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CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. I, 5/05/2011, Sentenze C-230/09 e C-231/09
AGRICOLTURA - Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Nozione di quantitativo di
riferimento individuale - Reg. n. 2217/2004/CE - Reg. (CE) n. 1782/2003 che
mod. i Regg. (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. La nozione di
«quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e
disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del regolamento (CE)
del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e
che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, quale
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118,
che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili»
definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, quale
modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel senso
che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici
mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era
già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale
nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del
quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato
consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo. Domande di
pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal
Bundesfinanzhof (Germania) Hauptzollamt Koblenz c. Kurt und Thomas Etling in
GbR ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 5/05/2011, Sentenze C-230/09
e C-231/09
AGRICOLTURA - Settore del latte e prodotti lattiero-caseari - Regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune - Trasferimento
di quantitativi di riferimento individuali - Ripercussioni sul calcolo del
prelievo - Ripercussioni sul calcolo del premio per i prodotti
lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1782/2003 e s.m. dal reg. n.
2217/2004. L’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento (CE) del
Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217, deve essere interpretato nel senso che
la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento
nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente
al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore
eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1° aprile del periodo
di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri
devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale,
impiegata in questa disposizione, non consente di prendere in considerazione
trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo.
Inoltre, una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art.
10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n.
2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata
la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento
nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i
principi generali del diritto dell’Unione nonché gli obiettivi perseguiti
dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti
dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero. Tali obiettivi
non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell’ambito dell’esercizio
di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia
stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n.
1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, nel periodo di
dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in
relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso
periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a
tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo
di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una
siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il
rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero
avuto l’unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di
conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione di
cui trattasi. Ddomande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) Hauptzollamt Koblenz
c. Kurt und Thomas Etling in GbR ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I,
5/05/2011, Sentenze C-230/09 e C-231/09
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 maggio 2011
«Agricoltura - Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari -
Regolamento (CE) n. 1788/2003 - Prelievo nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune -
Trasferimento di quantitativi di riferimento individuali - Ripercussioni
sul calcolo del prelievo - Ripercussioni sul calcolo del premio per i
prodotti lattiero-caseari»
Nei procedimenti riuniti C-230/09 e C-231/09,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con
decisioni 31 marzo 2009, pervenute in cancelleria il 25 giugno 2009,
nelle cause
Hauptzollamt Koblenz (C-230/09)
contro
Kurt und Thomas Etling in GbR,
con l’intervento di:
Bundesministerium der Finanzen,
e
Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)
contro
Theodor Aissen,
Hermann Rohaan,
con l’intervento di:
Bundesministerium der Finanzen,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg
Barthet, M. Ilešic (relatore), M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger,
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11
maggio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
- per lo Hauptzollamt Koblenz, dal sig. C. Busse, Regierungsdirektor;
- per la Kurt und Thomas Etling in GbR, dall’avv. G. Zulauf,
Rechtsanwalt;
- per lo Hauptzollamt Oldenburg, dalla sig.ra A. Kramer e dal sig. W.
Uhlig, Regierungsdirektoren;
- per il sig. Aissen, dall’avv. A. Enninga, Rechtsanwalt;
- per il sig. Rohaan, dall’avv. D. Schuhmacher, Rechtsanwalt;
- per la Commissione europea, dal sig. G. von Rintelen e dalla sig.ra H.
Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 14 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del
regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che
stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123), come modificato dal regolamento
(CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217 (GU L 375, pag. 1; in
prosieguo: il «regolamento n. 1788/2003»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che,
nel procedimento C-230/09, vedono contrapposti lo Hauptzollamt Koblenz
(ufficio doganale principale di Coblenza) e la Kurt und Thomas Etling in
GbR e, nel procedimento C-231/09, lo Hauptzollamt Oldenburg (ufficio
doganale principale di Oldenburg) e i sigg. Aissen e Rohaan, e che
riguardano rispettivamente, da una parte, la determinazione del
quantitativo di riferimento in base al quale viene fissato l’importo del
premio per i prodotti lattiero-caseari e, dall’altra, la determinazione
della base per la fissazione della partecipazione alla riassegnazione
della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale
destinato alle consegne.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
La normativa in materia di prelievo nel settore lattiero
3 Nel 1984, a causa del persistente squilibrio tra l’offerta e la
domanda nel settore lattiero, un regime di prelievo supplementare in
predetto settore, basato sul principio che un prelievo è dovuto per
quantitativi di latte e/o di equivalente latte che superano un
quantitativo di riferimento da determinare, è stato istituito dal
regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il
regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90,
pag. 10).
4 In pari data è stato emanato il regolamento (CEE) del Consiglio n.
857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di
cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
5 Il regime di prelievo supplementare è stato varie volte prorogato,
segnatamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n.
3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), il quale è stato più
volte modificato.
6 Segnatamente per motivi di semplificazione e di chiarificazione,
quest’ultimo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento
n. 1788/2003 che, a sua volta, è stato abrogato e sostituito dal
regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (GU L 299, pag. 1),
con effetto dal 1° aprile 2008. Le controversie principali rimangono
tuttavia disciplinate, ratione temporis, dal regolamento n. 1788/2003.
7 I ‘considerando’ quinto, decimo e quattordicesimo del regolamento n.
1788/2003 erano del seguente tenore:
«(5) È opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo,
sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento
nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i
produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono
debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al
prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi
di riferimento disponibili.
(…)
(10) (…) La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati
membri non dovrebbe superare i quantitativi di riferimento nazionali.
(…)
(…)
(14) Allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del
regime, è opportuno autorizzare gli Stati membri a riassegnare i
quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a
livello nazionale o tra gli acquirenti».
8 Il regolamento n. 1788/2003 stabiliva norme di ripartizione tra i
produttori, sotto forma di quantitativi di riferimento individuali, di
ogni quantitativo di riferimento nazionale.
9 L’art. 4 di detto regolamento prevedeva quanto segue:
«Il prelievo è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 10 e 12,
tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei
quantitativi di riferimento nazionali di cui all’articolo 1, paragrafo
2.
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 1, i
produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del
contributo al prelievo dovuto, calcolato ai sensi del capo 3, soltanto
per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento
disponibili».
10 L’art. 5 del regolamento n. 1788/2003 così disponeva:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
(…)
i) “quantitativi di riferimento nazionali”: i quantitativi di
riferimento fissati per ciascuno Stato membro di cui all’allegato I;
j) “quantitativi di riferimento individuali”: i quantitativi di
riferimento del produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi
periodo di dodici mesi.
k) “quantitativi di riferimento disponibili”: i quantitativi a
disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per
il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle
cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti
dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di
dodici mesi».
11 A norma dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 1788/2003:
«Se del caso i quantitativi individuali di riferimento sono adattati,
per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che,
per ciascuno Stato membro, la somma dei quantitativi di riferimento
individuali per le consegne e quella per le vendite dirette non superi
la parte corrispondente del quantitativo di riferimento nazionale
adattata a norma dell’articolo 8, tenuto conto delle eventuali riduzioni
imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo 14».
12 L’art. 10, n. 3, del medesimo regolamento prevedeva la possibilità di
procedere ad una riassegnazione della parte inutilizzata del
quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne. Esso
disponeva:
«A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei
produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa
riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di
riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai
quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun
produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli
Stati membri,
a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di
riferimento a disposizione di ciascun produttore;
b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente,
se del caso, a livello nazionale».
13 Gli artt. 15-20 del regolamento n. 1788/2003 fissavano talune
condizioni alle quali i quantitativi di riferimento individuali potevano
essere trasferiti.
14 L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento in parola sanciva:
«Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri
autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una
parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà
utilizzato dal produttore che ne dispone».
15 L’art. 17, n. 1, del medesimo regolamento recitava:
«Il quantitativo di riferimento individuale è trasferito con l’azienda
ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione,
trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro
trasferimento che produca effetti giuridici analoghi per i produttori
secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle
superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri
oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del
quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l’azienda è
aggiunta alla riserva nazionale».
16 L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1788/2003 stabiliva:
«Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o
per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità
che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle
parti:
(…)
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i
produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi,
dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità
competente o dell’organismo da essa designato, di quantitativi di
riferimento individuali liberati definitivamente alla fine del
precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento,
in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;
(…)
e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di
raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di
migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti
definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente
trasferimento di terre;
f) autorizzare, dietro richiesta del produttore all’autorità competente
o all’organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura
della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione
della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di
riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa».
La normativa in materia di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune
17 Al fine di assicurare, in particolare, un equo tenore di vita alla
popolazione agricola, il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE)
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag.
1), quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio
2005, n. 118 (GU L 24, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n.
1782/2003»), ha istituito il regime di pagamento unico nonché altri
regimi di sostegno che prevedono pagamenti diretti, tra cui figurava
quello relativo al premio per i prodotto lattiero-caseari e ai pagamenti
supplementari. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal
regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE)
n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento
(CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16). La controversia principale nel
procedimento C-230/09 rimane, tuttavia, disciplinata, ratione temporis,
dal regolamento n. 1782/2003.
18 Il sistema istituito da quest’ultimo regolamento poggiava, in
particolare, sui principi del passaggio dal sostegno della produzione al
sostegno del produttore, introducendo un sistema scisso di aiuto al
reddito per ogni azienda agricola, nonché del raggruppamento di un certo
numero di pagamenti diretti versati in virtù di diversi regimi in un
unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza,
nell’arco di un periodo di riferimento.
19 L’ultima frase del ventinovesimo ‘considerando’ di detto regolamento
enunciava che il pagamento unico dovrebbe essere istituito a livello di
azienda.
20 L’art. 62 del regolamento n. 1782/2003 riguardava l’attuazione
regionale del regime di pagamento unico. Tale articolo disponeva:
«(…) lo Stato membro può decidere che gli importi risultanti dai premi
per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti
agli articoli 95 e 96, siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel
regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai
sensi del presente comma sono modificati di conseguenza.
L’importo di riferimento per tali pagamenti è pari agli importi da
assegnare ai sensi degli articoli 95 e 96 calcolati sulla base del
quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile
nell’azienda il 31 marzo dell’anno dell’inclusione parziale o totale di
tali pagamenti nel regime di pagamento unico.
(…)».
21 L’art. 95 del regolamento n. 1782/2003 stabiliva quanto segue:
«1. Dal 2004 al 2007, i produttori di latte possono beneficiare di un
premio per i prodotti lattiero-caseari, concesso per anno civile, per
azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che
dà diritto al premio e disponibile nell’azienda.
(…)
3. I quantitativi di riferimento individuali che sono stati oggetto di
cessioni temporanee a norma dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n.
3950/92 (…) o dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003 (…) il
31 marzo dell’anno civile in questione sono considerati disponibili
nell’azienda del cessionario per tale anno civile.
(…)».
La normativa nazionale
22 L’art. 14, n. 1, del regolamento 9 agosto 2004, relativo al prelievo
sul latte [Verordnung zur Durchführung der EG-Milchabgabenregelung (Milchabgabenverordnung)]
(BGBl. I, pag. 2143; in prosieguo: la «MilchAbgV»), disponeva:
«L’acquirente può assegnare i quantitativi di riferimento per le
consegne rimasti inutilizzati nel relativo periodo di dodici mesi
(consegne inferiori alle quote) ad altri produttori di latte le cui
consegne hanno superato i quantitativi di riferimento per le consegne
loro assegnati (produttori eccedentari). L’assegnazione ai diversi
produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento per le consegne
rimasti inutilizzati avviene sulla base della seguente formula
aritmetica:
somma delle consegne inferiori alle quote x quantitativo di riferimento
per le consegne del produttore eccedentario
somma dei quantitativi di riferimento per le consegne dei produttori
eccedentari.
(…)».
23 Conformemente all’art. 2, n. 1, della legge 26 luglio 2004, per
l’attuazione del regime di pagamento unico [Gesetz zur Durchführung der
einheitlichen Betriebsprämie (Betriebsprämiendurchführungsgesetz] (BGBl.
I 2004, pag. 1868), la Repubblica federale di Germania ha attuato il
regime di pagamento unico sul piano regionale con effetto dal 1° gennaio
2005.
24 L’art. 6 del regolamento 18 febbraio 2004, per l’attuazione del
premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari [Verordnung
über die Durchführung der Milchprämie und der Ergänzungszahlung zur
Milchprämie (Milchprämienverordnung)] (BGBl. I, pag. 267; in prosieguo:
la «MilchPrämV»), è stato reso applicabile al calcolo del pagamento
unico in forza dell’art. 34, n. 1, del regolamento 3 dicembre 2004,
relativo al sistema integrato di gestione e di controllo [Verordnung
über die Durchführung von Stützungsregelungen und gemeinsamen Regeln für
Direktzahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 im Rahmen des
Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems sowie zur Änderung der
Kartoffelstärkeprämienverordnung (InVeKoS-Verordnung)] (BGBl. I, pag.
3194).
25 L’art. 6 della MilchPrämV così disponeva:
«1. I quantitativi di riferimento da prendere in considerazione per la
concessione del premio per i prodotti lattiero-caseari e del pagamento
supplementare, a disposizione del produttore lattiero il 31 marzo
dell’anno relativo alla domanda, sono attestati mediante un certificato
(...), in caso di quantitativi di riferimento di “consegna” per
l’acquirente designato al n. 2, punto 2, rilasciato dall’ufficio
doganale competente (ufficio doganale principale) (certificato che
determina i quantitativi di riferimento).
2. Nel certificato che determina i quantitativi di riferimento, occorre
indicare nel contempo
1) i quantitativi di latte e di equivalente latte che sono stati
effettivamente consegnati o commercializzati dal produttore lattiero nel
periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dell’anno di
presentazione della domanda (...)
(...)».
Cause principali e questioni pregiudiziali
Il procedimento C-231/09
26 La domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento C-231/09
riguarda due cause pendenti dinanzi al giudice del rinvio, di cui una è
stata intentata dal sig. Aissen e l’altra dal sig. Rohaan, entrambi
produttori lattieri che hanno effettuato consegne nel periodo di dodici
mesi 2004/2005. Ciascuno ha acquistato, in tale periodo, un’azienda
lattiera alla quale corrispondeva un quantitativo di riferimento che gli
è stato trasferito unitamente a tale azienda, ma che era stato
parzialmente utilizzato, per il suddetto periodo, dal precedente
gestore.
27 Entrambi hanno chiesto all’autorità competente di attestare che il
quantitativo di riferimento del precedente gestore era stato loro
trasferito nella sua interezza. Tale autorità ha rilasciato a ciascuno
di essi un certificato in tal senso, precisandovi tuttavia che, in caso
di trasferimento nel corso del periodo di dodici mesi, la latteria
doveva indicare al nuovo gestore il quantitativo di riferimento che
rimaneva da consegnare, tenendo conto del quantitativo già consegnato
dal precedente gestore nello stesso periodo.
28 In base a tali certificati nonché alle informazioni fornite dalla
latteria interessata, lo Hauptzollamt Oldenburg ha ricalcolato i
quantitativi di riferimento del sig. Aissen e del sig. Rohaan e ha
attribuito a ciascuno di essi, per il periodo di dodici mesi 2004/2005,
soltanto la parte del quantitativo di riferimento trasferito in
relazione alla quale non era stato consegnato latte dal precedente
gestore, poiché l’altra parte era rimasta a quest’ultimo per tale
periodo.
29 Poiché i sigg. Aissen e Rohaan avevano entrambi superato i loro
quantitativi di riferimento destinati alle rispettive consegne, lo
Hauptzollamt Oldenburg ha fissato il contributo al prelievo per ognuno
di essi.
30 Nell’ambito della determinazione del prelievo, lo Hauptzollamt
Oldenburg ha provveduto alla riassegnazione della parte inutilizzata del
quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, di cui
all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003. Per tale riassegnazione,
tanto nel caso del sig. Aissen quanto in quello del sig. Rohaan, esso
non ha tenuto conto della parte del quantitativo di riferimento
corrispondente all’azienda acquistata nel corso del periodo interessato
che era già stata utilizzata dal precedente gestore.
31 I sigg. Aissen e Rohaan hanno esperito un ricorso contro gli avvisi
di accertamento relativi al contributo al prelievo emessi
rispettivamente nei loro confronti.
32 Il Finanzgericht Hamburg (Tribunale delle finanze di Amburgo) ha
accolto i predetti ricorsi, in quanto ha ritenuto che la totalità del
quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda così acquistata
dovesse essere presa in considerazione, a favore del nuovo gestore, in
sede di riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di
riferimento nazionale destinato alle consegne, senza tenere conto delle
consegne di latte effettuate dal gestore precedente.
33 Lo Hauptzollamt Oldenburg ha proposto un ricorso per cassazione («Revision»)
dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte federale delle finanze).
34 Secondo quest’ultimo, dall’art. 5, lett. k), del regolamento n.
1788/2003 discende che occorre prendere in considerazione i
trasferimenti, le cessioni, le conversioni o le riassegnazioni
temporanee dei quantitativi di riferimento intervenuti nel corso di un
periodo di dodici mesi allorquando si esamina, alla scadenza di tale
periodo, se il produttore ha consegnato più latte di quanto fosse
legittimato a fare in esenzione dal prelievo. Tale diritto sarebbe
estinto ove fosse stato esercitato. Il trasferimento di un quantitativo
di riferimento già utilizzato una volta non potrebbe dunque, a
prescindere dal contesto normativo in cui è stato effettuato, restituire
il diritto di consegnare latte in esenzione dal prelievo nel periodo di
dodici mesi pertinente.
35 Il Bundesfinanzhof considera tuttavia ipotizzabile una concezione del
quantitativo di riferimento come diritto astratto. A tal riguardo, il
diritto dell’Unione non prevedrebbe, nel caso di un trasferimento di
azienda nel corso di un periodo di dodici mesi, la fissazione o il
calcolo di un secondo quantitativo di riferimento, ma prevedrebbe la
presa in considerazione di un unico quantitativo di riferimento, il cui
utilizzo sarebbe tuttavia a disposizione prima di un produttore, poi
dell’altro, ove quest’ultimo può utilizzarlo soltanto nei limiti in cui
non sia già estinto a causa di consegne di latte effettuate dal primo.
Non sembrerebbe dunque che il quantitativo di riferimento debba essere
ripartito secondo un metodo qualunque tra i produttori che si succedono.
36 Pertanto, nell’ambito della riassegnazione della parte inutilizzata
del quantitativo di riferimento nazionale, sarebbe ipotizzabile tenere
conto, in caso di trasferimento di azienda in un periodo di dodici mesi,
del quantitativo di riferimento individuale complessivo che si trova a
disposizione del nuovo gestore alla fine del predetto periodo, anche se
quest’ultimo non ha mai avuto il pieno diritto di consegnare tale
quantitativo di latte esente da prelievo.
37 Segnatamente per il rischio di trasferimenti speculativi che possono
essere effettuati al solo scopo di conseguire una migliore posizione
nell’ambito della riassegnazione della parte inutilizzata del
quantitativo di riferimento nazionale, il Bundesfinanzhof non esclude,
per contro, che una siffatta dissociazione concettuale tra l’utilizzo
dei quantitativi di riferimento individuali e la presa in considerazione
di tali quantitativi di riferimento nell’ambito della riassegnazione,
quali «quantitativi di riferimento disponibili» ai sensi dell’art. 5,
lett. k), del regolamento n. 1788/2003, possa essere contraria alla
lettera e allo spirito del diritto dell’Unione, ivi compresi i principi
generali dell’organizzazione del mercato lattiero.
38 Ciò premesso, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto [dell’Unione], segnatamente l’art. 5, lett. k), del
regolamento [n. 1788/2003], debba essere inteso nel senso che il
quantitativo di riferimento di un produttore il quale, nel corso di un
periodo di dodici mesi, abbia acquistato un’azienda da un altro
produttore non comprende il quantitativo in relazione al quale tale
altro produttore, nel periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già
consegnato latte prima del trasferimento dell’azienda.
2) Se le disposizioni del diritto [dell’Unione] o i principi generali
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari ostino ad una disposizione di diritto
nazionale la quale, nell’ambito della [riassegnazione], prevista
dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, della parte
inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale [tra i produttori
eccedentari], consenta al produttore di cui alla prima questione, che ha
acquistato l’azienda nel periodo di dodici mesi, di partecipare
all’assegnazione della parte inutilizzata, considerandosi inclusa anche
la parte del quantitativo di riferimento consegnata dall’altro
produttore».
Il procedimento C-230/09
39 La Kurt und Thomas Etling in GbR, società civile di diritto tedesco,
svolge un’attività di produzione lattiera. Per la campagna lattiera
2004/2005, a tale società è stato attribuito un quantitativo di
riferimento per le consegne pari a 553 678 kg, tenuto conto in
particolare del fatto che, dall’anno 2000, la stessa aveva dato in
affitto una parte del suo quantitativo di riferimento destinato alle
consegne, pari a 50 000 kg. Nel febbraio 2005 il contratto di affitto è
stato risolto, sicché tale parte del quantitativo di riferimento è stata
trasferita a detta società con effetto dal 1° marzo 2005.
40 Su richiesta di quest’ultima, l’ente agricolo competente ha
rilasciato un certificato attestante che un quantitativo di riferimento
destinato alle consegne, pari a 50 000 kg, le era stato trasferito con
effetto dal 1° marzo 2005 e in cui veniva tuttavia precisato che, per il
periodo di dodici mesi 2004/2005, poteva essere utilizzata solo la parte
non ancora esaurita di tale quantitativo di riferimento, parte che
sarebbe stata determinata dalla latteria.
41 Prima della risoluzione del contratto di affitto, l’affittuario
uscente aveva già consegnato 50 000 kg di latte per tale periodo di
dodici mesi. In base al certificato sopracitato e alle informazioni
fornite dalla latteria, lo Hauptzollamt Koblenz ha ricalcolato il
quantitativo di riferimento per le consegne della Kurt und Thomas Etling
in GbR e quello del suddetto affittuario, segnatamente ai fini della
determinazione del prelievo dovuto, e ha ritenuto che, essendo il
quantitativo di riferimento trasferito già stato completamente esaurito
da quest’ultimo, occorresse iscriverlo, per il suddetto periodo di
dodici mesi, sul conto del medesimo e non sul conto della Kurt und
Thomas Etling in GbR.
42 Ai fini del calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari, lo
Hauptzollamt Koblenz ha rilasciato a detta società un certificato in cui
non si è tenuto conto del recupero del quantitativo di riferimento
precedentemente dato in affitto, cosicché vi veniva indicato solamente
il quantitativo di riferimento di 553 678 kg.
43 Poiché il suo reclamo avverso tale certificato è stato respinto, la
Kurt und Thomas Etling in GbR ha esperito un ricorso dinanzi al
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale delle finanze del Land Renania
Palatinato), che quest’ultimo ha accolto reputando che, nelle
circostanze della causa principale, l’ottenimento di un siffatto premio,
in forza del regolamento n. 1782/2003, non dipendesse da eventuali
consegne effettuate dall’affittuario.
44 Lo Hauptzollamt Koblenz ha proposto un ricorso per cassazione («Revision»)
avverso siffatta decisione dinanzi al Bundesfinanzhof.
45 Quest’ultimo ritiene ipotizzabile, nell’ambito dell’art. 95, n. 1,
del regolamento n. 1782/2003, il quale prevede che il calcolo del premio
per i prodotti lattiero-caseari venga effettuato, segnatamente, in base
al quantitativo di riferimento individuale che dà diritto a tale premio
e disponibile nell’azienda, assegnare, in caso di trasferimento di un
quantitativo di riferimento individuale nel corso di un periodo di
dodici mesi, detto premio in funzione del quantitativo di riferimento
individuale complessivo che, alla fine del medesimo periodo, si trova a
disposizione dell’acquirente del quantitativo di riferimento trasferito,
anche se quest’ultimo non ha mai avuto il pieno diritto di consegnare
suddetto quantitativo di latte in esenzione dal prelievo.
46 Il Bundesfinanzhof non esclude tuttavia che una siffatta
dissociazione concettuale tra l’utilizzo del quantitativo di riferimento
individuale e la presa in considerazione, in sede di calcolo del premio
per i prodotti lattiero-caseari, di tali quantitativi di riferimento
come «quantitativi di riferimento disponibili», ai sensi dell’art. 5,
lett. k), del regolamento n. 1788/2003, possa essere contraria alla
lettera e allo spirito del diritto dell’Unione, ivi compresi i principi
generali dell’organizzazione del mercato lattiero.
47 Ciò posto, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e
di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto [dell’Unione], segnatamente l’art. 5, lett. k), del
regolamento [n. 1788/2003], debba essere inteso nel senso che, nel
periodo in cui è stato trasferito un quantitativo di riferimento da un
produttore all’altro, il quantitativo di riferimento [di quest’ultimo]
non comprende [la parte del] quantitativo [di riferimento trasferito] in
relazione alla quale [il primo] produttore, nel periodo di dodici mesi
di cui trattasi, abbia già consegnato latte».
48 Con ordinanza del presidente della Corte 6 agosto 2009, i
procedimenti C-230/09 e C-231/09 sono stati riuniti ai fini delle fasi
scritta e orale, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
49 Il regolamento n. 1788/2003 prevedeva diversi casi di trasferimento,
tra produttori, di quantitativi di riferimento individuali o di parti di
essi. A tal riguardo, il legislatore aveva ritenuto opportuno, da una
parte, prevedere eccezioni al principio secondo cui il quantitativo di
riferimento corrispondente a un’azienda viene trasferito con
quest’ultima e, dall’altra, mantenere meccanismi di trasferimento o di
riassegnazione temporanei volti a consentire a taluni produttori di
accrescere, nei limiti del quantitativo di riferimento nazionale, il
quantitativo di latte commercializzato in esenzione dal prelievo per un
dato periodo di dodici mesi. Costituiva un siffatto meccanismo
segnatamente quello previsto dall’art. 10, n. 3, del regolamento n.
1788/2003, che consentiva di riassegnare la parte inutilizzata del
quantitativo di riferimento nazionale ai produttori che avevano
effettuato consegne eccedenti in un periodo di dodici mesi.
50 Ai suoi artt. 17 e 18, tale regolamento prevedeva inoltre
trasferimenti di quantitativi di riferimento che, pur essendo
intervenuti in tale periodo o all’inizio del medesimo, incidevano
solitamente sul quantitativo di riferimento di un produttore oltre la
fine del medesimo periodo. Per quanto riguarda i trasferimenti citati,
dal sistema generale del regolamento n. 1788/2003, dall’obiettivo,
perseguito da quest’ultimo, di ripristinare l’equilibrio tra l’offerta e
la domanda sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze
strutturali, mediante una limitazione della produzione lattiera, nonché
dal principio enunciato al suo decimo ‘considerando’ e sancito al suo
art. 6, n. 5, secondo cui la somma dei quantitativi attribuiti ai
produttori da uno Stato membro e di quelli attribuiti da quest’ultimo
alla riserva nazionale non deve superare il quantitativo di riferimento
nazionale, discende che il quantitativo di riferimento individuale,
oggetto di un siffatto trasferimento, può consentire al produttore
cessionario di commercializzare latte esente da prelievo, per lo stesso
periodo, soltanto nei limiti in cui il precedente detentore di tale
quantitativo di riferimento non l’abbia utilizzato.
Sulle due questioni nel procedimento C-231/09
51 Con le sue due questioni nel procedimento C-231/09, che occorre
esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio
interroga la Corte sostanzialmente sulle condizioni alle quali è
consentito fissare la partecipazione alla riassegnazione della parte
inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle
consegne, di cui all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, di un
produttore eccedentario, qualora tale produttore abbia acquistato, nel
corso del periodo di dodici mesi pertinente, un’azienda alla quale
corrisponde un quantitativo di riferimento individuale e in cui era
stato prodotto e consegnato latte per questo stesso periodo dal
produttore che la gestiva precedentemente.
52 Va dapprima rilevato che l’art. 10, n. 3, del regolamento n.
1788/2003 lasciava agli Stati membri la scelta se procedere o meno a una
riassegnazione, ai produttori eccedentari, della parte inutilizzata del
quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, prima di
stabilire, secondo le modalità di cui al punto a) o al punto b) di tale
disposizione, il contributo di ciascun produttore al pagamento del
prelievo dovuto per il periodo di dodici mesi pertinente.
53 Va poi osservato che l’operazione di riassegnazione della parte
inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle
consegne e quella di determinazione del contributo dei produttori al
pagamento del prelievo dovuto costituiscono due operazioni distinte,
seppure collegate, poiché la prima è un’operazione facoltativa
preliminare alla seconda e incide sul risultato della medesima.
54 Inoltre, dalla formulazione stessa dell’art. 10, n. 3, del
regolamento n. 1788/2003 emerge che le modalità previste al punto a) o
al punto b) di tale disposizione si riferiscono soltanto all’operazione
di determinazione del contributo dei produttori al pagamento del
prelievo dovuto.
55 Ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione
europea, il criterio del «superamento del quantitativo di riferimento a
disposizione» di ciascun produttore, di cui all’art. 10, n. 3, lett. a),
del regolamento n. 1788/2003, non si riferisce all’operazione di
riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento
nazionale destinato alle consegne.
56 Ad ogni modo, il quantitativo di riferimento disponibile, quale
definito all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, non può
costituire un criterio ai fini di tale riassegnazione. Infatti, da tale
definizione risulta che il quantitativo di cui trattasi è determinato,
in particolare, tenuto conto delle «riassegnazioni temporanee previst[e]
[da questo] regolamento», di cui fa parte la riassegnazione contemplata
dall’art. 10, n. 3, del regolamento in parola. Il quantitativo di
riferimento disponibile, ai sensi del sopracitato art. 5, lett. k), è
dunque noto soltanto dopo tale riassegnazione, sempreché quest’ultima
abbia luogo.
57 Per contro, si deve esaminare se altri criteri previsti dal suddetto
art. 10, n. 3, siano applicabili nell’ipotesi in cui uno Stato membro
decida di procedere a una siffatta riassegnazione.
58 A tal riguardo, nelle versioni tedesca, francese, portoghese e
slovena di detta disposizione, il legislatore ha impiegato,
rispettivamente, la formulazione «Neuzuweisung (…), die proportional zu
den Referenzmengen der einzelnen Erzeuger oder nach objektiven, von den
Mitgliedstaaten festzulegenden Kriterien erfolgt» (riassegnazione che
avviene proporzionalmente ai quantitativi di riferimento di ciascun
produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli
Stati membri), la formulazione «après réallocation ou non,
proportionnellement aux quantités de référence individuelles de chaque
producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres,
de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée
aux livraisons» (previa riassegnazione o meno, proporzionalmente ai
quantitativi di riferimento individuali di ciascun produttore o secondo
criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri, della
parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato
alle consegne), la formulazione «após eventual reatribuição -
proporcionalmente às quantidades de referência individuais de cada
produtor ou de acordo com critérios objectivos a definir pelos
Estados-Membros - da parte não utilizada da quantidade de referência
nacional afectada às entregas» (previa eventuale riassegnazione,
proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali di ciascun
produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere definiti dagli
Stati membri, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento
nazionale destinato alle consegne) nonché la formulazione «porazdeljen
ali ne, v sorazmerju z individualnimi referencnimi kolicinami vsakega
proizvajalca ali skladno z objektivnimi merili, ki jih dolocijo države
clanice» (riassegnat[a] o meno, proporzionalmente ai quantitativi di
riferimento individuali di ciascun produttore o secondo criteri
obiettivi determinati dagli Stati membri).
59 Da altre versioni linguistiche del regolamento n. 1788/2003, quali le
versioni bulgara, inglese e olandese, emerge invece che i termini
«proporzionalmente ai quantitativi di riferimento (individuali) di
ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati
dagli Stati membri», di cui all’art. 10, n. 3, di tale regolamento, si
riferiscono non all’eventuale riassegnazione della parte inutilizzata
del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, ma
alla determinazione del contributo dei produttori al pagamento del
prelievo dovuto.
60 Secondo una giurisprudenza consolidata, da una parte, la formulazione
utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione di
diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno
dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad
essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre
versioni linguistiche (v., in particolare, sentenze 3 aprile 2008, causa
C-187/07, Endendijk, Racc. pag. I-2115, punto 23, nonché 9 ottobre 2008,
causa C-239/07, Sabatauskas e a., Racc. pag. I-7523, punto 38). D’altra
parte, le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione
devono essere interpretate in modo uniforme e, pertanto, in caso di
divergenze tra loro, la disposizione di cui trattasi dev’essere
interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della
normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze Endendijk,
cit., punto 24, nonché 29 aprile 2010, causa C-340/08, M e a., non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44).
61 A tal riguardo va rilevato in primo luogo che, come enunciato al
quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1788/2003, il
legislatore ha inteso conferire una certa duttilità all’applicazione del
regime del prelievo nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari autorizzando gli Stati membri a riassegnare i
quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo.
62 Non pare tuttavia che tale possibilità sia stata un’innovazione
rispetto al regime preesistente o che il legislatore abbia notevolmente
modificato quest’ultimo su tale punto.
63 Al contrario, il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 3950/92,
il quale è stato sostituito con il regolamento n. 1788/2003, enunciava
già che, «allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del
regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i
quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all’interno
del territorio dello Stato membro». Nella stessa ottica, l’art. 2, n. 1,
secondo comma, del regolamento n. 3950/92, al quale ha poi corrisposto
l’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, prevedeva che, «[a]
seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori
al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o
meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello
dell’acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione,
proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun
produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a
livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento
a disposizione di ciascun produttore».
64 Orbene, risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche di
quest’ultima disposizione che era senz’altro la ripartizione dei
quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione
di tali quantitativi, a dover essere effettuata «proporzionalmente ai
quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore» e che
il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto era, dal
canto suo, stabilito in base al superamento del quantitativo di
riferimento di cui dispone ciascun produttore.
65 In secondo luogo, è giocoforza constatare che, se l’art. 10, n. 3,
del regolamento n. 1788/2003 dovesse essere interpretato nel senso che i
termini «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento (individuali)
a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che
devono essere fissati dagli Stati membri» si riferiscono alla
determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo
dovuto, i criteri contenuti in detta formulazione verrebbero ad
aggiungersi a quello previsto dal punto a) del suddetto art. 10, n. 3,
ossia «in base al superamento del quantitativo di riferimento a
disposizione di ciascun produttore», il che, come minimo, complicherebbe
inutilmente l’applicazione del regime del prelievo.
66 Da quanto precede emerge che i criteri contenuti in detta
formulazione si applicano alla riassegnazione della parte inutilizzata
del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne.
67 In ordine alla portata precisa di tali criteri, va rilevato che la
versione tedesca dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003
impiegava il termine «Referenzmengen» (quantitativi di riferimento).
68 Come ricordato al punto 60 della presente sentenza, la formulazione
utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del
diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno
dell’interpretazione di tale disposizione.
69 Orbene, è giocoforza constatare che le versioni linguistiche di detto
art. 10, n. 3, diverse dalla versione tedesca ricorrevano ai termini
«quantitativi di riferimento individuali», peraltro definiti all’art. 5,
lett. j), del regolamento n. 1788/2003 come «i quantitativi di
riferimento del produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi
periodo di dodici mesi».
70 Atteso quanto precede, come evidenziato dallo Hauptzollamt Koblenz e
dallo Hauptzollamt Oldenburg, l’art. 10, n. 3, del regolamento n.
1788/2003 deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della
parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato
alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo
di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia
quello determinato alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi
pertinente, o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli
Stati membri.
71 A tal riguardo spetta al giudice del rinvio verificare se, adottando
l’art. 14, n. 1, della MilchAbgV, la Repubblica federale di Germania
abbia inteso applicare l’opzione, prevista dall’art. 10, n. 3, del
regolamento n. 1788/2003, secondo cui la suddetta riassegnazione si
effettua proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di
ciascun produttore eccedentario o se tale Stato membro abbia inteso,
avvalendosi della facoltà, parimenti prevista da questa stessa
disposizione, di fissare altri criteri obiettivi ai fini della
summenzionata riassegnazione, consentire a un siffatto produttore al
quale, nel periodo di dodici mesi pertinente, è stato trasferito un
quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato prodotto
e consegnato latte per questo stesso periodo, da parte del produttore
che ne disponeva precedentemente, di partecipare alla riassegnazione di
cui trattasi, includendo una parte o la totalità del summenzionato
quantitativo di riferimento.
72 Per l’ipotesi in cui la Repubblica federale di Germania avesse optato
per la prima soluzione, va rilevato che la nozione di «quantitativi di
riferimento individuali», quale definita all’art. 5, lett. j), del
regolamento n. 1788/2003, giacché si riferisce alla data di inizio del
periodo di dodici mesi pertinente, non consente, ad ogni modo, di
prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento
intervenuti nel corso di tale periodo.
73 Per l’ipotesi in cui la Repubblica federale di Germania avesse optato
per la seconda soluzione, va constatato che, prevedendo la possibilità
per gli Stati membri di stabilire criteri obiettivi diversi da quello
del quantitativo di riferimento individuale ai fini della riassegnazione
della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale
destinato alle consegne, il legislatore dell’Unione aveva lasciato loro,
a tal fine, un margine discrezionale abbastanza ampio. Resta nondimeno
il fatto che gli Stati membri non erano autorizzati ad introdurre
qualsiasi tipo di criterio a tal riguardo.
74 Infatti, nell’adottare provvedimenti di attuazione di una
regolamentazione dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti ad esercitare
il proprio potere discrezionale nel rispetto, in particolare, dei
principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 20
giugno 2002, causa C-313/99, Mulligan e a., Racc. pag. I-5719, punto 35,
nonché 25 marzo 2004, causa C-495/00, Azienda Agricola Giorgio, Giovanni
e Luciano Visentin e a., Racc. pag. I-2993, punto 40), tra cui figurano
i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento,
di proporzionalità e di non discriminazione. Del pari, tali
provvedimenti di attuazione devono rispettare i diritti fondamentali
quali il diritto di proprietà (v., in tal senso, sentenza Mulligan e a.,
cit., punto 36).
75 Inoltre, alla luce del fatto che l’adozione di una normativa
nazionale, come quella applicabile nella causa principale, si inscrive
nell’ambito della politica agricola comune, una normativa del genere non
può essere istituita o applicata in modo da compromettere gli obiettivi
perseguiti da tale politica e, più particolarmente, quelli perseguiti
dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero (v., in tal
senso, sentenza Mulligan e a., cit., punto 33). In merito vanno citati,
in particolare, i principi di funzionamento del sistema del prelievo,
sanciti dal regolamento n. 1788/2003, ivi compresi quelli relativi ai
trasferimenti di quantitativi di riferimento.
76 A tal riguardo, se il principio menzionato al punto 50 della presente
sentenza, secondo cui la somma dei quantitativi attribuiti ai produttori
da uno Stato membro e di quelli attribuiti da quest’ultimo alla riserva
nazionale non deve superare il quantitativo di riferimento nazionale,
incide sul diritto di un produttore, al quale sia stato trasferito un
quantitativo di riferimento individuale già utilizzato parzialmente o
totalmente, di consegnare latte esente da prelievo, tale principio non
può incidere sull’operazione di riassegnazione prevista dall’art. 10, n.
3, del regolamento n. 1788/2003. Infatti, poiché tale operazione ha come
unico scopo quello di consentire agli Stati membri di ripartire, alla
fine di un periodo di dodici mesi, la parte inutilizzata del
quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne tra i
produttori eccedentari, essa non influisce sul volume di tale parte
inutilizzata e non può dunque incidere sul pareggio tra, da una parte,
la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi
di riferimento attribuiti dallo Stato membro interessato alla riserva
nazionale e, dall’altra, il quantitativo di riferimento nazionale.
77 Di conseguenza, gli Stati membri erano liberi, in sede di esercizio
della facoltà di fissare «criteri obiettivi», di cui all’art. 10, n. 3,
del regolamento n. 1788/2003, di permettere a tali produttori, qualora
sia stato loro trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un
quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato
consegnato latte, per il medesimo periodo, dal produttore che ne
disponeva precedentemente, di partecipare alla suddetta riassegnazione
includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento,
sempreché la normativa di cui trattasi rispetti gli altri requisiti
menzionati ai punti 74 e 75 della presente sentenza.
78 Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta
normativa fosse istituita in modo da non dare luogo a trasferimenti che,
nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dal regolamento
n. 1788/2003, avrebbero avuto come unico scopo quello di consentire a
taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole
in sede di riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di
riferimento nazionale destinato alle consegne. Invero, dalla
giurisprudenza della Corte si evince che l’applicazione dei regolamenti
dell’Unione non può estendersi fino alla tutela di pratiche abusive di
operatori economici (v., in tal senso, sentenze 2 maggio 1996, causa
C-206/94, Paletta, Racc. pag. I-2357, punto 24 e giurisprudenza ivi
citata, nonché 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Stärke, Racc.
pag. I-11569, punto 51).
79 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le questioni
sollevate nel procedimento C-231/09 vanno risolte nei seguenti termini:
- L’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003 deve essere interpretato
nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del
quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve
essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento
individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato
alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo
criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di
quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa
disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti
di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo.
- Una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art. 10,
n. 3, del regolamento n. 1788/2003, di fissare criteri obiettivi, in
base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte
inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle
consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del
diritto dell’Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica
agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti
dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero.
- Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata
nell’ambito dell’esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai
produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente
alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, nel periodo di dodici
mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione
al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo
dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale
riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo
di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una
siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il
rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento,
avrebbero avuto l’unico scopo di consentire a taluni produttori
eccedentari di conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della
riassegnazione di cui trattasi.
Sulla questione nel procedimento C-230/09
80 Dalla decisione di rinvio nel procedimento C-230/09 emerge che la
controversia principale in tale procedimento riguarda la determinazione
del quantitativo di riferimento in base al quale doveva essere fissato
l’importo del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui beneficiava
la Kurt und Thomas Etling in GbR. A tale proposito, il giudice del
rinvio chiede l’interpretazione dell’art. 5, lett. k), del regolamento
n. 1788/2003 soltanto nei limiti in cui ritiene che l’art. 95, n. 1, del
regolamento n. 1782/2003, che disciplinava il calcolo del detto premio
all’epoca dei fatti nella causa principale, rinviasse, in merito al
calcolo summenzionato, al citato art. 5, lett. k).
81 Ciò posto, la questione del giudice del rinvio va intesa nel senso
che quest’ultimo chiede sostanzialmente se l’espressione «quantitativo
di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile
nell’azienda», contenuta nell’art. 95, n. 1, del regolamento n.
1782/2003, debba essere interpretata nel senso che, qualora ad un
produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente,
un quantitativo di riferimento già utilizzato dal suo precedente
detentore nel corso dello stesso periodo, tale espressione comprenda
altresì quest’ultimo quantitativo di riferimento.
82 Va esaminato, anzitutto, se risulta corretta la premessa secondo cui
l’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 rinviava alla nozione di
«quantitativo di riferimento disponibile» quale definita all’art. 5,
lett. k), del regolamento n. 1788/2003.
83 Come rilevato tanto dalla Commissione, nelle sue memorie scritte,
quanto dall’avvocato generale ai paragrafi 19 e 20 delle sue
conclusioni, l’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 non impiegava
esattamente i termini «quantitativi di riferimento disponibili»,
definiti all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003. Resta
nondimeno il fatto che, poiché il summenzionato art. 95, n. 1, impiegava
l’espressione «quantitativo di riferimento individuale», il ricorso alla
dicitura «disponibile nell’azienda» sarebbe stato inutile se il
legislatore avesse inteso riferirsi alla nozione di «quantitativo di
riferimento individuale», di cui all’art. 5, lett. j), del regolamento
n. 1788/2003.
84 Inoltre, dall’art. 95, n. 3, del regolamento n. 1782/2003 risulta che
sono considerati a disposizione dell’azienda del cessionario i
quantitativi di riferimento individuali che hanno formato oggetto di
cessioni temporanee conformemente all’art. 16 del regolamento n.
1788/2003 al 31 marzo dell’anno civile. È dunque a tale data che, ai
fini del calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari, deve essere
valutata la situazione di un produttore che può beneficiarne.
85 Orbene, ai sensi dell’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003,
a essere determinati in relazione a tale data sono i «quantitativi di
riferimento disponibili».
86 Alla luce di queste considerazioni, occorre constatare che, all’art.
95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, il legislatore ha effettivamente
inteso la nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» quale
definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003.
87 Va poi esaminato se, allorquando ad un produttore sia stato
trasferito, nel corso del periodo di dodici mesi pertinente, un
quantitativo di riferimento già utilizzato dal precedente detentore nel
corso dello stesso periodo, detta nozione comprenda altresì quest’ultimo
quantitativo di riferimento.
88 La nozione di «quantitativi di riferimento disponibili», definita
all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, designa «i
quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di
dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei
trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni
temporanee previsti da [questo] regolamento e intervenuti nel corso di
tale periodo di dodici mesi». Essa svolge dunque un ruolo particolare
nel sistema del regolamento in esame e, pertanto, non può essere
analizzata al di fuori di tale contesto.
89 Infatti, dalla formulazione del quinto ‘considerando’ del regolamento
n. 1788/2003 nonché da quella dei suoi artt. 4, secondo comma, e 10, n.
3, lett. a), risulta che tale quantitativo di riferimento serve
unicamente come base per la determinazione delle eventuali consegne
eccedenti effettuate dai produttori e, di conseguenza, dell’importo del
prelievo dovuto, poiché i termini «quantitativi di riferimento
disponibili» non vengono usati in nessun’altra disposizione del
regolamento in parola.
90 A tal riguardo, qualora un quantitativo di riferimento individuale o
una parte di quest’ultimo potesse, in caso di trasferimento, essere
usato da un produttore per consegne esenti da prelievo per un periodo di
dodici mesi e, successivamente, dal produttore beneficiario del
trasferimento al fine di includerlo nel suo quantitativo di riferimento
disponibile e di ridurre, in tal modo, le proprie consegne eccedenti per
questo stesso periodo, lo stesso quantitativo di riferimento sarebbe
utilizzato due volte per lo stesso periodo di dodici mesi, il che
contrasterebbe con il principio menzionato al punto 50 e ricordato al
punto 76 della presente sentenza, secondo cui la somma dei quantitativi
attribuiti ai produttori dagli Stati membri e di quelli attribuiti alla
riserva nazionale non deve superare il quantitativo di riferimento
nazionale.
91 Tale soluzione è anche conforme al sistema generale del regolamento
n. 1782/2003, poiché previene il rischio che un premio per i prodotti
lattiero-caseari sia concesso, per uno stesso periodo, a due produttori
diversi in base allo stesso quantitativo di riferimento disponibile.
92 Di conseguenza, la nozione di quantitativo di riferimento disponibile
non può essere dissociata dall’utilizzo che i produttori ne fanno e non
può dunque comprendere un quantitativo di riferimento individuale
trasferito, oppure una parte di esso, che sia già stato utilizzato da un
altro produttore per lo stesso periodo di dodici mesi.
93 Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la
questione posta nel procedimento C-230/09 va risolta dichiarando che la
nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al
premio e disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del
regolamento n. 1782/2003, che corrisponde alla nozione di «quantitativi
di riferimento disponibili» definita all’art. 5, lett. k), del
regolamento n. 1788/2003, deve essere interpretata nel senso che,
qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici
mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale
era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso
periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario,
la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla
quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da
prelievo.
Sulle spese
94 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento (CE) del
Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217, deve essere interpretato nel senso
che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di
riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata
proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun
produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1°
aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri
obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di
quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa
disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti
di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo.
2) Una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art. 10,
n. 3, del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n.
2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene
effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo
di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in
particolare, i principi generali del diritto dell’Unione nonché gli
obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più
specificamente, quelli perseguiti dall’organizzazione comune dei mercati
nel settore lattiero.
3) Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata
nell’ambito dell’esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai
produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente
alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal
regolamento n. 2217/2004, nel periodo di dodici mesi pertinente, un
quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già
stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore
che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione
includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento.
Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta
normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto
formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto
l’unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di
conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione
di cui trattasi.
4) La nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto
al premio e disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del
regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001,
(CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, quale modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118, che
corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili»
definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, quale
modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel
senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di
dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al
quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso
periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario,
la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla
quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da
prelievo.
Firme
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