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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AGRARIO - Pertinenza di manufatto rispetto ad
azienda agricola - Presupposti - Classificazione come residenziale - Il vincolo
pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici - Art. 817 c.c.. Non è
possibile parlare di pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola
in quanto questa esula dal concetto di "cosa" nell'accezione di cui all'art. 817
c.c.. In ogni caso per esplicita volontà legislativa il vincolo pertinenziale
riguarda edifici e non fondi rustici (Cass. Sez. 3^ 4.3.1999 n. 6925, Pacini;
Cass. Sez. 3^ ord. 19.8.1993 n. 1795, Sebastiani; Cass. Sez. 3^ 6.2.1990 n. 4286
Cordisco). Né il concetto di pertinenza si può riferire - sotto il profilo
urbanistico - alla qualità soggettiva , nella specie conduttore del fondo,
indicata come coltivatore diretto, dovendosi piuttosto avere riguardo alla
tipologia della costruzione ed alle sue caratteristiche intrinseche. Nemmeno può
trovare ingresso il rapporto di proporzionalità tra le dimensioni del fondo e
quelle della costruzione, non essendo questo il parametro di riferimento, quanto
invece quello della funzione cui il manufatto deve adempiere. (conferma
ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del Riesame)
Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Piazza. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Ultimazione dell'opera - Ininfluenza -
pregiudizio ambientale - Fattispecie - Artt. 44 lett. e) e 95 D.P.R. 380/01 e
181 D. L.vo 42/04. In tema di tutela di beni culturali ed ambientali, è
ininfluente il dato fattuale della ultimazione dell'opera, in quanto si verifica
un pregiudizio ambientale destinato a spiegare i suoi effetti pregiudizievoli
anche dopo la realizzazione dell'opera (Cass. Sez. 3^ 19.5.2009 n. 30932).
Fattispecie: costruzione realizzata in zona protetta da apposito vincolo
paesaggistico. (conferma ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale
Giudice del Riesame) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Piazza. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. GENTILE Mario
2. Dott. FIALE Aldo
3. Dott. GRILLO Renato (est.)
4. Dott. MARINI Luigi
5. Dott. SARNO Giulio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: PIAZZA Pietro nato il 25.08.1977 a Terracina
- avverso la ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del
Riesame
- udita nella udienza del 17 febbraio 2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dr. Renato GRILLO;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sante SPINACI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza dell'8 luglio 2010 il Tribunale di Latina. quale Giudice del
Riesarne, rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo
emesso dal (HP del Tribunale di Latina in data 23 aprile 2010 nei riguardi di
PIAZZA Pietro ed avente per oggetto un manufatto dallo stesso realizzato in
Fondi in violazione degli artt. 44 lett. e) e 95 D.P.R. 380/01 e 181 D. L.vo
42/04.
Propone ricorso l'indagato personalmente deducendo vizio di motivazione in punto
di mancata qualificazione della costruzione come pertinenza, trattandosi di
costruzione insistente su fondo agricolo del quale esso ricorrente era
coltivatore diretto, come tale destinato a ricovero di attrezzi agricoli.
Deduceva, con un secondo motivo, vizio di motivazione - perché apparente - in
punto di permanenza del pericolo di aggravamento del reato e delle ulteriori
conseguenze da esso nascenti; essendo l'opera ormai ultimata in ogni sua parte.
Deduceva, infine, violazione di legge in ordine alla notifica del decreto di
sequestro non già al proprietario, ma ad esso ricorrente, mero conduttore del
fondo.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo afferisce ad una diversa qualificazione della condotta rispetto
a quella ipotizzata dal Tribunale (al pari di quanto già fatto dal GIP all'atto
della emissione del provvedimento cautelare), sostenendosi da parte del
ricorrente che la costruzione in esame, in quanto destinata al ricovero di
attrezzi agricoli necessari alla coltivazione del tondo sul quale è stata
realizzata, dovrebbe considerarsi come pertinenza del fondo stesso come tale non
assoggettabile a sanzione e di riflesso ad alcuna misura cautelare.
Con motivazione assolutamente corretta sul piano giuridico ed aderente alle
emergenze processuali, il Tribunale ha ritenuto la detta costruzione
incompatibile con il concetto di pertinenza al servizio del fondo agricolo,
tenuto conto delle elevate dimensioni inconciliabili con un locale destinato al
semplice ricovero di attrezzi, notoriamente di ridotte dimensioni e,
soprattutto, della sostanziale destinazione di tale struttura ad unità abitativa
sia pure inserita all'interno del fondo agricolo - in relazione a determinate
caratteristiche tipologiche come provate dalle fotografie in atti.
Peraltro come più volte precisato da questa Corte non è possibile parlare di
pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola in quanto questa
esula dal concetto di "cosa" nell'accezione di cui all'art. 817 c.c. non
mancando di osservare che in ogni caso per esplicita volontà legislativa il
vincolo pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici (Cass. Sez. 3^
4.3.1999 n. 6925, Pacini rv. 213996; Cass. Sez. 3^ ord. 19.8.1993 n. 1795,
Sebastiani, rv. 195978; Cass. Sez. 3^ 6.2.1990 n. 4286 Cordisco, rv. 183839).
Né il concetto di pertinenza si può riferire - sotto il profilo urbanistico -
che è quello che viene in rilievo in questa sede alla qualità soggettiva del
soggetto conduttore del fondo, indicata come coltivatore diretto, dovendosi
piuttosto avere riguardo alla tipologia della costruzione ed alle sue
caratteristiche intrinseche.
Nemmeno può trovare ingresso il rapporto di proporzionalità tra le dimensioni
del fondo e quelle della costruzione, non essendo questo il parametro di
riferimento, quanto invece quello della funzione cui il manufatto deve
adempiere: funzione che nella specie il Tribunale ha classificato come
residenziale con motivazione corretta sul piano logico e insindacabile in questa
sede.
Parimenti infondato si profila il secondo motivo afferente al vizio di
motivazione in dipendenza della avvenuta ultimazione dell'opera non presa
adeguatamente in considerazione dal Tribunale.
In realtà il Tribunale ha ritenuto - con motivazione, anche in questo caso,
congrua e logica oltre che rispettosa dei principi giurisprudenziali in materia
- l'ininfluenza del dato fattuale della ultimazione dell'opera, correttamente
valorizzando il pregiudizio ambientale (in quanto la costruzione risulta
realizzata in zona protetta da apposito vincolo paesaggistico) destinato a
spiegare i suoi effetti pregiudizievoli anche dopo la realizzazione dell'opera
(Cass. Sez. 3^ 19.5.2009 n. 30932 rv. 245207).
Infondato è infine il rilievo concernente la esecuzione del sequestro nei
riguardi del conduttore e non, invece, del proprietario.
A prescindere dal fatto che tale doglianza non è stata sollevata dinnanzi al
giudice del riesame sicchè,non può oggi proporsi denuncia di violazione di legge
in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.' in ogni caso il
sequestro andava eseguito proprio nei confronti del soggetto autore dell'opera e
non certo del proprietario, per di più non incluso tra i soggetti destinatari
diretti della norma penale di cui all'art. 44 U.P.R. 380/01.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in Roma, 17 febbraio
2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 30 MAR. 2011
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