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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 22/03/2011, n. 11487



RIFIUTI - Reati ambientali - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi - Responsabilità penale del titolare di un impresa  o del responsabile di un ente - Sussistenza - Artt. 192, c. 1, e 256, c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 152/2006. La nozione di abbandono indiscriminato di rifiuti provenienti da attività di impresa presuppone una responsabilità diretta del titolare dell'impresa nella attività di discarica. Infatti, rispetto ad una generale previsione di illiceità amministrativa della condotta come disciplina dal Decreto Legislativo 5 febbraio del 1997, n. 22, articolo 50, comma 1, oggi trasfuso nel Decreto Legislativo 3 aprile del 2006, n. 152 articolo 255, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ricorre quando a commetterlo sia il titolare di una impresa o il responsabile di un ente, dovendo a tale elemento attribuirsi un valore specializzante (Cass. Sez. 3, 10.5.2007 n. 33766; Cass. 3, 27.3.2008 n. 19207).  (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Arezzo dell'8/01/2009). Pres. FERRUA - Est. GRILLO - P.M. D’AMBROSIO - Ric. Le. Ma. CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 22 marzo 2011, n. 11487


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. FERRUA Giuliana                          - Presidente
Dott. GRILLO Renato                             - Consigliere est.
Dott. MULLIRI Guicla I.                           - Consigliere
Dott. MARINI Luigi                                  - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi                             - Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: Le. Ma., nato ad (Omissis);
- avverso la sentenza emessa l'8 gennaio 2009 dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Arezzo;
- udita nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza del Tribunale di Arezzo dell'8 gennaio 2009, LE. Ma. imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, comma 1 e articolo 256, comma 1, lettera a) (abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi) (fatto commesso in (Omissis)), veniva ritenuto colpevole del detto reato e condannato, con la diminuzione per il rito abbreviato prescelto, alla pena di euro 1.400 di ammenda oltre spese processuali.

Avverso la detta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto appello (poi convertito in ricorso) dinnanzi la Corte di Appello di Firenze, articolando due distinti motivi a sostegno. Con il primo motivo ha denunciato violazione della legge penale rilevando come nella specie la norma violata non sarebbe quella - ritenuta in sentenza - di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, bensì quella - sanzionata solo in via amministrativa - di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255 essendosi l'imputato limitato ad un abbandono di rifiuti non pericolosi e non ad una illegittima gestione dei rifiuti medesimi.

Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche desumibili dalla modesta entità del fatto.

Ha, conseguentemente richiesto l'assoluzione dell'imputato e in subordine la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso é inammissibile.

Il primo motivo - afferente ad una diversa qualificazione giuridica della condotta rispetto a quella ritenuta in sentenza - é manifestamente infondato vuoi perché costituisce mera riproposizione di analoga questione già prospettata nel corso del giudizio di primo grado ed alla quale il Tribunale ha dato risposta esaustiva sia sul piano fattuale che sul piano più strettamente giuridico, vuoi perché la nozione di abbandono indiscriminato di rifiuti provenienti da attività di impresa (cui pacificamente appartengono i materiali depositati dall'imputato costituiti da tubi in ferro ed in polietilene provenienti da attività edilizia) presuppone una responsabilità diretta del titolare dell'impresa nella attività di discarica.

Infatti come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto ad una generale precisione di illiceità amministrativa della condotta come disciplina dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 50, comma 1, oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ricorre quando a commetterlo sia il titolare di una impresa o il responsabile di un ente, dovendo a tale elemento attribuirsi un valore specializzante (in questo senso Cass. Sez. 3, 10.5.2007 n. 33766; Cass. 3, 27.3.2008 n. 19207).

Quanto al secondo motivo di ricorso riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a prescindere dalla sostanziale genericità del motivo, va osservato che il Tribunale ha dato contezza del diniego facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato e dunque formulando un giudizio di tipo negativo sulla sua personalità che esclude qualsiasi vizio o illogicità di motivazione sul punto.

Segue alla pronuncia di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ulteriore pagamento della somma - determinata in via equitativa - di euro 1.000,00 da versarsi alla cassa delle ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.



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