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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc. 18/01/2011) Sentenza n.
13337
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ordine di demolizione di
opere abusive - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica -
Sospensione dell’esecuzione dell'ordine di demolizione - Presupposti -
Fattispecie. La presentazione di un ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (procedura che non è soggetta a definizione entro termini
perentori) non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione
dell’esecuzione dell'ordine di demolizione, non essendo prevedibile né se si
verificherà in concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa sì
verificherà in tempi brevi. Nella specie, il ricorrente non ha, nemmeno nel
ricorso per cassazione, prospettato quali sarebbero gli elementi concreti sulla
base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l'emanazione entro
breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario
all'ordine di demolizione. Rendendo, anche sotto questo profilo, il ricorso
anche generico. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza emessa il
26/11/2009 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Rimini) Pres. Squassoni,
Est. Franco, Ric. Venturi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc.
18/01/2011) Sentenza n. 13337
DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Ordine di demolizione delle opere
- Sentenza passata in giudicato - Sospensione - Elementi giuridici e di fatto -
Fattispecie: presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la
sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia
ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve
lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un
provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di
demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto
ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un
tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura
amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi
che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Cass. Sez.
III, 17/10/2007, n. 42978, Parisi; Cass. Sez. III, 5.3.2009, n. 16686, Marano;
Cass. Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte; Cass. Sez. III, 30/01/2003, Ciavarella;
Cass. Sez. III, 16/04/2004, Cena; Cass. Sez. III, 30/09/2004, Cacciatore). Nella
specie, la presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (procedura che non è soggetta a definizione entro termini perentori)
non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione dell’esecuzione
dell'ordine di demolizione, non essendo prevedibile né se si verificherà in
concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa sì verificherà in
tempi brevi. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza emessa il
26/11/2009 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Rimini) Pres. Squassoni,
Est. Franco, Ric. Venturi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc.
18/01/2011) Sentenza n. 13337
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott.ssa Claudia Squassoni
Presidente
2. Dott. Mario Gentile
Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco
Consigliere (est.)
4. Dott. Silvio Amoresano
Consigliere
5. Dott. Luca Ramacci
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Venturi Gianluca, nato a Rimini il 10.3.1968;
- avverso l'ordinanza emessa il 26 novembre 2009 dal giudice dell'esecuzione del
tribunale di Rimini;
- udita nella camera di consiglio del 18 gennaio 2011 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
- lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede il rigetto
del ricorso;
Svolgimento del processo
Venturi Gianluca propose incidente di esecuzione chiedendo la sospensione del
procedimento esecutivo diretto alla demolizione di un immobile in esecuzione
della sentenza 20.4.2006 del tribunale di Rimini, divenuta irrevocabile il
23.10.2008.
Il giudice dell'esecuzione di Rimini, con ordinanza 26 novembre 2009, rigettò
l'istanza.
Il Venturi propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. perché l'atto impugnato
non fa menzione della necessaria partecipazione all'udienza del difensore e del
pubblico ministero.
2) difetto di motivazione. Osserva in particolare: a) che pendeva ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto
della istanza di condono edilizio; b) che le sentenze di primo e di secondo
grado erano affette da errore di fatto; c) che l'accoglimento del ricorso
straordinario avrebbe comportato il rilascio della sanatoria; d) che
l'esecuzione dell'ordine di demolizione avrebbe quindi dovuto essere sospesa.
Motivi della decisione
Il primo motivo è manifestamente infondato, se non addirittura temerario.
Risulta infatti dagli atti — che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo
stato dedotto un vizio di procedura — che l'udienza del 26 novembre 2009 dinanzi
al giudice dell'esecuzione, regolarmente fissata, si è altrettanto regolarmente
tenuta con la partecipazione e la presenza del difensore avv. Massimo Campana.
Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Premesso che non può in
sede esecutiva dedursi un errore di fatto che sarebbe contenuto nella sentenze
di cognizione, deve ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Suprema Corte, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la
sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia
ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve
lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un
provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di
demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto
ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un
tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura
amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi
che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (ex plurimis,
Sez. III, 17 ottobre 2007, n. 42978, Parisi, m. 238145; Sez. III, 5.3.2009, n.
16686, Marano, m. 243463; Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte, m. 216.071; Sez. III,
30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224.347; Sez. III, 16 aprile 2004, Cena, m.
228.691; Sez. III, 30 settembre 2004, Cacciatore, m. 230.308). Nella specie si è
avuto un provvedimento amministrativo di diniego del richiesto condono, mentre
la presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(procedura che, come esattamente rileva il giudice a quo, non è soggetta a
definizione entro termini perentori) non è di per sé sufficiente per poter
disporre la sospensione dell'esecuzione, non essendo prevedibile né se si
verificherà in concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa si
verificherà in tempi brevi.
Inoltre, il ricorrente non ha, nemmeno nel ricorso per cassazione, prospettato
quali sarebbero gli elementi concreti sulla base dei quali potrebbe ritenersi
concretamente probabile l'emanazione entro breve tempo di un provvedimento
amministrativo o giurisdizionale contrario all'ordine di demolizione. Sotto
questo profilo, anzi, il ricorso è anche generico.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta
infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far
ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in
favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle
ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in €
1.000,00.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio
2011
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