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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2011, Sentenza n. 10123
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Natura - Art.
31, co. 9. D.P.R. 380/2001. L'ordine di demolizione di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380 articolo 31, comma 9, é
una sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo
istituzionale al quale il relativo esercizio é attribuito, che ha natura
sostanzialmente amministrativa con carattere ablatorio (Cass. Sez. 3, n. 16390
del 27/4/2010, PG in proc Costi; Cass. Sez. Unite, n. 15 del 24/7/1996, PM in
proc. Monterisi). (Annulla con rinvio la
sentenza n. 100073/2008 del 22/01/2010 del Tribunale di Caltagirone sez.
distaccata di Grammichele). Pres. PETTI - Est. ROSI - P.G. PASSACANTANDO - Ric.
P.M. presso il Tribunale di Caltagirone. CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III
penale, 11/03/2011, Sentenza n. 10123
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Applicazione della pena su richiesta
delle parti - Ordine di demolizione - Mancata previsione nell’accordo intercorso
tra le parti - Statuizione dell’ordine di demolizione nella sentenza di
patteggiamento da parte del giudice - Necessità. L'ordine di demolizione di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380,
articolo 31, comma 9, é una sanzione avente natura sostanzialmente
amministrativa con carattere ablatorio ed il giudice la deve disporre anche
nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti. A tale sentenza,
infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad
eccezione di quelli espressamente indicati dall'articolo 445 c.p.p., comma 1,
fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena
accessoria, né di misura di sicurezza). A nulla rileva che l'ordine medesimo
non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso
costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni
discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui
l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento
Cass. Sez. 3, n. 24087 del 13/6/2008, Cacioppoli).
Ne deriva che la sentenza ex art. 444 c.p.p. priva della statuizione dell’ordine
di demolizione di opere abusive, ovvero della imposizione di prescrizioni
necessarie per rendere le opere conformi alla normativa antisismica, a norma del
Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo 98 è
suscettibile di annullamento con rinvio poiché tali provvedimenti implicano
necessari accertamenti tecnici e un giudizio sulla pericolosità dell'opera
abusiva, o di una sua parte, tali da dover essere demandati necessariamente al
giudice di merito (Cass., Sez. 3, n. 28465 del 10/7/2009, PG in proc. Gallucci, Sez. 3, Ordinanza
n. 109 del 24/2/1996, Pascale). (Annulla con rinvio la sentenza n. 100073/2008 del 22/01/2010
del Tribunale di Caltagirone sez. distaccata di Grammichele). Pres. PETTI - Est.
ROSI - P.G. PASSACANTANDO - Ric. P.M. presso il Tribunale di Caltagirone.
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 11/03/2011, Sentenza n. 10123
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro - Presidente
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
rel.
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM PRESSO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE;
nei confronti di:
1) LA. OT. N. IL (Omissis) C/;
2) PA. RO. N. IL (Omissis) C/;
-
avverso la sentenza n. 100073/2008 TRIB. SEZ. DIST. di GRAMMICHELE, del
22/01/2010;
-
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
-
lette le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per
annullamento della sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltagirone, Sez. distaccata di Grammichele, ha con sentenza del
22 gennaio 2010 applicato la pena concordata ex articolo 444 c.p.p. di mesi due
di arresto ed euro 8.000 di multa, nei confronti di La. Ot. e Pa. Ro. .
Il procuratore della repubblica presso il tribunale di Caltagirone ha proposto
ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione
della legge penale, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), in quanto il giudice
avrebbe Omissis di statuire sulla demolizione delle opere abusive, consistite
nella sopraelevazione del secondo piano con struttura portante in cemento
armato.
La sentenza di patteggiamento é impugnabile sotto il profilo oggettivo ed anche
solo per censurare l'omessa statuizione sul punto della demolizione. L'ordine di
demolizione trova la sua fonte normativa nel Decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, applicabile in Sicilia.
E' anche applicabile nella specie l'articolo 98 del medesimo t.u., in
considerazione della violazione della normativa antisismica, secondo cui, con il
decreto o la sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere
o delle parti di esse costruite in difformità alla normativa di settore. Sulla
demolizione, le norme applicabili in Sicilia, quand'anche si aderisse alla tesi
del mancato recepimento del t.u. del 2001, sarebbero, da un lato, la Legge n. 47
del 1985, articolo 7 (trasfuso nel Decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, articolo 31) e, dall'altro lato, la Legge n. 74 del 1964, articolo
23 (trasfuso nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
articolo 98), entrambe norme reiterate nel t.u. del 2001, sicché la disciplina
applicabile sarebbe identica a quella del t.u. del 2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é fondato.
L'ordine di demolizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001, articolo 31, comma 9, é una sanzione caratterizzata dalla natura
giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio é
attribuito, che ha natura sostanzialmente amministrativa con carattere ablatorio
ed il giudice la deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena
concordata tra le parti (vedi Sez. 3, n. 16390 del 27/4/2010, PG in proc Costi,
Rv. 246769, Sez. Unite, n. 15 del 24/7/1996, PM in proc. Monterisi, Rv. 205336).
A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza
di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'articolo 445
c.p.p., comma 1, fra i quali non é compresa la sanzione in oggetto (non
trattandosi di pena accessoria, né di misura di sicurezza).
A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo
intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice,
non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità
delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la
scelta del patteggiamento (vedi Sez. 3, n. 24087 del 13/6/2008, Cacioppoli, Rv.
240539). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata, limitatamente
all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ovvero all'omessa
imposizione di prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alla
normativa antisismica, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, articolo 98 e poiché tali provvedimenti implicano necessari
accertamenti tecnici e un giudizio sulla pericolosità dell'opera abusiva, o di
una sua parte, gli stessi debbono essere demandati necessariamente al giudice di
merito, per cui la sentenza va annullata sul punto con rinvio (in tal senso Sez.
3, n. 28465 del 10/7/2009, PG in proc. Gallucci, Rv. 244571, Sez. 3, Ordinanza
n. 109 del 24/2/1996, Pascale, Rv. 204364).
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata adozione
delle misure di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, articolo 98, comma 3.
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