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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, 24/03/2011, n. 11957



DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Sospensione ex artt. 38 e 44 Legge n. 47/1985 - Mancata declaratoria giudiziale - Nullità - Esclusione. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione Legge 28 febbraio del 1985, n. 47, articoli 38 e 44, se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione - in relazione al principio di tassatività delle nullità - priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3: 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998, n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545, D'Apice). L'omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. 3, n. 8545/95).Conferma sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli. Pres. Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St. Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, 24 marzo 2011, n. 11957

DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Sospensione ex artt. 38 e 44 Legge n. 47/1985 - Pronuncia giudiziale - Natura. La sospensione del processo, ex artt. 38 e 44 Legge 28 febbraio del 1985, n. 47, opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purché sussistano i presupposti di legge. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non é necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).Conferma sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli. Pres. Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St. Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, 24 marzo 2011, n. 11957.

 

DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio ex legge n. 724/1994 - Interventi realizzati in zona vincolata - Requisiti necessari per la concessione. Il condono edilizio di cui alla Legge 23 dicembre del 1994 n. 724 non può essere concesso - per gli interventi realizzati in zona vincolata - in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica. Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria. Conferma sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli. Pres. Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St. Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, 24 marzo 2011, n. 11957.


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo                             - Presidente
Dott. FIALE Aldo                                   - rel. Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                         - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio                      - Consigliere
Dott. SARNO Giulio                               - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) Ga. St. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 8563/1994 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/11/1995;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24.11.1995, in parziale riforma della sentenza 11.4.1994 del Pretore di Torre Annunziata (appellata dall'imputato e dal P.G.), confermava l'affermazione della responsabilità penale di Ga. St. in ordine ai reati di cui:

- alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), (per avere, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia, realizzato un manufatto di mq. 100, composto da seminterrato e primo piano - acc. in (Omissis));

- alla Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies (per avere realizzato il fabbricato anzidetto senza la necessaria autorizzazione paesaggistica);

--all'articolo 349 cpv. c.p. (per avere proseguito l'attività edilizia in violazione dei sigilli apposti al cantiere) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per il delitto, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ex articolo 81 cpv. c.p., determinava la pena principale complessiva in mesi 6, giorni 15 di reclusione e Legge 1.000.000 di multa; infliggeva la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni uno; confermava la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l'ordine di demolizione delle opere abusive.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ga. , il quale ha eccepito la illegittimità della mancata sospensione del procedimento per consentire l'acquisizione della domanda di condono edilizio da lui ritualmente presentata.

Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente (in data 27.2.1995), Legge n. 724 del 1994, ex articolo 39, questa Corte, all'udienza del 14.6.1996, ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 38.

Il Comune di Torre Annunziata - con nota del 25.2.2010 - ha comunicato che il Ga. non ha versato integralmente le somme dovute per oneri concessori e non ha ottenuto il prescritto nulla-osta paesaggistico (pure essendo stata la pratica di condono trasmessa alla Commissione edilizia integrata in data 3.9.2009).


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione Legge n. 47 del 1985, ex articoli 38 e 44, se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione - in relazione al principio di tassatività delle nullità - priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3: 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998, n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545, D'Apice).

L'omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. 3, n. 8545/95).

Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del processo, Legge n. 47 del 1985, ex articoli 38 e/o 44, opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purché sussistano i presupposti di legge. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non é necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).

Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il vizio "in procedendo" in questione, poiché non ha subito alcun pregiudizio, in quanto, preso atto della avvenuta presentazione dell'istanza di condono, questa Corte di legittimità ha sospeso il procedimento, Legge n. 47 del 1985, ex articolo 38.

2. Il condono edilizio di cui alla Legge n. 724 del 1994 non può essere concesso - per gli interventi realizzati in zona vincolata - in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica che, nella vicenda in esame, non risulta intervenuta.

Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria.

La Legge n. 724 del 1994, articolo 39, comma 7, aveva modificato la formulazione originaria della Legge n. 47 del 1985, articolo 32, prevedendo che: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".

Tale disposizione, però, fu abrogata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 43, ed il successivo comma 44 di detto articolo previde che "Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, Legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed al Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, é subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".

Nella fattispecie in esame: non risulta rilasciato provvedimento sanante; non é stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 662 del 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28-12-1996, n. 303, Supplemento ordinario); non risulta impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, formatosi in seguito alla trasmissione (in data 3.9.2009) dell'istanza di condono all'organo competente al rilascio del parere correlato all'esistenza del vincolo paesaggistico.

3. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della cassa delle ammende.



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