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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. I, 09/06/2011, Sentenza C-115/10
DIRITTO AGRARIO COMUNITARIO - Aiuto diretto complementare nazionale -
Presupposti per la concessione - Politica agricola comune - Regolamento (CE)
n. 1782/2003. Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n.
1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n.
2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n.
2358/71 e (CE) n. 2529/2001, nel testo di cui alla decisione del Consiglio
22 marzo 2004, 2004/281/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad
una normativa nazionale la quale escluda dal beneficio dell’aiuto
complementare nazionale le persone giuridiche che esercitano un’attivitŕ
agricola nel territorio dello Stato membro interessato per il fatto che esse
sono assoggettate ad una procedura di scioglimento volontario, qualora una
condizione relativa all’assenza di una siffatta procedura non sia stata
previamente autorizzata dalla Commissione europea. domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Fovárosi
Bíróság (Ungheria).
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 09/06/2011, Sentenza C-115/10
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunitŕ Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
9 giugno 2011
«Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Aiuto
diretto complementare nazionale - Presupposti per la concessione»
Nel procedimento C-115/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria), con
decisione 31 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 3 marzo 2010,
nella causa
Bábolna Mezogazdasági Termelo, Fejleszto és Kereskedelmi Zrt.
contro
Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg
Barthet (relatore), M. Ilešic, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger,
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo ungherese, dal sig. M.Z. Fehér e dalla sig.ra K.
Szíjjártó, in qualitŕ di agenti;
- per la Commissione europea, dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe e dal sig.
A.Sipos, in qualitŕ di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 10 febbraio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del
regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che
istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni
regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), e del regolamento (CE)
del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune (GU L 160, pag. 113).
2 Tale domanda č stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
Bábolna Mezogazdasági Termelo, Fejleszto és Kereskedelmi Zrt. (in
prosieguo: la «Bábolna») e il Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Központi Szerve (Ufficio per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; in
prosieguo: l’«Hivatal») in merito alla concessione alla Bábolna
dell’aiuto complementare nazionale per il 2004.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
La decisione 2004/281/CE
3 La decisione del Consiglio 22 marzo 2004, 2004/281/CE, recante
adattamento dell’atto relativo alle condizioni di adesione della
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di
Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli
adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea, a seguito
della riforma della politica agricola comune (GU L 93, pag. 1), č stata
adottata in forza dell’art. 2, n. 3, del Trattato relativo all’adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di
Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
all’Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003 (GU L 236, pag.
17; in prosieguo: il «Trattato di adesione») e dell’art. 23 del relativo
Atto di adesione (GU L 236, pag. 33, in prosieguo l’«Atto di adesione»).
4 Tale decisione prevede, in particolare, all’art. 1, punto 5, la
sostituzione del punto 27 del capitolo 6, parte A, dell’allegato II
dell’Atto di adesione, che modificava il regolamento n. 1259/1999, con
disposizioni dirette a modificare il regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE)
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU
L 270, pag. 1, e rettifiche GU 2004, L 94, pag. 70), al fine di tener
conto della risistemazione della normativa relativa alla politica
agricola comune (PAC) introdotta, mediante l’adozione di tale ultimo
regolamento, in seguito alla firma degli strumenti di adesione.
5 Il decimo ‘considerando’ della decisione 2004/281 recita:
«Per preservare la logica della complementaritŕ dei pagamenti nazionali
diretti, occorre procedere ad alcuni adattamenti conseguenti
all’introduzione del nuovo regime di pagamento unico. In particolare, č
necessario adattare le disposizioni dell’atto di adesione per garantire
il corretto funzionamento dei pagamenti complementari nell’ambito di tre
scenari diversi: in primo luogo, il regime “classico” dei pagamenti
diretti, in secondo luogo l’opzione regionale del nuovo regime di
pagamento unico e, in terzo luogo, il regime di pagamento unico per
superficie».
Il regolamento n. 1782/2003
6 Il regolamento n. 1782/2003 ha abrogato i regolamenti nn. 3508/92 e
1259/1999 con effetto a partire dal 1° maggio 2004.
7 Ai termini del ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n.
1782/2003:
«I regimi di sostegno della [PAC] prevedono un sostegno diretto al
reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita
alla popolazione agricola. Tale obiettivo č strettamente connesso al
mantenimento delle zone rurali (…)».
8 L’art. 1 del regolamento n. 1782/2003, nella versione di cui alla
decisione 2004/281 (in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»),
dispone quanto segue:
«Il presente regolamento istituisce:
- norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di
sostegno del reddito della [PAC] finanziati dalla sezione Garanzia del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), di cui
all’allegato I, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n.
1257/1999,
- un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito
denominato “regime unico di pagamento”),
- un aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei
nuovi Stati membri (in seguito denominato “regime di pagamento unico per
superficie”),
(...)».
9 Ai termini dell’art. 2 del regolamento n. 1782/2003:
«(...) si intende per:
a) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un’associazione di
persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalitŕ
giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi
membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunitŕ ai sensi
dell’articolo 299 [CE] e che esercita un’attivitŕ agricola;
b) “azienda”: l’insieme delle unitŕ di produzione gestite
dall’agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;
c) “attivitŕ agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione
di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento
e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento
della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi
dell’articolo 5».
10 Al titolo II del regolamento n. 1782/2003, rubricato «Disposizioni
generali», l’art. 22 di quest’ultimo, a sua volta intitolato «Domande
d’aiuto», al proprio n. 1 prevede quanto segue:
«Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun
agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:
- tutte le parcelle agricole dell’azienda,
- il numero e l’ammontare dei diritti all’aiuto,
- ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo
Stato membro interessato».
11 L’art. 28 del suddetto regolamento, intitolato «Modalitŕ di
pagamento», al proprio n. 1 dispone quanto segue:
«Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento, i
pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I
sono corrisposti integralmente ai beneficiari».
12 Il titolo III del regolamento n. 1782/2003 č dedicato al regime di
pagamento unico. Ai termini dell’art. 44, nn. 1-3, di detto regolamento:
«1. Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile,
conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.
2. Per “ettari ammissibili”; s’intende qualunque superficie agricola
dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le
superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi
non agricoli.
3. L’agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli
ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all’aiuto. Tranne che in
caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle sono a
disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a
decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stato membro, ma non
anteriore al 1° settembre dell’anno civile precedente l’anno di
presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento
unico».
13 Il titolo IV bis del regolamento n. 1782/2003 č intitolato
«Attuazione dei regimi di sostegno nei nuovi Stati membri».
14 L’art. 143 bis di detto regolamento ha il seguente tenore:
«I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri
conformemente al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale
del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti
nella Comunitŕ:
- 25% nel 2004,
- 30% nel 2005,
- 35% nel 2006,
- 40% nel 2007,
- 50% nel 2008,
- 60% nel 2009,
- 70% nel 2010,
- 80% nel 2011,
- 90% nel 2012,
- 100% dal 2013».
15 L’art. 143 ter del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Regime di
pagamento unico per superficie», ai suoi nn. 1-3 cosě prevede:
«1. I nuovi Stati membri possono decidere non oltre la data di adesione
di sostituire, durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9,
i pagamenti diretti con un pagamento unico per superficie che č
calcolato a norma del paragrafo 2.
2. Il pagamento unico per superficie č effettuato una volta all’anno ed
č calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a
norma del paragrafo 3, per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato
membro, determinata a norma del paragrafo 4.
3. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una
dotazione finanziaria annuale:
- pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell’anno civile
in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato
membro;
- in conformitŕ alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri
quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e
quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell’atto di adesione e
nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto e
- adeguata in base alla pertinente percentuale specificata nell’articolo
143 bis per l’introduzione graduale dei pagamenti diretti».
16 L’art. 143 quater di detto regolamento, intitolato «Pagamenti diretti
complementari nazionali e pagamenti diretti», dispone quanto segue:
«(...)
2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno
la possibilitŕ di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:
(...)
Il sostegno diretto complessivo che puň essere erogato ad un agricoltore
nei nuovi Stati membri dopo l’adesione in base al rispettivo pagamento
diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non
supera il livello del sostegno diretto al quale l’agricoltore avrebbe
diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli
Stati membri della Comunitŕ nella sua composizione al 30 aprile 2004.
(...)
4. Il nuovo Stato membro che decida di applicare il regime di pagamento
unico per superficie puň concedere aiuti diretti complementari nazionali
alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.
5. Per l’anno 2004, l’importo complessivo per (sotto)settore dell’aiuto
complementare nazionale erogato in quell’anno in caso di applicazione
del regime di pagamento unico per superficie č limitato da una dotazione
finanziaria specifica per (sotto)settore. Tale dotazione č pari alla
differenza tra:
- l’importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante
dall’applicazione delle lettere a) o b) del paragrafo 2, come
appropriato, e
- l’importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel
nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore
nell’anno in questione, in base al regime di pagamento unico per
superficie.
Per gli anni successivi al 2005, non si applica l’obbligo della
limitazione costituita dalle dotazioni finanziarie specifiche per
(sotto)settore. Tuttavia, i nuovi Stati membri conservano il diritto di
applicare dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore che si
riferiscano esclusivamente:
- ai pagamenti diretti in combinazione con il regime di pagamento unico
e/o
- ad uno o piů dei pagamenti diretti che sono esclusi o che possono
essere esclusi dal regime di pagamento unico, a norma dell’articolo 70,
paragrafo 2, o che possono essere soggetti ad una attuazione parziale a
norma dell’articolo 64, paragrafo 2.
6. Il nuovo Stato membro puň decidere, in base a criteri oggettivi e
previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi
dell’aiuto complementare nazionale da erogare.
7. L’autorizzazione da parte della Commissione:
- in caso di applicazione del paragrafo 2, lettera b), precisa i
pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;
- definisce il livello fino al quale l’aiuto complementare nazionale puň
essere erogato, la percentuale dell’aiuto complementare nazionale e, se
del caso, le condizioni per la sua concessione;
- č concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi
necessari dagli sviluppi della [PAC].
8. Č vietata la concessione di pagamenti o aiuti complementari nazionali
per attivitŕ agricole per le quali non siano contemplati pagamenti
diretti nella Comunitŕ nella sua composizione al 30 aprile 2004.
(...)».
La normativa nazionale
17 L’art. 3, n. 1, lett. a), del decreto governativo 22 gennaio 2004, n.
6, relativo alle condizioni generali per la concessione degli aiuti
agricoli dell’Unione europea, degli aiuti ad essi complementari forniti
dal bilancio nazionale e degli aiuti agricoli di competenza nazionale (Magyar
Közlöny, n. 2004/7), prevede che siano ammissibili agli aiuti che
ricadono nell’ambito di applicazione di detto decreto, tra cui l’aiuto
nazionale complementare, le persone giuridiche e le societŕ prive di
personalitŕ giuridica che non siano assoggettate ad una procedura di
concordato («csodeljárás»), ad una procedura di fallimento («felszámolás»),
ad una procedura concorsuale di liquidazione del passivo («adósságrendezés»)
o ad una procedura di scioglimento volontario («végelszámolás»).
Causa principale e questioni pregiudiziali
18 Il 28 maggio 2004 la Bábolna ha presentato all’Hivatal una domanda di
pagamento unico per superficie e di aiuto complementare nazionale
corrispondente.
19 Il 1° settembre 2004 č stato avviata una procedura di scioglimento
volontario della Bábolna in applicazione del decreto governativo 22
luglio 2004, n. 2186, recante riorganizzazione del capitale e
privatizzazione della societŕ Bábolna Mezogazdasági Termelo, Fejleszto
és Kereskedelmi Zrt. [Határozatok Tára n. 2004/33 (22 luglio)].
20 Con decisione del 17 maggio 2005 l’Hivatal ha accolto in parte la
domanda della Bábolna, concedendole HUF 174 410 400 a titolo di
pagamento unico per superficie e HUF 70 677 810 a titolo di aiuto
complementare nazionale per terreni adibiti a seminativi.
21 Tuttavia, dopo aver constatato che dal 1° settembre 2004 la Bábolna
era assoggettata ad una procedura di scioglimento volontario, l’Hivatal
ha adottato una nuova decisione di modifica di quella del 17 maggio
2005. Con tale decisione di modifica esso ha respinto, a norma dell’art.
3, n. 1, lett. a), del decreto governativo n. 6/2004, la domanda di
aiuto complementare nazionale per terreni adibiti a seminativi ed ha
ingiunto alla Bábolna di rimborsare la somma di HUF 15 829 789 giŕ
corrispostale a questo titolo.
22 La Bábolna ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della
summenzionata decisione di modifica e al mantenimento in vigore della
decisione del 17 maggio 2005.
23 Dinanzi al Fovárosi Bíróság (Tribunale di Budapest) essa adduce che
le norme comunitarie applicabili nel caso di specie non prevedono alcuna
esclusione connessa ad una procedura di scioglimento volontario. La
concessione dell’aiuto sarebbe subordinata all’unica condizione che
l’azienda interessata sia situata nel territorio della Comunitŕ e, a tal
fine, sarebbe ininfluente lo status giuridico del richiedente rispetto
al diritto nazionale.
24 Da parte sua, l’Hivatal chiede il rigetto del ricorso.
25 Ad avviso del giudice del rinvio, per dirimere la controversia
pendente dinanzi ad esso č necessario determinare se una societŕ
commerciale che esercita un’attivitŕ agricola in uno Stato membro abbia
il diritto di ottenere la concessione di un aiuto complementare
nazionale allorché č sottoposta a procedura di scioglimento volontario.
26 Il Fovárosi Bíróság si domanda, in particolare, se l’aiuto
complementare nazionale possa essere disciplinato in modo autonomo,
indipendentemente dai principi e dalle norme del diritto dell’Unione.
Tale giudice chiede altresě se uno Stato membro possa subordinare la
concessione dell’aiuto complementare nazionale a condizioni piů
restrittive rispetto a quelle previste nell’ambito del regime di
pagamento unico per superficie istituito da tale diritto.
27 Detto giudice osserva peraltro, in riferimento alla quinta questione
pregiudiziale da esso sottoposta, che il diritto ungherese crea status
giuridici distinti per le procedure di concordato, di fallimento e di
scioglimento volontario.
28 Ritenendo che l’esito della controversia di cui č investito dipenda
dall’interpretazione del diritto dell’Unione applicabile, il Fovárosi
Bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se possano tra loro differenziarsi le condizioni alle quali sono
subordinati, da un lato, gli aiuti comunitari (del FEAOG) rientranti
nella [PAC] e, dall’altro lato, gli aiuti nazionali complementari, ossia
se le condizioni relative agli aiuti nazionali complementari possano
essere previste da altre norme, piů rigorose di quelle che disciplinano
gli aiuti finanziati dal FEAOG.
2) Se l’ambito di applicazione determinato, quanto ai beneficiari degli
aiuti, dall’art. 1, n. 4, del regolamento [n. 3508/92] e dall’art. 10,
lett. a), del regolamento [n. 1259/99], possa essere interpretato nel
senso che gli aiuti, per quanto riguarda l’individuazione dei loro
beneficiari, sono subordinati solo a due presupposti, ossia devono
essere destinati a) a un’associazione di produttori agricoli (o a un
singolo produttore agricolo) b) la cui azienda si trovi nel territorio
della Comunitŕ.
3) Se i citati regolamenti possano essere interpretati nel senso che il
produttore agricolo la cui azienda si trovi nel territorio della
Comunitŕ ma che voglia cessare la sua attivitŕ in futuro, dopo aver
utilizzato l’aiuto, non ha il diritto di beneficiare di quest’ultimo.
4) Come occorra interpretare la nozione di status giuridico conferito
secondo il diritto nazionale ai sensi dei due citati regolamenti.
5) Se lo status giuridico conferito ai sensi del diritto nazionale
includa anche quello connesso alle modalitŕ dell’eventuale scioglimento
dell’impresa del produttore agricolo (o dell’associazione di produttori)
(...)
6) Se i presupposti per chiedere, da un lato, il (regime comunitario di)
pagamento unico per superficie e, dall’altro, gli aiuti nazionali
complementari possano avere una forma distinta ed essere del tutto
indipendenti gli uni dagli altri; occorre verificare quali rapporti
esistano (o possano esistere) tra i principi, il regime e gli obiettivi
dei due tipi di aiuto.
7) Se si possa escludere dal beneficio dell’aiuto nazionale
complementare un’associazione (o un singolo produttore) che soddisfa,
peraltro, i presupposti del regime comunitario di pagamento unico per
superficie.
8) Se l’ambito di applicazione del regolamento n. 1259/1999 includa
anche, secondo quanto previsto dal suo art. 1, l’aiuto nazionale
complementare, tenuto conto del fatto che quanto č solo parzialmente
finanziato dal FEAOG č finanziato, a rigor di logica, con un aiuto
nazionale complementare.
9) Se un produttore agricolo la cui azienda, funzionante effettivamente
e in piena legalitŕ, si trovi nel territorio della Comunitŕ abbia
diritto a un aiuto nazionale complementare.
10) Ove il diritto nazionale disciplini il processo di scioglimento
delle societŕ commerciali con una normativa specifica, se quest’ultima
presenti una rilevanza dal punto di vista degli aiuti comunitari (e
degli aiuti nazionali ad essi connessi).
11) Se si possano interpretare le norme comunitarie e nazionali che
sovrintendono al funzionamento della [PAC] nel senso che devono creare
un regime giuridico complesso, d’interpretazione uniforme e funzionante
in conformitŕ a identici principi e condizioni.
12) Se l’ambito di applicazione determinato dall’art. 1, n. 4, del
regolamento n. 3508/92 e dall’art. 10, lett. a), del regolamento n.
1259/1999 possa essere interpretato nel senso che, dal punto di vista
dell’aiuto, l’intenzione del produttore agricolo di cessare la sua
attivitŕ in futuro, o ancora lo status giuridico che ne deriva, č del
tutto irrilevante».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazione preliminare
29 Nel contesto dell’ampliamento dell’Unione europea avvenuto nel 2004,
l’Atto di adesione ha previsto l’inserimento di disposizioni relative
all’introduzione dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e al
regime di pagamento unico per superficie nel regolamento n. 1259/1999.
Queste sono state successivamente integrate con la decisione n. 2004/281
nel regolamento n. 1782/2003 che ha abrogato, con effetto a decorrere
dal 1° maggio 2004, i regolamenti nn. 3508/92 e 1259/1999.
30 Date tali circostanze e tenuto conto dell’epoca dei fatti, la causa
principale č disciplinata dal regolamento n. 1782/2003.
31 Dal momento che la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme
del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al
fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora
tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa
sottoposte da detti giudici (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2007,
causa C-45/06, Campina, Racc. pag. I-2089, punto 31), le questioni
pregiudiziali vanno intese come relative al regolamento n. 1782/2003 o
collocate nell’ambito di tale regolamento.
Sulle questioni nel loro insieme
32 Con le sue dodici questioni, che č opportuno esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il
regolamento n. 1782/2003 osti ad una normativa nazionale che escluda dal
beneficio dell’aiuto complementare nazionale le persone giuridiche che
esercitano un’attivitŕ agricola nel territorio dello Stato membro in
questione, in quanto assoggettate ad una procedura di scioglimento
volontario.
33 Il regolamento n. 1782/2003 istituisce in particolare, ai termini del
suo art. 1, norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell’ambito dei
regimi di sostegno del reddito della PAC, un regime di sostegno al
reddito degli agricoltori (il regime di pagamento unico) nonché un aiuto
al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi
Stati membri (il regime di pagamento unico per superficie).
34 Conformemente agli artt. 143 bis e 143 ter del regolamento n.
1782/2003, i pagamenti diretti o, eventualmente, il regime di pagamento
unico per superficie vengono introdotti nei nuovi Stati in modo
graduale. Tale graduale introduzione dei regimi di aiuto dell’Unione nei
nuovi Stati membri ha lo scopo di non rallentare la necessaria
ristrutturazione del settore agricolo di tali Stati membri e di non
creare disparitŕ di reddito considerevoli e distorsioni sociali,
concedendo aiuti sproporzionati rispetto al livello dei redditi degli
agricoltori e della popolazione in generale (v., per analogia, sentenza
23 ottobre 2007, causa C-273/04, Polonia/Consiglio, Racc. pag. I-8925,
punto 69).
35 Ai termini dell’art. 143 quater, nn. 2 e 4, del regolamento n.
1782/2003, i nuovi Stati membri hanno nondimeno la possibilitŕ di
integrare i pagamenti diretti o i pagamenti unici per superficie con un
aiuto complementare nazionale finanziato, almeno in parte, dal loro
bilancio nazionale.
36 A tal fine, il regolamento n. 1782/2003 assegna a detti Stati membri
un certo margine di discrezionalitŕ nell’ambito dell’attuazione
dell’aiuto complementare nazionale. In particolare, l’art. 143 quater,
n. 6, di detto regolamento prevede che i nuovi Stati membri possano
decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della
Commissione, in merito agli importi dell’aiuto complementare nazionale
da erogare.
37 Tuttavia, alla luce del fatto che l’adozione di una normativa
nazionale, come quella applicabile nella causa principale, si inscrive
nell’ambito della PAC, una normativa del genere non puň essere istituita
o applicata in modo tale da compromettere gli obiettivi perseguiti da
tale politica (v., in tal senso, sentenza 5 maggio 2011, cause riunite
C-230/09 e C-231/09, Kurt und Thomas Etling e a., non ancora pubblicata,
punto 75) e, piů particolarmente, quelli perseguiti dai sistemi di aiuti
previsti dal regolamento n. 1782/2003.
38 Il potere discrezionale di cui dispongono i nuovi Stati membri č
inoltre limitato dal momento che, in conformitŕ a quanto previsto
dall’art. 143 quater, n. 7, di tale regolamento, il livello fino al
quale l’aiuto complementare nazionale puň essere erogato, che deve
collocarsi entro i limiti definiti al n. 2 - o, eventualmente, al n. 5 -
di detta disposizione nonché la percentuale di detto aiuto e, se del
caso, le condizioni per la concessione dello stesso devono essere
sottoposti alla previa autorizzazione della Commissione.
39 Orbene, nel caso specifico deve necessariamente rilevarsi che dal
fascicolo risulta che il programma della Repubblica di Ungheria 18
maggio 2004, relativo ai pagamenti diretti complementari nazionali,
approvato con decisione della Commissione 29 giugno 2004 [C(2004)2295],
non prevedeva la condizione secondo cui l’aiuto complementare nazionale
puň essere concesso esclusivamente agli agricoltori, di cui al
regolamento n. 1782/2003, non assoggettati ad una procedura di
scioglimento volontario.
40 Pertanto, per quanto riguarda la concessione di un aiuto nazionale
complementare come quello di cui trattasi nella causa principale, č
sufficiente constatare che il regolamento n. 1782/2003 osta
all’imposizione di una condizione non autorizzata dalla Commissione,
senza che sia necessario pronunciarsi sulla compatibilitŕ di essa con
gli obiettivi di tale regolamento e, in generale, con i principi
generali del diritto dell’Unione che gli Stati membri sono del pari
tenuti a rispettare (v. sentenza Kurt und Thomas Etling e a., cit.,
punto 74).
41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere
le questioni poste dichiarando che il regolamento n. 1782/2003 deve
essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la
quale escluda dal beneficio dell’aiuto complementare nazionale le
persone giuridiche che esercitano un’attivitŕ agricola nel territorio
dello Stato membro interessato per il fatto che esse sono assoggettate
ad una procedura di scioglimento volontario, qualora una condizione
relativa all’assenza di una siffatta procedura non sia stata previamente
autorizzata dalla Commissione.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001,
(CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, nel testo di cui alla
decisione del Consiglio 22 marzo 2004, 2004/281/CE, deve essere
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale
escluda dal beneficio dell’aiuto complementare nazionale le persone
giuridiche che esercitano un’attivitŕ agricola nel territorio dello
Stato membro interessato per il fatto che esse sono assoggettate ad una
procedura di scioglimento volontario, qualora una condizione relativa
all’assenza di una siffatta procedura non sia stata previamente
autorizzata dalla Commissione europea.
Firme
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