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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/03/2011 (Cc. 15/02/2011), Sentenza n. 12016
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Responsabilità dell’acquirente
- Configurabilità - Presupposti - Specifici doveri di informazione e conoscenza
- Fattispecie: frazionamento ed edificazione in area agricola. La condotta
dell’acquirente può inserire un contributo causale alla concreta attuazione del
disegno criminoso di lottizzazione anche senza una azione concordata con il
venditore. In tale ipotesi è sufficiente una adesione al detto programma
mediante la violazione (deliberata o per trascuratezza) di specifici doveri di
informazione e conoscenza che gravano sui privati in vista dell'osservanza dei
precetti penali (Cass. Sez.3 sentenza 17865/2009). Fattispecie: frazionamento ed
edificazione in violazione degli strumenti urbanistici che ne prevedevano la
destinazione agricola. (conferma ordinanza n. 74/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA,
del 29/06/2010) Pres. Teresi, Est. Squassoni, Ric. Pimpinella. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/03/2011 (Cc. 15/02/2011), Sentenza n. 12016
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità -
Presupposti - Violazione della destinazione programmata del territorio comunale.
Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi: in presenza di una attività
sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto
preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata per cui
esiste la necessità di attuare le previsioni - dello strumento urbanistico
generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una
convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche del nuovo intervento; o
quando detto intervento non può in nessun caso essere realizzato poiché, per le
sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata
del territorio comunale. (Cass. Sez.3 sentenza 10821/2009). (conferma ordinanza
n. 74/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 29/06/2010) Pres. Teresi, Est.
Squassoni, Ric. Pimpinella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/03/2011 (Cc.
15/02/2011), Sentenza n. 12016
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli (ll.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO TERESI
- Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Rel. Consiglier
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere
Dott. RENATO GRILLO
- Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: PIMPINELLA MAURIZIO N. IL 01/07/1963
- avverso l'ordinanza n. 74/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 29/06/2010
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
- lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Marzotta Gabriele - rigetto del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 29 aprile 2009 il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di
riesame di un sequestro preventivo che grava su di un immobile evidenziando la
configurabilità del contestato reato di lottizzazione abusiva nei confronti
dell'indagato Pimpinella Maurizio.
Ciò in quanto una superficie di circa 10.000 mq era stata frazionata ed
edificata in violazione degli strumenti urbanistici che ne prevedevano la
destinazione agricola. Nell'area, i vari proprietari (tra i quali il dante causa
dell'attuale indagato) hanno chiesto ed ottenuto concessione edilizia, per
manufatti ad uso residenziale, inficiata da palese illegittimità.
I Giudici hanno confutato la prospettazione difensiva- secondo la quale
l'eventuale illecito commesso sarebbe quello di costruzione abusiva
-evidenziando come la ponderazione atomistica delle singole condotte non
consentisse di valutare il risultato globale che ha trasformato un terreno
agricolo in zona residenziale.
Il Tribunale ha ritenuto che il reato non fosse prescritto ed ha rilevato come
la eventuale buona fede dell'indagato (smentita dalla circostanza che ha
presentato domanda di condono) non abbia incidenza sul sequestro preventivo.
Per l'annullamento della ordinanza, Pimpinella ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo quanto segue.
Non è configurabile la contravvenzione di lottizzazione abusiva perché la
proprietà è pervenuta per provvedimento giudiziale (per effetto della sentenza
del Pretore di Latina 25.1.1993) al suo dante causa che ha ottenuto concessione
edilizia per edificare e successivamente ha effettuato due frazionamenti per un
corretto accatastamento del fabbricato asservendo l'intero terreno al manufatto;
precisa di avere acquistato il manufatto già costruito, con possibilità
edificatoria già esaurita, che non sono state effettuate opere di urbanizzazione
e che non è provato che tutti i proprietari dell'area abbiano agito in maniera
convergente per la trasformazione del territorio. Sostiene di essere un terzo
acquirente in buona fede nei confronti del quale non può essere disposta la
confisca.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento. Secondo la consolidata
giurisprudenza di legittimità (ex plurimis : Sez.3 sentenza 10821/2009),
il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi:
= in presenza di una attività sul territorio tale da comportare una nuova
definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata per cui esiste la necessità di attuare le
previsioni - dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un
piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle
caratteristiche del nuovo intervento;
= quando detto intervento non può in nessun caso essere realizzato poiché, per
le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione
programmata del territorio comunale.
Ciò si è verificato nel caso in esame nel quale è stato posta in essere una
condotta idonea a snaturare la programmazione sul territorio messa a punto dagli
strumenti urbanistici : in una area destinata dal Piano Regolatore Generale a
zona agricola, previa alienazione parcellizzata, sono state costruite varie
unità immobiliari ad uso residenziale.
Di conseguenza, si è agito sul territorio con una attività finalizzata ed idonea
a snaturane la programmazione e, pertanto, è configurabile il reato di
lottizzazione abusiva; tale rilievo è sufficiente (allo stato delle
investigazioni pur suscettibili di ulteriori sviluppi) a giustificare la
permanenza del vincolo reale.
La conclusione dei Giudici di merito non è messa in discussione dalle censure
dell'atto di ricorso con le quali, in sostanza, si nega la sussistenza dell'
elemento psicologico del reato in capo ai singoli soggetti che hanno proceduto
alla edificazione ed si introducono problematiche che esulano dai limiti
cognitivi del presente procedimento incidentale.
inoltre, il ricorrente sostiene di essere un terzo estraneo alla commissione
dell'abuso ed acquirente del manufatto in buona fede. Sul punto, si osserva che
la condotta dello acquirente può inserire un contributo causale alla concreta
attuazione del disegno criminoso di lottizzazione anche senza una azione
concordata con il venditore: è sufficiente una adesione al detto programma
mediante la violazione ( deliberata o per trascuratezza) di specifici doveri di
informazione e conoscenza che gravano sui privati in vista dell'osservanza dei
precetti penali (ex plurimis :Cass. Sez.3 sentenza 17865/2009).
Dagli atti utilizzabili dalla Corte (che sono quelli menzionati nel
provvedimento in esame), non emerge che il ricorrente ha agito in buona fede
senza rendersi conto, pur adoperando la necessaria diligenza, di partecipare ad
una operazione di illecita lottizzazione; pertanto, la confutazione difensiva
sarò presa in esame dal Giudice del processo principale.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Roma, 15 febbraio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 25 MAR. 2011
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