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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 11998
SALUTE - Vendita di sostanze alimentari - Confezione originale rilevante ex
art. 19 Legge 283/1962 - Nozione. La nozione confezione originale, rilevante
ai fini della applicazione dell'articolo 19 della Legge 30 aprile del 1962, n.
283, presuppone la sussistenza di recipienti o contenitori chiusi, destinati a
garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi
manomissione e ad essere aperti esclusivamente dal consumatore di essa (Cass.
Sez. 3 n. 8085, 21/6/1999; Cass. Sez. 3 n. 35732, 28/09/2007; Cass. Sez. 3 2350,
09/03/1995; Cass. Sez. 6 n. 5199, 20/05/1993; Cass. Sez. 6 n. 10637,
29/10/1992). In sintesi, perché possa parlarsi di confezione originale, deve
essere assicurata la chiusura del contenitore, la destinazione alla
conservazione del prodotto e l'impossibilità di apertura da parte di soggetto
diverso dal consumatore. La sussistenza di tali requisiti deve essere esclusa
nei casi in cui il contenitore, ancorché chiuso ma non sigillato, venga
utilizzato non per garantire l'integrità originaria dei prodotti, quanto per
impedirne lo spargimento o l'insudiciamento nella fase di commercializzazione
(Sez. 6 n. 10637, 29 ottobre 1992, cit.) o per altre ragioni, quali l'esigenza
di assicurarne il trasporto (Sez. 6 n. 5199, 20/5/1993). (riforma sentenza del
TRIBUNALE di MILANO n. 457/2009 del 11/02/2010). Pres. Teresi - Est. Ramacci -
P.G. Izzo - Ric. Le. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25 marzo
2011, n. 11998
SALUTE - Vendita di sostanze alimentari - Vaschetta di plastica trasparente
avvolta in una retina contenente prodotti ortofrutticoli freschi - "Confezione
originale" rilevante ex art. 19 Legge 283/1962 - Esclusione. Deve escludersi
che un involucro contenente prodotti ortofrutticoli freschi consistente in una
vaschetta di plastica trasparente avvolta in una retina abbia come finalità
quella di garantire l'integrità originaria del prodotto e la sua conservazione.
Difatti, il semplice avvolgimento in una retina non impedisce al prodotto di
insudiciarsi o venire a contatto con agenti o sostanze esterne. Resta, tuttavia,
il fatto che tale tipologia di involucro non consente, di regola, al venditore
l'apertura della confezione senza la manomissione, con conseguente impossibilità
di successiva commercializzazione del prodotto. Sul punto, occorre specificare
che non può richiedersi una diligenza o prudenza eccezionale a coloro che
vengano in rapporto, nelle fasi di produzione o distribuzione, con sostanze
alimentari in assenza di specifiche prescrizioni normative; nondimeno, é loro
imposto un dovere di condotta commisurato a quello riferibile alla media degli
esercenti la medesima attività, da accertarsi in termini concreti e fattuali
(Cass. Sez. 6 n. 2711, 4 marzo 1994). (riforma sentenza del TRIBUNALE di MILANO
n. 457/2009 del 11/02/2010). Pres. Teresi - Est. Ramacci - P.G. Izzo - Ric. Le.
St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 11998
SALUTE - Vendita di sostanze alimentari - Art. 19 Legge 283/1962 -
Inevitabilità del fatto addebitato - Condotta esigibile da parte del
commerciante - Delimitazione. L'articolo 19 della Legge 30 aprile del 1962,
n. 283 considera l'inevitabilità del fatto addebitato, cioè l'impossibilità
materiale da parte del commerciante di verificare, attraverso la normale
diligenza e prudenza, la corrispondenza del prodotto alle prescrizioni legali
(Cass. Sez. 3 n. 2350, 9/3/1995). La condotta esigibile é stata delimitata, con
riferimento a determinate tipologie di alimenti, all'adozione delle necessarie
precauzioni igienico-sanitarie relative alla conservazione del prodotto con
riferimento ai locali, ai banchi ed alle modalità di esposizione e vendita,
senza che il controllo possa pretendersi esteso ad accertamenti analitici che,
per modalità e tempi di effettuazione, determinerebbero l'inevitabile
deperimento del prodotto (Cass. Sez. 3 n. 5236, 27/5/1996). Pertanto, ferma
restando la responsabilità del produttore, il rivenditore non può essere
chiamato a rispondere del procedimento di lavorazione e produzione di alimenti
immessi al consumo in confezioni originali, ad eccezione dei casi in cui i vizi
siano constatabili all'esterno o il rivenditore ne sia a conoscenza, tanto meno
può essere chiamato a rispondere della composizione di tutti quei prodotti,
"imballati" o sfusi, che non rivelino esteriormente alcun vizio e per i quali
l'analisi o qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe, per l'estrema
deperibilità del prodotto, nell'impossibilità pratica di immetterlo al consumo.
In tali casi é però richiesto al commerciante di adottare tutte le cautele
necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità a legge del
prodotto, sia dal punto di vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed
esposizione alla vendita, sia sotto il profilo dei controlli esperibili (Cass.
Sez. 3 n. 2350, 9/3/1995, Sez. 3 n. 8085, 21/6/1999). (riforma sentenza del
TRIBUNALE di MILANO n. 457/2009 del 11/02/2010). Pres. Teresi - Est. Ramacci -
P.G. Izzo - Ric. Le. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25 marzo
2011, n. 11998
SALUTE - Vendita di sostanze alimentari - Art. 19 Legge 283/1962 -
Applicabilità. L'articolo 19 della Legge 30 aprile del 1962, n. 283 può
trovare applicazione anche nel caso in cui il prodotto fresco sia confezionato
con involucri sigillati la cui apertura comporti la manomissione dell'originaria
confezione o, comunque, la successiva incommerciabilità, e con modalità tali da
non impedire il contatto con agenti esterni, tuttavia il commerciante che lo
pone in vendita non può venire meno agli obblighi di particolare diligenza e
prudenza nella conservazione ed esposizione per la vendita che la tipologia
dell'alimento e le caratteristiche della confezione richiedono. (riforma
sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 457/2009 del 11/02/2010). Pres. Teresi -
Est. Ramacci - P.G. Izzo - Ric. Le. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
25 marzo 2011, n. 11998
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Le. St. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 457/2009 TRIBUNALE di MILANO, del 11/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che elimina.
Rigetta nel resto;
Udito il difensore Avv. Corte Andrea, Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con sentenza depositata il
24 marzo 2010, condannava Le. St. , quale direttore del punto vendita " Es. Ov.
" per il reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera d) per
aver posto in vendita funghi porcini freschi invasi da larve vitali di
parassiti, irrogando la pena di euro 5000 di ammenda.
Avverso la sentenza il LE. proponeva ricorso per cassazione lamentando la
violazione della Legge n. 283 del 1962, articolo 19 ed il vizio di motivazione.
A tale proposito rilevava che le sostanze alimentari oggetto dell'imputazione
erano poste in vendita in una confezione predisposta dal produttore e
consistente in una vaschetta di plastica trasparente avvolta in una retina di
colore giallo e che i Carabinieri del NAS, intervenuti dietro segnalazione
anonima, avevano redatto un verbale di sequestro nel quale si dava atto
dell'apertura della confezione e dello "spolpamento" dei funghi. All'esito del
controllo si rinvenivano muffe al loro interno e gli stessi risultavano invasi
da larve di parassiti.
Osservava che, alla luce del verbale di sequestro e della notizia di reato
contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito agli atti sull'accordo
delle parti, emergeva che solo l'apertura della confezione aveva consentito la
verifica dello stato del prodotto, altrimenti non rilevabile dal venditore che,
di conseguenza, doveva ritenersi esente da responsabilità.
Rilevava inoltre che la sentenza impugnata si contraddiceva laddove riteneva, da
un lato non applicabile l'esimente di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo
19 e, dall'altro, ammetteva che i funghi risultavano marciti al loro interno.
Riteneva di individuare un ulteriore motivo di contraddizione laddove la
decisione impugnata negava l'intrinsecità del vizio sul presupposto che la
confezione fosse trasparente, mentre tale condizione presuppone, al contrario,
che il vizio non possa essere rilevato senza aprire la confezione.
Faceva altresì presente che non vi erano agli atti fotografie delle confezioni
integre e che se la rilevabilità del vizio fosse stata immediata, la polizia
giudiziaria operante ben avrebbe potuto riprodurre la confezione integra con le
larve visibili senza prima alterare il corpo del reato.
In subordine, richiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena
concessa dal giudice di prime cure in quanto determinava una posticipazione del
termine per la presentazione della domanda di riabilitazione che risulterebbe
più breve in caso di pagamento dell'ammenda.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato.
Occorre preliminarmente ricordare, con riferimento alla applicazione della Legge
n. 283 del 1962, articolo 19 che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo
inquadrato compiutamente la nozione di confezione originale, che viene descritta
come "ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l'integrità
originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e ad essere
aperto esclusivamente dal consumatore di essa" (Sez. 3 n. 8085, 21 giugno 1999;
conf. Sez. 3 n. 35732, 28 settembre 2007; Sez. 3 2350, 09 marzo 1995; Sez. 6 n.
5199, 20 maggio 1993; Sez. 6 n. 10637, 29 ottobre 1992).
Come si evince dalla descrizione sopra riportata, i requisiti della confezione
devono assicurare la chiusura del contenitore, la destinazione alla
conservazione del prodotto e l'impossibilità di apertura da parte di soggetto
diverso dal consumatore.
La sussistenza di tali requisiti, peraltro, é stata sempre esclusa nei casi in
cui il contenitore, ancorché chiuso ma non sigillato, venga utilizzato non per
garantire l'integrità originaria dei prodotti, quanto per impedirne lo
spargimento o l'insudiciamento nella fase di commercializzazione (Sez. 6 n.
10637, 29 ottobre 1992, cit.) o per altre ragioni, quali l'esigenza di
assicurarne il trasporto (Sez. 6 n. 5199, 20 maggio 1993, cit.).
Si pone pertanto la necessità di considerare se un involucro, contenente
prodotti ortofrutticoli freschi consistenti in una vaschetta di plastica
trasparente avvolta in una retina, possa rientrare nella nozione di "confezione
originale" come sopra definita.
Va subito rilevato che deve sicuramente escludersi che un involucro siffatto
abbia come finalità quella di garantire l'integrità originaria del prodotto e la
sua conservazione.
Esso contiene, in primo luogo, prodotti freschi e il semplice avvolgimento in
una retina non impedisce al prodotto di insudiciarsi o venire a contatto con
agenti o sostanze esterne.
Resta tuttavia il fatto che tale tipologia di involucro non consente comunque,
di regola, al venditore l'apertura della confezione senza la manomissione, con
conseguente impossibilità di successiva commercializzazione del prodotto.
A tale proposito si é osservato, in una occasione, che a coloro che vengano in
rapporto, nella produzione o nella distribuzione, con sostanze alimentari in
assenza di specifiche prescrizioni normative non può richiedersi una diligenza o
prudenza eccezionale; nondimeno, é loro imposto un dovere di condotta
commisurato a quello riferibile alla media degli esercenti la medesima attività,
da accertarsi in termini concreti e fattuali (Sez. 6 n. 2711, 4 marzo 1994,
fattispecie relativa a limoni contenuti in sacchetti a "reticella" che
all'analisi chimica risultavano contenere una sostanza vietata che non ne aveva
mutato l'aspetto esterno).
Occorre inoltre considerare che la menzionata Legge n. 283 del 1962, articolo 19
testualmente recita "le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano
al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle
prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la
composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il
commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non
presenti segni di alterazione".
La norma, si é rilevato, considera l'inevitabilità del fatto addebitato, cioè
l'impossibilità materiale da parte del commerciante di verificare, attraverso la
normale diligenza e prudenza, la corrispondenza del prodotto alle prescrizioni
legali (Sez. 3 n. 2350, 9 marzo 1995).
La condotta esigibile é stata delimitata, con riferimento a determinate
tipologie di alimenti, all'adozione delle necessarie precauzioni
igienico-sanitarie relative alla conservazione del prodotto con riferimento ai
locali, ai banchi ed alle modalità di esposizione e vendita, senza che il
controllo possa pretendersi esteso ad accertamenti analitici che, per modalità e
tempi di effettuazione, determinerebbero l'inevitabile deperimento del prodotto
(fattispecie in tema di vendita di mitili in "confezioni originali" Sez. 3 n.
5236, 27 maggio 1996).
Si é così affermato che, ferma restando la responsabilità del produttore, il
rivenditore non può essere chiamato a rispondere tanto del procedimento di
lavorazione e produzione di alimenti immessi al consumo in confezioni originali,
ad eccezione dei casi in cui i vizi siano constatabili all'esterno o il
rivenditore ne sia a conoscenza, quanto della composizione di tutti quei
prodotti, "imballati" o sfusi, che non rivelino esteriormente alcun vizio e per
i quali l'analisi o qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe, per
l'estrema deperibilità del prodotto, nell'impossibilità pratica di immetterlo al
consumo. In tali casi é però richiesto al commerciante di adottare tutte le
cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità a legge del
prodotto, sia dal punto di vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed
esposizione alla vendita, sia sotto il profilo dei controlli esperibili (così,
sempre in tema di mitili confezionati, Sez. 3 n. 2350, 9 marzo 1995, cit.
conforme Sez. 3 n. 8085,21 giugno 1999, cit.).
Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto la penale
responsabilità del ricorrente sul presupposto che la confezione di funghi
esaminata dai Carabinieri del NAS consentiva, trattandosi di una vaschetta
trasparente, di verificare che il prodotto era completamente invaso da parassiti
visibili anche dall'esterno.
La circostanza é però contestata dal ricorrente che esclude la presenza di
fotografie riproducenti la confezione integra ma si tratta, però, di una
valutazione in fatto incensurabile in sede di legittimità.
La valutazione del primo giudice, sotto tale aspetto, appare del tutto immune da
censure e perfettamente in linea con il disposto dell'articolo 19 come
interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Alla luce dei principi in precedenza richiamati, infatti, appare determinante la
circostanza che il prodotto, ancorché confezionato con modalità tali da
consentire l'apertura dell'involucro al solo consumatore, era visibilmente
invaso da parassiti e le condizioni di conservazione dello stesso erano
agevolmente constatagli dal venditore, attraverso l'involucro trasparente o la
retina che lo avvolgeva, con la diligenza richiesta dalla particolare confezione
del prodotto, la quale non escludeva la possibilità di contatto con agenti
esterni.
I predetti principi in precedenza richiamati, che il Collegio condivide, vanno
dunque riaffermati, con l'ulteriore precisazione che la Legge n. 283 del 1962,
articolo 19 può trovare applicazione anche nel caso in cui il prodotto fresco
sia confezionato con involucri sigillati la cui apertura comporti la
manomissione dell'originaria confezione o, comunque, la successiva
incommerciabilità ma con modalità tali da non impedire il contatto con agenti
esterni tuttavia il commerciante che lo pone in vendita non può venire meno agli
obblighi di particolare diligenza e prudenza nella conservazione ed esposizione
per la vendita che la tipologia dell'alimento e le caratteristiche della
confezione richiedono.
Le considerazioni in precedenza svolte portano inoltre ad escludere anche la
sussistenza del vizio di motivazione non ravvisandosi alcuna incongruità o
incoerenza nel complessivo apparato argomentativo con riferimento agli elementi
acquisiti nel corso del processo.
Va infine accolta la richiesta di revoca del beneficio della sospensione
condizionale richiesta dal ricorrente in quanto la natura meramente dichiarativa
della stessa consente a questa Corte di provvedere in ragione di quanto disposto
dall'articolo 620 c.p.p., lettera l).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata decisione limitatamente alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel
resto.
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