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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 22/03/2011, n. 11487
RIFIUTI - Reati ambientali - Abbandono e deposito incontrollato
di rifiuti non pericolosi - Responsabilità penale del titolare di un impresa
o del responsabile di un ente - Sussistenza - Artt. 192, c. 1, e 256, c. 1, lett. a) D. Lgs.
n. 152/2006. La nozione di abbandono indiscriminato di rifiuti provenienti
da attività di impresa presuppone una responsabilità diretta del titolare
dell'impresa nella attività di discarica. Infatti, rispetto ad una generale
previsione di illiceità amministrativa della condotta come disciplina dal
Decreto Legislativo 5 febbraio del 1997, n. 22, articolo 50, comma 1, oggi
trasfuso nel Decreto Legislativo 3 aprile del 2006, n. 152 articolo 255, il
reato di abbandono incontrollato di rifiuti ricorre quando a commetterlo sia il
titolare di una impresa o il responsabile di un ente, dovendo a tale elemento
attribuirsi un valore specializzante (Cass. Sez. 3, 10.5.2007 n. 33766; Cass. 3,
27.3.2008 n. 19207). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Arezzo
dell'8/01/2009). Pres. FERRUA - Est. GRILLO - P.M. D’AMBROSIO - Ric. Le. Ma.
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 22 marzo 2011, n. 11487
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
est.
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
-
sul ricorso proposto da:
Le. Ma., nato ad (Omissis);
-
avverso la sentenza emessa l'8 gennaio 2009 dal Giudice per l'Udienza
Preliminare presso il Tribunale di Arezzo;
-
udita nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRILLO Renato;
-
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Arezzo dell'8 gennaio 2009, LE. Ma. imputato del
reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, comma 1 e
articolo 256, comma 1, lettera a) (abbandono e/o deposito incontrollato di
rifiuti non pericolosi) (fatto commesso in (Omissis)), veniva ritenuto colpevole
del detto reato e condannato, con la diminuzione per il rito abbreviato
prescelto, alla pena di euro 1.400 di ammenda oltre spese processuali.
Avverso la detta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto appello (poi
convertito in ricorso) dinnanzi la Corte di Appello di Firenze, articolando due
distinti motivi a sostegno. Con il primo motivo ha denunciato violazione della
legge penale rilevando come nella specie la norma violata non sarebbe quella -
ritenuta in sentenza - di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo
256, bensì quella - sanzionata solo in via amministrativa - di cui al Decreto
Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255 essendosi l'imputato limitato ad un
abbandono di rifiuti non pericolosi e non ad una illegittima gestione dei
rifiuti medesimi.
Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche desumibili dalla modesta entità del fatto.
Ha, conseguentemente richiesto l'assoluzione dell'imputato e in subordine la
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso é inammissibile.
Il primo motivo - afferente ad una diversa qualificazione giuridica della
condotta rispetto a quella ritenuta in sentenza - é manifestamente infondato
vuoi perché costituisce mera riproposizione di analoga questione già prospettata
nel corso del giudizio di primo grado ed alla quale il Tribunale ha dato
risposta esaustiva sia sul piano fattuale che sul piano più strettamente
giuridico, vuoi perché la nozione di abbandono indiscriminato di rifiuti
provenienti da attività di impresa (cui pacificamente appartengono i materiali
depositati dall'imputato costituiti da tubi in ferro ed in polietilene
provenienti da attività edilizia) presuppone una responsabilità diretta del
titolare dell'impresa nella attività di discarica.
Infatti come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto ad una
generale precisione di illiceità amministrativa della condotta come disciplina
dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 50, comma 1, oggi trasfuso nel
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255, il reato di abbandono
incontrollato di rifiuti ricorre quando a commetterlo sia il titolare di una
impresa o il responsabile di un ente, dovendo a tale elemento attribuirsi un
valore specializzante (in questo senso Cass. Sez. 3, 10.5.2007 n. 33766; Cass.
3, 27.3.2008 n. 19207).
Quanto al secondo motivo di ricorso riguardante la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, a prescindere dalla sostanziale genericità del
motivo, va osservato che il Tribunale ha dato contezza del diniego facendo
riferimento ai precedenti penali dell'imputato e dunque formulando un giudizio
di tipo negativo sulla sua personalità che esclude qualsiasi vizio o illogicità
di motivazione sul punto.
Segue alla pronuncia di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e all'ulteriore pagamento della somma -
determinata in via equitativa - di euro 1.000,00 da versarsi alla cassa delle
ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
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