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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 17/04/2011, Sentenza C-42/10, C‑45/10 e C‑57/10
FAUNA - Modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti
e furetti - Settore veterinario e zootecnico - Condizioni di polizia
sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da
compagnia - Regolamento (CE) n. 998/2003 - Decisione 2003/803/CE. Gli
artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998, relativo alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia, e che modifica la direttiva 92/65/CEE
del Consiglio, nonché gli articoli e gli allegati della decisione della
Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di
passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, devono
essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che
prevede una numerazione per i passaporti per animali da compagnia composta
da un numero unico contenente il codice ISO a due caratteri dello Stato
membro interessato seguito dal numero di riconoscimento a due cifre del
distributore autorizzato e da una serie di nove cifre, dal momento che detta
normativa nazionale garantisce l’unicità di tale numero di identificazione.
Mentre gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del
regolamento n. 998/2003, nonché gli articoli e gli allegati della decisione
2003/803 devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una
normativa, in applicazione della quale il passaporto per animali da
compagnia è utilizzato non soltanto come documento di viaggio, conformemente
alla normativa dell’Unione, ma anche come prova di identificazione e
registrazione dei cani a livello nazionale, e, ostano a una normativa
nazionale, che prevede un solo campo nel passaporto per animali da compagnia
destinato a contenere l’indicazione dell’identità e dell’indirizzo del
proprietario dell’animale, le cui modifiche successive si effettuano
mediante l’apposizione di etichette adesive. Pertanto, le disposizioni
nazionali, relative al passaporto per animali da compagnia e afferenti
all’uso di quest’ultimo come prova di identificazione e registrazione dei
cani, nonché all’utilizzo di etichette adesive per effettuare le modifiche
inerenti l’identificazione del proprietario e dell’animale, da un parte, e
disposizioni relative alla determinazione di un numero unico per gatti e
furetti, dall’altra, non costituiscono regole tecniche ai sensi dell’art. 1
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998,
98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell’informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, le quali, conformemente
all’art. 8 della medesima direttiva, devono essere oggetto di una previa
comunicazione alla Commissione europea. domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Raad van State
(Belgio), nelle cause Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (cause C-42/10,
C-45/10 e C-57/10), Marc Janssens (cause C-42/10 e C-45/10) contro Belgische
Staat, con l’intervento di: Luk Vangheluwe (causa C-42/10). CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. III, 17/04/2011, Sentenza C-42/10, C-45/10 e C-57/10
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
14 aprile 2011
«Settore veterinario e zootecnico - Regolamento (CE) n. 998/2003 -
Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia - Decisione 2003/803/CE - Modello di
passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti»
Nei procedimenti riuniti C‑42/10, C‑45/10 e C‑57/10,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Raad van State (Belgio), con
decisioni 14 gennaio 2010, pervenute in cancelleria il 25 e 28 gennaio
2010, nelle cause
Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (cause C‑42/10, C‑45/10 e C‑57/10),
Marc Janssens (cause C‑42/10 e C‑45/10)
contro
Belgische Staat,
con l’intervento di:
Luk Vangheluwe (causa C‑42/10),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. D. Šváby
(relatore), G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3
febbraio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, dall’avv. R. Gielen,
advocaat;
- per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agente,
assistito dall’avv. J.‑F. De Bock, avocat;
- per la Commissione europea, dalla sig.ra A. Marcoulli e dal sig. B.
Burggraaf, in qualità di agenti;
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione
degli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998,
relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la
direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146, pag. 1), della decisione
della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un
modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e
furetti (GU L 312, pag. 1), e dell’art. 1 della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998,
98/48/CE (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre ricorsi
pendenti, da un lato, tra la Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (in
prosieguo: la «Vlaamse Dierenartsenvereniging») e il sig. Janssens
(cause C‑42/10 e C‑45/10), nonché, dall’altro, tra la Vlaamse
Dierenartsenvereniging (causa C‑57/10) e il Belgische Staat. I ricorsi
in parola erano diretti all’annullamento, rispettivamente, del regio
decreto 21 settembre 2004, recante modifica del regio decreto 10
febbraio 1967 sul regolamento della polizia sanitaria della rabbia (Moniteur
belge del 24 settembre 2004, pag. 69208; in prosieguo: il «decreto 21
settembre 2004») (causa C‑42/10), del regio decreto 28 maggio 2004
relativo all’identificazione e alla registrazione dei cani (Moniteur
belge del 7 giugno 2004, pag. 43185; in prosieguo: il «decreto 28 maggio
2004») (causa C‑45/10), nonché del regio decreto 5 maggio 2004 relativo
al modello e alle modalità di distribuzione del passaporto per i
movimenti intracomunitari di gatti e furetti (Moniteur belge del 24
maggio 2004, pag. 40130; in prosieguo: il «decreto 5 maggio 2004»)
(causa C‑57/10).
3 Con ordinanza del presidente della Corte 2 marzo 2010, i procedimenti
C‑42/10, C‑45/10 e C‑57/10 sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta
e orale, nonché della sentenza, a motivo della loro connessione,
conformemente all’art. 43 del regolamento di procedura della Corte.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
Il regolamento n. 998/2003
4 L’art. 3 del regolamento n. 998/2003 dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
b) “passaporto”: qualsiasi documento che consenta di identificare
chiaramente l’animale da compagnia e che contenga le indicazioni che
permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento,
documento che deve essere elaborato a norma dell’articolo 17, secondo
comma;
(...)».
5 L’art. 4, n. 2, di tale regolamento è così formulato:
«Qualsiasi sistema di identificazione dell’animale deve essere
accompagnato dall’indicazione dei dati che consentono di risalire al
nome e all’indirizzo del proprietario dell’animale».
6 L’art. 5 del medesimo regolamento così recita:
«1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle
specie di cui all’allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i
requisiti previsti all’articolo 6:
a) essere identificati a norma dell’articolo 4, e
b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato
dall’autorità competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione o,
se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità
conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione,
realizzata sull’animale in questione con un vaccino inattivato di almeno
un’unità antigenica per dose (norma OMS).
2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui
all’allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché
siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel
luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici
che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano
accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti».
7 L’art. 17, secondo comma, del regolamento n. 998/2003 è del seguente
tenore:
«I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle
specie di cui all’allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento
sono fissati secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2».
8 L’allegato I, parti A e B, del citato regolamento si applica a cani,
gatti e furetti.
La decisione 2003/803
9 In applicazione del suo art. 1, la decisione 2003/803 stabilisce il
modello di passaporto per i movimenti tra gli Stati membri di cani,
gatti e furetti.
10 La citata decisione, effettuando al suo art. 2 un rinvio all’allegato
I, impone che la copertina e le prime tre pagine di tale modello di
passaporto assumano la seguente forma:
11 L’art. 3 della decisione 2003/803 prescrive l’obbligo di conformità
del modello di passaporto ai requisiti supplementari che figurano
all’allegato II della medesima decisione.
12 A tal riguardo, tale allegato II, A, punto 1, enuncia quanto segue:
«Il formato del modello di passaporto deve essere uniforme».
13 Il citato allegato II, B, punto 2, lett. c), è così formulato:
«sulla copertina del modello di passaporto deve essere stampato il
numero del passaporto, ossia il codice ISO dello Stato membro di
rilascio seguito da un numero unico».
14 Il medesimo allegato II, C, punto 4, enuncia che la dimensione e la
forma delle caselle del modello di passaporto di cui all’allegato I sono
indicative e non vincolanti.
La direttiva 98/34
15 L’art. 1 della direttiva 98/34 dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti
agricoli, compresi i prodotti della pesca;
2) “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale
a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a
distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un
destinatario di servizi.
(...)
3) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un
documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto,
quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la
sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al
prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio,
la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della
conformità.
(...)
4) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione
tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare
dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo
la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di
riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni
possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura
del prodotto o la sua commercializzazione;
(...)
11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una
regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che
ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de
facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo
stabilimento di un fornitore di servizi o l’uso degli stessi in uno
Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve
quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la
fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’uso di un
prodotto oppure la prestazione o l’uso di un servizio o lo stabilimento
come fornitore di servizi.
(...)».
16 L’art. 8 della direttiva 98/34 enuncia quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano
immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo
che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma
internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i
motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che
non risultino già dal progetto.
All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione
con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano
contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e
regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la
portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le
modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola
tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione,
ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
(…)
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il
progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati
trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato
di cui all’articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del
settore in questione.
(…)
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo
definitivo della regola tecnica.
(…)».
La normativa nazionale
17 L’art. 3, n. 2, del decreto 5 maggio 2004 dispone quanto segue:
«Ogni passaporto è provvisto di un numero unico composto di tredici
caratteri, e cioè il codice ISO per il Belgio “BE”, seguito dal numero
di riconoscimento del distributore composto di due cifre e da un numero
seriale di nove cifre».
18 L’art. 2, n. 2, secondo comma, del decreto 28 maggio 2004 è così
formulato:
«La prova di identificazione e registrazione dei cani identificati e
registrati dopo l’entrata in vigore del presente decreto è fornita dal
passaporto, il cui modello è stabilito all’allegato II del presente
decreto, munito del certificato definitivo di identificazione e
registrazione di cui all’art. 19. Il modello del certificato definitivo
di identificazione e registrazione è stabilito all’allegato III del
presente decreto».
19 L’art. 2 del decreto in parola, rinviando al suo allegato II,
definisce la presentazione del modello di passaporto per animale da
compagnia composto di 32 pagine. La seconda e terza pagina di tale
passaporto assumono la seguente forma:
20 L’art. 20 del decreto 28 maggio 2004 è del seguente tenore:
«Il certificato definitivo di identificazione e registrazione è
costituito da due etichette adesive applicate sulle pagine 2 e 3 del
passaporto».
21 L’art. 21 di tale decreto dispone quanto segue:
«Il gestore del registro centrale, dopo aver ricevuto la copia gialla
del certificato provvisorio di identificazione, registra i dati del cane
e del suo responsabile nel registro centrale e invia a detto
responsabile un certificato definitivo di identificazione e
registrazione unitamente a un modulo intitolato “Variazione del
responsabile/Modifica dei dati/Decesso”, il cui modello è stabilito
all’allegato IV del presente decreto. Il responsabile, immediatamente
dopo aver ricevuto il certificato definitivo di identificazione e
registrazione, provvede a incollarlo sul passaporto».
22 L’art. 22 del citato decreto enuncia quanto segue:
«In caso di cessione di un cane, il cedente completa il modulo
“Variazione del responsabile/Modifica dei dati/Decesso” e lo trasmette
entro otto giorni al gestore del registro centrale. Il passaporto è
immediatamente consegnato al nuovo responsabile. Il gestore del registro
centrale invia la prova della variazione al nuovo responsabile,
unitamente al modulo “Variazione del responsabile/Modifica dei
dati/Decesso”. Immediatamente dopo la ricezione, il nuovo responsabile
incolla sul passaporto il nuovo certificato definitivo di
identificazione e registrazione».
23 Ai sensi dell’art. 23 del medesimo decreto:
«Nel caso dell’art. 6 o 7, il soggetto che procede all’identificazione
invia, appena possibile e comunque entro otto giorni, il modulo
“Variazione del responsabile/Modifica dei dati/Decesso”, specificando la
nuova marcatura di identificazione, al gestore del registro centrale.
Quest’ultimo trasmette al responsabile, come prova della registrazione
con tale nuova marcatura di identificazione, un nuovo certificato
definitivo di identificazione e registrazione, nonché il modulo
“Variazione del responsabile/Modifica dei dati/Decesso”».
24 L’art. 1 del decreto 21 settembre 2004 modifica l’art. 14 del regio
decreto 10 febbraio 1967 sul regolamento della polizia sanitaria della
rabbia (Moniteur belge del 25 febbraio 1967, pag. 1966; in prosieguo: il
«decreto 10 febbraio 1967»), che è ormai redatto come segue:
Ǥ 1. Il veterinario autorizzato, ogni volta che esegue la vaccinazione,
rilascia un certificato conforme al modello allegato al presente
decreto.
§ 2. Per un cane, un gatto o un furetto che sia provvisto di un
tatuaggio o di un microchip leggibile o che venga identificato al
momento della vaccinazione, il veterinario autorizzato rilascia un
passaporto che, a seconda del caso, è stato distribuito da una persona
giuridica autorizzata ai sensi delle disposizioni [del decreto 5 maggio
2004] o dal gestore del registro centrale di identificazione dei cani,
designato ai sensi dell’art. 27 [del decreto 28 maggio 2004]. Dopo
l’identificazione o il controllo dell’identificazione, il veterinario
autorizzato indica nel passaporto di cui sopra la vaccinazione da lui
eseguita.
Nel caso in cui il cane, il gatto o il furetto sia già in possesso di un
passaporto come quello di cui al primo comma, il veterinario autorizzato
che ha effettuato la vaccinazione completa tale passaporto con le
informazioni necessarie relative al vaccino somministrato, dopo aver
controllato i dati di identificazione.
§ 3. I proprietari e i detentori di animali che devono essere vaccinati
sono tenuti a presentare, a seconda del caso, il certificato di
vaccinazione o il passaporto di cui sopra ad ogni richiesta da parte
delle autorità menzionate all’art. 27».
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑42/10
25 Il ricorso nel procedimento principale della causa C‑42/10,
presentato il 5 novembre 2004 dalla Vlaamse Dierenartsenvereniging e dal
sig. Janssens, è diretto all’annullamento del decreto 21 settembre 2004
nella parte in cui prescrive, all’art. 14 del decreto 10 febbraio 1967
da esso modificato, l’indicazione della vaccinazione contro la rabbia su
un passaporto per animali da compagnia che soddisfi i requisiti fissati
dal decreto 5 maggio 2004 o quelli fissati dal decreto 28 maggio 2004.
26 A tal riguardo, i ricorrenti nella causa principale affermano che il
decreto 21 settembre 2004 viola i principi della libera circolazione
delle merci, dei servizi e delle persone, il principio di libera
concorrenza, riservando un monopolio soltanto alla Belgische Vereniging
voor Identificatie en Registratie van Honden (in prosieguo: la «BVIRH»),
nonché il regolamento n. 998/2003 e la decisione 2003/803.
27 A quest’ultimo riguardo, detti ricorrenti sostengono che il decreto
21 settembre 2004 non consente l’iscrizione delle vaccinazioni nel
passaporto straniero per animali da compagnia o nel passaporto per
animali da compagnia distribuito dalla Vlaamse Dierenartsenvereniging.
Essi asseriscono altresì che il riferimento ai decreti 5 e 28 maggio
2004 non ha ragion d’essere, in quanto questi ultimi contengono
requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal passaporto per
animali da compagnia, quale definito dal regolamento n. 998/2003. In
particolare, i citati decreti assocerebbero a tale passaporto un obbligo
di registrazione e di tracciabilità. Orbene, il passaporto previsto dal
citato regolamento avrebbe una funzione meramente sanitaria. Inoltre,
una siffatta previsione aggiuntiva non sarebbe mai rientrata nelle
intenzioni del legislatore dell’Unione, poiché l’identificazione
dell’animale sarebbe necessaria soltanto al fine di associare a esso un
certificato sanitario. Peraltro, l’apposizione di etichette da parte di
terzi su un documento sanitario, come previsto dal decreto 28 maggio
2004, non sarebbe autorizzata. Il decreto 5 maggio 2004, dal canto suo,
prevedendo che i passaporti rilasciati in Belgio debbano contenere un
numero unico di tredici cifre, introdurrebbe un requisito non necessario
a livello dell’Unione.
28 Il convenuto nella causa principale replica che il passaporto di cui
al regolamento n. 998/2003 è in primo luogo un documento di
identificazione, e che è del tutto logico che siano state adottate
alcune misure al fine di assicurare una politica coerente ed uniforme
rendendo obbligatorio un unico documento, il quale vale come documento
di identificazione e registrazione in Belgio e come documento sanitario
e di identificazione, nei movimenti intracomunitari. Per quanto concerne
l’asserita posizione di monopolio della BVIRH, il Belgische Staat
afferma che tale associazione non è l’unica ad aver ottenuto il suo
riconoscimento.
29 È in tale contesto che il Raad van State ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del
regolamento [n. 998/2003] e gli articoli ed allegati della decisione
[2003/803] ostino a che un regime nazionale in materia di passaporti per
gatti e furetti rinvii (...) al modello e ai requisiti supplementari
fissati dalla decisione [2003/803], ma prescriva (...) inoltre che ogni
passaporto sia provvisto di un numero unico composto di 13 caratteri, e
cioè il codice ISO per il Belgio “BE”, seguito dal numero di
riconoscimento del distributore composto di due cifre e da un numero
seriale di nove cifre.
2) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del
regolamento [n. 998/2003] e gli articoli ed allegati della decisione
[2003/803] ostino a che un regime nazionale estenda l’uso del modello
del passaporto europeo per gli animali da compagnia come prova di
identificazione e registrazione dei cani e preveda inoltre che terzi,
mediante etichette di identificazione adesive, apportino modifiche
relative all’identificazione del proprietario e dell’animale nelle parti
I‑III di un passaporto europeo per animali da compagnia, attestato da un
veterinario autorizzato, in seguito alle quali i dati di identificazione
precedenti vengono coperti».
Causa C‑45/10
30 Il ricorso nel procedimento principale della causa C‑45/10,
presentato il 30 luglio 2004 dalla Vlaamse Dierenartsenvereniging e dal
sig. Janssens, è diretto all’annullamento del decreto 28 maggio 2004.
31 A questo scopo, i ricorrenti nella causa principale sostengono
anzitutto che tale decreto crea una situazione di monopolio in favore
della BVIRH per quanto riguarda la distribuzione dei passaporti per
cani, il che avrebbe la conseguenza di non consentire ai veterinari di
far stampare i loro passaporti per animali da compagnia in uno Stato
membro diverso dal Regno del Belgio. Il citato decreto occasionerebbe
altresì la frode e creerebbe una discriminazione mettendo in relazione
l’identificazione dei cani contenuta nei passaporti oggetto della causa
principale con l’obbligo di registrazione e di tracciabilità, mentre
tale obbligo non sussiste per i gatti e i furetti, e ciò nonostante la
normativa dell’Unione tratti tali specie di animali in modo identico.
Inoltre, l’effetto diretto di quest’ultima normativa imporrebbe alla
Vlaamse Dierenartsenvereiniging di fare il possibile perché i suoi
membri possano rispettare la citata normativa e avrebbe inoltre la
conseguenza di rendere inapplicabile il decreto 28 maggio 2004. I
suddetti ricorrenti sostengono poi che l’utilizzo di etichette adesive
contrasta con l’obiettivo previsto dalla decisione 2003/803, che
consisterebbe nel consentire un agevole controllo da parte delle
autorità competenti. Infine, lo Stato membro in questione non potrebbe
invocare il principio di sussidiarietà.
32 Inoltre, i ricorrenti nella causa principale affermano che le
disposizioni del decreto 28 maggio 2004, che utilizzano il modello di
passaporto per gli animali da compagnia previsto dalla decisione
2003/803 come prova di identificazione e registrazione dei cani, che
prevedono l’apposizione di etichette adesive sul passaporto al fine di
identificare il proprietario e l’animale e che si discostano dal modello
di passaporto in parola per quanto riguarda lo spazio previsto per
l’indicazione dei dati relativi al nuovo proprietario, costituiscono
regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34 la cui adozione, in forza
dell’art. 8 di quest’ultima, avrebbe richiesto una previa comunicazione
alla Commissione. In tal senso, i ricorrenti sostengono che i cani
muniti di passaporto devono essere considerati come merci.
33 Nella sentenza 9 gennaio 2006 (n. 153 336), che respinge una domanda
di sospensione dell’esecutività del decreto impugnato, il giudice del
rinvio avrebbe dichiarato che la mera circostanza che una determinata
situazione sia disciplinata da disposizioni direttamente vincolanti a
livello dell’Unione non osta a che l’autorità nazionale competente in
materia emani, a titolo integrativo e a salvaguardia dell’interesse
nazionale comune, proprie disposizioni relative ad aspetti non
disciplinati dalla normativa dell’Unione o quando quest’ultima non osta
a una normativa nazionale complementare. Il giudice che ha pronunciato
tale sentenza è dell’avviso che il convenuto nella causa principale
poteva dunque elaborare una normativa di diritto interno, sempre che
quest’ultima non pregiudicasse l’efficacia integrale della normativa
dell’Unione. Dato che né il regolamento n. 998/2003 né la decisione
2003/803 conterrebbero disposizioni relative alla produzione e alla
distribuzione ai veterinari dei passaporti per cani, il decreto 28
maggio 2004 rientrerebbe nell’ambito fissato dalla citata decisione. Del
pari, per quanto riguarda l’apposizione di etichette adesive su tali
passaporti, detto giudice ha considerato che né il regolamento n.
998/2003 né la decisione 2003/803 vietano che le indicazioni
individualizzate vengano apposte su tali passaporti mediante etichette
adesive, purché tale prassi non dia origine a differenze rispetto al
modello di passaporto previsto dalla decisione 2003/803.
34 Poiché i ricorrenti nella causa principale hanno ribadito i loro
argomenti relativi all’incompatibilità del decreto 28 maggio 2004 con la
normativa dell’Unione, il Raad van State ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del
regolamento [n. 998/2003] e gli articoli ed allegati della decisione
[2003/803] ostino a che una normativa nazionale estenda l’uso del
modello del passaporto europeo per gli animali da compagnia come prova
di identificazione e registrazione dei cani e preveda inoltre che terzi,
mediante etichette di identificazione adesive, apportino modifiche
relative all’identificazione del proprietario e dell’animale nelle parti
I‑III di un passaporto europeo per animali da compagnia, attestato da un
veterinario autorizzato, in seguito alle quali i dati di identificazione
precedenti vengono coperti.
2) Se le disposizioni nazionali, che estendono l’uso del modello di
passaporto europeo per gli animali da compagnia, di cui alla decisione
[2003/803], come prova di identificazione e di registrazione dei cani e
prevedono inoltre che terzi, mediante etichette di identificazione
adesive, apportino modifiche relative all’identificazione del
proprietario e dell’animale nelle parti I‑III di detto passaporto,
costituiscano norme tecniche ai sensi dell’art. 1 della direttiva
[98/34] la cui adozione, in forza dell’art. 8 della medesima direttiva,
richiede una previa comunicazione alla Commissione».
Causa C‑57/10
35 Il ricorso nel procedimento principale della causa C‑57/10,
presentato il 7 giugno 2004 dalla Vlaamse Dierenartsenvereniging, è
diretto all’annullamento del decreto 5 maggio 2004.
36 A tal riguardo, la ricorrente nella causa principale sostiene che il
decreto in parola viola gli artt. 3, lett. g), CE, 30 CE, 81 CE e 82 CE,
i principi della libera circolazione delle merci, dei servizi, delle
persone e dei capitali, il regolamento n. 998/2003, la decisione
2003/803 nonché la direttiva 98/34.
37 Fissando modalità di determinazione del numero unico del passaporto
per animali da compagnia più dettagliate rispetto alle previsioni della
normativa dell’Unione, il decreto 5 maggio 2004, da un lato, non
terrebbe conto dell’efficacia diretta riconosciuta dall’art. 249 CE ai
regolamenti e alle decisioni dell’Unione e, dall’altro, costituirebbe
una norma tecnica che, in violazione della direttiva 98/34, non è stata
comunicata alla Commissione.
38 Il convenuto nella causa principale osserva che, nel determinare tale
numero unico, conformemente al regolamento n. 998/2003, le autorità
nazionali dispongono di un margine di discrezionalità che le autorizza
ad adottare decisioni integrative, finalizzate all’elaborazione di una
corretta procedura di identificazione. Esso ritiene altresì che il
decreto 5 maggio 2004 non rientri nell’ambito di applicazione della
direttiva 98/34.
39 Nella sentenza 9 gennaio 2006 (n. 136 163), che respinge una domanda
di sospensione dell’esecutività del decreto in parola, il giudice del
rinvio avrebbe dichiarato che la mera circostanza che una determinata
situazione sia disciplinata da disposizioni direttamente vincolanti a
livello dell’Unione non osta a che l’autorità nazionale competente in
materia emani, a titolo integrativo e a salvaguardia dell’interesse
nazionale comune, proprie disposizioni relative ad aspetti non
disciplinati dalla normativa dell’Unione o quando quest’ultima non osta
a una normativa nazionale complementare. Il giudice che ha pronunciato
tale sentenza è dell’avviso che il convenuto nella causa principale
poteva dunque elaborare una normativa di diritto interno, sempre che
quest’ultima non pregiudicasse l’efficacia integrale della normativa
dell’Unione. Dato che né il regolamento n. 998/2003 né la decisione
2003/803 conterrebbero disposizioni relative alla fabbricazione e alla
distribuzione ai veterinari dei passaporti per cani e furetti, il
decreto impugnato rientrerebbe nell’ambito fissato dalla citata
decisione.
40 Poiché la ricorrente nella causa principale ha ribadito i suoi
argomenti relativi all’incompatibilità del decreto 5 maggio 2004 con la
normativa dell’Unione, il Raad van State ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del
regolamento [n. 998/2003] e gli articoli ed allegati della decisione
[2003/803] ostino a che un regime nazionale in materia di passaporti per
gatti e furetti rinvii al modello e ai requisiti supplementari fissati
dalla decisione [2003/803], ma prescriva inoltre che ogni passaporto sia
provvisto di un numero unico composto di 13 caratteri, e cioè il codice
ISO per il Belgio “BE”, seguito dal numero di riconoscimento del
distributore composto di due cifre e da un numero seriale di nove cifre.
2) Se un regime nazionale che, in materia di passaporti per gatti e
furetti, rinvia al modello e ai requisiti supplementari fissati dalla
decisione [2003/803], ma prescriva inoltre che ogni passaporto sia
provvisto di un numero unico composto di 13 caratteri, e cioè il codice
ISO per il Belgio “BE”, seguito dal numero di riconoscimento del
distributore composto di due cifre e da un numero seriale di nove cifre,
sia una regola tecnica ai sensi dell’art. 1 della direttiva [98/34] la
cui adozione, in forza dell’art. 8 della medesima direttiva, richiede
una previa comunicazione alla Commissione (...)».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
41 Nelle sue osservazioni la Vlaamse Dierenartsenvereniging, ricorrente
nelle tre cause principali, formula due questioni complementari e
sostiene che, in considerazione della loro importanza, anche in merito
ad esse sarebbe necessaria la pronuncia della Corte.
42 A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione
tra la Corte e i giudici nazionali, quale prevista dall’art. 267 TFUE,
spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della
controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia
giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa
dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una decisione in via
pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza sia la
rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte (v., in tal senso,
sentenza 15 ottobre 2009, causa C‑138/08, Hochtief e Linde-Kca-Dresden,
Racc. pag. I‑9889, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
43 La facoltà di determinare le questioni da sottoporre alla Corte è
quindi riservata al giudice nazionale e le parti non possono modificarne
il tenore (sentenza Hochtief e Linde-Kca-Dresden, cit., punto 21 e
giurisprudenza ivi citata).
44 Peraltro, una modifica delle questioni pregiudiziali sotto il profilo
sostanziale o una risposta alle questioni complementari menzionate nelle
osservazioni della ricorrente nella causa principale sarebbe
incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall’art. 267 TFUE e con
l’obbligo della Corte di dare ai governi degli Stati membri e alle parti
interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art.
23 del suo Statuto, tenuto conto del fatto che, in base alla suddetta
disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le
decisioni di rinvio (v., in tal senso, sentenza Hochtief e
Linde-Kca-Dresden, cit., punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
45 Ne consegue che la Corte non può procedere all’analisi delle
questioni complementari sollevate dalla Vlaamse Dierenartsenvereniging.
Sulle prime questioni nelle cause C‑42/10 e C‑57/10
46 Con le sue prime questioni nelle cause C‑42/10 e C‑57/10, il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e
17, secondo comma, del regolamento n. 998/2003, nonché gli articoli e
gli allegati della decisione 2003/803 debbano essere interpretati nel
senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella oggetto della
causa principale, che prescrive una numerazione per i passaporti per
animali da compagnia composta da un numero unico contenente il codice
ISO a due caratteri del Regno del Belgio «BE» seguito dal numero di
riconoscimento a due cifre del distributore autorizzato e da una serie
di nove cifre.
47 A tale riguardo si deve ricordare che, a causa della loro stessa
natura e della loro funzione nel sistema delle fonti del diritto
dell’Unione, le disposizioni di un regolamento producono, in genere,
effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le
autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione o che sia
necessario che il legislatore dell’Unione adotti normative complementari
(sentenza 28 ottobre 2010, causa C‑367/09, SGS Belgium e a., non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
48 Cionondimeno, talune disposizioni di un regolamento, anche completate
da una decisione di esecuzione, possono richiedere, per la loro
attuazione, l’adozione di misure nazionali di applicazione (v., per
analogia, sentenza 11 gennaio 2001, causa C‑403/98, Monte Arcosu, Racc.
pag. I‑103, punto 26).
49 Ciò è esattamente quanto si verifica con riferimento all’art. 5, n.
1, lett. b), del regolamento n. 998/2003, in combinato disposto con
l’allegato II, B, punto 2, lett. c), della decisione 2003/803.
50 Infatti, eccezion fatta per l’obbligo di indicare il numero ISO dello
Stato membro di rilascio all’inizio della serie di caratteri che
compongono il numero unico da apporsi sul passaporto per animali da
compagnia, le citate disposizioni del regolamento n. 998/2003 e della
decisione 2003/803 non prevedono alcuna modalità specifica per la
determinazione di tale numero. Esse implicano quindi che siano gli Stati
membri a dover stabilire la modalità di determinazione di detto numero.
51 Va constatato che la normativa nazionale oggetto della causa
principale soddisfa i requisiti relativi alla numerazione dei passaporti
previsti dall’art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 998/2003, in
combinato disposto con l’allegato II, B, punto 2, lett. c), della
decisione 2003/803. Infatti, tale normativa nazionale prevede, da un
lato, che ogni passaporto sia dotato di un numero unico e, dall’altro,
che i primi due caratteri di tale numero facciano riferimento al codice
ISO del Regno del Belgio «BE». La normativa nazionale in parola,
attuando le disposizioni del diritto dell’Unione precedentemente
menzionate e precisando, peraltro, la modalità di numerazione degli
altri caratteri che compongono il numero di passaporto, garantisce la
piena efficacia di queste ultime disposizioni.
52 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che le prime questioni
nelle cause C‑42/10 e C‑57/10 vanno risolte dichiarando che gli artt. 3,
lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento n. 998/2003,
nonché gli articoli e gli allegati della decisione 2003/803 devono
essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale
che prevede una numerazione per i passaporti per animali da compagnia
composta da un numero unico contenente il codice ISO a due caratteri
dello Stato membro interessato seguito dal numero di riconoscimento a
due cifre del distributore autorizzato e da una serie di nove cifre, dal
momento che detta normativa nazionale garantisce l’unicità di tale
numero di identificazione.
Sulla seconda questione nella causa C‑42/10 e sulla prima questione
nella causa C‑45/10
53 Con la seconda questione nella causa C‑42/10 e la prima questione
nella causa C‑45/10, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli
artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento n.
998/2003, nonché gli articoli e gli allegati della decisione 2003/803
ostino a normative, quali quelle oggetto della causa principale, in
seguito alla cui applicazione, da un lato, il passaporto per animali da
compagnia è utilizzato non soltanto come documento di viaggio ai sensi
della normativa dell’Unione, ma anche come prova di identificazione e
registrazione dei cani a livello nazionale, e, dall’altro, la
presentazione dei dati relativi all’identificazione del proprietario e
dell’animale presenti su tale passaporto differisce da quella prevista
dalla decisione 2003/803 e la modifica dei quali si effettua mediante
l’apposizione dei nuovi dati che coprono i precedenti con etichette
adesive.
54 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’uso del passaporto per animali
da compagnia come prova di identificazione e registrazione dei cani a
livello nazionale, occorre sottolineare che si tratta dell’uso di detto
passaporto per fini paralleli e diversi da quelli che reggono la
normativa dell’Unione, e cioè l’armonizzazione delle condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti intracomunitari di animali da
compagnia a carattere non commerciale.
55 A questo proposito si deve rilevare che né il tenore letterale né lo
spirito del regolamento n. 998/2003 e della decisione 2003/803
consentono di concludere che la funzione del passaporto per animali da
compagnia sarebbe solo ed esclusivamente quella di soddisfare gli
obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione, e che, pertanto, l’uso
di tale passaporto a livello nazionale per finalità diverse sarebbe
vietato. Dal terzo e quarto ‘considerando’ della decisione 2003/803 e
dal modello di passaporto allegato a tale decisione si evince invece che
quest’ultimo contiene alcune pagine sulle quali è possibile inserire
dati che non presentano alcun nesso con la normativa dell’Unione. Tale
modello prevede infatti l’indicazione della certificazione di
vaccinazioni non richieste dal regolamento n. 998/2003, nonché alcune
sezioni, intitolate «esami clinici» e «legalizzazione», in modo che i
passaporti per animali da compagnia possano essere utilizzati anche per
i movimenti di animali al di fuori dell’Unione.
56 Pertanto, l’uso di tale passaporto per finalità diverse da quelle
indicate dalla normativa dell’Unione, in linea di principio, non può
essere vietato.
57 Tuttavia, è necessario che tale uso non rimetta in discussione né
l’effettiva applicazione del regolamento n. 998/2003 e della decisione
2003/803 né gli obiettivi dagli stessi perseguiti. Orbene, non é provato
e neppure affermato dalle parti nella causa principale o dagli
interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte che hanno
presentato osservazioni che l’uso di tale passaporto finalizzato
all’identificazione e alla registrazione dei cani a livello nazionale
produca un simile effetto.
58 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la menzione dei dati relativi
all’identificazione del proprietario e dell’animale, la cui modifica è
effettuata attraverso l’apposizione di nuovi dati sui precedenti
mediante etichette adesive, occorre constatare che una normativa quale
quella oggetto della causa principale ha l’effetto di introdurre un
passaporto per animali da compagnia, la cui presentazione differisce da
quella del modello di passaporto previsto dalla decisione 2003/803.
59 Infatti, mentre l’allegato I della decisione 2003/803 prevede che la
prima pagina del modello di passaporto contenga tre campi che consentano
di annotare l’identità e l’indirizzo di tre proprietari in successione
dell’animale, la normativa oggetto della causa principale prevede che la
prima pagina del passaporto per animali da compagnia contenga un solo
campo, sul quale apporre in successione le etichette adesive che tengono
conto delle variazioni di indirizzo o di identità del proprietario
dell’animale.
60 A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 288, quarto
comma, TFUE, le decisioni della Commissione destinate agli Stati membri
sono obbligatorie in tutti i loro elementi.
61 Inoltre, dall’oggetto stesso della decisione 2003/803, dal modello di
passaporto di cui all’allegato I della medesima e dall’allegato II, A,
punto 1, di tale decisione nella quale è scritto che «[i]l formato del
modello di passaporto è uniforme», risulta che tale decisione ha lo
scopo di definire un documento uniforme, qualunque sia lo Stato membro
che lo rilascia, le cui forme e il cui contenuto sono imposti agli Stati
membri, fatti salvi adeguamenti di minore importanza, tassativamente
previsti all’allegato II, C, punto 4, della citata decisione.
62 Orbene, adottando una presentazione della prima pagina del passaporto
per animali da compagnia sulla quale appare soltanto un campo destinato
a contenere l’indicazione dell’identità e dell’indirizzo del primo
proprietario dell’animale e le cui modifiche successive si effettuano
mediante l’apposizione di etichette adesive, una normativa quale quella
oggetto della causa principale non tiene conto dell’obbligo di una
presentazione uniforme previsto per il modello di passaporto, il quale
esige, in particolare, che la prima pagina del passaporto per animali da
compagnia contenga determinati campi e una presentazione che consenta di
annotare l’identità e l’indirizzo dei tre proprietari, in successione,
dell’animale.
63 Del resto, come affermato dalla Commissione in udienza, la
sovrapposizione di etichette adesive impedisce l’identificazione, in
successione, dei proprietari dell’animale, benché una siffatta
identificazione sia determinante nell’ambito della polizia sanitaria e
il regolamento n. 998/2003 e la decisione 2003/803 siano intervenuti
proprio in tale ambito.
64 Per la stessa ragione, l’utilizzo di etichette adesive come quelle
previste dalla normativa oggetto della causa principale, che porta a
modificare la presentazione imposta per il modello di passaporto ha
anche l’effetto di impedire il trasferimento degli animali da compagnia
al di fuori dello Stato membro di origine prevedendo, in tali casi, il
rilascio di un nuovo passaporto nello Stato membro di destinazione.
65 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la
seconda questione nella causa C‑42/10 e la prima questione nella causa
C‑45/10 dichiarando che gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo
comma, del regolamento n. 998/2003, nonché gli articoli e allegati della
decisione 2003/803 devono essere interpretati nel senso che:
- non ostano a una normativa, come quella oggetto della causa
principale, in applicazione della quale il passaporto per animali da
compagnia è utilizzato non soltanto come documento di viaggio,
conformemente alla normativa dell’Unione, ma anche come prova di
identificazione e registrazione dei cani a livello nazionale, e
- ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa
principale, che prevede un solo campo nel passaporto per animali da
compagnia destinato a contenere l’indicazione dell’identità e
dell’indirizzo del proprietario dell’animale, le cui modifiche
successive si effettuano mediante l’apposizione di etichette adesive.
Sulle seconde questioni nelle cause C‑45/10 e C‑57/10
66 Con le seconde questioni nelle cause C‑45/10 e C‑57/10, il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, se disposizioni nazionali, come quelle
enunciate nella normativa belga sul passaporto per animali da compagnia
e relative all’uso di quest’ultimo come prova di identificazione e
registrazione dei cani, nonché all’utilizzo di etichette adesive per
effettuare le modifiche afferenti all’identificazione del proprietario e
dell’animale, da una parte, e disposizioni relative alla determinazione
di un numero unico per gatti e furetti, dall’altra, debbano essere
considerate regole tecniche, ai sensi della direttiva 98/34.
67 Occorre rilevare al riguardo, come emerge dal fondamento giuridico
della direttiva 98/34, vale a dire dall’art. 100 A del Trattato CE
(divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), nonché dal secondo e
quarto ‘considerando’ di tale direttiva, che la normativa dell’Unione,
prevedendo una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell’informazione, concorre al buon funzionamento del mercato
interno garantendo, in particolare, la libera circolazione delle merci.
68 Del resto, la Corte ha avuto l’occasione di precisare che nell’ambito
di applicazione della libera circolazione delle merci rientrano soltanto
i prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire
oggetto di operazioni commerciali (v. in tal senso, in particolare,
sentenze 10 dicembre 1968, causa 7/68, Commissione/Italia, Racc. pag.
561, in particolare pag. 570, e 26 ottobre 2006, causa C‑65/05,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑10341, punti 23-25).
69 Orbene, è pacifico che i passaporti per animali da compagnia, essendo
dotati di un numero unico e identificando un animale specifico, non
possono, come tali, costituire oggetto di operazioni commerciali.
70 È dunque escluso che i passaporti in parola possano essere
qualificati come «merce», ai sensi della giurisprudenza della Corte, e
che la direttiva 98/34 sia applicabile nei loro confronti. Di
conseguenza, specificazioni, come quelle previste dalla normativa belga
oggetto della causa principale, non possono essere qualificate come
specificazioni tecniche che devono costituire oggetto, conformemente
all’art. 8 di tale direttiva, di una previa comunicazione alla
Commissione e, in mancanza di quest’ultima, essere disapplicate dal
giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza 8 novembre 2007, causa
C‑20/05, Schwibbert, Racc. pag. I‑9447, punti 33 e 44 nonché
giurisprudenza ivi citata).
71 Dalle considerazioni sin qui esposte risulta che le seconde questioni
nelle cause C‑45/10 e C‑57/10 devono essere risolte dichiarando che
disposizioni nazionali, come quelle enunciate nella normativa oggetto
della causa principale, relative al passaporto per animali da compagnia
e afferenti all’uso di quest’ultimo come prova di identificazione e
registrazione dei cani, nonché all’utilizzo di etichette adesive per
effettuare le modifiche inerenti l’identificazione del proprietario e
dell’animale, da un parte, e disposizioni relative alla determinazione
di un numero unico per gatti e furetti, dall’altra, non costituiscono
regole tecniche ai sensi dell’art. 1 della direttiva 98/34, che,
conformemente all’art. 8 della medesima direttiva, devono essere oggetto
di una previa comunicazione alla Commissione.
Sulle spese
72 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003,
n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai
movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, e che
modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, nonché gli articoli e gli
allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003,
2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti
intracomunitari di cani, gatti e furetti, devono essere interpretati nel
senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede una
numerazione per i passaporti per animali da compagnia composta da un
numero unico contenente il codice ISO a due caratteri dello Stato membro
interessato seguito dal numero di riconoscimento a due cifre del
distributore autorizzato e da una serie di nove cifre, dal momento che
detta normativa nazionale garantisce l’unicità di tale numero di
identificazione.
2) Gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del
regolamento n. 998/2003, nonché gli articoli e gli allegati della
decisione 2003/803 devono essere interpretati nel senso che:
- non ostano a una normativa, come quella oggetto della causa
principale, in applicazione della quale il passaporto per animali da
compagnia è utilizzato non soltanto come documento di viaggio,
conformemente alla normativa dell’Unione, ma anche come prova di
identificazione e registrazione dei cani a livello nazionale, e
- ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa
principale, che prevede un solo campo nel passaporto per animali da
compagnia destinato a contenere l’indicazione dell’identità e
dell’indirizzo del proprietario dell’animale, le cui modifiche
successive si effettuano mediante l’apposizione di etichette adesive.
3) Disposizioni nazionali, come quelle enunciate nella normativa oggetto
della causa principale, relative al passaporto per animali da compagnia
e afferenti all’uso di quest’ultimo come prova di identificazione e
registrazione dei cani, nonché all’utilizzo di etichette adesive per
effettuare le modifiche inerenti l’identificazione del proprietario e
dell’animale, da un parte, e disposizioni relative alla determinazione
di un numero unico per gatti e furetti, dall’altra, non costituiscono
regole tecniche ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell’informazione, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, le quali,
conformemente all’art. 8 della medesima direttiva, devono essere oggetto
di una previa comunicazione alla Commissione europea.
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