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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/03/2011, Sentenza n. 12000
SALUTE - ALIMENTI - Detenzione per la vendita di sostanze in cattivo stato di conservazione - Art. 5, comma 1, lettera b, L. n. 283/1962 - Configurabilità. Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b, non é necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Cass., S.U., 19.12.01, Butti). (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. del Tribunale Monocratico di Termini Imerese del 20.1.10). Pres. Teresi - Est. Ramacci - P.M. Izzo - Ric. Ci. Sa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/03/2011, Sentenza n. 12000
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Valutazione delle risultanze probatorie -
Sindacato di legittimità - Limiti. Una volta che il giudice del merito abbia
fornito una spiegazione plausibile della propria analisi probatoria l'esame del
giudice di legittimità non può andare oltre il controllo della chiave
interpretativa essendo preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle
risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito,
attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali
o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza
o attendibilità delle fonti di prova (Cass., Sez. 1, 27.9.07, Formis; Cass.,
Sez. 2, 11.1.07, Messina). (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. del Tribunale Monocratico di
Termini Imerese del 20.1.10). Pres. Teresi - Est. Ramacci - P.M. Izzo - Ric. Ci.
Sa.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/03/2011, Sentenza n. 12000
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo
- Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia
- Consigliere
Dott. GRILLO Carlo
- Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla
- Consigliere
Dott. RAMACCI Luca
- rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ci. Sa., nato a (Omissis);
imputato Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b;
avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Termini Imprese in data 20.1.10
Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - L'odierno ricorrente é stato
ritenuto responsabile di violazione alla legge sugli alimenti per avere detenuto
in cattivo stato di conservazione (in quanto contenute in due gabbie realizzate
con sbarre di ferro, con presenza di tracce di ruggine in locali inidonei
insudiciati da polvere ed escrementi di volatili) 167 forme di ricotta salata
destinate alla vendita. Contro la sentenza del Tribunale l'imputato ha proposto
appello, convertito in ricorso stante la non esperibilità di quella forma di
impugnazione avverso sentenze irrogatrici di sola pena pecuniaria.
Nell'atto di impugnazione in questione si deduce:
1) non essere stata raggiunta la prova che il Ci. fosse l'effettivo proprietario
del prodotto. Ed infatti, é stato acclarato in giudizio che esistevano due
aziende distinte intestate, separatamente ai fratelli Ci. . L'odierno ricorrente
é stato incriminato solo perché rintracciato sul posto e non sussisteva, invece,
neanche la prova che egli detenesse quelle forme di ricotta in custodia o, ancor
meno che il prodotto rinvenuto nella stalla fosse destinato alla vendita (al
contrario, visto che erano nella stalla e non nel caseificio, ben potevano
essere stati accantonati per esser e poi destinati ai rifiuti).
In ogni caso, si fa notare che le analisi eseguite sul prodotto ne hanno escluso
qualsivoglia nocività.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso é manifestamente infondato e, come tale
inammissibile.
La ragione basilare di tale decisione risiede nella constatazione che gli
argomenti difensivi, come appena riassunti, si risolvono in un implicito invito
a questa S.C. ad operare una rivisitazione dei fatti per trame conclusioni
differenti da quelle raggiunte dal Tribunale.
In realtà, una volta che il giudice del merito abbia fornito una spiegazione
plausibile della propria analisi probatoria l'esame del giudice di legittimità
non può andare oltre il controllo della chiave interpretativa essendo preclusa
"la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa
ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o
attendibilità delle fonti di prova" (ex multis Sez. 1, 27.9.07, Formis, Rv.
237863; Sez. 2 11.1.07, Messina, Rv. 235716).
Diversamente, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti
riservati al giudice di merito.
Orbene, non vi é dubbio che, nel caso in esame, il G.O.T., sia pure
sinteticamente, abbia dato conto, in modo logico e basandosi sulle emergenze
processuali, delle ragioni del proprio convincimento di colpevolezza nei
confronti dell'odierno ricorrente.
Ed infatti, dalla informativa dei CC. del NAS sono risultate inequivocabilmente
(anche attraverso il fascicolo fotografico ad essa allegato) le carenze igienico
sanitarie nelle quali erano custodite le forme di ricotta ma anche la
riferibilità al ricorrente dei locali ove esse erano custodite (deponendo in tal
senso le dichiarazioni del maresciallo To., dei CC. Nas ( Omissis), e le
emergenze fattuali meglio descritte nel verbale di sequestro).
A tale stregua, é un fuor d'opera, sia, sollecitare ipotesi alternative circa le
ragioni della presenza delle forme di ricotta sui luoghi - nel senso che
avrebbero potuto non essere destinate alla vendita ma, semmai al macero - dal
momento che si tratta in ogni caso di mera esercitazione assertiva e teorica,
sia, opinare circa l'assenza di alterazioni nel prodotto - come risultante da un
certificato di laboratorio depositato dalla difesa - perché, ai fini della
configurabilità della contravvenzione prevista dalla Legge 30 aprile 1962, n.
283, articolo 5, lettera b, non é necessario che il cattivo stato di
conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze
alimentari, "ma é sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui
si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se
sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza" (S.U.,
19.12.01, Butti, Rv. 220716).
Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge (articolo 616
c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.
P.Q.M.
Visto l'articolo 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa
delle ammende della somma di 1.000 euro.
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