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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, 24 marzo 2011, Sentenza n. 11960



DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche - Conformità dell'opera alla normativa urbanistica - Necessità - Potere di accertamento del giudice penale - Artt. 36 e 45 D.P.R. 380/2001. Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380, articoli 36 e 45 (e, precedentemente, la Legge 28 febbraio del 1985,n. 47, articoli 13 e 22) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica(presupposto che deve sussistere sia al momento della realizzazione dell'intervento edilizio, sia al momento della presentazione della domanda per la sanatoria). In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso di costruire non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso Legge 20 marzo 1865, n. 2248, ex articolo 5, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (Cass., Sez. 3; 15.2.2005, Scollato; 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro). (conferma sent. n. 1985/2008 della CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/02/2010). Pres.Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - Ric. Co. Pi.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11960

DIRITTO URBANISTICO - Violazione di vincolo idrogeologico - Permesso in sanatoria - Procedura di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 - Applicabilità. La procedura di accertamento di conformità prevista e disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380, articolo 36,può trovare applicazione anche in presenza di un vincolo idrogeologico ma la conclusione positiva della procedura medesima resta subordinata al conseguimento dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela di quel vincolo. (conferma sent. n. 1985/2008 della CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/02/2010). Pres.Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - Ric. Co. Pi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11960


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo                            - Presidente
Dott. FIALE Aldo                                  - rel. Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                        - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio                     - Consigliere
Dott. SARNO Giulio                              - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:
1) Co. Pi. N. IL ( Omissis);
avverso la sentenza n. 1985/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



La Corte di Appello di Brescia, con sentenza dell'11.2.2010, confermava la sentenza 12.5.2008 del Tribunale di Bergamo, che aveva affermato la responsabilità penale di Co. Pi. in ordine al reato di cui:

- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), (per avere realizzato - in zona identificata nel P.R.G. come "agricola E2 - contesti di elevato valore naturalistico e paesistico" - in assenza del prescritto permesso di costruire, un manufatto in muratura e legno di mt. 16x6, con altezza compresa tra mt. 3,40 e 4, destinato al ricovero di animali - acc. in ( Omissis)) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di giorni 10 di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda.

La Corte territoriale affermava, in proposito, che il reato non poteva ritenersi estinto in seguito all'avvenuto rilascio, da parte del Comune di ( Omissis), in data ( Omissis), di "permesso di costruire in sanatoria", in quanto - assimilato tale titolo edilizio a quello previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36 (già Legge n. 47 del 1985, articolo 13) - lo considerava illegittimo per la sussistente violazione del vincolo idrogeologico.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Co. , il quale ha eccepito l'erroneo disconoscimento di efficacia al permesso di costruire rilasciatogli in sanatoria, in quanto l'esistenza di un vincolo idrogeologico non escluderebbe la possibilità di esperimento della procedura di accertamento di conformità prevista e disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 36 e 45 (e, precedentemente, la Legge n. 47 del 1985, articoli 13 e 22) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica.

In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso di costruire non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso Legge 20 marzo 1865, n. 2248, ex articolo 5, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. 3; 15.2.2005, Scollato; 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro).

Ai fini del corretto esercizio di detto controllo, deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio del provvedimento sanante Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 36, la necessità che l'intervento sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Ciò si connette ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale.

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria é subordinato inoltre (sicché nel provvedimento deve farsi espressa menzione dell'avvenuto versamento) al pagamento di una somma di danaro (esteso anche alle ipotesi di permesso a titolo gratuito) la cui entità é così determinata:

- per le opere soggette a permesso oneroso: corresponsione del contributo di costruzione in misura doppia a quella dovuta per il rilascio del titolo in via ordinaria;

- nelle ipotesi di permesso gratuito, pagamento di una somma pari al contributo normalmente previsto per il rilascio dei permessi a titolo oneroso.

Nei casi di permesso oneroso, il pagamento delle somme prescritte per l'ottenimento del provvedimento sanante ha una duplice finalità, di partecipazione agli oneri urbanistici e di riparazione pecuniaria (sia pure parziale) del pregiudizio arrecato all'interesse pubblico. Quest'ultima, invece, costituisce la finalizzazione unica del pagamento delle somme previste nelle ipotesi di permesso gratuito.

Nella fattispecie in esame il citato provvedimento comunale del 20.3.2007:

- non contiene alcun riferimento alla anzidetta indispensabile verifica di "doppia conformità" alle previsioni di piano, limitandosi ad attestare la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni poste dalla Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, articolo 59 (evidentemente nel testo precedente le modifiche apportate dalla Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4), che si limita a specificare gli "interventi ammissibili" nelle aree destinate all'agricoltura dal piano comunale delle regole;

- non reca la menzione espressa dell'avvenuto versamento della somma di danaro dovuta a titolo di oblazione.

- non da conto della compatibilità dell'intervento con il vincolo idrogeologico (la cui sussistenza effettiva é pacificamente ammessa in ricorso).

Al riguardo é opportuno precisare che anche in presenza di un vincolo idrogeologico può trovare applicazione la procedura di accertamento di conformità prevista e disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36, ma la conclusione positiva della procedura medesima resta subordinata al conseguimento dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela di quel vincolo.

Nel caso che ci occupa, in conclusione, il titolo edilizio rilasciato "in sanatoria" il 20.3.2007 non comporta l'estinzione del reato urbanistico, perché non é applicabile il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 45 (difettandone i presupposti).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607,615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


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