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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 09/06/2011, Sentenza C-115/10



DIRITTO AGRARIO COMUNITARIO - Aiuto diretto complementare nazionale - Presupposti per la concessione - Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1782/2003.
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, nel testo di cui alla decisione del Consiglio 22 marzo 2004, 2004/281/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale escluda dal beneficio dell’aiuto complementare nazionale le persone giuridiche che esercitano un’attivitŕ agricola nel territorio dello Stato membro interessato per il fatto che esse sono assoggettate ad una procedura di scioglimento volontario, qualora una condizione relativa all’assenza di una siffatta procedura non sia stata previamente autorizzata dalla Commissione europea. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 09/06/2011, Sentenza C-115/10


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunitŕ Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 giugno 2011

«Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Aiuto diretto complementare nazionale - Presupposti per la concessione»



Nel procedimento C-115/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria), con decisione 31 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 3 marzo 2010, nella causa

Bábolna Mezogazdasági Termelo, Fejleszto és Kereskedelmi Zrt.

contro

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,


LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešic, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo ungherese, dal sig. M.Z. Fehér e dalla sig.ra K. Szíjjártó, in qualitŕ di agenti;

- per la Commissione europea, dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe e dal sig. A.Sipos, in qualitŕ di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), e del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113).

2 Tale domanda č stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bábolna Mezogazdasági Termelo, Fejleszto és Kereskedelmi Zrt. (in prosieguo: la «Bábolna») e il Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Ufficio per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; in prosieguo: l’«Hivatal») in merito alla concessione alla Bábolna dell’aiuto complementare nazionale per il 2004.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La decisione 2004/281/CE

3 La decisione del Consiglio 22 marzo 2004, 2004/281/CE, recante adattamento dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (GU L 93, pag. 1), č stata adottata in forza dell’art. 2, n. 3, del Trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003 (GU L 236, pag. 17; in prosieguo: il «Trattato di adesione») e dell’art. 23 del relativo Atto di adesione (GU L 236, pag. 33, in prosieguo l’«Atto di adesione»).

4 Tale decisione prevede, in particolare, all’art. 1, punto 5, la sostituzione del punto 27 del capitolo 6, parte A, dell’allegato II dell’Atto di adesione, che modificava il regolamento n. 1259/1999, con disposizioni dirette a modificare il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifiche GU 2004, L 94, pag. 70), al fine di tener conto della risistemazione della normativa relativa alla politica agricola comune (PAC) introdotta, mediante l’adozione di tale ultimo regolamento, in seguito alla firma degli strumenti di adesione.

5 Il decimo ‘considerando’ della decisione 2004/281 recita:

«Per preservare la logica della complementaritŕ dei pagamenti nazionali diretti, occorre procedere ad alcuni adattamenti conseguenti all’introduzione del nuovo regime di pagamento unico. In particolare, č necessario adattare le disposizioni dell’atto di adesione per garantire il corretto funzionamento dei pagamenti complementari nell’ambito di tre scenari diversi: in primo luogo, il regime “classico” dei pagamenti diretti, in secondo luogo l’opzione regionale del nuovo regime di pagamento unico e, in terzo luogo, il regime di pagamento unico per superficie».

Il regolamento n. 1782/2003

6 Il regolamento n. 1782/2003 ha abrogato i regolamenti nn. 3508/92 e 1259/1999 con effetto a partire dal 1° maggio 2004.

7 Ai termini del ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1782/2003:

«I regimi di sostegno della [PAC] prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo č strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali (…)».

8 L’art. 1 del regolamento n. 1782/2003, nella versione di cui alla decisione 2004/281 (in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»), dispone quanto segue:

«Il presente regolamento istituisce:

- norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito della [PAC] finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), di cui all’allegato I, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999,

- un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato “regime unico di pagamento”),

- un aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (in seguito denominato “regime di pagamento unico per superficie”),

(...)».

9 Ai termini dell’art. 2 del regolamento n. 1782/2003:

«(...) si intende per:

a) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalitŕ giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunitŕ ai sensi dell’articolo 299 [CE] e che esercita un’attivitŕ agricola;

b) “azienda”: l’insieme delle unitŕ di produzione gestite dall’agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

c) “attivitŕ agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5».

10 Al titolo II del regolamento n. 1782/2003, rubricato «Disposizioni generali», l’art. 22 di quest’ultimo, a sua volta intitolato «Domande d’aiuto», al proprio n. 1 prevede quanto segue:

«Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:

- tutte le parcelle agricole dell’azienda,

- il numero e l’ammontare dei diritti all’aiuto,

- ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato».

11 L’art. 28 del suddetto regolamento, intitolato «Modalitŕ di pagamento», al proprio n. 1 dispone quanto segue:

«Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari».

12 Il titolo III del regolamento n. 1782/2003 č dedicato al regime di pagamento unico. Ai termini dell’art. 44, nn. 1-3, di detto regolamento:

«1. Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.

2. Per “ettari ammissibili”; s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

3. L’agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all’aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle sono a disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stato membro, ma non anteriore al 1° settembre dell’anno civile precedente l’anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico».

13 Il titolo IV bis del regolamento n. 1782/2003 č intitolato «Attuazione dei regimi di sostegno nei nuovi Stati membri».

14 L’art. 143 bis di detto regolamento ha il seguente tenore:

«I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri conformemente al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunitŕ:

- 25% nel 2004,

- 30% nel 2005,

- 35% nel 2006,

- 40% nel 2007,

- 50% nel 2008,

- 60% nel 2009,

- 70% nel 2010,

- 80% nel 2011,

- 90% nel 2012,

- 100% dal 2013».

15 L’art. 143 ter del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Regime di pagamento unico per superficie», ai suoi nn. 1-3 cosě prevede:

«1. I nuovi Stati membri possono decidere non oltre la data di adesione di sostituire, durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i pagamenti diretti con un pagamento unico per superficie che č calcolato a norma del paragrafo 2.

2. Il pagamento unico per superficie č effettuato una volta all’anno ed č calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a norma del paragrafo 3, per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma del paragrafo 4.

3. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale:

- pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell’anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro;

- in conformitŕ alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell’atto di adesione e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto e

- adeguata in base alla pertinente percentuale specificata nell’articolo 143 bis per l’introduzione graduale dei pagamenti diretti».

16 L’art. 143 quater di detto regolamento, intitolato «Pagamenti diretti complementari nazionali e pagamenti diretti», dispone quanto segue:

«(...)

2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilitŕ di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

(...)

Il sostegno diretto complessivo che puň essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l’adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l’agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunitŕ nella sua composizione al 30 aprile 2004.

(...)

4. Il nuovo Stato membro che decida di applicare il regime di pagamento unico per superficie puň concedere aiuti diretti complementari nazionali alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

5. Per l’anno 2004, l’importo complessivo per (sotto)settore dell’aiuto complementare nazionale erogato in quell’anno in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie č limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore. Tale dotazione č pari alla differenza tra:

- l’importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall’applicazione delle lettere a) o b) del paragrafo 2, come appropriato, e

- l’importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell’anno in questione, in base al regime di pagamento unico per superficie.

Per gli anni successivi al 2005, non si applica l’obbligo della limitazione costituita dalle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore. Tuttavia, i nuovi Stati membri conservano il diritto di applicare dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore che si riferiscano esclusivamente:

- ai pagamenti diretti in combinazione con il regime di pagamento unico e/o

- ad uno o piů dei pagamenti diretti che sono esclusi o che possono essere esclusi dal regime di pagamento unico, a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, o che possono essere soggetti ad una attuazione parziale a norma dell’articolo 64, paragrafo 2.

6. Il nuovo Stato membro puň decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell’aiuto complementare nazionale da erogare.

7. L’autorizzazione da parte della Commissione:

- in caso di applicazione del paragrafo 2, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;

- definisce il livello fino al quale l’aiuto complementare nazionale puň essere erogato, la percentuale dell’aiuto complementare nazionale e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;

- č concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della [PAC].

8. Č vietata la concessione di pagamenti o aiuti complementari nazionali per attivitŕ agricole per le quali non siano contemplati pagamenti diretti nella Comunitŕ nella sua composizione al 30 aprile 2004.

(...)».

La normativa nazionale

17 L’art. 3, n. 1, lett. a), del decreto governativo 22 gennaio 2004, n. 6, relativo alle condizioni generali per la concessione degli aiuti agricoli dell’Unione europea, degli aiuti ad essi complementari forniti dal bilancio nazionale e degli aiuti agricoli di competenza nazionale (Magyar Közlöny, n. 2004/7), prevede che siano ammissibili agli aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione di detto decreto, tra cui l’aiuto nazionale complementare, le persone giuridiche e le societŕ prive di personalitŕ giuridica che non siano assoggettate ad una procedura di concordato («csodeljárás»), ad una procedura di fallimento («felszámolás»), ad una procedura concorsuale di liquidazione del passivo («adósságrendezés») o ad una procedura di scioglimento volontario («végelszámolás»).

Causa principale e questioni pregiudiziali

18 Il 28 maggio 2004 la Bábolna ha presentato all’Hivatal una domanda di pagamento unico per superficie e di aiuto complementare nazionale corrispondente.

19 Il 1° settembre 2004 č stato avviata una procedura di scioglimento volontario della Bábolna in applicazione del decreto governativo 22 luglio 2004, n. 2186, recante riorganizzazione del capitale e privatizzazione della societŕ Bábolna Mezogazdasági Termelo, Fejleszto és Kereskedelmi Zrt. [Határozatok Tára n. 2004/33 (22 luglio)].

20 Con decisione del 17 maggio 2005 l’Hivatal ha accolto in parte la domanda della Bábolna, concedendole HUF 174 410 400 a titolo di pagamento unico per superficie e HUF 70 677 810 a titolo di aiuto complementare nazionale per terreni adibiti a seminativi.

21 Tuttavia, dopo aver constatato che dal 1° settembre 2004 la Bábolna era assoggettata ad una procedura di scioglimento volontario, l’Hivatal ha adottato una nuova decisione di modifica di quella del 17 maggio 2005. Con tale decisione di modifica esso ha respinto, a norma dell’art. 3, n. 1, lett. a), del decreto governativo n. 6/2004, la domanda di aiuto complementare nazionale per terreni adibiti a seminativi ed ha ingiunto alla Bábolna di rimborsare la somma di HUF 15 829 789 giŕ corrispostale a questo titolo.

22 La Bábolna ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della summenzionata decisione di modifica e al mantenimento in vigore della decisione del 17 maggio 2005.

23 Dinanzi al Fovárosi Bíróság (Tribunale di Budapest) essa adduce che le norme comunitarie applicabili nel caso di specie non prevedono alcuna esclusione connessa ad una procedura di scioglimento volontario. La concessione dell’aiuto sarebbe subordinata all’unica condizione che l’azienda interessata sia situata nel territorio della Comunitŕ e, a tal fine, sarebbe ininfluente lo status giuridico del richiedente rispetto al diritto nazionale.

24 Da parte sua, l’Hivatal chiede il rigetto del ricorso.

25 Ad avviso del giudice del rinvio, per dirimere la controversia pendente dinanzi ad esso č necessario determinare se una societŕ commerciale che esercita un’attivitŕ agricola in uno Stato membro abbia il diritto di ottenere la concessione di un aiuto complementare nazionale allorché č sottoposta a procedura di scioglimento volontario.

26 Il Fovárosi Bíróság si domanda, in particolare, se l’aiuto complementare nazionale possa essere disciplinato in modo autonomo, indipendentemente dai principi e dalle norme del diritto dell’Unione. Tale giudice chiede altresě se uno Stato membro possa subordinare la concessione dell’aiuto complementare nazionale a condizioni piů restrittive rispetto a quelle previste nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie istituito da tale diritto.

27 Detto giudice osserva peraltro, in riferimento alla quinta questione pregiudiziale da esso sottoposta, che il diritto ungherese crea status giuridici distinti per le procedure di concordato, di fallimento e di scioglimento volontario.

28 Ritenendo che l’esito della controversia di cui č investito dipenda dall’interpretazione del diritto dell’Unione applicabile, il Fovárosi Bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se possano tra loro differenziarsi le condizioni alle quali sono subordinati, da un lato, gli aiuti comunitari (del FEAOG) rientranti nella [PAC] e, dall’altro lato, gli aiuti nazionali complementari, ossia se le condizioni relative agli aiuti nazionali complementari possano essere previste da altre norme, piů rigorose di quelle che disciplinano gli aiuti finanziati dal FEAOG.

2) Se l’ambito di applicazione determinato, quanto ai beneficiari degli aiuti, dall’art. 1, n. 4, del regolamento [n. 3508/92] e dall’art. 10, lett. a), del regolamento [n. 1259/99], possa essere interpretato nel senso che gli aiuti, per quanto riguarda l’individuazione dei loro beneficiari, sono subordinati solo a due presupposti, ossia devono essere destinati a) a un’associazione di produttori agricoli (o a un singolo produttore agricolo) b) la cui azienda si trovi nel territorio della Comunitŕ.

3) Se i citati regolamenti possano essere interpretati nel senso che il produttore agricolo la cui azienda si trovi nel territorio della Comunitŕ ma che voglia cessare la sua attivitŕ in futuro, dopo aver utilizzato l’aiuto, non ha il diritto di beneficiare di quest’ultimo.

4) Come occorra interpretare la nozione di status giuridico conferito secondo il diritto nazionale ai sensi dei due citati regolamenti.

5) Se lo status giuridico conferito ai sensi del diritto nazionale includa anche quello connesso alle modalitŕ dell’eventuale scioglimento dell’impresa del produttore agricolo (o dell’associazione di produttori) (...)

6) Se i presupposti per chiedere, da un lato, il (regime comunitario di) pagamento unico per superficie e, dall’altro, gli aiuti nazionali complementari possano avere una forma distinta ed essere del tutto indipendenti gli uni dagli altri; occorre verificare quali rapporti esistano (o possano esistere) tra i principi, il regime e gli obiettivi dei due tipi di aiuto.

7) Se si possa escludere dal beneficio dell’aiuto nazionale complementare un’associazione (o un singolo produttore) che soddisfa, peraltro, i presupposti del regime comunitario di pagamento unico per superficie.

8) Se l’ambito di applicazione del regolamento n. 1259/1999 includa anche, secondo quanto previsto dal suo art. 1, l’aiuto nazionale complementare, tenuto conto del fatto che quanto č solo parzialmente finanziato dal FEAOG č finanziato, a rigor di logica, con un aiuto nazionale complementare.

9) Se un produttore agricolo la cui azienda, funzionante effettivamente e in piena legalitŕ, si trovi nel territorio della Comunitŕ abbia diritto a un aiuto nazionale complementare.

10) Ove il diritto nazionale disciplini il processo di scioglimento delle societŕ commerciali con una normativa specifica, se quest’ultima presenti una rilevanza dal punto di vista degli aiuti comunitari (e degli aiuti nazionali ad essi connessi).

11) Se si possano interpretare le norme comunitarie e nazionali che sovrintendono al funzionamento della [PAC] nel senso che devono creare un regime giuridico complesso, d’interpretazione uniforme e funzionante in conformitŕ a identici principi e condizioni.

12) Se l’ambito di applicazione determinato dall’art. 1, n. 4, del regolamento n. 3508/92 e dall’art. 10, lett. a), del regolamento n. 1259/1999 possa essere interpretato nel senso che, dal punto di vista dell’aiuto, l’intenzione del produttore agricolo di cessare la sua attivitŕ in futuro, o ancora lo status giuridico che ne deriva, č del tutto irrilevante».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazione preliminare

29 Nel contesto dell’ampliamento dell’Unione europea avvenuto nel 2004, l’Atto di adesione ha previsto l’inserimento di disposizioni relative all’introduzione dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e al regime di pagamento unico per superficie nel regolamento n. 1259/1999. Queste sono state successivamente integrate con la decisione n. 2004/281 nel regolamento n. 1782/2003 che ha abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 2004, i regolamenti nn. 3508/92 e 1259/1999.

30 Date tali circostanze e tenuto conto dell’epoca dei fatti, la causa principale č disciplinata dal regolamento n. 1782/2003.

31 Dal momento che la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2007, causa C-45/06, Campina, Racc. pag. I-2089, punto 31), le questioni pregiudiziali vanno intese come relative al regolamento n. 1782/2003 o collocate nell’ambito di tale regolamento.

Sulle questioni nel loro insieme

32 Con le sue dodici questioni, che č opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1782/2003 osti ad una normativa nazionale che escluda dal beneficio dell’aiuto complementare nazionale le persone giuridiche che esercitano un’attivitŕ agricola nel territorio dello Stato membro in questione, in quanto assoggettate ad una procedura di scioglimento volontario.

33 Il regolamento n. 1782/2003 istituisce in particolare, ai termini del suo art. 1, norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito della PAC, un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (il regime di pagamento unico) nonché un aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (il regime di pagamento unico per superficie).

34 Conformemente agli artt. 143 bis e 143 ter del regolamento n. 1782/2003, i pagamenti diretti o, eventualmente, il regime di pagamento unico per superficie vengono introdotti nei nuovi Stati in modo graduale. Tale graduale introduzione dei regimi di aiuto dell’Unione nei nuovi Stati membri ha lo scopo di non rallentare la necessaria ristrutturazione del settore agricolo di tali Stati membri e di non creare disparitŕ di reddito considerevoli e distorsioni sociali, concedendo aiuti sproporzionati rispetto al livello dei redditi degli agricoltori e della popolazione in generale (v., per analogia, sentenza 23 ottobre 2007, causa C-273/04, Polonia/Consiglio, Racc. pag. I-8925, punto 69).

35 Ai termini dell’art. 143 quater, nn. 2 e 4, del regolamento n. 1782/2003, i nuovi Stati membri hanno nondimeno la possibilitŕ di integrare i pagamenti diretti o i pagamenti unici per superficie con un aiuto complementare nazionale finanziato, almeno in parte, dal loro bilancio nazionale.

36 A tal fine, il regolamento n. 1782/2003 assegna a detti Stati membri un certo margine di discrezionalitŕ nell’ambito dell’attuazione dell’aiuto complementare nazionale. In particolare, l’art. 143 quater, n. 6, di detto regolamento prevede che i nuovi Stati membri possano decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell’aiuto complementare nazionale da erogare.

37 Tuttavia, alla luce del fatto che l’adozione di una normativa nazionale, come quella applicabile nella causa principale, si inscrive nell’ambito della PAC, una normativa del genere non puň essere istituita o applicata in modo tale da compromettere gli obiettivi perseguiti da tale politica (v., in tal senso, sentenza 5 maggio 2011, cause riunite C-230/09 e C-231/09, Kurt und Thomas Etling e a., non ancora pubblicata, punto 75) e, piů particolarmente, quelli perseguiti dai sistemi di aiuti previsti dal regolamento n. 1782/2003.

38 Il potere discrezionale di cui dispongono i nuovi Stati membri č inoltre limitato dal momento che, in conformitŕ a quanto previsto dall’art. 143 quater, n. 7, di tale regolamento, il livello fino al quale l’aiuto complementare nazionale puň essere erogato, che deve collocarsi entro i limiti definiti al n. 2 - o, eventualmente, al n. 5 - di detta disposizione nonché la percentuale di detto aiuto e, se del caso, le condizioni per la concessione dello stesso devono essere sottoposti alla previa autorizzazione della Commissione.

39 Orbene, nel caso specifico deve necessariamente rilevarsi che dal fascicolo risulta che il programma della Repubblica di Ungheria 18 maggio 2004, relativo ai pagamenti diretti complementari nazionali, approvato con decisione della Commissione 29 giugno 2004 [C(2004)2295], non prevedeva la condizione secondo cui l’aiuto complementare nazionale puň essere concesso esclusivamente agli agricoltori, di cui al regolamento n. 1782/2003, non assoggettati ad una procedura di scioglimento volontario.

40 Pertanto, per quanto riguarda la concessione di un aiuto nazionale complementare come quello di cui trattasi nella causa principale, č sufficiente constatare che il regolamento n. 1782/2003 osta all’imposizione di una condizione non autorizzata dalla Commissione, senza che sia necessario pronunciarsi sulla compatibilitŕ di essa con gli obiettivi di tale regolamento e, in generale, con i principi generali del diritto dell’Unione che gli Stati membri sono del pari tenuti a rispettare (v. sentenza Kurt und Thomas Etling e a., cit., punto 74).

41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni poste dichiarando che il regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale escluda dal beneficio dell’aiuto complementare nazionale le persone giuridiche che esercitano un’attivitŕ agricola nel territorio dello Stato membro interessato per il fatto che esse sono assoggettate ad una procedura di scioglimento volontario, qualora una condizione relativa all’assenza di una siffatta procedura non sia stata previamente autorizzata dalla Commissione.

Sulle spese

42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:


Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, nel testo di cui alla decisione del Consiglio 22 marzo 2004, 2004/281/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale escluda dal beneficio dell’aiuto complementare nazionale le persone giuridiche che esercitano un’attivitŕ agricola nel territorio dello Stato membro interessato per il fatto che esse sono assoggettate ad una procedura di scioglimento volontario, qualora una condizione relativa all’assenza di una siffatta procedura non sia stata previamente autorizzata dalla Commissione europea.

Firme


 


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