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Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, 24/03/2011, n. 11957
DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Sospensione ex artt. 38 e 44 Legge
n. 47/1985 - Mancata declaratoria giudiziale - Nullità - Esclusione. In tema
di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione Legge 28 febbraio
del 1985, n. 47, articoli 38 e 44, se il giudice, per errore, non sospende un
procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale
omissione - in relazione al principio di tassatività delle nullità - priva di
sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3: 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998,
n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545,
D'Apice). L'omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza
funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora
sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. 3, n.
8545/95).Conferma sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli.
Pres. Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, 24 marzo 2011, n. 11957
DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Sospensione ex artt. 38 e 44 Legge
n. 47/1985 - Pronuncia giudiziale - Natura. La sospensione del processo, ex
artt. 38 e 44 Legge 28 febbraio del 1985, n. 47, opera indipendentemente dalla
pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purché sussistano
i presupposti di legge. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva,
della sospensione, non é necessario un formale provvedimento giudiziale per la
operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale
(Cass., Sez. 3, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).Conferma
sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli. Pres. Teresi - Est.
Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, 24 marzo 2011, n. 11957.
DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio ex legge n. 724/1994 - Interventi realizzati in zona vincolata - Requisiti necessari per la concessione. Il condono edilizio di cui alla Legge 23 dicembre del 1994 n. 724 non può essere concesso - per gli interventi realizzati in zona vincolata - in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica. Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria. Conferma sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli. Pres. Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St. Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, 24 marzo 2011, n. 11957.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo
- Presidente
Dott. FIALE Aldo
- rel. Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo
- Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio
- Consigliere
Dott. SARNO Giulio
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Ga. St. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 8563/1994 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/11/1995;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. FIALE Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24.11.1995, in parziale riforma
della sentenza 11.4.1994 del Pretore di Torre Annunziata (appellata
dall'imputato e dal P.G.), confermava l'affermazione della responsabilità penale
di Ga. St. in ordine ai reati di cui:
- alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), (per avere, in zona
assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia,
realizzato un manufatto di mq. 100, composto da seminterrato e primo piano - acc.
in (Omissis));
- alla Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies (per avere realizzato il
fabbricato anzidetto senza la necessaria autorizzazione paesaggistica);
--all'articolo 349 cpv. c.p. (per avere proseguito l'attività edilizia in
violazione dei sigilli apposti al cantiere) e, con le già riconosciute
circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per il
delitto, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ex articolo 81 cpv. c.p.,
determinava la pena principale complessiva in mesi 6, giorni 15 di reclusione e
Legge 1.000.000 di multa; infliggeva la pena accessoria dell'interdizione dai
pubblici uffici per anni uno; confermava la concessione del beneficio della
sospensione condizionale e l'ordine di demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ga. , il quale ha eccepito la
illegittimità della mancata sospensione del procedimento per consentire
l'acquisizione della domanda di condono edilizio da lui ritualmente presentata.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente (in
data 27.2.1995), Legge n. 724 del 1994, ex articolo 39, questa Corte,
all'udienza del 14.6.1996, ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi
della Legge n. 47 del 1985, articolo 38.
Il Comune di Torre Annunziata - con nota del 25.2.2010 - ha comunicato che il Ga.
non ha versato integralmente le somme dovute per oneri concessori e non ha
ottenuto il prescritto nulla-osta paesaggistico (pure essendo stata la pratica
di condono trasmessa alla Commissione edilizia integrata in data 3.9.2009).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
1. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione Legge
n. 47 del 1985, ex articoli 38 e 44, se il giudice, per errore, non sospende un
procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale
omissione - in relazione al principio di tassatività delle nullità - priva di
sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3: 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998,
n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545,
D'Apice).
L'omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale
temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un
interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. 3, n. 8545/95).
Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del processo, Legge
n. 47 del 1985, ex articoli 38 e/o 44, opera indipendentemente dalla pronuncia
del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purché sussistano i
presupposti di legge. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva,
della sospensione, non é necessario un formale provvedimento giudiziale per la
operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale
(Cass., Sez. 3, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il
vizio "in procedendo" in questione, poiché non ha subito alcun pregiudizio, in
quanto, preso atto della avvenuta presentazione dell'istanza di condono, questa
Corte di legittimità ha sospeso il procedimento, Legge n. 47 del 1985, ex
articolo 38.
2. Il condono edilizio di cui alla Legge n. 724 del 1994 non può essere concesso
- per gli interventi realizzati in zona vincolata - in carenza della necessaria
autorizzazione paesaggistica che, nella vicenda in esame, non risulta
intervenuta.
Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del
condono si verifica, infatti, solo quando l'autorità preposta al vincolo,
mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela,
abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione
in sanatoria.
La Legge n. 724 del 1994, articolo 39, comma 7, aveva modificato la formulazione
originaria della Legge n. 47 del 1985, articolo 32, prevedendo che: "Per le
opere eseguite su immobili soggetti alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al
Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge
8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non
comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato
entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso
in senso favorevole".
Tale disposizione, però, fu abrogata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
articolo 2, comma 43, ed il successivo comma 44 di detto articolo previde che
"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per
opere eseguite su immobili soggetti alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, Legge 29
giugno 1939, n. 1497, ed al Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a
vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a
tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e
delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, é
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni
dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione".
Nella fattispecie in esame: non risulta rilasciato provvedimento sanante; non é
stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore
all'entrata in vigore della Legge n. 662 del 1996 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28-12-1996, n. 303, Supplemento ordinario); non risulta impugnato il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione, formatosi in seguito alla trasmissione
(in data 3.9.2009) dell'istanza di condono all'organo competente al rilascio del
parere correlato all'esistenza del vincolo paesaggistico.
3. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati
venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza
impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000,
n. 32, ric. De Luca).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'articolo
616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di
una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della
cassa delle ammende.
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