AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 09/06/2011, Sentenza C-383/09
FAUNA E FLORA - Direttiva “habitat” - Deterioramento degli
habitat
- Insufficienza dei provvedimenti adottati per tutelare la specie
Cricetus cricetus
(criceto comune) - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Dir. 2006/105/CE -
Dir. 92/43/CEE. Non avendo istituito un programma di provvedimenti atto
a consentire una rigorosa tutela della specie del criceto comune (Cricetus
cricetus), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le
incombono ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva del
Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE.
Commissione europea, rappresentata dalle sig.re O. Beynet e D. Recchia c.
Repubblica francese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 09/06/2011, Sentenza
C-383/09
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
9 giugno 2011
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva “habitat” -
Insufficienza dei provvedimenti adottati per tutelare la specie
Cricetus cricetus (criceto comune) - Deterioramento degli
habitat»
Nella causa C-383/09,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 25 settembre 2009,
Commissione europea, rappresentata dalle sig.re O. Beynet e D. Recchia,
in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e S. Menez,
in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K.
Schiemann, L. Bay Larsen (relatore), dalla sig.ra A. Prechal e dal sig.
E. Jarašiunas, giudici
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21
ottobre 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 20 gennaio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di
constatare che, non avendo istituito un programma di provvedimenti atto
a consentire una rigorosa tutela della specie Cricetus cricetus (criceto
comune), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le
derivano dall’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L
206, pag. 7), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre
2006, 2006/105/CE (GU L 363, pag. 368; in prosieguo: la «direttiva
“habitat”»).
Contesto normativo
2 La direttiva «habitat», come precisato dal suo terzo ‘considerando’,
ha lo scopo principale di promuovere il mantenimento della biodiversità.
3 L’art. 1, lett. a)-i), della citata direttiva così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o
ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e
flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e
i);
(...)
g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui
all’articolo 2:
i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale
si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in
pericolo né vulnerabili nell’area del paleartico occidentale, oppure
ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria
delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro,
qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole
dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né
vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in
aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia,
oppure
iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la
specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro
sfruttamento sul loro stato di conservazione.
Queste specie figurano o potrebbero figurare nell’allegato II e/o IV o
V;
(...)
i) Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei
fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo
termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel
territorio di cui all’articolo 2;
Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando
- i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa
indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad
essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né
rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente
affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».
4 L’art. 2, n. 2, della direttiva «habitat» precisa che le misure
adottate a norma della stessa sono intese ad assicurare il mantenimento
o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli
habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse
comunitario.
5 Il criceto comune fa parte delle specie inserite nell’allegato IV,
lett. a), della direttiva «habitat». Detto allegato riguarda
segnatamente le specie animali «di interesse comunitario che richiedono
una protezione rigorosa».
6 L’art. 12, n. 1, della direttiva «habitat» così recita:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire
un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV,
lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di
tali specie nell’ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il
periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente
naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di
riposo».
Fatti e procedimento precontenzioso
7 La Commissione è stata messa in guardia sullo stato di conservazione
del criceto comune in Alsazia da una denuncia, della quale essa ha
informato le autorità francesi in occasione di una riunione tenutasi il
15 gennaio 2007.
8 Queste ultime hanno inviato le loro osservazioni in proposito con note
15 febbraio e 14 settembre 2007, nelle quali esse informavano la
Commissione in merito alle misure adottate nell’ambito del piano
d’azione per la conservazione della specie di cui trattasi per gli anni
2007-2011.
9 Con lettera di diffida datata 23 ottobre 2007 la Commissione, per un
verso, ha indicato che dal bilancio dei censimenti del criceto comune
emergeva una minaccia di completa sparizione della specie stessa a
brevissimo termine e, per altro verso, ha chiesto alla Repubblica
francese di presentare le proprie osservazioni in proposito.
10 Con lettere 24 dicembre 2007 e 11 marzo 2008 le autorità francesi
hanno esposto i provvedimenti di tutela già adottati nonché quelli
previsti ai fini della salvaguardia di tale specie.
11 Con lettera 5 giugno 2008 la Commissione ha inviato alla Repubblica
francese un parere motivato in cui sosteneva che, non avendo istituito
un programma di provvedimenti atto a consentire una rigorosa tutela del
criceto comune, detto Stato membro era venuto meno agli obblighi
incombentigli ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva
«habitat». La Commissione ha pertanto invitato la Repubblica francese ad
adottare i provvedimenti necessari a conformarsi al citato parere
motivato entro un termine di due mesi decorrenti della notifica dello
stesso.
12 La Repubblica francese ha risposto al parere motivato rammentando i
vincoli geografici che limitano le possibilità di tutela del criceto
comune, ma ha affermato nel contempo che nel 2008 era stata osservata,
su una parte del territorio alsaziano, un’interruzione del declino del
numero di esemplari di tale specie. Inoltre tale Stato membro ha
informato la Commissione dello stato di avanzamento dei provvedimenti
attuati nell’ambito del piano d’azione per gli anni 2007-2011 per la
conservazione di tale specie.
13 Ritenendo che le modalità di conservazione di detta specie attuate
dalla Repubblica francese permanessero insoddisfacenti, la Commissione
ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
14 La Commissione afferma che la specie del criceto comune è minacciata
di estinzione in Alsazia. Infatti, dal bilancio dei censimenti
risulterebbe una diminuzione rilevante della specie negli anni che vanno
dal 2001 al 2007. Le cause di tale deterioramento sarebbero ascrivibili
all’urbanizzazione e all’evoluzione delle pratiche agricole
15 Orbene, i provvedimenti adottati dalla Repubblica francese sarebbero
insufficienti e non avrebbero impedito il deterioramento dei siti di
riproduzione e delle aree di riposo della specie stessa. Una delle
ragioni essenziali di tale insufficienza, che riguarderebbe sia i
provvedimenti urbanistici sia i provvedimenti agricoli, sarebbe il
carattere eccessivamente limitato del territorio che ne è oggetto, in
particolare delle zone d’azione prioritaria (in prosieguo: le «ZAP») e
dell’«area di rioccupazione». Inoltre, anche i provvedimenti stessi
sarebbero insufficienti. Invero, l’obiettivo dell’ottenimento del 22% di
colture favorevoli al criceto comune nelle ZAP sarebbe stato ottenuto
solo in una delle tre ZAP esistenti. Peraltro, il programma d’azione
vertente sulla limitazione dell’inquinamento da nitrati per gli anni
2008-2010 sarebbe insufficiente. Infine, le possibilità di
urbanizzazione nell’«area di rioccupazione» non sarebbero
sufficientemente delimitate.
16 La Repubblica francese replica che i provvedimenti da essa adottati
rappresentano un insieme coerente, proporzionato e adeguato
all’obiettivo di rigorosa tutela del criceto comune, in conformità ai
requisiti della direttiva «habitat». In particolare, il piano d’azione
per gli anni 2007-2011 avrebbe consentito di procedere ad una precisa
definizione dell’ambiente peculiare di tale specie e di individuare tre
territori d’azione distinti, vale a dire le tre ZAP, in cui sarebbero
stati abbandonati tutti i cambiamenti di utilizzo dei terreni, tranne
quelli collegati all’agricoltura, l’«area di rioccupazione», nella
quale, per qualsiasi progetto di portata uguale o superiore ad un ettaro
si esigerebbe la prova della sua innocuità sulla specie mediante uno
studio specifico, e l’area storica, in cui tutti i comuni sono tenuti a
prevedere, in sede di rinnovo del loro piano urbanistico, uno studio
specifico dedicato al criceto comune.
17 La Repubblica francese precisa che, a seguito dell’attuazione del
citato piano d’azione, l’evoluzione dell’indice di crescita degli
esemplari della specie in questione nelle «zone cruciali» è tale da
rivelare la fine del declino di tali esemplari, se non addirittura un
leggero aumento degli stessi. Sarebbe tuttavia necessario disporre di un
lasso di molti anni per poter valutare con un sufficiente grado di
certezza l’impatto dei provvedimenti adottati dalle autorità francesi
sullo stato di conservazione delle popolazioni della specie in esame. In
ogni caso, la Commissione non avrebbe dimostrato che l’habitat di tale
specie abbia continuato a deteriorarsi nelle ZAP dopo il 2007 e neppure
avrebbe dimostrato che l’inquinamento da nitrati sia pregiudizievole
alla specie stessa. Infine, la Repubblica francese afferma che
nell’«area di rioccupazione» l’obbligo di sottoporre qualsiasi progetto
ad una verifica d’incidenza su esemplari, siti di riproduzione o aree di
riposo del criceto comune è integrato dalla necessità di effettuare uno
studio specifico da realizzarsi per qualsiasi progetto riguardante una
superficie superiore a un ettaro, al fine di verificare gli eventuali
danni che un simile progetto potrebbe arrecare alla specie in esame.
Giudizio della Corte
18 Va rammentato che l’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva
«habitat» impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari
atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di
cui all’allegato IV, lett. a), della direttiva stessa, nella loro area
di ripartizione naturale, con il divieto di deterioramento o distruzione
dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
19 La trasposizione della disposizione citata impone agli Stati membri
non solo l’adozione di un contesto normativo completo, bensì anche
l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche (sentenza 11
gennaio 2007, causa C-183/05, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-137,
punto 29).
20 Parimenti, il sistema di tutela rigorosa presuppone l’adozione di
misure coerenti e coordinate di carattere preventivo (sentenza 16 marzo
2006, causa C-518/04, Commissione/Grecia, punto 16, e
Commissione/Irlanda, cit., punto 30).
21 Un siffatto sistema di tutela rigorosa deve pertanto consentire di
evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione dei siti di
riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui
all’allegato IV, lett. a), della direttiva «habitat» (v., in tal senso,
sentenza 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag.
I-1147, punto 39).
22 Si deve infine ricordare che, secondo una giurisprudenza costante,
l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del
termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti intervenuti in
seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (v., in
particolare, sentenze 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia, cit., punto
23, e 19 maggio 2009, causa C-531/06, Commissione/Italia, Racc. pag.
I-4103, punto 98).
23 È pacifico che il termine di due mesi, stabilito dalla Commissione
nel parere motivato per consentire alla Repubblica francese di
conformarvisi, è scaduto il 5 agosto 2008.
24 In proposito, dai documenti del fascicolo emerge che tra il 2001 e il
2007 il numero di tane di criceto comune nelle «zone cruciali» che sono
state assunte come riferimento per l’osservazione della popolazione di
tale specie è passato da più di 1 160 a meno di 180. Inoltre, secondo il
bilancio dei censimenti per l’anno 2009, eseguito dall’Office national
de la chasse et de la faune sauvage (ufficio nazionale per la caccia e
la fauna selvatica) e il cui contenuto non è stato messo in discussione
dalla Repubblica francese, nessuna popolazione di tale specie raggiunge
in Alsazia la soglia minima di popolazione vitale per la stessa, stimata
come pari a 1 500 individui ripartiti su un’area unitaria di terreni
favorevoli di 600 ettari.
25 Con lettera 28 agosto 2009, indirizzata dal segretario di Stato per
l’ecologia al prefetto della Regione Alsazia (in prosieguo: la «lettera
28 agosto 2009»), si precisa che «[n]onostante l’applicazione dei
provvedimenti indicati nel progetto di ripristino in favore del [criceto
comune] (2007-2011) e nonostante gli impegni di ognuna delle parti
coinvolte nella salvaguardia della specie, i risultati biologici
ottenuti ad oggi sono insufficienti ai fini della salvaguardia di tale
specie in Francia» e che, pertanto, «è tassativo che le disposizioni in
favore del criceto comune siano nettamente e rapidamente migliorate al
fine di ottenere a breve termine risultati biologici che attestino il
ripristino della specie».
26 La Repubblica francese ammette che lo sviluppo della coltivazione del
mais, effettuato a danno della diversità delle colture, è stato
deleterio per il criceto comune, che è dipendente dalle praterie
artificiali, segnatamente da quelle piantate a erba medica, ed ha
rappresentato uno dei fattori importanti all’origine del declino della
popolazione di tale specie. È pacifico che neppure nel corso di questi
ultimi anni un siffatto sviluppo è stato del tutto arrestato in Alsazia,
unica regione in Francia in cui tale specie è presente.
27 Tra i provvedimenti intesi a rimediare a tale situazione vi è,
segnatamente, la creazione di tre ZAP, zone nelle quali sono stati
abbandonati tutti i cambiamenti d’utilizzo dei terreni, fatti salvi
quelli collegati all’agricoltura, e per le quali è stato sancito un
obiettivo del 22% di colture favorevoli al criceto comune, vale a dire
il 2% di erba medica e il 20% di cereali a paglia, allo scopo di
ottenere, al termine, una popolazione vitale pari a circa 1 200-1 500
esemplari per area.
28 Si deve rilevare in proposito che, secondo i dati scientifici
impiegati per definire l’obiettivo del 22% di colture favorevoli nelle
ZAP, versati agli atti dalla Repubblica francese, «[i]n occasione di uno
studio svolto nel 1997 dall’[Ufficio nazionale per la caccia e la fauna
selvatica], su 12 appezzamenti campione di 25 ettari situati su terreno
lossico, (...) è stato osservato che i tre appezzamenti sui quali si
coltivava più del 2-4% di erba medica nonché il 20-30% di cereali a
paglia presentavano le popolazioni di criceto comune più rilevanti. Un
aumento del numero di tane era stato ivi notato tra la primavera e
l’estate, lasciando supporre un ambiente favorevole al mantenimento e
alla riproduzione della specie. Ciò non avveniva nei restanti nove
appezzamenti, nei quali l’erba medica era marginale o inesistente e i
cereali a paglia nettamente minoritari».
29 Orbene, se è vero che la Commissione non contesta l’idoneità delle
cosiddette misure agroambientali, adottate allo scopo di ottenere
l’obiettivo del 22% di colture favorevoli alla specie in questione, in
particolare il sostegno finanziario fornito agli agricoltori al fine di
privilegiare la coltivazione dell’erba medica e dei cereali invernali,
ad orientare le pratiche agricole in senso favorevole a tale specie,
nondimeno emerge dal fascicolo che, alla data del 5 agosto 2008, tale
obiettivo del 22% di colture favorevoli alla specie stessa era stato
raggiunto solo in una delle tre ZAP, le quali rappresentano, peraltro,
solamente il 2% di tutti terreni favorevoli al criceto comune.
30 Si deve peraltro rilevare in proposito che le autorità francesi erano
coscienti dell’insufficienza di tali provvedimenti, dal momento che, per
un verso, nella lettera 28 agosto 2009 il segretario di Stato per
l’ecologia ha chiesto al prefetto della Regione Alsazia di elaborare,
per il successivo mese di settembre, una proposta di modifica dei
confini delle ZAP, in particolare allo scopo di ricomprendere i settori
situati a prossimità delle stesse che ospitano criceti.
31 Per altro verso, per quanto riguarda l’«area di rioccupazione», le
autorità francesi hanno affermato, in talune lettere indirizzate alla
Commissione a seguito della notifica del parere motivato, che la
dinamica di adeguamento delle pratiche agricole, che ha contribuito alla
stabilizzazione in senso positivo degli esemplari di criceto comune nei
comuni in cui è significativa la sua presenza storica, sarebbe stata
estesa ed ampliata, e ciò segnatamente mediante l’attuazione di
provvedimenti agroambientali a livello territoriale volti ad ottenere,
nel corso del 2011, il 22% di colture favorevoli a tale specie nella
totalità degli spazi in cui essa è presente.
32 La Repubblica francese ammette inoltre che lo sviluppo
dell’urbanizzazione e delle infrastrutture ad essa inerenti, comportando
la sparizione e la frammentazione dei terreni agricoli, ha rappresentato
un ulteriore fattore determinante all’origine del declino della
popolazione del criceto comune.
33 Quanto ai provvedimenti adottati da tale Stato membro nel settore
urbanistico allo scopo di porre fine al deterioramento o alla
distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo della specie
in esame, deve rilevarsi, in primo luogo, che il divieto di qualsiasi
nuova urbanizzazione nelle ZAP, anche a voler supporre che esso presenti
carattere realmente vincolante, riguarda, come affermato al punto 29 di
questa sentenza, solo il 2% di tutti terreni favorevoli al criceto
comune.
34 Va osservato in secondo luogo che, se nell’«area di rioccupazione»,
che copre, ad avviso della Repubblica francese, il 49% di detti terreni
favorevoli a tale specie, ogni progetto urbanistico pari o superiore ad
un ettaro deve dar prova della propria innocuità rispetto a tale specie
mediante uno studio specifico e, in mancanza di tale prova, esso può
essere realizzato solo a condizione di aver ottenuto una deroga
ministeriale, i documenti del fascicolo non hanno consentito di
contraddire le affermazioni della Commissione secondo cui, per un verso,
le condizioni di concessione di una deroga non sono stabilite con
precisione e, per altro verso, non è richiesta alcuna misura
compensatoria qualora venga concessa una deroga siffatta.
35 In terzo luogo, è pacifico che alla data del 5 agosto 2008 i progetti
di urbanizzazione di una superficie inferiore ad un ettaro non erano
sottoposti ad alcuna formalità che consentisse di verificare la loro
assenza di impatto sulla conservazione della specie di cui trattasi.
Risulta del resto dalla lettera 28 agosto 2009 che il segretario di
Stato per l’ecologia ha chiesto al prefetto della Regione Alsazia di
attuare un sistema di disposizioni che consentisse un monitoraggio
completo di tali progetti e la loro analisi allo scopo di confermare che
non presentassero un impatto di tal genere. Egli ha altresì indicato la
necessità di ricordare che la presenza dei criceti in parola nell’area
di incidenza di tali progetti «giustifica l’abbandono o una domanda di
deroga», e ciò a prescindere dalla superficie del progetto.
36 Peraltro, nella lettera citata si precisava che stava per essere
ultimato e che avrebbe dovuto essere pubblicato nel corso del mese di
settembre del 2009 un decreto integrativo relativo alle condizioni di
proposizione di una domanda di deroga alla rigorosa tutela del criceto
comune, decreto che riprendeva i termini dell’accordo quadro sulla
gestione dell’ambiente peculiare della specie.
37 Da quanto sopra emerge che i provvedimenti attuati alla scadenza del
termine stabilito nel parere motivato non erano sufficienti ad evitare
concretamente il deterioramento o la distruzione dei siti di
riproduzione o delle aree di riposo del criceto comune.
38 Ciò posto, per quanto riguarda l’asserita insufficienza del programma
d’azione per gli anni 2008-2010, vertente sulla limitazione
dell’inquinamento da nitrati, la Commissione non ha in ogni caso
dimostrato adeguatamente l’esistenza di un nesso tra l’impiego dei
nitrati in agricoltura e il deterioramento o la distruzione dei siti di
riproduzione o delle aree di riposo della specie in parola.
39 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso della
Commissione dev’essere accolto, fatto salvo quanto affermato al punto
precedente di questa sentenza.
40 Pertanto deve rilevarsi che, non avendo istituito un programma di
provvedimenti atto a consentire una rigorosa tutela della specie del
criceto comune, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che
le incombono ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva
«habitat».
Sulle spese
41 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta
sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo istituito un programma di provvedimenti atto a consentire
una rigorosa tutela della specie del criceto comune (Cricetus cricetus),
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai
sensi dell’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
Firme
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562