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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 04/01/2011, Sentenza n. 127
SICUREZZA SUL LAVORO - Appalto - Misure di prevenzione e di protezione dei
lavoratori - Responsabilità del committente che si sia ingerito nella
organizzazione del lavoro - Configurabilità. Nel caso in cui i lavori siano
stati affidati in appalto, risponde, a garanzia della prevenzione
infortunistica, anche il committente il quale si sia ingerito
nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all’obbligo di controllare la
sicurezza del cantiere. Pres. MORGIGNI, Est. MONTAGNI - P.G. D’ANGELO - Ric. BR.
EZ. - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV penale, 4 gennaio 2011, n. 127
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Art. 58 comma 2 L. 689/1981 - Potere
discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva - Riferimento
ai criteri di cui all’art. 133 c.p. - Insindacabilità. E’ esente da
vizi la motivazione con la quale il giudice di appello, esercitando il potere
discrezionale previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 58,
respinge l’istanza di sostituzione della pena detentiva, in considerazione dei
criteri di cui all’articolo 133 c.p., atteso che l’articolo 58, comma 2, della
Legge n. 689 del 1981, deve essere letto in relazione al cit. articolo, comma 1,
il quale, nell’orientare il potere discrezionale del giudice nella sostituzione
della pena detentiva, menziona espressamente i criteri indicati nell’articolo
133 c.p. Pres. MORGIGNI, Est. MONTAGNI - P.G. D’ANGELO - Ric. BR. EZ. -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV penale, 4 gennaio 2011, n. 127
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR. EZ. , N. IL (omissis);
avverso la sentenza n. 2138/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Di Lorenzo Angelo, in sost. Dell'avv. Bontempo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 23.4.2009 in parziale riforma
della sentenza emessa in data 30 maggio 2007 dal Tribunale di Milano, Sezione
distaccata di Legnano, nei confronti di Br. Ez. , La. Em. e Pi. Do. ,
rideterminava la pena inflitta agli appellanti nella misura di mesi due di
reclusione ciascuno; confermava nel resto. La Corte di Appello rilevava che il
giudice di primo grado aveva dichiarato colpevoli Br. Ez. , nella qualita' di
legale rappresentante dell' Im. Br. srl, nonche' La. Em. e Pi. Do. , nelle
rispettive qualita', del reato di lesioni colpose per avere procurato a Al. Gi.
lesioni personali, in particolare perche' non impedivano che venissero eseguite
attivita' di tinteggiatura nel cantiere allestito per il ripristino della
facciata della chiesa sita in (omissis), nonostante il fatto che i ponteggi ivi
allestiti fossero privi delle necessarie cautele antinfortunistiche.
La Corte territoriale rilevava che dalla sentenza di primo grado risultava che
Al. fosse addetto all'attivita' di tinteggiatura nel richiamato cantiere e che
il giorno dell'incidente stesse procedendo ad eliminare la carta apposta sulle
finestre della facciata e sul pluviale, su indicazione del capo cantiere.
Richiamato il contenuto degli appelli interposti dagli imputati, la Corte di
Appello disponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con l'esame
della parte civile e dell'imputato Br. . La Corte di Appello di Milano affermava
la responsabilita' del Br. , datore di lavoro dell'infortunato, considerando che
per la validita' ed efficacia della delega, al fine di trasferire gli obblighi
di prevenzione, occorre l'effettiva attribuzione al delegato di poteri di
decisione e di intervento necessari per esercitare le mansioni delegate.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione
Br.Ez. , a mezzo del difensore; la parte osserva in primo luogo di avere
interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data
30.5.2007. Tanto premesso, il ricorrente con il primo motivo deduce la mancanza
e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento impugnato. Assume che
la Corte non abbia chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto operante il
subentro nella originaria posizione di garanzia del Br. , da parte del legali
rappresentanti della ditta P.L. Po. . Con il secondo motivo il ricorrente
considera che la Corte territoriale abbia omesso di considerare la scrittura
privata intercorsa tra le parti, con la quale l'impresa Br. conferiva incarico
alla ditta P.L. Po. per la formazione e nolo dei ponteggi presso la Chiesa di
(omissis). Ritiene la parte che detta scrittura soddisfi i requisiti di
efficacia della delega di funzioni elencati dalla stessa Corte di Appello.
Con il terzo motivo la parte deduce il travisamento della prova in ordine alla
ricostruzione della dinamica del sinistro. Ritiene che le stesse dichiarazioni
rese dall'infortunato, correttamente interpretate alla luce delle ulteriori
risultanze istruttorie, indichino che Al. , al momento del fatto, stesse
lavorando al pluviale e non alle finestre. Con il quarto motivo il ricorrente
deduce la violazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 53 e 58, per avere
rigettato la Corte di Appello, con motivazione inadeguata, la richiesta di
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Il ricorso e' infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Giova primieramente sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una
"rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui
apprezzamento e' riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che
possa integrare il vizio di legittimita' la mera prospettazione di una diversa,
e per il ricorrente piu' adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(Cass. Sez. 4, sentenza n. 32911 del 11/05/2004, Rv. 229268).
Tanto premesso, si procede all'esame del primo e del secondo motivo di ricorso,
che possono essere trattati congiuntamente.
Invero, la Corte di Appello di Milano ha chiarito che la responsabilita'
dell'odierno imputato trova giuridico fondamento nella accertata ingerenza
nell'organizzazione nel lavoro di che trattasi, avvenuta in relazione alle
direttive che il capo cantiere Fe. , dipendente della ditta Br. , aveva
impartito all'infortunato, nonostante la piena consapevolezza in ordine al non
corretto allestimento del ponteggio. Come noto, la giurisprudenza di
legittimita', in tema di infortuni sul lavoro, risulta consolidata
nell'affermare che nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto
risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il
quale si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro, cosi' partecipando
all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere (Cass. Sez. 4, sentenza n.
46383 del 6.11.2007, Rv. 239338).
In tali termini si introduce la disamina del terzo motivo di ricorso.
La Corte di Appello di Milano, nella sentenza impugnata, secondo un conferente
percorso logico argomentativo, ha proceduto alla analitica ricostruzione della
dinamica del sinistro, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla parte offesa.
Il Collegio ha evidenziato che il ponteggio era ancora montato al momento
dell'infortunio e che Al. non aveva altrimenti utilizzato i trabattelli, per
l'eliminazione delle carte dalle finestre della facciata. La Corte territoriale
ha considerato che nel momento in cui Al. stava eliminando la carta, prima di
iniziare il lavoro riguardante il pluviale, a causa della oscillazione del
ponteggio la parte offesa perdeva l'equilibrio rovinando a terra, dopo essersi
inutilmente aggrappata al pluviale. La Corte di Appello ha pure evidenziato che
le dichiarazioni della parte civile risultavano precise logiche e coerenti; e
che costituivano un chiarimento di quanto gia' riferito nel dibattimento di
primo grado. La Corte territoriale ha sottolineato che dopo l'infortunio la
parte offesa non era stata immediatamente trasferita in ospedale, essendo emerso
che il ragazzo era stato accompagnato in un locale adibito a spogliatoio, ove il
capocantiere gli toglieva gli abiti da lavoro e gli rimetteva addosso quelli
puliti. Al riguardo la Corte ha evidenziato che detto comportamento era stato
posto in essere benche' la gravita' delle condizioni dell'infortunato fosse
evidente sin dall'immediatezza del fatto. La Corte di Appello ha coerentemente
chiarito che il teste Ga. - credibile perche' non portatore di alcun interesse
nella vicenda - aveva dichiarato di essere sopraggiunto sul posto e che Fe. ,
capocantiere della ditta Br. , gli aveva riferito che il ponteggio dal quale era
caduto l'operaio non era allestito in modo corretto, perche' non ancorato, privo
di rete di protezione e che risultava in precarie condizioni di stabilita'.
Si osserva, infine, che anche il quarto motivo di ricorso risulta destituito di
fondamento. Questa Suprema Corte ha chiarito che e' esente da vizi la
motivazione con la quale il giudice di appello, esercitando il potere
discrezionale previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 58,
respinge l'istanza di sostituzione della pena detentiva, in considerazione dei
criteri di cui all'articolo 133 c.p.; si e' infatti evidenziato che la Legge n.
689 del 1981, articolo 58, comma 2, deve essere letto in relazione al cit.
articolo, comma 1, il quale, nell'orientare il potere discrezionale del giudice
nella sostituzione della pena detentiva, menziona espressamente i criteri
indicati nell'articolo 133 c.p. (Cass. Sez. 3, sentenza n. 39495 del 2008). Ne
deriva che, nel caso di specie, la decisione della Corte di Appello di negare la
sostituzione della pena detentiva, tenuto conto del comportamento degli imputati
che non hanno manifestato alcun intendimento di assistenza o risarcimento nei
confronti dell'infortunato, risulta immune da ogni censura.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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