudizio, anziché porle a carico del Comune soccombente.


3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, replicando puntualmente alle contestazioni di controparte.
Si sono costituiti in giudizio anche gli Assessorati regionali al territorio ed alla pubblica istruzione.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.


4. L’appello parziale in trattazione va accolto nei sensi appresso indicati.
Come accennato, l’Amministrazione comunale è stata condannata dal TAR di Catania a risarcire il danno subito dalle ricorrenti in ragione dell’illegittimità della procedura espropriativa.
In particolare, è stato ritenuto conseguentemente spettante alle ricorrenti medesime una somma di denaro pari al valore che l’immo-bile di loro proprietà - oggetto dell’illegittima procedura - aveva (o avrebbe avuto) al momento della proposizione della domanda giudiziale, da intendersi, nel caso di specie, proposta in data 16 febbraio 2010 (data quest’ultima in cui le ricorrenti hanno chiesto espressamen-te il risarcimento del danno e non la restituzione del bene). Orbene, facendo applicazione dell’art. 35 d.lgs. 80/98, il comune di Catania è stato chiamato a proporre alle istanti, tenendo conto di tutti gli atti di causa, dei documenti e degli atti esibiti dalle parti e detraendo dall’importo determinato quanto eventualmente già corrisposto, il pagamento di una somma:
1) pari al valore venale dell’immobile - secondo i criteri ordinari di estimo e, tra l’altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbani-stiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l’indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni pres-so le agenzie immobiliari più accreditate della zona - all’epoca di notificazione del ricorso;
2) trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di proposizione della domanda innan-zi al primo Giudice fino alla data di deposito della relativa decisione; sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono, altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della medesima decisione fino all’effettivo soddisfo.


5. Con l’appello in trattazione, le ricorrenti lamentano, anzitutto, la mancata pronunzia del TAR sulla richiesta di risarcimento dei danni connessi alla mancata utilizzazione dell’immobile oggetto di causa per tutto il periodo di spossessamento, non connessi dunque alla sola per-dita della proprietà dell’immobile.


6. La pretesa è fondata.


Come ampiamente, e di recente, chiarito da questo Consiglio di Giustizia (CGA 18 febbraio 2009, n. 49), l’utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), relativi alla necessaria integrità del ristori del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione
Il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del testo unico (norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza C. Cost. 293/010) o quando, come nella specie, il privato “rinuncia” alla proprietà.
Il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.
Tale seconda voce di danno, espressamente richiesta in primo grado, deve essere risarcita in modo pieno e completo, ma, ovviamente, senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni con il ristoro già insito nel risarcimento calcolato sulla perdita del bene, opportunamente rivalutato.
Occorre utilizzare, dunque, in mancanza di prova concreta da parte dei soggetti interessati di avere subito perdite maggiori, il consueto criterio degli interessi legali sul valore di mercato dell’immobile, per il periodo di effettivo spossessamento, salvi gli accessori secondo legge fino al soddisfo, senza che si debbano applicare i criteri legali (dodicesimo del valore di mercato del bene su base annua) relativi alla ben diversa ipotesi dell’occupazione legittima.


7. Non si può dare positivo seguito, invece, alle ulteriori richieste formulate dalle appellanti, non risultando necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio in luogo dell’utilizzazione della procedura semplificata ex art. 35 d.lg. 80/98 per la determinazione del risarcimento dovuto, né sussistendo i presupposti per sovvertire, nei limiti della loro sindacabilità, le giuste ragioni che hanno portato i primi Giudici a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, responso che in questa sede, peraltro, viene confermato con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.


8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello parziale interposto va in parte accolto, nei sensi predetti.


Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irri-levanti ai fini della decisione.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.


P. Q. M.

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in appello in epigrafe.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti costituite.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sici-liana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.


F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Gerardo Mastrandrea, Estensore


Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011
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