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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4, 4/01/2011, Sentenza n. 122
SICUREZZA DEL LAVORO - Violazione delle norme antinfortunistiche -
Sottovalutazione dei rischi connessi all'esecuzione di uno scavo - Condotta
colposa - Responsabilità penali - Fattispecie: Lavori di livellamento di un
terreno con opere di scavo conseguente un crollo di un vecchio muro con
infortunio e decesso di un lavoratore. In materia di sicurezza sul lavoro,
in ossequio ai principi vigenti che fondano per il coordinatore della sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili una autonoma e indipendente posizione di
garanzia che, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme
antinfortunistiche, non è consentita l'introduzione di profili documentali che
vorrebbero escludere la responsabilità evocando una conoscenza del
coinvolgimento nei lavori di una determinata impresa. Fattispecie: redazione di
un piano di sicurezza assolutamente generico con riferimento alla valutazione
dei rischi connessi alla esecuzione dei lavori di scavo ed avere omesso di
indicare quale progettista l'esistenza del muro successivamente crollato. Pres.
Morgigni, Rel. Piccialli, Ric. As. Ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
4, 4/01/2011, Sentenza n. 122
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Correlazione tra contestazione e sentenza di
condanna. In tema di correlazione tra contestazione e sentenza di condanna,
la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di
imputazione, ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione
dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato
sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni (Cass. Sez. 4,
5/11/2009, Cacioppo ed altro). Pres. Morgigni, Rel. Piccialli, Ric. As. Ed
altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4, 4/01/2011, Sentenza n. 122
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prescrizione del reato - Diritto di rinuncia -
Esercizio e limiti. In tema di prescrizione del reato, il diritto di
rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata,
in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti (Cass.
Sez. 2, 15/11/2005, Colanera). Pres. Morgigni, Rel. Piccialli, Ric. As. Ed
altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4, 4/01/2011, Sentenza n. 122
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. IV Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio
- Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe
- Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo
- Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia
- Consigliere Rel.
Dott. MONTAGNI Andrea
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS. EN., N. IL (Omissis);
2) DI. DO. GI., N. IL (Omissis);
3) CA. CO. S.P.A.;
1) COMUNE DI ROCCARAINOLA;
2) ED. VE. S.A.S LEG. RAPPR. PRO TEMPORE IN (Omissis);
- avverso la sentenza n. 7539/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/01/2009;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
- per As. e' presente l'avv. Lentini Felice del Foro di Salerno;
- per Di. Do. e la CA. CO. spa, e' presente l'avv. Della Pietra Emidio del Foro
di Napoli, tutti hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli in parziale riforma di
quella di primo grado, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi procedere
nei confronti di De. Ro., D'. ed As. per essere il reato di omicidio colposo
loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione e, ribaltando il giudizio di
assoluzione di Di. Do. Gi., impugnato in appello dalle sole parti civili,
condannava quest'ultimo e la Ca. Co. s.p.a. al risarcimento del danno in favore
parti civili da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento di una somma di
euro 15000 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva; confermava nel
resto l'impugnata sentenza, ivi compresa la condanna di As. En. per il medesimo
reato.
Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data (Omissis) all'operaio A.
C., dipendente della ditta Ed. Ve. s.a.s, impegnata in forza di subappalto nei
lavori di potenziamento ed adeguamento della rete fognaria del Comune di
Roccarainola, il quale, mentre era impegnato ad eseguire lavori di livellamento
del terreno nel corso di opere di scavo finalizzate alla realizzazione di un
muro in cemento armato, veniva investito dal crollo di un vecchio muro di
contenimento, riportando gravissime lesioni a seguito delle quali decedeva il
(Omissis).
Il D'., l' As., il De. Ro. ed il Di. Do., erano stati chiamati a risponderne
nelle rispettive qualità: di datore di lavoro e legale rappresentante
dell'impresa esecutrice dei lavori denominata " Ed. Ve. s.a.s. (il D'.), di
progettista dell'opera e della variante, nonché di coordinatore per la
progettazione di sicurezza (l'As.), di coordinatore per l'esecuzione dei lavori
(il De. Ro.), di responsabile del cantiere designato dalla impresa appaltatrice
" Ca. Co. s.p.a" (il De. Do.), essendosi ravvisati a loro carico profili di
colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e della negligenza, sia
specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto del Decreto
Legislativo n. 494 del 1996, articoli 12, 3 e 4 e 5, avendo gli stessi omesso di
assicurare che l' A. adottasse le cautele ivi previste nella ipotesi di scavi in
terreni.
Propongono ricorso Di. Do. Gi., la Ca. Co. s.p.a. e As. En..
I ricorsi che vengono sotto sintetizzati, nei limiti imposti dall'articolo 173
disp. att. c.p.p., non possono trovare accoglimento, se non limitatamente a
quanto si dirà al motivo sulla prescrizione articolato dall' As. .
Di. Do. Gi. e la Ca. Co. s.p.a., con il medesimo ricorso, articolano tre motivi.
Con il primo e secondo motivo, lamentano la carenza di motivazione della
sentenza impugnata che non avrebbe indicato gli elementi di fatto e di diritto
su cui è stata fondata la responsabilità dell'appaltatore, con particolare
riferimento all'inadempimento agli obblighi gravanti sul medesimo, anche sotto
il profilo di non avere fornito le informazioni necessarie sui rischi specifici
e di non avere cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
per i rischi inerenti all'esecuzione delle opere appaltate. Ciò soprattutto
tenuto conto che la Corte di merito aveva ribaltato il giudizio di assoluzione
di primo grado fondato sulla considerazione che la figura rappresentata dal Di.
Do. non era destinataria di competenza in materia di sicurezza.
Trattasi di censure di merito, quindi inaccoglibili, con riferimento alla
ricostruzione fattuale del ruolo svolto nella vicenda dalla ditta appaltatrice e
di chi la rappresentava. Mentre, dal punto di vista giuridico, corretta è la
lettura dei rapporti che in materia prevenzionale sussistono tra l'appaltatore e
il subappaltatore, rimanendo il primo onerato dei compiti di controllo e
vigilanza anche sull'attività del secondo, non risolvendosi il subappalto in un
esonero di responsabilità dell'appaltatore, a meno che non si verta (ma non è
questo il caso) in un settore specifico di attività che concerne l'attività
propria del subappaltatore, ovvero quando vengano in evidenza rischi specifici
dei soli lavoratori dipendenti dal subappaltatore. Esatto è il richiamo
all'"intreccio di responsabilità" che ricorre in vicende quale quella di cui
trattasi, laddove una pluralità di soggetti, ciascuno onerato della posizione di
garanzia in materia prevenzionale, operano nello stesso cantiere, in modo
sinergico e congiunto.
Con il terzo motivo si dolgono della incongruità della somma concessa a titolo
di provvisionale.
Il motivo non puo' trovare accoglimento in questa sede, giacché, come è noto, la
condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un provvedimento di
natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la valutazione
definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura nel
processo civile di liquidazione, onde non è impugnabile per Cassazione, in
quanto la sua efficacia è destinata a cessare con la pronuncia della sentenza
definitiva che, decidendo il ricorso per Cassazione anche con riferimento alle
statuizioni sul risarcimento del danno, chiude definitivamente il processo (ex
pluribus, Sezione 4, rv 248348).
L' As., nella qualità sopra indicata, ha proposto, tramite distinti avvocati,
due ricorsi. L'avv. Federico Celentano ha articolato tre motivi.
Con il primo motivo, deduce la violazione dell'articolo 157 c.p., in tema di
prescrizione, sostenendo che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto
l'inefficacia della revoca alla rinuncia alla prescrizione formulata
dall'imputato, sul rilievo che la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione
era stata fatta dall' As. in data 4 giugno 2008, prima che maturasse il termine
di prescrizione (16 giugno 2008), onde era da considerarsi tamquam non esset.
Il motivo è fondato: secondo principio consolidato, infatti, in tema di
prescrizione del reato, il diritto di rinuncia puo' essere esercitato solamente
dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento
l'interessato puo' valutarne gli effetti (cfr. Sezione 2, 15 novembre 2005,
Colanera). Ne deriva che l'inaccoglibilità degli altri motivi (per le ragioni di
si dirà infra), pur esaminati funditus secondo quanto indicato dalle
Sezioni unite (cfr. Sezioni unite, 28 maggio 2009, Tettamanti) essendovi
pronuncia sui capi civili, fondando l'assenza dei presupposti per
l'applicabilità dell'articolo 129 c.p.p., determinerà una pronuncia dichiarativa
dell'intervenuta estinzione del reato; salve, come anticipato, le determinazioni
assunte in sede civile.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione del diritto di difesa in quanto nel
verbale di udienza del 19 gennaio 2009 erano state omesse le conclusioni rese
dal medesimo difensore, deducendo, anche attraverso copiosa documentazione, che
il mancato riferimento alla memoria letta dal difensore, fonderebbe il dubbio
che i documenti richiamati nella medesima non sarebbero stati in effetti
valutati dal giudice di secondo grado.
Il motivo non puo' trovare accoglimento, giacché, come è noto, quando (come
nella specie) il difensore sia presente in udienza, il diritto di difesa deve
comunque ritenersi assicurato anche se dal verbale non risultino le richieste o
conclusioni assunte in relazione ai singoli provvedimenti in ordine ai quali il
patrono abbia diritto di interloquire (tra le altre, Sezione 6, 16 giugno 1998,
Abbate rv 211589).
I documenti "allegati" al ricorso, del resto, vorrebbero introdurre un controllo
di fatto della Cassazione rispetto ad una decisione che risulta invece avere
satisfattivamente esaminato, in uno con la sentenza di primo grado, il quadro
delle responsabilità individuali.
Con il terzo motivo si duole della omessa valutazione di una prova decisiva
prodotta dalla difesa afferente l'omessa autorizzazione del Comune di
Roccarainola alla Ditta Ca. di affidare i lavori in subappalto alla Ditta Ed.
Ve. di D'. Sa., assumendo per l'effetto che "le autorità del procedimentio non
potevano essere, e non lo erano, a conoscenza che la Ditta Ed. Ve., proprio
quella mattina, aveva iniziato i lavori", da cio' derivando la mancanza di
assunzione di ogni responsabilità in capo, evidentemente, del proprio assistito.
Anche tale motivo, introduce profili di merito, che non possono trovare
accoglimento. La sentenza gravata, infatti, appare correttamente adottato in
ossequio ai principi vigenti in materia, che fondano per il coordinatore della
sicurezza, nei cantieri temporanei e mobili una autonoma e indipendente
posizione di garanzia che, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari
delle norme antinfortunistiche. Non solo: il ruolo dell' As. era anche quello di
progettista della variante e di direttore dei lavoro, aggiungendosi ulteriori
obblighi comportamentali, sulla cui inosservanza il giudice di merito si e'
ampiamente soffermato apprezzando, in particolare, la non esaustività del piano
di variante (giudizio su cui qui certo non puo' interloquirsi).
In questa prospettiva, e' di fatto (e quindi qui non consentita) l'introduzione
di profili documentali che, secondo la pretesa del ricorrente, vorrebbero
escludere la responsabilità evocando una conoscenza del coinvolgimento nei
lavori di una determinata impresa.
L'Avv. Lentini, sempre per As. , articola quattro motivi.
Con il primo motivo, ripropone, con riferimento al denegato giudizio di
estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la medesima doglianza
dell'altro difensore, onde valgono, per il relativo accoglimento, le ragioni
supra già sviluppate.
Con il secondo motivo, lamenta che la Corte di merito erroneamente aveva
disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione
degli articoli 521 e 522 c.p.p., fondata sulla tesi che l' As. era stato
condannato per due profili di responsabilità (avere redatto un piano di
sicurezza assolutamente generico con riferimento alla valutazione dei rischi
connessi alla esecuzione dei lavori di scavo ed avere omesso di indicare quale
progettista l'esistenza del muro successivamente crollato) mai contestati.
La doglianza non puo' trovare accoglimento. Va ricordato, infatti, che, in tema
di correlazione tra contestazione e sentenza di condanna, la contestazione del
fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione, ma deve essere
vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta
nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di
opporre le proprie deduzioni (cfr. Sezione 4, 5 novembre 2009, Cacioppo ed
altro): nella specie, proprio apprezzando la contestazione formalizzata nei
confronti del ricorrente, non e' dubbio che oggetto dell'accusa e' stata la
condotta colposa afferente i rischi connessi all'esecuzione dello scavo e su
tale addebito l' As. e' stato messo in grado di ampiamente interloquire.
Con il terzo motivo, si duole dell'errata interpretazione del Decreto
Legislativo n. 494 del 1996, articoli 3, 4, e 6, che prescrivono gli obblighi
anche del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori,
sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, il
piano di sicurezza e di coordinamento non era affatto carente in ordine alle
misure antinfortunistiche da attuare per le opere di scavo.
In proposito, nell'illustrazione del motivo, si deduce anche un travisamento
della prova in cui sarebbe incorso il "tribunale" "con l'impugnata decisione",
con riferimento alla natura dell'attività interessata dall'infortunio.
Con il quarto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione
laddove era stata ritenuta la responsabilità del progettista della variante per
la presenza del muro - il cui crollo aveva provocato il decesso dell'operaio -
senza tener conto che tale muro non aveva alcuna interferenza con i lavori in
variante e che la valutazione del relativo rischio non era comunque di
competenza del progettista.
Anche questi ultimi due motivi, introducendo aspetti di rivalutazione delle
prove, sono inaccoglibili, valendo quanto detto supra sulla correttezza
della impostazione seguita dal giudice di merito nell'inquadramento del ruolo
del prevenuto e sulla satisfattività della motivazione sviluppata. Cio' vale in
particolare rispetto all'evocata contestazione sulla "natura" dell'attività di
scavo interessata dalla verificazione dell'infortunio, dovendosi anzi aggiungere
come il motivo sia stata rappresentato come censura della decisione di primo
grado, senza considerare specificamente le conclusioni del giudice di appello:
con il che trattasi anche di motivo generico e aspecifico.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di
As. En. per intervenuta prescrizione del reato e le statuizioni civili devono
essere confermate, alla luce della risultanze fattuali esposte dal giudice di
merito, in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni unite, con la sentenza 28
maggio 2009, Tettamanti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di As. En. perche' il
reato e' estinto per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso del predetto As.
e quello di Di. Do. Gi.; rigetta altresi' i medesimi ricorsi e quello della
s.p.a. Ca. Co. agli effetti civili e condanna i medesimi al pagamento delle
spese del procedimento
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