AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc. 18/01/2011) Sentenza n. 13337



DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ordine di demolizione di opere abusive - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Sospensione dell’esecuzione dell'ordine di demolizione - Presupposti - Fattispecie. La presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (procedura che non è soggetta a definizione entro termini perentori) non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione dell’esecuzione dell'ordine di demolizione, non essendo prevedibile né se si verificherà in concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa sì verificherà in tempi brevi. Nella specie, il ricorrente non ha, nemmeno nel ricorso per cassazione, prospettato quali sarebbero gli elementi concreti sulla base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l'emanazione entro breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all'ordine di demolizione. Rendendo, anche sotto questo profilo, il ricorso anche generico. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza emessa il 26/11/2009 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Rimini) Pres. Squassoni, Est. Franco, Ric. Venturi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc. 18/01/2011) Sentenza n. 13337


DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Ordine di demolizione delle opere - Sentenza passata in giudicato - Sospensione - Elementi giuridici e di fatto - Fattispecie: presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Cass. Sez. III, 17/10/2007, n. 42978, Parisi; Cass. Sez. III, 5.3.2009, n. 16686, Marano; Cass. Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte; Cass. Sez. III, 30/01/2003, Ciavarella; Cass. Sez. III, 16/04/2004, Cena; Cass. Sez. III, 30/09/2004, Cacciatore). Nella specie, la presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (procedura che non è soggetta a definizione entro termini perentori) non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione dell’esecuzione dell'ordine di demolizione, non essendo prevedibile né se si verificherà in concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa sì verificherà in tempi brevi. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza emessa il 26/11/2009 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Rimini) Pres. Squassoni, Est. Franco, Ric. Venturi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc. 18/01/2011) Sentenza n. 13337


 www.AmbienteDiritto.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott.ssa Claudia Squassoni                                 Presidente
2. Dott. Mario Gentile                                              Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco                                          Consigliere   (est.)
4. Dott. Silvio Amoresano                                        Consigliere
5. Dott. Luca Ramacci                                             Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Venturi Gianluca, nato a Rimini il 10.3.1968;
- avverso l'ordinanza emessa il 26 novembre 2009 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Rimini;
- udita nella camera di consiglio del 18 gennaio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
- lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede il rigetto del ricorso;


Svolgimento del processo


Venturi Gianluca propose incidente di esecuzione chiedendo la sospensione del procedimento esecutivo diretto alla demolizione di un immobile in esecuzione della sentenza 20.4.2006 del tribunale di Rimini, divenuta irrevocabile il 23.10.2008.

Il giudice dell'esecuzione di Rimini, con ordinanza 26 novembre 2009, rigettò l'istanza.

Il Venturi propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. perché l'atto impugnato non fa menzione della necessaria partecipazione all'udienza del difensore e del pubblico ministero.
2) difetto di motivazione. Osserva in particolare: a) che pendeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto della istanza di condono edilizio; b) che le sentenze di primo e di secondo grado erano affette da errore di fatto; c) che l'accoglimento del ricorso straordinario avrebbe comportato il rilascio della sanatoria; d) che l'esecuzione dell'ordine di demolizione avrebbe quindi dovuto essere sospesa.


Motivi della decisione


Il primo motivo è manifestamente infondato, se non addirittura temerario.

Risulta infatti dagli atti — che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stato dedotto un vizio di procedura — che l'udienza del 26 novembre 2009 dinanzi al giudice dell'esecuzione, regolarmente fissata, si è altrettanto regolarmente tenuta con la partecipazione e la presenza del difensore avv. Massimo Campana.

Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Premesso che non può in sede esecutiva dedursi un errore di fatto che sarebbe contenuto nella sentenze di cognizione, deve ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (ex plurimis, Sez. III, 17 ottobre 2007, n. 42978, Parisi, m. 238145; Sez. III, 5.3.2009, n. 16686, Marano, m. 243463; Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte, m. 216.071; Sez. III, 30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224.347; Sez. III, 16 aprile 2004, Cena, m. 228.691; Sez. III, 30 settembre 2004, Cacciatore, m. 230.308). Nella specie si è avuto un provvedimento amministrativo di diniego del richiesto condono, mentre la presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (procedura che, come esattamente rileva il giudice a quo, non è soggetta a definizione entro termini perentori) non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione dell'esecuzione, non essendo prevedibile né se si verificherà in concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa si verificherà in tempi brevi.

Inoltre, il ricorrente non ha, nemmeno nel ricorso per cassazione, prospettato quali sarebbero gli elementi concreti sulla base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l'emanazione entro breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all'ordine di demolizione. Sotto questo profilo, anzi, il ricorso è anche generico.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 1.000,00.


Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2011



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562