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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 5/05/2011, Sentenze C-230/09 e C-231/09



AGRICOLTURA - Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Nozione di quantitativo di riferimento individuale - Reg. n. 2217/2004/CE - Reg. (CE) n. 1782/2003 che mod. i Regg. (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. La nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118, che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) Hauptzollamt Koblenz c. Kurt und Thomas Etling in GbR ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 5/05/2011, Sentenze C-230/09 e C-231/09

AGRICOLTURA - Settore del latte e prodotti lattiero-caseari - Regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune - Trasferimento di quantitativi di riferimento individuali - Ripercussioni sul calcolo del prelievo - Ripercussioni sul calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1782/2003 e s.m. dal reg. n. 2217/2004. L’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217, deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo. Inoltre, una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell’Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero. Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell’ambito dell’esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto l’unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione di cui trattasi. Ddomande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) Hauptzollamt Koblenz c. Kurt und Thomas Etling in GbR ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 5/05/2011, Sentenze C-230/09 e C-231/09


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 maggio 2011

«Agricoltura - Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1788/2003 - Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune - Trasferimento di quantitativi di riferimento individuali - Ripercussioni sul calcolo del prelievo - Ripercussioni sul calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari»



Nei procedimenti riuniti C-230/09 e C-231/09,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisioni 31 marzo 2009, pervenute in cancelleria il 25 giugno 2009, nelle cause

Hauptzollamt Koblenz (C-230/09)

contro

Kurt und Thomas Etling in GbR,

con l’intervento di:

Bundesministerium der Finanzen,

e

Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)

contro

Theodor Aissen,

Hermann Rohaan,

con l’intervento di:

Bundesministerium der Finanzen,


LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešic (relatore), M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

- per lo Hauptzollamt Koblenz, dal sig. C. Busse, Regierungsdirektor;

- per la Kurt und Thomas Etling in GbR, dall’avv. G. Zulauf, Rechtsanwalt;

- per lo Hauptzollamt Oldenburg, dalla sig.ra A. Kramer e dal sig. W. Uhlig, Regierungsdirektoren;

- per il sig. Aissen, dall’avv. A. Enninga, Rechtsanwalt;

- per il sig. Rohaan, dall’avv. D. Schuhmacher, Rechtsanwalt;

- per la Commissione europea, dal sig. G. von Rintelen e dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217 (GU L 375, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1788/2003»).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che, nel procedimento C-230/09, vedono contrapposti lo Hauptzollamt Koblenz (ufficio doganale principale di Coblenza) e la Kurt und Thomas Etling in GbR e, nel procedimento C-231/09, lo Hauptzollamt Oldenburg (ufficio doganale principale di Oldenburg) e i sigg. Aissen e Rohaan, e che riguardano rispettivamente, da una parte, la determinazione del quantitativo di riferimento in base al quale viene fissato l’importo del premio per i prodotti lattiero-caseari e, dall’altra, la determinazione della base per la fissazione della partecipazione alla riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La normativa in materia di prelievo nel settore lattiero

3 Nel 1984, a causa del persistente squilibrio tra l’offerta e la domanda nel settore lattiero, un regime di prelievo supplementare in predetto settore, basato sul principio che un prelievo è dovuto per quantitativi di latte e/o di equivalente latte che superano un quantitativo di riferimento da determinare, è stato istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).

4 In pari data è stato emanato il regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).

5 Il regime di prelievo supplementare è stato varie volte prorogato, segnatamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), il quale è stato più volte modificato.

6 Segnatamente per motivi di semplificazione e di chiarificazione, quest’ultimo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1788/2003 che, a sua volta, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (GU L 299, pag. 1), con effetto dal 1° aprile 2008. Le controversie principali rimangono tuttavia disciplinate, ratione temporis, dal regolamento n. 1788/2003.

7 I ‘considerando’ quinto, decimo e quattordicesimo del regolamento n. 1788/2003 erano del seguente tenore:

«(5) È opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo, sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.

(…)

(10) (…) La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non dovrebbe superare i quantitativi di riferimento nazionali. (…)

(…)

(14) Allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, è opportuno autorizzare gli Stati membri a riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti».

8 Il regolamento n. 1788/2003 stabiliva norme di ripartizione tra i produttori, sotto forma di quantitativi di riferimento individuali, di ogni quantitativo di riferimento nazionale.

9 L’art. 4 di detto regolamento prevedeva quanto segue:

«Il prelievo è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 10 e 12, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo dovuto, calcolato ai sensi del capo 3, soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili».

10 L’art. 5 del regolamento n. 1788/2003 così disponeva:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

i) “quantitativi di riferimento nazionali”: i quantitativi di riferimento fissati per ciascuno Stato membro di cui all’allegato I;

j) “quantitativi di riferimento individuali”: i quantitativi di riferimento del produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi.

k) “quantitativi di riferimento disponibili”: i quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi».

11 A norma dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 1788/2003:

«Se del caso i quantitativi individuali di riferimento sono adattati, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma dei quantitativi di riferimento individuali per le consegne e quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente del quantitativo di riferimento nazionale adattata a norma dell’articolo 8, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo 14».

12 L’art. 10, n. 3, del medesimo regolamento prevedeva la possibilità di procedere ad una riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne. Esso disponeva:

«A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri,

a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale».

13 Gli artt. 15-20 del regolamento n. 1788/2003 fissavano talune condizioni alle quali i quantitativi di riferimento individuali potevano essere trasferiti.

14 L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento in parola sanciva:

«Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzato dal produttore che ne dispone».

15 L’art. 17, n. 1, del medesimo regolamento recitava:

«Il quantitativo di riferimento individuale è trasferito con l’azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro trasferimento che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l’azienda è aggiunta alla riserva nazionale».

16 L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1788/2003 stabiliva:

«Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

(…)

b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento individuali liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;

(…)

e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;

f) autorizzare, dietro richiesta del produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa».

La normativa in materia di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune

17 Al fine di assicurare, in particolare, un equo tenore di vita alla popolazione agricola, il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118 (GU L 24, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»), ha istituito il regime di pagamento unico nonché altri regimi di sostegno che prevedono pagamenti diretti, tra cui figurava quello relativo al premio per i prodotto lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16). La controversia principale nel procedimento C-230/09 rimane, tuttavia, disciplinata, ratione temporis, dal regolamento n. 1782/2003.

18 Il sistema istituito da quest’ultimo regolamento poggiava, in particolare, sui principi del passaggio dal sostegno della produzione al sostegno del produttore, introducendo un sistema scisso di aiuto al reddito per ogni azienda agricola, nonché del raggruppamento di un certo numero di pagamenti diretti versati in virtù di diversi regimi in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell’arco di un periodo di riferimento.

19 L’ultima frase del ventinovesimo ‘considerando’ di detto regolamento enunciava che il pagamento unico dovrebbe essere istituito a livello di azienda.

20 L’art. 62 del regolamento n. 1782/2003 riguardava l’attuazione regionale del regime di pagamento unico. Tale articolo disponeva:

«(…) lo Stato membro può decidere che gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti agli articoli 95 e 96, siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai sensi del presente comma sono modificati di conseguenza.

L’importo di riferimento per tali pagamenti è pari agli importi da assegnare ai sensi degli articoli 95 e 96 calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell’azienda il 31 marzo dell’anno dell’inclusione parziale o totale di tali pagamenti nel regime di pagamento unico.

(…)».

21 L’art. 95 del regolamento n. 1782/2003 stabiliva quanto segue:

«1. Dal 2004 al 2007, i produttori di latte possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari, concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda.

(…)

3. I quantitativi di riferimento individuali che sono stati oggetto di cessioni temporanee a norma dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 (…) o dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003 (…) il 31 marzo dell’anno civile in questione sono considerati disponibili nell’azienda del cessionario per tale anno civile.

(…)».

La normativa nazionale

22 L’art. 14, n. 1, del regolamento 9 agosto 2004, relativo al prelievo sul latte [Verordnung zur Durchführung der EG-Milchabgabenregelung (Milchabgabenverordnung)] (BGBl. I, pag. 2143; in prosieguo: la «MilchAbgV»), disponeva:

«L’acquirente può assegnare i quantitativi di riferimento per le consegne rimasti inutilizzati nel relativo periodo di dodici mesi (consegne inferiori alle quote) ad altri produttori di latte le cui consegne hanno superato i quantitativi di riferimento per le consegne loro assegnati (produttori eccedentari). L’assegnazione ai diversi produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento per le consegne rimasti inutilizzati avviene sulla base della seguente formula aritmetica:

somma delle consegne inferiori alle quote x quantitativo di riferimento per le consegne del produttore eccedentario

somma dei quantitativi di riferimento per le consegne dei produttori eccedentari.

(…)».

23 Conformemente all’art. 2, n. 1, della legge 26 luglio 2004, per l’attuazione del regime di pagamento unico [Gesetz zur Durchführung der einheitlichen Betriebsprämie (Betriebsprämiendurchführungsgesetz] (BGBl. I 2004, pag. 1868), la Repubblica federale di Germania ha attuato il regime di pagamento unico sul piano regionale con effetto dal 1° gennaio 2005.

24 L’art. 6 del regolamento 18 febbraio 2004, per l’attuazione del premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari [Verordnung über die Durchführung der Milchprämie und der Ergänzungszahlung zur Milchprämie (Milchprämienverordnung)] (BGBl. I, pag. 267; in prosieguo: la «MilchPrämV»), è stato reso applicabile al calcolo del pagamento unico in forza dell’art. 34, n. 1, del regolamento 3 dicembre 2004, relativo al sistema integrato di gestione e di controllo [Verordnung über die Durchführung von Stützungsregelungen und gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems sowie zur Änderung der Kartoffelstärkeprämienverordnung (InVeKoS-Verordnung)] (BGBl. I, pag. 3194).

25 L’art. 6 della MilchPrämV così disponeva:

«1. I quantitativi di riferimento da prendere in considerazione per la concessione del premio per i prodotti lattiero-caseari e del pagamento supplementare, a disposizione del produttore lattiero il 31 marzo dell’anno relativo alla domanda, sono attestati mediante un certificato (...), in caso di quantitativi di riferimento di “consegna” per l’acquirente designato al n. 2, punto 2, rilasciato dall’ufficio doganale competente (ufficio doganale principale) (certificato che determina i quantitativi di riferimento).

2. Nel certificato che determina i quantitativi di riferimento, occorre indicare nel contempo

1) i quantitativi di latte e di equivalente latte che sono stati effettivamente consegnati o commercializzati dal produttore lattiero nel periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dell’anno di presentazione della domanda (...)

(...)».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Il procedimento C-231/09


26 La domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento C-231/09 riguarda due cause pendenti dinanzi al giudice del rinvio, di cui una è stata intentata dal sig. Aissen e l’altra dal sig. Rohaan, entrambi produttori lattieri che hanno effettuato consegne nel periodo di dodici mesi 2004/2005. Ciascuno ha acquistato, in tale periodo, un’azienda lattiera alla quale corrispondeva un quantitativo di riferimento che gli è stato trasferito unitamente a tale azienda, ma che era stato parzialmente utilizzato, per il suddetto periodo, dal precedente gestore.

27 Entrambi hanno chiesto all’autorità competente di attestare che il quantitativo di riferimento del precedente gestore era stato loro trasferito nella sua interezza. Tale autorità ha rilasciato a ciascuno di essi un certificato in tal senso, precisandovi tuttavia che, in caso di trasferimento nel corso del periodo di dodici mesi, la latteria doveva indicare al nuovo gestore il quantitativo di riferimento che rimaneva da consegnare, tenendo conto del quantitativo già consegnato dal precedente gestore nello stesso periodo.

28 In base a tali certificati nonché alle informazioni fornite dalla latteria interessata, lo Hauptzollamt Oldenburg ha ricalcolato i quantitativi di riferimento del sig. Aissen e del sig. Rohaan e ha attribuito a ciascuno di essi, per il periodo di dodici mesi 2004/2005, soltanto la parte del quantitativo di riferimento trasferito in relazione alla quale non era stato consegnato latte dal precedente gestore, poiché l’altra parte era rimasta a quest’ultimo per tale periodo.

29 Poiché i sigg. Aissen e Rohaan avevano entrambi superato i loro quantitativi di riferimento destinati alle rispettive consegne, lo Hauptzollamt Oldenburg ha fissato il contributo al prelievo per ognuno di essi.

30 Nell’ambito della determinazione del prelievo, lo Hauptzollamt Oldenburg ha provveduto alla riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, di cui all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003. Per tale riassegnazione, tanto nel caso del sig. Aissen quanto in quello del sig. Rohaan, esso non ha tenuto conto della parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda acquistata nel corso del periodo interessato che era già stata utilizzata dal precedente gestore.

31 I sigg. Aissen e Rohaan hanno esperito un ricorso contro gli avvisi di accertamento relativi al contributo al prelievo emessi rispettivamente nei loro confronti.

32 Il Finanzgericht Hamburg (Tribunale delle finanze di Amburgo) ha accolto i predetti ricorsi, in quanto ha ritenuto che la totalità del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda così acquistata dovesse essere presa in considerazione, a favore del nuovo gestore, in sede di riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, senza tenere conto delle consegne di latte effettuate dal gestore precedente.

33 Lo Hauptzollamt Oldenburg ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte federale delle finanze).

34 Secondo quest’ultimo, dall’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003 discende che occorre prendere in considerazione i trasferimenti, le cessioni, le conversioni o le riassegnazioni temporanee dei quantitativi di riferimento intervenuti nel corso di un periodo di dodici mesi allorquando si esamina, alla scadenza di tale periodo, se il produttore ha consegnato più latte di quanto fosse legittimato a fare in esenzione dal prelievo. Tale diritto sarebbe estinto ove fosse stato esercitato. Il trasferimento di un quantitativo di riferimento già utilizzato una volta non potrebbe dunque, a prescindere dal contesto normativo in cui è stato effettuato, restituire il diritto di consegnare latte in esenzione dal prelievo nel periodo di dodici mesi pertinente.

35 Il Bundesfinanzhof considera tuttavia ipotizzabile una concezione del quantitativo di riferimento come diritto astratto. A tal riguardo, il diritto dell’Unione non prevedrebbe, nel caso di un trasferimento di azienda nel corso di un periodo di dodici mesi, la fissazione o il calcolo di un secondo quantitativo di riferimento, ma prevedrebbe la presa in considerazione di un unico quantitativo di riferimento, il cui utilizzo sarebbe tuttavia a disposizione prima di un produttore, poi dell’altro, ove quest’ultimo può utilizzarlo soltanto nei limiti in cui non sia già estinto a causa di consegne di latte effettuate dal primo. Non sembrerebbe dunque che il quantitativo di riferimento debba essere ripartito secondo un metodo qualunque tra i produttori che si succedono.

36 Pertanto, nell’ambito della riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale, sarebbe ipotizzabile tenere conto, in caso di trasferimento di azienda in un periodo di dodici mesi, del quantitativo di riferimento individuale complessivo che si trova a disposizione del nuovo gestore alla fine del predetto periodo, anche se quest’ultimo non ha mai avuto il pieno diritto di consegnare tale quantitativo di latte esente da prelievo.

37 Segnatamente per il rischio di trasferimenti speculativi che possono essere effettuati al solo scopo di conseguire una migliore posizione nell’ambito della riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale, il Bundesfinanzhof non esclude, per contro, che una siffatta dissociazione concettuale tra l’utilizzo dei quantitativi di riferimento individuali e la presa in considerazione di tali quantitativi di riferimento nell’ambito della riassegnazione, quali «quantitativi di riferimento disponibili» ai sensi dell’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, possa essere contraria alla lettera e allo spirito del diritto dell’Unione, ivi compresi i principi generali dell’organizzazione del mercato lattiero.

38 Ciò premesso, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il diritto [dell’Unione], segnatamente l’art. 5, lett. k), del regolamento [n. 1788/2003], debba essere inteso nel senso che il quantitativo di riferimento di un produttore il quale, nel corso di un periodo di dodici mesi, abbia acquistato un’azienda da un altro produttore non comprende il quantitativo in relazione al quale tale altro produttore, nel periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già consegnato latte prima del trasferimento dell’azienda.

2) Se le disposizioni del diritto [dell’Unione] o i principi generali dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ostino ad una disposizione di diritto nazionale la quale, nell’ambito della [riassegnazione], prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale [tra i produttori eccedentari], consenta al produttore di cui alla prima questione, che ha acquistato l’azienda nel periodo di dodici mesi, di partecipare all’assegnazione della parte inutilizzata, considerandosi inclusa anche la parte del quantitativo di riferimento consegnata dall’altro produttore».

Il procedimento C-230/09

39 La Kurt und Thomas Etling in GbR, società civile di diritto tedesco, svolge un’attività di produzione lattiera. Per la campagna lattiera 2004/2005, a tale società è stato attribuito un quantitativo di riferimento per le consegne pari a 553 678 kg, tenuto conto in particolare del fatto che, dall’anno 2000, la stessa aveva dato in affitto una parte del suo quantitativo di riferimento destinato alle consegne, pari a 50 000 kg. Nel febbraio 2005 il contratto di affitto è stato risolto, sicché tale parte del quantitativo di riferimento è stata trasferita a detta società con effetto dal 1° marzo 2005.

40 Su richiesta di quest’ultima, l’ente agricolo competente ha rilasciato un certificato attestante che un quantitativo di riferimento destinato alle consegne, pari a 50 000 kg, le era stato trasferito con effetto dal 1° marzo 2005 e in cui veniva tuttavia precisato che, per il periodo di dodici mesi 2004/2005, poteva essere utilizzata solo la parte non ancora esaurita di tale quantitativo di riferimento, parte che sarebbe stata determinata dalla latteria.

41 Prima della risoluzione del contratto di affitto, l’affittuario uscente aveva già consegnato 50 000 kg di latte per tale periodo di dodici mesi. In base al certificato sopracitato e alle informazioni fornite dalla latteria, lo Hauptzollamt Koblenz ha ricalcolato il quantitativo di riferimento per le consegne della Kurt und Thomas Etling in GbR e quello del suddetto affittuario, segnatamente ai fini della determinazione del prelievo dovuto, e ha ritenuto che, essendo il quantitativo di riferimento trasferito già stato completamente esaurito da quest’ultimo, occorresse iscriverlo, per il suddetto periodo di dodici mesi, sul conto del medesimo e non sul conto della Kurt und Thomas Etling in GbR.

42 Ai fini del calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari, lo Hauptzollamt Koblenz ha rilasciato a detta società un certificato in cui non si è tenuto conto del recupero del quantitativo di riferimento precedentemente dato in affitto, cosicché vi veniva indicato solamente il quantitativo di riferimento di 553 678 kg.

43 Poiché il suo reclamo avverso tale certificato è stato respinto, la Kurt und Thomas Etling in GbR ha esperito un ricorso dinanzi al Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale delle finanze del Land Renania Palatinato), che quest’ultimo ha accolto reputando che, nelle circostanze della causa principale, l’ottenimento di un siffatto premio, in forza del regolamento n. 1782/2003, non dipendesse da eventuali consegne effettuate dall’affittuario.

44 Lo Hauptzollamt Koblenz ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso siffatta decisione dinanzi al Bundesfinanzhof.

45 Quest’ultimo ritiene ipotizzabile, nell’ambito dell’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, il quale prevede che il calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari venga effettuato, segnatamente, in base al quantitativo di riferimento individuale che dà diritto a tale premio e disponibile nell’azienda, assegnare, in caso di trasferimento di un quantitativo di riferimento individuale nel corso di un periodo di dodici mesi, detto premio in funzione del quantitativo di riferimento individuale complessivo che, alla fine del medesimo periodo, si trova a disposizione dell’acquirente del quantitativo di riferimento trasferito, anche se quest’ultimo non ha mai avuto il pieno diritto di consegnare suddetto quantitativo di latte in esenzione dal prelievo.

46 Il Bundesfinanzhof non esclude tuttavia che una siffatta dissociazione concettuale tra l’utilizzo del quantitativo di riferimento individuale e la presa in considerazione, in sede di calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari, di tali quantitativi di riferimento come «quantitativi di riferimento disponibili», ai sensi dell’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, possa essere contraria alla lettera e allo spirito del diritto dell’Unione, ivi compresi i principi generali dell’organizzazione del mercato lattiero.

47 Ciò posto, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto [dell’Unione], segnatamente l’art. 5, lett. k), del regolamento [n. 1788/2003], debba essere inteso nel senso che, nel periodo in cui è stato trasferito un quantitativo di riferimento da un produttore all’altro, il quantitativo di riferimento [di quest’ultimo] non comprende [la parte del] quantitativo [di riferimento trasferito] in relazione alla quale [il primo] produttore, nel periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già consegnato latte».

48 Con ordinanza del presidente della Corte 6 agosto 2009, i procedimenti C-230/09 e C-231/09 sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

49 Il regolamento n. 1788/2003 prevedeva diversi casi di trasferimento, tra produttori, di quantitativi di riferimento individuali o di parti di essi. A tal riguardo, il legislatore aveva ritenuto opportuno, da una parte, prevedere eccezioni al principio secondo cui il quantitativo di riferimento corrispondente a un’azienda viene trasferito con quest’ultima e, dall’altra, mantenere meccanismi di trasferimento o di riassegnazione temporanei volti a consentire a taluni produttori di accrescere, nei limiti del quantitativo di riferimento nazionale, il quantitativo di latte commercializzato in esenzione dal prelievo per un dato periodo di dodici mesi. Costituiva un siffatto meccanismo segnatamente quello previsto dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, che consentiva di riassegnare la parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale ai produttori che avevano effettuato consegne eccedenti in un periodo di dodici mesi.

50 Ai suoi artt. 17 e 18, tale regolamento prevedeva inoltre trasferimenti di quantitativi di riferimento che, pur essendo intervenuti in tale periodo o all’inizio del medesimo, incidevano solitamente sul quantitativo di riferimento di un produttore oltre la fine del medesimo periodo. Per quanto riguarda i trasferimenti citati, dal sistema generale del regolamento n. 1788/2003, dall’obiettivo, perseguito da quest’ultimo, di ripristinare l’equilibrio tra l’offerta e la domanda sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, mediante una limitazione della produzione lattiera, nonché dal principio enunciato al suo decimo ‘considerando’ e sancito al suo art. 6, n. 5, secondo cui la somma dei quantitativi attribuiti ai produttori da uno Stato membro e di quelli attribuiti da quest’ultimo alla riserva nazionale non deve superare il quantitativo di riferimento nazionale, discende che il quantitativo di riferimento individuale, oggetto di un siffatto trasferimento, può consentire al produttore cessionario di commercializzare latte esente da prelievo, per lo stesso periodo, soltanto nei limiti in cui il precedente detentore di tale quantitativo di riferimento non l’abbia utilizzato.

Sulle due questioni nel procedimento C-231/09

51 Con le sue due questioni nel procedimento C-231/09, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio interroga la Corte sostanzialmente sulle condizioni alle quali è consentito fissare la partecipazione alla riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, di cui all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, di un produttore eccedentario, qualora tale produttore abbia acquistato, nel corso del periodo di dodici mesi pertinente, un’azienda alla quale corrisponde un quantitativo di riferimento individuale e in cui era stato prodotto e consegnato latte per questo stesso periodo dal produttore che la gestiva precedentemente.

52 Va dapprima rilevato che l’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003 lasciava agli Stati membri la scelta se procedere o meno a una riassegnazione, ai produttori eccedentari, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, prima di stabilire, secondo le modalità di cui al punto a) o al punto b) di tale disposizione, il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo dovuto per il periodo di dodici mesi pertinente.

53 Va poi osservato che l’operazione di riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne e quella di determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto costituiscono due operazioni distinte, seppure collegate, poiché la prima è un’operazione facoltativa preliminare alla seconda e incide sul risultato della medesima.

54 Inoltre, dalla formulazione stessa dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003 emerge che le modalità previste al punto a) o al punto b) di tale disposizione si riferiscono soltanto all’operazione di determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto.

55 Ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione europea, il criterio del «superamento del quantitativo di riferimento a disposizione» di ciascun produttore, di cui all’art. 10, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1788/2003, non si riferisce all’operazione di riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne.

56 Ad ogni modo, il quantitativo di riferimento disponibile, quale definito all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, non può costituire un criterio ai fini di tale riassegnazione. Infatti, da tale definizione risulta che il quantitativo di cui trattasi è determinato, in particolare, tenuto conto delle «riassegnazioni temporanee previst[e] [da questo] regolamento», di cui fa parte la riassegnazione contemplata dall’art. 10, n. 3, del regolamento in parola. Il quantitativo di riferimento disponibile, ai sensi del sopracitato art. 5, lett. k), è dunque noto soltanto dopo tale riassegnazione, sempreché quest’ultima abbia luogo.

57 Per contro, si deve esaminare se altri criteri previsti dal suddetto art. 10, n. 3, siano applicabili nell’ipotesi in cui uno Stato membro decida di procedere a una siffatta riassegnazione.

58 A tal riguardo, nelle versioni tedesca, francese, portoghese e slovena di detta disposizione, il legislatore ha impiegato, rispettivamente, la formulazione «Neuzuweisung (…), die proportional zu den Referenzmengen der einzelnen Erzeuger oder nach objektiven, von den Mitgliedstaaten festzulegenden Kriterien erfolgt» (riassegnazione che avviene proporzionalmente ai quantitativi di riferimento di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri), la formulazione «après réallocation ou non, proportionnellement aux quantités de référence individuelles de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons» (previa riassegnazione o meno, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne), la formulazione «após eventual reatribuição - proporcionalmente às quantidades de referência individuais de cada produtor ou de acordo com critérios objectivos a definir pelos Estados-Membros - da parte não utilizada da quantidade de referência nacional afectada às entregas» (previa eventuale riassegnazione, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere definiti dagli Stati membri, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne) nonché la formulazione «porazdeljen ali ne, v sorazmerju z individualnimi referencnimi kolicinami vsakega proizvajalca ali skladno z objektivnimi merili, ki jih dolocijo države clanice» (riassegnat[a] o meno, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi determinati dagli Stati membri).

59 Da altre versioni linguistiche del regolamento n. 1788/2003, quali le versioni bulgara, inglese e olandese, emerge invece che i termini «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento (individuali) di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri», di cui all’art. 10, n. 3, di tale regolamento, si riferiscono non all’eventuale riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, ma alla determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto.

60 Secondo una giurisprudenza consolidata, da una parte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione di diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (v., in particolare, sentenze 3 aprile 2008, causa C-187/07, Endendijk, Racc. pag. I-2115, punto 23, nonché 9 ottobre 2008, causa C-239/07, Sabatauskas e a., Racc. pag. I-7523, punto 38). D’altra parte, le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme e, pertanto, in caso di divergenze tra loro, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze Endendijk, cit., punto 24, nonché 29 aprile 2010, causa C-340/08, M e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44).

61 A tal riguardo va rilevato in primo luogo che, come enunciato al quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1788/2003, il legislatore ha inteso conferire una certa duttilità all’applicazione del regime del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari autorizzando gli Stati membri a riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo.

62 Non pare tuttavia che tale possibilità sia stata un’innovazione rispetto al regime preesistente o che il legislatore abbia notevolmente modificato quest’ultimo su tale punto.

63 Al contrario, il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 3950/92, il quale è stato sostituito con il regolamento n. 1788/2003, enunciava già che, «allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all’interno del territorio dello Stato membro». Nella stessa ottica, l’art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, al quale ha poi corrisposto l’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, prevedeva che, «[a] seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell’acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore».

64 Orbene, risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche di quest’ultima disposizione che era senz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore» e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto era, dal canto suo, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore.

65 In secondo luogo, è giocoforza constatare che, se l’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003 dovesse essere interpretato nel senso che i termini «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento (individuali) a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri» si riferiscono alla determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto, i criteri contenuti in detta formulazione verrebbero ad aggiungersi a quello previsto dal punto a) del suddetto art. 10, n. 3, ossia «in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore», il che, come minimo, complicherebbe inutilmente l’applicazione del regime del prelievo.

66 Da quanto precede emerge che i criteri contenuti in detta formulazione si applicano alla riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne.

67 In ordine alla portata precisa di tali criteri, va rilevato che la versione tedesca dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003 impiegava il termine «Referenzmengen» (quantitativi di riferimento).

68 Come ricordato al punto 60 della presente sentenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale disposizione.

69 Orbene, è giocoforza constatare che le versioni linguistiche di detto art. 10, n. 3, diverse dalla versione tedesca ricorrevano ai termini «quantitativi di riferimento individuali», peraltro definiti all’art. 5, lett. j), del regolamento n. 1788/2003 come «i quantitativi di riferimento del produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi».

70 Atteso quanto precede, come evidenziato dallo Hauptzollamt Koblenz e dallo Hauptzollamt Oldenburg, l’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003 deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri.

71 A tal riguardo spetta al giudice del rinvio verificare se, adottando l’art. 14, n. 1, della MilchAbgV, la Repubblica federale di Germania abbia inteso applicare l’opzione, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, secondo cui la suddetta riassegnazione si effettua proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario o se tale Stato membro abbia inteso, avvalendosi della facoltà, parimenti prevista da questa stessa disposizione, di fissare altri criteri obiettivi ai fini della summenzionata riassegnazione, consentire a un siffatto produttore al quale, nel periodo di dodici mesi pertinente, è stato trasferito un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per questo stesso periodo, da parte del produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare alla riassegnazione di cui trattasi, includendo una parte o la totalità del summenzionato quantitativo di riferimento.

72 Per l’ipotesi in cui la Repubblica federale di Germania avesse optato per la prima soluzione, va rilevato che la nozione di «quantitativi di riferimento individuali», quale definita all’art. 5, lett. j), del regolamento n. 1788/2003, giacché si riferisce alla data di inizio del periodo di dodici mesi pertinente, non consente, ad ogni modo, di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti nel corso di tale periodo.

73 Per l’ipotesi in cui la Repubblica federale di Germania avesse optato per la seconda soluzione, va constatato che, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri obiettivi diversi da quello del quantitativo di riferimento individuale ai fini della riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, il legislatore dell’Unione aveva lasciato loro, a tal fine, un margine discrezionale abbastanza ampio. Resta nondimeno il fatto che gli Stati membri non erano autorizzati ad introdurre qualsiasi tipo di criterio a tal riguardo.

74 Infatti, nell’adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto, in particolare, dei principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 20 giugno 2002, causa C-313/99, Mulligan e a., Racc. pag. I-5719, punto 35, nonché 25 marzo 2004, causa C-495/00, Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e a., Racc. pag. I-2993, punto 40), tra cui figurano i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di non discriminazione. Del pari, tali provvedimenti di attuazione devono rispettare i diritti fondamentali quali il diritto di proprietà (v., in tal senso, sentenza Mulligan e a., cit., punto 36).

75 Inoltre, alla luce del fatto che l’adozione di una normativa nazionale, come quella applicabile nella causa principale, si inscrive nell’ambito della politica agricola comune, una normativa del genere non può essere istituita o applicata in modo da compromettere gli obiettivi perseguiti da tale politica e, più particolarmente, quelli perseguiti dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero (v., in tal senso, sentenza Mulligan e a., cit., punto 33). In merito vanno citati, in particolare, i principi di funzionamento del sistema del prelievo, sanciti dal regolamento n. 1788/2003, ivi compresi quelli relativi ai trasferimenti di quantitativi di riferimento.

76 A tal riguardo, se il principio menzionato al punto 50 della presente sentenza, secondo cui la somma dei quantitativi attribuiti ai produttori da uno Stato membro e di quelli attribuiti da quest’ultimo alla riserva nazionale non deve superare il quantitativo di riferimento nazionale, incide sul diritto di un produttore, al quale sia stato trasferito un quantitativo di riferimento individuale già utilizzato parzialmente o totalmente, di consegnare latte esente da prelievo, tale principio non può incidere sull’operazione di riassegnazione prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003. Infatti, poiché tale operazione ha come unico scopo quello di consentire agli Stati membri di ripartire, alla fine di un periodo di dodici mesi, la parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne tra i produttori eccedentari, essa non influisce sul volume di tale parte inutilizzata e non può dunque incidere sul pareggio tra, da una parte, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi di riferimento attribuiti dallo Stato membro interessato alla riserva nazionale e, dall’altra, il quantitativo di riferimento nazionale.

77 Di conseguenza, gli Stati membri erano liberi, in sede di esercizio della facoltà di fissare «criteri obiettivi», di cui all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, di permettere a tali produttori, qualora sia stato loro trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte, per il medesimo periodo, dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare alla suddetta riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento, sempreché la normativa di cui trattasi rispetti gli altri requisiti menzionati ai punti 74 e 75 della presente sentenza.

78 Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa fosse istituita in modo da non dare luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dal regolamento n. 1788/2003, avrebbero avuto come unico scopo quello di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole in sede di riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne. Invero, dalla giurisprudenza della Corte si evince che l’applicazione dei regolamenti dell’Unione non può estendersi fino alla tutela di pratiche abusive di operatori economici (v., in tal senso, sentenze 2 maggio 1996, causa C-206/94, Paletta, Racc. pag. I-2357, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, nonché 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Stärke, Racc. pag. I-11569, punto 51).

79 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le questioni sollevate nel procedimento C-231/09 vanno risolte nei seguenti termini:

- L’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003 deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo.

- Una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell’Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero.

- Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell’ambito dell’esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto l’unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione di cui trattasi.

Sulla questione nel procedimento C-230/09

80 Dalla decisione di rinvio nel procedimento C-230/09 emerge che la controversia principale in tale procedimento riguarda la determinazione del quantitativo di riferimento in base al quale doveva essere fissato l’importo del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui beneficiava la Kurt und Thomas Etling in GbR. A tale proposito, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003 soltanto nei limiti in cui ritiene che l’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, che disciplinava il calcolo del detto premio all’epoca dei fatti nella causa principale, rinviasse, in merito al calcolo summenzionato, al citato art. 5, lett. k).

81 Ciò posto, la questione del giudice del rinvio va intesa nel senso che quest’ultimo chiede sostanzialmente se l’espressione «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda», contenuta nell’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, debba essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento già utilizzato dal suo precedente detentore nel corso dello stesso periodo, tale espressione comprenda altresì quest’ultimo quantitativo di riferimento.

82 Va esaminato, anzitutto, se risulta corretta la premessa secondo cui l’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 rinviava alla nozione di «quantitativo di riferimento disponibile» quale definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003.

83 Come rilevato tanto dalla Commissione, nelle sue memorie scritte, quanto dall’avvocato generale ai paragrafi 19 e 20 delle sue conclusioni, l’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 non impiegava esattamente i termini «quantitativi di riferimento disponibili», definiti all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003. Resta nondimeno il fatto che, poiché il summenzionato art. 95, n. 1, impiegava l’espressione «quantitativo di riferimento individuale», il ricorso alla dicitura «disponibile nell’azienda» sarebbe stato inutile se il legislatore avesse inteso riferirsi alla nozione di «quantitativo di riferimento individuale», di cui all’art. 5, lett. j), del regolamento n. 1788/2003.

84 Inoltre, dall’art. 95, n. 3, del regolamento n. 1782/2003 risulta che sono considerati a disposizione dell’azienda del cessionario i quantitativi di riferimento individuali che hanno formato oggetto di cessioni temporanee conformemente all’art. 16 del regolamento n. 1788/2003 al 31 marzo dell’anno civile. È dunque a tale data che, ai fini del calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari, deve essere valutata la situazione di un produttore che può beneficiarne.

85 Orbene, ai sensi dell’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, a essere determinati in relazione a tale data sono i «quantitativi di riferimento disponibili».

86 Alla luce di queste considerazioni, occorre constatare che, all’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, il legislatore ha effettivamente inteso la nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» quale definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003.

87 Va poi esaminato se, allorquando ad un produttore sia stato trasferito, nel corso del periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento già utilizzato dal precedente detentore nel corso dello stesso periodo, detta nozione comprenda altresì quest’ultimo quantitativo di riferimento.

88 La nozione di «quantitativi di riferimento disponibili», definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, designa «i quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti da [questo] regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi». Essa svolge dunque un ruolo particolare nel sistema del regolamento in esame e, pertanto, non può essere analizzata al di fuori di tale contesto.

89 Infatti, dalla formulazione del quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1788/2003 nonché da quella dei suoi artt. 4, secondo comma, e 10, n. 3, lett. a), risulta che tale quantitativo di riferimento serve unicamente come base per la determinazione delle eventuali consegne eccedenti effettuate dai produttori e, di conseguenza, dell’importo del prelievo dovuto, poiché i termini «quantitativi di riferimento disponibili» non vengono usati in nessun’altra disposizione del regolamento in parola.

90 A tal riguardo, qualora un quantitativo di riferimento individuale o una parte di quest’ultimo potesse, in caso di trasferimento, essere usato da un produttore per consegne esenti da prelievo per un periodo di dodici mesi e, successivamente, dal produttore beneficiario del trasferimento al fine di includerlo nel suo quantitativo di riferimento disponibile e di ridurre, in tal modo, le proprie consegne eccedenti per questo stesso periodo, lo stesso quantitativo di riferimento sarebbe utilizzato due volte per lo stesso periodo di dodici mesi, il che contrasterebbe con il principio menzionato al punto 50 e ricordato al punto 76 della presente sentenza, secondo cui la somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri e di quelli attribuiti alla riserva nazionale non deve superare il quantitativo di riferimento nazionale.

91 Tale soluzione è anche conforme al sistema generale del regolamento n. 1782/2003, poiché previene il rischio che un premio per i prodotti lattiero-caseari sia concesso, per uno stesso periodo, a due produttori diversi in base allo stesso quantitativo di riferimento disponibile.

92 Di conseguenza, la nozione di quantitativo di riferimento disponibile non può essere dissociata dall’utilizzo che i produttori ne fanno e non può dunque comprendere un quantitativo di riferimento individuale trasferito, oppure una parte di esso, che sia già stato utilizzato da un altro produttore per lo stesso periodo di dodici mesi.

93 Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la questione posta nel procedimento C-230/09 va risolta dichiarando che la nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, deve essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo.

Sulle spese

94 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:


1) L’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217, deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo.

2) Una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell’Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero.

3) Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell’ambito dell’esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto l’unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione di cui trattasi.

4) La nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118, che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo.

Firme


 


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